REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
INDICE GENERALE
CAPO I 4
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 4
Art. 1 – Ambito di applicazione – disciplina del servizio 4
Art. 2 – Definizione del servizio Taxi 4
Art. 3 – Definizione del servizio di noleggio di autovettura con conducente 4
Art. 4 – Servizio di collegamento integrativo con i servizi di linea 5
CAPO II 5
Condizioni generali di esercizio 5
Art. 5 – Titolo per l’esercizio – Cumulo di titoli 5
Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio 5
Art. 7 – Convenzione per la gestione unificata del servizio 6
Art. 8 – Ambiti operativi territoriali e bacino di traffico comprensoriale 6
CAPO III 7
Organici del servizio di taxi e N.C.C.- Commissione consultiva comunale 7
Art. 9 – Determinazione degli organici del servizio di taxi e delle autorizzazioni N.C.C 7
Art. 10 – Commissione consultiva comunale 7
CAPO IV 8
Requisiti ed impedimenti per il rilascio dei titoli 8
Art. 11 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 8
Art. 12 – Impedimenti soggettivi 9
CAPO V 9
Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 9
Art. 13 – Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni 9
Art. 14 – Contenuti del bando di concorso 9
Art. 15 – Commissioni di concorso e graduatoria 10
Art. 16 – Xxxxxx preferenziali e titoli aggiuntivi 10
Art. 17 – Prove di esame 11
Art. 18 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 11
Art. 19 – Inizio del servizio 11
Art. 20 – Durata delle licenze e delle autorizzazioni e vidimazione 11
CAPO VI 12
Istituti per il potenziamento del servizio taxi 12
Art. 21 – Istituti per il potenziamento ed innovazione del servizio 12
CAPO VII 13
Modalità per il trasferimento dei titoli 13
Art. 22 – Trasferimento dei titoli 13
CAPO VIII 15
Esercizio del Servizio 15
Art. 23 – Sostituto alla guida e collaboratore familiare 15
CAPO IX 16
Caratteristiche e strumentazioni dei veicoli da adibire al servizio taxi e di N.C.C 16
Art. 24 – Caratteristiche dei veicoli 16
Art. 25 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi 16
Art. 26 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di N.C.C 17
Art. 27 – Tassametro per il servizio taxi 17
Art. 28 – Sostituzione delle autovetture 18
Art. 29 – Veicoli di riserva 18
Art. 30 – Sistema di prenotazione del servizio 19
CAPO X 19
Modalità per lo svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea 19
Art. 31 – Stazionamento dei taxi 19
Art. 32 – Organizzazione del servizio in ambito portuale 19
Art. 33 – Regolamentazione del servizio taxi nel territorio del Comune di Civitavecchia 20
Art. 34 – Turni e orari – Organizzazione del servizio taxi 20
Art. 35 – Xxxxx, assenze ed interruzione dell’attività 20
Art. 36 – Tariffe 20
Art. 37 – Controlli tariffari 21
Art. 38 –Trasporto soggetti portatori di handicap 22
Art. 39 – Reclami 22
XXXX XX 00
Obblighi, diritti e divieti dei conducenti degli autoservizi pubblici non di linea 22
Art. 40 – Obblighi dei conducenti 22
Art. 41 – Obblighi specifici dei conducenti di taxi 23
Art. 42 – Obblighi specifici dei conducenti del servizio di N.C.C 24
Art. 43 – Diritti dei conducenti 24
Art. 44 – Divieti generici per i conducenti 25
Art. 45 – Divieti specifici per i conducenti del servizio taxi 25
Art. 46 – Divieti specifici per i conducenti del servizio di N.C.C 26
Art. 47 – Responsabilità del titolare di licenza o autorizzazione 26
CAPO XII 26
Sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni amministrative accessorie e sanzioni disciplinari 26
Art. 48 – Sanzioni amministrative 26
Art. 49 - Diffida 26
Art. 50 - Graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 26
Art. 51 - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e della cancellazione dal ruolo 27
Art. 52 – Sanzione disciplinare della revoca della licenza/autorizzazione 28
Art. 53 - Organo competente all’irrogazione delle sanzioni 28
Art. 54 - Comunicazioni 29
CAPO XIII 29
Norme finali e transitorie 29
Art. 55 – Inefficacia della licenza/autorizzazione e decadenza 29
Art. 56 - Carta della qualità 29
Art. 57 – Vigilanza 29
Art. 58- Norma di rinvio 30
Art. 59 – Modalità di istanza e comunicazioni 30
Art. 60 – Disciplina transitoria 30
Art. 61 – Entrata in vigore del Regolamento 30
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1 – Ambito di applicazione – disciplina del servizio
1. Il presente capo disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla vigente normativa di legge.
2. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quei servizi che provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea disciplinati dal presente Regolamento:
a) Il servizio di taxi con autovettura categoria M1;
b) Il servizio di noleggio con conducente di autovettura categoria M1;
c) altri veicoli elencati dall'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art. 2 – Definizione del servizio Taxi
1. Il servizio di Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata; il servizio è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata telefonica; lo stazionamento avviene in luogo pubblico, nelle apposite piazzole specificatamente segnalate ed individuate con apposito provvedimento della Giunta comunale.
2. Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengono nell’ambito del bacino di traffico comprensoriale riferito al Comune di Civitavecchia. All’interno del suddetto territorio, la prestazione del servizio è obbligatoria, mentre al di fuori del territorio comunale la stessa è facoltativa.
Art. 3 – Definizione del servizio di noleggio di autovettura con conducente
1. Il servizio di noleggio con conducente, d’ora in poi denominato N.C.C., si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengono nell’ambito del bacino di traffico comprensoriale riferito al Comune di Civitavecchia.
2. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.
3. Terminata la prestazione di servizio, il conducente della vettura N.C.C. deve riportare la vettura all’interno della rimessa.
4. Nel servizio N.C.C. è vietata la sosta dell’autovettura in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, fatte salve le aree appositamente individuate e delimitate in ambito portuale, aeroportuale e ferroviario, secondo la vigente normativa di legge.
5. Ai sensi della normativa vigente, durante l’esecuzione del servizio è consentita la fermata della vettura N.C.C. al di fuori della rimessa.
6. Nel servizio N.C.C. è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”.
Art. 4 – Servizio di collegamento integrativo con i servizi di linea
1. Qualora la pubblica amministrazione o il concessionario di trasporto pubblico di linea intendano fornire servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale, possono temporaneamente impiegare i veicoli di cui al precedente art. 1 adibiti al servizio di Taxi e N.C.C. Tali servizi integrativi possono essere svolti dai medesimi titolari di licenza taxi/autorizzazione N.C.C.
CAPO II
Condizioni generali di esercizio Art. 5 – Titolo per l’esercizio – Cumulo di titoli
1. L'esercizio del servizio Taxi e l'esercizio del servizio di N.C.C. sono subordinati rispettivamente al rilascio, da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), di apposito titolo a persona fisica in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 11 e 12 del presente Regolamento e, più precisamente, viene rilasciata una “licenza” per il servizio Taxi ed una “autorizzazione” per il servizio N.C.C., con le modalità di cui al successivo art. 18.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono strettamente personali e cedibili soltanto in caso di trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte del titolare, come meglio specificato in prosieguo.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente, attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio, che le contraddistingue. A seguito di trasferimento o a seguito di rinuncia, revoca, decadenza di licenza/ autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza/autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
4. La licenza/autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti in modo da certificarne l’impiego in servizio Taxi/N.C.C.
5. Le modalità d’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l’osservanza delle norme a tutela dell’incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato, come meglio specificato in prosieguo.
6. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinate dall’art 8, comma 3, della Legge n. 21/92.
Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio
1. Il servizio di Taxi ed il servizio N.C.C. sono esercitati direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, iscritti nel ruolo di cui alla vigente normativa di legge.
2. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività, secondo quanto disposto dalla legge nazionale e dalle direttive regionali, con le seguenti forme giuridiche:
a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’Albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 08.08.1985, n.443 e ss.mm.ii;
b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c. associarsi in consorzi tra le imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di N.C.C., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 15.1.1992 n. 21;
e. imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 11.08.2003 n. 218;
3. Ferma restando la titolarità della licenza/autorizzazione in capo al conferente, è consentito conferire la stessa agli organismi collettivi di cui al precedente comma 2, lett b); è consentito, altresì, di rientrare in possesso della licenza/autorizzazione, precedentemente conferita, nei casi di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi suddetti: in tal caso, gli stessi organismi dovranno darne comunicazione all’Ufficio competente allegando il relativo verbale di assemblea.
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21, in caso di recesso da tali organismi, la licenza/autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. Anche in tal caso, l’organismo collettivo è tenuto a comunicare al Comune l’avvenuto recesso, allegando il relativo verbale di assemblea.
4. Il conferimento è consentito previa presentazione di apposita istanza al SUAP del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio, su modelli appositamente predisposti presenti sul portale Suap.
5. Gli organismi collettivi di cui al precedente comma 2 lett b) e c) sono tenuti a depositare all’ufficio competente del Comune l’elenco dei propri associati e a dare comunicazione delle variazioni intervenute.
Art. 7 – Convenzione per la gestione unificata del servizio
1. Il servizio taxi è consentito anche al di fuori del territorio del Comune, sulla base di convenzioni sottoscritte dalle amministrazioni comunali interessate.
Art. 8 – Ambiti operativi territoriali e bacino di traffico comprensoriale.
1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Lazio, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea ove, a condizioni di reciprocità, i Regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il porto di Civitavecchia, aperto al traffico civile, costituisce “bacino di traffico comprensoriale” per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea da e per Roma Capitale, garantito dai titolari delle licenze/autorizzazioni rilasciate dai Comuni che rientrano nel relativo ambito territoriale, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo d’intesa che sarà sottoscritto con la Città Metropolitana di Roma Capitale.
3.Le modalità e le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici non di linea nel bacino di traffico comprensoriale di cui al comma 2, sono disciplinati attraverso l’apposito protocollo d’intesa di cui al medesimo comma, da stipularsi tra la Città Metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni di Ciampino, Civitavecchia, Fiumicino e Roma Capitale, secondo le indicazioni della vigente normativa regionale;
4. Nelle more della stipula del sopra citato protocollo d’intesa, l’Ente gestore del porto consente l’impiego delle infrastrutture utilizzabili, indicando ai titolari di licenze di taxi e delle autorizzazioni
N.C.C. le modalità ed i criteri per l’accesso;
5. L’Ente gestore del porto individua le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabilisce il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea, previo accordo con il Comune di Civitavecchia;
6. I taxi e le vetture N.C.C. che effettuano il servizio nell’ambito del bacino di traffico, di cui al comma 2,, sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.
7. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, alla successiva disciplina derivante dalla sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa, ovvero alle determinazioni della Regione Lazio in materia.
CAPO III
Organici del servizio di taxi e N.C.C.- Commissione consultiva comunale Art. 9 – Determinazione degli organici del servizio di taxi e delle autorizzazioni N.C.C.
1. Il numero massimo delle autovetture da adibire al servizio taxi e N.C.C. svolti mediante veicoli della cat. M1 viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva nel rispetto della metodologia di calcolo, meglio specificata nell’Allegato A al presente Regolamento, del fabbisogno teorico di offerta del servizio, predisposta dalla Regione Lazio e da Città Metropolitana di Roma Capitale. Tali criteri prendono in considerazione, in particolare:
a. la popolazione residente;
b. l'estensione territoriale;
c. l'intensità dei flussi turistici;
d. la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
e. l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
f. il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.
2. I suddetti organici, secondo le formule approvate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, sono così determinati:
a) numero 21 licenze per il servizio taxi;
b) numero 51 autorizzazioni per il servizio di N.C.C..
3. Gli organici vengono rideterminati, di regola, ogni 10 anni, ovvero in occasione di una consistente variazione del valore di uno o più coefficienti di cui all’Allegato A.
Art. 10 – Commissione consultiva comunale
1. Presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale, con funzioni anche di Comitato permanente di monitoraggio per l'applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma1, lett. g) del D. Lgs n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.
2. La Commissione Consultiva dura in carica quattro anni a partire dalla sua costituzione. Essa è costituita da:
- Dirigente del Servizio competente – Presidente;
- Comandante di Polizia Locale – Membro;
- Funzionario Comunale dell’ufficio – Membro;
- Un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente
- rappresentativa a livello nazionale, firmatarie di contratto collettivo nazionale dei trasporti;
- Un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello nazionale– Membri;
Funge da segretario un dipendente comunale del competente ufficio.
3. Il Comune chiede alle Associazioni di designare i propri rappresentanti fissando un termine perentorio e procede, quindi, alle nomine dei componenti con deliberazione della Giunta Comunale. Qualora una delle associazioni in questione non abbia provveduto, entro il termine prescritto alla designazione dei propri rappresentanti, si procederà ugualmente alla formazione della Commissione con i nominativi pervenuti. Per ogni componente effettivo viene designato nel medesimo provvedimento di Xxxxxx un supplente, che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare.
4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data della seduta. In caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire entro 48 ore antecedenti la data della riunione.
Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.
5. La commissione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
6. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, ove previsto dal presente Regolamento, da riportarsi nel verbale di seduta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine alla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea; la stessa, inoltre, elabora eventuali proposte generali anche da sottoporre al Comune, alla Città Metropolitana o alla Regione.
7. In caso di dimissioni o impedimento permanente di un componente effettivo o supplente l’Ente o Associazione, dal medesimo rappresentato, è tenuto a comunicare un nuovo nominativo con le modalità di cui sopra. Fino alla nuova designazione da parte dell’Ente, o Associazione interessata, il supplente si intende a tutti gli effetti componente effettivo.
In tal caso, fino alla nuova designazione, la Commissione si intende validamente costituita con i componenti rimasti in carica. I componenti designati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza della Commissione.
8. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun indennizzo economico.
CAPO IV
Requisiti ed impedimenti per il rilascio dei titoli Art. 11 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi disciplinati dal presente Regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:
a. essere cittadino italiano, ovvero di altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui alla vigente normativa nazionale in materia, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
c. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 12;
d. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili;
e. per il solo servizio di N.C.C., è richiesta, inoltre, la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa da intendersi come spazio chiuso o a cielo aperto idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio, nel rispetto della normativa vigente;
f. non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
g. non essere titolare di altra licenza taxi, anche se rilasciata da altro Comune: è fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di N.C.C;
h. non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione, o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività, fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
2. Per l'esercizio dei servizi taxi e di N.C.C. è, altresì, richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
Art. 12 – Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza/autorizzazione:
a. la mancanza di uno o più dei requisiti di idoneità morale di cui alla vigente normativa in materia con le eccezioni previste dalla stessa;
b. l'essere incorso in uno o più provvedimenti interdittivi o di prevenzione previsti dal nuovo codice antimafia di cui alla normativa vigente;
c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento disciplinare di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
e. l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza di taxi o l'autorizzazione di N.C.C., anche nell'ambito di altri Comuni;
f. lo svolgimento di altra attività lavorativa.
2. Il verificarsi successivo, in capo al titolare, degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
CAPO V
Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni Art. 13 – Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di
N.C.C. a mezzo di autovetture di categoria M1 sono assegnate, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all’art. 11.
