Capitolato speciale d’appalto
Allegato 1
Capitolato speciale d’appalto
per l’affidamento dei servizi assicurativi “ramo danni” relativi al patrimonio immobiliare
dell’Associazione C.N.P.R. Codice CIG 7718910609
SOMMARIO
DEFINIZIONI PARTE PRIMA
NORME COMUNI A TUTTI I RISCHI DA ASSICURARE
Art. 1 oggetto dell'assicurazione Art. 2 elenco dei rischi assicurati Art. 3 durata del contratto
Art. 4 pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 5 variazione del rischio
Art. 6 modifiche dell’assicurazione
Art. 7 dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 8 denuncia dei sinistri e obbligo dell'assicurato Art. 9 buona fede
Art. 10 procedura per la valutazione del danno Art. 11 mandato dei periti
Art. 12 pagamento dell’indennizzo Art. 13 anticipo indennizzi
Art. 14 interessi sulla somma dovuta a titolo di indennizzo Art. 15 esecuzione di opere negli immobili
Art. 16 altre assicurazioni
Art. 17 rinuncia al diritto di surrogazione
Art. 18 deroga dichiarazione vicinanze pericolose Art. 19 ricovero automezzi
Art. 20 spese di demolizione e sgombero Art. 21 oneri di ricostruzione
Art. 22 competenze consulenti tecnici (ingegneri, architetti, informatici, etc.) Art. 23 perdita di pigione
Art. 24 abrogazione regola proporzionale Art. 25 dolo e colpa grave
Art. 26 esclusione
Art. 27 centro liquidazione sinistri Art. 28 servizio informativo sui sinistri
Art. 29 coassicurazione o raggruppamento temporaneo Art. 30 esonero dichiarazione precedenti sinistri
Art. 31 assenza temporanea o permanente degli addetti ai fabbricati Art. 32 gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art. 33 imposte
Art. 34 elezione di domicilio Art. 35 responsabili
Art. 36 foro competente
Art. 37 rinvio a norme di legge
PARTE SECONDA
SEDE: NORME RELATIVE A OGNI SINGOLO RISCHIO DA ASSICURARE
Art. 38 ubicazione
Sezione 1) incendio
Art. 39 oggetto dell'assicurazione Art. 40 massimali
Sezione 2) impianti, apparecchiature elettroniche, hardware e software
Art. 41 oggetto dell'assicurazione Art. 42 esclusioni
Art. 43 massimali
Sezione 3) furto
A) furto del materiale Art. 44 oggetto dell'assicurazione Art. 45 massimali
B) furto dei valori e dei portavalori.
Art. 46 oggetto dell'assicurazione Art. 47 massimali
Art. 48 franchigie
C) furto dei beni mobili Art. 49 oggetto dell'assicurazione Art. 50 massimali
Art. 51 franchigia
PARTE TERZA
SEDE E IMMOBILI DA REDDITO: NORME RELATIVE ALLA GLOBALE FABBRICATI
Art. 52 valore delle cose assicurate e determinazione del danno nel rischio “globale fabbricati”
Sezione I) incendio e garanzie accessori
Art. 53 oggetto dell'assicurazione Art. 54 garanzie
Sezione II) responsabilità civile verso terzi
Art. 55 oggetto dell'assicurazione Art. 56 esclusioni
Art. 57 massimali di garanzia
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 58 Condizioni espressamente accettate
DEFINIZIONI
“Assicurazione a primo rischio assoluto”: la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione dell’art. 1907 del C.C.;
“Assicuratori” ovvero “Compagnia”: la Compagnia/e di assicurazione che si è/si sono aggiudicata/e la gara;
“Contraente” ovvero “Assicurato” ovvero “Associazione”: l’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali” con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00. E’ il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio ed è protetto dalla copertura assicurativa; “Esplosione”: la deflagrazione per sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione;
“Fabbricato”: i locali costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote costituenti proprietà comune) inclusi (i) l’area; (ii) i serramenti, le opere di fondazione o interrate ; (iii) gli impianti elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomi), di condizionamento d’aria, di trasporto e ogni altro impianto o installazione al servizio del fabbricato considerati fissi per natura e destinazione; (iv) le antenne centralizzate, la tinteggiatura, le tappezzerie, la moquette; (v) la centrale termica, le cantine, i box, le altre eventuali pertinenze anche se in corpi separati ma realizzate negli spazi ad esse adiacenti, le recinzioni fisse e i cancelli; (vi) le opere d’arte fisse di valore singolo non superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00) cadauna;
“Franchigia”: l’importo prestabilito che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo;
“Implosione”: il repentino dirompersi o cedere di contenitori o di corpi per eccesso di pressione o per carenza di pressione interna di flussi;
“Incendio”: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare; “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Compagnia per danni direttamente subiti dall’Assicurato;
“Mandatario”: il soggetto della cui collaborazione si avvale la Contraente per la gestione degli immobili di proprietà della Contraente stessa. Ogni comunicazione fatta dal mandatario, nel nome e per conto della Contraente / assicurata, alla compagnia , si intenderà come fatta dalla Contraente / assicurata stessa, purché non comporti variazioni nelle Condizioni di Polizza.
“Massimale di indennizzo / risarcimento”: la somma massima espressa in percentuale sul valore a nuovo del fabbricato dichiarato o in cifra assoluta, che la Compagnia è tenuta a liquidare a termini di polizza; “Premio”: la somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia;
“Polizza”: il documento attestante la copertura assicurativa;
“Risarcimento” la somma dovuta dalla Compagnia per danni causati a terzi dall’Assicurato;
“Scoperto”: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
“Scoppio”: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione di flussi non dovuto ad esplosione; “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
“Tubazione”: l’insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto dell’acqua;
“Manifestazione”: per manifestazione si intendono, a titolo esemplificativo, incentive, congressi, conferenze, meeting, convention, esibizioni, esposizioni, mostre, presentazioni, allestimenti e/o dimostrazioni, eventi sportivi a carattere non professionale.
