CONTRATTO DI APPALTO TRA
CIG n°
CONTRATTO DI APPALTO TRA
Ente Autonomo Volturno Srl E
L’Impresa per l'affidamento del Servizio di vigilanza armata e di vigilanza armata con unita’ cinofila- Lotto n°1 ;
Servizio di vigilanza/custodia non armata - lotto n° 2
Servizio di vigilanza/custodia non armata dei depositi della divisione trasporto automobilistica lotto n° 3
L'anno , addi del mese di in Napoli, nella sede di EAV aL Xxxxx Xxxxxxxxx 000, si sono costituiti:
- da una parte:
Ente Autonomo Volturno S.r.l., in seguito indicata semplicemente come "EAV" con sede in Napoli, codice fiscale - partita Iva n. 00292210630, rappresentata da nella qualità di , domiciliato per la carica presso la sede di EAV in Napoli,
- e dall'altra l’Impresa:
l’Impresa cod. fiscale-partita IVA
, nella qualità di fornitore del servizio oggetto del presente atto, nel seguito indicata semplicemente come "Impresa", con sede in , Via , in persona del
, in qualità di , domiciliato per la carica presso la sede della stessa;
PREMESSO
- che EAV deve procedere all’affidamento in appalto del servizio di cui sopra;
che con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. del , sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. del , sul sito informatico Servizio Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul sito Internet xxx.xxxxxx.xx/xxxx, è stata esperita gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016;
che ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata aggiudicataria l’Impresa;
TUTTO QUANTO PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’impresa si obbliga nei confronti di EAV all’esecuzione dei seguenti servizi :
di vigilanza armata e di vigilanza armata con unita’ cinofila
Servizio di vigilanza/custodia non armata
Servizio di vigilanza/custodia non armatadei depositi della divisione trasporto automobilistica
L'appalto è regolato oltre che dal presente atto da tutte le altre norme, patti e condizioni riportati e richiamati nei seguenti documenti: Capitolato tecnico,
Allegato A e DUVRI allegati alla rda n° , e tutti gli allegati
accettati dall’Impresa in sede di gara. I suddetti documenti sono consegnati in doppia copia contestualmente alla firma del contratto; una delle due copie è restituita dall’impresa controfirmata per accettazione.
ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE
Il contratto ha validità di 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna che sarà sottoscritto entro e non oltre 30 giorni n.c. dalla stipula del presente atto, escludendo dal conteggio il mese di agosto, oltre eventuale proroga tecnica di nr. 3 mesi
ART.3 – IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE
L'importo triennale complessivo dell'appalto, concesso sotto l'osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal presente contratto, assunto in base ai prezzi della tariffa prezzi allegata, ammonta a presunti € /00), IVA esclusa, di cui € per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Detto importo è così suddiviso:
Tenuto conto di quanto offerto dall'Impresa in sede di gara, l’importo biennale complessivo dell’appalto stesso si riduce a € ( /00), IVA esclusa, salvo le risultanze della liquidazione finale cosi composto:
La contabilizzazione delle attività sarà effettuata secondo le prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico prestazionale . Con i prezzi suddetti si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa, ogni fornitura, ogni consumo, la prestazione del personale tecnico e della manodopera e qualunque altra spesa accessoria per dare completamente ultimati i servizi formanti oggetto del presente atto.
ART.4 – PENALITA’ E PROROGHE
In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività rispetto a quanto previsto
nell’ordine di lavoro l’impresa, ai sensi dell’art. 13 del CapitolatoTecnico Prestazionale sarà tenuta al pagamento di una penale, calcolata sull’importo netto del contratto, per ogni giorno di ritardo, con l'avvertenza che, in ogni caso, l'ammontare totale della penale non potrà superare il 10% dell'importo netto dell'appalto, salvo il diritto alla rivalsa di eventuali altri danni che dovessero derivare a EAV e la facoltà della risoluzione del contratto da parte della stessa. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore delle’esecuzione del contratto, le penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale. Non sono previsti premi di accelerazione.Soltanto nel caso che il termine di consegna non possa essere rispettato dall’impresa per causa di forza maggiore, EAV potrà concedere proroga. Detta proroga dovrà essere richiesta formalmente dall’impresa, prima della scadenza dei termini di consegna, documentando i motivi che hanno determinato il ritardo. ART. 5 - CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA
A garanzia degli oneri assunti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs 50/201642, l’Impresa ha versato la cauzione di euro
, mediante polizza fidejussoria n. rilasciata dalla società .
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs 50/2016. L’ammontare residuo del deposito cauzionale sarà svincolato da EAV, su richiesta dell'Impresa Appaltatrice, con l'osservanza delle seguenti modalità: dall'importo saranno detratti gli eventuali crediti vantati da EAV nei confronti dell'Impresa; la somma residua sarà svincolata alla scadenza contrattuale. L'Impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui EAV abbia voluto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
L’impresa ha presentato, inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7 D.Lgs
50/2016, assicurazione a copertura dei danni, subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, mediante polizza n. rilasciata da .
ART. 6 - SUBAPPALTO
E’ vietato il subappalto delle attività da parte dell’Impresa salvo che lo stesso non sia espressamente autorizzato da EAV nel rispetto delle condizioni previste dall’art.105 D.Lgs 50/2016
In questo caso l'Impresa Appaltatrice, oltre ad essere soggetta alle prescrizioni del citato art.105, resterà ugualmente, nei confronti di EAV, responsabile dei lavori subappaltati, in solido con l'Impresa subappaltatrice.