2. I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola licenza.
3. L’indizione del concorso avviene:
a. per la copertura dei posti vacanti rispetto alla dotazione organica di cui al precedente art 9, anche in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze/autorizzazioni, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria;
b. dalla data di esecutività del provvedimento di rideterminazione dell’organico del servizio, a seguito di eventuali modifiche dei criteri di cui al precedente art. 9 ad opera di nuove disposizioni normative, ovvero verificata l’inadeguatezza del livello di offerta rispetto alle esigenze dell’utenza.
4. La graduatoria del concorso per l’assegnazione delle licenze/autorizzazioni ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico secondo i casi di cui al precedente comma 3, lett c).
5. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art.11 comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui alle lett. d) che devono essere posseduti al momento dell’effettivo rilascio del titolo, nonché l’insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 12.
Art. 14 – Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
- il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare e le modalità di assegnazione;
- i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso, rispettivamente, per il rilascio delle licenze e per il rilascio delle autorizzazioni;
- il termine entro il quale presentare la domanda, redatta secondo lo schema allegato al bando, nonché eventuali ulteriori documenti;
- I titoli che verranno valutati per la formazione della graduatoria ed i relativi criteri di valutazione, nonché il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- le materie dell’esame e i criteri di valutazione delle prove;
- la votazione minima per il conseguimento dell’idoneità;
- la conoscenza obbligatoria della lingua inglese;
- la seconda lingua straniera, come titolo preferenziale;
- la conoscenza di applicazioni innovative ICT;
- le tecniche di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente;
- ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.
Art. 15 – Commissioni di concorso e graduatoria
1. La Commissione di concorso viene nominata con determinazione del Dirigente competente. La Commissione è composta almeno da 3 membri tra cui:
a. Dirigente comunale in qualità di Presidente;
b. Esperto nelle discipline delle materie d’esame, esterno o da individuare nell'ambito dell’organico dell’Amministrazione comunale;
c. Esperto nelle lingue straniere, oggetto di materia di esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. La Commissione è convocata dal Presidente e le sedute sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
3. La Commissione, valuta l’ammissibilità delle domande ed, esperite le prove d’esame, redige la graduatoria di merito e la trasmette al Dirigente del Servizio competente per la successiva approvazione.
4. La graduatoria ha validità di 3 anni dalla data della relativa approvazione.
Art. 16 – Xxxxxx preferenziali e titoli aggiuntivi
1. Ai fini della graduatoria, esperite le prove di esame, sono valutati, ulteriormente, i seguenti titoli preferenziali:
a. avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi, oppure, avere esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo minimo;
b. in subordine, avere svolto l’attività di conduzione alla guida per analogo periodo minimo in imprese di trasporto operanti in Italia, o in altro Stato dell’Unione Europea;
c. conoscenza di una seconda lingua straniera.
2. Costituiscono titoli aggiuntivi, a parità di punteggio:
a. la disponibilità di veicoli ecocompatibili, tali da minimizzare le emissioni di benzene nell’atmosfera;
b. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
3. In caso di assoluta parità nel punteggio complessivo conseguito, si procederà al sorteggio delle domande pervenute.
4. La graduatoria, così come approvata dal Dirigente competente, è affissa all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito Istituzionale; ad essa si ricorre qualora, nel periodo di validità, si verifichi la vacanza di posti in organico.
Art. 17 – Prove di esame
1. L’esame sarà costituito da una prova scritta ed una orale.
2. Le materie d’esame per l’assegnazione delle licenze/autorizzazioni riguardano:
a. Conoscenza del Regolamento comunale in materia, nonché della vigente disciplina nazionale e regionale;
b. Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture comunali, del comprensorio e del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
c. La conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre l’italiano.
Art. 18 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Decorso il termine di 60 giorni, ed entro il 75° giorno dall’ approvazione della graduatoria di merito da parte del Dirigente del Servizio competente, gli interessati hanno l’obbligo di presentare, al fine di ottenere il rilascio della licenza/autorizzazione, apposita istanza esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Civitavecchia su modelli già predisposti e pubblicati all’interno del Portale omonimo.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate, rispettivamente, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, fermo restando, nel caso di richiesta di integrazioni da parte del SUAP, l’eventuale interruzione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive integrazioni.
3. Qualora l'interessato non presenti l’istanza nel termine previsto dal sopra riportato comma 1, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, che passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata, il quale dovrà presentare a sua volta istanza al SUAP entro 15 giorni dalla comunicazione di assegnazione.
Art. 19 – Inizio del servizio
1. Il titolare della licenza/autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio della stessa, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio, per giusta causa o giustificato motivo documentati, fino a un massimo di ulteriori tre mesi.
Art. 20 – Durata delle licenze e delle autorizzazioni e vidimazione
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. Le stesse sono sottoposte a vidimazione biennale, entro il semestre antecedente la naturale scadenza delle stesse da parte del competente ufficio comunale.
3. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione.
4. Decorso il semestre antecedente la naturale scadenza della vidimazione, in caso di mancata conclusione del procedimento per causa imputabile al titolare della licenza/autorizzazione, sarà avviata la procedura sanzionatoria specifica prevista dal presente Regolamento.
5. In ogni caso, le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo in qualsiasi momento al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
CAPO VI
Istituti per il potenziamento del servizio taxi Art. 21 – Istituti per il potenziamento ed innovazione del servizio
1. Gli interventi per il potenziamento del servizio di taxi sono ispirati a fronteggiare situazioni di emergenza del servizio stesso e non costituiscono, in alcun modo, aumento del contingente ordinario dei servizi, che resta, comunque, determinato sulla base della programmazione di cui all’art. 9;
2. A tal fine, la Giunta comunale è autorizzata ad avvalersi degli istituti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) della legge 248/2006, previa comunicazione all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ed alla Commissione Consultiva, di cui al precedente art. 10 e sulla base degli indirizzi sotto riportati:
a) Turnazioni integrative
Le turnazioni integrative, in aggiunta a quelle ordinarie, possono essere effettuate avvalendosi anche di sostituti alla guida in possesso dei requisiti di legge, in casi di accertata necessità, quali ad esempio maltempo, fiere, manifestazioni, scioperi, mancanza o carenza di servizi di trasporto pubblico locale, etc.
I titolari delle licenze devono trasmettere all'Ufficio Competente il titolo di lavoro almeno il giorno prima dell'avvio del servizio.
b) Concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze di taxi
La procedura per l’indizione dei bandi di concorso straordinari per il rilascio di nuove licenze potrà aver luogo solo, previa deliberazione di Giunta Comunale, dopo aver attivato tutte le licenze non ancora operative previste dalla programmazione numerica comunale ed aver posto in essere gli strumenti disponibili di cui alla precedente lettera a).
Tale iniziativa dovrà essere preceduta in via preliminare da un'approfondita indagine conoscitiva, svolta su basi statiche, volta ad appurare la reale consistenza della domanda di servizio, nonché da un'analisi sull'entità della relativa offerta, in modo da tutelare la stabilità del servizio.
A tal fine, la Giunta comunale potrà stabilire l`assegnazione di nuove licenze, a titolo gratuito o a titolo oneroso. In quest'ultimo caso, i proventi saranno ripartiti per almeno l`80% tra i tassisti già titolari di licenza, mentre la quota restante sarà utilizzata dal Comune per finanziare iniziative finalizzate al controllo e al miglioramento della qualità dei servizi pubblici non di linea, nonché alla sicurezza di passeggeri e conducenti.
c) Rilascio di titoli autorizzativi temporanei o stagionali.
