Comunicata ai Capigruppo Consiliari
Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 29/12/2003 Nr. Prot. 22354
Trasmessa al Prefetto
il Nr. Prot.
Trasmessa / Ritrasmessa al XX.XX.XX. il Nr. Prot.
il Nr. Prot.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA C O P I A
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROVVEDIMENTI INERENTI.
Cod. Materia : 8 2 CONTRATTI DIVERSI
NR. Progr. Data
Seduta NR. Categoria Classe Sottoclasse
175
20/12/2003
49
L'anno DUEMILATRE questo giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 9:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome | Carica | Presente | ||||
XXXXXX XXXX | PRESIDENTE | S | ||||
PELI XXXXXXXXXX | ASSESSORE | S | ||||
XXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | S | ||||
XXXXXX XXXXXXXX | ASSESSORE | S | ||||
XXXXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | S | ||||
XXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | S | ||||
XXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | S | ||||
TOTALE | Presenti | 7 | TOTALE | Assenti | 0 |
Assenti Giustificati i signori :
Nessun Assessore risulta assente.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DR.SSA XXXXXXXXX XXXXXXXX .
La Sig.xx XXXXXX XXXX in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 175 DEL 20/12/2003
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROVVEDIMENTI INERENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ha introdotto il concetto di servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue individuandolo come insieme di servizi da gestirsi da parte di un unico gestore;
- che in data 14 gennaio 2002 è stata costituita - con atto Rep. n. 45837, fasc. n. 16411 Studio notarile Stame e Zerbini - l’Agenzia prevista dalla L.R. n. 25/99 per l’A.T.O. n. 5 - R.E.R., denominata “Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna”, alla quale competono le funzioni indicate dalla L.R. n. 25/99 ed in particolare l’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi e l’instaurazione dei relativi rapporti;
- che ai sensi dell’art. 10 - comma 3 - della L.R. n. 25/99, l’Agenzia dovrà elaborare idonea convenzione, da stipulare con il gestore individuato ai sensi dell’art. 10 - comma 1 - lett. a) della L.R. n. 25/99, per la gestione del servizio idrico integrato;
- che in applicazione delle decisioni assunte dalla Assemblea dei Soci del 30.05.2002, in data 03.07.2002 il Comune di Bologna, Socio di maggioranza di Hera S.p.A. (già Seabo S.p.A.), ha presentato domanda di salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato svolta dalla Società, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 36/94 e dell’art. 11 della L.R. E.R. n. 25/99;
- che con delibera n. 2 del 7 aprile 2003 l’Assemblea di ATO 5 ha stabilito la salvaguardabilità di Hera S.p.A. nei termini previsti dalla L.R. n. 25/99 e s.m.i.;
- che l’Amministrazione Comunale ritiene la gestione tramite Hera S.p.A. dei servizi fognatura e depurazione adeguata e coerente rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore e pertanto in linea con le determinazioni che l’Agenzia d’Ambito di Bologna dovrà assumere ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 - comma 5 - della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- che ATO 5 ha formulato parere favorevole alla cessione anticipata dei servizi fognatura e depurazione con lettera Prot. 1095/03/RM del 30 settembre 2003;
- che il Comune di Anzola dell’Xxxxxx aveva già affidato a Xxxxx S.p.A. (ora Xxxx S.p.A.) la gestione dei servizi idrici, limitatamente alla distribuzione di acqua potabile, sulla base del Contratto di Servizio sottoscritto in data 16 gennaio 1997;
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX. 000 XXX 00/00/0000
- che con deliberazione n. 73 del 19.12.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha deciso di esternalizzare anche la gestione del servizio e degli impianti di fognatura e depurazione dell’intero territorio, precedentemente gestiti in economia, al fine di consentire la gestione globale ed unitaria del “servizio idrico integrato”;
