CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS.
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO
Via Accademia delle Scienze, n. 6 – 00000 Xxxxxx Tel. 011/0000000 - Fax n. 011/0000000
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CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS.
50/2016 PER LA GESTIONE DEL MUSEUMSHOP, SERVIZI DI MERCHANDISING ED EDITORIALE.
CIG 7840544D94
CAPITOLATO SPECIALE
INDICE
Art. 1 - Definizioni.
Art. 2 – Oggetto e finalità della Concessione. Art. 3 - Oneri del Concessionario.
Art. 4 - Canoni di Concessione e modalità di pagamento. Art. 5 - Durata della Concessione.
Art. 6 - Referente della Fondazione e Responsabile di Concessione. Art. 7- Modalità di esecuzione dei Servizi.
Art. 8 - Locali e attrezzature assegnati al Concessionario. art. 9 - Varianti.
art. 10 – Personale. Clausola sociale.
art. 11 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). art. 12 - Divieto di Cessione. Disciplina della subconcessione. art. 13 - Verifiche e controlli da parte della Fondazione.
art. 14 - Responsabilità del Concessionario e oneri assicurativi. art. 15 - Cauzione definitiva.
art. 16 – Penali e risoluzione della Concessione. Clausola risolutiva espressa. art. 17 – Oneri del Concessionario alla cessazione della Concessione.
art. 18 - Tracciabilità.
Art. 19 - Documento Unico di Valutazione Rischi e Interferenze (DUVRI). Art. 20 - Controversie.
Art. 21 - Allegati.
Art. 1) DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente capitolato:
- per “Fondazione” si intende la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, sia come ente concedente sia come complesso immobiliare sito in Torino, in via Accademia delle Scienze n. 6 presso cui è ospitato il Museo delle Antichità Egizie di Torino e in cui devono svolgersi i Servizi;
- per “Museo” si intende il Museo delle Antichità Egizie, con il complesso di beni, comprendente le collezioni, gestito dalla Fondazione nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- per “Concessionario” si intende il soggetto, singolo o associato o raggruppato o consorziato, risultato aggiudicatario della procedura CIG 7840544D94;
- per “Parti”: si intendono la Fondazione e il Concessionario;
- per “Capitolato” si intende il presente capitolato, relativo all’affidamento in concessione dei Servizi;
- per “Museumshop” si intende lo spazio che ospita il punto vendita di oggettistica e pubblicazioni all’interno del Museo (All. n. 1) ed eventuali altri spazi individuati dalla Fondazione all’interno del Museo o presso punti vendita temporanei situati nel territorio piemontese;
- per “Area Opzionale” si intende lo spazio situato al piano terra, lato destra dell’atrio principale, visionabile durante il sopralluogo, che il Concessionario potrà proporre di utilizzare nella propria Offerta Tecnica;
- per “Gestione del Museumshop”: si intende la gestione del punto vendita sito all’interno del Museo ed eventuali altri spazi individuati dalla Fondazione all’interno del Museo o presso punti vendita temporanei situati nel territorio piemontese;
- per “Prodotti Ufficiali”: si intendono oggetti di varia tipologia, specificatamente creati per la Fondazione, che abbiano come tema la rappresentazione di beni e reperti della collezione del Museo o che siano comunque realizzati attraverso lo sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica del Marchio e della Proprietà Industriale;
- per “Prodotti Secondari”: altri prodotti, diversi dai Prodotti Ufficiali, comunque pertinenti all’attività museale o aventi ad oggetto l’immagine di Torino e del Piemonte, purché non lesivi dell’immagine o della reputazione della Fondazione e di ditti di terzi di qualsiasi natura;
- per “Servizio di Merchandising” si intende l’ideazione, progettazione, sviluppo, produzione, distribuzione, vendita e commercializzazione di Prodotti Ufficiali e di Prodotti Secondari;
- per “Servizio Editoriale” si intende la progettazione e pianificazione editoriale, editing, ideazione e realizzazione della veste editoriale e del progetto grafico, promozione e commercializzazione di opere divulgative, informative, accademiche, scientifiche e ludiche per l’infanzia relative alle collezioni, ai reperti, alle mostre ed alle attività del Museo e l’attribuzione per la durata della Concessione e per tutti paesi del mondo dei correlati diritti d’autore di edizione, pubblicazione, riproduzione e traduzione e commercializzazione limitatamente ai diritti di titolarità o nella disponibilità della Fondazione;
- per “Servizi”: si intendono congiuntamente i Servizi di gestione del Museumshop, Merchandising ed Editoriale come definiti;
- per “Concessione” si intende il contratto di affidamento in concessione della gestione dei Servizi stipulato tra la Fondazione e il Concessionario;
- per “Procedura” si intende la procedura ai sensi dell’art.164 e ss del D.lgs. 50/2016, CIG 7840544D94
per la selezione del Concessionario;
- per “Offerta Tecnica”, “Offerta Economica” e “Piano Economico Finanziario” si intendono rispettivamente l’offerta tecnica, l’offerta economica e il piano economico finanziario presentate dal Concessionario nell’ambito della Procedura;
- per “Marchio”: si intende il marchio nazionale di cui alla registrazione n. 13752911 del 21 luglio 2015, esteso alle classi 16, 25, 28 e 41, di titolarità della Fondazione ed utilizzato dalla stessa, direttamente ed indirettamente, a far data dal 21 luglio 2015. Il Marchio è composto da una parte denominativa (“Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino”) e da una parte figurativa consistente in un logo;
- per “Proprietà Industriale”: si intende ogni diritto della proprietà industriale, ovvero della proprietà intellettuale che abbia ad oggetto o sia connesso ai beni e ai reperti del Museo, ivi incluso ogni marchio che in futuro debba essere registrato o utilizzato dalla Fondazione;
- per “Parti”: si intendono la Fondazione e il Concessionario.
Art. 2) OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE.
2.1. La Concessione ha per oggetto la gestione dei Servizi da parte del Concessionario nel Palazzo dell’Accademia delle Scienze n. 6 a Torino, sede del Museo, e in altre sedi in cui la Fondazione organizza eventualmente mostre, eventi o esposizioni temporanee ed eventuali altri punti vendita.
2.2. La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i Servizi.
2.3. Il Concessionario è tenuto al pagamento a favore della Fondazione dei canoni di cui all’art. 4 nell’importo corrispondente a quello indicato nell’Offerta Economica per la Procedura.
2.4. Attraverso la Concessione la Fondazione si propone di promuovere la conoscenza e l’esperienza del Museo al termine della visita anche fuori dal contenitore culturale, attraverso la diffusione di pubblicazioni a tema e oggettistica evocativa. In particolare, con riferimento alle singole tipologie di Servizi, la finalità perseguite sono le seguenti:
- Servizio Gestione Museumshop: il servizio consiste nella miglior gestione del Museumshop e degli altri eventuali punti vendita presso il Museo o in altre sedi in occasione di mostre temporanee ed eventi. La vendita di Prodotti di Merchandising e pubblicazioni scientifiche e culturali risponde all’esigenza di offrire ai visitatori ulteriori strumenti di conoscenza dei beni oggetto della collezione ospitata presso il Museo, del mondo e della cultura egizia, dei reperti (anche non egizi) oggetto di mostre temporanee, oltre alla storia, il turismo, l’arte, la natura e l’ambiente del territorio torinese e piemontese.
- Servizio di Merchandising: il servizio consiste nella ideazione, progettazione, sviluppo, produzione, distribuzione, vendita e commercializzazione, anche tramite internet, dei Prodotti Ufficiali e dei Prodotti Secondari sulla base delle specifiche di volta in volta concordate con la Fondazione e previa approvazione della stessa. La disponibilità dei Prodotti Ufficiali e dei Prodotti Secondari ha lo scopo di proporre al visitatore un’ampia gamma di oggetti evocativi dell’esperienza della visita al Museo, differenziati per tipologia di utenti (scolaresche, turisti, etc..), idonei a rafforzare la diffusione del Marchio, l’immagine del Museo e della sua collezione;
- Servizio Editoriale: il servizio consiste nella progettazione e pianificazione editoriale, editing, ideazione, realizzazione della veste editoriale e del progetto grafico, promozione e commercializzazione di opere divulgative, informative, accademiche, scientifiche e ludiche per l’infanzia relative alle collezioni, ai
reperti, alle mostre ed alle attività del Museo, con l’attribuzione per la durata della Concessione e per tutti i paesi del mondo, dei correlati diritti d’autore di edizione, pubblicazione, riproduzione e traduzione e commercializzazione limitatamente ai diritti di titolarità o nella disponibilità della Fondazione. Sono a carico del Concessionario le seguenti attività: realizzazione tecnica e tipografica, editing, traduzione in una lingua straniera europea indicata dalla Fondazione, impaginazione, cura tipografica, stampa, distribuzione e commercializzazione e ogni altro aspetto relativo alla predisposizione, produzione e distribuzione nazionale di ogni prodotto editoriale, anche in formato digitale o elettronico, compresi l’aggiornamento, la manutenzione informatica e l’hosting dei prodotti in formato elettronico.
2.5. Al fine di agevolare la più ampia partecipazione alla Procedura e di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle offerte, si allega al presente Capitolato una rilevazione, effettuata dalla Fondazione, sul pubblico dei Servizi oggetto della Concessione, contenente uno studio del target di clientela in funzione del numero di visitatori passati e futuri (stimati) del Museo, dell’ubicazione del Museumshop, dei tassi di vendita e utilizzo (All. n. 2).
