FORNITURA IN “SERVICE” DEI DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE ENTERALE (POMPE ENTERALI), DEI DEFLUSSORI E DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE VARIE STRUTTURE OSPEDALIERE DELL’AZIENDA U.S.L. DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA.
FORNITURA IN “SERVICE” DEI DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE ENTERALE (POMPE ENTERALI), DEI DEFLUSSORI E DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE VARIE STRUTTURE OSPEDALIERE DELL’AZIENDA U.S.L. DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA.
CAPITOLATO D’ONERI
Indice
ART. 1 – OGGETTO 3
PARTE TECNICA 3
ART. 2 – CARATTERISTICHE MINIME DEI DISPOSITIVI DI NUTRIZIONE 3
2.1. Caratteristiche minime di infusione 3
2.2. Dotazione minima di allarmi 3
2.3. Caratteristiche minime delle batterie 3
2.4. Caratteristiche minime del display e dei comandi 3
ART. 3 – CARATTERISTICHE MINIME DEI DEFLUSSORI 3
ART. 4 – CARATTERISTICHE MINIME DELLE SACCHE 3
ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE OPZIONALI – QUESTIONARIO TECNICO 4
ART. 6 – NORME DI RIFERIMENTO 5
ART. 7 – MANUTENZIONE 5
7.1. Apparecchiature sostitutive (Muletti) 5
7.2. Manutenzione preventiva 5
7.3. Manutenzione correttiva 5
ART. 8 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 5
PARTE NORMATIVA 5
ART. 9 – INFORMAZIONI GENERALI INERENTI L’APPALTO 5
ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
ART. 11 – REVISIONE PREZZI 7
ART. 12 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
ART. 13 – TERMINI DI PAGAMENTO, RITARDI ED INTERESSI DI MORA 7
ART. 14 – CESSIONE DEI CREDITI 8
ART. 15 – RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE - NOMINA RESPONSABILE DELL’APPALTO - ASSICURAZIONE 8
ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO 8
ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 18 – CONSEGNA 9
ART. 19 – COLLAUDO E ADDESTRAMENTO PERSONALE 9
ART. 20 – PENALI 9
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 22 – APPLICAZIONE NORME CODICE CIVILE 11
ART. 23 – CONTROVERSIE 11
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI 11
ART. 25 – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 1 – OGGETTO
L’appalto consiste nella fornitura in “service” dei dispositivi per nutrizione enterale (nel seguito denominate “pompe enterali” o “pompe”), dei deflussori, delle sacche, e dei relativi materiali di consumo da destinare alle varie strutture ospedaliere dell’Azienda U.S.L. della Regione Valle d’Aosta. Con il termine “service” si intende la fornitura delle pompe enterali in comodato d’uso gratuito (che quindi rimangono di proprietà dell’appaltatore durante l’esecuzione del contratto) compresa la manutenzione FULL RISK, mentre i deflussori, le sacche ed i materiali di consumo dedicati al funzionamento delle pompe saranno acquistati secondo le necessità.
PARTE TECNICA
ART. 2 – CARATTERISTICHE MINIME DEI DISPOSITIVI DI NUTRIZIONE
I dispositivi forniti devono essere nuovi, dotati di meccanismi di erogazione peristaltici o volumetrici con velocità di flusso regolabile.
2.1. Caratteristiche minime di infusione
La velocità di infusione deve essere impostabile tra i 5 e i 300 ml/h, con una precisione di +/- 10 % o 0,5 ml/ora (considerando formule enterali liquide standard). Inoltre, deve essere prevista l’esecuzione di autotest nel momento dell’accensione.
2.2. Dotazione minima di allarmi
Devono essere presenti allarmi visivi e sonori per segnalazione di:
• Occlusioni;
• Contenitore vuoto/capsula non inserita o mal inserita;
• Batteria scarica;
• Pompa accesa ma non avviata.
2.3. Caratteristiche minime delle batterie
Le batterie devono avere un’autonomia di funzionamento di almeno 8 ore, avendo impostato una velocità di infusione di circa 120 ml/h.
2.4. Caratteristiche minime del display e dei comandi
Il display deve essere LCD monocromatico e di facile lettura. I comandi di azionamento devono essere facili ed intuitivi.
