Contract
COMUNE DI CAMERI | ||
COMMITTENTE COMUNE DI CAMERI Piazza Xxxxx Xxxxxxxxx, 25 – 00000 XXXXXX (XX) | ||
PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA EDIFICIO COMUNALE “Palazzo Municipale” – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 Xxxxxx (XX) | ||
IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ai sensi del d.lgs. 50/2016 (INTEGRAZIONE) | ||
Responsabile del procedimento: geom. Xxxxxxxx Xxxxxx | ||
INDICE
0.1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO 2
0.1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 2
0.1.2 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE 3
0.1.3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 3
0.1.4 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI 4
0.1.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 4
0.1.6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 4
0.1.7 - TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI. PENALE PER IL RITARDO 4
0.1.8 - DIFESA AMBIENTALE 4
0.2 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 4
0.2.1 - ORDINI DI SERVIZIO 4
0.2.2 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 4
0.2.3 - PROGRAMMA DEI LAVORI 5
0.2.4 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 5
0.2.5 - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 5
0.3 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI 7
0.3.1 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI 7
0.3.2 - VARIAZIONI DEI LAVORI 7
0.3.3 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 7
0.4 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 7
0.4.1 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA – RESPONSABILITÀ’ DELL’APPALTATORE 7
0.4.2 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE 11
0.4.3 - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI 11
0.4.4 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUL CANTIERE 11
0.4.5 - DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA DENUNCIA AGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED ANTINFORTUNISTICI
.....................................................................................................................................................................................................................11
0.5 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 11
0.5.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 11
0.5.2 - OPERE IN ECONOMIA 12
0.6 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 12
0.6.1 - IMPORTO DELL’APPALTO 12
0.6.2 - CATEGORIA DEI LAVORI – SUBAPPALTO 12
0.6.3 - NUOVI PREZZI 14
0.6.4 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 14
0.6.5 - ANTICIPAZIONI – PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE 14
0.7 - CONTROLLI 15
0.7.1 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE 15
0.8 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 15
0.8.1 - COLLAUDO DEI LAVORI/ CRE 15
0.8.2 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO PROVVISORIO 16
0.9 - MODALITÀ’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 17
0.9.1 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 17
0.9.2 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 17
10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 17
10.1 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE 17
11 - MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO 17
11.1 - NORME GENERALI CIRCA L'ESECUZIONE DEI LAVORI 17
11.2 - NOLEGGI 18
0.1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
0.1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura in opera di tutti i materiali ed apparecchiature occorrenti per la riqualificazione della centrale termica relativa al Palazzo Municipale e fabbricati annessi siti in Cameri (NO), Piazza Xxxxx Xxxxxxxxx n.27 da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, indicazioni e condizioni del presente Capitolato e del progetto esecutivo ad esso allegato.
Il progetto relativo all'appalto di che trattasi è stato redatto in base a criteri di convenienza della Committente e, pertanto, le Ditte concorrenti, nel formulare la propria offerta, dovranno uniformarsi ad esso, sia nello schema generale sia nei particolari. Eventuali proposte di varianti non sostanziali, tuttavia, potranno essere formulate in alternativa all'offerta base, purché chiaramente illustrate e giustificate sotto il profilo tecnico ed economico.
La Ditta Appaltatrice è comunque tenuta a controllare il progetto per dare gli impianti conformi alle richieste ed alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché agli scopi che la Committente intende perseguire.
Inoltre qualsiasi variazione che l’Appaltatrice intende apportare al progetto originario, anche per necessità contingenti emerse in cantiere o per qualsiasi altra ragione, dovrà essere preventivamente concordata con la D.L.
Con questo spirito resta inteso che la Ditta Appaltatrice rimane la sola responsabile delle prestazioni generali e particolari degli impianti, come pure dell'esito complessivo delle opere ad essa affidate.
