COMUNE DI TAIBON AGORDINO
COMUNE DI TAIBON AGORDINO
Provincia di Belluno
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 89 del 11.12.2014
OGGETTO: Approvazione contratto di locazione ad uso foresteria di un immobile a destinazione residenziale di proprietà del comune di Taibon Agordino.
L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese dicembre di alle ore 8.20 nella residenza comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
XXXXXX Xxxxxx | Xxxxxxx | P |
DE COL LORIS | Vice Sindaco | P |
XXXXXX Xxxxxxx | Assessore | P |
Presenti: 3 Assenti: 0
Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Xxxxx Xxxxxx.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la signora XXXXXX Xxxxxx nella sua qualità di SINDACO e sottopone all’approvazione della Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione
N. 593 reg. pubblicazioni | |
Trasmessa per le procedure attuative a: | ❑ Responsabile Area Servizio Amministrativo ❑ Responsabile Area Servizio Economico finanziario |
❑ Responsabile Area Servizio Tecnico ❑ Segretario Comunale |
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
AREA SERVIZIO TECNICO
OGGETTO:
APPROVAZIONE FORESTERIA DI RESIDENZIALE DI AGORDINO.
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO
UN
IMMOBILE
A
DESTINAZIONE
PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI TAIBON
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 30 del 03.10.2007 è stata costituita l’Azienda Speciale Multiservizi di Taibon Agordino, con approvazione dello statuto, in cui sono indicati compiti e finalità, tra le quali è ricompresa la gestione della farmacia comunale, di nuova istituzione;
PRESO ATTO che, in base all’art. 4 comma 2 del suddetto Statuto, “con lo scopo di garantire un’efficace gestione dei servizi affidati all’Azienda, il Comune di Taibon Agordino potrà assegnare alla stessa beni non in proprietà ma solo in uso. In tal caso verrà riconosciuto all’Ente conferente un canone stabilito d’accordo tra le parti, facendo riferimento all’effettiva redditività derivante dall’uso del bene ed al suo valore di mercato. Il Comune potrà altresì concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo riterrà opportuno”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 29.11.2011, con cui si stabiliva di concedere in locazione, ad uso foresteria, all’Azienda Speciale Multiservizi di Taibon Agordino, i locali siti all'ultimo piano del fabbricato denominato ex municipio, ubicato in Taibon Agordino - Piazza San Xxxxx, adibiti ad unità abitativa, per consentire lo svolgimento dei turni di reperibilità del personale dipendente nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013;
PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 28.11.2013, è stato disposto di prorogare il contratto per il periodo di un ulteriore anno, previo accordo scritto tra le parti, come previsto dall’art. 3 del contratto di locazione;
VISTA la richiesta della Direttrice dell'Azienda Speciale “Multiservizi”, pervenuta in data 15.10.2014, prot. n. 7051, che conferma l’interesse a proseguire il rapporto di locazione ad uso foresteria dei suddetti locali di proprietà comunale, per lo svolgimento dei turni di reperibilità dei farmacisti;
RILEVATO che i locali in questione vengono utilizzati esclusivamente come abitazione transitoria dei dipendenti dell’Azienda e ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta, mediante la stipula di un nuovo contratto di locazione, ad uso foresteria, per la durata di anni due, decorrenti dal 01.01.2015, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno;
VALUTATO che, in base ai canoni correnti di mercato, si ritiene congruo confermare la richiesta di un canone di € 220,00 mensili;
RITENUTO di continuare a richiedere al conduttore, in aggiunta al canone di locazione, un rimborso forfettario delle spese di gestione per la fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento, nonché per lo smaltimento dei rifiuti, da fissare in € 100,00 mensili;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.2000, n. 267, il parere del Responsabile dell’Area Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Servizio Economico Finanziario, nonché il visto di conformità del Segretario Comunale, reso ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO il TUEL, approvato con X.Xxx. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI CONCEDERE in locazione ad uso foresteria, all’Azienda Speciale “Multiservizi” di Taibon Agordino, i locali adibiti ad unità abitativa siti all'ultimo piano del fabbricato denominato ex municipio, ubicato in Taibon Agordino – Piazza San Xxxxx, nello stato in cui si trovano, per consentire lo svolgimento dei turni di reperibilità del personale dipendente dell'Azienda, per la durata di anni due, decorrenti dal 01.01.2015, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno;
3. DI APPROVARE lo schema di contratto, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
4. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica di tutti gli adempimenti successivi al presente atto, autorizzandolo, altresì, alla sottoscrizione del contratto;
5. DI DARE ATTO che tutte le spese contrattuali conseguenti al presente atto saranno a carico del locatore e del conduttore in parti eguali.