Art. 3) ONERI DEL CONCESSIONARIO.
3.1. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le disposizione di legge e di regolamento applicabili alla Concessione. Il Concessionario si impegna, altresì, ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento dei Servizi.
3.2. Il Concessionario esegue i Servizi nel rispetto della normativa applicabile, della Concessione, delle istruzioni impartite dalla Fondazione e della regola dell’arte.
3.3. La gestione dei Servizi è effettuata dal Concessionario a sue integrali spese e a sua esclusiva responsabilità anche per quanto concerne l’operato del suo personale e dei suoi collaboratori e consulenti.
3.4. Il Concessionario assume il rischio economico di impresa e il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive connessi alla gestione dei Servizi affidati in Concessione e ne tiene conto nell’elaborazione del piano economico finanziario.
3.5. Il Concessionario non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza con quelle effettuate in esecuzione della Concessione.
3.6. Ai sensi dell’art. 171, comma 3, del D.lgs. 50/16, la Concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico-Finanziario presentato dal Concessionario nella Procedura.
3.7. Sono a carico del Concessionario per tutta la durata della Concessione, tra l’altro, i seguenti oneri con i relativi costi:
a) eventuali nuovi arredi e allestimenti alternativi a quello esistente nel Museumshop in conformità al progetto presentato con l’Offerta Tecnica e approvati dalla Fondazione;
b) allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze presenti e future necessarie allo svolgimento dei Servizi (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche etc.);
c) adempimenti previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi per lo svolgimento dei Servizi anche con riguardo al personale impiegato;
d) regolamentazione dell’entrata e uscita del personale e dei fornitori previo accordo con la Fondazione;
e) mantenimento in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, di impianti, attrezzature, arredi, compresi quelli di proprietà della Fondazione, e in generale dei beni e degli strumenti necessari per l’esecuzione dei Servizi;
f) interventi di manutenzione straordinaria dei beni e arredi destinati all’esecuzione dei Servizi, anche in occasione del verificarsi di eventi imprevisti;
g) assunzione integrale di costi per imprevisti e difficoltà riscontrati nell’esecuzione dei Servizi;
h) rispetto della normativa ambientale, anche in materia di deposito e smaltimento rifiuti;
i) assunzione di ogni onere relativo ad imposte, diritti, tasse o tributi in relazione ad ogni aspetto inerente allo svolgimento dei Servizi;
j) assunzione integrale dei costi relativi a riparazioni o ripristini per danneggiamenti intervenuti dopo l’inizio dell’esecuzione nei locali destinati alla prestazione dei Servizi;
k) adozione di misure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione dei Servizi;
l) adozione di misure e procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente e aggiornamento delle stesse in caso di modifiche normative;
m) approntamento delle misure necessarie ed opportune a prevenire ed evitare incidenti e danni alle persone, alle collezioni e alle strutture museali durante l’esecuzione dei Servizi;
n) mantenimento inalterato della struttura degli immobili e dell’allestimento concordato dei locali che ospitano il Museumshop o altri punti vendita, salvo espressa autorizzazione scritta della Fondazione;
o) responsabilità per ogni danno, sottrazione, alterazione subita dai beni presenti nei locali in cui si svolgono i Servizi, ad eccezione del deterioramento determinato dalla normale usura.
3.8. Sono, inoltre, a carico del Concessionario gli oneri di garanzia e assicurativi previsti nella Concessione e ogni altro costo ed onere per l’esecuzione dei Servizi nel rispetto della normativa, della Concessione e della regola dell’arte.
3.9. Il Concessionario dichiara e riconosce di aver preso visione e di conoscere il regolamento interno del Museo (All. n. 3) e si impegna a rispettarne le prescrizioni.
Art. 4) CANONI DI CONCESSIONE – MODALITA’ DI PAGAMENTO.
4.1. Il Concessionario è tenuto al pagamento di canoni annui a favore della Fondazione negli importi risultanti dall’Offerta Economica presentata nella Procedura e così articolati:
a) canone annuo fisso: € ;
b) quota percentuale del fatturato annuo per gestione dei Servizi: %;
4.2. Per fatturato annuo si intende il fatturato di vendita conseguito dal Concessionario al netto di eventuale imposta sul valore aggiunto. I costi per il personale individuato per l’esecuzione dei Servizi sono integralmente a carico del Concessionario. Eventuali costi ulteriori per personale supplementare richiesto specificatamente da Fondazione saranno a carico di Fondazione come specificato all’art. 10.4.
4.3. Il pagamento da parte del Concessionario degli importi di cui all’art. 4.1. viene effettuato con separati bonifici bancari su conto corrente intestato alla Fondazione indicando la relativa causale come segue:
a) canone annuo fisso: bonifico in un’unica rata con causale “Quota Fissa Canone Gestione Museumshop” da versare entro il 15 giugno dell’anno solare in corso;
b) quota percentuale del fatturato netto per la gestione dei Servizi: bonifico bancario con causale “Quota Percentuale Gestione Museumshop” da effettuarsi con cadenza quindicinale entro, rispettivamente i giorni 5 e 18 di ogni mese. A tal fine il Concessionario trasmette al Referente per la Fondazione puntuale resoconto sugli incassi del Museumshop ogni 15 giorni.
4.4. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento anche di uno solo dei canoni rispetto ai termini indicati nell’art.
4.3. saranno computati gli interessi moratori ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 231/2002 s.m.i.
4.5. In caso di ritardo nel pagamento anche di uno solo dei canoni superiore a 15 giorni, la Fondazione potrà risolvere la Concessione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 5) DURATA DELLA CONCESSIONE.
5.1. La Concessione ha durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Concessione La Fondazione avrà facoltà di prorogare la durata della concessione per ulteriori 36 (trentasei) mesi, agli stessi termini e condizioni, dandone comunicazione al Concessionario a mezzo PEC con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario rispetto alla scadenza del periodo di durata iniziale. La eventuale proroga del contratto è accettata sin d’ora dal Concessionario ed opererà automaticamente al momento della ricezione della predetta comunicazione della Fondazione. Viene espressamente esclusa ogni ipotesi di rinnovo o di proroga tacita o per fatti concludenti della presente Concessione.
5.2. Al Concessionario non spetterà alcun compenso, corrispettivo, indennizzo o mancato utile tanto nel caso di esercizio della facoltà di proroga di cui al paragrafo 5.1 che precede quanto nel caso di mancato esercizio della stessa.
5.3. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, la Fondazione si riserva di prorogare la durata della Concessione per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente per un periodo di 6 (sei) mesi: in tal caso il Concessionario è tenuto alla prestazione dei Servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla Concessione.
Art. 6) REFERENTE DELLA FONDAZIONE E RESPONSABILE DI CONCESSIONE.
6.1. Il referente per la Fondazione, incaricato di trasmettere le istruzioni o comunicazioni inerenti la Concessione e la gestione dei Servizi, è il Manager Gestionale della Fondazione (“Referente per la Fondazione”).
6.2. Il Concessionario all’atto di avvio della gestione dei Servizi deve comunicare per iscritto alla Fondazione il nominativo del responsabile e rappresentante per tutte le attività e comunicazioni relative alla Concessione (di seguito “Responsabile di Concessione”). Ogni comunicazione effettuata al Responsabile di Concessione si intenderà effettuata al Concessionario.
6.3. Il Responsabile di Concessione coordina l’esecuzione dei Servizi e verifica che gli stessi siano eseguiti in conformità al presente Capitolato e alla Concessione. A tal fine assicura alla Fondazione la propria reperibilità durante l’orario di apertura del Museumshop.
6.4. Il Responsabile di Concessione può cumulare anche le funzioni di responsabile amministrativo e responsabile del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, purchè dotato delle prescritte competenze e qualifiche.
6.5. Spetta al Responsabile di Concessione, tra l’altro, la trasmissione della documentazione relativa alla gestione dei Servizi con le modalità e nei termini di cui all’art. 14.
Art. 7) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.
7.1. I Servizi sono prestati in conformità a quanto previsto nella Concessione, nel presente Capitolato, nell’Offerta Tecnica del Concessionario e nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamento o provvedimenti amministrativi applicabili e della regola dell’arte.
7.2. Il Concessionario esegue i Servizi con proprie risorse economiche e finanziarie, umane, mezzi e attrezzature in piena autonomia organizzativa.
7.3. Il Concessionario si impegna a eseguire i Servizi mediante proprio personale con il quale, prima dell’avvio dei Servizi, sia stato costituito un rapporto di lavoro nel rispetto di tutte le norme vigenti.
7.4. Il Concessionario, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della Concessione, presenta alla Fondazione un piano promozionale (il “Piano Promozionale”) contenente le linee tematiche, i contenuti e le iniziative per l’esecuzione del Servizio di Merchandising e del Servizio Editoriale elaborato sulla base dell’Offerta Tecnica. Il Concessionario si impegna in ogni caso a contribuire alla promozione delle attività stabilite nel Piano Promozionale per un importo non inferiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00) per i primi 30 mesi.
