SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato 2
SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento dei servizi di assistenza, manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del software installato in 344 postazioni “Policecontroller” in uso, del medesimo servizio per il server installato presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, oltre alla manutenzione del hardware dedicato (kit di scarico dei dati del tachigrafo) per 364 postazioni di controllo e 100 p.c. portatili.
Codice Identificativo della Gara (C.I.G.): 769820688D
TRA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità, con sede in Roma, via Xxxxxxxx Xxxxxx 36, Codice Fiscale e Partita IVA 97532760580, in persona del ………., nato a. …… il ……., quale
……………………….., in seguito denominata per brevità anche solo “Amministrazione”,
e
Tach Controller S.r.l., con sede in Xxxxx xxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 10371231001, in persona di ……………, nato a …………. il , quale
legale rappresentante giusti i poteri risultanti dal Certificato del Registro delle Imprese acquisito in data ………… tramite il sistema AVCPass portale, in seguito indicato per brevità anche solo “Appaltatore” o “Impresa”;
in seguito indicati congiuntamente anche solo “Parti”,
Vista la determina a contrarre prot. n. 16057 del 1 ottobre 2018, come integrata con determina prot. n. 18514 del 15 novembre 2018;
PREMESSO CHE
l’Amministrazione, in forza di contratto prot. 8969 del 28 aprile 2015 (CIG 6154790561) e atto di sottomissione prot. 4853 del 9 marzo 2016 , ha acquisito da Tach Controller la fornitura di:
• software per n. 344 postazioni “Policecontroller” in uso ai reparti della Polizia Stradale ed alle strutture delle Direzioni generali territoriali, ad esclusione della Direzione generale territoriale per il Nord Est;
• software “Policecontroller”, installato sul Server in uso presso questa Amministrazione;
• hardware dedicato (Kit di scarico dei dati del tachigrafo) per n. 364 postazioni “Policecontroller”, incluse quelle in uso alla Direzione generale territoriale per il Nord Est;
• hardware per 100 postazioni (personal computer) in uso ai reparti della Polizia Stradale;
La Tach Controller S.r.l. è successivamente risultata essere l’unico fornitore abilitato all’espletamento dei servizi di assistenza e manutentivi rivolti ai predetti software e componenti hardware, per motivi tecnici e di titolarità di diritti esclusivi inerenti il l’affidamento di cui alla lettera a) che precede.
A seguito di Xxxxxxxxx a contrarre prot. n. 16057 del 1 ottobre 2018, l’Amministrazione ha provveduto ad inviare a Tach Controller – tramite MePA, in quanto la società risultava abilitata al bando “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, Categoria merceologica “Servizi di Information Communication Technology”, comprendente i servizi in parola – la RdO n del …… 2018 per le attività oggetto
del presente Contratto, ed in particolare:
• assistenza e manutenzione, evolutiva, adeguativa e correttiva, ivi incluso l’aggiornamento del software, per n. 344 postazioni “Policecontroller” in uso ai reparti della Polizia Stradale ed alle strutture delle Direzioni generali territoriali, ad esclusione della Direzione generale territoriale per il Nord Est;
• assistenza (hardware) e manutenzione, evolutiva, adeguativa e correttiva, ivi incluso l’aggiornamento della configurazione, centralizzazione e sincronizzazione del software “Policecontroller” installato sul Server in uso presso questa Amministrazione;
• manutenzione dell’hardware dedicato (Kit di scarico dei dati del tachigrafo) per n. 364 postazioni “Policecontroller”, incluse quelle in uso alla Direzione generale territoriale per il Nord Est;
• assistenza e manutenzione hardware per 100 postazioni (personal computer) in uso ai reparti della Polizia Stradale.
Con comunicazione ….. acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. n del
…., la Tach Controller ha accettato di eseguire le prestazioni dei servizi relativi al presente Contratto ed ha trasmesso la propria migliore offerta tecnica ed economica relativa a detti servizi, per un importo complessivo stimato pari a € , oltre IVA.
