Capitolato Speciale d’Appalto
SERVIZIO BIENNALE DI VIGILANZA ARMATA PER LA SEDE DI ARPA PIEMONTE SITA IN TORINO VIA PIO VII 9
Capitolato Speciale d’Appalto
INDICE
ART. 1 | Oggetto durata e importo del servizio |
ART. 2 | Specifiche di esecuzione del servizio |
ART. 3 | Adempimenti dell’affidatario |
ART. 4 | Contratto e garanzie |
ART. 5 | Fatturazione e pagamento |
ART. 6 | Inadempimento e penali |
ART. 7 | Recesso e risoluzione del contratto |
ART. 8 | Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito |
ART. 9 | Clausola sociale |
ART. 10 | Foro competente - controversie |
ART. 11 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
ART. 12 | Trasparenza - Anticorruzione |
ART. 1 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO
L’affidamento ha per oggetto il servizio di vigilanza armata della sede regionale di Arpa Piemonte sita in Xxxxxx Xxx Xxx XXX 0.
La durata dell’appalto è fissata in due anni decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto.
L’importo biennale a base di gara, soggetto a ribasso, è presunto complessivamente in Euro 153.994,59 oltre IVA
Il compenso si intende comprensivo di ogni prestazione e materiale esplicitamente previsto nelle specifiche tecniche o non espressamente escluso.
L’Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di:
- prolungare il termine finale di efficacia del contratto per un massimo di sei mesi nelle more della stipula del nuovo contratto (“proroga tecnica”).
Ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore dell’appalto, comprensivo della proroga tecnica semestrale è pari a Euro 200.958,82 oltre IVA
ART. 2 – SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’orario di servizio è 22.00-07.00 7gg/7 gg 365 gg/anno pari a 3.285 ore/anno
Piantonamento
E’ richiesto il piantonamento della zona “reception - control room” con relativo monitoraggio dell’impianto di videosorveglianza durante l’intero arco orario non adibito ad ispezioni, ronde o apertura/chiusura accessi.
Apertura e chiusura accessi palazzine ed inserimento/disinserimento allarmi
E’ richiesta l’apertura mattutina e la chiusura serale delle palazzine durante i giorni feriali negli orari che saranno indicati successivamente, nonché l’apertura e chiusura delle palazzine durante i giorni festivi o in ore notturne, ove necessario.
Ad ogni chiusura/apertura sarà necessario procedere all’attivazione/disattivazione degli impianti di allarme antintrusione già presenti presso la sede Arpa Piemonte, xxx Xxx XXX xx 0, Xxxxxx.
Ispezioni notturne
E’ richiesta l’effettuazione di ronde notturne tutti i giorni, sabato e festivi inclusi, all’interno della recinzione circondante la sede al fine di verificare la corretta chiusura dei serramenti, degli accessi carrai, lo spegnimento delle luci rimaste accese ad eccezione delle luci a tempo delle scale e dei corridoi, nonché l’assenza di segni di manomissione.
Tali ronde dovranno avvenire, in un orario di volta in volta differente, nella fascia oraria 22.30-
06.30 ed è assolutamente vietato l’utilizzo di schemi ripetitivi nell’effettuazione del servizio.
Le ronde dovranno essere svolte ogni 90 minuti circa. Il percorso, e l’orario di svolgimento, di ogni ronda dovrà essere obbligatoriamente riportato nel registro di passaggio di consegne.
E’ fatto obbligo per l’Istituto di comunicare mediante appositi rapporti di servizio sottoscritti in calce dal Responsabile dell’Istituto o da suo delegato, qualsiasi fatto o evento importante che venga a verificarsi e che sia pregiudizievole per il servizio (situazioni anomale verificate durante le ispezioni, tentativi di scasso, furti, necessità manutentive...).
Tali comunicazioni dovranno pervenire, oltre all’Autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti, al Direttore dell’esecuzione del contratto, che sarà comunicato dalla stazione appaltante al momento della stipula del contratto.