Ritenuto per le considerazioni di cui sopra di affidare il servizio di fognatura e depurazione nel territorio comunale ad HERA SPA di Bologna, ai patti ed alle condizioni contenute nello schema di contratto di servizio e di disciplinare tecnico, allegati alla presente deliberazione;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
D E L I B E R A
1) Per le ragioni di cui in premessa, di affidare ad HERA S.P.A. di Bologna a decorrere dal 01.01.2004 la gestione del servizio di fognatura e depurazione sul territorio comunale;
2) Di dare atto che il rapporto tra la Società Hera Spa e l’Amministrazione comunale sarà regolato dal contratto di servizio, secondo lo schema allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), e dal disciplinare tecnico, secondo lo schema allegato al presente provvedimento sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto altresì che in virtù del suddetto contratto di servizio, Hera corrisponderà al Comune di Anzola dell’Xxxxxx un canone annuo di € 378.000,00, oltre I.V.A., che sarà introitato su appositi Capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2004;
4) Di dare atto infine che il presente contratto di servizio avrà validità fino all’affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna;
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX
Provincia di Bologna
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 175 DEL 20.12.2003
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx (Xxxxxx Xxxx) X.xx (Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Contratto di servizio tra Comune di Anzola dell’Xxxxxx e HERA S.p.A. per la gestione dei servizi di fognatura e depurazione e dei relativi impianti
Tra
Il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, con sede in Anzola dell’Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 0, cod. fisc. 80062710373 nella persona dell'Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, in qualità di Direttore dell’Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale, in tale veste abilitato alla stipulazione dei contratti in base all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’Amministrazione Comunale in Anzola dell’Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0; e
La Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, n. 2/4, cod. fis./part.
I.V.A. 04245520376, in persona della dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Direttore Legale e Societario, la quale interviene alla presente scrittura in virtù dei poteri conferiti con Xxxxxxx repertorio n. 46632 fascicolo n. 16715, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Società in Bologna, Viale Xxxxx Pichat 2/4;
PREMESSO
- che Seabo S.p.A. è stata costituita il 10 marzo 1995 da Comune di Bologna, Provincia di Bologna ed altri Comuni dell’area metropolitana bolognese per la gestione dei servizi pubblici energetico ambientali;
- che in data 21 ottobre 2002, Seabo S.p.A. ha mutato la propria denominazione in Hera S.p.A. in esecuzione del progetto "di scissione e fusione" tra le società Seabo S.p.A., AMI S.p.A, XXXXXXXX S.p.A., AMF S.p.A., AMIA S.p.A., AREA S.p.A., ASC S.p.A., TEAM S.p.A. e
UNICA S.p.A., con atto del notaio Xxxxxxxx Xxxxx repertorio n° 46581 - fascicolo n° 16694;
- che Hera S.p.A., dal 1° novembre 2002 subentra nei rapporti attivi e passivi di Seabo S.p.A e prosegue nella gestione dei servizi di pertinenza dei Comuni, in continuità con la gestione di Seabo medesima e con possibilità di avvalersi per i servizi affidati di Società territoriali da Hera
S.p.A. integralmente controllate;
- che la predetta Hera S.p.A. ha per oggetto sociale, fra l’altro:
(a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell’acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
(b) omissis …
(c) omissis …
- che la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ha introdotto il concetto di servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue individuandolo come insieme di servizi da gestirsi da parte di un unico gestore;
- che in data 14 gennaio 2002 è stata costituita - con atto rep. n. 45837, fasc. n. 16411 Studio notarile Stame e Zerbini - l’Agenzia prevista dalla L.R. 25/99 per l’A.T.O. n. 5 - R.E.R., denominata “Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna”.