ART. 3 – CARATTERISTICHE MINIME DEI DEFLUSSORI
I deflussori devono:
• essere dotati di un raccordo universale utilizzabile con i vari sondini commercializzati;
• essere compatibili con i preparati per le diete comunemente utilizzati;
• poter essere utilizzati sia con i flaconi che con le sacche;
• essere costruiti in idoneo materiale lattex-free, privo di ftalati, chimicamente stabile, flessibile e resistente alla trazione, apirogeno, incapace di cedere sostanze ai liquidi con cui viene a contatto;
• avere caratteristiche di inserimento alle sacche ed alle sonde tali da impedire ogni possibile connessione accidentale con sistemi endovenosi (flaconi per fleboclisi e cateteri vascolari).
In caso di dotazione di camera di gocciolamento, tale camera deve essere trasparente, con filtro antibatterico con porosità non superiore a 0,45 micron inserito nel dispositivo di entrata dell’aria.
Il confezionamento deve essere singolo e sterile.
ART. 4 – CARATTERISTICHE MINIME DELLE SACCHE
Le sacche devono:
• avere un volume di almeno 1000 ml;
• essere compatibili con i preparati per le diete comunemente utilizzate;
• consentire un agevole innesto con il deflussore;
• essere monouso e sterili;
• essere realizzate in materiale latex free e privo di ftalati.
ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE OPZIONALI – QUESTIONARIO TECNICO
Le caratteristiche tecniche opzionali devono essere dichiarate nella formulazione dell’offerta, facendo riferimento al questionario tecnico di seguito riportato, si prega di mantenere l’ordine e la numerazione indicati. La commissione giudicatrice valuterà le caratteristiche tecniche assegnando i punteggi come indicato nell’Allegato B.
Questionario tecnico
1. Caratteristiche impostazione pompe:
1.1 possibilità di impostare il menu di controllo in italiano. 2. Caratteristiche di infusione:
2.1 controlli effettuati durante l'autotest;
2.2 sistema per mantenere il deflussore aperto anche durante le pause (KTO);
2.3 possibilità di collegamento contemporaneo a 2 sacche, una contenente soluzioni nutritive, una contenente acqua;
2.4 possibilità di infusione continua e a boli;
2.5 possibilità di programmare il ciclo di nutrizione e lavaggio; 3. Breve descrizione allarmi:
3.1 presenza aria;
3.2 guasto;
3.3 altri allarmi non descritti nelle caratteristiche minime;
3.4 specificare se gli allarmi sono regolabili, tacitabili e la durata della tacitazione. 4. Autonomia batterie:
4.1 autonomia;
4.2 tempo ricarica.
5 Display, comandi, formato:
5.1 tipo e dimensioni display;
5.2 tasto per l’illuminazione;
5.3 formato piccolo e leggero. 6 Caratteristiche deflussori:
6.1 breve descrizione deflussori offerti. 7 Caratteristiche sacche:
7.1 serigrafia orizzontale per permettere la scrittura;
7.2 serigrafia verticale per valutare il volume contenuto;
7.3 breve descrizione sacche offerte.
Le caratteristiche tecniche minime ed opzionali dei dispositivi e dei materiali di consumo offerti dal concorrente saranno valutati anche in base alla campionatura che dovrà essere inviata contestualmente alla documentazione di gara, pena l’esclusione. I campioni inviati dovranno essere forniti nel loro imballo originale e completi della documentazione normalmente a corredo (esempio: manuale d’uso, scheda tecnica), al fine di verificare anche gli elementi di conformità alle normative e la tracciabilità dei prodotti.
Durante la fase di valutazione, la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi sulla base di quanto previsto dall’Allegato C.
ART. 6 – NORME DI RIFERIMENTO
Le apparecchiature fornite devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii..
I materiali di consumo devono rispettare le norme di GMP dettate dalla direttiva 2003/94/CEE per ciò che riguarda il confezionamento e l’etichettatura.
ART. 7 – MANUTENZIONE
Il contratto di manutenzione prevede la riparazione e/o la sostituzione, a titolo gratuito, di tutte le parte di ricambio, e se si rendesse necessario anche di tutta l’apparecchiatura, in modo da garantire il perfetto funzionamento dei dispositivi forniti. Il contratto di manutenzione deve includere la fornitura di apparecchiature sostitutive, il servizio di manutenzione preventiva ed il servizio di manutenzione straordinaria.