0.1.2 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE
Nell’accettare i lavori l’Appaltatore dichiara:
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché tutti gli impianti che le riguardano;
- di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche dei tempi previsti per la durata dei lavori;
- di avere valutato, nella propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti, nonché sugli oneri e sugli obblighi di cui allo specifico articolo;
- di avere considerato la distanza dalle cave e le condizioni di operabilità delle stesse per tutta la durata dei lavori e l’entità dei medesimi;
- di avere considerato la distanza dalle discariche e le condizioni imposte dagli organi competenti;
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
- di conoscere condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di aver preso visione di tutte le norme, leggi e regolamenti regolanti lo smaltimento dei rifiuti;
- di aver preso visione di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare: del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Nuovo Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro” e s.m.i., nonché di aver preso visione di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione;
- di aver visionato gli elaborati tecnico amministrativi ritenendo senza alcuna riserva gli stessi eseguibili.
L’Appaltatore non potrà quindi opporre eccezione alcuna, durante l’esecuzione dei lavori, per la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente documento.
0.1.3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
L’ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla D.L..
0.1.4 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’appalto verrà effettuato a corpo, mediante procedura stabilita dalla stazione appaltante, con ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, secondo le modalità che verranno indicate nella lettera d’invito.
0.1.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di aggiudicazione all'impresa aggiudicataria. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente documento. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti nel termine prefissato decade automaticamente dall’aggiudicazione e l’Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. La stazione Appaltante si riserva di far procedere all’inizio dei lavori anche in pendenza di stipulazione di contratto ai sensi dell’art. 337 L. n°2248/65 all. F.
0.1.6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
- il capitolato speciale
- il capitolato speciale integrativo
- gli elaborati grafici progettuali
- l’elenco prezzi unitari
- il piano di sicurezza e coordinamento
- il piano operativo della sicurezza (fornito dall’impresa)
- il cronoprogramma.
In caso di discordanza tra le descrizioni contenute nell’elenco prezzi rispetto a quelle del capitolato speciale, prevalgono quelle dell’elenco prezzi.
0.1.7 - TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI. PENALE PER IL RITARDO
Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni 30 (trenta) naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori .
L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre al termine sopra stabilito, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà sottostare ad una penale stabilita nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, da detrarsi secondo le modalità previste dalla vigente normativa sui LL.PP..
0.1.8 - DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
0.2 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
0.2.1 - ORDINI DI SERVIZIO
La D.L. impartisce disposizioni all’Appaltatore mediante ordine di servizio, ai sensi della normativa vigente, oppure verbalmente nei casi in cui lo ritenga sufficiente. Le disposizioni impartite verbalmente verranno immediatamente verbalizzate sul giornale dei lavori dalla D.L..
0.2.2 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna anche in pendenza della stipulazione e registrazione del relativo contratto di appalto, ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 153 del DPR 207/10.
Dalla data di consegna dei lavori, risultante dal verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.
0.2.3 - PROGRAMMA DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante. Xxxx dovrà presentare all'approvazione della D.L. entro 7 (sette) giorni dalla aggiudicazione dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci che sia compatibile con il cronoprogramma di progetto. Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.
L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
0.2.4 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Tutti i materiali da utilizzare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni legislative di regolamento ed altre particolari date nei successivi articoli del Capitolato Speciale d’appalto.
Qualora la D.L. rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, in quanto ritenuti, per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sue cure e spese, dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.
0.2.5 - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e ciò anche quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Xxxxxx o nei Capitolati d’appalto, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nei Capitolati, ogni spesa generale e l'utile dell' Appaltatore.
Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:
1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove, etc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;
2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale nonché ogni spesa per forniture ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;
3) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e di mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere , personale addetto al funzionamento, etc. , per effettuare la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli a prestazioni ultimate;
4) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento a punto di posa egli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali, e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.
Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun caso, diritto all' Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non
potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.
- Conglomerato cementizio semplice o armato
II conglomerato armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte . Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono comprese le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i palchi provvisori di servizio l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata.