Il Fornitore, per la stipula del presente Xxxxxxxxx ha prestato a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, una cauzione definitiva nel rispetto di quanto disposto all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro ……..
La Tach Controller, pertanto, sottoscrive il presente Contratto dichiarando che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.
Il Fornitore, con la seconda sottoscrizione in calce al presente atto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto e durata del contratto.
1. Forma oggetto del presente contratto l’affidamento dei servizi di:
a) assistenza e manutenzione, evolutiva, adeguativa e correttiva, ivi incluso l’aggiornamento del software, per n. 344 postazioni “Policecontroller” in uso ai reparti della Polizia Stradale ed alle strutture delle Direzioni generali territoriali, ad esclusione della Direzione generale territoriale per il Nord Est;
b) assistenza (hardware) e manutenzione, evolutiva, adeguativa e correttiva, ivi incluso l’aggiornamento della configurazione, centralizzazione e sincronizzazione del software “Policecontroller” installato sul Server in uso presso questa Amministrazione;
c) manutenzione dell’hardware dedicato (Kit di scarico dei dati del tachigrafo) per n. 364 postazioni “Policecontroller”, incluse quelle in uso alla Direzione generale territoriale per il Nord Est;
d) assistenza e manutenzione hardware per 100 postazioni (personal computer) in uso ai reparti della Polizia Stradale, tutto come meglio precisato e secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico che si allega sotto la lettera A) al presente atto.
2. In particolare, le prestazioni contrattuali sono elencate e descritte, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nell’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, queste ultime allegate al presente atto sotto le lettere B) e C).
3. L’assistenza hardware (relativa sia al Server, sia alle postazioni) si intende comprensiva delle parti di ricambio per tutta la durata del presente contratto.
4. Xxxxx i termini intermedi di adempimento di cui oltre, nonché quanto stabilito al successivo art. 25, la durata complessiva del presente contratto è pari a 2 (due) anni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte dell’Amministrazione.
Art. 2 – Norme che disciplinano il contratto.
1. Il presente contratto è regolato dalla seguente normativa:
• dalle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 57, e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ed in vigore;
• dalle disposizioni del l D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
• dalle clausole contenute nel presente atto e dal Capitolato Tecnico, nonché dall’offerta tecnica e dall’offerta economica presentata dall’Impresa, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e l’Impresa, relativamente all’oggetto dello stesso;
• dall’offerta economica presentata dall’Impresa che si allega sotto la lettera B);
• dall’offerta tecnica presentata dall’Impresa che si allega sotto la lettera C);
• dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ivi inclusi il X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 ed il X.X. 00 maggio 1924, n. 827;
• dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
• dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 art.1 commi da 209 a 213 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica; dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n.55 e dalla Circolare MEF
n.37 prot.89719 del 4/11/2013 e successivi provvedimenti in materia;
• dalla legge 23 dicembre 2014 n.190 art.1 comma 629 lett. b) in materia di scissione dei pagamenti (split payment) e successivi provvedimenti in materia;
• dal D.Lgs. n.144/2008 e n.245/2010 – decreti di recepimento delle direttive europee in materia di controllo sull’autotrasporto;
• dalle “Condizioni generali di contratto”, ove compatibili e/o non derogate dalle presenti, di cui al bando “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” attivo presso il MePA, Categoria merceologica “Servizi di Information Communication Technology” (di seguito, “Condizioni Generali di contratto MePA”);
• dall’Allegato 9 al capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi per l’Information Communication Technology” ai fini della partecipazione al MePA.
2. L’Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza delle norme sopraccitate e si obbliga al pieno rispetto delle medesime.
3. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e/o nel Capitolato Tecnico e quanto contenuto nell’offerta tecnica e nell’offerta economica dell’Impresa, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto e/o nel Capitolato Tecnico.
Art. 3 – Esecuzione del contratto.