“Promotore della manifestazione”: per promotore della manifestazione si intende qualsiasi persona fisica o giuridica (società, associazioni, fondazioni ed enti di fatto o di diritto in genere) che commissiona all’Organizzatore della manifestazione la manifestazione e le eventuali attività ad essa accessorie.
“Valori”: le monete, i biglietti di banca, i titoli di credito e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I RISCHI DA ASSICURARE ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Il presente capitolato riguarda l'assicurazione di tutti i rischi indicati al successivo art. 2 ed analiticamente descritti nella parte seconda e terza di questo Capitolato.
La Compagnia si obbliga a risarcire o indennizzare, nella forma “a primo rischio assoluto”, tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, a vario titolo, ne avranno diritto secondo i massimali relativi a ogni singolo rischio indicati nelle parti seconda e terza di questo Capitolato.
ART. 2 ELENCO DEI RISCHI ASSICURATI
1) incendio rischi civili della sede;
2) impianti ed apparecchiature elettroniche della sede;
3) furto nella sede;
4) globale fabbricati sede e immobili da reddito.
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
La polizza avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalle ore 24:00 del 31 luglio 2019.
La Compagnia può recedere dal contratto di assicurazione dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 180 (centoottanta) giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.
In tal Caso entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso
La Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso (in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze e di variazione del rischio) in deroga agli articoli 1892 – 1893 - 1897 e 1898 C.C.
ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il premio annuo è quello aggiudicato in sede di gara al netto delle imposte e degli oneri fiscali e verrà pagato:
- per la quota di premio relativa al primo anno entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di stipula del contratto;
- per la quota di premio relativa al secondo anno entro 30 (trenta) giorni successivi dall’inizio del secondo anno di copertura assicurativa;
- per la quota di premio relativa al terzo anno entro 30 (trenta) giorni successivi dall’inizio del terzo anno di copertura assicurativa.
ART. 5 VARIAZIONE DEL RISCHIO
Art. 5.1. Riduzione
Il Consiglio di amministrazione dell’Associazione, nella riunione dell'11 novembre 2015, ha deliberato di approvare il piano triennale di investimento previsto dall’articolo 2 del decreto 10 novembre 2010, recante “Disciplina delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati”, emanato in applicazione dell’articolo 8, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Il piano prevede la dismissione degli immobili a uso non residenziale e non suscettibili di valorizzazione e delle ex sedi di Collegio attualmente non locate, in aggiunta agli immobili le cui procedure di dismissione sono state avviate entro il 31 maggio 2010.
Nel caso di cessione o di conferimento a un fondo immobiliare di uno o più immobili assicurati, il premio viene ridotto in misura proporzionale al valore dei beni immobili che non sono più oggetto dell’assicurazione, a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione della Contraente.
Per il periodo per il quale è già stato pagato il premio, la riduzione di cui al precedente capoverso e conseguente a cessione o a conferimento a un fondo immobiliare di uno o più immobili assicurati, comporta la restituzione alla Contraente della quota di premio non più dovuta.
Il valore degli immobili viene determinato come indicato all’articolo 52.
Art. 5.2. Aumento
Sono automaticamente compresi in garanzia i fabbricati acquisiti dal Contraente durante la vigenza contrattuale e non compresi nell’elenco allegato alla documentazione di gara.
La garanzia decorrerà dalle ore 00:00 della data di acquisto degli stessi, con automatismo di copertura per singolo fabbricato sino a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
La Contraente si obbliga a comunicare per ogni singolo nuovo acquisto, entro trenta giorni dalla data di stipula notarile: l’ubicazione, la data di acquisto e il valore da assicurare al fine dell’emissione dell’appendice di conguaglio per il conteggio del rateo di premio dalla data di acquisto fino alla scadenza dell’annualità corrente.
Il premio annuale aggiuntivo relativo alle garanzie prestate con la presente polizza verrà determinato applicando il tasso lordo, determinato dalla percentuale del rapporto tra premio pagato (relativo alla globale fabbricati immobili) e capitale assicurato (relativo alla globale fabbricati immobili), sul valore degli immobili acquisiti, oggetto della garanzia, determinato dal prodotto dei metri quadri per il costo di ricostruzione a nuovo, valore fissato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mq.
ART. 6 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dei beni assicurati saranno documentate dalla Contraente per iscritto.
ART. 7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non comportano la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 8 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGO DELL'ASSICURATO
La denuncia del sinistro verrà inoltrata, anche per il tramite di mandatario, alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni da quando la notizia del sinistro è pervenuta alla Contraente, la quale farà poi seguire, nel più breve tempo possibile, l’indicazione della misura del danno subito, notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al sinistro nonché quanto altro necessario per un'agevole trattazione del sinistro stesso.
Nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Compagnia rispetto ai tempi e alle modalità di denuncia dei sinistri indicati nel comma precedente.
Avvenuto un sinistro la Contraente si adopererà per impedire o limitare le conseguenze del danno, provvedendo alla conservazione delle cose assicurate.
ART. 9 BUONA FEDE
L’omissione da parte della Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, cosi come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
ART. 10 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno da liquidare è concordato dalle parti direttamente mediante periti nominati, a richiesta di una di esse, entro 7 (sette) giorni dalla denuncia dell’evento: un perito viene nominato dalla Compagnia e un perito viene nominato dalla Contraente, con apposito atto unico.
In caso di disaccordo tra i due periti viene nominato un terzo perito di comune accordo fra le due parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Roma.
Tutte le spese dei periti sono a carico della Compagnia.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza alcun voto deliberativo.
ART. 11 MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
- indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- verificare l’esattezza delle descrizioni e l’applicabilità delle norme contrattuali;
- procedere alla stima del danno, comprensivo delle spese di salvataggio, di demolizione, di sgombero e di trasporto alla discarica, calcolate come al successivo articolo 20.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, sottoscritto da tutti i periti, e, unitamente alle stime, consegnato a ciascuna delle parti.
I risultati finali delle valutazioni sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, colpa grave, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali; ferma, in ogni caso, qualsivoglia eccezione od azione da parte della Contraente sull’indennizzo/risarcimento dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Al termine di tutte le operazioni peritali, il perito della Compagnia stilerà l’atto di liquidazione, da inviare, entro 30 (trenta) giorni dall’incarico, alla Contraente per l’accettazione.