7.5. Qualora al termine della Concessione venga esercitata l’opzione prevista dall’art. 5.1, il Concessionario dovrà predisporre entro il termine assegnato dalla Fondazione un nuovo Piano Promozionale a copertura dei successivi 36 mesi. L’investimento promozionale complessivo che il Concessionario si impegna a garantire per l’intera durata della Concessione – compreso il periodo opzionale – non dovrà essere inferiore a € 30.000,00 (trentamila/00), con particolare attenzione all’anno 2024, anno in cui ricorrerà il bicentenario del Museo Egizio.
7.6. Il Concessionario, pur coordinandosi continuativamente con la Fondazione al fine di garantire la massima efficienza nell’erogazione dei Servizi, eserciterà, nei confronti del proprio personale, in maniera esclusiva ed autonoma tutti i poteri di legge riconosciuti al datore di lavoro.
7.7. A tal fine il Concessionario si assume l’obbligo della costante gestione e sorveglianza del personale impiegato a mezzo di un proprio soggetto il cui nominativo dovrà essere preventivamente indicato e comunicato per iscritto alla Fondazione, rimanendo inteso che tale soggetto dovrà fare parte del personale impiegato dal Concessionario nell’esecuzione dei Servizi. La figura del responsabile del personale potrà coincidere con quella del Responsabile di Concessione di cui all’art. 6.
7.8. La Fondazione potrà richiedere in ogni momento con adeguata motivazione la sostituzione di personale ritenuto non idoneo alla prestazione dei Servizi. Nel caso in cui la Fondazione riceva reclami o lamentele in ordine al comportamento del personale addetto ai Servizi, la motivazione per la richiesta di sostituzione si considera sin d’ora adeguata e ragionevole e il Concessionario provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Fondazione.
7.9. Le modalità di esecuzione dei singoli Servizi oggetto della Concessione sono le seguenti:
GESTIONE DEL MUSEUMSHOP
a) Luogo di esecuzione del Servizio è il Palazzo Accademia delle Scienze Torino, sito in xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 0, sede del Museo. In particolare, per quanto riguarda la gestione del Museumshop, la Fondazione concede in uso al Concessionario lo spazio identificato nella piantina allegata al presente Capitolato (All. n. 1), oltre ad eventuali altri spazi all’interno del Museo e presso punti vendita temporanei.
b) Qualora nell’Offerta Tecnica sia stato proposto di utilizzare l’Area Opzionale (All. n. 4), la Fondazione concede in uso al Concessionario anche tale spazio per l’esecuzione delle attività proposte. Nel caso in cui non sia stato proposto l’utilizzo dell’Area Opzionale, tale spazio resterà nella libera disponibilità della Fondazione, che potrà destinarla a qualsiasi uso, ad eccezione di attività in concorrenza con i Servizi affidati al Concessionario.
c) La Fondazione si riserva di modificare l’ubicazione del Museumshop all’interno del Museo durante il periodo di validità della Concessione, garantendo comunque al Concessionario spazi idonei all’esecuzione del Servizio Museumshop per accessibilità, ubicazione e capienza. Il Concessionario sin d’ora accetta senza riserve o eccezioni eventuali modifiche di collocazione del Museumshop disposte dalla Fondazione. In tal caso la Fondazione comunica per iscritto al Concessionario l’ubicazione dei nuovi o diversi spazi e trasmette le istruzioni per la gestione dei Servizi, senza che il Concessionario possa opporre contestazioni, rifiuti o pretendere compensi, corrispettivi, indennizzi o mancato utile in ragione di tali modificazioni.
d) L’allestimento e gli arredi attualmente presenti nel Museumshop sono di proprietà della Fondazione e vengono concessi in uso al Concessionario nello stato e nella disposizione funzionale in cui si trovano. Eventuali proposte o richieste di modifica formulati dal Concessionario saranno valutati dalla Fondazione, fermo restando il diritto della Fondazione stessa di accoglierli o respingerli in piena autonomia.
e) In caso di manifestazioni, mostre o eventi temporanei o in considerazione di esistenza di nuovi spazi organizzati dalla Fondazione o in collaborazione con la stessa, i Servizi potranno essere svolti anche in sedi diverse, comunque situate nel territorio piemontese, e con modalità differenti da quelle indicate.
f) Il Concessionario assicura la Gestione del Museumshop per tutta la durata della Concessione in tutti i giorni di apertura del Museo e nel relativo orario come segue:
- lunedì: dalle 9.00 alle 14.00;
- da martedì a domenica: dalle 9.00 alle 18.30.
- chiusura per festività: 25 dicembre.
g) La Fondazione si riserva insindacabilmente di apportare variazioni, anche temporanee, a tale orario, sia in aumento che in diminuzione, previa tempestiva comunicazione al Concessionario. In ogni caso entro il 20 gennaio di ogni anno, la Fondazione trasmette al Concessionario un calendario generale delle aperture e chiusure, comprese le eventuali aperture o chiusure straordinarie. Si allega al presente Capitolato il calendario per l’anno 2019 (All. n. 5).
h) In caso di necessità o lavori da effettuare nell’area adiacente il Museumshop, la Fondazione potrà disporre temporaneamente - e per un periodo non superiore a 20 giorni in un anno solare - limitazioni di accesso al Museumshop o disporne la mancata apertura. In tali evenienze il Concessionario non potrà sollevare obiezioni, eccezioni, riserve, richieste di risarcimento o indennizzo.
i) Il Concessionario si impegna a garantire il Servizio di Gestione del Museumshop in caso di aperture straordinarie, anche notturne, previa comunicazione della Fondazione purchè inviata con almeno 7 giorni di anticipo.
j) Il Concessionario non può in alcun modo modificare l’orario di Gestione del Museumshop, salvo che tale modifica non sia stata, per iscritto, preventivamente autorizzata dalla Fondazione.
k) I metodi di pagamento che dovranno essere disponibili presso il Museumshop dovranno essere quanto meno i seguenti:
- contanti;
- carte di credito e di debito appartenenti almeno ai circuiti Visa e Mastercard;
- bonifici bancari;
- paypal;
- wechat;
- Satispay e altre tipologie di moneta elettronica.
Il Concessionario dovrà dotarsi a propria cura e spese delle attrezzature necessarie ad attivare tali modalità di pagamento.
l) Il personale destinato al Servizio di Gestione del Museumshop dovrà parlare correntemente almeno la lingua inglese e tenere nei confronti del pubblico un comportamento improntato alla massima attenzione e
educazione, oltre ad essere in grado di gestire picchi di affollamento e presenza di scolaresche numerose nel Museumshop.
SERVIZIO DI MERCHANDISING
a) Il Servizio di Merchandising ha ad oggetto la ideazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la vendita e la commercializzazione, anche via internet, dei Prodotti Ufficiali e dei Prodotti Secondari (congiuntamente i “Prodotti di Merchandasing”). I Prodotti di Merchandising ed il loro packaging dovranno rispondere ai più alti livelli qualitativi e dovranno essere realizzati a regola d’arte.
b) Il Concessionario esegue a proprie cure, spese e responsabilità il Servizio di Merchandising anche attraverso la commercializzazione dei Prodotti di Merchandising e delle pubblicazioni tramite piattaforma di e-commerce in conformità alla propria Offerta Tecnica ed ad ogni normativa applicabile, in particolare, quella sulla vendita ai consumatori mediante contratti a distanza di cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206). La soluzione proposta dovrà comprendere un catalogo online che, in quanto vetrina rappresentativa, includa l’intera offerta dei Prodotti di Merchandising e delle pubblicazioni presenti nel Museumshop. La piattaforma dovrà prevedere carte fedeltà, voucher, buoni regalo, etc ed altre formule di incentivi all’acquisto e fidelizzazione e consentire il pagamento mediante i più diffusi sistemi di pagamento quali:
- carte di credito e di debito appartenenti almeno ai circuiti Visa e Mastercard;
- bonifici bancari;
- paypal;
- wechat;
- Satispay e altre tipologie di moneta elettronica.
c) Ai fini esclusivi dell’espletamento del Servizio di Merchandising e limitatamente alla durata della Concessione, la Fondazione:
- mette a disposizione del Concessionario, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta tra le Parti, i beni ed i reperti del Museo ed eventuale materiale fotografico degli stessi per la relativa riproduzione o rappresentazione
- concede in licenza, non esclusiva e non trasferibile, al Concessionario il diritto di utilizzo e di riproduzione del Marchio e della Proprietà Industriale della Fondazione al fine della ideazione, produzione e commercializzazione dei Prodotti di Merchandising esclusivamente per il territorio dell’Italia.
d) E’ fatto divieto al Concessionario di concedere sub licenze relative al Marchio o alla Proprietà Industriale, salvo previo consenso scritto della Fondazione.
e) La Fondazione è titolare unica del Marchio e ha la piena disponibilità della Proprietà Industriale. Il Servizio di Merchandising viene concesso al Concessionario allo scopo di garantire la massima conoscenza, diffusione e pubblicità dell’attività e della collezione del Museo e deve essere prestato nel pieno rispetto del pregio, della reputazione e dell’immagine della Fondazione e del Museo.
f) I Prodotti di Xxxxxxxxxxxxx proposti devono essere coerenti con l’immagine e la reputazione della Fondazione.
g) Il Concessionario non potrà porre in essere, direttamente o indirettamente, condotte che, per oggetto, natura o modalità siano idonee a recare pregiudizio, anche potenziale, al decoro e al valore del Marchio e/o ai diritti di Proprietà Industriale della Fondazione.