All’Agenzia competono le funzioni indicate dalla L.R. 25/99 ed in particolare l’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi e l’instaurazione dei relativi rapporti;
- che ai sensi dell’art.10 comma 3 della L.R. 25/99, l’Agenzia dovrà elaborare idonea convenzione, da stipulare con il gestore individuato ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a) della
L.R. 25/99, per la gestione del servizio idrico integrato;
- che, in applicazione delle decisioni assunte dalla Assemblea dei Soci del 30/5/02, in data 3/7/02 il Comune di Bologna, Socio di maggioranza di Hera S.p.A. (già Seabo S.p.A.), ha presentato domanda di salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato svolta dalla Società, ai sensi dell’art. 9 della L. 36/94 e dell’art. 11 della X.X. X.X. 00/00;
- Che con delibera n. 2 de 7 aprile 2003 l’Assemblea di ATO 5 ha stabilito la salvaguardabilità di Xxxx S.p.A. nei termini previsti dalla L.R. 25/99 e s.m.i.;
- Che l’Amministrazione Comunale ritiene la gestione tramite Hera S.p.A. dei servizi oggetto del presente contratto adeguata e coerente rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore e pertanto in linea con le determinazioni che l’Agenzia d’Ambito di Bologna dovrà assumere ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 5, della L. 28 dicembre 2001, n. 448;
- Che ATO 5 ha formulato parere favorevole alla cessione anticipata dei servizi oggetto della presente convenzione con lettera prot. 1095/03/RM del 30 settembre 2003;
- che il Comune di Anzola dell’Xxxxxx aveva già affidato a Xxxxx S.p.A. (ora Xxxx S.p.A.) la gestione dei servizi idrici, limitatamente alla distribuzione di acqua potabile, sulla base del Contratto di Servizio sottoscritto in data 16 gennaio 1997;
- che pertanto con deliberazione n. 73 del 19.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Anzola dell’Xxxxxx ha deciso di esternalizzare anche la gestione del servizio e degli impianti di fognatura e depurazione dell’intero territorio, precedentemente gestiti in economia, al fine di consentire la gestione globale ed unitaria del “servizio idrico integrato”;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. del , dichiarata
immediatamente eseguibile, ha stabilito di affidare il suddetto servizio ad XXXX S.P.A. di Bologna, approvando nel contempo lo schema di contratto di servizio;
- che l’affidamento è dato alla Società con diritto di esclusiva in tutto il territorio del Comune, con riferimento ai servizi oggetto del presente contratto, descritti nell’allegato Disciplinare Tecnico allegato sub 1), che costituisce parte integrante del presente contratto e nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, in seguito denominato “Comune”, affida a HERA S.p.A., in
seguito denominata “Società”, la gestione dei servizi di fognatura e depurazione dell’intero territorio e la manutenzione ordinaria e straordinaria urgente ed indifferibile (ai sensi del x.xx 2.2 del Disciplinare Tecnico) delle reti e degli impianti necessari e strumentali all’esercizio dei servizi medesimi di proprietà comunale.
GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA
Art. 2 - Prestazioni ricomprese nel servizio.