ART. 12 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia provvederà alla liquidazione del sinistro entro 15 (quindici) giorni dall’accettazione da parte della Contraente del prospetto di liquidazione del danno determinato secondo le modalità previste dai precedenti articoli 10 e 11.
In caso di disaccordo di cui all’art. 11, 2° capoverso, sulla valutazione, la Compagnia deve versare, a semplice richiesta, alla Contraente la quota di indennizzo non in contestazione, nei termini sopra indicati, decorrenti dalla data di richiesta della stessa Contraente, fermo restando che la eventuale quota residua sarà corrisposta all’esito delle contestazioni.
ART. 13 ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non sia sorto disaccordo sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00 (cinquantamila).
L’obbligazione della all’erogazione dell’anticipo dell’indennizzo Compagnia viene in essere dopo 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo. La Contraente restituirà immediatamente l’anticipo ottenuto, maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti dell’anticipo ricevuto.
ART. 14 INTERESSI SULLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI INDENNIZZO
Il ritardo nell’attuazione della procedura di cui all’articolo 10 (procedura per la valutazione del danno) addebitabile alla Compagnia, comporta il pagamento a favore della Contraente degli interessi sulla somma dovuta calcolati in base al tasso legale in vigore al 30° (trentesimo) giorno dal sinistro, al netto dell’eventuale anticipo già corrisposto ai sensi dei precedenti articoli.
ART. 15 ESECUZIONE DI OPERE NEGLI IMMOBILI
La Contraente non è obbligata a dare comunicazione alla Compagnia delle eventuali opere di: modificazione, trasformazione, ampliamento, ordinaria manutenzione da eseguirsi/eseguite sui fabbricati.
Sarà cura della Contraente comunicare l’esecuzione di eventuali opere che possano comportare un aggravamento del rischio.
ART. 16 ALTRE ASSICURAZIONI
La Contraente comunicherà per iscritto alla Compagnia l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi sugli stessi beni, comunicando il nome degli altri Assicuratori (art. 1910 C.C.).
ART. 17 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
In deroga all'art. 1916 C.C. la Compagnia, in caso di sinistro, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Presidente, degli Amministratori, dei Consiglieri, dei Sindaci nonché di tutti i dipendenti della Contraente.
ART. 18 DEROGA DICHIARAZIONE VICINANZE PERICOLOSE
La Contraente è sollevata dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt 100 (cento) dai fabbricati assicurati esistono cose o situazioni tali da costituire aggravamento di rischio.
ART. 19 RICOVERO AUTOMEZZI
Ai fini delle garanzie prestate si precisa che negli immobili di proprietà della Contraente possono essere ricoverati automezzi di terzi e/o di dipendenti e/o di sua proprietà.
ART. 20 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
Le spese relativo al sinistro necessarie per salvataggio, demolizione, sgombero e trasporto al più vicino “scarico dei residui”, sono rimborsabili sino alla concorrenza del 20% del danno con massimo euro 50.000,00 (cinquantamila).
ART. 21 ONERI DI RICOSTRUZIONE
Gli oneri gravanti sulla Contraente e i costi che la stessa dovesse sostenere a termini di legge verso qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, sono rimborsabili sino alla concorrenza di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascun evento.
ART. 22 COMPETENZE CONSULENTI TECNICI (INGEGNERI, ARCHITETTI, INFORMATICI, ETC.)
Nella ipotesi di consulenze tecniche (onorari per: stime, progetti, piante, descrizioni, misurazioni, ecc.) necessarie per il ripristino di tutti i beni assicurati e danneggiati a seguito di sinistro risarcibile, la Compagnia rimborserà i suddetti costi, complessivamente, fino alla concorrenza del 5% del danno con massimo euro 50.000,00 (cinquantamila)per sinistro.
ART. 23 PERDITA DI PIGIONE
In caso di mancata utilizzazione dei locali a causa di sinistri, in conseguenza degli eventi garantiti dalla presente polizza, è assicurata la perdita delle pigioni.
Detta garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dalla Contraente, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.
In ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/5 (unquinto) del valore che compete alle singole unità immobiliari interessate, in relazione sempre alla somma globalmente assicurata per il fabbricato.
ART. 24 ABROGAZIONE REGOLA PROPORZIONALE
L’assicurazione deve coprire interamente il capitale assicurato che corrisponde al valore complessivo integrale dei fabbricati assicurati.
L’eventuale sinistro verrà indennizzato senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
ART. 25 DOLO E COLPA GRAVE
Sono compresi i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave e/o dolo delle persone delle quali la Contraente deve rispondere a norma di legge.
ART. 26 ESCLUSIONE
Sono esclusi dall’assicurazione i danni prodotti da sinistri:
- verificatisi in occasioni di atti di guerra, occupazione militare, invasione, esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche, salvo che la Contraente non provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- causate da eruzioni vulcaniche e mareggiate.
ART. 27 CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI
La denuncia di sinistro sarà trasmessa dalla Contraente o dal Mandatario al Centro liquidazione sinistri indicato dalla Compagnia al momento della stipula del contratto.
Il sinistro verrà aperto e numerato dal Centro liquidazione sinistri per la relativa definizione.
ART. 28 SERVIZIO INFORMATIVO SUI SINISTRI
La Compagnia dovrà fornire alla Contraente un servizio informativo sull'andamento dei sinistri.
Le informazioni, da fornirsi con cadenza trimestrale, dovranno contenere l'aggiornamento sul numero dei sinistri denunciati, dei sinistri liquidati, della causa dei sinistri, dell'ammontare delle somme liquidate, delle cause relative alla mancata liquidazione dei sinistri.
Entro un mese dalla scadenza del contratto la Compagnia dovrà comunicare alla Contraente l'ammontare delle somme poste a riserva per i sinistri non ancora liquidati.
ART. 29 COASSICURAZIONE
Non è ammessa la partecipazione in coassicurazione.
