CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
L’anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di gennaio con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
Tra
Il Comune di MOLVENA (C.F. 00520270240), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 61 del 22.12.2014;
Il Comune di XXXXX VICENTINO (C.F. 00434480240), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Xxxxx Xxxxxxx, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 55 del 23.12.2014;
Il Comune di PIANEZZE (C.F. 00518190244), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Xxxxxxxxx Xxxx, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 63 del 29.12.2014;
PREMESSO:
CHE l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di volgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
CHE il Comune di Molvena negli anni 2013 e 2014 ha gestito la CUC per conto dei Comuni di Xxxxx Xxxxxxxxx e Pianezze come da convenzione che scade il 31/12/2014;
CHE l’art. 33, co. 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 9 del D.L. 66/2014, dispone che i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l’obbligo (con decorrenza dal 1/1/2015) di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture anche di importo inferiore a € 40.000,00 purchè al di fuori del mercato elettronico;
CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta è opportuno provvedere a ridefinire le modalità della gestione associata del Servizio Centrale di Committenza, in capo al Comune di Molvena;
CHE pare opportuno predisporre una convenzione, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali ed al conseguente carico di lavoro - (con utilizzo dell’apporto di dipendenti già in servizio presso gli enti che sottoscrivono la convenzione);
CHE attraverso lo strumento dell’unica centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare la legalità e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’ambito degli appalti pubblici;
CHE una struttura altamente qualificata assicura una maggiore professionalità e, quindi, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure;
CHE tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un’ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
CHE la costituzione di un’unica centrale di committenza è l’espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
Tutto quanto sopra premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1 – Premessa
1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.
3. Altre pubbliche amministrazioni potranno usufruire dei servizi di cui alla presente convenzione mediante sottoscrizione di apposito atto e previsione di rimborso degli oneri.
ART. 2 – Oggetto ed attività della Centrale di Committenza (CUC)
1. I Comuni di Xxxxx Xxxxxxxxx e Pianezze che aderiscono alla presente convenzione conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 xx.xx., presso il Comune di Molvena. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.
2. La Centrale di Committenza ha il compito di curare:
a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola od associata di rilievo comunitario, senza eccezione;
b) la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra gli enti associati;
c) la gestione delle procedure di affidamento sottosoglia comunitaria;
d) il supporto nelle procedure di affidamento in economia sottosoglia comunitaria;
e) il supporto nella gestione degli affidamenti tramite Consip, MEPA e centrale di committenza regionale;
f) la collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche contrattuali.
3. Sono escluse dalla presente convenzione tutte le procedure di affidamento mediante amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. a), come disciplinate dai regolamenti dei singoli enti.
4. Sono escluse dalla presente convenzione tutte le procedure di affidamento mediante utilizzo diretto da parte del Comune del mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePA), delle Convenzioni Consip S.p.A. ed i prodotti forniti da altre centrali di committenza regionali.
5. A partire dal 1° gennaio 2015, con successivi atti integrativi, gli organi esecutivi possono implementare l’elenco dei servizi forniti, fatto salvo disposizioni normative diverse.
ART. 3 – Attività della CUC
1. La CUC cura la gestione delle procedure di gara; in particolare, nell’ambito della fase procedimentale dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture che va dal bando alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara, la CUC:
a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
b) concorda con l’ente aderente la procedura di gara e il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente;
c) collabora con l’ente aderente nella redazione dei capitolati di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi ed, in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
e) redige gli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, dopo l’acquisizione del CUP e del CIG da parte dell’ente interessato;
f) protocolla tutti gli atti di gara;
g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;
h) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), anche tra funzionari esperti del Comune interessato;
i) verbalizza le sedute di gara, sia pubbliche che private;
j) cura l’accesso agli atti di gara;
k) provvede alla proposta di aggiudicazione definitiva (previa verifica dei requisiti);
l) acquisisce i documenti necessari per la stipulazione del contratto e ne controlla la correttezza, inviandoli, successivamente, all’ente interessato alla stipulazione;
m) xxxxxxx, decide e cura gli eventuali contenziosi od opposizioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
n) collabora con l’ente interessato ai fini della stipulazione del contratto;
o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
p) trasmette all’ente associato il rendiconto finanziario delle spese sostenute sulla base di un documento preliminare di accordo sottoscritto dal RUP della CUC e dal RUP dell’Ente interessato all’opera, prima di avviare la procedura di gara, ovvero dai Responsabili dei procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi.
2. Le procedure si svolgeranno come di seguito:
a) La CUC si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione della determina a contrarre, ad attivare la procedura di gara.
b) Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all’ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, con proposta all’ente aderente di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
c) Trasmette all’ente interessato i documenti originali richiesti per la stipulazione del contratto.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’ente interessato, nonché dovrà inviare a quest’ultimo i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della pubblicazione sui siti informatici.
4. L’ente aderente è tenuto ad inviare i piani annuali di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché quelli triennali dei lavori pubblici al fine di programmare l’attività.