1. Sono ricomprese nella gestione del servizio fognatura le seguenti attività:
A. Realizzazione e successiva gestione del catasto della rete fognaria e di tutti gli impianti oggetto del contratto mediante aggiornamento, per tutto il periodo contrattuale, dell’attuale consistenza degli stessi impianti;
B. Servizio di pronto intervento, anche notturno e festivo, per tutte le situazioni di emergenza;
C. Messa in sicurezza degli impianti in seguito a danni provocati da terzi o conseguenti ad eventi meteorici;
D. Interventi di ripristino in caso di cedimenti o crolli delle condotte;
E. Sostituzione in caso di collabenza, rimessa in quota e manutenzione delle botole di accesso ai pozzi visita ai manufatti fognari ogni volta che si rende necessario, esclusi i casi in cui l’intervento di rimessa in quota sia reso necessario da attività di rifacimento del manto stradale, anche se svolta in data antecedente a quella di contratto. Sono esclusi inoltre interventi di rimessa in quota dei manufatti suddetti in caso di cedimento del corpo stradale (vedi art. … - 2° comma), a seguito di verifica in contraddittorio con il Comune;
F. Verifica periodica degli impianti di sollevamento delle acque, ivi compresi gli eventuali interventi manutentivi;
G. Verifica della funzionalità idraulica della rete fognaria, ed eventuali interventi di
espurgo nel caso di occlusioni dovute a materiali solidi trasportati;
H. Controllo periodico degli scaricatori e relativi interventi manutentivi;
I. Attività di controllo e verifica di carattere generale sulle condizioni di funzionamento della rete;
J. Funzioni amministrative relative alle attività svolte sul territorio per il sistema fognario nel rispetto delle facoltà consentite dalla vigente normativa. La funzione di autorizzazione degli allacciamenti fognari resta in capo al Comune, la Società esprimerà il proprio parere sull’autorizzazione agli allacciamenti fognari;
K. Attività di controllo degli scarichi in pubblica fognatura ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 152/99 e dell’art. 26 della L. 36/94; in questo contesto alla Società compete la funzione istruttoria prevista dall'art. 112 comma 2° della L.R. 3/99 in merito all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie gestite;
L. Interventi urgenti su infrastrutture non comprese fra quelle affidate in gestione ai sensi dell'art. 1 ma comunque ad esse connesse e/o interferenti, da effettuarsi, previa apposita autorizzazione comunale e con oneri a carico del Comune, in caso di situazioni di pericolo a persone o cose ovvero di pregiudizio della funzionalità della pubblica fognatura.
2. Per lo svolgimento delle richiamate attività dovranno essere volturate alla Società le utenze elettriche relative agli impianti in esercizio.
Le autorizzazioni relative a scolmatori di piena, scarichi di fogne e troppo pieno e quant’altro attinente al funzionamento dell’impianto, verranno intestate alla Società all’atto del loro rinnovo.
3. Le attività connesse al servizio risultano dettagliatamente descritte nel “Disciplinare tecnico per la regolamentazione della gestione del servizio di fognatura, depurazione e dei relativi impianti” che si allega sub 1) e che costituisce parte integrante del presente contratto.
4. Il "Regolamento di fognatura e depurazione" del Comune di Anzola dell’Xxxxxx, per quanto non in contrasto con la recente Delibera Regionale n° 1053/2003, è parte integrante del presente contratto di servizio.
5. La Società si impegna ad adeguare, se necessario, la Carta dei Servizi allegata al Contratto di Servizio per l’affidamento a Seabo S.p.A. dei servizi idrici da parte del comune di Anzola dell’Xxxxxx sottoscritto tra le parti in data 16 gennaio 1997, in relazione alle caratteristiche dell’ulteriore servizio pubblico affidato.
Le eventuali modifche/integrazioni alla Carta dei Servizi ritenute necessarie dovranno essere formulate nel rispetto delle eventuali linee – guida predisposte da ATO 5 e, successivamente approvate da ATO 5.
Art. 3 – Esecuzione delle prestazioni comprese nel servizio – Personale.
1. La gestione tecnico – operativa delle prestazioni di cui al precedente articolo 2. sarà svolta da parte della società operativa territoriale “Hera Bologna SRL unipersonale”, società di cui Xxxx SPA detiene il 100 % del capitale sociale.
2. A tale scopo, il personale tecnico - operativo del Comune addetto al servizio affidato ad Hera SPA sarà trasferito direttamente a “Hera Bologna SRL unipersonale”; il personale da trasferire risulta dall’allegato al presente contratto.
Art. 4 - Obiettivi e standard del servizio relativo alle reti ed agli impianti fognari
1. Il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, in accordo con ATO 5, definirà periodicamente gli standard di qualità che la Società dovrà garantire nella gestione del servizio, nella gestione di reti ed impianti e gli obiettivi di miglioramento qualitativo.