Nel contratto di manutenzione sono comprese sia le spese di manodopera che quelle di spedizione.
7.1. Apparecchiature sostitutive (Muletti)
La ditta fornitrice deve assicurare la fornitura di apparecchiature sostitutive (muletti), che vengono conservate presso il laboratorio del servizio di Ingegneria Clinica. Deve sempre essere presente un numero di apparecchiature muletto pari al 10 % del numero di pompe offerte.
7.2.Manutenzione preventiva
L’attività di manutenzione preventiva consente di mantenere massime le prestazioni dei dispositivi attraverso le seguenti fasi:
1. manutenzione generale;
2. controlli di qualità atti a garantire il mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni tramite la misura e la verifica dei parametri strumentali;
3. verifiche di sicurezza atte a garantire il mantenimento delle caratteristiche elettromeccaniche del sistema fornito;
4. sostituzione delle parti eventualmente difettose.
Deve essere svolta almeno una manutenzione preventiva all’anno per ogni dispositivo di nutrizione fornito, comprese le apparecchiature sostitutive (muletti), pena l’applicazione delle penali indicate all’Art. 20.
7.3. Manutenzione correttiva
L’attività di manutenzione straordinaria consente di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici. Nel caso in cui un’apparecchiatura si guasti, questa viene sostituita da uno dei muletti a disposizione, e inviata presso il centro di assistenza tecnica. Il reintegro della scorta dei muletti deve avvenire entro tre giorni lavorativi onde evitare di incorrere nella penale di cui all’Art. 20.
ART. 8 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora, durante l’esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento o funzionalità, i nuovi dispositivi dovranno essere forniti, alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’Azienda appaltante.
PARTE NORMATIVA
ART. 9 – INFORMAZIONI GENERALI INERENTI L’APPALTO
Ammontare della fornitura
L’AUSL stima un consumo annuo di 4.700 deflussori e 2.500 sacche. Tali quantitativi sono puramente indicativi e potranno variare del +/- 20% durante l’esecuzione del contratto; pertanto fermo restando il principio dell’adeguamento dei quantitativi alle reali necessità, la ditta
aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento ed i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.
Durata
L’appalto avrà durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di collaudo dei dispositivi per nutrizione enterale.
Proroga contrattuale
L’AUSL, in caso di imprevedibili circostanze di necessità o di urgenza, si riserva il diritto di prorogare il rapporto contrattuale per un periodo non superiore a 180 giorni solari successivi alla prima scadenza del contratto e l’impresa aggiudicataria sarà, comunque, tenuta a prestare il servizio alle medesime condizioni pattuite.
Rinnovo contrattuale
L’AUSL si riserva la facoltà di esercitare l’opzione del rinnovo per il periodo di 48 (quarantotto) mesi, nel rispetto della vigente normativa in materia (art. 29 del D. Lgs 163/2006 e xx.xx.).
L’estensione della durata del contratto potrà avvenire, previa valutazione circa la soddisfazione sul servizio prestato e la persistenza della convenienza rispetto alla condizioni del mercato, entro i 3 mesi precedenti la scadenza. Dei presupposti e dei termini del rinnovo si darà atto in apposito verbale.
L’AUSL si riserva la facoltà di ricorrere ad ulteriori opzioni di rinnovazione o di proroga eventualmente previste da norme italiane e comunitarie, anche ove introdotta successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.
Valore stimato della fornitura
Il valore complessivo stimato della fornitura, calcolato secondo l’art. 29 del D. Lgs 163/2006 e xx.xx., è di euro 306.000,00= (trecentoseimila/00) IVA esclusa.
Tale valore è ricavato dalla somma dell’importo a base d’asta inerente il periodo contrattuale di 60 mesi, stimato pari ad euro 170.000,00.= (centosettantamila/00) IVA esclusa, e dall’importo inerente l’eventuale periodo di rinnovo di 48 mesi, stimato pari ad euro 136.000,00.= (centotrentaseimila/00) IVA esclusa; tali importi potranno essere soggetti a ribasso.
Tali importi sono stati calcolati prendendo a riferimento i costi storici di forniture analoghe prestate presso l’AUSL.
