INDICE
Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali Nuova disciplina
INDICE
1 Premessa 2 2 Ambito di applicazione della nuova disciplina 2
3 Decorrenza della nuova disciplina 2 4 Termini di pagamento e decorrenza degli interessi moratori 2
4.1 Maturazione automatica senza atto di messa in mora del debitore 2
4.2 Termini di decorrenza degli interessi moratori 3
4.2.1 Raddoppio dei termini in relazione a determinati soggetti pubblici 3
4.2.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti 3
4.2.3 Deroghe contrattuali nei rapporti con pubbliche amministrazioni 3
4.2.4 Procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi 3
4.2.5 Pagamenti a rate 3
5 Misura degli interessi moratori 3
5.1 Calcolo degli interessi moratori 4
5.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti 4
6 Risarcimento delle spese di recupero del credito e dei maggiori danni 4
7 Nullità di clausole 4
7.1 Clausole che escludono gli interessi di mora 4
7.2 Clausole che escludono il risarcimento delle spese di recupero del credito 4
7.3 Clausole aventi per oggetto la data di ricevimento della fattura 4
8 Ruolo delle associazioni di categoria 4
9 Rapporti di subfornitura 5
9.1 Contratto di subfornitura 5
9.2 Termini di pagamento 5
9.3 Interessi di mora e penali 5
1 PREMESSA
Con il DLgs. 9.10.2002 n. 231 è stata recepita la direttiva comunitaria n. 2000/35/CE che persegue, in particolare, gli obiettivi di:
• contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delle prestazioni professionali;
• garantire l’applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere.
Con il DLgs. 9.11.2012 n. 192 sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni al suddetto DLgs. 9.10.2002 n. 231, al fine di recepire la nuova direttiva comunitaria n. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti.
2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA
Le disposizioni in esame contro i ritardi nei pagamenti si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
A tali fini:
• per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
• per “imprenditore”, si intende ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione;
• per “pubblica amministrazione” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 3 co. 25 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al suddetto DLgs. 163/2006.
La nuova disciplina si applica quindi ai contratti aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un corrispettivo o di un compenso, che intercorrono:
• tra imprese;
• ovvero tra professionisti;
• ovvero tra professionisti e imprese;
• ovvero tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.
Fattispecie escluse
Le disposizioni in esame non trovano invece applicazione per:
• i contratti stipulati con i “consumatori”, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (c.d. “privati”);
• i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
• i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
3 DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA
Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, come modificate e integrate dal DLgs. 192/2012, si applicano a decorrere dalle transazioni commerciali concluse dall’1.1.2013.
4 TERMINI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI
Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono i previsti interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
A tali fini, per “importo dovuto” si intende la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
4.1 MATURAZIONE AUTOMATICA SENZA ATTO DI MESSA IN MORA DEL DEBITORE
Gli interessi moratori decorrono “automaticamente”, senza che sia necessario uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il debitore.
4.2 TERMINI DI DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI
In linea generale, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
• 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
• ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
• ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
• ovvero 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (es. collaudo), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o contestualmente a tale data.
4.2.1 Raddoppio dei termini in relazione a determinati soggetti pubblici
I suddetti termini di 30 giorni sono raddoppiati, diventando quindi di 60 giorni:
• per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al DLgs. 11.11.2003 n. 333;
• per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
4.2.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti
Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono pattuire un termine per il pagamento
superiore rispetto a quello sopra indicato. I termini superiori a 60 giorni:
• devono essere pattuiti espressamente; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
• non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore.
4.2.3 Deroghe contrattuali nei rapporti con pubbliche amministrazioni
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra indicato, ma comunque non superiore a 60 giorni:
• in modo espresso; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
• quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
4.2.4 Procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi
Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio:
• salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara; l’accordo deve essere provato per iscritto;
• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
4.2.5 Pagamenti a rate
Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.