2. Gli standard qualitativi vengono definiti sulla base dei seguenti principi:
• favorire, nei limiti dimensionali di progetto della rete fognaria e tenuto conto di eventuali impropri collettamenti in essa di corsi d'acqua naturali, la funzionalità idraulica della stessa rete al fine di:
− ridurre e possibilmente eliminare l’attivazione anomala degli scaricatori ed il conseguente sversamento di liquami;
− ridurre e possibilmente eliminare gli allagamenti della sede stradale dovuti a malfunzionamenti delle reti miste con esclusione di quanto definito all’ Art. 2 punto E.
• garantire la sicurezza ed arrecare ai cittadini i minori disagi possibili attivando un servizio di pronto intervento in seguito ad emergenze, da effettuare secondo le definizioni e le modalità indicate nel Disciplinare allegato al sub 1).
• garantire per 5 giorni a settimana il servizio di informazione, assistenza e controllo verso i cittadini relativamente alle specifiche problematiche tecnico-amministrative, riducendo i tempi dei procedimenti connessi.
3. Le prescrizioni tecniche e gli standard potranno essere rivisti in relazione alle mutate esigenze dell’Amministrazione, in accordo con ATO 5, degli utenti o a specifiche evoluzioni tecnologiche.
Art. 5 – Estensioni, ampliamenti e modifiche.
1. Le estensioni, gli ampliamenti e le modifiche di reti ed impianti fognari, da qualsiasi Soggetto realizzati, dovranno essere preventivamente ed esplicitamente autorizzati dalla Società che ne valuterà la congruità tecnica, economica e gestionale, fatte salve le previsioni già contenute nel PRG vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Le estensioni, gli ampliamenti e le modifiche di reti ed impianti fognari di competenza del Comune potranno essere affidati, in accordo con ATO 5, dal Comune alla Società, la quale potrà provvedere alla loro realizzazione anche per il tramite di società controllate.
3. Nei casi in cui il soggetto attuatore sia diverso dalla Società, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, la Società si riserva la possibilità di effettuare l'alta sorveglianza dei lavori, a titolo non oneroso, segnalando al Comune eventuali aspetti realizzativi che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento delle reti e degli impianti.
4. Le opere realizzate saranno successivamente affidate in concessione e consegnate alla Società, redigendone apposito verbale, per la gestione del servizio, previ accordi e verifiche tra le parti.
Art. 6 - Manutenzione di reti ed impianti di sollevame nto.
1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che servono per mantenere in efficienza e funzionanti gli impianti e le reti fognarie esistenti.
2. Per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di cui al punto 2.2 del Disciplinare Tecnico e nei limiti dimensionali dell’allegato 2.
3. Ogni altro intervento di manutenzione che comporti la realizzazione o il rifacimento di tratti di rete fognaria e/o di impianti di sollevamento delle acque non più funzionali, ivi compresi adeguamenti normativi, potenziamenti, adeguamenti ed estensioni di rete, potrà essere realizzato dalla Società sulla base di programmi previsti nel piano d’ambito ed approvati dall’autorità competente o in alternativa a seguito di specifica richiesta del Comune che, in accordo con ATO 5, sosterrà le relative spese.
4. Per una più dettagliata descrizione delle attività di manutenzione ordinaria le parti fanno riferimento al già citato Disciplinare Tecnico allegato sub 1).
5. Per la realizzazione degli interventi la Società adotterà le misure necessarie volte ad arrecare ai cittadini il minore disagio possibile, nonché le forme di comunicazione più opportune, in particolare avrà cura di informare tempestivamente l’Ufficio Tecnico Comunale degli interventi previsti.
6. Alla scadenza del contratto i beni oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati al Comune, o ad altro soggetto da esso indicato, in buono stato di efficienza, comunque non inferiore a quello della consegna.
GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE
Art. 7 - Prestazioni ricomprese nella gestione del servizio depurazione.