5. Accordi successivi con gli enti aderenti potranno prevedere in capo alla CUC anche le fasi successive alla fase procedimentale dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Art. 4 – Attività di competenza dell’ente aderente
1. Xxxxx restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 xx.xx., per le fasi diverse da quelle delegate alla centrale di committenza;
b) le attività di individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;
c) la redazione e l’approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l’attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d’appalto;
d) l’adozione della determina a contrarre;
e) l’adozione della determina di aggiudicazione definitiva sulla scorta dei verbali di gara redatti dalla CUC che aggiudicano in maniera provvisoria e della documentazione acquisita e verificata dalla CUC;
f) la stipula del contratto d’appalto;
g) l’affidamento dell’incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, fatta salva la competenza della CUC nel curare le procedure di affidamento dei suddetti servizi a soggetti esterni agli enti aderenti, nelle modalità previste negli articoli precedenti della presente convenzione;
h) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell’esecuzione per le forniture di beni e servizi;
i) comunicazione e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall’art. 7 del X.X.xx n. 163/2006.
3. Eventuali oneri aggiuntivi legati alle procedure di gara restano a carico del Comune interessato (pareri legali, nomina commissari esterni, ecc.).
4. Ogni singolo ente aderente si impegna a :
- sottoscrivere il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria;
- provvedere direttamente al pagamento dell’importo dell’appalto alla ditta aggiudicataria con le modalità ed i termini stabiliti nel contratto.
ART. 5 – Organizzazione del servizio
1. La CUC opera presso il comune di Molvena ed il Responsabile è nominato dal Sindaco del comune stesso, sentita la conferenza dei sindaci.
2. La CUC può avvalersi di dipendenti assegnati al servizio oggetto di gara, individuati con apposito provvedimento del Responsabile, in relazione al numero ed alle specifiche professionalità richieste ed in relazione alle attività delegate dagli enti aderenti. Il suddetto personale deve essere individuato tra i dipendenti del Comune associato interessato alla gara ovvero tra i dipendenti del Comune di Molvena, qualora sia verificata l’impossibilità della prima ipotesi ciò al fine del contenimento del costo del personale da rimborsare al Comune di Molvena. Il Responsabile
provvede alla nomina del responsabile del procedimento per le attività di competenza della CUC e comunicando il nominativo all’ente aderente.
3. In caso di incompatibilità il Responsabile della CUC è individuato tra i funzionari degli enti aderenti in possesso di adeguata professionalità.
ART. 6 – Programma di attività
1. La attività della CUC sono individuate sulla base del programma di attività che gli enti aderenti individuano nei singoli anni di riferimento, programma che sarà utilizzato per la definizione delle quote annuali a carico degli enti aderenti.
2. La CUC definisce con i singoli Comuni, di norma entro 30 giorni dalla data di approvazione dei singoli Bilanci di Previsione ed in linea con il Peg comunale, le attività e le procedure da attivare.
3. La CUC provvede a registrare la scadenza dei contratti al fine di proporre gare associate per oggetti omogenei tra gli enti partecipanti, sulla base delle scadenze comunicate tempestivamente dagli Enti associati.
ART. 7 – Finanziamenti
1. La CUC si impegna a richiedere in nome e per conto di tutti i Comuni aderenti contributi e finanziamenti per i servizi associati o a rimborsi da parte di altri enti pubblici.
2. Gli eventuali finanziamenti da parte della Regione saranno utilizzati per abbattere i costi di gestione a carico degli enti aderenti.
ART. 8 – Ripartizione delle spese
1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli enti aderenti. Previa acquisizione del programma di attività da realizzare, la CUC provvederà alla quantificazione delle spese che sarà sottoposta alla approvazione delle Giunte Comunali degli enti aderenti.
2. Dette spese devono tener conto del risparmio derivante dalla assegnazione di personale dei Comuni convenzionati all’Ufficio Associato come previsto dal precedente art. 5, comma 2.
3. La ripartizione della spesa avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive previste in sede di bilancio di previsione, rispetto al numero delle procedure di affidamento, al loro valore complessivo ed alla quota di intervento da parte dell’Ufficio Associato.
4. Sono poste comunque a carico dei singoli enti le spese inerenti la pubblicità delle procedure, i contributi per l’AVCP , eventuali spese legali (il legale sarà scelto di comune accordo con il Comune interessato), le spese per le commissioni di gara.
5. La CUC redige un rendiconto per ogni singola gara entro 60 giorni dalla chiusura dell’attività ed un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il marzo dell’anno successivo di cui dà comunicazione all’ente associato,
6. I comuni aderenti hanno l’obbligo di provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente comma entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto semestrale.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere i Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti aderenti per consultazioni.
ART. 9 – Durata
1. La presente convenzione ha durata di anni tre dalla data della stipula e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Ogni ente aderente ha facoltà di recedere al termine dei procedimenti in corso già affidati alla CUC, rimborsando comunque le quote di spettanza fino al momento del recesso. In questo caso, eventuali dipendenti assegnati alla CUC rientrano presso l’Amministrazione di appartenenza.
ART. 10 - Spese per il contenzioso
1. In caso di contenzioso l’Ente interessato chiamato in giudizio dal ricorrente o dalla CUC è tenuto a costituirsi in giudizio, sostenendo per quota le spese legali.
Art. 11 – Norme finali e transitorie
1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra enti associati e CUC avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.
2. Ogni controversia eventualmente insorgente tra la CUC ed il singolo ente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
3. Gli enti aderenti si impegnano a delegare i funzionari della CUC per la gestione, l’accesso alle comunicazioni e quant’altro necessario per l’espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione.
4. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.
Letto, confermato e sottoscritto. atto firmato digitalmente