1. L’esecuzione delle prestazioni contrattuali come descritte nel Capitolato Tecnico, allegato al presente contratto alla lettera A), dovrà risultare conforme alle prescrizioni indicate nel medesimo Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’offerta tecnica allegata al presente contratto sotto la lettera B).
2. Per la fornitura di parti di ricambio, l’impresa si impegna a fornire apparecchiature hardware munite di certificazione CE prevista dalla direttiva macchine, recepita ed attuata per l’Italia mediante il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. Si precisa che le prestazioni richieste nei confronti di n. 364 “Policecontroller” comprendono n. 20 postazioni assegnate alla Direzione Generale Territoriale Nord Est.
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni.
1. L’Impresa, si obbliga legalmente e formalmente a eseguire, a perfetta regola d’arte, sulla base delle norme legislative vigenti nel particolare settore in cui è espletato
l’appalto oggetto del presente Contratto, i servizi specificati nel presente atto e negli allegati A), B) e C), nelle quantità in essi stabilite e nei luoghi indicati dall’Amministrazione, per tutta la durata contrattuale, così come specificato nell’offerta che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto come se fosse qui appresso letteralmente riportata e trascritta.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto MePA, per quanto compatibili con le clausole del presente contratto e/o dallo stesso non derogate, le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, oltre che nell’offerta presentata ed allegata al presente contratto alle lettere B) e C).
3. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
4. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi.
5. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
6. L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
7. In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Articolo 5 – Penali.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, per quanto compatibile con le clausole del presente contratto e/o dallo stesso non derogato, per ogni giorno solare di ritardo rispetto a ciascuno dei termini di adempimento e degli SLA previsti nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà all’Appaltatore una penale pari all’1‰ (uno per mille) calcolata sull’importo contrattuale di ciascuna prestazione così come definite dall’art. 1, comma 1, del presente contratto.
2. Detta penale si applicherà anche nel caso di ritardi dovuti all’eliminazione di manchevolezze che si riscontrassero nell’esecuzione del contratto.
3. L’ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell’ammontare complessivo del presente Contratto; al verificarsi di detta circostanza, il presente Contratto si risolverà per responsabilità e in danno dell’Appaltatore; in particolare, superata detta percentuale, l’Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto e a farlo ultimare, in danno, inteso che le maggiori spese, oneri e/o costi saranno completamente a carico dell’Impresa.
4. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ogni ulteriore danno subìto in relazione alla ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Eventuale proroga dei termini stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali potrà essere concessa, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, su domanda motivata dall’Impresa e sempre che il ritardo non dipenda da volontà e/o organizzazione dell’Impresa medesima.
Art. 6 – Importi e corrispettivi.
1. Il valore complessivo dell’affidamento oggetto del presente contratto, è pari a Euro
…………….. al netto dell’IVA, per un importo complessivo IVA inclusa pari a Euro
………...
2. I pagamenti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, saranno effettuati secondo i tempi di esecuzione di cui al precedente Articolo 3 e in particolare da corrispondere come indicato dai commi seguenti del presente articolo.
3. Per le attività di assistenza e manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva, ivi incluso l’aggiornamento del software proprietario installato nelle n. 344 postazioni “Policecontroller” in uso presso l’Amministrazione, per 24 (ventiquattro) mesi, per un totale di Euro ………… al netto dell’IVA, per un importo complessivo IVA inclusa pari a Euro ……..., maturato in 4 (quattro) rate annuali costanti posticipate all’esito positivo dell’esecuzione di dette prestazioni, risultante dal certificato di regolare esecuzione, di cui al successivo Articolo 7.
4. Per le attività di assistenza (hardware) e manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva, ivi incluso l’aggiornamento della configurazione, centralizzazione e sincronizzazione del software “Policecontroller” installato sul Server in uso presso l’Amministrazione, nonché manutenzione hardware del Server stesso comprensiva delle parti di ricambio, tutto per 24 (ventiquattro) mesi, un totale di Euro al
netto dell’IVA, per un importo complessivo IVA inclusa pari a Euro ,
maturato in 4 (quattro) rate trimestrali per ciascun anno contrattuale, costanti posticipate all’esito positivo dell’esecuzione di dette prestazioni, risultante dal certificato di regolare esecuzione, di cui al successivo Articolo 7.