ART. 30 ESONERO DICHIARAZIONE PRECEDENTI SINISTRI
La Contraente è esonerata dalla dichiarazione dei danni che avessero colpito in precedenza gli immobili oggetto della presente garanzia.
ART. 31 ASSENZA TEMPORANEA O PERMANENTE DEGLI ADDETTI AI FABBRICATI
La Compagnia non potrà invocare l’irrisarcibilità per danni avvenuti in stabili ove non esista il servizio di portineria o durante l’assenza del custode dello stabile.
ART. 32 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI (valida solo per la sezione della responsabilità civile verso terzi)
La Compagnia assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari a 1/4 (un quarto) del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non è tenuta a rimborsare le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano dalla Compagnia designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 33 IMPOSTE
Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico della Contraente anche se il pagamento è stato anticipato dalla Compagnia.
ART. 34 ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti giudiziari ed extragiudiziari del contratto, la Compagnia dovrà indicare il domicilio legale eletto.
ART. 35 RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa riferimento al Regolamento UE 2016/679 n.196/03 e s.m.i. che dovrà essere applicato nell’esecuzione del servizio in oggetto.
Il trattamento dei dati avverrà nel reciproco rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa legge in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato.
Per quanto di competenza della stazione appaltantesi rappresenta che il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge.
La ditta appaltatrice nello svolgimento dei servizi oggetto della gara dovrà attenersi alle istruzioni che verranno impartite dal Responsabile del trattamento.
E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività, per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
ART. 36 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti sarà competente il Foro di Roma.
Art. 37 RINVIO A NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non diversamente regolato nel presente capitolato, valgono le norme di legge.
PARTE SECONDA
SEDE: NORME RELATIVE A OGNI SINGOLO RISCHIO DA ASSICURARE ART. 38 UBICAZIONE
La copertura assicurativa verte sopra il contenuto della Sede della Contraente, Xxx Xxxxxxxx 00/00 Xxxx.
Il fabbricato assicurato è adibito a: uffici, magazzini, archivi, autorimessa e quant’altro inerente l’attività della Contraente.
SEZIONE 1) INCENDIO
ART. 39 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione incendio è quella che consente la copertura assicurativa dei danni da incendio dell’arredamento in genere e dotazioni con ogni parte (anche se muraria) ad essi complementare, compresi quadri e tappeti, attrezzature varie, macchine elettroniche macchinari, impianti, arredi, accessori o di scorta, e tutto quanto inerente l’attività degli uffici, qualunque ne sia stata la causa.
Tutto quanto sopra indicato si considera compreso nell'ambito della Sede, sia che si trovi all'aperto che al coperto.
La Compagnia risponde dei danni per i quali è prestata l'assicurazione anche nel caso in cui il fatto sia stato determinato da dolo o colpa grave di persone delle quali la Contraente debba rispondere.
Sono parificati ai danni da incendio quelli prodotti da fulmine, da esplosione, da scoppio comunque cagionato, da corto circuito, da sigarette, da altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, caduta di aeromobili, guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
ART. 40 MASSIMALI
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00 (mille/00).
La Compagnia deve risarcire, in caso di sinistro per “fenomeno elettrico” la somma massima di risarcimento di euro 200.000,00 (duecentomila/00), per singolo sinistro.
La Compagnia deve risarcire, in caso di sinistro di quadri e tappeti, la somma massima di risarcimento per singolo pezzo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
La Compagnia deve risarcire le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 30% (trenta percento) dell'indennizzo pagabile a termine di polizza.
La Compagnia deve risarcire, in caso di sinistro, la somma massima di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) a Primo rischio assoluto.
SEZIONE 2) IMPIANTI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE , HARDWARE E SOFTWARE Art. 41 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione è quella che consente la copertura assicurativa dei danni a: impianti a servizio dell’immobile, apparecchiature e/o strumenti elettronici, hardware e software di proprietà o in uso alla Contraente (a titolo esemplificativo: file server, server di applicazioni, apparati di connettività, posti di lavoro grafici avanzati, sistemi speciali, compresi tutti i dispositivi ad essi collegati, come ad esempio sistemi di back up, gruppi di continuità, stampanti, plotter, maxi schermi), causati da qualsiasi evento eccezionale.
Restano altresì incluse le singole postazioni di lavoro dotate di un personal computer, di un video e di una stampante, corredate di strumenti software di produttività individuale e/o client di applicazioni.
Tale valore viene assicurato a Primo rischio assoluto.
Art. 42 ESCLUSIONI
Restano esclusi gli apparati di proprietà di società terze che sono assicurati direttamente dalle stesse nell'ambito dell'attività di consulenza e di outsourcing.
Art. 43 MASSIMALI
La Compagnia deve indennizzare la Contraente per ogni sinistro relativo a ogni singolo sistema, di una somma pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).
La Compagnia deve indennizzare la Contraente per una somma massima di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), cosi suddivisa:
- euro 300.000,00= (trecentomila/00) per elaboratori;
- euro 200.000,00= (duecentomila/00) per porta-dati esterni.
Per supporti dati indennizzo il risarcimento massimo è pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00) con uno scoperto di euro 100,00 (cento/00) per singolo supporto.
SEZIONE 3) FURTO
a) Furto del materiale
ART. 44 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione furto è quella che consente la copertura assicurativa del: mobilio, arredamento, macchine per scrivere - per calcolare - per duplicare - per fotocopiare, telescrivere ed altre di ufficio , compresi strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, già descritti nella parte del capitolato relativa all'assicurazione incendio del materiale e custoditi nei locali prima indicati, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione e di allarme, esclusi: valori (come definiti), preziosi, raccolte, collezioni.
Tale valore viene assicurato a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza di euro 300.000,00 (trecentomila/00).
La garanzia assicurativa si ritiene operante quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti il suddetto materiale violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento.
La garanzia assicurativa è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La Compagnia risponde dei danni per i quali è prestata l'assicurazione anche nel caso in cui il fatto sia stato determinato da dolo o colpa grave di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.