Eventuali responsabilità derivanti da inosservanze di quanto sopra richiesto saranno sanzionate con l’applicazione a carico dell’Istituto delle penali previste dal presente Capitolato.
Custodia delle chiavi
Le chiavi degli accessi esterni ed interni della sede Arpa Piemonte di Via Pio VII 9 sono custodite all’interno della control-room.
Durante l’orario di servizio è responsabilità degli operatori dell’Istituto la custodia, la consegna ed il ritiro delle stesse. Disposizioni specifiche su singoli chiavi o gruppi di chiavi saranno precisate prima dell’avvio del servizio.
Compilazione registri
Gli operatori saranno tenuti alla compilazione di appositi registri cartacei attestanti i seguenti dati:
- Orario di presa e di fine servizio con apposizione di firma leggibile ad attestare la presenza degli operatori;
- orario di inizio e di termine delle ronde e relativo percorso;
- orario di inizio e termine dell’ispezione mensile del seminterrato;
- eventuali anomalie riscontrate e/o segnalazioni (es: mancanza corrente elettrica, perdite di acqua, effrazioni o tentate effrazioni, porte rotte o mal funzionanti, vetri rotti, lamentele, richieste di manutenzione varia…);
- firma leggibile da parte degli operatori che si avvicendano per presa visione di ogni consegna annotata.
Compiti e procedure:
• Gestione operativa (non tecnica) dei sistemi di sicurezza esistenti (controllo accessi, rilevazione allarmi, sistema di videosorveglianza) con conseguente allertamento delle competenti strutture;
• Interventi di ispezione e controllo a seguito di allarmi;
• Controllo cancelli, serrande, porte di accesso dall’esterno. In particolare dovranno essere controllati gli accessi perimetrali esterni e verifica dell’avvenuta chiusura delle porte di accesso esposte su xxx Xxx XXX xxxxx xxxxxxxxx X0-X0-X0-X0-X0-X0;
• Ispezione mensile del locale seminterrato adibito a posteggio e dei locali tecnici e/o archivi non dotati di apposita serratura ivi presenti;
• Piccoli interventi di corretta conduzione dell’immobile escludendo qualsiasi intervento su apparecchiature informatiche e specifiche eccezioni segnalate dal direttore dell’Esecuzione del contratto;
• Registrazione dei nominativi del personale di Arpa Piemonte o degli Enti ospiti del complesso che accedano ai locali dell’Agenzia per l’esecuzione di servizi in emergenza con relativi orari di ingresso, uscita e motivazione dell’accesso secondo procedure specifiche che saranno fornite all’Affidatario)
• In casi assolutamente sporadici, correlati a situazioni eccezionali, consegna della documentazione e delle chiavi degli automezzi di Arpa Piemonte (secondo procedure specifiche che saranno fornite all’Affidatario) per consentire al personale dell'Agenzia l’esecuzione di servizi in emergenza, ovvero ricezione della documentazione e delle chiavi delle auto da parte del personale dell'Agenzia che ha eseguito servizi oltre il proprio orario di servizio.
• In caso di allarmi provenienti da sistemi automatici, da segnalazioni ricevute da personale dell’Agenzia che si metta in contatto telefonico o diretto, o altresì riscontrate durante i previsti giri di ronda, l’addetto alla vigilanza seguirà le istruzioni tecnico- operative appositamente stilate e consegnate ad ogni addetto prima dell’avvio del servizio;
• Spostamento bidoni di raccolta differenziata sul lato strada qualora l’orario di esposizione dei medesimi imposto da Amiat sia precedente alle ore 07.00.
L’impiego di strumentazioni necessarie alla corretta esecuzione dei servizi previsti sarà a totale carico dell’Istituto, compresi gli oneri di manutenzione.
Il piano dettagliato di organizzazione ed esecuzione del servizio sono quelle che la Ditta presenterà quale offerta tecnica
L’istituto dovrà successivamente consegnare elenco degli operatori impiegati.