- Vespai e sottofondi
Nei prezzi dei vespai e dei sottofondi è compreso ogni genere per fornitura di materiali e posa in opera. I vespai in ciottoli o pietrame saranno invece valutati a metro cubo di materiale in opera .
- Pavimenti
I prezzi di elenco per ciascuna genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.
- Murature in genere
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci , canne, spigoli, strombature , incassature per imposte di piattabande.
- Intonaci
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguita piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
- Opere in metallo
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
Sono pure compresi e compensati: - l’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e sigillature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature.
- Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere del presente capitolato sono compresi quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rifilatura d'infissi etc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì braccialetti e simili accessori.
- Mano d'opera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti, e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
- Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione , e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
- Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrisponde alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.
- Materiali a piè d'opera o in cantiere
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, a numero, a peso. I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione dei lavori, come per esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione in legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, etc. , alla cui esecuzione provvede direttamente l' Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'impresa non debba effettuarne lo spargimento;
b) la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi degli articoli del capitolato generale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'impresa .
0.3 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI
0.3.1 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione.
La proroga al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto è concessa in relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, su precisa richiesta dell'appaltatore stesso presentata prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.
0.3.2 - VARIAZIONI DEI LAVORI
Nessuna variazione può essere apportata al progetto di iniziativa dell’Impresa: ogni variazione deve essere concordata e autorizzata dalla D.L. e preventivamente concordata ed approvata dall’Ente Appaltante. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare al progetto di variante, atti a rendersi ragione delle opere da realizzare. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire.
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo ed ai sensi di Legge, quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/16, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e nel presente documento o negli atti contrattuali, nonché nelle norme previste dal sopraccitato art. 106 del D.Lgs. 50/16. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare scritto della D.L., potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione Appaltante.
0.3.3 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la D.L. potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
0.4 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
0.4.1 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA – RESPONSABILITÀ’ DELL’APPALTATORE.
L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le istruzioni dell’I.I.P.
L'Appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, presso la sede dell'Ente Appaltante. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, su istanza del D.L. o dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori con ampio mandato come disposto dal Capitolato Generale o al domicilio eletto.
L'Impresa è tenuta a designare un Tecnico regolarmente abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo Professionale che dimori per tutta la durata dell'appalto in luogo prossimo ai lavori, con l'incarico di direttore del cantiere nell'ambito delle competenze professionali. Tale Tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica e curerà la fedele esecuzione dei lavori secondo le clausole contrattuali e le disposizioni della D.L..
Nel caso che il tecnico incaricato non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare dichiarazione scritta autenticata da notaio per l'accettazione dell'incarico alle condizioni stabilite nel Capitolato. Il nominativo ed il domicilio del Tecnico di cui sopra dovranno essere comunicati prima dell'inizio dell'opera sia alla D.L. sia al Committente; quest'ultimo potrà richiederne in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi. Qualora, prima dell'inizio o durante il corso di lavori, il Tecnico di cui sopra intendesse interrompere il rapporto con l'Appaltatore, lo stesso dovrà darne comunicazione alla D.L. ed al Committente con almeno 15 giorni di preavviso. Dell'impegno al rispetto della suddetta clausola e della conseguente persistenza dello stato di responsabilità sino allo spirare del preavviso dovrà essere fatta espressa menzione nella lettera con la quale l'Appaltatore parteciperà il nome del Tecnico incaricato che dovrà essere controfirmata per accettazione dallo stesso. Nell'evenienza della interruzione del rapporto con il Tecnico, l'Appaltatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovrà provvedere con le modalità sopraesposte alla relativa sostituzione del Tecnico direttore del cantiere. In difetto il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione ed all'Appaltatore saranno addebitate, in tale ipotesi e fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per ritardata ultimazione dei lavori. E' obbligo esclusivo dell'Impresa predisporre l'attuazione delle norme di prevenzione infortuni in quanto datore di lavoro e come tale avente il potere gerarchico e la possibilità economica di poterlo fare.