1. Sono comprese nella gestione del servizio depurazione le seguenti attività:
a) La manutenzione ordinaria degli impianti;
b) La realizzazione e successiva gestione del catasto di tutti gli impianti oggetto del servizio di depurazione mediante aggiornamento, per tutto il periodo contrattuale, dell’attuale consistenza degli stessi impianti;
c) Il servizio di pronto intervento, anche notturno e festivo, per tutte le situazioni di emergenza.
2. In particolare la Società dovrà provvedere:
a) all'esecuzione a propria cura e spese, utilizzando a tale scopo anche i propri laboratori di analisi, dei necessari controlli qualitativi, secondo le tipologie e le frequenze previste dalla normativa vigente e dalla convenzione in essere tra Comune, Provincia ed Arpa;
b) alla gestione operativa degli impianti di depurazione al fine di garantirne il regolare funzionamento;
c) alle operazioni di controllo analitico in campo, relative alla determinazione di alcuni parametri di routine per la gestione del processo di depurazione;
d) alle operazioni di estrazione e smaltimento dei fanghi di supero prodotti dagli impianti di depurazione e trattamento rifiuti speciali.
Ogni altro intervento dovuto ad adeguamenti normativi e/o potenziamenti che comporti la realizzazione o il rifacimento di parti e sezioni di impianti non più funzionali, potrà essere realizzato dalla Società sulla base di programmi previsti nel piano d’ambito ed approvati dall’autorità competente o in alternativa a seguito di specifica richiesta del Comune che, in accordo con ATO 5, sosterrà le relative spese.
3. Per lo svolgimento delle attività dovranno essere volturate alla Società le utenze (elettriche, acquedottistiche, telefoniche, ecc…) relative agli impianti in esercizio.
Le autorizzazioni attinenti al funzionamento dell’impianto, verranno intestate alla Società all’atto del loro rinnovo.
4. La Società si impegna al rispetto di tutto quanto previsto nel "Regolamento di depurazione" e nella "Carta dei servizi acqua" approvati dalla Società stessa.
5. Il servizio relativo alla gestione degli imp ianti di depurazione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico; pertanto l’erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
6. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per manutenzioni programmate, esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e regolate dalla normativa di settore.
7. La Società s'impegna a provvedere a tutte le azioni necessarie a garantire che le acque reflue, convogliate all’impianto di depurazione attraverso la rete di pubblica fognatura, rispettino dopo il trattamento i parametri previsti per lo scarico in acque superficiali del D.Lgs. 152/99 e della
L.R. 7/83, fermo restando che le immissioni di acque reflue urbane in fogna provengono da scarichi autorizzati e fatto salvo il preventivo parere del gestore circa l’ammissibilità, ai fini delle capacità depurative degli impianti, di eventuali deroghe.
NORME COMUNI AD ENTRAMBI I SERVIZI
Art. 8 - Concessione di reti ed impianti.
1. I beni costituenti reti ed impianti fognari e di depurazione vengono affidati in concessione dal Comune, che ne rimane proprietario, alla Società per la gestione del relativo servizio.
2. Il Comune dichiara di aver regolarizzato ogni aspetto economico e/o giuridico con terzi soggetti interessati dall’esistenza di impianti e reti fognari e/o di depurazione insistenti su aree di loro proprietà. In particolare il Comune s’impegna a mantenere manlevata ed indenne la Società da qualsiasi pretesa a tale titolo avanzata.
3. Il Comune, altresì, solleva la Società dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all’occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manute nzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente
contratto.
4. Il Comune, in accordo con ATO 5, dovrà verificare con la Società la compatibilità con la gestione del pubblico servizio prima di concedere a terzi, anche parzialmente, l’utilizzo delle reti e degli impianti.
5. Gli impianti oggetto del presente contratto sono quelli ricompresi nel territorio del Comune e per brevi tratti nel territorio di comuni limitrofi.