h) Il Concessionario potrà far uso del Marchio e della Proprietà Industriale, in tutto o in parte, solo ed esclusivamente per dare esecuzione alla Concessione e soltanto con le modalità indicate dalla Fondazione. E’ espressamente vietato al Concessionario di far uso del Marchio, in tutto o in parte, e/o di segni simili al Marchio e/o di altri segni distintivi inclusivi del Marchio e/o della Proprietà Industriale al di fuori dell’ambito di esecuzione dei Servizi e/o della ideazione, produzione e commercializzazione dei Prodotti di Merchandising.
i) Salva la preventiva autorizzazione scritta da parte della Fondazione, è vietato al Concessionario con riguardo ai Prodotti di Merchandising l’uso di qualsivoglia altro segno distintivo che sia, in tutto o in parte diverso dal Marchio.
j) Qualora, nella produzione dei Prodotti di Merchandising, il Concessionario decidesse di avvalersi di fornitori o collaboratori terzi (i “Terzi”), dovrà darne preventiva informativa scritta alla Fondazione fornendo tutti i dati identificativi dei Terzi, una copia di una visura camerale del Registro Imprese aggiornata ed una dichiarazione scritta attestante che il livello qualitativo della fornitura o collaborazione è almeno pari a quella del Concessionario. Resta fermo che ogni responsabilità derivante da, o connessa alla, Concessione farà comunque capo al Concessionario, che, fin da ora, presta manleva nei confronti della Fondazione per ogni danno o pretesa che dovesse essere avanzata da acquirenti dei Prodotti di Merchandising prodotti, in tutto o in parte, tramite i Terzi.
k) Il Concessionario, in qualità di produttore, diretto o indiretto, e/o venditore dei Prodotti Ufficiali e dei Prodotti Secondari, sarà l’unico responsabile di eventuali danni a persone e/o cose che i prodotti stessi potranno cagionare a Terzi; a tal fine, il Concessionario presta sin da ora manleva nei confronti della Fondazione per qualsivoglia richiesta di indennizzo, danno, costo, spesa venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti.
l) Il Concessionario si impegna a porre in vendita, a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, un quantitativo di Prodotti Ufficiali e Secondari, relativo al mondo egizio, pari almeno al 70% della merce complessivamente offerta dallo stesso.
m) In ogni caso almeno due campioni dei Prodotti di Merchandising che il Concessionario intende porre in vendita dovranno essere sottoposti all’approvazione scritta della Fondazione prima dell’immissione in commercio e/o della promozione degli stessi.
n) Ogni Prodotto Ufficiale rappresentante una riproduzione o una citazione, in tutto o in parte, di beni appartenenti alla collezione museale della Fondazione dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della dignità e del pregio dell’opera originale e sarà in ogni caso accompagnata dall’indicazione della denominazione dell’opera ed, eventualmente, della tecnica e del materiale usato per la realizzazione.
o) Ogni esemplare dei Prodotti Ufficiali dovrà riportare il Marchio della Fondazione con modalità idonea per la tipologia del prodotto e contenere l’espressa avvertenza che si tratta di un prodotto ufficiale. È fatto divieto al Concessionario di apporre il Marchio della Fondazione, in tutto o in parte, e/o la dicitura “prodotto ufficiale” sui Prodotti Secondari, salvo diverso accordo scritto con la Fondazione.
p) La linea dei Prodotti Ufficiali dovrà comprendere prodotti di fasce di prezzo differenziato e, in particolare, una fascia a basso costo rivolta a soggetti in età scolare.
q) Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le categorie principali dei Prodotti di Merchandising da porre in vendita e che costituiscono la fornitura minima richiesta al Concessionario:
- cartoline, manifesti, cancelleria e cartotecnica;
- complementi di arredo e accessori di abbigliamento (bigiotteria, borse, foulard, ombrelli, magliette, etc.);
- giochi, giochi educativi, giocattoli e ausili per i visitatori più piccoli, utilizzabili anche durante i laboratori didattici e le visite guidate specifiche per bambini;
- gadget, oggetti ricordo, prodotti di artigianato;
- riproduzioni in scala di reperti facenti parte delle collezioni del Museo;
- prodotti di personal care e make up.
r) Il Concessionario dovrà fornire a titolo gratuito alla Fondazione un campionario dei Prodotti Ufficiali posti in vendita in numero variabile da uno a venti in base alla tipologia di ciascun prodotto, che resterà di proprietà della Fondazione.
s) Il Concessionario pratica alla Fondazione uno sconto del 50% sul prezzo di listino dei Prodotti di Merchandising, uno sconto del 25% ai dipendenti della Fondazione e ai clienti private che effettuino eventi speciali presso il Museo.
t) Il Concessionario è tenuto a rispettare la normativa vigente in tema di qualità, conformità, specifiche tecniche, sicurezza attinente alla produzione e vendita di ogni tipologia di prodotto; a riprova dei propri adempimenti, il Concessionario dovrà conservare la documentazione relativa alle specifiche tecniche, nonché alle dichiarazioni di conformità e di qualità dei materiali utilizzati per la produzione dei Prodotti di Merchandising. Tale documentazione sarà resa disponibile a semplice richiesta della Fondazione. Qualora il Concessionario abbia proposto di sviluppare articoli ecosostenibili, gli stessi dovranno essere prodotti in conformità alle specifiche indicate nell’Offerta Tecnica.
u) Il Concessionario è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di giocattoli ovvero di “prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni” di cui al D. Lgs. 11 aprile 2011 n. 54 (attuazione della Direttiva n. 2009/48/CEE ) ed al D. Lgs. 27/9/1991 n. 313 (attuazione della Direttiva n. 1988/378/CEE). In particolare, e a titolo esemplificativo, sarà cura, onere e responsabilità del Concessionario apporre la marcatura CE, le avvertenze e rilasciare la dichiarazione di conformità CE. Ai sensi e per gli effetti di cu all’art. 2, comma 1, lett. c) D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54, le Parti riconoscono che “fabbricante” dei Prodotti Xx Xxxxxxxxxxxxx è esclusivamente il Concessionario operando quest’ultimo in autonomia ed indipendenza.
v) I Prodotti di Merchandising dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- ampio assortimento ed eterogeneità della tipologia di oggetti (cancelleria, monili, borse, magneti, etc..) anche con riferimento ai Prodotti di Merchandising per mostre temporanee;
- buona differenziazione dei materiali utilizzati;
- vasto utilizzo di immagini relative agli oggetti conservati presso il Museo;
- fasce di prezzo differenziate per tipologia di prodotti e di utenti.
w) Il Concessionario avrà la facoltà - previo consenso scritto della Fondazione - di proporre la vendita dei Prodotti Ufficiali anche ad altre strutture museali o esercizi commerciali, alle condizioni economiche e con le modalità previamente concordate con la Fondazione.
x) Il Concessionario dovrà curare a proprie spese lo sviluppo di una grafica per i Prodotti Ufficiali, in modo da garantire che la relativa immagine risulti uniforme, riconoscibile e facilmente attribuibile al Museo. Tale progetto grafico dovrà essere sottoposto all’approvazione scritta della Fondazione, alla quale, sin da ora, il Concessionario cede qualunque diritto di sfruttamento economico connesso al progetto grafico in termini di diritto d’autore. Qualora il Concessionario si rivolga ad un soggetto terzo per la realizzazione del progetto grafico, il Concessionario dovrà ottenere, da parte del soggetto terzo, la cessione dei diritti di sfruttamento e economico del progetto in favore della Fondazione.
y) In occasione di manifestazioni o eventi straordinari, le Parti stabiliranno oggetto, tema e caratteristiche dei Prodotti di Merchandising creati ad hoc. Ogni integrazione o modifica della grafica per la linea di Prodotti Ufficiali approvata dalla Fondazione dovrà essere oggetto di specifico accordo e avrà i limiti e la durata ivi specificati.
z) Il Concessionario riconosce che la Fondazione è la sola e legittima titolare del Marchio e riconosce il valore, la rinomanza e la reputazione di cui gode il Marchio. Il Xxxxxxx dovrà essere utilizzato nella sua esatta configurazione grafica, dimensionale e cromatica senza alcuna variazione. La Concessionaria si impegna ad usare il Marchio solo per i fini e nei modi previsti della presente Convenzione e ad astenersi dall’utilizzare, direttamente o per interposta persona, segni distintivi che siano simili o confondibili con il Marchio. Il Concessionario si asterrà dal depositare, sia in Italia che all’estero domande di registrazione di marchi che siano identici, simili o confondibili con il Marchio.
aa) E’ vietato qualsiasi utilizzo del Marchio da parte del Concessionario con modalità tali da far ritenere che i Prodotti di Merchandising siano di ideazione o di fabbricazione della Fondazione. La Concessionaria si impegna ad evidenziare con chiarezza sui Prodotti di Merchandising, sulle confezioni degli stessi, sul
materiale illustrativo e pubblicitario che i Prodotti di Merchandising sono autonomamente ideati, fabbricati e commercializzati dal Concessionario su mera licenza di marchio della Fondazione.
bb) Il Concessionario riconosce ed accetta che la licenza del Marchio e della Proprietà Industriale sono limitate alla durata della Concessione, al territorio dell’Italia e finalizzate esclusivamente all’espletamento del Servizio di Merchandising. Alla data di scadenza della Concessione o, comunque, in qualunque ipotesi in cui la Concessione venisse risolta o cessasse per qualunque motivo in data precedente, il Concessionario cesserà immediatamente la produzione dei Prodotti di Merchandising, risolverà/disdetterà i contratti di fornitura o di collaborazione con Xxxxx, la vendita, la pubblicità, in qualunque forma, e, comunque, qualsiasi forma di sfruttamento economico del Marchio e della Proprietà Industriale oggetto della Concessione – salvo quanto previsto dall’art. 18 – e, entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla cessazione della Concessione, redigerà e consegnerà alla Fondazione un inventario della merce presente nei punti vendita e nei magazzini. La Fondazione resta proprietaria dei diritti sui Prodotti di Merchandising realizzati dal Concessionario anche successivamente alla scadenza o cessazione della Concessione per qualsiasi causa.