ART. 45 MASSIMALI
Nei casi di furto indicati, la Compagnia deve risarcire con i seguenti limiti di indennizzo:
1. euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo oggetto relativamente a tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi valori e preziosi) , oggetti e servizi di argenteria;
2. 30% (trenta percento) del valore per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
L’assicurazione è estesa fino alla concorrenza di euro 100.000,00 (centomila/00) ai guasti cagionati dai ladri, in occasione di furti o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte; tale estensione di garanzia è prestata senza applicare la regola proporzionale, gli eventuali scoperti e le franchigie previsti in polizza.
b) Furto dei valori e dei portavalori.
ART. 46 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione furto valori e portavalori è quella che consente un risarcimento in caso di furto e rapina, anche se iniziata all’esterno, di: denaro, carte valori e titoli di credito in genere, ticket restaurant, buoni benzina, preziosi ed altri valori posti in cassaforte, a seguito di furto, di furto con destrezza o di rapina.
La garanzia assicurativa di cui al presente articolo è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata e avvenuta nei locali della Sede o quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali dove vengono custoditi i beni.
ART. 47 MASSIMALI
Nei casi di furto e rapina la Compagnia deve risarcire la Contraente fino ad un massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
ART. 48 FRANCHIGIE
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata uno scoperto pari al 10 % (diecipercento) dell’importo liquidato a termine di polizza.
c) Furto dei beni mobili
Art. 49 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione Furto dei Beni mobili è quella che consente un risarcimento in caso di furti di beni mobili, di proprietà o comunque, a qualsiasi titolo detenuti in immobili di proprietà della Contraente o alla stessa in uso.
La garanzia assicurativa si ritiene operante quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni mobili violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento.
Tale valore viene assicurato a Primo rischio assoluto.
Art. 50 MASSIMALI
Nei casi di furto di beni mobili la Compagnia deve risarcire un massimale di euro 10.000,00 (diecimila) per ogni sinistro ed anno.
Art. 51 FRANCHIGIA
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 500,00 (cinquecento/00).
PARTE TERZA
SEDE ED IMMOBILI DA REDDITO : NORME RELATIVE ALLA GLOBALE FABBRICATI
ART. 52 VALORE DEL COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO NEL RISCHIO “GLOBALE FABBRICATI”
Il valore dei fabbricati è stato stimato dalla Contraente in euro 154.418.451,00 (centocinquantaquattromilioniquattrocentodiciottomilaquattrocentocinquantunovirgolazero) con il criterio di valutazione degli immobili ancorato al loro valore di ricostruzione. Tale valore è stato determinato:
- in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) al metro quadro per gli immobili a uso residenziale e direzionale;
- in euro 825,00 (ottocentoventicinque/00) al metro quadro per gli immobili a uso scolastico;
- in euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) al metro quadro per gli immobili a uso industriale. Tali valori non costituiscono stima accettata ai sensi dell’art. 1908, secondo comma del codice civile.
La Compagnia non può applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C. e, nel caso di danno parziale, deve pertanto risarcire il valore di ricostruzione a nuovo.
L’ubicazione degli immobili è riportata nell’allegato “A”, che fa parte integrante del presente Capitolato. L’ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, escludendo soltanto il valore dell’area.
Per danni alle lastre di vetro si indennizza la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate.
Per i danni derivanti dalla perdita delle pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono separate dalle stime di cui sopra.
Per eventuale valutazione dei danni, in caso di disaccordo tra le parti sui costi di ripristino farà fede la tariffa regionale per le opere di manutenzione relativa alla regione ove trovassi il fabbricato danneggiato e/o la tariffa regionale per le nuove costruzioni.
SEZIONE I) INCENDIO E GARANZIE ACCESSORI
ART. 53 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione incendio del Patrimonio Immobiliare è quella che consente la copertura assicurativa dei beni immobili comunque dislocati e di proprietà della Contraente, o in suo possesso o comunque dalla stessa detenuti o gestiti, a qualunque attività adibiti oltre a quelli che per errore o dimenticanza in tale elenco non fossero stati inseriti,sia al momento del contratto sia durante il periodo di validità dell'assicurazione.
L'assicurazione vale anche per i beni di proprietà della Contraente gestiti da terzi.
Rientrano nella presente assicurazione, nei casi di beni in condominio, le quote di proprietà o comunque le quote attribuibili a qualsiasi titolo alla Contraente.
Sono altresì comprese parti di fabbricato come: mosaici, dipinti di pareti, soffitti e pavimenti e tutto quanto avente valore artistico o di particolare pregio culturale o ambientale.
La Compagnia risponde dei danni per i quali è prestata l'assicurazione anche nel caso in cui il fatto sia stato determinato da dolo o colpa grave di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.
ART. 54 GARANZIE
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati dagli eventi sotto elencati:
• INCENDIO;
• AZIONE DEL FULMINE;
• CADUTA AEREI o altri corpi orbitanti, meteoriti, ecc. nonché loro parti e cose trasportate;
• URTO VEICOLI stradali in transito sulla pubblica via non di proprietà della Contraente;
• ONDA SONICA;
• FURTO DI FISSI ED INFISSI di proprietà o di uso comune compresi i guasti arrecati dai ladri agli stessi fino alla concorrenza di € 50.000,00 ( cinquantamila/00) per immobile;
• GUASTI causati alle cose assicurate dalle Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni;
• FUMO, GAS, VAPORI fuoriusciti a seguito di guasto accidentale di impianti termici, idraulici e di riscaldamento o sviluppatisi a seguito di eventi che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
• CROLLO DEGLI ASCENSORI E/O MONTACARICHI per rottura accidentale delle funi;
• ESPLOSIONI, IMPLOSIONE E SCOPPIO verificatisi anche all’esterno dei fabbricati assicurati, compresi i danneggiamenti o distruzioni eventualmente provocati da ordigni esplosivi;
• FENOMENO ELETTRICO inclusa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato. Per detta garanzia il limite di risarcimento s’intende fissato in euro 100.000,00 (centomila/00) per fabbricato;
• ACQUA CONDOTTA La garanzia si intende estesa ai danni da spargimento d’acqua a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, fognature, di riscaldamento, condizionamento e similari, nonché guasti e occlusioni. Sono comprese altresì le spese necessarie sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato e di impianti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua. Quest’ultima garanzia si intende prestata fino ad un massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e di euro 300.000,00 (trecentomila/00) per anno assicurativo.