Oneri per la sicurezza da interferenza
L’AUSL ha stimato i costi della sicurezza per eliminare i rischi di interferenze in complessivi euro 960,00.= (novecentosessanta/00), così come meglio specificato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Tale importo non è soggetto a ribasso d’asta.
ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, la ditta individuata dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e xx.xx., una garanzia fideiussoria in favore dell’Azienda USL secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e xx.xx..
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957. comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima anche per il recupero delle penali contrattuali entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda USL.
La garanzia dovrà prevedere quale Xxxx competente in caso di controversie il Foro di Aosta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello schema di contratto.
Originale della cauzione definitiva dovrà essere consegnato alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.
ART. 11 – REVISIONE PREZZI
I prezzi di aggiudicazione potranno essere aggiornati annualmente, su richiesta dell’impresa appaltatrice, a decorrere dal dodicesimo mese successivo all’inizio dell’esecuzione del servizio con riferimento alle variazioni pubblicate dall’Osservatorio dei contratti pubblici o, in mancanza di tali pubblicazioni, all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevate, con riferimento all’equivalente periodo di un anno trascorso, dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
In caso di rinnovo del contratto la Stazione Appaltante si riserva di revisionare i prezzi mediante confronto con l’Appaltatore.
ART. 12 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’ordine del materiale di consumo sarà effettuato a cura della SC Provveditorato ed Economato con l’emissione di regolari buoni d’ordinazione. L’ordine emesso nelle forme prescritte dalla SC Provveditorato ed Economato è il solo titolo che legittima alla consegna. Pertanto, così come evidenziato nella nota della Direzione Strategica prot. n. 5887 del 01/08/2002 non si provvederà alla liquidazione delle fatture relative a forniture non debitamente autorizzate da parte dell’ufficio competente all’emissione dell’ordine e della liquidazione.
ART. 13 – TERMINI DI PAGAMENTO, RITARDI ED INTERESSI DI MORA
Il pagamento avverrà entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura, previa valutazione da parte degli uffici competenti della regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice (D.U.R.C.). Per quanto concerne i ritardi nei pagamenti per colpa accertata attribuibile all’AUSL e gli interessi di mora, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002, ed in particolare:
- gli interessi di mora decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 231/2002);
- il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;
- Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma precedente, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
ART. 14 – CESSIONE DEI CREDITI
È vietata all’Impresa appaltatrice la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo autorizzazione scritta dell’AUSL. Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l’Impresa appaltatrice sarà automaticamente ritenuta gravemente inadempiente e l’AUSL potrà pretendere la rescissione del contratto.
ART. 15 – RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE - NOMINA RESPONSABILE DELL’APPALTO - ASSICURAZIONE
La fornitura deve essere effettuata con regolarità, esclusivamente da parte della ditta appaltatrice, essendo vietata ogni forma di subappalto, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione appaltante.
L'Appaltatore sarà responsabile degli eventuali danni a persone o cose verificatisi durante l’espletamento del servizio e, conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e ad esonerare l’AUSLda ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
La ditta aggiudicataria dovrà segnalare il nominativo ed il recapito del Responsabile del servizio oggetto del presente capitolato.
Qualora la stessa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, l’Azienda rimarrà autorizzata a provvedere direttamente, incamerando, fino all’occorrenza la cauzione definitiva e, ove non sufficiente, sui crediti vantati dalla ditta.
L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di stipulare (oppure di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo) con una società di primaria e riconosciuta importanza, un’idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (RCT) nei confronti dell’AUSL e di terzi, derivanti dall’attività svolta dall’impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, con un massimale annuo di almeno euro 1.500.000,00= (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro a persone o cose, e di euro 2.500.000,00= (duemilionicinquecentomila/00) quale limite catastrofale per sinistro.
Essa dovrà produrre copia autenticata della relativa polizza.
ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Tutte le spese relative alla stipula del contratto (imposta di bollo, ecc.) nonché gli oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Azienda USL provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
Nell’ipotesi in cui il contratto con l’aggiudicatario non venga stipulato ove l’Amministrazione non preferisca indire una nuova gara, l’Azienda USL procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che segue nella graduatoria.