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza in cantiere di personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo. Nel caso dell'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo da parte dell'Appaltatore, la D.L., potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione. In particolare compete esclusivamente all'Appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:
- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisionali, le rimozioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale sia dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando l'Amministrazione Appaltante nonché il personale preposto alla D.L. sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento ed azione legale. La D.L. ha lo specifico compito di verificare per conto del Committente che l'esecuzione delle opere venga realizzata in conformità alle prescrizioni progettuali e contrattuali; non ha peraltro la potestà di interferire nell'organizzazione aziendale e nella progettazione e disposizione delle opere provvisionali di esclusiva pertinenza e responsabilità della ditta appaltatrice. Oltre agli oneri specificati in questo e negli altri articoli del presente schema di contratto ed agli oneri e spese obbligatorie prescritte agli articoli del "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi di offerta dei lavori a corpo.
a) Le tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto e degli eventuali atti supplementari.
b)Le spese per la stipulazione e registrazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, e per la predisposizione di tutte le copie in bollo dei documenti e del progetto che faranno parte del contratto medesimo nel numero necessario predisposto dall'Amministrazione Appaltante, che comunque rimarrà sollevata da ogni responsabilità per mancata o ritardata registrazione.
Lo scollegamento e lo smantellamento delle apparecchiature costituenti gli impianti attualmente esistenti e che saranno sostituiti da quelli di nuova realizzazione.
c) Qualunque mezzo d'opera ed ogni onere per trasporto, carico, scarico, sollevamento e posizionamento di materiali ed apparecchiature costituenti gli impianti o comunque necessari per la realizzazione degli stessi e lo smantellamento, la rimozione e l'asporto degli impianti esistenti che saranno smantellati.
d) I ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale.
e) La cura e le spese per l'esecuzione delle opere provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie, sia per proteggere i lavori eseguiti, sia per proteggere e mantenere efficienti altre opere come impianti, ecc.. Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità l'Amministrazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.
f) Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazioni e simili, inerenti all'igiene e la sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenersi, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
g) Le assicurazioni varie dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e la osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia assicurativa.
h) Il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui beni fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.
k) Le prove, che la D.L. ordini in ogni tempo e da eseguirsi presso gli istituti da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori.
i) Le spese e danno per occupazioni temporanee di aree per costituzione di cantiere e di accesso al medesimo ed ai lavori. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Amministrazione, ma le relative spese saranno sempre a carico dell'Impresa.
j) Le spese per la fornitura e posa in opera delle tabelle di indicazione dei lavori e dell'Impresa in luoghi successivamente designati dalla D.L.. L’Appaltatore si obbliga inoltre a mantenere sempre in ottimo stato i cartelli predetti e all’uopo eseguirà le riparazioni che si rendessero necessarie.
l) La mano d'opera, l'assistenza tecnica e le spese occorrenti per le prove ed i collaudi in corso d'opera e definitivi, compresi i combustibili e l'energia elettrica.
m) L'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari degli impianti e quelle di collaudo o certificato di regolare esecuzione.
n) La guardiania e la sorveglianza di tutti i propri materiali, apparecchiature ed attrezzature depositate in cantiere, quindi Il materiale in cantiere, installato o semplicemente immagazzinato, si intende affidato al personale della Ditta appaltatrice fino al collaudo provvisorio.
o) L'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione in vista della sua posa in opera e quello di trasportare a lavoro ultimato i residuati nei magazzini indicati dalla D.L..
p) Le eventuali spese per concessioni governative.
q) La cura e spese di preparazione di locali provvisti di illuminazione, riscaldamento, tavoli, sedie, per gli usi del personale e della D.L., nel numero e nelle località che saranno indicate dalla Direzione stessa.