Ogni sinistro risarcibile in forza del presente articolo verrà liquidato previa deduzione:
- della franchigia fissa di euro 500,00 (cinquecento/00) per danni da acqua condotta;
- con uno scoperto del 10 % (dieci percento) con minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) per la parte di danno relativa alle spese di ricerca del guasto e opere di demolizione e ripristino attuate per la riparazione;
• TROMBE ED URAGANI Sono compresi i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che ha caratterizzato detti eventi atmosferici sia stata riscontrabile su una pluralità di enti ( assicurati e non ) , compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione , per singolo sinistro, di scoperto del 10% (dieci per cento) con minimo euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- il risarcimento massimo per singolo sinistro ammonta al 90% (novanta percento) delle somme assicurate.
La garanzia non opera per i danni causati da: fuoriuscita delle usuali sponde di corsi d’acqua o specchi d’acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; sono esclusi, altresì, i danni subiti da coltivazioni floreali ed agricole in genere.
• INONDAZIONE ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI sono compresi i danni materiali e diretti cagionati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di scoperto del 10% (dieci per cento) con minimo euro 100.000,00 (centomila/00);
− il risarcimento massimo per singolo sinistro ammonta al 50 % (cinquantapercento) delle somme assicurate per il singolo fabbricato con il massimo in aggregato sinistro ed anno per tutte le ubicazioni di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro e anno assicurativo.
La garanzia non opera per i danni causati da maremoti e da maree o mareggiate, da franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno e caduta massi.
• EVENTI ATMOSFERICI Sono compresi i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quanto altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di scoperto del 10% (dieci per cento) con minimo euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- il risarcimento massimo per singolo sinistro ammonta al 90 % (novanta percento) delle somme assicurate per il singolo fabbricato con il massimo di euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per sinistro e anno assicurativo.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina.
• SOVRACCARICO DA NEVE Sono compresi i danni diretti e materiali causati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati , direttamente provocati dall’evento di cui alla presente estensione.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00);
- il risarcimento massimo per singolo sinistro ammonta al 90 % (novanta percento) delle somme assicurate. assicurate per il singolo fabbricato con il massimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro e anno assicurativo.
La garanzia non opera per i danni causati da: valanghe e slavine.
• SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI La garanzia comprende i danni materiali e diretti arrecati da: - incendio, esplosione, scoppio, verificatasi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti di sabotaggio e di terrorismo; altri danni arrecati da scioperanti, persone (dipendenti o no dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.
Per “atto di terrorismo” si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Ai fini della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00);
- il risarcimento massimo per singolo sinistro ammonta al 90 % (novanta percento) delle somme assicurate. Limitatamente agli atti di terrorismo il risarcimento massimo per singolo sinistro ammonta a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00 ) per sinistro e anno assicurativo.
Non sono risarcibili i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di occupazione militare e di invasione; verificatisi in occasione di esplosioni, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l’assicurato non provi che il sinistro non ebbe rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio od altro evento risarcibile in base alla presente garanzia.
• TERREMOTO Sono compresi i danni materiali e diretti cagionati dall’incendio provocato da terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni
evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
La garanzia comprende anche se non vi è stato incendio, i danni materiali e diretti subiti da e per crollo totale o parziale di fabbricati, od impianti fissi, provocati da terremoto.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di scoperto del 10% (diecipercento) con minimo euro 100.000,00 (centomila/00);
- il risarcimento massimo per singolo sinistro ammonta al 90 % (novanta percento) delle somme assicurate per singolo immobile al momento del sinistro, con il massimo in aggregato sinistro ed anno per tutte le ubicazioni di euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00).
• COLLASSO STRUTTURALE Il collasso strutturale è compreso in garanzia a seguito di cedimenti nelle strutture delle costruzioni con esclusione dei danni causati o conseguenti ad inondazioni e slavine, da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- il risarcimento massimo euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro ed anno assicurativo per tutte le ubicazioni.
• DANNI AI VETRI E CRISTALLI Sono indennizzabili, nella forma a Primo rischio assoluto, i costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro o cristallo pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati distrutte o danneggiate a seguito di: rottura per cause accidentali; rottura per colpa grave dei preposti della Contraente; - furto o tentato furto.
Ogni sinistro risarcibile in forza del presente articolo viene liquidato con il limite massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per fabbricato e il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola lastra.
Sono esclusi danni verificatisi in occasione di: guerra ed occupazione militare.
• RCT/RCO PER MANIFESTAZIONI, EVENTI, CONGRESSI, SEMINARI, CORSI, CONCEGNI E SIMILI, ATTIVITA’ CULTURALI O SOCIALI, ECC., Con la presente polizza si assicurano i rischi derivanti dalla proprietà e dalla conduzione per l’organizzazione di manifestazioni, eventi , congressi, seminari, corsi, convegni e simili, attività culturali o sociali, ecc. sia da parte della CNPR che da altri Enti/associazioni alla stessa consorziati nonché da terzi, della sala congressi, ubicata nell’immobile sede dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ubicata in Xxx Xxxxxxxx x. 00.
• Si precisa che la sala congressi può essere affittata a terzi per l’organizzazione di loro iniziative e che questi sono da considerare ”Assicurati”.
• La sala congressi ha una capacità di 200 posti a sedere ed è dotata di uscita di sicurezza e di autorizzazione dei Vigili del Fuoco.
La garanzia è estesa:
• alla responsabilità civile derivante all’Organizzatore della manifestazione per lesioni personali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi (compreso il Promotore della manifestazione);
• alla detenzione, custodia o deposito di cose affidate o fornite dal Promotore della manifestazione;
• al servizio di guardaroba, purché custodito;
• ai danni ai fabbricati nei quali si svolge la manifestazione e al relativo arredamento;
• ai danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute.