E’, però, facoltà di EAV di revocare, in qualsiasi momento, l’autorizzazione già concessa al subappalto senza che l’Impresa Appaltatrice possa, per ciò, pretendere alcun risarcimento.
EAV, ai sensi dell’ art. 105 e con le modalità in esso fissate, provvederà a corrispondere l’importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI MANO D'OPERA E ASSICURAZIONI SOCIALI
L'assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia.
Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'Impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.
In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'Impresa sarà avvertita per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove essa non provveda EAV può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate
con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero stati già concessi, a favore di altri creditori in base alla normativa vigente.
I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori firmate da due testimoni.
E' fatto obbligo all'Impresa di esibire in visione, su richiesta di EAV, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente nonché le polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
L'Impresa è tenuta all'adempimento di ogni obbligo inerente:
a) - allo statuto dei lavoratori;
b) - alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti di lavoro;
c) - alle previdenze in favore dei lavoratori, derivanti da contratti collettivi di lavoro aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro;
d) - all'assunzione, in quanto dovuta, in base alle vigenti disposizioni, delle varie categorie protette.
A garanzia di tali obblighi sarà effettuata la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle attività e se l'Impresa trascura alcuno degli adempimenti prescritti, provvederà EAV a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Impresa.
l’Impresa, prima di dare inizio ai lavori, dovrà presentare a EAV copia della denuncia agli Enti previdenziali, inclusa Cassa Edile qualora prevista e, conformemente a quanto previsto al comma 5 dell’art. 100 del D.Lgs 81/2008, eventuali proposte di integrazione del Piano per la sicurezza dei lavoratori.
ART. 8 – CLAUSOLA SOCIALE
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra EAV SRL e il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Impresa.
Il presente appalto e altresi sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento delle guardie giurate. A tal fine l’Impresa si obbliga all’osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva vigente per gli istituti e le imprese di vigilanza privata in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante.
ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Mensilmente verrà emesso apposito ordine, i pagamenti avverranno a 30 gg. data fattura, dietro benestare per avvenuta prestazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. Su detti importi verrà effettuata trattenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui al precedente art. 7. Tali trattenute saranno svincolate ad ultimazione delle attività, dopo che sia stato rilasciato il certificato relativo alla buona esecuzione delle prestazioni, contestualmente al rilascio del nulla osta per lo svincolo della somma ritenuta a garanzia e della cauzione. Detto svincolo sarà effettuato dopo due mesi dalla data del certificato di buona esecuzione.
ART. 10 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a EAV ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO
Non è ammessa la cessione del credito, senza consenso scritto di EAV.
L’Impresa appaltatrice è obbligata a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta di EAV. Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l’Impresa sarà ritenuta automaticamente gravemente inadempiente e EAV potrà pretendere la rescissione del presente contratto.
ART. 12 –CONTROLLI SUL SERVIZIO
Il cotrollo quantitativo/ qualitativo delle attività oggetto del presente contratto sarà effettuato da personale incaricati da EAV. Il personale incaricato potrà effettuare visite di verifica di conformità in corso d'opera in qualunque momento. In fase di esecuzione il Direttore dell’ Esecuzione del contratto accerta la regolarità delle prestazioni. Il direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione e dall’Impresa, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta. I collaudi delle opere e la loro accettazione da parte di EAV non esonereranno l'Impresa dalle responsabilità che alla stessa derivano per effetto del contratto, delle leggi vigenti e, più particolarmente, dall'art.1669 C.C.
ART. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Essa, pertanto, si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto. La predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n° 143/1991. Dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, EAV applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
ART. 14 - RISOLUZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Salvo quanto già stabilito nel precedente art. 4, EAV si riserva il diritto di risolvere il presente contratto e di procedere all'esecuzione di ufficio ed alla stipula di nuovo contratto di fornitura con altra Ditta, qualora l’Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave oppure contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. Le maggiori spese derivanti da tale eventualità saranno a carico dell’impresa.
ART. 15 - DISPOSIZIONI SPECIALI
Tutte le attività contemplate nel presente contratto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e l'Impresa dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo da EAV.
Tutto il macchinario e l'attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona esecuzione delle attività oggetto del contratto dovranno essere forniti dall'Impresa. Quest'ultima dovrà pertanto provvedere ad esclusiva sua cura e spese, alla manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di tutti i materiali di consumo nonché a quanto altro necessario per il loro impiego.
L’impresa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta
negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori e/o fornitori.
L’inosservanza delle disposizioni sopra elencate, comporterà l’immediata rescissione del contratto.
ART.16- CONTROVERSIE
Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente contratto sia territorialmente compente, in via esclusiva, il foro di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.
ART.17 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto, nonché tutte quelle altre che non sono, per legge, poste a carico di EAV.
ART. 18 - IMPOSTA DI REGISTRO
Il presente contratto è esente da registrazione in quanto soggetto a regime Iva.
ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.101 Dlgs 50/2016 per tutto ciò che concerne l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, è il Dirigente dell’Unità ………….. Dott. Ing. ……………….
ART. 20 - DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA
L’impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di EAV in relazione al presente contratto.
L’impresa si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre EAV al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste
dal suddetto Decreto Legislativo.
L'inosservanza di tale impegno da parte dell’impresa costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà EAV a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni
ART. 21 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti si riportano a quanto stabilito in materia dalle leggi vigenti.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’impresa dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 8 (fatturazione e pagamento), 10(tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (cessione del credito), 13 (protocollo di legalità), 14 (risoluzione e scioglimento del contratto), 15 (disposizioni speciali).