5. Per le attività di assistenza e manutenzione dell’hardware dedicato (kit di scarico dei dati) per n. 364 “Policecontroller” in uso presso l’Amministrazione, comprensivo quindi della fornitura hardware e delle parti di ricambio, per 24 mesi, per un totale di Euro ………….. al netto dell’IVA, per un importo complessivo IVA inclusa pari a Euro …………, maturato in 4 (quattro) trimestrali per ciascun anno contrattuale, costanti posticipate all’esito positivo dell’esecuzione di dette prestazioni, risultante dal certificato di regolare esecuzione, di cui al successivo Articolo 7.
6. Per le attività di assistenza e manutenzione hardware per n. 100 postazioni (personal computer) in uso presso l’Amministrazione, comprensiva delle parti di ricambio, per
24 mesi, per un totale di Euro ……….. al netto dell’IVA, per un importo complessivo IVA inclusa pari a Euro …………., maturato in 4 (quattro) rate trimestrali per ciascun anno contrattuale, costanti posticipate all’esito positivo dell’esecuzione di dette prestazioni, risultante dal certificato di regolare esecuzione, di cui al successivo Articolo 7.
7. Il corrispettivo per ogni tipologia di attività è da considerarsi “a corpo”.
Art. 7 – Direzione dell’esecuzione del contratto - Certificazione di regolarità della prestazione - Ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità.
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto procede, ai sensi del Decreto Ministeriale
n. 49 del 7 marzo 2018 e dell’articolo 307 del D.P.R. 207/2010, fermo restando quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto MePA ove non incompatibili e/o non derogate dal presente contratto, a dare avvio all’esecuzione del presente contratto ed all’accertamento della prestazione effettuata dall’Appaltatore e della sua conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, effettuando le verifiche di conformità in corso di esecuzione.
2. Eseguita nei termini di 60 giorni – decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio dei servizi – la prestazione indicata all’art. 1, comma 1, lett. a) e meglio decritta come “aggiornamento base” della “Prestazione 1” nel capitolato allegato, il Direttore dell’Esecuzione provvede a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, emesso sulla base di attestazione da parte del Ministero dell’Interno, Servizio di Polizia Stradale e delle Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per i servizi di assistenza relativi alla medesima prestazione 1, il Direttore dell’esecuzione redige, con cadenza trimestrale – decorrente dalla data di comunicazione dell’avvio dei servizi – il certificato di regolare esecuzione, rilasciato sulla base di attestazione da parte del Ministero dell’Interno, Servizio di polizia Stradale e delle Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Eseguita nei termini di 60 giorni – decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio dei servizi – la prestazione indicata all’art. 1, comma 1, lett. b) e meglio decritta come “centralizzazione e sincronizzazione” della “Prestazione 2” nel capitolato allegato, il Direttore dell’Esecuzione provvede a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, emesso anche sulla base di attestazione da parte delle Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene alle 64 postazioni in uso alle Direzioni stesse.
4. Per i servizi di assistenza e manutenzione relativi alla medesima prestazione 2, il Direttore dell’esecuzione provvede a rilasciare, con cadenza trimestrale – decorrente dalla data di comunicazione dell’avvio dei servizi – il certificato di regolare esecuzione.
5. Per la prestazione indicata all’art. 1, comma 1, lett. c) e meglio decritta come “sostituzione hardware” della “Prestazione 3” nel capitolato allegato, il Direttore dell’Esecuzione provvede a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, emesso sulla base di attestazione da parte del Ministero dell’Interno, Servizio di Polizia Stradale e delle Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. Per i servizi di assistenza hardware relativi alla medesima prestazione 3, il Direttore dell’esecuzione provvede a rilasciare, con cadenza trimestrale – decorrente dalla data di comunicazione dell’avvio dei servizi – il certificato di regolare esecuzione.