*****
Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE Xxxxxx Xxxxxxxx, 11.12.2014
IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO TECNICO
x.xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
Xxxxxx Xxxxxxxx, 11.12.2014
IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
x.xx Xxxxx Xxxxxx
VISTO DI CONFORMITA’
Xxxxxx Xxxxxxxx, 11.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Xxxxxx Xxxxx
LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione soprariportata;
VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
di APPROVARE integralmente proposta di deliberazione soprariportata.
Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11.12.2014
----------------------------COMUNE DI TAIBON AGORDINO * PROVINCIA DI BELLUNO------------------
---------------------- CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO FORESTERIA ---------------------------------
L’anno duemilaquattordici addì …….. del mese di dicembre ( 12.2014) in Taibon Agordino, nella
Residenza Comunale
Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, uno per ciascuna parte e l’altra per l’Agenzia delle Entrate, e a valere ad ogni effetto di legge, -----------------------------------------------------
TRA
Il COMUNE DI TAIBON AGORDINO, con sede in Piazzale IV Novembre, codice fiscale 80002540252, rappresentato ai fini della stipula del presente contratto dal p.i.e Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nato a Belluno il 21 dicembre 1962, domiciliato per la funzione presso la Sede Municipale di Taibon Agordino, il quale interviene in qualità di responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, nonché dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. … del ., dichiarata immediatamente eseguibile, d’ora in avanti denominato “locatore” ;
E
L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI di Taibon Agordino, con sede in Taibon Agordino, Piazzale IV Novembre, codice fiscale e partita IVA 01059500254, rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dalla farmacista direttrice, legale rappresentante in base alle disposizioni statutarie, dott.ssa Masoch Xxxxxxx, nata a …… il ………, domiciliata per la funzione presso la sede dell’Azienda, d’ora in avanti denominata “conduttore”. ---------------------------------------------------
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. … del , dichiarata immediatamente
eseguibile, si è stabilito di concedere in locazione, a partire dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2016, all’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI di Taibon Agordino i locali destinati ad unità abitativa siti all'ultimo piano del fabbricato denominato ex municipio, sito in Piazza San Xxxxx a Taibon Agordino, nello stato di fatto in cui si trovano. ------------------------------------------------
Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:-------------------------------------------------------------
ARTICOLO 1 – Il Comune di Taibon Agordino concede in locazione ad uso foresteria all’Azienda Speciale Multiservizi di Taibon Agordino, che accetta, un'unità immobiliare di circa 100 mq., parzialmente arredata, situata all'ultimo piano del fabbricato denominato ex municipio, in Piazza San Xxxxx a Taibon Agordino, censito al Catasto Fabbricati al Fg. 38 mappale 43 sub 1 cat. B/4 cl U cons. 1691.
