Comune di Spino d’Adda - CR -
Comune di Spino d’Adda - CR -
CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI
N. DEL REGISTRO UNICO AZIENDALE CONTRATTO D’APPALTO
dei lavori di PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE COMPRENSIVA DI PALESTRA E REFETTORIO COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR).
Il giorno ………. del mese di dell’anno 2019, nella sede municipale
del Comune di Spino d'Adda.
Avanti a me, Alesio dr. Xxxxxxxxxxxx, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico–amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, del D.Lgs n. 267/2000, si sono costituiti i Sigg.:
TRA
Il Comune di Spino d‘Adda con sede legale in Xxxxxx XXX Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxx x'Xxxx XX in persona del RUP Xxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxx, nato a
, il , domiciliato per la carica in , giusta delega conferita con deliberazione n. del , che in seguito per brevità sarà denominato anche Ente, Committente, Comune o Municipio o Stazione appaltante
E
nato , residente a
, per la carica domiciliato in
n° , il quale interviene al presente atto nella qualità di
della di , codice fiscale
con sede legale a (eventuale)
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da
– con sede legale a (Mandataria) e con sede legale a (Mandante), iscritta presso la Camera di Commercio di Codice
Fiscale e al n° R.E.A. ( ) – come da
mandato Rep. n. registrato all’Agenzia delle Entrate di
il al n. Serie , di seguito per brevità denominato “Appaltatore”-
I predetti comparenti hanno i requisiti di legge e la loro identità è stata da me verificata, previo controllo dei documenti d’identità. Le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni, e lo fanno con il mio consenso, ai sensi dell’art. 48 della Legge Notarile.
PREMESSO
a) che con deliberazione n. in data , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nel Comune di SPINO D’ADDA (Cremona) di:
● nuova sede scolastica per la scuola Primaria
● refettorio e locali di servizio annessi
● palestra ed accessori
● sistemazioni esterne e viabilità
b) che con deliberazione a contrattare n. in data , sono stati riapprovati il Capitolato speciale d’appalto e lo Schema di contratto facenti parte del progetto esecutivo sopra citato e indetta la relativa gara di appalto per un importo dei lavori di euro 6.683.088,52 di cui euro 6.526.710,97 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 156.377,55 per oneri della sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta di ribasso;
c) che in seguito alle sedute pubbliche di gara i cui verbali sono conservati agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione e che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata con determinazione n. in data ;
d) che con determinazione n. in data , è stata disposta l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, divenuta efficace in data ;
e) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n.
in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) che è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50 del 18/04/2016, senza che siano pendenti ricorsi;
g) forma parte integrante del rapporto contrattuale con l'amministrazione la esecuzione dei lavori di demolizione dell’immobile mediante la cui cessione sarà pagata parte del prezzo, secondo quanto descritto nel prosieguo. L’inadempimento a tale obbligo equivarrà a inadempimento del contratto di appalto, posto che tali lavori di demolizione consentono l’introito di contributi mediante i quali è finanziata l’opera qui appaltata.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al disciplinare di gara e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»), nel correttivo decreto legislativo 56/2017 e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
2. A titolo di corrispettivo parziale dell’appalto, ai sensi dell'articolo 191 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), è prevista la cessione del bene immobile descritto nei documenti di gara, al prezzo indicato più avanti, con obbligo di demolizione del fabbricato esistente.
3. Il prezzo dell’appalto pertanto, pertanto, verrà in parte versato mediante cessione del bene immobile descritto nei documenti allegati al Contratto.
4. L’appalto dei lavori e la cessione del bene immobile a titolo di parziale corrispettivo, con obbligo di demolizione del fabbricato, costituiscono due negozi giuridici inscindibili, nessuno dei quali può avere efficacia autonoma.
5. Il Finanziamento dell’opera è subordinato alla “non possibile riconversione o ristrutturazione” dell’immobile scolastico, e pertanto con la firma del contratto viene trasferito all’Appaltatore l’obbligo tassativo della demolizione entro 36 mesi dall’inizio dei lavori del nuovo complesso scolastico.
6. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.
7. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
● il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: CIG n. 8280066E9B;
● il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: CUP n. J48E18000110006.
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro
), di cui:
a) euro per lavori opere e forniture veri e propri, comprese tutte le migliorie opere e forniture proposte in sede di offerta.
b) euro 156.377,55 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
4. Il valore del bene immobile da cedere a titolo di parziale corrispettivo dell’appalto, è stabilito in euro 460.000,00, oltre IVA.