Al fine di fronteggiare particolari eventi straordinari, oppure per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei di domanda del servizio, la Giunta Comunale può autorizzare il rilascio di licenze temporanee o stagionali, previo specifico concorso, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della Legge n. 21 del 1992, con riserva di una percentuale non superiore al 60% delle licenze bandite, a favore dei soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge (Cooperative e Consorzi). L’indizione dello stesso deve essere preceduto da approfondito studio, da trasmettere all’Agenzia di Regolamentazione dei Trasporti, che analizzi i fabbisogni di domanda finalizzata alla quantificazione del servizio, in termini di veicoli-ora per le diverse fasce orarie e periodi dell’anno e che prenda in esame, anche su base statistica, almeno:
- gli sviluppi potenziali del Porto di Civitavecchia, sia in termini di incremento del traffico crocieristico, sia in termini dei potenziali sviluppi infrastrutturali relativi ad opere mirate all’incremento della capacità di accosto da parte di navi da crociera di grandi dimensioni, o di ulteriori traghetti di linea;
- le presenze turistiche nel territorio comunale e nei territori confinanti, anche in base ai poli di attrazione turistica presenti in loco (terme, siti archeologici, etc…) od anche alla presenza di punti di interesse, nonché in base alle esigenze di collegamento tra la stazione
ferroviaria e il Porto di Civitavecchia, con particolare riferimento al segmento di domanda dei crocieristi e dei passeggeri dei traghetti di linea.
Tale studio dovrà:
- esaminare i principali indicatori di prestazione dell’attuale servizio taxi, con riferimento alle caratteristiche stagionali (quali, ad esempio, numero di corse per intervallo temporale di riferimento e tempi medi di attesa per il servizio);
- prevedere indagini per la stima dei fabbisogni di domanda della stagione di punta, ponendo in evidenza la relativa distribuzione spaziale e temporale;
- analizzare i servizi di trasporto alternativi, con particolare riferimento ai collegamenti già esistenti per il porto e per la stazione ferroviaria, sia se gestiti in regime di mercato, sia se soggetti ad oneri di servizio pubblico, riferiti allo stato attuale ed agli assetti futuri.
I titoli in esame, non cedibili a terzi, decadono una volta esaurito il periodo operativo stabilito dal Comune. Per tali servizi saranno applicate le tariffe vigenti.
d) Veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per servizi diretti a specifiche categorie di utenti (soggetti portatori di handicap con carrozzina).
La Giunta comunale può prevedere in via sperimentale l'utilizzo di veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per servizi diretti a soggetti portatori di handicap con carrozzina da utilizzare prevalentemente da parte dei titolari di Cooperative o Consorzi di taxi, qualora non si disponga di auto di servizio già omologate a tal fine.
Sul mezzo, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 39, deve essere esposto, ben visibile, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503.
e) Forme innovative di servizio all’utenza
La Giunta, in via sperimentale, può individuare particolari forme di servizio all’utenza, da affiancare al normale servizio di taxi, al fine di offrire alla collettività maggiori vantaggi (per spostamenti agevolati, contenimento dei prezzi, capillarità, flessibilità, ecc..), quali ad esempio l’utilizzo multiplo di taxi (taxi collettivo o taxi sharing), prevedendo la facoltà per i più utenti diretti verso la medesima destinazione, o, eventualmente, verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare, contemporaneamente, la stessa autovettura.
f) tariffe predeterminate
La Giunta Comunale può statuire, nel provvedimento con cui sono stabilite le tariffe, percorsi prestabiliti a tariffa fissa.
CAPO VII
Modalità per il trasferimento dei titoli Art. 22 – Trasferimento dei titoli
1. Il trasferimento della licenza/autorizzazione è disposto dal Comune. Il subentrante è tenuto a presentare istanza in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Civitavecchia su modelli già predisposti e pubblicati all’interno del Portale SUAP; l’istanza deve essere corredata dalla documentazione elencata all’interno dello specifico Modello, comprensiva di apposito nulla osta da parte dell’Ufficio competente.
2. Il subingresso è consentito, per atto tra vivi, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
a. sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, con richiesta presentata all’ufficio comunale competente entro 90 giorni dall’evento;
d. sia stato cancellato dal ruolo di conducente istituito presso le CCIAA.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, lett. d), la licenza/autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti.
Entro 30 giorni dalla data di notifica della sospensione, a seguito di cancellazione dal ruolo della licenza/autorizzazione, deve essere inoltrata istanza di trasferimento del titolo all’ufficio SUAP mediante modulistica presente sul portale omonimo.
4. In caso di decesso del titolare, la licenza di taxi, o l'autorizzazione di N.C.C., può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dello stesso nonché:
a. o l'eventuale volontà, espressa da parte di uno degli eredi del titolare in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza/autorizzazione, con contestuale rinuncia scritta da parte degli aventi diritto a subentrare nell'attività stessa;
b. o l'eventuale volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza/autorizzazione, designando, poi, entro 1 anno dal decesso, sempre a pena di decadenza, un soggetto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
c. oppure la volontà degli eredi di restituire la licenza/autorizzazione del titolare deceduto, qualora non la si intenda trasferire;
5. Gli eredi minori devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare nonché la volontà, espressa tramite il giudice tutelare:
- di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al diciottesimo mese successivo al raggiungimento, da parte dell'erede minore, dell'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
- di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza/autorizzazione.
6. La mancata comunicazione da parte degli eredi di quanto rappresentato ai precedenti commi 4 e 5, è considerata come rinuncia al trasferimento della licenza/autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo abilitante.
7. Al titolare, che abbia trasferito la licenza/autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico, né può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
8. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata tramite apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. La richiesta per il trasferimento della titolarità dell'atto abilitante dovrà essere presentata entro 6 mesi dall'accertamento dell'impedimento.
9. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il Comune, entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione, provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti -Motorizzazione Civile.
CAPO VIII
Esercizio del Servizio Art. 23 – Sostituto alla guida e collaboratore familiare
1.I titolari di licenza taxi possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da altro soggetto iscritto nei ruoli di cui all’art. 6 della L. 21/92, nei casi stabiliti e previsti dall’art. 10, cc. 1- 2-3 della stessa legge.
La sostituzione deve essere comunicata entro 48 ore dalla causa e documentalmente motivata all’Ufficio Comunale competente con evidenza del nome del sostituto, i suoi dati ed i requisiti per l’esercizio temporaneo, nonché evidenziando il periodo della sostituzione. In alternativa alla sostituzione, il titolare della licenza taxi può optare per il fermo taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione, sempre entro le 48 ore successive, all’Ufficio Comunale competente.
Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina vigente.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida secondo le modalità del precedente art. 22 c. 5 del presente Regolamento.
3. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C., nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile;
Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
• dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
• atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativo al possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 1, punti a), b) e g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 12, comma 1 punti a), b), c), d) ed e) , del presente Regolamento;
• xxxx registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
• copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
• certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio comunale competente verifica la documentazione acquisita ed i requisiti previsti e ne riporta, in caso di regolare verifica, la relativa annotazione sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato all’ufficio comunale competente entro 15 giorni e annotate come sopraindicato;
7. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza;
8. I titolari di licenza non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi, pena la revoca della licenza stessa.
9. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto
può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza e, comunque, previa regolare comunicazione all'Ufficio Comunale competente.