ARTICOLO 2 – Il Conduttore dichiara espressamente che utilizzerà i locali concessi in locazione esclusivamente per abitazione transitoria dei propri dipendenti, in particolare per consentire lo svolgimento dei turni di reperibilità dei farmacisti. Le parti si dichiarano consapevoli che il presente contratto è regolato dalle norme del codice civile. -----------------------------------------------------------------
ARTICOLO 3 – Il contratto ha la durata di anni due a partire dal 1° gennaio 2015 e scadrà improrogabilmente al termine del periodo pattuito (31.12.2016), senza bisogno di disdetta, salva la possibilità di prorogare il contratto per il periodo di un ulteriore anno, previo accordo scritto tra le parti. Il conduttore ha, comunque, facoltà di recedere in qualsiasi momenti dal contratto dandone preavviso scritto con almeno due mesi di anticipo. ---------------------------------------------------------------
ARTICOLO 4 - Il canone di locazione è stabilito in complessivi euro 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00) annui, da pagarsi in rate trimestrali anticipate di euro 660,00 (seicentosessanta/00), ciascuna presso la Tesoreria comunale, entro il giorno 20 del primo mese di ogni trimestre, a partire dal mese di gennaio 2015. ------------------------------------------------------------
Il conduttore è tenuto a rimborsare al locatore le spese per la fornitura di acqua ed energia elettrica, le spese per lo smaltimento dei rifiuti e le spese di riscaldamento, che vengono quantificate forfettariamente in euro 100,00 mensili. Tale rimborso forfetario sarà versato al locatore in un’unica rata entro il mese di dicembre di ciascun anno. -----------------------------------------
Il mancato pagamento di due rate consecutive del canone di locazione, ovvero del rimborso forfetario, comporterà la risoluzione automatica del contratto. -------------------------------------------------
ARTICOLO 5 - I locali vengono concessi esclusivamente per l’uso di foresteria indicato all’articolo
2. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, conferire in società, in tutto o in parte, le cose ricevute in locazione e di cedere o trasferire a qualsiasi titolo il contratto. Ogni deroga deve essere autorizzata per iscritto. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ove il locatore non si avvalga della facoltà di concessagli dalla clausola risolutiva espressa, il ritardo nel pagamento del canone darà luogo alla corresponsione di interessi moratori ARTICOLO 6 – I locali si consegnano in normale stato di manutenzione. Il conduttore, anche in deroga all’art. 1609 del c.c., si impegna ad eseguire a sue spese tutte le manutenzioni ordinarie dei locali in ogni loro parte. Il conduttore è costituito custode dei locali avuti in locazione ad uso foresteria e dovrà mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia. Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore ed i terzi per danni causati per suo fatto o colpa, e per ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata. Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità per danni derivanti dal fatto di terzi. ---------------------------------------------------------
ARTICOLO 7 – Restano a carico del locatore gli oneri e le spese relative alla manutenzione straordinaria dell’immobile.
ARTICOLO 8 – E’ vietato al conduttore, senza preventiva autorizzazione comunale, fare eseguire modifiche nei locali o agli impianti che non consentano in ogni momento il ripristino degli stessi allo stato attuale.
ARTICOLO 9 - Il locatore potrà accertare in ogni tempo, anche con l’accesso ai locali, se il conduttore osserva gli obblighi di cui al presente contratto. Al termine del contratto l’immobile sarà riconsegnato in buono stato, salvo il deterioramento per normale uso. Tutti i lavori, opere, accessioni ed aggiunte, eventualmente eseguiti durante il contratto, andranno a beneficio dell’Ente proprietario senza che il conduttore possa accampare diritti o pretese di alcun genere.----------------
ARTICOLO 10 - Le spese relative alla stipula del presente atto sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali.
ARTICOLO 11 - Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Belluno. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti richiamano le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili, nonché gli usi e consuetudini locali.
ARTICOLO 12 - Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione. --------------
Il presente contratto di locazione è soggetto ad I.V.A.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. PER IL LOCATORE
PER IL CONDUTTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo xxxxx, del c.c., si approvano specificamente, dopo attenta lettura, le clausole contrattuali di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 9, 11.
Xxxxx, approvato e sottoscritto PER IL LOCATORE
PER IL CONDUTTORE
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Xxxxxx Xxxxxx x.xx Xxxxxx Xxxxx
Certificato di Pubblicazione
e Comunicazione ai capigruppo consiliari
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del Comune dove rimarrà per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Contestualmente alla pubblicazione la deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, 03.01.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Xxxxxx Xxxxx
Dichiarazione di immediata eseguibilità
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì, 03.01.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al .
E’ divenuta esecutiva il giorno
pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000)
Addì,
decorsi 10 giorni dalla
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Xxxxxx Xxxxx