L’elenco degli operatori dovrà riportare per ciascun operatore i dati anagrafici dello stesso, la qualifica, il numero di matricola aziendale, il numero di porto d’armi e gli estremi della posizione assicurativa e previdenziale.
Successivamente all’inizio del servizio, l’elenco delle turnazioni dovrà essere trasmesso al Direttore dell’Esecuzione del Contratto con periodicità da concordare con il medesimo prima dell’avvio del servizio.
Eventuali sostituzioni di personale con implementazione di nuovi operatori dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata al Direttore dell’Esecuzione, entro un termine massimo di n. 1 giorno lavorativo dall’avvenuta sostituzione e/o implementazione.
In tal caso la segnalazione dovrà riportare tutti i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale del nuovo Operatore, la qualifica nonché il numero di matricola aziendale e di porto d’armi.
L’Istituto non potrà interrompere per nessun motivo i servizi oggetto del presente Capitolato. L’Istituto si obbliga ad impegnare, per l’espletamento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.
Gli operatori dovranno essere addestrati per lo svolgimento delle mansioni a cui vengono adibiti, dovranno essere in possesso del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, dovranno essere muniti di regolare porto d’armi, di tesserino di riconoscimento con fotografia e dovranno indossare apposita divisa di riconoscimento.
All’Agenzia è concessa la facoltà di chiedere, a sua discrezione, la sostituzione delle guardie ritenute – a suo insindacabile giudizio – non rispondenti alle sue esigenze. In tal caso l’Istituto dovrà provvedere prontamente alla sostituzione del personale segnalato.
Gli operatori sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio ed in genere alla riservatezza su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dei servizi espletati.
La formazione andrà effettuata “sul campo” durante il normale svolgimento delle attività mediante affiancamento con il personale attualmente addetto al servizio oggetto d’appalto.
Dovrà avere la durata di n. 1 settimana completa di lavoro pertanto 7 gg consecutivi e dovrà concludersi positivamente prima dell’avvio del servizio.
Verrà integrata da una parte di formazione esclusivamente tecnica effettuata da parte di personale Arpa in giorni e orari da concordare direttamente con il DEC.
Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, la formazione deve necessariamente avere la medesima durata sopra esplicitata e deve essere obbligatoriamente completata prima della messa in servizio dell’unità. Tale formazione sarà unicamente a carico dell’Appaltatore che dovrà prevedere all’affiancamento dell’unità in questione con il proprio personale già operante.
L'Agenzia potrà verificare in qualsiasi momento, tramite proprio personale all’uopo incaricato, l’efficacia della formazione e potrà altresì proporre eventuali approfondimenti in caso di nuove attività o variazioni delle mansioni già previste da Capitolato.
Si ritiene necessario che partecipino alla formazione preventiva n. 3 unità, in modo da garantire, fin dall’avvio del servizio, adeguata copertura in caso di assenze/sostituzioni o emergenze.
ART.3 - ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale dei mezzi di protezione necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l’incolumità dei terzi.
E’ inoltre tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Istituto deve pertanto osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
L’Istituto dovrà inoltre comunicare all’atto della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.
L’affidatario si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
ART. 4 – CONTRATTO E GARANZIE
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza dei servizi oggetto del presente capitolato deve intendersi a carico dell’Aggiudicatario sollevando, in tal modo, l’Agenzia da ogni responsabilità.
Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l’Affidatario deve aver stipulato idonea polizza assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità Civile verso terzi, con specifico riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 senza limiti al numero di sinistri ed al massimale annuo per danni e con massimale per danni verso persone non inferiore ad € 1.000.000,00. Non dovranno essere previste franchigie (in caso contrario con dichiarazione dell’assunzione dell’onere della franchigia a carico dell’aggiudicatario). La validità dell’assicurazione non dovrà essere inferiore alla durata del servizio. Qualora fosse prevista una limitazione, la stessa non deve superare il 5% dell’importo contrattuale. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso si dovrà produrre contestualmente un’appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Agenzia. Copia di tale polizza conforme all’originale, dovrà essere consegnata successivamente all’affidamento, su richiesta dell’Agenzia, alla struttura SC Ufficio Provveditorato e Tecnico dell’Agenzia stessa.