SERVIZIO EDITORIALE
a) Il Servizio Editoriale consiste nella progettazione e pianificazione editoriale, editing, ideazione e realizzazione della veste editoriale e del progetto grafico, promozione e commercializzazione di opere divulgative, informative, accademiche, scientifiche e ludiche per l’infanzia relative alle collezioni, ai reperti, alle mostre ed alle attività del Museo. La Fondazione concede in licenza esclusiva, temporanea e non trasferibile al Concessionario, per la durata della Concessione, tutti i correlati diritti d’autore di edizione a mezzo stampa, pubblicazione, riproduzione, traduzione e commercializzazione in tutti i paesi del mondo limitatamente ai diritti di titolarità, o nella disponibilità, della Fondazione. La licenza non comprende le opere già pubblicate in precedenza dalla Fondazione in relazione alle quali la Fondazione sia titolare, a titolo originario o derivativo, dei diritti di utilizzazione economica in comunione con i vari editori.
b) Dati il valore, il pregio internazionale e la specificità del patrimonio culturale presente nel Museo, il Servizio Editoriale è essenziale per la Fondazione, che richiede, pertanto, il mantenimento dei più alti standard qualitativi nell’esecuzione di tale attività.
c) La Fondazione, ai fini dello svolgimento del Servizio Editoriale, consentirà al Concessionario di accedere all’archivio fotografico esistente, comprensivo delle nuove fotografie che saranno realizzate durante la durata della presente Concessione, (di seguito le “Fotografie”) avente ad oggetto i beni ed i reperti della Fondazione e di utilizzare e pubblicare le immagini da esso prescelte d’intesa con la Fondazione. Le Fotografie fruibili sul sito web della Fondazione sono comunque soggette alla licenza Creative Commons
2.0. Nessun impegno di esclusiva viene assunto dalla Fondazione per l’utilizzo e lo sfruttamento economico delle Fotografie da parte del Concessionario. Resta comunque inteso che ogni utilizzo delle Fotografie all’interno di opere divulgative, informative, accademiche, scientifiche e ludiche per l’infanzia dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Fondazione. Le Fotografie non potranno essere alterate o modificate.
d) Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio Editoriale in conformità al Piano Editoriale presentato nell’Offerta Tecnica, comprensivo di proposte grafiche finalizzate alla creazione di una identità definita, riconoscibile ed uniforme per tutte le pubblicazioni del Museo, differenziate tra (i) opere divulgative ed informative (di seguito le “Opere DI”), (ii) opere accademiche o scientifiche (di seguito le “Opere AS”) e
(iii) opere ludiche per l’infanzia (di seguito le “Opere Bambini” e, congiuntamente alle Opere DI ed alle Opere AS le “Pubblicazioni ME”).
e) I testi, titoli e contenuti delle Opere DI e delle Opere AS saranno ideati e redatti da dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori della Fondazione o da autori terzi indipendenti nel corso della durata della presente Concessione. Nel caso in cui uno qualsiasi degli autori o dei co-autori delle Pubblicazioni ME non fosse un dipendente della Fondazione con specifiche mansione creative o di ideazione delle Pubblicazioni ME e correlato trasferimento automatico dei diritti d’autore di natura economica al datore di lavoro, la Fondazione corrisponderà a ciascuno di essi, quale compenso per la cessione alla Fondazione di tutti i diritti d’autore di sfruttamento dell’opera da esso creata, una somma onnicomprensiva, che verrà di volta in volta
concordata con l’autore medesimo entro il valore massimo di € 3.000,00 (tremila/00) al lordo della ritenuta d’acconto, previa stipula di apposito accordo scritto ed emissione di regolare documento fiscale. Tale importo dovrà essere rimborsato alla Fondazione dal Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla stipula dell’accordo di cessione dei diritti d’autore dall’autore o co-autore alla Fondazione. Le Opere Bambini saranno, invece, ideate e realizzate dal Concessionario tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori con l’impegno di acquisire ogni relativo diritto d’autore di sfruttamento e di utilizzazione economica.
f) Il Concessionario si impegna a pubblicare e distribuire un minimo di due edizioni all’anno di volumi sulle Opere AS.
g) Le edizioni verranno pubblicate in italiano e/o nella lingua europea indicata dalla Fondazione. Il Concessionario si accollerà integralmente i costi per la stampa e le spese di traduzione delle Opere in ulteriori lingue (al massimo due), fino ad un importo massimo e totale di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) annuali.
h) Le Pubblicazioni ME edite dal Concessionario dovranno riportare sul frontespizio, o in posizione concordata, il logo del Museo in base alle caratteristiche tecniche e dimensionali e la dichiarazione di riserva di copyright in capo alla Fondazione; non potrà comparire alcun segno distintivo del Concessionario se non accompagnato dalla dicitura “Museo Egizio” o da altro segno indicato dalla Fondazione.
i) La Fondazione tra le Opere AS promuove e sostiene una propria “Collana Scientifica” e la rivista scientifica online “Rime”, che il Concessionario si impegna ad editare nella forma e nei contenuti che verranno di volta in volta approvati dalla Fondazione. In merito alla rivista “Rime”, il Concessionario provvederà all’inserimento sulla piattaforma informatica degli articoli, caricherà immagini, video e modelli 3D, provvederà all’indicizzazione e al sommario, alla impaginazione degli articoli per dare la possibilità di stampa in pdf, effettuerà l’armonizzazione dei testi post correzioni scientifiche. Il Concessionario fornirà a sua cura, spese e responsabilità il servizio di hosting della rivista scientifica online “Rime” sui propri server.
j) La Fondazione si impegna a correggere, per tutte le revisioni previste, le bozze delle Opere Bambini sottoposte ed a restituirle al Concessionario entro la scadenza prefissata e condivisa tra le Parti. Il Concessionario non potrà in nessun caso procedere alla pubblicazione delle Opere Bambini senza la preventiva approvazione scritta delle bozze da parte della Fondazione.
k) Nel caso in cui il Concessionario intenda procedere ad una nuova edizione di una qualsiasi delle Pubblicazioni ME, dovrà darne preventiva comunicazione alla Fondazione entro un termine minimo di almeno 60 (sessanta) giorni di calendario affinchè la Fondazione ovvero l’autore/co-autori della opera interessata possano decidere se apportare delle opportune modificazioni o aggiornamenti.
l) Con riguardo alle Pubblicazioni ME relative alle mostre temporanee, il Concessionario dovrà preventivamente accertare se i diritti sulle Fotografie appartengano alla Fondazione stessa o ad un autore diverso. Con riferimento alle Fotografie i cui diritti siano di titolarità o nella disponibilità della Fondazione, ogni compenso dovuto si intenderà ricompreso nell’importo previsto a titolo di canone di concessione di cui all’articolo 4) del presente Capitolato. Se, invece, i diritti risulteranno appartenere ad un autore diverso, il Concessionario dovrà concordare con l’autore le condizioni ed i termini per la loro riproduzione; ogni spesa e responsabilità relativa ai rapporti con l’autore terzo faranno esclusivamente capo al Concessionario.
m) A pubblicazione delle Opere avvenuta, il Concessionario fornirà alla Fondazione a titolo gratuito fino ad un massimo di n. 100 copie della produzione editoriale e cartolibraria delle Pubblicazioni ME realizzata in adempimento della Concessione.
n) Il Concessionario e la Fondazione si impegnano a condividere e rispettare le linee guida del Piano Editoriale che dovrà comprendere offerta scientifica e divulgativa. Il Prezzo di copertina per la vendita delle Opere DI e delle Opere Bambini verrà stabilito dal Concessionario previo tempestivo avviso alla Fondazione. Il prezzo di copertina per la vendita delle Opere AS verrà stabilito dalla Fondazione.
o) I diritti d’autore di utilizzazione economica di titolarità, o nella disponibilità, della Fondazione attribuiti al Concessionario con la Concessione di cui al punto a) comprendono esclusivamente: il diritto di pubblicazione delle Pubblicazioni ME, totale o parziale; il diritto di pubblicazione di parti delle Pubblicazioni ME; il diritto di traduzione delle Pubblicazioni ME in altra lingua; il diritto di vendita e commercializzazione delle Pubblicazioni ME. Al Concessionario è attribuita, inoltre, la facoltà di pubblicare le Opere DI o le Opere Bambini anche in versione e-book e/o applicazioni multimediali. In quest’ultimo caso, il Concessionario provvederà ad ottenere il necessario consenso dalla Fondazione e dagli aventi diritto e a corrispondere, ove dovuto e richiesto, i relativi compensi per l’utilizzazione.