Articolo 3. Condizioni del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. Integra e forma parte della documentazione contrattuale di riferimento per l’appalto la proposta tecnica presentata dall’Appaltatore.
4. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo , presso
, pec .
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante
.
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT - - - -
acceso presso
, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 720 (salvo il meglio proposto in sede di gara) (settecentoventi) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo UNO per mille (euro ) dell’importo contrattuale.
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Sono fatte salve le altre ipotesi di sospensione, previste dall'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. Tutela sinallagmatica.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore in quanto compresi nel prezzo offerto, tutte le prestazioni, opere e migliorie proposte nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
7. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
8 – La corretta e puntuale esecuzione delle opere risponde a primari interessi pubblici. Per conseguenza, anche in ipotesi di inadempimento della amministrazione, fermi restando i rimedi giudiziali, l’aggiudicatario non potrà in alcun modo sospendere i lavori.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori per prestazioni effettivamente eseguite, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda al Capo 7 del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. In applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti e dell’articolo 26 del Capitolato speciale d’appalto, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L’erogazione dell’anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatore di importo pari all’anticipazione recuperata in corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 400.000,00. Il pagamento dei corrispettivi in acconto è disciplinato dall’articolo 27 del Capitolato speciale d’appalto e avverrà secondo quanto previsto dall’articolo 113 bis del Codice dei Contratti come sostituito dall’articolo 4 della L. 37/2019.
Il pagamento del prezzo di cessione del bene immobile è assolto mediante il versamento alla Stazione appaltante del relativo importo con le seguenti modalità: al raggiungimento dell'avanzamento progressivo della contabilità lavori del 80% del valore del Contratto, il Committente procederà a liquidare il valore dello Stato di Avanzamento LAVORI ridotto del valore dell’immobile. In caso di SAL con valore tale da non raggiungere la somma indicata, si provvederà a scalare anche nel SAL successivo la quota residua del bene immobile in cessione.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
5. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo la redazione del conto finale e all’esito positivo del collaudo.
L’aggiudicatario, prima della liquidazione della rata finale dell’appalto, deve depositare una garanzia fideiussoria per un importo non inferiore al valore della demolizione risultante dalla Perizia di Stima pari a 308.500,00 Euro, con espresso impegno a versare l’importo entro 15 giorni dalla semplice richiesta
scritta da parte della amministrazione, senza necessità di dimostrazione dell’inadempimento. La stessa dovrà avere validità fino alla prova della avvenuta demolizione, e recare le clausole di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ex articolo 1944 del codice civile, e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. La garanzia dovrà essere emessa da primario istituto di diritto italiano.
7. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di pagamento e alle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 28 del Capitolato Speciale di d’Appalto
8. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accertato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
9. All’esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura elettronica da parte dell’Appaltatore. La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all’articolo 27 comma 2.c del Capitolato Speciale di Appalto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta secondo quanto previsto dall’articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dall’articolo 4 della Legge 37/2019 previa presentazione di regolare fattura elettronica.
10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell’Appaltatore di una garanzia fideiussoria, ai sensi del comma 6 dell’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al presente comma, si richiama quanto disposto dall’articolo 28 del Capitolato Speciale di Appalto.
11. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
12. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla stazione appaltante di regolare fattura elettronica intestata all’Amministrazione del Comune di Spino d’Adda (Cremona) COD UNIVOCO
13. A decorrere dalla data stabilita per l’applicazione dell’articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, recante “Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinanza degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”, la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dei lavori, pena l’impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto e di saldo spettano all'appaltatore gli interessi moratori, nella misura e con le modalità stabiliti dall’articolo 30 del Capitolato speciale d’appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, secondo quanto previsto al successivo art. 15 per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera inviata a mezzo PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto;
c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di verifica di una delle seguenti condizioni:
- decadenza attestazione S.O.A.;
- presentazione di false documentazioni;
- presentazione di dichiarazioni mendaci;
- ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;
- violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, o di contenimento dell’emergenza COVID.
In tali casi la risoluzione potrà avvenire mediante comunicazione a mente dell’art. 1456 cod. civ..