• Massimale RCT 5.000.000,00, come in polizza
• Massimali danni da incendio ai locali, con scoperto del 10%, con un minimo 1.000,00 e risarcimento massimo 250.000,00 euro per ogni sinistro per danni a persone e cose, anche nel caso che l’Organizzatore sia Ente terzo.
Sezione II) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ART. 55 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Compagnia si impegna a tenere indenne la Contraente, nell’ambito del massimale assicurato in polizza, delle somme che la stessa sia tenuta a pagare a terzi, compresi i vicini ed i locatari (per danno emergente e lucro cessante anche in relazione al periodo di tempo necessario per il ripristino della cosa danneggiata), quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella qualità di proprietaria dei fabbricati o parte di essi, degli spazi di proprietà pertinenti e/o adiacenti ai fabbricati assicurati, compresi parchi e giardini, parcheggi
condominiali, inclusa la caduta accidentale di alberi e la rottura degli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati medesimi, a titolo di risarcimento ( capitali , interesse e spese) per danni cagionati anche per colpa grave della Contraente stessa o per dolo e/o omissione di persone delle quali questa debba rispondere
, sia per lesioni corporali che per danneggiamenti a cose ed animali di proprietà di terzi.
La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante: da caduta di antenne , cornicioni, balconi, tegole, vasi, fissi ed infissi, intonaci, murature, ecc.; da conseguenze di incuria e colpa grave degli addetti al servizio ed alla gestione del fabbricato; da rottura di vetri e cristalli installati nei fabbricati assicurati; da danni di spargimento d’acqua causati a terzi in conseguenza di rottura o guasto degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento; da danni derivanti dalla neve e ghiaccio eventualmente esistenti nelle parti assicurate anche se causati da un non tempestivo sgombero della stessa neve o ghiaccio da impianti, tetti e terrazze; da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo purché derivante da impianti fissi di pertinenza del fabbricato con il massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per evento; sono compresi in garanzia i rischi derivanti dalla proprietà di strade condominiali, private (se la responsabilità della loro tenuta è dovuta alla Contraente) nonché delle eventuali attrezzature sportive e giochi; da danni causati conseguenti a lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi i lavori sulle strutture portanti, sui solai e sui tetti degli stabili, limitatamente al solo rischio della committenza.
Relativamente alla garanzia proprietà e conduzione dei fabbricati, è compresa la responsabilità civile imputabile alla Contraente quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. Tale estensione di garanzia opera sempre che:
1. la Contraente abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore di progetto ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008;
2. dall’evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% (sei percento), calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a ) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
Inquinamento accidentale: la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (dieci percento) con il minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) e col massimo risarcimento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro ed annualità assicurativa.
Ai fini delle garanzie prestate nella presente sezione, si precisa che sono considerati terzi anche il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, la Società di gestione degli immobili di proprietà della Contraente, nonché i dipendenti di qualsiasi grado e categoria della Contraente e le persone che si trovano per qualsiasi ragione negli immobili della Contraente ivi compresi gli addetti al servizio dei fabbricati.
Sono altresì considerati terzi anche i singoli condomini (inquilini e/o locatari), i loro familiari, i loro dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la loro responsabilità verso la proprietà comune esclusa la responsabilità del singolo condominio per oneri eventualmente derivanti da obblighi solidali con gli altri condomini che non coinvolgano la Contraente.
La Compagnia si obbliga a risarcire la somma massima di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro, senza sottolimite, per danni a persone e cose.
ART. 56 ESCLUSIONI
L’assicurazione non è comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.
Sono inoltre esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
b) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
c) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona gruppo di persone che agiscano da soli o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o intimorire) la popolazione o una sua parte.
ART. 57 MASSIMALI DI GARANZIA.
La Compagnia si obbliga a risarcire nel caso di incendio la somma massima di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
La Compagnia si obbliga a risarcire nel caso di Responsabilità civile verso terzi la somma massima, senza sottolimite, di:
- per sinistro euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
- per ogni persona danneggiata euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
- per danni a cose o animali euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 58 CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE
Agli effetti degli artt. 1341 e1342 del c.c. si approvano ed accettano specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli: art. 1 oggetto dell'assicurazione, art. 2 elenco dei rischi assicurati, art. 3 durata del contratto, art. 4 pagamento del premio e decorrenza della garanzia, art. 5 variazione del rischio, art. 6 modifiche dell’assicurazione, art. 7 dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, art. 8 denuncia dei sinistri e obbligo dell'assicurato, art. 9 buona fede, art. 10 procedura per la valutazione del danno, art. 11 mandato dei periti, art. 12 pagamento dell’indennizzo, art. 13 anticipo indennizzi, art. 14 interessi sulla somma dovuta a titolo di indennizzo, art. 15 esecuzione di opere negli immobili, art. 16 altre assicurazioni, art. 17 rinuncia al diritto di surrogazione, art. 18 deroga dichiarazione vicinanze pericolose, art. 19 ricovero automezzi, art. 20 spese di demolizione e sgombero, art. 21 oneri di ricostruzione, art. 22 competenze consulenti tecnici (ingegneri, architetti, informatici, etc.), art. 23 perdita di pigione, art. 24 abrogazione regola proporzionale, art. 25 dolo e colpa grave, art. 26 esclusione, art. 27 centro liquidazione sinistri, art. 28 servizio informativo sui sinistri, art. 29 coassicurazione o raggruppamento temporaneo, art. 30 esonero dichiarazione precedenti sinistri, art. 31 assenza temporanea o permanente degli addetti ai fabbricati, art. 32 gestione delle vertenze di danno e spese legali, art. 33 imposte, art. 34 elezione di domicilio, art. 35 responsabili, art. 36 foro competente, art. 37 rinvio a norme di legge, art. 38 ubicazione sede, art. 30 oggetto dell'assicurazione, art. 40 massimali, art. 41 oggetto dell'assicurazione, art. 42 esclusioni, art. 43 massimali, art. 44 oggetto dell'assicurazione, art. 45 massimali, art. 46 oggetto dell'assicurazione, art. 47 massimali, art. 48 franchigie, art. 49 oggetto dell'assicurazione, art. 50 massimali, art. 51 franchigia, art. 52 valore delle cose assicurate e determinazione del danno del danno nel rischio “ globale fabbricati”, art. 53 oggetto dell'assicurazione, art. 54 garanzie, art. 55 oggetto dell'assicurazione, art. 56 esclusioni, art. 57 massimali di garanzia.