p) In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 5.1. del presente Capitolato, il Concessionario provvederà entro 60 giorni alla redazione di un nuovo Piano Editoriale.
q) In ogni caso, le Parti concordano che tutte le Pubblicazioni ME che verranno posti in vendita dal Concessionario, dovranno formare oggetto di verifica e approvazione da parte della Fondazione sia nella fase antecedente all’avvio del Servizio Editoriale, sia periodicamente nel corso dello svolgimento del medesimo Servizio. La Fondazione potrà decidere di inibire la vendita di Pubblicazioni ME, oppure richiedere il ritiro delle stesse, qualora sussistano motivate ragioni, che dovranno essere previamente comunicate al Concessionario.
r) Il Concessionario potrà porre in vendita nel Museumshop i propri testi e titoli editoriali, purché questi ultimi rappresentino una percentuale dell’offerta complessiva non superiore al 50%. L’offerta complessiva del Concessionario dovrà comprendere, per una percentuale minima dell’80% , i seguenti prodotti:
- guide del Museo (per adulti e per bambini);
- monografie tematiche di carattere storico ed artistico relative al mondo egizio;
- testi di storia, arte ed architettura egizia;
- pubblicazioni per l’infanzia, compresa età prescolare, adolescenza e scuola, sul mondo egizio o ad esso collegate;
- editoria turistica sulla città di Torino e sulla Regione Piemonte;
- pubblicazioni scientifiche di settore in materia egittologica anche di editori stranieri;
- editoria rivolta all’infanzia e a soggetti in età scolare non inferiore al 25% del totale dell’offerta editoriale del Concessionario;
- catalogo delle mostre temporanee effettuate presso il Museo.
s) Il Concessionario si impegna a rendere disponibili nel Museumshop, su richiesta della Fondazione, prodotti editoriali e scientifici dedicati all’offerta specialistica di settore, anche di editori stranieri, ritenuti particolarmente significativi in termini di offerta egittologica.
t) Il Concessionario dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla Fondazione in sede di presentazione dell’offerta dei prodotti editoriali (per tipologia e argomenti) che intende commercializzare. In ogni caso, il Concessionario potrà concordare con la Fondazione la pubblicazione e vendita di altri prodotti editoriali e/o volumi diversi dalle Pubblicazioni ME.
u) Per l’esecuzione del Servizio Editoriale dovranno poter essere attivati dal Concessionario plurimi gruppi di lavoro per poter gestire contemporaneamente fino ad un massimo di n. 4 pubblicazioni delle Pubblicazioni ME.
v) Il Concessionario applica ai dipendenti della Fondazione uno sconto pari al 25% sul prezzo di copertina delle pubblicazioni e concorda con la stessa la tiratura complessiva riservandole un prezzo di cessione estremamente favorevole ai fini delle sue esigenze istituzionali. Sugli acquisti non superiori ai 10 pezzi lo sconto applicato alla Fondazione sarà pari al 25%.
w) Al termine della durata della Concessione, fermo restando quanto previsto all’art. 17.5 che segue, il Concessionario non avrà più alcun diritto di pubblicare a mezzo stampa, o con qualsiasi altra modalità, riprodurre, tradurre e/o commercializzazione le Pubblicazioni ME senza il preventivo assenso scritto della Fondazione. Inoltre, ove richiesto dalla Fondazione, il Concessionario sarà tenuto a trasferire alla stessa Fondazione tutti i diritti d’autore di utilizzazione economica di cui sia titolare o contitolare con riguardo a
tutte le Pubblicazioni ME (veste grafica e progetto grafico) ad un prezzo a forfait che sarà concordato in buona fede; in caso di mancato accordo sull’esatto importo di tale prezzo esso sarà determinato dalla società EY Italia entro 60 (sessanta) giorni della richiesta della parte più diligente con una determinazione di mero arbitrio ex art. 1349, comma secondo, cod. civ.
Art. 8) LOCALI ED ATTREZZATURE ASSEGNATI AL CONCESSIONARIO.
8.1. Il Museumshop sarà consegnato provvisto di impiantistica di base, finiture architettoniche e arredi attualmente presenti. Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’allestimento espositivo ed organizzativo della merce in vendita ed alla relativa promozione, oltre alla manutenzione dei locali; l’arredamento esistente - qualora non utilizzato - dovrà essere smaltito a carico del Concessionario previo invio dell’elenco dei beni da smaltire per lo scarico inventario della Fondazione. L’Area Opzionale sarà consegnata al Concessionario, qualora il relativo utilizzo sia stato previsto nell’Offerta Tecnica, priva di arredi e nello stato in cui si trova.
8.2. Eventuali nuovi arredi, supporti e impianti aggiuntivi rispetto a quelli forniti dalla Fondazione dovranno essere realizzati secondo progetti e specifiche tecniche previamente approvati dalla Fondazione.
8.3. Il Concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali presso cui svolge i Servizi e delle adiacenze, ivi comprese le zone di carico e scarico ed alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione dei Servizi.
8.4. Il Concessionario si obbliga a programmare le forniture necessarie all’esecuzione dei Servizi preferibilmente nella giornata di chiusura al pubblico del Museo (lunedì pomeriggio a partire dalle ore 14.00) e, in ogni caso, secondo modalità che non impattino sull’attività museale, sul pubblico e su altri operatori museali. Il Concessionario si obbliga a garantire sempre gli assortimenti immagazzinando la merce, soprattutto con riferimento ai Prodotti Ufficiali.
8.5. Il Concessionario ha a disposizione dei magazzini ubicati nell’area denominata “Ipogeo”. La Fondazione si riserva di concedere in uso al Concessionario ulteriori spazi da destinare a magazzino anche in uso promiscuo (All. n. 7).
8.6. Il Concessionario ha altresì a disposizione un bagno ed uno spogliatoio ubicato nell’area denominata “Ipogeo” (All. n. 8).
Art. 9) VARIANTI.
9.1. Per la tipologia dei Servizi, la natura del Museo e l’importanza artistica, culturale, sociale ed economica della collezione di beni contenuta nel Museo, le modalità di esecuzione dei Servizi oggetto della Concessione sono essenziali per la Fondazione.
9.2. Il Concessionario non può apportare alcuna variante alle modalità di esecuzione dei Servizi previste nel Capitolato o comunque individuate dalla Fondazione senza il preventivo consenso scritto della Fondazione.
Art. 10) PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE.
10.1. Il Concessionario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di retribuzione, previdenza ed assistenza, sicurezza, assicurazione ed agli obblighi fiscali nei confronti del personale impiegato per l’esecuzione dei Servizi.
10.2. Il Concessionario dovrà garantire la presenza di personale in numero e con caratteristiche adeguati alle esigenze della Fondazione ed alla efficiente realizzazione dei Servizi. L’organico operativo dovrà in ogni caso prevedere le seguenti qualifiche:
- Responsabile di Concessione;
- referente della Gestione del Museumshop;
- referente del Servizio Merchandising;
- referente del Servizio Editoriale;
- addetti alla vendita;
- eventuali consulenti, es. vetrinista.
10.3. Il personale del Concessionario addetto ai Servizi dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza adeguata al ruolo rivestito. Si richiede che gli addetti ai punti vendita, oltre ad avere comprovata esperienza di gestione di cassa, abbiano la conoscenza di almeno una lingua straniera (francese, inglese o spagnolo).
10.4. La Fondazione potrà in qualunque momento, in occasione ad esempio di eventi speciali o previsione di picchi straordinari di affluenza, richiedere al Concessionario di destinare ai Servizi personale supplementare rispetto a quanto indicato nell’Offerta Tecnica con preavviso scritto di 40 giorni. Tale personale dovrà essere adeguato e qualificato per le specifiche mansioni da svolgere. Il costo del personale integrativo sarà a carico della Fondazione.
10.5. Il Concessionario dovrà provvedere a supplire all’eventuale assenza del personale addetto ai Servizi in modo da garantire in qualsiasi momento la presenza di personale con qualifiche e mansioni equivalenti, sempre nel rispetto del numero minimo previsto nell’Offerta Tecnica e comunque adeguato a garantire l’efficienza dei Servizi. Tutto il personale impiegato nello svolgimento dei Servizi dovrà indossare la divisa ed essere munito di cartellino identificativo: la divisa e il prototipo del cartellino dovranno essere preventivamente approvati dalla Fondazione. L’eventuale smarrimento del cartellino dovrà essere immediatamente comunicato alla Fondazione per ragioni di sicurezza.
10.6. Tutte le risorse proposte dovranno essere di gradimento della Fondazione, che si riserva a tal fine di svolgere, prima dell’avvio dei Servizi, colloqui informativi per accertarne professionalità e competenza e di richiederne, per comprovate ragioni, la sostituzione.
10.7. Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo entro due giorni dall’avvenuta variazione, indicando i relativi dati di identificazione (competenze, qualifica, responsabilità e tipologia di rapporto di lavoro), anche al fine della procedura di accesso agli spazi al Museo che avviene attraverso chiavi di accesso accreditate.