Con la presentazione dell’offerta, l’aggiudicatario, avendo autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale richiesti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del
D. Lgs 163/2006 e xx.xx., si impegna, sin d’ora, su richiesta dell’Azienda USL ad eseguire le prestazioni previste dal capitolato d’oneri e dal capitolato tecnico alle condizioni tecnico ed economiche dallo stesso previste e/o dichiarate in sede di offerta anche nelle more di stipula del contratto di affidamento della fornitura.
ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso nei termini di legge ed in conformità all’art. 118 del D. Lgs 163/2006 e xx.xx..
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Amministrazione delle prestazioni subappaltate.
Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto l’Appaltante prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel capitolato d’oneri allegato al presente disciplinare.
Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del D. Lgs 163/2006 e xx.xx..
ART. 18 – CONSEGNA
I dispositivi per infusione devo essere consegnati presso il Servizio di Ingegneria Clinica posto al piano –2 del presidio ospedaliero Xxxxxxx Xxxxxx in viale Ginevra, 3 – 1100 Aosta. Le apparecchiature devono essere accompagnate da manuale di istruzione in italiano e certificato di conformità alla direttiva CEE 43/92.
Il materiale di consumo deve essere consegnato presso il magazzino economale sito in loc. Grand Chemin, 15 – 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX). I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento. Sul confezionamento devono essere riportati in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il numero di lotto, il codice dei prodotti, il tipo ed il numero dei materiali contenuti, l’impresa produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti. Su ogni pezzo sterile deve inoltre essere indicata la scritta STERILE, il metodo e la data di sterilizzazione, la data di scadenza.
I prodotti forniti dovranno avere, al momento della consegna, una validità non inferiore ai ¾ della validità massima. In caso contrario, i prodotti dovranno essere ritirati e se il ritiro non avverrà in 5 giorni lavorativi si incorrerà nella penale di cui all’Art. 20.
In caso di ritardo nella consegna dei dispositivi o dei materiali di consumo, si incorre nelle penali di cui all’Art. 20.
ART. 19 – COLLAUDO E ADDESTRAMENTO PERSONALE
Per ciò che riguarda il collaudo delle pompe infusionali, le prove di accettazioni saranno effettuate dal nostro Servizio di Ingegneria Clinica in accordo a quanto previsto dalla guida CEI 62-122, alla presenza di un rappresentante della ditta appaltatrice. Il collaudo deve essere svolto entro 10 giorni lavorativi dalla consegna. Le apparecchiature che non dovessero risultare conformi al collaudo devono essere sostituite entro tre giorni lavorativi dalla data della lettera di contestazione.
La ditta appaltatrice deve fornire un adeguato piano di addestramento rivolto al personale utilizzatore medico, sanitario e tecnico da svolgersi nei vari reparti. Inoltre, deve essere dichiarata la disponibilità a collaborare ad un programma di aggiornamento del personale utilizzatore per tutta la durata del contratto.
ART. 20 – PENALI
Per ogni inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio, fermo restando l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice di eseguire la prestazione, l’AUSL applicherà penali che seguono.
1. Ritardo tempi consegna apparecchiature
Per ogni giorno di ritardo della consegna delle apparecchiature, calcolato sulla base del cronoprogramma, verrà applicata una penale di euro 100,00.
2. Ritardo tempi di collaudo
Per ogni giorno di ritardo del collaudo, calcolato sulla base del cronoprogramma, verrà applicata una penale di euro 100,00.
3. Ritardato tempi formazione operatori all’uso delle apparecchiature
Per ogni giorno di ritardo del corso di formazione, calcolato sulla base del cronoprogramma, verrà applicata una penale di euro 100,00.
4. Mancato rispetto dei tempi si sostituzione apparecchiature non conformi al collaudo
Per ogni giorno di ritardo nella sostituzione delle apparecchiature non conformi al collaudo, verrà applicata una penale di euro 100,00.
5. Mancanza documentazione tecnica (manuali, certificati conformità,…)
In caso di consegna di apparecchiature senza manuali, verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei manuali, a partire dal terzo giorno successivo alla comunicazione formale da parte della Stazione Appaltante.
6. Ritardo tempi di consegna dei materiali di consumo
Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo, calcolato rispetto ai tempi indicati nell’offerta, verrà applicata una penale di euro 50,00 al giorno.