r) La manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'Appalto nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione al collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo o certificato di regolare esecuzione le opere in perfetto stato, rimanendo esclusi i danni prodotti da forza maggiore, considerati all'art. 20 del Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici e all'articolo specifico del presente Capitolato e semprechè l'Impresa ne faccia regolare denunzia nei termini prescritti dal Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici. Nell’arco di tempo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il definitivo o certificato di regolare esecuzione l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
s) La fornitura sollecita, a richiesta della D.L., di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera ed ai cronoprogrammi di lavoro.
t) La produzione di tutta la documentazione, in accordo con l'Ente Appaltante, per ottenere gli eventuali permessi ed autorizzazioni necessarie sia da Enti
Pubblici che Xxxxxxx ed il seguirne l'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni stesse, nonché il coordinamento delle visite o controlli disposte dagli Enti di cui sopra.
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere:
- alla ricerca ed al posizionamento di servizi generali interrati pubblici e privati (acquedotto, gas, fognature, Enel, ecc.) che possono interferire con i lavori. Sono a suo carico tutte le responsabilità ivi nascenti nonché tutti gli eventuali danni arrecati agli stessi e sanzioni conseguenti, nonché i lavori e gli eventuali oneri di spostamento e/o protezione, riparazione e ripristino definitivi e provvisori secondo le indicazioni degli Enti Gestori ed ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle opere in luoghi di difficoltoso accesso e con limitate possibilità di manovra.
- all’allacciamento provvisorio per le necessità di cantiere, delle reti energetiche (Enel, acqua) e dei servizi (fognatura, ecc.);
- allo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, dei luoghi eventualmente assegnatole dalla Direzione e del quale la Ditta assuntrice si è servita durante l'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da essa ritenuto più opportuno e tenendo sollevata l'Amministrazione da qualunque responsabilità in merito.
- tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei lavori devono essere nuovi di fabbrica, privi di difetti costruttivi e devono rispondere alle prescrizioni riportate nei prezzi di elenco di offerta oltre a quanto definito nel Capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire prove e collaudi sia presso l'officina della Ditta appaltatrice sia presso i fabbricanti, oppure presso laboratori specializzati. Le spese relative a queste prove saranno a carico della Ditta appaltatrice. L'Amministrazione si assumerà solo le spese per fare eventualmente assistere alle prove i propri incaricati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e delle apparecchiature non ritenute idonee.
L’Appaltatore dovrà:
- rispondere di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare a causa delle proprie opere o del suo personale, sia verso l'Amministrazione che verso terzi. Ugualmente la Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni infortunio conseguente alle azioni del proprio personale.
- effettuare le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali
- conservare vie e passaggi, che venissero interessati dalle opere;
- formare un cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire, nonché la pulizia e manutenzione dei cantieri stessi, l’inghiaiamento e la sistemazione delle strade di transito e di servizio, dei piazzali di manovra o sosta, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- provvedere alle opere provvisionali ed ai materiali occorrenti per la costruzione delle baracche per il deposito dei materiali e per il ricovero del personale, nonché di locali per la D.L. ed il personale di sorveglianza;
- realizzare dei depositi e di tutti gli altri servizi per i mezzi ed i materiali di cantiere;
- ripristinare le aree occupate, sia per l’esecuzione delle opere che per il cantiere e per i necessari accessi e piste di servizio, a perfetta regola d’arte, ripristinando l’esatto stato preesistente;
- realizzare un’adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire l’accesso di estranei nell’area del cantiere medesimo;
- eseguire opere provvisionali che si rendessero necessarie o che comunque la D.L. dovesse ritenere necessarie ai fini di una migliore esecuzione delle opere;
- rispondere in ogni caso della buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite con l’impiego di materiali forniti dall’Ente Appaltante. Nel caso in cui l’Appaltatore avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà sollevarsi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla D.L. e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti rilasciati in merito ai materiali medesimi da un competente Istituto sperimentale;
- provvedere a sua cura e spesa (a meno dei corrispettivi previsti nell’elenco prezzi) allo smaltimento - trasporto e consegna dei rifiuti di qualsiasi natura presso un raccoglitore/smaltitore/discarica autorizzata, osservando le norme vigenti in materia.
