CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA
Il Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli Studi di Udine, di seguito indicato DIPARTIMENTO, con sede legale in Udine, C.F. 80014550307, P. I.V.A. 01071600306, e sede operativa in Udine in via delle Scienze n. 206,
rappresentato dal prof. , nato a il 2 , in qualità di
Direttore pro-tempore di Dipartimento, domiciliato per la carica presso l’Università di Udine, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto n. 154 del 15/11/2019
E
Il Comune di Campoformido, di seguito denominato COMUNE, con sede legale e amministrativa in Xxxxxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, C.F. 80004790301, P. I.V.A.
00485010300, rappresentato dal Sindaco pro-tempore , nata a il
e domiciliata per ragioni della sua carica presso la sede del Comune medesimo;
PREMESSO CHE
- l’Università degli Studi di Udine, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, ha come fine la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre Istituzioni contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli;
- il DIPARTIMENTO sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, e svolge attività didattiche e sperimentali nell’ambito dell’ambiente, del territorio agro-forestale, delle scienze agrarie, animali e degli alimenti;
- il DIPARTIMENTO ha un forte carattere interdisciplinare e costituisce un riconosciuto e qualificato polo di ricerca, didattica e divulgazione a livello locale, nazionale ed internazionale, anche nei campi specifici:
• dell'analisi, valutazione, valorizzazione e sviluppo del territorio, comprese tutte le sue componenti – paesaggistiche, ambientali e di servizi ecosistemici incluse – e le relazioni fisiche e funzionali con le aree naturali e urbane;
• dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali e semi-naturali;
• delle filiere delle produzioni animali ed agro-alimentari;
- il COMUNE riconosce il ruolo fondamentale della gestione del suo territorio dai punti di vista rurale, ambientale, paesaggistico, economico e sociale e, in coerenza con la strategia
del punto precedente, intende promuovere politiche e iniziative finalizzate al miglioramento della loro conoscenza, valutazione, valorizzazione e rivitalizzazione, nel rispetto delle risorse e dei valori statutari e intangibili del suo territorio;
- il COMUNE, qualora intenda avviare progetti ed iniziative volte al conseguimento degli obiettivi sopra menzionati, potrà avvalersi del supporto tecnico-scientifico del DIPARTIMENTO, anche in forma di partenariato con quest'ultimo ed eventualmente con altri soggetti pubblici e privati, italiani o esteri.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 - OGGETTO
Il DIPARTIMENTO e il COMUNE, con il presente atto, instaurano un rapporto di collaborazione per attività finalizzate all'analisi, valutazione, tutela, valorizzazione e rivitalizzazione del territorio del Comune di Campoformido.
La collaborazione riguarderà iniziative e programmi finalizzati alla realizzazione di progetti, attività di studio, formazione, divulgazione scientifica, animazione territoriale, nonché la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali e internazionali o l’utilizzo di altri strumenti finanziari per l'attuazione di queste attività. In particolare, la collaborazione è intesa all’esercizio di progetti di conservazione e recupero del sintema agro-ambientale del territorio comunale con l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità, in particolare quella relativa agli insetti impollinatori, favorire la fruizione dei servizi ecosistemici da parte dei cittadini e migliorare il paesaggio, recuperando le tipicità locali e migliorando la connettività tra aree verdi urbane e rurali; inoltre, la collaborazione è rivolta al potenziamento e alla promozione dei prodotti dell’agricoltura locale, compresi quelli derivanti dall’apicoltura.
La collaborazione stimolerà la partecipazione alle suddette attività, per quanto di competenza, di altri portatori di interesse (stakeholder) del territorio interessato o di quello di altre amministrazioni comunali legate al COMUNE da relazioni geografiche, economiche, culturali e sociali.
Ciascuno dei due Enti, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali e con le risorse umani e strumentali di cui dispone, mette a disposizione nell'ambito dei programmi e delle attività concordati secondo le modalità di cui al successivo Art. 3 l'uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei servizi tecnici e generali costituiti.
ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE
La collaborazione fra il COMUNE e il DIPARTIMENTO è demandata alla stipula di appositi contratti o accordi specifici di tipo operativo, stipulati in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti, del presente accordo quadro e della normativa vigente e potranno riguardare i settori sopra indicati e quelli che saranno individuati dai referenti di cui all'Art. 6.
Detti contratti e accordi, disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, i referenti scientifici, gli aspetti di natura tecnico- scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
ART. 4 - DURATA
La presente convenzione entra in vigore con la firma dei sottoscrittori ed ha durata di anni 4 (quattro), salvo disdetta di una delle Parti, da comunicare all’altra con preavviso di almeno trenta giorni prima della scadenza.
La convenzione potrà essere rinnovata con apposito atto su richiesta delle Parti.
È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo o in caso di disdetta.
ART. 5 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti in eventuali progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei contratti e accordi operativi di cui all’Art. 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno dei precitati accordi.
ART. 6 - REFERENTI
Le Parti nominano quali referenti per l’attuazione della presente convenzione il prof.
, per il DIPARTIMENTO e il sig. per il COMUNE.
Ciascuna parte potrà, nel corso di vigenza della convenzione, sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all’altro contraente.
ART. 7 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l’altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito della presente Convenzione Quadro.
ART. 8 - CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il COMUNE non si assume le obbligazioni del DIPARTIMENTO né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente per conto proprio, salvo che sia autorizzazione espressa da parte del DIPARTIMENTO.
Il DIPARTIMENTO non si assume le obbligazioni del COMUNE né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del COMUNE. È esclusa ogni garanzia del DIPARTIMENTO per le obbligazioni contratte dal COMUNE; è parimenti esclusa ogni garanzia del COMUNE per le obbligazioni contratte dal DIPARTIMENTO.
ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE
Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla
disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L’Università degli Studi di Udine rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web xxx.xxxxx.xx. Il Comune rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione privacy del sito web xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx;
ART. 11 - ONERI
Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti.
Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli Atti di cui all'Art.3, la cui copertura sarà garantita dalle risorse finanziarie che le Parti si impegnano a reperire unilateralmente o congiuntamente nel rispetto dei vincoli di legge e delle proprie disponibilità di bilancio. In ogni caso, il presente Accordo quadro non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
ART. 12 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è un documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il DIPARTIMENTO assolve l’imposta di bollo, per la propria parte, in modo virtuale – autorizzazione Agenzia delle entrate n. 59443/2015 del 23/06/15.
La convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.
Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.
Il Direttore Il Sindaco
del Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali dell’Università di Udine prof.
del Comune
di Campoformido