7. Mancata sostituzione materiali di consumo non conforme entro i termini stabiliti
Per ogni giorno di ritardo nel ritiro dei materiali non conformi, verrà applicata una penale di euro 50,00.
8. Rispetto dei tempi attività manutenzione preventiva
In caso di ritardo nell’effettuazione delle manutenzioni preventive, pianificate verrà applicata una penale di euro 50,00 al giorno, a partire dal sesto giorno lavorativo di ritardo.
9. Rispetto tempi di ritiro in caso di guasto
In caso di guasto di un dispositivo, questo deve essere ritirato entro 5 giorni lavorativi dalla data di segnalazione del guasto, in caso contrario verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
10. Rispetto dei tempi di consegna di apparecchiature sostitutive
In caso di guasto di un dispositivo, questo deve essere sostituito entro 3 giorni lavorativi dalla data di segnalazione del guasto, in caso contrario verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Le anomalie delle prestazioni verranno contestate per iscritto, verificate in contraddittorio con l’impresa appaltatrice e determineranno l’applicazione delle penalità.
Le penalità saranno cumulate e verranno trattenute senza ulteriori formalità dal primo pagamento dopo la contestazione e, in mancanza, sulla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata.
L’importo complessivo annuo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell’importo annuale dell’Appalto, pena la risoluzione del contratto.
L’AUSL si riserva la facoltà, salvo quanto precedentemente disposto, di far eseguire d’ufficio nel modo più opportuno, a spese dell’impresa appaltatrice, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio ove l’impresa stessa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. I ripristini non escludono l’applicazione delle relative penali.
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’AUSL, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del codice civile mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una della seguenti ipotesi:
1. motivi di pubblico interesse;
2. frode nell’esecuzione dei servizi da parte dell’Impresa appaltatrice, della stazione appaltante, di sub-affidatari, lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto;
3. emanazione, nei confronti dell’Impresa appaltatrice di una o più misure di prevenzione ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 163/2006);
4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
5. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione accertata di norme regolanti il subappalto;
6. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
7. inadempienza accertata della normativa di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento dell’erogazione dei servizi;
8. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato, salvo che per cause di forza maggiore che siano state tempestivamente notificate all’AUSL;
9. inadempienza accertata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni;
10. in caso d’inosservanza reiterata, o di particolare gravità, delle disposizioni di legge, regolamento, nonché delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri;
In caso di fallimento dell’Impresa appaltatrice o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizi fino alla scadenza naturale dell’appalto. Si procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si procederà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 57, comma 2 lettera c del decreto legislativo n. 163/2006 e xx.xx..
Con la risoluzione del contratto sorge per l’AUSL il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all’impresa inadempiente.
All’impresa appaltatrice sono addebitate le spese sostenute in più dall’AUSL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa appaltatrice dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti di cui è causa.
E’ facoltà dell’impresa appaltatrice domandare la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1672 del codice civile.
ART. 22 – APPLICAZIONE NORME CODICE CIVILE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri si richiamano le norme del codice civile.
La Ditta appaltante sarà tenuta, altresì, all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di fornitura, la prevenzione e infortunistica, i contratti nazionali di lavoro di riferimento siano o non siano espressamente richiamate nel presente capitolato d’oneri.
ART. 23 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia è esclusa la competenza arbitrale e resta fissata la giurisdizione, ordinaria o amministrativa, del Foro di Aosta.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che i dati personali forniti dall’impresa appaltatrice saranno, da questa AUSL., trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto del presente contratto o convenzione.
Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è l’AUSL, nella persona del suo legale rappresentante.
L’impresa appaltatrice si impegna a garantire la privacy dell’utente durante l’intero processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili. A tal fine, ai sensi dell’articolo 4 del decreto citato, l’AUSL. nomina l’impresa appaltatrice responsabile del trattamento dei dati degli utenti che utilizzeranno il servizio.
ART. 25 – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
Ai sensi dell’art. 10 D. Lgs 163/2006 e xx.xx. il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è individuato nel dipendente di ruolo Xxx. Xxxxx XXXXXXXXX in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnologie Biomediche dell’Azienda USL, tel. 0165/544444, indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.
Al responsabile dell’esecuzione sono attribuite le funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ivi compreso il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo.
UFFICIO TECNOLOGIE