- schemi di montaggio dovranno essere sottoposti ed accettati dalla D.L., per la loro verifica di rispondenza al progetto esecutivo ed alle specifiche tecniche, con sufficiente anticipo sull’avvio delle lavorazioni relative.
Il cantiere e le opere devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia dall’Appaltatore durante tutto il corso dei lavori sino alla data dell’accettazione definitiva. In particolare, l’Appaltatore provvederà alla pulizia ed al mantenimento delle aree dei cantieri senza polveri durante le lavorazioni. Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il
termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi indicati nell'elenco contrattuale e/o nel prezzo a corpo offerto, per cui nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
0.4.2 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE
Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. n°123/04. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata da una polizza fidejussoria pari al 2% dell'importo dei lavori, (art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/16). L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salvo la maggiorazione prevista in caso di ribassi d'asta superiore al 10% (art. 103, del D.Lgs. 50/16). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16, l’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi causa determinati.
0.4.3 - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI
L'Amministrazione provvederà a sue cure e spese alle cessioni bonarie e le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi. L'Impresa provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per accessi al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso e per tutto quanto è necessario.
0.4.4 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUL CANTIERE
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d’appalto. L’Appaltatore è obbligato ad osservare quanto previsto dal D.Lgs n°81/2008. Si dovrà prevedere la cantierizzazione con almeno una baracca o un locale ad uso ufficio/ spogliatoio e ad un servizio igienico. Tutti gli operatori dovranno essere dotati di DPI. Le opere provvisionali quali trabattelli dovranno essere in numero adeguato. Le zone di lavoro dovranno essere delimitate con reti o nastri.
0.4.5 - DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA DENUNCIA AGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED ANTINFORTUNISTICI
Ai sensi del dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16 l'Impresa e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici. E' fatto medesimo obbligo di trasmettere periodicamente con cadenza quadrimestrale all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. E' facoltà del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento e del Coordinatore di procedere alla verifica di tali versamenti all'atto della emissione dei certificati di pagamento.
0.5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
0.5.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Il prezzo a corpo, oltre alle spese generali ed utili, comprende ogni e qualsiasi spesa ed onere per fornitura, lavorazione, messa in opera e protezione, per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compreso i provvisionali e di quant'altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. La contabilizzazione verrà effettuata misurando l' effettiva realizzazione.
Manodopera: saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì
ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. A tutela dei lavoratori varranno le norme contenute negli artt. 7 e 13 del D.M. 145/2000.
Noleggi: le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Trasporti: con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
0.5.2 - OPERE IN ECONOMIA
Non sarà ammessa l'esecuzione di opere in economia ad eccezione di quelle sole che risultassero assolutamente indispensabili. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione in economia che non sia stata preventivamente concordata con il Direttore dei Lavori ed autorizzata per iscritto.
Le eventuali opere eseguite in economia dovranno essere giornalmente annotate in duplice copia su apposito bollettario e dovranno essere giornalmente presentate per la convalida al Direttore dei Lavori o a suo delegato.
0.6 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
0.6.1 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori, da liquidarsi a corpo ammonta a € 223.000,00 (diconsi duecentoventitremila) oltre IVA, per le opere completamente eseguite in ogni loro parte come di seguito dettagliate:
Categoria di lavoro SOA | Importo (€) | Incidenza % |
OS28 – Impianti termici e di condizionamento | € 61.428,17 | 73,85 |
OS30 – Impianti interni elettrici | € 8.367,21 | 10,06 |
OG1 – Edifici civili e industriali | € 13.380,13 | 16,09 |
Nell’importo suddetto non si intendono compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, pari a complessivi € 4.784,43 ( diconsi Euro quattromilasettecentottantaquattro/43) e la manodopera pari a 3.520,30 €.