10.8. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali, incendi e tutela dell’ambiente e si adegua a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione della Concessione, ed alle prescrizioni che la Fondazione si riserva in ogni momento di indicare al Concessionario. Il Concessionario si impegna altresì ad adottare, nell’esecuzione dei Servizi, tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica sono necessarie e opportune a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nell’esecuzione dei Servizi, nonché dei terzi (visitatori del Museo o dipendenti della Fondazione), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che i Servizi si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il Concessionario dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei locali e comunque nei luoghi in cui deve prestare i Servizi e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all’attività in Concessione, e altresì dichiara che si renderà parte attiva nel farle rispettare. Le Parti per tutta la durata della Concessione si impegnano a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti i Servizi e a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con specifiche misure individuate dai rispettivi DVR. Resta inteso e precisato che l’obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell’attività del Concessionario privi di interferenze esterne. Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o
consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell’esecuzione dei Servizi o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. In relazione a quanto previsto nel presente Capitolato, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario medesimo, dai suoi fornitori e/o collaboratori autonomi, anche derivante da negligenza, imperizia. imprudenza o cattiva esecuzione dei Servizi. Il Concessionario si impegna inoltre ad istruire il personale impiegato sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nell’esecuzione del Servizio, e a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che attivi una costante collaborazione con la figura corrispondente della Fondazione.
10.9. In conformità a quanto previsto dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016, al fine di assicurare i livelli occupazionali esistenti, dovranno ricevere attuazione le eventuali disposizioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Il Concessionario dovrà quindi provvedere al riassorbimento ed utilizzo nell’esecuzione dei Servizi in via prioritaria, qualora disponibili, dei dipendenti a tempo indeterminato dell’operatore economico uscente (All. n. 6), in ottemperanza alla normativa attualmente applicabile, effettuando, in via preliminare, un accertamento di compatibilità con l’organizzazione d’impresa prescelta.
Art. 11) ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA.
11.1. Il Concessionario trasmetterà alla Fondazione prima dell’inizio dell’esecuzione dei Servizi la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici per il personale impiegato.
11.2. La Fondazione si riserva di acquisire d’ufficio in qualsiasi momento la certificazione DURC relativa al Concessionario al fine di verificare il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi.
Art. 12) DIVIETO DI CESSIONE. DISCIPLINA DELLA SUBCONCESSIONE.
12.1. Il Concessionario non può cedere in tutto o in parte la Concessione.
12.2. In caso di subconcessione, si applica l’art. 174 del D.lgs. 50/16. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Fondazione per l’esecuzione dei Servizi.
Art. 13) VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DELLA FONDAZIONE.
13.1. La Fondazione potrà in qualsiasi momento richiedere al Concessionario l’esibizione dei libri contabili o di qualunque altro documento inerente l’esecuzione dei Servizi; il Concessionario si impegna a riscontrare tempestivamente le richieste della Fondazione.
13.2. La Fondazione si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni ed i commenti degli utenti dei Servizi in ordine alle prestazioni rese dal Concessionario.
13.3. Il Concessionario si obbliga ad informare per iscritto la Fondazione di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dagli utenti dei Servizi ed a corredare tale informazione con rapporti contenenti spiegazioni, giustificazioni e proposte utili. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno direttamente alla Fondazione saranno trasmessi al Concessionario, che sarà chiamato a fornire per iscritto alla stessa spiegazioni e giustificazioni. Una parte della relazione semestrale di cui all’art. 14.6 dovrà essere dedicata ai “rapporti con il pubblico”, sintetizzando le situazioni intercorse con il pubblico e segnalando le misure adottate a gestione della criticità.
13.4. La Fondazione potrà procedere in ogni momento ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona conduzione dei Servizi e la piena applicazione, da parte del Concessionario, di tutte le norme vigenti con particolare attenzione a quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale, senza che il Concessionario possa opporsi.
13.5. La vigilanza sulla gestione de Servizi sarà svolta dagli uffici competenti della Fondazione, che potrà convocare con cadenza periodica il Responsabile della Concessione, coadiuvato dai responsabili dei singoli Servizi oggetto della Concessione, per verificare la qualità e sul buon funzionamento dei Servizi ed il rispetto delle scadenze concordate.
13.6. Il Concessionario è tenuto a presentare entro il 31 gennaio ed il 20 luglio di ogni anno di durata della Concessione il resoconto semestrale delle attività svolte. Tale elaborato ha la finalità di illustrare un rapporto delle attività svolte e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei Servizi. Il Concessionario deve realizzare il resoconto attraverso dati, indicatori specifici, analisi quantitative e report, al fine di evidenziare punti di forza e problematiche e di proporre soluzioni di miglioramento e ottimizzazione. Il resoconto deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati:
- introduzione generale relativa all’andamento semestrale (quella relativa al secondo semestre dovrà anche fare riferimento all’annualità dei Servizi);
- relazione e tabelle sui risultati economici e analisi degli incassi;
- relazione e tabelle di sintesi sulla tipologia di utenza;
- focus sull’utenza scolastica;
- relazione e tabelle sulla tipologia di offerta di merchandising ed editoriale;
- relazione e analisi delle attività svolte con eventuali tabelle di sintesi dati e analisi comparativa con gli obiettivi per il Servizio Merchandising presentati nell’Offerta Tecnica;
- relazione sui rapporti con il pubblico;
- tabella di ricongiungimento con il Progetto Editoriale proposto nella Procedura, con evidenza delle variazioni in corso;
- tabella di ricongiungimento con il Piano Promozionale attivato, con evidenza delle variazioni in corso;
- relazione biennale di aggiornamento dell’analisi di benchmark presso bookshop nazionali e internazionali presentata nell’Offerta Tecnica, con evidenza dei sopralluoghi e analisi offerta finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti sulla base dei trend internazionali;
- dati e informazioni inerenti i risultati delle azioni di marketing e promozione;
- soluzioni apportate alle criticità riscontrate;
- problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni;
- soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione.
Si attende dal Concessionario un ruolo propositivo, atto a individuare problematiche e soluzioni utili al miglioramento dei Servizi verso l’utenza.
13.7. La relazione verrà consegnata in formato elettronico e cartaceo al Referente della Fondazione e si considererà approvata dalla Fondazione qualora entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione non sia inviata al Concessionario alcuna richiesta di chiarimenti o integrazioni. La mancata presentazione del resoconto è causa di risoluzione della Concessione ai sensi dell’art. 16.
13.8. Il Concessionario dovrà, inoltre, tenere informata la Fondazione sull’andamento gestionale dei Servizi presentando ogni mese (entro il giorno 20 ed entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento) apposito prospetto sintetico di resoconto contabile e di vendita, da inviare al Referente della Fondazione. La Fondazione si riserva il diritto di predisporre un apposito prospetto standard che il Concessionario sarà obbligato ad utilizzare contenente le voci qui indicate ed ogni altra informazione ritenuta dalla Fondazione opportuna o necessaria.
13.9. Al termine della Concessione, entro i successivi 180 giorni, il Concessionario deve produrre il resoconto finale della Concessione contenente informazioni consuntive e aggregate dei dati già riportati nei singoli resoconti semestrali. La mancata presentazione del resoconto finale comporta l’applicazione di penale, come previsto dall’art. 16.
Art. 14) RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO E ONERI ASSICURATIVI.
14.1. Il Concessionario è l’unico responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, causati alla Fondazione o a terzi o subiti nell’esecuzione dei Servizi e derivanti dal mancato puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti o previsti dalla normativa vigente.
14.2. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi pretesa, a qualsiasi titolo, relativa alla mancata corresponsione da parte del Concessionario dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato per l’esecuzione dei Servizi.
14.3. Il Concessionario dovrà, prima dell’avvio dei Servizi, stipulare con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di tutti i danni alla Fondazione e a terzi, inclusi i dipendenti della Fondazione, comunque connessi alla prestazione dei Servizi. Tale polizza dovrà coprire tutti i rischi comunque connessi alla gestione e allo svolgimento dei Servizi.
14.4. È, altresì, richiesta una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio per i locali che ospitano il Museumshop, oltre all’eventuale Area Opzionale nel caso in cui sia utilizzata dal Concessionario, il cui contratto dovrà espressamente indicare:
a) il contenuto: vale a dire il costo di sostituzione dei beni della Fondazione concessi in uso al Concessionario e eventualmente il valore per la sostituzione dei beni di proprietà del Concessionario;
b) il Rischio Locativo (nei confronti dell’ente Xxxxxxxxx proprietario dell’immobile che ospita il Museo); il valore da indicare è rappresentato dal costo di ricostruzione rapportato alla superficie dei locali dati in uso al Concessionario;
c) il Ricorso Terzi, per la copertura dei danni a cose di terzi esterne ai locali occupati per un massimale di €.1.000.000,00 (unmilione);
Dovranno altresì essere inserite le ulteriori estensioni a copertura di atti vandalici, eventi atmosferici, infortuni, furti, esplosioni, allagamenti, manomissioni, vandalismi etc) con massimale annuo almeno pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).
14.5. Il Concessionario dovrà, altresì, presentare polizza assicurativa avente ad oggetto la mancata corresponsione dei trattamenti retributivi e del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali cui il Concessionario è tenuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi. Tale polizza dovrà avere efficacia per l’intera durata della Concessione e fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione.
14.6. Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente approvata dalla Fondazione e il Concessionario dovrà prima dell’avvio dei Servizi consegnarne alla Fondazione copia sottoscritta.