Inoltre, il Direttore Lavori e il RUP potranno far interrompere immediatamente i lavori, al verificarsi dei motivi di risoluzione
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. Il presente contratto é sottoscritto previa acquisizione dell’informativa antimafia (oppure) in mancanza del rilascio dell’informativa antimafia da parte del Ministero dell’Interno BDNA entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione dell’autocertificazione prevista dall’art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con la quale i soggetti di cui all’art. 85 del citato decreto attestano l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione appaltante recederà dal presente contratto, stipulato in assenza dell’informativa antimafia, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.
5. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e xx.xx., oltre alla fattispecie sopra contemplata, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
6. In tal caso verranno corrisposti all’appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda agli articoli 108 e 109 del Codice dei contratti.
Articolo 16. Riserve e Controversie.
1. Ferma restando la disciplina delle domande di cui ai precedenti articoli, relativa alla consegna delle aree e dei lavori e alla sospensione dei lavori, ove l’Appaltatore intenda formulare, per qual si voglia motivo, domande, a pena di decadenza, deve trasmetterle al Direttore dei lavori mediante posta elettronica certificata entro i quindici giorni decorrenti dall’atto o dal manifestarsi fenomenico del fatto o della circostanza che costituiscono il presupposto fattuale della domanda, indipendentemente da qualsiasi considerazione soggettiva di percepibilità della potenzialità dannosa dell’atto ovvero del fatto o della circostanza.
2. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere formulata in maniera precisa e dettagliata, indicando con precisione le ragioni della doglianza e specificando in maniera analitica gli effetti che da essa l’Appaltatore ritiene derivino, rappresentando non solo l’eventuale importo cui ritiene di avere diritto, ma anche specificando i titoli di danno in relazione ai quali ritiene di aver diritto al risarcimento e corredando la richiesta dell’analitico sviluppo dei calcoli in forza dei quali è pervenuto alla determinazione degli importi relativi a ciascun titolo di danno.
3. L’appaltatore – a pena di decadenza – deve trasmettere al Direttore dei lavori la documentazione a sostegno di ciascuna domanda, entro i quindici giorni naturali e consecutivi successivi alla formulazione della domanda stessa.
4. L’eventuale integrazione della documentazione a giustificazione delle domande potrà essere trasmessa dall’appaltatore in data posteriore a quella del precedente comma, solo ove l’Appaltatore si sia trovato nell’assoluta impossibilità di disporre di tale documentazione entro il termine di cui al precedente comma. In ogni caso, a pena di inammissibilità, l’eventuale documentazione integrativa dovrà essere trasmessa al Direttore dei lavori entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui l’Appaltatore poteva acquisirne la disponibilità, secondo l’ordinaria diligenza.
5. A pena di decadenza, tutte le domande formulate dall’Appaltatore devono essere trasfuse nel registro di contabilità alla prima occasione successiva alla data di formulazione di ciascuna domanda.
6. Il registro di contabilità di cui all’articolo 14, comma 1, lett. c) del d.m. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 2018 è periodicamente sottoposto all’Appaltatore che nel giorno in cui gli viene presentato può sottoscriverlo con o senza domande.
7. Ove l’Appaltatore non sottoscriva il registro è invitato a firmarlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nel rifiuto o nell’astensione, se ne fa menzione nel registro.
8. Ove l’Appaltatore abbia sottoscritto il registro di contabilità apponendo la dizione “con riserva” accanto alla sottoscrizione, a pena di decadenza ha l’onere di trasfondere o formulare contestualmente le proprie domande.
9. Limitatamente alle domande che non siano state in precedenza formulate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, qualora la dettagliata formulazione delle eventuali domande non sia possibile al momento della sottoscrizione del registro di contabilità, l’appaltatore, a pena di
decadenza, può provvedere alla formulazione delle stesse entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sottoscrizione “con riserva” del registro di contabilità.
10. Alle domande formulate per la prima volta direttamente sul registro di contabilità si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
11. La determinazione dell’importo richiesto con ciascuna domanda è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’iniziale importo indicato, con la sola eccezione delle domande originate da cause i cui effetti persistano nel tempo e in relazione alle quali è possibile l’aggiornamento.
12. In ogni caso, non possono essere oggetto di domanda gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica, ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
13. Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia formulato le proprie domande nel rigoroso rispetto dei termini e dei modi indicati di precedenti commi del presente articolo, i fatti si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualsiasi tempo e modo le domande ad essi correlate.
14. Tutte le domande formulate dall’Appaltatore devono essere espressamente confermate in occasione del conto finale dell’appalto; in difetto di conferma, esse si intendono abbandonate.
15. Il Direttore dei lavori, nel termine ordinatorio dei trenta giorni successivi alla trasfusione delle domande formulate mediante posta elettronica certificata sul registro di contabilità ovvero, per le domande formulate direttamente sul registro di contabilità, decorrenti formulazione di tali domande dell’Appaltatore, può esporre sul registro di contabilità - in relazione a ciascuna domanda - le proprie motivate deduzioni, fermo restando che: a) l’eventuale scadenza del predetto termine ordinatorio non preclude al Direttore dei lavori di formulare comunque le proprie deduzioni in un momento successivo alla scadenza del predetto termine; b) che ove le deduzioni del Direttore dei lavori non siano svolte, le riserve si intendono comunque respinta.
16. Per quanto non espressamente citato, si richiama comunque quanto previsto dal D.P.R. 207/2010, da intendersi qui integralmente riportati e convenzionalmente mutuata tutta la relativa disciplina.
17. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del D. Lgs. 50/2016, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
18. La procedura di cui al comma 17 è esperibile a condizione che il
responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.
19. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
20. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
21. Ove non attribuita alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, per qualsivoglia controversia inerente il presente contratto, la sua esecuzione, adempimento, risoluzione, decadenza, rescissione, validità, formazione, interpretazione, e in ogni caso ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Cremona-
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.
6. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019,
n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” - nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa sopra citata -, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che non certificano la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dello stesso articolo, hanno l’obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante/Committente,
entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali, la documentazione prevista agli articoli 47 e 58 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia come risulta dall’informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure, ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, essendo decorsi 30 giorni dall’invio della richiesta dell’informativa antimafia, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, senza che sia stata conclusa la relativa istruttoria, si dà atto che questa stazione appaltante, acquisite le autocertificazioni limitatamente all’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, procede in assenza di informazione, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e xx.xx e dell’articolo 15 del presente contratto se ricorrono i presupposti di cui all’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’articolo 47 del capitolato speciale d'appalto.
0.Xx contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall’articolo 105, comma 13, del Codice di Xxxxxxxxx.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio all’art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante numero in
data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n. 31.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
L'impresa appaltatrice, in aderenza all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, ha presentato quanto segue:
1) Polizza assicurativa per i danni, per l'importo di € (n.
.........; rilasciata da …………. di …………. Agenzia di di
………….., in data ), in osservanza alle seguenti prescrizioni: a)
La polizza deve tenere indenne le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. b) La polizza deve coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. c) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. d) L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
2) Polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi; n. ;
rilasciata da …………. di …………. Agenzia di …………….. di ,
in data …………….), per l'importo di € ……………., in osservanza alle seguenti prescrizioni: a) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. b) L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto all’articolo 37 del Capitolato speciale d’appalto.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati:
a) il Capitolato Speciale d’appalto
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3 (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza)
d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
g) il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);
h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto;
i) l’offerta tecnica e l’offerta economica.
l) la documentazione relativa bene immobile da cedere a titolo di parziale corrispettivo – descrizioni, Perizia, variante al PGT
2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso .
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte applicabile.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di
divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.
3. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
6. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della ricezione del presente contratto a mezzo PEC da parte dell’Appaltatore, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.
7. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86.
Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. ( ) fogli, compresi gli allegati, occupando n.
( ) facciate. Letto confermato e sottoscritto. Per la Stazione appaltante
………………………………………… (firmato digitalmente)
Per l’Appaltatore
………………………………………… (firmato digitalmente)
Il Segretario Generale
............................................................
(firmato digitalmente)
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del C.C., l’Appaltatore, per il fatto di aver presentato una precedente offerta di prezzo che è confermata mediante la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l’esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di accettare espressamente gli stessi, ed in particolare dei sotto elencati articoli:
Articolo 4. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE
Articolo 5. - TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI Articolo 6. - PENALE PER I RITARDI
Articolo 8. - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE. TUTELA SINALLAGMATICA
Articolo 12. - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO Articolo 15. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.
Articolo 17. - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
Articolo 22. – OBBLIGHI ASSICURATIVI
Articolo 25. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.
Letto confermato e sottoscritto.
Per l’Appaltatore ………………………………
(firmato digitalmente)