0.6.2 - CATEGORIA DEI LAVORI – SUBAPPALTO
Ai fini del subappalto si stabilisce che le opere oggetto del presente capitolato sono ricomprese in lavori della Categoria OS28 – OS 30 e OG1 per l’importo di € 83.175,51 (diconsi Euro ottantatremilacentosettantacinque/51).
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.lag 50/2016. Le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, purché rappresentino solo parte dell'intera opera e, comunque, siano contenute entro il 30% dei lavori di ciascuna categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d’appalto. Il subappalto è autorizzato dall'ente appaltante a condizione che l'appaltatore provveda:
a) a indicare all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b) a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
c) a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che provvede al rilascio entro 10 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
d) a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
e) a depositare il contratto di subappalto presso il comune almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
f) a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese iscritte, se italiane o straniere non appartenenti a uno Stato membro della Comunità Europea, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo in casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e nei confronti delle quali non sussistono alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 10 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni;
g) a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
h) a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione;
i) ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
j) a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali per settore e zona in cui si svolgono i lavori;
k) a trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;
l) a trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;
m) a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore; nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo;
n) a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (estremi del subappalto) ed i dati di iscrizione all'A.N.C. o alla C.C.I.A.A.;
o) a garantire che il subappaltatore non subappalti a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'art. 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio e fornitura affidati.
p) alla presentazione all'atto della richiesta, dei seguenti dati:
- tipo di lavoro e relativo importo
- quantità dei lavori da eseguire che non potrà mai essere prevalente rispetto alla parte da eseguire in proprio dall’impresa capo-commessa
- durata dei lavori
- numero dei lavoratori impiegati suddivisi per qualifica professionale e mansioni
- garanzia di non abbassamento dei livelli occupazionali da parte dell'Impresa appaltatrice e di non avere licenziato lavoratori di mansioni equipollenti nei sei mesi precedenti la richiesta di subappalto
- dichiarazione del rispetto di leggi e contratti in solido con l'Impresa appaltatrice con garanzia del rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene ambientale
- garanzia in solido con l'impresa subappaltante di accesso ai diritti di informazione
- comunicazione preventiva sulle modalità tempi e tutto quanto sopra descritto alle Casse Edili ed alle organizzazioni territoriali competenti. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista. L'appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito ai sensi dell'art. 21 della legge n° 646/82 e successive modificazioni ed integrazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all'affidatario del cottimo. E' data altresì all'Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Valgono per i subappalti anche le disposizioni di cui al comma 11-13 dell'art.18 della Legge 19.03.1990 n.55 e al comma 7 dell'art. 13 della Legge n° 109/94 e s.m.i.
0.6.3 - NUOVI PREZZI
Qualora sia necessario eseguire opere, somministrazioni e prestazioni il cui prezzo non sia previsto nel contratto, le parti concorderanno i nuovi prezzi come indicato nell’art. 136 del D.P.R. 554/99. Tali prezzi dovranno essere approvati dal Responsabile del procedimento e, nel caso in cui comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, dovranno essere approvate anche dalla Stazione Appaltante prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. In caso di mancato accordo, la Stazione Appaltante può ingiungere all’Appaltatore l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi (comunque ammessi nella contabilità), salvo la facoltà dell'Appaltatore di formulare riserva negli atti contabili.
0.6.4 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
L’Appaltatore dichiara di impegnarsi ad approvvigionare - all’atto dell’inizio dei lavori - i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
0.6.5 - ANTICIPAZIONI – PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 79/97 è fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, fornitura e servizi.
L’Amministrazione appaltante concederà l’anticipazione prevista per legge sull'importo contrattuale, ai sensi della L. 28/05/97 n.140 che ha convertito in legge l’articolo 5, comma1, del D.L. 28/3/97 n.79 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.
Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore.
Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15(quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (ex art. 201 D.P.R. 207/2010).
A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l’ultimo stato d’avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare Direzione lavori e Responsabile del procedimento.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC (di tutte le imprese presenti nel cantiere) e all’esibizione da parte dell’appaltatore e subappaltatori della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.
In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori può procedere all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.
Soltanto dopo l’avvenuto adempimento delle suddette procedure, la stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale, dove in questo ultimo caso c’è l’obbligo di procedere all’acquisizione delle certificazioni suddette.
Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
0.7 - CONTROLLI
0.7.1 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della D.L., al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La D.L. potrà procedere in qualunque momento all’accertamento delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tale operazione, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. La D.L. segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dalla D.L. o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve la D.L. farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni della Direzione dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale. Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale.
0.8 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
0.8.1 - COLLAUDO DEI LAVORI/ CRE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco per la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Il collaudo verrà effettuato mediante certificato di regolare esecuzione de parte del Direttore Dei Lavori. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
0.8.2 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO PROVVISORIO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 145/2000.
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo/CRE, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L..
Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.
0.9 - MODALITÀ’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
0.9.1 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempienza dell'Impresa agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto e di provvedere all'esecuzione di ufficio dei residui lavori con le maggiori spese a carico dell'Impresa nei casi previsti dagli articoli 108, 109, 110 del D.Lgs. 50/16.
La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/16.
0.9.2 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Collegio consultivo tecnico In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.
Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.
10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente sulla prevenzione infortuni (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.lgs n. 81/08 e s.m.i.); nessuna delle suddette opere potrà essere eseguita senza aver ottemperato a tutte le prescrizioni delle citate norme. Inoltre dovrà essere scrupolosamente seguito l’eventuale piano di sicurezza redatto dal coordinatore in fase di progettazione ai sensi del D. lgs n. 81/08 e s.m.i. con le modalità ed i termini previsti dal D.lgs 50/2016. L’appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni concernenti l’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e la vecchiaia ed ogni altra previdenza a favore degli operai la legge pone a carico dei datori di lavoro, compresa quella del Regolamento Generale di igiene sul lavoro, nonché delle recenti leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa del 13 settembre 1982, n. 646 e del 23 dicembre 1982, n. 936. Tutte le opere dovranno essere eseguite in osservanza alle norme vigenti alla data dell’offerta, comprese eventuali varianti, completamenti o integrazioni alle norme stesse. L’appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni di tutte le disposizioni che sono o che entreranno in vigore prima e dopo la data in cui sarà indetta la gara di cui al presente capitolato; questi dovrà comunicare immediatamente al Committente l’eventuale aggiornamento o modifica del progetto e degli impianti a seguito di emissione di nuove norme o modifica delle esistenti. Dopo benestare del Committente, l’Impresa Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle stesse; in questo caso eventuali costi aggiuntivi saranno riconosciuti solo se la data di pubblicazione della norma è successiva alla data di presentazione dell’offerta.
10.1 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE
L’appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato.
11- MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
11.1- NORME GENERALI CIRCA L'ESECUZIONE DEI LAVORI.
Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti con i migliori e più adatti materiali e secondo le migliori regole dell'arte costruttiva.
Nell'esecuzione dei lavori medesimi l'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita delle opere e l'incolumità degli operai e dei terzi assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende completamente sollevato il personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.
L'Appaltatore dovrà quindi osservare scrupolosamente tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Inoltre l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità forme e dimensioni risultanti, per le diverse opere e lavorazioni, dai disegni e tipi di esecuzione. Infine dovrà adottare ed applicare tutte le norme che, a maggiore spiegazione ed interpretazione dei disegni e tipi suddetti e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, saranno fornite in corso dell'opera della Direzione dei Lavori, nonché il rispetto delle norme del Capitolato Generale d'Appalto e dai disposti del Ministero dei Lavori Pubblici, Presidenza del Consiglio Superiore, Servizio Tecnico Centrale per il "modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro".
11.2 - NOLEGGI
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione o resteranno a disposizione dell'Amministrazione stessa. Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, il montaggio e la rimozione dei meccanismi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività di lavoro; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.