Art. 15) CAUZIONE DEFINITIVA.
15.1. Il Concessionario dovrà costituire e trasmettere alla Fondazione prima della stipulazione della Concessione idonea garanzia per l’importo pari al 10% dell’importo della Concessione, individuato nella sommatoria dei canoni indicati nell’Offerta Economica del Concessionario. Il riferimento per il calcolo annuale della percentuale delle quote variabili di canone è il fatturato dell’anno 2018 per i Servizi. Nel calcolo dell’importo della Concessione non è computata la parte opzionale: nel caso di esercizio dell’opzione di cui all’art.5.1., il Concessionario dovrà costituire nuova garanzia. La cauzione definitiva è posta a copertura degli oneri connessi al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni della Concessione nella forma della fideiussione bancaria, della polizza fideiussoria assicurativa o della fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgs.
n. 385/1993. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Fondazione.
Art. 16) PENALI E RISOLUZIONE. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
16.1. Ad eccezione dei casi in cui l’inadempimento sia tale da comportare la risoluzione della Concessione, la Fondazione, fatto salvo ogni eventuale maggior danno subito a causa dell’inadempimento, applicherà al Concessionario le seguenti penali:
a) mancata osservanza, da parte anche di una sola delle persone impiegate dal Concessionario per l’esecuzione dei Servizi, dell’obbligo di indossare le divise di lavoro e o supporti identificativi di cui all’art. 11.5: € 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno per ogni infrazione rilevata;
b) violazioni relative all’utilizzo di impianti, attrezzature, arredi, materiali per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal Capitolato: penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) al giorno per il numero di giorni impiegati al ripristino o alla sostituzione del bene danneggiato, salvo il maggior danno materiale subito dal bene stesso;
c) interruzione dell’attività del Museumshop e/o chiusura anticipata e/o mancata apertura o apertura ritardata: € 5.000,00 (cinquemila/00) al giorno per ogni giorno di interruzione fino al completo ripristino della funzionalità del Servizio; in tal caso, in particolare, il maggior danno consiste anche nella mancata vendita;
d) atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei visitatori e non conforme agli standard del servizio del Museo, quali a titolo di esempio, espletamento delle attività in modo non decoroso, non cortese e sollecito e comunque lesivo dell’immagine dell’istituzione: € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni singolo episodio;
e) mancata osservanza delle norme di sicurezza: € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione;
f) mancata sostituzione di un addetto assente e previsto nell’elenco del personale in servizio: € 1.000,00
(mille/00) moltiplicata per il numero degli addetti eventualmente assenti e per ogni giornata di assenza;
g) ritardo nella trasmissione del resoconto sugli incassi del Museumshop: € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;
h) ritardo nell’aggiornamento del Piano Editoriale: € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo;
i) ritardo nell’aggiornamento annuale del Piano promozionale € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo;
j) ritardo nello sgombero dei locali destinati all’esecuzione dei Servizi in qualunque caso di cessazione dell’efficacia della Concessione: € 500,00 (cinquecento/00) al giorno.
16.2. E’ causa di risoluzione della Concessione il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) importo delle penali maturate superiore al 10% dell’importo della Concessione;
b) mancata costituzione o mantenimento per tutta la durata della Concessione delle garanzie di cui all’art. 15 nei termini di cui presente Capitolato;
c) mancata costituzione o mantenimento per tutta la durata della Concessione delle polizze di assicurazione di cui all’art. 14 del presente Capitolato;
d) ripetute violazioni delle modalità di esecuzione dei Servizi di cui al precedente art. 7: si intendono ripetute le violazioni reiterate dopo n. 2 lettere di richiamo scritto da parte della Fondazione;
e) grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili;
f) mancata rendicontazione per due semestri consecutivi;
g) fallimento o altra procedura concorsuale, messa in liquidazione, cessazione di attività del Concessionario;
h) sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. del legale rappresentante del Concessionario o di un componente dell’organo amministrativo passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/16 o per reati che incidono sulla moralità professionale;
i) inadempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi;
j) inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse inerenti alle attività di gestione dei Servizi;
k) cessione della Concessione;
l) mancata presentazione della relazione semestrale di cui all’art. 13.6. del presente Capitolato;
m) uso del Marchio e/o della Proprietà Industriale non autorizzato e/o in modo difforme da quanto disciplinato nel presente Capitolato;
n) realizzazione di pubblicazioni non autorizzate e /o con modalità difformi da quanto disciplinato nel presente Capitolato;
o) svolgimento, in via diretta o indiretta, di attività concorrenziali con quelle oggetto della Concessione.
16.3. Nei casi di cui all’art. 16.2. la Fondazione contesta per iscritto l’inadempimento al Concessionario assegnandogli un termine non inferiore a n. 5 giorni per porvi tempestivo rimedio ed indicando altresì le modalità di adempimento. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o il Concessionario non risponda o comunque non ponga in essere integralmente le misure ed i rimedi richiesti dalla Fondazione, la Concessione si intende risolta ad ogni effetto, salvo il risarcimento del danno subito dalla Fondazione per effetto dell’inadempimento.
16.4. La Concessione potrà essere risolta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ. nel caso di ritardo superiore a 15 giorni nel pagamento di uno o di entrambi i canoni previsti dall’art. 4.1. o nel caso di mancata apertura del Museumshop per due giornate consecutive.
16.5. In tutti i casi di risoluzione la Fondazione incamera la cauzione definitiva di cui all’art. 15, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.
16.6. In tutti i casi di risoluzione il Concessionario è tenuto al pagamento di quanto fino a quel momento dovuto alla Fondazione nonché al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione, comprese le spese sostenute dalla Fondazione per l’affidamento dei Servizi ad un nuovo concessionario.
Art. 17) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ALLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE.
17.1. Alla data di scadenza o in qualunque ipotesi di cessazione della Concessione per qualsiasi causa il Concessionario dovrà sgomberare i locali in cui sono stati prestati i Servizi dei beni installati (ad esempio allestimenti, attrezzature, supporti utilizzati per lo svolgimento dei Servizi etc..) senza alcun obbligo per la Fondazione di riscattarli o corrispondere per essi indennizzi, rimborsi o compensi di alcun genere.
17.2. Gli spazi, i locali e gli arredi della Fondazione devono essere restituiti integri e in ottimo stato, eccetto il deterioramento derivante dall’uso pattuito. Le Parti provvederanno a redigere in contraddittorio verbale di constatazione dello stato dei locali ed inventario dei beni.
17.3. Per ogni giorno di ritardo nella liberazione e sgombero delle aree e dei locali utilizzate per lo svolgimento dei Servizi sarà applicata la penale di cui all’art. 16.1.j), salvo ogni eventuale maggior danno.
17.4. Alla data di scadenza o in qualunque ipotesi di cessazione della Concessione per qualsiasi causa il Concessionario cesserà immediatamente qualunque uso, in qualunque forma, del Marchio e della Proprietà Industriale. Cesserà altresì la pubblicazione ed utilizzazione economica, in qualunque forma, delle Opere, nonché l’uso, in tutto o in parte, del Marchio per le Opere.
17.5. Entro i 5 giorni successivi alla cessazione, per qualunque ragione, della Concessione, il Concessionario consegnerà alla Fondazione un inventario completo dei Prodotti Ufficiali, dei Prodotti Secondari nonché delle Pubblicazioni ME nella propria disponibilità, diretta o indiretta. I Prodotti di Merchandising potranno essere commercializzati dal Concessionario, alle condizioni previste nella Concessione, entro e non oltre il termine perentorio di 3 mesi dalla cessazione della Concessione. Scaduto tale termine trimestrale, il Concessionario consegnerà, a titolo gratuito, alla Fondazione i Prodotti Ufficiali residuanti, mantenendo invece la proprietà e disponibilità dei Prodotti Secondari residui. Quanto invece alle Pubblicazioni ME, il Concessionario potrà smaltire le scorte invendute entro il termine perentorio di 6 mesi; scaduto tale termine il Concessionario procederà, a proprie ed esclusive spese, al ritiro e alla distruzione di quanto rimasto invenduto dandone formale notizia alla Fondazione.
Art. 18) TRACCIABILITA’.
18.1. Si applicano alla Concessione le disposizioni di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 19) DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE.
19.1. La Fondazione ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) determinando i costi relativi alla sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 (All. n. 9). Prima dell’avvio dei Servizi, il Concessionario sarà tenuto, previa ricognizione luoghi, a produrre le procedure di sicurezza ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs. 81/2008, in base alle quali la Fondazione aggiornerà il DUVRI che è parte integrante della Concessione. Il DUVRI potrà essere oggetto di ulteriori aggiornamenti per tutta la durata della Concessione.
Art. 20) CONTROVERSIE.
20.1. Per qualunque controversia relativa alla interpretazione, applicazione, validità, risoluzione o esecuzione della Concessione è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Torino.
Art. 21) ALLEGATI.
21.1. Gli allegati al presente Capitolato ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Il Responsabile del Procedimento Arch. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Allegati:
1) Piantina Museumshop;
2) Analisi pubblico Museo;
3) Regolamento interno Museo;
4) Piantina Area Opzionale;
5) Calendario aperture Museo 2019;
6) Elenco personale impiegato nei Servizi;
7) Piantina magazzini e spazi uso promiscuo;
8) Piantina bagno e spogliatoi;
9) Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze.