COMUNE DI POGGIO RENATICO PIAZZA CASTELLO 1 44028 POGGIO RENATICO CF 00339480386 CIG………………………….
ALLEGATO G
COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI POGGIO RENATICO |
XXXXXX XXXXXXXX 0 |
00000 XXXXXX XXXXXXXX |
CF 00339480386 |
CIG…………………………. |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31.12.2019 |
Alle ore 24.00 del: | 31.12.2022 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.12
Alle ore 24:00 di ogni
ALLEGATO G
SCHEDA DI POLIZZA | |
NUMERO DI POLIZZA | |
CONTRAENTE | COMUNE DI POGGIO RENATICO |
SEDE LEGALE | Xxxxxx Xxxxxxxx 0 – Xxxxxx Xxxxxxxx - XX |
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. | 0339480386 |
DURATA DELLA POLIZZA | Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2019 Scadenza: alle ore 24 31.12.2022 |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | Opzione 1: NO Opzione 2: SÌ |
PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL’ASSICURAZIONE | Retroattività - illimitata Ultrattività - 5anni |
BROKER – INTERMEDIARIO | AON S.p.A. Via Dè Toschi, n4 – 00000 Xxxxxxx |
ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER | 10% |
ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI | SÌ |
PREMIO IMPONIBILE ANNUO | € |
IMPOSTE | € |
PREMIO LORDO ANNUO | € |
ALLEGATO G
SEZIONE I
DEFINIZIONI
Amministratore | Xxxxxxxxx persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’assicurato stesso. | ||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione. | ||||||||
Assicurato | L’Ente Contraente dall’Assicurazione. | ed | il | soggetto | il | cui | interesse | è | protetto |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza. | ||||||||
Broker – Intermediario | AON S.p.A. impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. | ||||||||
Collegio dei revisori | Organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all’ assicurato in forza di uno specifico contratto. | ||||||||
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. Si precisa che il presente contratto non può essere stipulato da Società (costituite nelle forme previste dal Codice Civile) al cui capitale partecipano soggetti pubblici oppure soggetti pubblici e privati – a titolo esemplificativo S.p.A., S.r.l., Organismi di diritto pubblico. | ||||||||
Xxxxx Xxxxx materiale Perdite patrimoniali | Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali. | ||||||||
Danno erariale | Danno subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali. | ||||||||
Denuncia di sinistro | La notifica inviata dall’assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza. | ||||||||
Dipendente | Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’assicurato e quindi sia a questo collegata da: ✓ rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro INAIL e non INAIL; ✓ rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del contraente stesso. |
ALLEGATO G
Dipendente legale | Dipendente dell’assicurato, regolarmente abilitato in conformità alle disposizioni di legge e iscritto all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato. |
Dipendente tecnico | Dipendente dell’assicurato, regolarmente abilitato in conformità alle disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che predispone e sottoscrive il progetto – compresa l’attività inerente progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori – dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il responsabile del procedimento, il dipendente che svolge attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione |
Durata dell’assicurazione e/o polizza | Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza. |
Evento dannoso | Il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento o la circostanza |
Franchigia | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del contraente. |
Indennizzo – Risarcimento | La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro. |
Massimale per anno | La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Periodo di validità | Il periodo di efficacia dell’assicurazione, cioè la durata dell’assicurazione indicata nella scheda di polizza sommata al periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva indicati nelle condizioni contrattuali. |
Personale | Le persone fisiche che svolgono attività istituzionale dell’assicurato. |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal contraente alla Società. |
Pubblica Amministrazione | L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196/2009 ss.mm.ii.) che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza. A titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, Unioni di Comuni, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero – IPAB – A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei, AT.E.R. – A.L.E.R. la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
Retribuzione annua lorda | Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli Amministratori e al Collegio dei Revisori. |
Responsabilità amministrativo – contabile | La responsabilità in cui incorrono amministratori, dipendenti e funzionari pubblici in genere che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o rapporto di servizio, abbiano cagionato un danno all’Ente di appartenenza, o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico. |
Responsabilità civile | La responsabilità che grava sull’assicurato ai sensi del Codice Civile e dell’articolo 28 della Costituzione, compresa la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi. Per le responsabilità derivanti da obbligazioni non riconducibili alla responsabilità di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile si intende esclusa la parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale dell’Ente. |
Richiesta di risarcimento e/o circostanza | ✓ Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva ✓ Azione civile di risarcimento danni promossa nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile dalla parte civile nel processo penale; ✓ Qualsiasi documento scritto pervenuta all’assicurato che presenti una richiesta di risarcimento dei danni; |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne. |
Scoperto | La parte percentuale di danno che il contraente tiene a suo carico. |
Sinistro | Il ricevimento di una richiesta di risarcimento e/o circostanza per la quale è prestata l’assicurazione. |
Sinistro in serie | Tutte le richieste di risarcimento derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi e/o successivamente alla scadenza della presente polizza. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. |
Società – Compagnia Assicuratore/i | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Società in house | Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall’Ente contraente, sia legato a quest’ultimo da una relazione organica, garantita dal contestuale verificarsi delle seguenti condizioni: ✓ il contraente deve svolgere un controllo analogo sullo stesso pari a quello esercitato sui propri servizi; |
✓ la Società in house deve realizzare la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione. | |
Terzi | Ogni persona fisica e giuridica diversa dal contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: ✓ il legale rappresentante del contraente e/o assicurato; ✓ i dipendenti e gli amministratori del contraente/assicurato autori dell’evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi. |
Valori | A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore. |
SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella scheda di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
È facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di 6 mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.
Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di 3 anni, previa adozione di apposito atto.
Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.
Il contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.
ART. 2 - RECESSO ANTICIPATO ANNUALE
È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 6 mesi prima di ogni scadenza annuale.
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il contraente pagherà all’intermediario incaricato:
✓ entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 90 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 00 xxx xxx X.X.X. 000/0000 xx.xx.xx. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente ai sensi del
D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del
D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del broker alla Società.
ART. 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 xx.xx. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 xx.xx. ii. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri denunciati antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
ART. 0 - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte del contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso
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(aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno l’applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
ART. 6 - REVISIONE DEL PREZZO
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
ART. 7 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la
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procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto
b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul Sinistro stesso.
ART. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.
ART. 9 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.
ART. 10 - ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell’art. 1910 del Codice Civile, il contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
ART. 11 - GESTIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A., entrambe iscritte alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente e/o assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal contraente e/o assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all’art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società ed è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società.
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal contraente con il citato intermediario, il contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo
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dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infra nominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art. 12 - Clausola broker
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 10% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, società aggiudicataria dalla gara broker indetta dal contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza. Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Art. 12 bis - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
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b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
ART. 13 - ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l’assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).
ART. 15 - FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.
ART. 16- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’assicurato e/o contraente.
ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, Broker, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali
ART. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
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ART. 20 - VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché nei Paesi dell’Europa geografica.
Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l’assicurazione s’intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.
ART 21 - Prevalenza
Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo che siano per l’assicurato e/o il contraente più favorevoli. La firma apposta dal contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
ART. 22 - SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
ART. 23 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
Xxxxx quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite per legge, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è operante per tutte le attività:
✓ esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
✓ attribuite, consentite e delegate dall’Ente contraente;
ancorché a seguito di eventuali modificazioni e/o integrazioni future.
ALLEGATO G
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte.
ART. 24 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Estensione ai pregiudizi economici dovuti all’applicazione del potere riduttivo
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento delle attività e compiti istituzionali, all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
L’assicurazione comprende inoltre:
a) le perdite patrimoniali che l’assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri amministratori e dipendenti;
b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
c) le perdite patrimoniali a carico dell’Ente, conseguenti all’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali. La Società si obbliga pertanto a tenere indenne l’Ente dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto responsabile e la differenza sia stata posta a carico.
Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti.
Resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
✓ l’azione del contraente ai sensi delle norme vigenti operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
✓ il diritto di surroga spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili. Nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'Ente, la surroga è limitata alle ipotesi di dolo. Resta in ogni caso confermato quanto previsto dall’art. 1900 comma 2 del Codice Civile
L’assicurazione, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non è comunque operante per la responsabilità amministrativa e la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti e degli amministratori.
ART. 25 - PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL’ASSICURAZIONE (CLAIMS MADE)
Questa Assicurazione è prestata nella forma “claims made” ossia a coprire i sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il periodo di durata della polizza e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo.
Periodo di efficacia retroattiva (o retroattività)
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato nella scheda di polizza.
Periodo di efficacia ultrattiva (o ultrattività)
Qualora concordato in fase di stipula del contratto, l’assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva
ALLEGATO G
indicato nella scheda di xxxxxxx, conseguenti a eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatosi nel presente periodo ultrattivo.
La presente garanzia non avrà alcuna validità nel caso l'assicurato stipuli, durante tale periodo, altra assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.
SEZIONE IV
ESCLUSIONI
ART. 26 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo rappresentante legale
b) materiali e diretti, così come definiti, e/o direttamente o indirettamente conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
c) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente sezione PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione, mancata stipulazione, modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
g) derivanti da attività svolta da amministratori o dipendenti dell’Ente contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione, Aziende o Enti privati, salvo quanto disciplinato all’articolo ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E PRESSO AZIENDE DELL’ASSICURATO.
Sono inoltre escluse dall’assicurazione:
h) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
i) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
j) i danni materiali, così come definiti, direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica;
k) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al contraente.
SEZIONE V (sezione B) PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA
ALLEGATO G
ART. 27 - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA, INCARICHI PRESSO AZIENDE DELL’ASSICURATO - PERSONALE DISTACCATO E COMANDATO
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento derivanti:
a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti da amministratori e dipendenti dell’assicurato in rappresentanza dell’assicurato stesso in altri organi collegiali;
b) da incarichi svolti presso aziende dell’assicurato (Società in house, purché il rapporto di dipendenza resti in capo all’assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni);
c) in caso di distacco o comando di personale dipendente del contraente presso altra Pubblica Amministrazione. L’assicurazione è pertanto automaticamente operante per le nuove mansioni.
ART. 28 - DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 SS.MM.II
L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
✓ “datore di lavoro”, “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e altre figure previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
✓ “committente”, “responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione”, “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
ART. 29 - ECOLOGIA E AMBIENTE
L’assicurazione è operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi.
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
ART. 30 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
L’assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (a titolo esemplificativo industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi) entro il limite dei massimali indicati.
ART. 31 - ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
L’assicurazione è operante per la responsabilità contrattuale posta a carico dell’assicurato derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le perdite patrimoniali concernenti le vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione o interpretazione di norme vigenti e del CCNL.
Xxxxxx comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale e relativi alla parte di danno costituita dalla sola obbligazione contrattuale dell’Ente, e cioè quanto dovuto al dipendente in caso di:
✓ reintegro per illegittimo licenziamento
✓ sentenza della Corte dei Conti per giudizio pensionistico
ALLEGATO G
✓ svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate.
Sono invece comprese tutte le altre perdite patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie e simili.
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO
– DEDUCIBILI.
ART. 32 - DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SS.MM.II. E NORMATIVE PRIVACY
L’assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii., per perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
Sono comprese modifiche e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali il Regolamento UE 679/2016 – GDPR e il D.Lgs. 101/2018 ss.mm.ii.
ART. 33 - FIRMA ELETTRONICA
L’assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell’Amministrazione Digitale ss.mm.ii.).
Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall’utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.
ART. 34 - PRECISAZIONE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II.
L’assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, connesse allo svolgimento delle procedure di gara ai sensi della normativa vigente.
L’assicurazione è operante per le attività di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. esperite dall’Ente qualora lo stesso ricopra la funzione di Soggetto aggregatore.
L’assicurazione comprende l’attività di commissario di gara ed è operante anche per l’attività esperita da un commissario esterno al contraente, ferma restando la possibilità di rivalsa della società nei confronti di tale commissario esterno.
ART. 35 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO
In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
ART. 36 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per eventi dannosi commessi da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 24, comma 4 ss.mm.ii.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, commi 9 e 10 ss.mm.ii. sono coperti anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico dell’Ente maggiori costi come previsto all’articolo ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO DI CUI AL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.
ALLEGATO G
L’assicurazione è estesa ai danni materiali connessi all’esercizio dell’attività di dipendente tecnico come descritta nelle definizioni di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
e) responsabile del procedimento, di cui al X.Xxx. 50/2016 ss.mm.ii
L'assicurazione è altresì operante:
f) per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese nell’assicurazione anche le attività di:
f1) datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e altre figure previste ai dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
f2) committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
L’assicurazione comprende anche:
g) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro 5 anni dalla loro ultimazione;
h) le spese imputabili all’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le parti si obbligano a conferire a un collegio di tre periti mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
i) i danni conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:
1) qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite da leggi, regolamenti e norme che disciplinano le rispettive professioni;
2) se i lavori siano eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’assicurato;
3) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
4) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
ALLEGATO G
ART. 37 - CLAUSOLA DI RACCORDO
Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC, ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed eventuali relativi regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
ART. 38 - ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO DI CUI AL DLGS 50/2016 SS.MM.II.
L’assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 106, commi 9 e 10 (come art. 36 sopra, secondo capoverso), ss.mm.ii., relativa all’attività di progettazione. La società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato; il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata
Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00, con durata di 48 mesi.
Nel caso in cui l’importo complessivo e/o la durata dell’opera siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.
ART. 39 - ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLA CUSTODIA TITOLI E BENI RICHIESTA AI SENSI DI LEGGE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 ss.mm.ii. l’assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio. Per tali perdite, la Società risponde fino al limite indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
SEZIONE VI
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 41 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui il settore o l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
ART. 42 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:
sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall’assicuratore, della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
ALLEGATO G
Tali report dovranno essere forniti anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del broker.
La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal contraente e/o dal broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.
ART. 43 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
Vertenze di responsabilità civile
La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso con l’assenso dell’assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell’assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo oppure se questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. I costi dei professionisti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
ALLEGATO G
Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato
Xxxxx quanto indicato al paragrafo precedente, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa sia formulata nei confronti dell’assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa sia successivamente formalizzata.
SEZIONE VII
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI
ART. 44 - MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e in aggregato annuo riportati nella tabella di seguito riportata.
L’eventuale franchigia resterà a carico del contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro assicuratore.
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia ultrattiva) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo.
COMUNE DI POGGIO RENATICO
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO | € 2.000.000,00 |
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN AGGREGATO ANNUO | € 5.000.000,00 |
LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | € 300.000,00 per sinistro e per anno |
LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI | € 50.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per anno |
FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO | € 3.000,00 |
SEZIONE VIII CALCOLO DEL PREMIO
ART. 45 - CATEGORIE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO: RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
ALLEGATO G
Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili come indicati nelle schede sotto riportate. Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione.
Il premio è calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definito.
A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi denunciati all’INAIL nell’ultima annualità fiscale compresi i compensi per Amministratori , il tasso e il premio di polizza si intendono quelli sotto riportati.
COMUNE DI POGGIO RENATICO
Conteggio del premio | Tasso lordo pro mille | Premio lordo annuo totale |
R.A.L. € 1.132.005,00= |
Con riferimento all’art. 38 – Sezione V- ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA
INTERNO DI CUI AL DLGS 50/2016 SS.MM.II. il premio relativo è conteggiato come sotto riportato
Lavori fino a 12 mesi | Tasso lordo 0,..… pro-mille |
Lavori fino a 24 mesi | Tasso lordo 0,….. pro-mille |
Lavori fino a 36 mesi | Tasso lordo 0,..… pro-mille |
Lavori fino a 48 mesi | Tasso lordo 0,..… pro-mille |
Premio minimo per certificato | € ……………….. |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile., il contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO:
ARTICOLO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DEL RISCHIO
ARTICOLO OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ARTICOLO PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL’ASSICURAZIONE (CLAIMS MADE)
ALLEGATO G
ARTICOLO ESCLUSIONI
ARTICOLO MASSIMALI DI ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA
ARTICOLO RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
Il contraente (firma)
La Società delegataria (firma) Le coassicuratrici (firma)