7. Per la prestazione indicata all’art. 1, comma 1, lett. d) e meglio decritta come “Prestazione 4” nel capitolato allegato, il Direttore dell’esecuzione provvede a rilasciare, con cadenza trimestrale – decorrente dalla data di comunicazione
dell’avvio dei servizi – il certificato di regolare esecuzione, emesso sulla base di attestazione da parte del Ministero dell’Interno Servizio di Polizia Stradale.
8. L’esito positivo delle predette verifiche è condizione del pagamento dei corrispettivi via via maturati e consentono, al termine di durata del presente Contratto, il rilascio del certificato finale di regolare esecuzione, dal quale risulta che l’esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
9. Il Direttore dell’Esecuzione provvede ad emettere un certificato di regolarità per ogni prestazione eseguita come sopra articolate, previa verifica del rispetto di tutti i termini e modalità di esecuzione, della completezza e tempestività del servizio, della funzionalità e rispondenza alle caratteristiche richieste, con indicazione dell’importo da pagare all’esecutore relativamente alla prestazione eseguita e pari alla quota-parte relativa alla rata del corrispettivo totale, come definita nell’art. 6; il certificato sarà controfirmato anche dal Responsabile del Procedimento e dall’Appaltatore.
10. Nel suddetto certificato dovranno essere evidenziati eventuali tempi di ritardato intervento e di quantificazione delle penali.
11. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. 207/2010D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.
12. Così compilati i certificati di regolare esecuzione, unitamente ai verbali di presa in carico dovranno essere tempestivamente trasmessi al Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori che provvederà al pagamento
13. A seguito dell’ultimazione delle prestazioni, fermo restando quanto stabilito dall’art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, il Direttore dell’esecuzione provvederà all’emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 8 – Modalità di fatturazione e pagamento.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto MePA ove compatibile e/o non derogato dal presente contratto, a seguito dell’emissione dei certificati di regolare esecuzione, di cui al presente Contratto, la Società Tach Controller S.r.l. potrà emettere fattura elettronica corredata dall’ulteriore documentazione se necessaria per provvedere alla liquidazione degli importi dovuti, così come richiesto dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Le fatture dovranno essere emesse – pena irricevibilità delle stesse – successivamente alla redazione dei certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità.
3. Le fatture saranno redatte ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 2007 n. 244, secondo l’allegato A ”Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013.
4. Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del D.M. 55/2013, ed in particolare il numero di protocollo del presente contratto, il CIG, ed il Codice Unico Ufficio (IPA – Comitato Centrale Albo): .
5. Le fatture devono essere emesse in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di scissione dei pagamenti ed inviate al Comitato centrale per l’Albo, dando comunicazione circa l’invio al Responsabile Unico del Procedimento.
6. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
7. La ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 7 del presente Contratto sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.
8. Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all’ultimazione delle prestazioni e previo rilascio del certificato di verifica di conformità come disciplinato al precedente articolo 7.
9. Al suddetto pagamento si procederà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
10. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00=, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
11. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di attuazione di cui sopra.
12. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Art. 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Come previsto dall’art. 30,
comma 5, D.lgs. 50/2016 e s.m.i, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà la risoluzione del presente Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Art. 10 Obblighi di riservatezza.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 16 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
2. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni ed i documenti messi a disposizione dell’Appaltatore anche attraverso gli apparati (Server, “Policecontroller”, ecc.), nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto.
3. Xxxxx restando gli obblighi assunti dall’Appaltatore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, lo stesso assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al presente Articolo. L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente atto.
4. L’Appaltatore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto, compresi i collaboratori, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; l’Appaltatore dovrà imporre e far rispettare l’obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
5. L’obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del presente Contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
6. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente atto, salvo espressa autorizzazione per iscritto dell’Amministrazione.
7. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto, l’Amministrazione la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 11 – Subappalto.