L’Affidatario inoltre dovrà costituire, su richiesta dell’Agenzia una garanzia fidejussoria a garanzia degli impegni assunti come da art. 103 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016).
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del Codice Civile nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
La documentazione attestante tale deposito dovrà essere trasmessa all’Agenzia, contestualmente al deposito stesso.
Tale cauzione sarà svincolata soltanto al termine del contratto.
ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UFUD7K. Detto codice è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica (insieme al CIG) poiché consente al sistema di interscambio di recapitare la fattura elettronica all’amministrazione destinataria.
La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Ciascuna fattura dovrà contenere le seguenti voci:
- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- l’intestazione ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il codice della Struttura Arpa Piemonte liquidante (SS 17.05)
- il mese di servizio o il servizio a cui la fattura fa riferimento.
La mancata o inesatta indicazione di taluni dati sopraindicati comporterà il rifiuto della fattura sul sistema di interscambio Ddl.
Arpa Piemonte è soggetta al meccanismo impositivo dello “Split Payment”.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i pagamenti saranno eseguiti entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.
Si procederà al pagamento di ciascuna fattura soltanto a seguito di favorevole verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva Durc della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
La fattura mensile sarà ammessa al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l’affidatario sia incorso.
I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all’Appaltatore di sospendere l’esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.
Nel caso di contestazione della fattura da parte di Arpa Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.
ART. 6 – INADEMPIMENTO E PENALI
Concetto di inadempimento
L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all’applicazione di penalità.
Contestazione dell’inadempimento
L’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall’accertamento della non conformità.
La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l’Agenzia potrà dare corso all’applicazione di penalità di importo pari all’1 per mille sull’ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede quanto segue:
Mancata sostituzione entro 5 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia del personale che non risulti idoneo all’espletamento del servizio o non si sia attenuto alle disposizioni stabilite o abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro: 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura;
Mancata o non regolare compilazione del registro “passaggio di consegne” e “registro presenza in servizio”: 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura;
Mancata trasmissione mensile dell’elenco delle turnazioni: 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura;
Mancato avviso della sostituzione di Operatori adibiti al servizio: 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura;
Mancata accensione o spegnimento degli impianti di allarme delle palazzine: 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall’affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.
In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’ Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.
ART. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto in caso di reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi, senza preavviso.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Agenzia che abbiano incidenza sull’esecuzione dei servizi, la stessa Agenzia potrà recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Istituto con fax ovvero pec.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente delle spettanze riferite ai servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
In ogni caso di recesso l’Aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore di Arpa Piemonte.
L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
a) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
b) interruzione del servizio per oltre 5 (cinque) giorni di calendario;
c) più di n. 5 contestazioni nel corso dell’anno;
d) reiterati abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
e) reiterato mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
f) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
g) in caso di fallimento dell’impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
h) in caso di reiterazione nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
i) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
j) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
k) subappalto effettuato in difformità alle previsioni dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 o del presente capitolato;
l) frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
m) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
n) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3, comma 8 e s.m.i).
In tali casi l’Agenzia dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del C.C.. In tali casi, l’Agenzia sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. L’Agenzia, per l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in
cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, l’Agenzia potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’appalto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.
Subappalto
Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l’Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. tra l’impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
L’Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall’art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Cessione del credito
In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale (artt. 24-27 C.C.N.L. 2013- 2015). Il riassorbimento del personale esistente dev’essere armonizzabile con l’organizzazione
dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.
ART. 10 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.
ART. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
ART. 12 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE
Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:
⇒ “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti
salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile”.
⇒ L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2020-2022 è consultabile alla pagina xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-0/xxxxxxxxxxxx-xxx-xx-
prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
⇒ L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento
Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con
D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-0/xxxxxx-xx- comportamento e ben noti ad entrambi i contraenti.
⇒ L’appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati
dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx in originale