CAPO IX
Caratteristiche e strumentazioni dei veicoli da adibire al servizio taxi e di N.C.C. Art. 24 – Caratteristiche dei veicoli
1. I veicoli adibiti al servizio taxi o al servizio di N.C.C. devono:
a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
c. avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
d. avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente;
e. essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
f. rientrare nei parametri corrispondenti ai modelli in commercio inclusi nella direttiva
U.E. più restrittiva in materia di emissioni;
g. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
Art. 25 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi
1. Oltre alle caratteristiche prescritte all’art. 24, l’autoveicolo taxi deve:
a. essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all’art. 27 del presente Regolamento;
b. esporre, sul retro del sedile anteriore destro, il tariffario autorizzato dall’Amministrazione Comunale, riportante le principali condizioni di trasporto, contenuto in un documento sintetico e di immediata comprensione, a disposizione dell’utenza al fine di garantire la massima trasparenza . La parte del tariffario, espressa in lettere, deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola;
c. avere a bordo l’allegata carta della qualità, di cui all’art. 56 del presente Regolamento, esposta in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana, con la quale si definiscono i principi, i criteri e le modalità di erogazione del servizio taxi, riguardanti i veicoli e i conducenti e con indicazioni dell’ufficio preposto a ricevere reclami/suggerimenti provenienti dagli utenti.
d. essere del colore stabilito dall’Apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
e. esporre sulle fiancate un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, ove esistente;
f. recare sul tetto della vettura apposito segnale luminoso con la dicitura “TAXI”;
g. esporre, in caso di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall’Amministrazione Comunale, contrassegno adesivo ben visibile dall’esterno, delle dimensioni stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, che pubblicizzi le agevolazioni o lo sconto praticato;
h. avere fissata, all’interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza comunale. All’esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere applicata una targa di colore bianco recante il numero della licenza e l’iscrizione “Servizio pubblico” in colore nero;
i. essere attrezzato per garantire la diffusione delle nuove tecnologie digitali, al fine di facilitare l’accesso al servizio, nonché per utilizzare sistemi di connettività attraverso
l’utilizzo di dispositivi mobili (smart-phone o tablet), ai servizi di chiamata, prenotazione e pagamento P.O.S ., con bancomat e carte di credito;
j. essere muniti dell’impianto di condizionamento;
k. esporre la targa, a norma di legge, recante la dicitura “Vietato Fumare”.
l. esporre, sul retro del sedile anteriore destro, apposito avviso con cui si specifica che l’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio nel caso in cui il tassametro non sia stato messo in funzione, nonché con l’indicazione del numero verde e del corrispondente link per reclami.
2. Le specifiche tecniche per l’allestimento delle vetture taxi possono essere dettagliate ed aggiornate con apposito disciplinare.
3. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.
4. I veicoli adibiti al Servizio Taxi dovranno essere immatricolati da non oltre 10 anni.
Art. 26 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di N.C.C.
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 24, l'autovettura adibita al servizio di N.C.C. deve:
a. portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "N.C.C.", nonché una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni può essere dettagliata ed aggiornata con apposito disciplinare dall’Amministrazione comunale.
b. L’apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D. Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii (codice della strada).
Art. 27 – Tassametro per il servizio taxi
1. Il tassametro deve visualizzare con caratteri luminosi l’importo massimo da corrispondere al conducente per l’espletamento del servizio;
2. Ai sensi del D. Lgs. n. 22/2007 e ss.mm.ii, il tassametro deve essere idoneo a fornire le informazioni necessarie alla stampa delle ricevute automatiche di cui al comma 8 dell’art. 36 del presente Regolamento;
3. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura sulla parte superiore della plancia o sul cielo della vettura in modo tale che, sia l’autista, sia l’utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute;
4. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del tecnico installatore che ne accerta il rispetto delle caratteristiche tecniche, della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica, il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale e se ne rilascia dichiarazione di conformità.
5. Il tassametro deve:
a. essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l’autoveicolo sia giunto a destinazione, o venga licenziato dall’utente, tranne nel caso di corsa a tariffa predeterminata, in cui lo stesso non deve essere azionato;
b. indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa;
6. E’ vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o, comunque, alterati;
7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso, l’importo della corsa sarà riscosso in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all’Ufficio competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all’asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso, si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo da parte dell’officina specializzata;
9. E’ fatto obbligo di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l’importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.
Art. 28 – Sostituzione delle autovetture
1. Il titolare della licenza/autorizzazione che deve procedere alla sostituzione del veicolo, con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, presenta istanza all’Ufficio Competente mediante apposita modulistica pubblicata su portale istituzionale.
2. La sostituzione del veicolo è subordinata al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell’Ufficio Competente ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'avvenuta immatricolazione, il titolare deve consegnare in copia sia la carta di circolazione della nuova autovettura, sia la carta di circolazione della vecchia autovettura, per le specifiche destinazioni di uso. Di conseguenza, l’Ufficio Competente provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.
Art. 29 – Veicoli di riserva
1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi, od anche degli organismi associativi indicati all'art. 7. della
L. 21/92, il Dirigente dell’Ufficio competente può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi, da adibire a veicoli di riserva, a disposizione dei tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, atto vandalico, incendio e sequestro per causa non imputabile al proprietario.
2. I veicoli di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio stesso debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento avente le caratteristiche indicate dall'Amministrazione Comunale e devono essere identificabili con lettere alfabetiche, al posto del numero della licenza.
3. Il titolare della licenza, la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare tempestivamente a mezzo PEC istituzionale, indirizzata all’Ufficio competente, i motivi e la durata del fermo tecnico. Detta comunicazione, unitamente alla licenza taxi dell’autovettura soggetta a “fermo tecnico”, deve essere conservata all’interno del veicolo stesso.
4. Le autorizzazioni, identificabili con lettere alfabetiche, sono rilasciate dal SUAP, previa apposita istanza da presentarsi al medesimo Sportello Unico, esclusivamente in modalità telematica su modelli già predisposti e pubblicati all’interno del portale omonimo.
5. Per le Cooperative od i Consorzi, il parco auto di riserva non potrà essere inferiore al 5% del numero delle licenze conferite a ciascun organismo e non potrà superare il relativo 50%, da raggiungersi in modo graduale nell’arco di un triennio.
6. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto è vietato l’uso della propria autovettura taxi qualora utilizzi l’auto di riserva.
7. Il titolare della licenza per il servizio taxi, che fruisce dell’autovettura di riserva, deve tenere con sé, per poterli esibire ad ogni richiesta, i documenti dell’autovettura di riserva, unitamente a quelli relativi alla licenza dell’autovettura che versi in una delle condizioni di cui al precedente comma 1.
8. Le autorizzazioni per autovetture di riserva non fanno parte dell’organico comunale di cui all’art.
9 del presente Regolamento e non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali di esercizio del servizio taxi.
9. La Polizia Locale provvederà ad adottare meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
Art. 30 – Sistema di prenotazione del servizio
1. Il servizio taxi deve garantire , ai fini della prenotazione dello stesso, il contatto diretto tra utenti ed esercenti tramite l’attivazione e la diffusione di sistemi innovativi e competitivi, secondo gli strumenti di cui ai commi successivi.
2. Il servizio centralizzato di radio taxi comunale assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente, secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto. Il servizio centralizzato di radio taxi deve gestire i dati degli utenti, osservando scrupolosamente quanto prescritto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
3. E’ prevista, altresì, l’attivazione di servizi di connettività, mediante apposita app gratuita basata sulla geolocalizzazione dell’utente e del tassista, per consentire i servizi di chiamata, prenotazione e pagamento, anche anticipato per tratte con tariffe predeterminate omnicomprensive, al fine di consentire all’utente, attraverso l’utilizzo di un dispositivo mobile (smartphone o tablet) la valutazione del servizio reso, nonché trasferire le richieste direttamente al taxi più vicino al punto in cui si trova il cliente.
CAPO X
Modalità per lo svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea Art. 31 – Stazionamento dei taxi
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte (posteggi). L’ubicazione delle aree di stazionamento, individuata dai soggetti competenti, è approvata con atto della Giunta comunale. Spetta al Comune l'allestimento e la manutenzione dei posteggi.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. Tuttavia, l'utente del servizio è libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nel posteggio ogni volta che lo esige, senza eccezioni.
3. E' in ogni caso vietato l’accodamento di taxi fuori turno sul posteggio.
4. E’ vietato il carico dell’utenza in vista del posteggio qualora nello stesso vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
5. E’, altresì, proibito agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall’autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e, comunque, per un periodo non superiore a trenta minuti riscontrabili dall’esposizione del disco orario.
Art. 32 – Organizzazione del servizio in ambito portuale
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della navigazione e dal presente Regolamento, le richieste di servizio taxi in ambito portuale possono essere accolte dagli operatori in coda, unicamente, presso le apposite aree di stazionamento e, in ogni caso, nei limiti di durata del turno di servizio.
2. Al fine di garantire un migliore e più efficiente servizio all’utenza in approdo presso gli scali portuali della città, l’Amministrazione comunale riconosce la necessità che siano predisposte delle aree di stazionamento all’interno dei sedimi portuali in prossimità dei varchi prospicienti i luoghi di approdo delle imbarcazioni e di transito dei passeggeri. L’ubicazione delle aree di stazionamento
dei taxi e delle aree di sosta per gli N.C.C. in ambito portuale è, comunque, determinata dalla competente Autorità marittima ed approvata con provvedimento della Giunta comunale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in relazione a quanto indicato al comma 7, dell’art.11, della L. n. 21/92.
3.Gli operatori del servizio di taxi devono rispettare l’ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e hanno l’obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni nel territorio del Comune di Civitavecchia
Art. 33 – Regolamentazione del servizio taxi nel territorio del Comune di Civitavecchia
1. Il servizio taxi è regolato in relazione alle esigenze dell’utenza.
2. L’orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. L’Amministrazione può proporre anche turni integrativi rispetto a quelli minimi.
4. L’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta, udita la Commissione consultiva, di cui all’art. 10, individua turni uguali per tutti gli operatori, perseguendo la copertura del servizio per tutto l’arco delle 24 ore, avuto riguardo sia alla domanda di servizio in ambito portuale, sia della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi ambiti comunali.
Art. 34 – Turni e orari – Organizzazione del servizio taxi
1. L'organizzazione del servizio taxi in termini di turni ed orari è regolato da apposita deliberazione di Giunta comunale, anche su proposta della Commissione consultiva di cui all’art 10.
2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga, che dovranno essere autorizzati dal Comune. La durata dei suddetti turni di lavoro non potrà essere comunque inferiore a sei ore e superiore a 12 ore, con una pausa di riposo, tra un turno e l'altro, di almeno 6 ore. Il turno orario del giorno precedente dovrà essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio, sia diurno, che notturno, deve essere espletato continuativamente dallo stesso operatore che lo ha iniziato, tranne il caso di collaborazione familiare.
3. Le autovetture dovranno recare ben visibili sul parabrezza anteriore, mediante un apposito strumento indicatore, il contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale. Le modalità di esposizione del turno di riferimento sono disciplinate dalla Giunta Comunale, previa consultazione della Commissione ex art. 10 del presente Regolamento.
Art. 35 – Xxxxx, assenze ed interruzione dell’attività
1. Ogni titolare di licenza/autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze, debitamente documentate, per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima, darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale.
2. Ogni cinque anni, su richiesta motivata dell'interessato, può essere concessa un'interruzione dell'attività della durata massima di 24 mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Ai fini della cessione della licenza/autorizzazione, il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.
Art. 36 – Tariffe
1. Relativamente al servizio urbano, le tariffe del servizio taxi sono a base multipla, mentre, per il servizio extraurbano, la tariffa è determinata con riferimento alla percorrenza, tenendo conto della normativa vigente. Le tariffe e i relativi supplementi sono fissati dal Comune e revisionati, con cadenza biennale, tramite apposita deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della
competente Commissione Consultiva ex art. 10 del presente Regolamento, in relazione all’andamento dei costi del servizio, alla variazione del costo della vita ed al livello di qualità del servizio erogato all’utenza. Tali tariffe possono prevedere una quota fissa ed iniziale differenziata, se il servizio inizia da uno stazionamento taxi o per strada, oppure se il servizio inizia con una chiamata alla centrale radio taxi e/o ad una postazione telefonica fissa.
2. Qualora il servizio di trasporto venga reso a favore di una persona disabile che versi in situazione riconosciuta di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 05 febbraio n. 104, le tariffe sono ridotte nella misura minima del 20%.
3. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall’art. 7 della Legge 21/92, nonché le centrali radio taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall’amministrazione comunale. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 10, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione all’utenza e adeguata fattibilità gestionale. Il corrispettivo del trasporto deve essere, comunque, sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall’Amministrazione comunale, oppure in base alle tariffe fisse e predeterminate per percorsi prestabiliti.
4. Le organizzazioni economiche previste dall’art. 7 della L. 21/92 possono stipulare con soggetti terzi pubblici o privati convenzioni, o abbonamenti, che prevedano variazioni a ribasso dell’importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
5. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l’esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell’utenza mediante avvisi integralmente visibili ed esposti all'interno dell'autovettura sul retro del sedile anteriore del passeggero.
6. L’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo in funzione.
7. Qualora per avaria del veicolo, o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l’utente ha diritto di pagare solo l’importo maturato al verificarsi dell’evento.
8. Il conducente è obbligato a rilasciare la ricevuta - secondo normativa vigente - contenente l’indicazione del prezzo della corsa ordinaria, o predeterminata, e riportante il numero della licenza e del comune che l’ha rilasciata, le indicazioni relative alla località d’inizio e di fine della corsa, la data e la firma in calce del conducente.
9. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.
10. Il “tariffario” dovrà essere redatto quale documento sintetico e di immediata comprensione, inclusivo di tutte le componenti del sistema vigente, nonchè tradotto in diverse lingue straniere, per poter essere adeguatamente pubblicizzato sia sul sito istituzionale del Comune, sia all’interno dei veicoli, secondo quanto disposto dal presente Regolamento all’art. 25 comma 1, b), nonché esposto presso i posteggi taxi e negli hub trasportistici (porto-stazione ferroviaria, etc…);
Art. 37 – Controlli tariffari
1. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente e deve essere sigillato a cura del tecnico installatore che ne rilascia dichiarazione di conformità.
2. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all’installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento, in base alla normativa vigente.
3. Il controllo delle tariffe sul tassametro viene effettuato previa presentazione, con cadenza biennale ed a cura e spese dell’operatore, all’ufficio competente, di certificazione idonea rilasciata
da tecnico installatore abilitato, che attesti il rispetto delle caratteristiche tecniche del tassametro e delle corretta taratura aggiornata del tariffario.
4. Le autovetture adibite a servizio taxi e N.C.C. possono essere soggette a controlli, su base campionaria, da parte dell’Amministrazione Comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell’espletamento del servizio, nonché del corretto funzionamento del tassametro installato sul taxi.
Art. 38 –Trasporto soggetti portatori di handicap
1. Ai sensi dell’art.14, comma 1, della legge 15.1.1992, n.21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l’obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l’accesso delle persone alle autovetture.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
3. Tutte le autovetture per i servizi Taxi e N.C.C , comprese quelle di cui al Capo IX, possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il previsto simbolo di accessibilità.
4. Per persone con disabilità anche gravi devono intendersi, in particolare, persone con invalidità tale da rendere difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile dell’autovettura e/o facenti uso di carrozzina elettrica e/o con schienale fisso ed alto.
5. Le autovetture di cui al comma 3, per essere immesse in servizio, devono essere adattate, in via permanente ed in conformità alle norme vigenti, in modo tale da consentire l’immissione diretta della carrozzina ed il relativo ancoraggio al veicolo, nonché il sedile a disposizione dell’eventuale accompagnatore.
Art. 39 – Reclami
1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare istanze/reclami, i cui modelli sono allegati sub C) al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale, all’U.R.P. del Comune all’ indirizzo di posta elettronica nonché ai numeri telefonici sotto riportati:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 00053 via X.
Xxxxxxxxxxxx, 7
xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx - numero verde: 800400405 telefono: 0000-000000-00.
I suddetti modelli sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx .
CAPO XI
Obblighi, diritti e divieti dei conducenti degli autoservizi pubblici non di linea Art. 40 – Obblighi dei conducenti
1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di N.C.C. hanno l'obbligo di:
a. applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
b. tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione ed ogni altro atto rilasciato dall’Amministrazione Comunale in relazione all’esercizio del servizio;
c. mantenere il veicolo in condizioni di pulizia interna ed esterna e di decoro e igiene interna, nonché in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
d. comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale, che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo abilitante;
e. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e, comunque, confacente al pubblico servizio prestato;
f. essere ordinato e curato nella persona;
x. xxxxxxx, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
h. caricare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
i. prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
j. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti e le carrozzine dei clienti disabili;
x. compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
l. comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza o di domicilio e dell’ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
m. assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
n. depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro due giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, gli oggetti dimenticati sul veicolo dal passeggero, dei quali non si possa procedere a restituzione immediata.
o. rilasciare al cliente la ricevuta di cui all’art 36, comma 8;
p. non far salire sulla vettura persone estranee a quelle che l’hanno noleggiato, tranne nel caso di uso collettivo;
q. al termine della corsa, opportunamente, durante il servizio notturno (dalle ore 21 alle ore 7), attendere che il passeggero abbia fatto ingresso all’interno dell’indirizzo di destinazione, in caso di trasporto di donne sole.
Art. 41 – Obblighi specifici dei conducenti di taxi
1. Oltre agli obblighi di cui al precedente art. 40, nell’esercizio della propria attività i titolari di licenza taxi, i loro collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l’obbligo di:
a. aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio di competenza presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo, o il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, fatti salvi i casi previsti dal comma 2 dell’art.43;
b. estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono;
c. avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dai posteggi;
d. esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario in vigore all'interno del veicolo;
e. azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio ed interromperlo quando si è concluso il trasporto;
f. richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
g. rispondere ad una sola chiamata per volta, tranne nei casi di taxi sharing (taxi collettivo);
x. xxxxxxxxxx i turni di servizio e gli orari assegnati;
i. fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli;
j. garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie, quali tassametro e contachilometri;
k. applicare le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni con soggetti terzi;
l. collaborare con il Comune nella diffusione di materiale informativo e/o istituzionale;
m. non rimanere alla guida per un periodo superiore alle dodici ore continuative.
Art. 42 – Obblighi specifici dei conducenti del servizio di N.C.C.
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 40, nell’esercizio della propria attività i titolari di autorizzazioni N.C.C., i loro collaboratori familiari ed i dipendenti hanno l’obbligo di:
a. rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
b. l’attività di servizio deve iniziare e terminare nella rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni;
c. il conducente ha l’obbligo di fornire la prova sulle informazioni di base relative al servizio in corso;
d. riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa l’attività di servizio o la pluralità di contratti di noleggio già prenotati;
e. comunicare, entro 7 giorni all’ufficio comunale competente, la variazione dell’ubicazione della rimessa;
f. non tenere il veicolo in sosta sulla strada, tranne che nelle aree eventualmente istituite e all’uopo delimitate.
Art. 43 – Diritti dei conducenti
1. I conducenti del servizio di taxi e del servizio di N.C.C., durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
a. richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto, qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
b. rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani accompagnatori di non vedenti;
c. rifiutare il trasporto di bagagli, che possono danneggiare il veicolo;
d. rifiutare di attendere il cliente, quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
e. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
f. richiedere il risarcimento del danno all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo;
g. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche, o di pulizia sul veicolo, o pretende di fumare;
h. essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale.
2. In particolare, il conducente del servizio di taxi ha diritto di:
a. rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione, o aggressività;
b. rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
c. esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
d. rifiutare l'intera corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
e. rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
f. rifiutare il servizio quando l'utente nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi, facendolo sostare per oltre 20 minuti, togliendo agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio (tale facoltà non può essere applicata nei casi di persone con difficoltà a deambulare).
Art. 44 – Divieti generici per i conducenti.
1. É fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
a. utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
b. fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
c. fumare o consumare cibo durante la corsa;
d. usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o, comunque, xxxx non consoni al pubblico servizio espletato;
e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
f. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
g. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
h. esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, oltre che dal Regolamento comunale;
i. ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
j. trasportare i propri animali;
k. consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
l. deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
m. esercitare altra attività lavorativa;
n. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
o. effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni private, politiche e sindacali.
Art. 45 – Divieti specifici per i conducenti del servizio taxi
1. Oltre ai divieti di cui all'art. 44, al conducente del servizio di taxi è vietato:
a. ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
b. provvedere al lavaggio o a riparazioni meccaniche del veicolo nei posteggi;
c. sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
d. effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio;
e. accettare chiamate se si è già impegnati con un cliente;
f. far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa;
g. caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
h. utilizzare telecomandi o meccanismi di trasmissioni di segnali che consentano l'utilizzo del tassametro a distanza.
Art. 46 – Divieti specifici per i conducenti del servizio di N.C.C.
1. E’ vietata la sosta su suolo pubblico, tranne nel caso in cui vi sia trasporto in atto, del quale il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore.
Art. 47 – Responsabilità del titolare di licenza o autorizzazione
1. Resta a carico del titolare ogni responsabilità per eventuali danni arrecati sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività.
CAPO XII
Sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni amministrative accessorie e sanzioni disciplinari.
Art. 48 – Sanzioni amministrative.
1. Le inosservanze alle norme e prescrizioni dettate dal presente Regolamento, sia da parte del titolare, che da parte dei suoi sostituti/collaboratori alla guida, che non siano già sanzionate dal nuovo codice della strada (artt.85 e 86), o da altre norme statali o regionali, sono punite:
a. con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi del disposto dell’art. 7/bis del TUEL, n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii, nonché graduate secondo quanto previsto dal successivo art. 50;
b. con le sanzioni accessorie e disciplinari, previste dai successivi articoli.
2. In caso di violazioni commesse direttamente dai sostituti o da un collaboratore familiare nell’esercizio delle proprie funzioni, il titolare della licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 49 - Diffida
1. Il provvedimento di diffida viene applicato per le infrazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione, ovvero la sanzione disciplinare della revoca della licenza/autorizzazione.
Art. 50 - Graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 48, comma 1, lett. a), sono punite in esecuzione di quanto disciplinato dall’art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii nel modo seguente:
a. con sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 per la violazione agli artt. 24 - 25 - 26
– 31 - 35;
b. con sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 per la violazione agli artt. 23 – 27 (ad eccezione del comma 6) - 29 - 38 - 40 - 41 – 42 (ad eccezione del comma 1, lett. d) - 44
- 45 - 46;
c. con sanzione amministrativa pecuniaria di euro 166,00 per la violazione agli artt. 34 - 36 – 37 e 42 comma 1, lett. d).
2. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinato dalle norme della legge 689/1981 e ss.mm.ii, ad esclusione di quanto sancito dall’art. 16, comma 1, della medesima legge.
Art. 51 - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e della cancellazione dal ruolo
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di N.C.C. degli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992 è punita:
a. con un mese di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, alla prima inosservanza;
b. con due mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, alla seconda inosservanza;
c. con tre mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, alla terza inosservanza;
d. con la cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla quarta inosservanza.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, l'inosservanza da parte del sostituto alla guida o del collaboratore di cui all'art. 9 di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dall'art. 5 e dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 58 del 26.10.1993 e ss.mm.ii, è punita:
a. con un mese di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla prima inosservanza;
b. con due mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla seconda inosservanza;
c. con tre mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla terza inosservanza;
d. con la cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla quarta inosservanza.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e da parte del titolare dell'autorizzazione di N.C.C. di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 58 del 26.10.1993 e ss.mm.ii, è punita:
a. con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla prima inosservanza;
b. con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
c. con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
d. con la cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino alla eventuale reiscrizione al ruolo stesso ai sensi del comma 3 della L.R. n.58/1993 alla quarta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 bis della medesima legge;
4. Si applica altresì la sospensione della licenza o dell'autorizzazione:
a. fino alla dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio comunale;
b. fino alla dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione qualora il tassametro non risulti conforme a quanto previsto nel presente Regolamento o per avvenuta manomissione volontaria del medesimo, accertata con le modalità di legge dagli organi competenti in materia;
c. per due mesi nel caso di affidamento della guida dell’autovettura durante il servizio a persona non abilitata alla guida, accertato dagli Organi competenti;
d. per un mese nel caso di guida dell’autovettura in stato di ubriachezza;
e. per un mese per aver utilizzato contemporaneamente, durante lo svolgimento del servizio anche da parte dei sostituti o da un collaboratore familiare, la propria autovettura taxi e l’auto di riserva, accertato dagli Organi competenti;
f. per giorni 15 nel caso disciplinato dall’art. art.20, comma 4 del presente Regolamento;
g. per giorni 15 per il mancato rispetto delle tariffe e/o pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro e/o di supplementi non dovuti, alla seconda inosservanza;
h. per giorni 15 qualora il titolare si sia avvalso di sostituti alla guida, ad eccezione del collaboratore familiare di cui all’art. 23 del presente Regolamento, senza richiedere la preventiva autorizzazione dell’ufficio competente;
5. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza/autorizzazione, i titoli devono essere riconsegnati, per tutto il periodo di sospensione, in deposito al competente ufficio comunale;
6. Il procedimento di applicazione della sospensione della licenza/autorizzazione è disciplinato dalla legge 241/90 e ss.mm.ii
Art. 52 – Sanzione disciplinare della revoca della licenza/autorizzazione
1. La sanzione di natura disciplinare della revoca della licenza taxi e dell’autorizzazione di N.C.C. si applica nei seguenti ed accertati gravi casi di violazione delle regole di comportamento, di deontologia professionale degli operatori, a tutela dell'interesse pubblico, ma anche della stessa categoria interessata:
a. per uso di droghe o psicofarmaci accertato dagli Organi competenti in materia;
b. per non aver presentato richiesta di trasferimento della titolarità della licenza/autorizzazione entro 6 mesi dall’accertamento dell’inabilità o inidoneità permanente al servizio;
c. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi con applicazione di pena restrittiva della libertà personale per una durata complessiva, superiore ai due anni;
d. quando al titolare di licenza/autorizzazione viene a mancare uno dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio del titolo all’esercizio dell’attività, ad esclusione dei casi di cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
e. quando il titolare eserciti l'attività in vigenza dei provvedimenti di sospensione di cui al precedente articolo 51;
f. per stato di ubriachezza accertato con le modalità di legge dagli organi competenti in materia, quando il fatto addebitato sia stato compiuto per la seconda volta;
g. per accertata manomissione volontaria del tassametro da parte degli Organi competenti, quando il fatto addebitato sia stato compiuto per la seconda volta;
2. Il procedimento di applicazione della revoca della licenza/autorizzazione è disciplinato dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.
Art. 53 - Organo competente all’irrogazione delle sanzioni
1. Spetta all’Ufficio Trasporti la competenza all’irrogazione delle sanzioni previste dal presente capo accessoria della sospensione della licenza/autorizzazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Capo, previo accertamento condotto ai sensi del successivo art. 57.
2. Fanno eccezione le sanzioni relative alla sospensione, ovvero alla cancellazione dal ruolo che sono applicate invece dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso la sede
ove il trasgressore risulta essere iscritto. Le sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche sono applicate dall'autorità competente.
Art. 54 - Comunicazioni
1. La sospensione, la revoca e la decadenza della licenza/autorizzazione è comunicata dal competente ufficio comunale alla C.C.I.A.A di Roma, nonché al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei trasporti e della Motorizzazione Civile, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
CAPO XIII
Norme finali e transitorie
Art. 55 – Inefficacia della licenza/autorizzazione e decadenza
1. Le seguenti fattispecie costituiscono causa di inefficacia del titolo, con conseguente decadenza della licenza/autorizzazione, da adottarsi con efficacia ex nunc a cura dell’Ufficio trasporti per:
a. sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 11, comma 1, e dell’art. 12 del presente Regolamento;
b. mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni previste dall’articolo 19 del presente Regolamento;
c. morte del titolare della licenza o dell’autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere la licenza/autorizzazione, nei termini previsti dall’art. 22 del presente Regolamento;
d. verificarsi dei casi previsti dall’art. 22, comma 4, lettere a), b), c);
e. non avere più la proprietà o la disponibilità del veicolo;
2. Il procedimento di applicazione della decadenza della licenza/autorizzazione è disciplinato dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.
Art. 56 - Carta della qualità
1. L’allegata “Carta della qualità – Codice di comportamento”, ai sensi dell’art 25 comma 1, lett. c) del presente Regolamento, definisce principi, criteri e modalità di erogazione del servizio taxi/N.C.C., stabilisce ed introduce standard di qualità verificabili, caratteristiche, tempi di intervento e di risposta, con specifica disciplina del monitoraggio qualitativo del servizio ed effettuazione periodica di indagini di customer satisfaction.
Art. 57 – Vigilanza
1. La Polizia Locale accerta, anche tramite controlli periodici, le violazioni al codice della strada relativamente al servizio di trasporto non di linea tramite taxi e N.C.C. e svolge l’attività di vigilanza sull’osservanza delle norme del presente Regolamento, trasmettendone notizia all’Ufficio Trasporti per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni di competenza, in conformità alle disposizioni del precedente Capo XII.
Art. 58- Norma di rinvio
1. Il servizio taxi e di N.C.C. è disciplinato dal presente Regolamento, nonché da tutte le disposizioni delle normative vigenti in materia non espressamente richiamate nel presente regolamento e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili;
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli diversi da quelli di categoria M1 ed elencati dall'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 valgono, in quanto applicabili le norme del presente Regolamento;
3. Le norme del presente Regolamento sono da intendersi automaticamente modificate e/o tacitamente abrogate solo a seguito dell'entrata in vigore di norme statali e regionali successive, in contrasto con le stesse.
Art. 59 – Modalità di istanza e comunicazioni.
1. Le richieste di rilascio di licenze/autorizzazioni, ovvero qualsiasi altra forma di comunicazione inerente lo svolgimento del servizio di trasporto non di linea con Taxi e N.C.C., così come disciplinate dal presente Regolamento, possono essere effettuate solo ed esclusivamente secondo le modalità ivi previste, pena dichiarazione di irricevibilità delle stesse.
Art. 60 – Disciplina transitoria
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno regolarizzate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, fatta salva la disposizione di cui all’art. 25 comma 4, che entrerà in vigore a decorrere dal sesto mese dall’approvazione del presente Regolamento.
Art. 61 – Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e abroga ogni altra disposizione regolamentare in materia di servizi pubblici di trasporto non di linea precedentemente approvata dal Comune di Civitavecchia, fatta salva la vigenza della Commissione consultiva istituita in esecuzione del precedente Regolamento, la quale giungerà così alla sua naturale scadenza.