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L’Appaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
5. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore ha comunicato i dati del conto dedicato e delle persone delegate ad operare di detto conto.
Art. 13 – Cauzione.
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato una cauzione definitiva costituita
per l’importo di € ( /00)
mediante fidejussione bancaria del n. di repertorio , emessa da:
, resa ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell’Amministrazione. L’Impresa presta e costituisce tale fideiussione con la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 c.c. e con la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del x.x., x xxxx xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
2. Detta cauzione è svincolata secondo quanto stabilito al comma 5, del citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo di reintegrazione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art.14 – Recesso per giusta causa.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore nella quale verrà altresì indicata la data di efficacia del recesso.
2. Resta inteso che per giusta causa si intende il verificarsi in capo all’Appaltatore di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del presente atto, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
a) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) qualora vengano meo i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) qualora eventuali accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al X.Xxx.
n. 231/2001, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e) in caso di accertata violazione, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dei precetti del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione;
f) in caso di reiterati inadempimenti, anche se non gravi;
g) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto;
h) modifiche e/o sopravvenienze normative o regolamentari che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi.
3. L’Appaltatore si obbliga a comunicare per iscritto all’Amministrazione tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 10 (dieci) giorni solari,
il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma, o di ogni fatto e/o evento che possa incidere sul rapporto di fiducia. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte dell’Appaltatore.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, l’Appaltatore dovrà cessare l’esecuzione del presente Contratto, fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
5. In caso di recesso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo relativo alla parte di Contratto prestata a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente Contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 16 – Risoluzione.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 12 e dalle ulteriori Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibili e/o non derogate dalle clausole del presente contratto, L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore o, comunque, negli altri specifici casi previsti nel presente Contratto e all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Art. 17 – Quinto d’obbligo e Varianti.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate alle medesime condizioni di cui al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base delle condizioni di cui al presente Contratto.
4. Per le varianti e, comunque, ogni ulteriore modificazione del presente Contratto vale quanto stabilito all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. In ogni caso, nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata espressamente approvata dall’Amministrazione e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 18 Responsabile del servizio.
1. L’Appaltatore ha indicato il sig. quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione del presente appalto. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 19 – Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore.
1. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibili e/o non derogate dalle clausole del presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
3. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni solari dall’intervenuta modifica.
Art. 20 – Foro di competenza.
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 21 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.
1. Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata firmata digitalmente.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
3. Resta inteso tra le Parti che il presente Contratto sarà registrato solo “in caso d’uso” e le relative spese (compresi imposte, sanzioni e interessi) saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.
Art. 22 – Brevetti industriali e diritti d’autore.
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente l’Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al presente Articolo nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Art. 23 – Responsabilità.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, L’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione e/o in uso – dell’Amministrazione e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione del presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. L’Appaltatore è inoltre responsabile e pertanto tenuto a risarcire l’Amministrazione per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili all’Appaltatore stesso.
3. L’Appaltatore dichiara di aver stipulato una o più adeguate coperture assicurative le cui copie delle polizze verranno consegnate all’Amministrazione su semplice richiesta di quest’ultima.
4. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle predette coperture assicurative, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle predette polizze.
Art. 24 – Trattamento dei dati.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione per le finalità di legge.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 e, ove applicabile, del Regolamento UE n. 679 del 2016, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 25 – Obbligatorietà del contratto.
1. Il presente Xxxxxxxxx mentre è impegnativo per l’Appaltatore dal momento della sua stipulazione, lo sarà per l’Amministrazione appaltante soltanto dopo l’avvenuta registrazione con esito positivo presso gli organi competenti del decreto di approvazione nei modi previsti dalla legge e subordinatamente all’acquisizione dell’informativa prefettizia.
Art. 26 – Clausola finale.
1. Il presente Xxxxxxxxx costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
(inserimento clausole vessatorie)
L’AMMINISTRAZIONE L’APPALTATORE
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