In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
5 MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI
Gli interessi legali di mora previsti dalla disciplina in esame sono pari:
• al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale; tale tasso di riferimento:
– per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
– per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno;
• maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall’1.1.2013 (per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).
Esempio
Poiché il tasso BCE per il periodo dall’1.7.2012 al 31.12.2012 è pari all’1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari all’8% (1% + 7%).
5.1 CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI
Gli interessi di mora in esame sono calcolati:
• su base giornaliera;
• in modo semplice, cioè gli interessi non producono a loro volta interessi.
5.2 DEROGHE CONTRATTUALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE E/O TRA PROFESSIONISTI
Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
6 RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO DEL CREDITO E DEI MAGGIORI DANNI
In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno.
È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
7 NULLITÀ DI CLAUSOLE
Sono nulle, quando risultano gravemente inique in danno del creditore, le clausole relative:
• al termine di pagamento,
• al saggio degli interessi moratori,
• al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto.
Le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).
La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419 co. 2 c.c.).
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:
• il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
• la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
• l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
7.1 CLAUSOLE CHE ESCLUDONO GLI INTERESSI DI MORA
Ai fini in esame, la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora si considera gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria. Quindi, tale clausola è nulla, per presunzione assoluta, senza possibilità di prova diversa e contraria.
7.2 CLAUSOLE CHE ESCLUDONO IL RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO DEL CREDITO
Ai fini in esame, la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito si presume che sia gravemente iniqua; è però ammessa la prova contraria.
7.3 CLAUSOLE AVENTI PER OGGETTO LA DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.
La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.
8 RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di:
• accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero, e di inibirne l’uso;
• adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
• ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
Sanzioni per l’inosservanza delle decisioni del giudice
In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti, il giudice dispone il pagamento di una somma da 500,00 a 1.100,00 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
9 RAPPORTI DI SUBFORNITURA
Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231 come modificato e integrato dal DLgs. 9.11.2012 n. 192, devono essere coordinate con le disposizioni contenute nella L. 18.6.98 n. 192, in relazione ai rapporti di subfornitura.
9.1 CONTRATTO DI SUBFORNITURA
Si ricorda che la “subfornitura” è il contratto con il quale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di:
• materie prime;
• servizi di pubblica utilità;
• beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
9.2 TERMINI DI PAGAMENTO
Se il contratto di “subfornitura” rientra nell’ambito applicativo del DLgs. 231/2002, come modificato dal DLgs. 192/2012:
• si applicano i termini legali di pagamento previsti dal suddetto DLgs. 231/2002 come modificato dal DLgs. 192/2012, in quanto più favorevoli per il creditore;
• i termini contrattuali di pagamento, stabiliti in deroga alle nuove disposizioni, non possono comunque superare:
– i 60 giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione;
– ovvero i 90 giorni, in caso di accordi nazionali o locali tra le rappresentanze dei committenti e dei subfornitori.
9.3 INTERESSI DI MORA E PENALI
In caso di ritardi nei pagamenti relativi ai rapporti di “subfornitura”, si applicano tassi di interesse di mora nella stessa misura prevista dal DLgs. 231/2002, come modificato dal DLgs. 192/2012, vale a dire:
• il tasso di riferimento semestrale della Banca centrale europea (BCE);
• maggiorato di 7 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012;
• ovvero maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall’1.1.2013. Resta confermato che:
• ai fini del decorso degli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora del committente debitore;
• è fatta salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori più alti (non sono quindi ammesse deroghe comportanti l’applicazione di tassi moratori inferiori a quelli di legge) e la prova del danno ulteriore;
• ove il ritardo nel pagamento superi di 30 giorni il termine previsto, il committente è soggetto anche ad una penale pari al 5% dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
Quest’ultima penale non è prevista dal DLgs. 231/2002 in relazione ai ritardi di pagamento relativi a contratti che non siano qualificabili come rapporti di subfornitura ai sensi della L. 192/98.
Per accettazione dell'intero documento
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Il responsabile Commerciale