ALLEGATO “A”
IMMOBILI DI PROPRIETA' C.N.P.R. | Valore Assicurato euro |
AREZZO - Piazza Xxxxx Xxxxxx n.1/A ( 2° piano) | 381.000 |
XXXXXXX - Xxx Xxxxxx x. 0 ( 2° piano) | 732.799 |
BRINDISI - V.le Porta Pia n. 39 - Istituto T. G. " Fermi" | 3.990.855 |
XXXXXXXX - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 – Istituto T.I. " Majorana" | 4.713.225 |
BRINDISI - Via Montebello nn. 10,12 - Istituto T.C. " Flacco" | 3.563.588 |
BRINDISI Via Xxxxxxxx Xxxxxx nn. 15,27 - pal. G | 1.141.500 |
XXXXXXXX - Xxx Xxxx' Xxxxxx x. 00 pal. A | 6.295.500 |
XXXXX XXXXXXX (XX) - Xxx Xxxxx x. 0 ( 1° piano) | 387.904 |
CASERTA - Via Santa Chiara s.n.c. edif. A ( traversa Via Appia n.16) | 9.173.775 |
XXXXXXX - Xxx Xxxxx Xxxxxx x.x.x. xxxx. X (xxxxxxxx Via Appia n.16) | 5.548.673 |
CATANIA - Via Grotte Bianche n. 150 ( 2° piano) | 726.080 |
XXXXXXXXXXXXX - Xxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx x. 00 | 18.963.715 |
XXXXXXX XXXXXXX (XX) - Xxx X. Xxxxxxx x. 00 | 3.192.750 |
XXXXXXX - Xxx xxx Xxxxxxx x. 00/X ( 2° piano) | 924.679 |
FERRARA - Corso Porta Reno n. 24 ( 2° piano int. 3) | 305.419 |
XXXXX - Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00 ( 0x xxxxx ) | 215.711 |
FROSINONE - Via Xxxxx s.n.c. | 3.529.725 |
XXXXXX - Xxx Xxxxxxx x. 0 | 10.726.500 |
XX XXXXXX - Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00 ( 2° piano) | 306.300 |
LACCHIARELLA (MI) - Palazzo Botticelli pad.20 | 3.856.944 |
XXXXXXXXXXXX (XX) - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. 00/x, 00/x | 1.932.885 |
X'XXXXXX - Xxx Xxxxx Xxxxx x. 0 ( ex Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxx. X/X) | 0.000.000 |
X'XXXXXX - Viale Xxxx Xxxx, pal. A | 4.904.748 |
LATINA – Xxxxx Xx Xxxxxxxxx x. 000 (xxxxx xxxxx) | 494.475 |
LECCE - Via Adriatica nn. 10,12 | 4.846.950 |
MASSA XXXXXXX - Xxx XXX Xxxxxx x. 00/X ( 3° piano) | 248.400 |
XXXXXX - Xxx X. Xxxxxxxx x. 0 | 7.871.775 |
XXXXXX - Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 | 2.459.850 |
XXXXXX - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 ( ex Via X. Xxxxxxx) | 6.621.600 |
NAPOLI - Centro Direzionale – lotto n.6 isola edificio E/1 (3° p) | 867.750 |
NAPOLI - Corso X. Xxxxx nn. 66, 82 | 5.660.160 |
PARMA - Via Trento n.1 ( 2° piano) | 317.815 |
XXXXXXXX (XX) - xxx. Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 | 779.895 |
XXXX - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 | 102.000 |
XXXX - Xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000 | 279.000 |
XXXX - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, x. 00 | 384.000 |
ROMA - Casalpalocco is. 53 I,53 II | 684.450 |
XXXX - X.xxx X. Xxxxxxxx x. 000 | 1.609.200 |
XXXX - Xxx X. Xxxxxxxxx x. 00 ( 2° piano int. 4) | 1.046.400 |
XXXX - Xxx xxxx'Xxxxxx x. 00 | 2.054.950 |
XXXX - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 ( 1° piano int. 3 e 4 ) | 684.668 |
XXXX - Xxx X. Xxxxxxxxx x. 00 (1° piano int. 3) | 1.070.100 |
XXXX - Xxx X. Xxxxxxxxx xx. 00-00 ( xxxxx xxxxx int.2) | 801.684 |
XXXX - Xxx Xxxxxxxx xx. 00, 00 | 00.000.000 |
ROVIGO - Xxxxx xxx Xxxxxx x. 000 ( 0x xxxxx) | 360.075 |
IMMOBILI DI PROPRIETA' C.N.P.R. | Valore Assicurato euro |
XXXXXXX - Xxx Xxxx x. 000 ( 0x xxxxx ) | 975.000 |
XXXXXX - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00 | 7.492.500 |
XXXXX XXXXXXXXXX (XX) - Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 ( 1° piano) | 248.370 |
XXXXXX - Xxxxx Xxxxxxx x. 00 ( xxxxx xxxxx ) | 500.250 |
TREVISO - Viale della Repubblica n. 205 ( 1° piano) | 433.133 |
TRIESTE - Via Roma n.17 ( 2° piano) | 310.950 |
VENEZIA Mestre) - Via Xxxxxx Xxxxxxxxx n. 3 ( 2° piano) | 000.000 |
XXXXXXXX XXX. XXXXXXXX (XX) - X.xx Xxxxxx camp. 11,12 | 1.256.940 |
VERDELLO LOC. ZINGONIA (BG)- X.xx Italia camp. 13,14 | 896.850 |
XXXXXX - Xxx Xxxxxx x. 0 ( 1° piano) | 418.113 |
VICENZA - Piazzetta S. Stefano n. 1 ( piano terra) | 352.748 |
Valore totale assicurato | 154.418.451 |