6. Nei limiti di quanto previsto ai precedenti art. 6 comma 3 e art. 7 comma 3, la Società assume l'obbligo per tutta la durata del presente contratto di provvedere a propria cura e spese alla gestione delle reti e degli impianti oggetto del servizio in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia, in modo che siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere regolarmente, in ogni momento, alle esigenze del servizio e per quanto previsto nel presente contratto.
7. La Società è tenuta alla loro manutenzione ordinaria, compresa la manute nzione non programmabile (pronto intervento).
8. La Società è tenuta inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al mantenimento e corretto funzionamento delle reti e degli impianti, anche se non specificatamente indicate nel presente contratto.
Art. 9 - Consistenza delle reti e degli impianti del servizio di fognatura e depurazione.
1. La consistenza attuale degli impianti ubicati sul territorio comunale si potrà desumere dal verbale di consegna degli impianti redatto secondo le modalità riportate all'art. 10 comma 2.
2. La Società aggiornerà autonomamente e costantemente i dati di consistenza delle reti e degli impianti fognari e di depurazione.
3. Il Comune, con riferimento alle concessioni od autorizzazioni relative al passaggio di reti su aree ferroviarie, autostradali o di proprietà di terzi, si impegna a far subentrare la Società nella situazione giuridica più idonea, da individuarsi caso per caso nel corso di apposita ricognizione
tra le parti.
Art. 10 - Consegna delle reti e degli impianti.
1. La consegna delle reti e degli impianti avverrà contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e la Società s’impegna a prenderli in carico nelle condizioni in cui si trovano, con le precisazioni di cui ai successivi commi per gli impianti non rispondenti alla vigente normativa.
2. Entro i 12 mesi successivi alla consegna degli stessi la Società provvederà, eventualmente in contraddittorio con l’ufficio tecnico del Comune, alla puntuale verifica di consistenza degli impianti, al fine di determinarne il reale stato d’uso che costituirà riferimento per gli ulteriori obblighi di manutenzione previsti dal presente contratto. A seguito di tale verifica sarà redatto e sottoscritto apposito verbale. Il Comune s'impegna a collaborare fattivamente con la Società, anche rendendo disponibile proprio personale qualificato, affinchè nel passaggio della gestione venga facilitata la ricognizione dell'impiantistica, la consegna della cartografia aggiornata, la rilevazione delle criticità, la consegna della documentazione amministrativa e quanto altro si renda necessario per garantire la continuità del servizio.
3. Sino al completamento della verifica della consistenza delle reti e degli impianti, ogni responsabilità derivante da fenomeni di instabilità che daranno luogo ad interventi di manutenzione straordinaria resterà in capo al Comune, il quale è tenuto a dare informazione preventiva, mediante comunicazione scritta alla Società, delle situazioni a rischio esistenti alla data dl passaggio delle consegne.
4. Per eventuali tratti di rete ed impianti che sulla base di rilievi effettuati dalla Società dovessero evidenziare eventuali situazioni non conformi alla normativa vigente e non conosciute alla data di sottoscrizione del presente contratto, il Comune:
a) resta titolare della responsabilità nei confronti di terzi sino al momento in cui tali impianti saranno regolarizzati; in particolare rimarrà in capo al Comune la titolarità degli scarichi ai sensi della L.R. 7/83 ovvero del D. Lgv. 152/99 e s.m.i.
b) si impegna a predisporre, in accordo con la Società, un piano di interventi per la messa a norma degli stessi prevedendo sia i tempi di realizzazione sia le metodologie di finanziamento.
c) si impegna a sottoporre ad ATO 5 il piano degli interventi, al fine di verificarne l’eventuale inserimento all’interno del Piano di Ambito.
5. In considerazione dell’incompleta documentazione esistente circa la consistenza effettiva delle reti e degli accessori di rete e dei tempi ed oneri necessari a definire compiutamente la loro consistenza, la Società provvederà a predisporre un piano programmatico pluriennale delle necessarie attività di ricognizione per la realizzazione del relativo catasto.
6. Nell'allegato sub 3), che forma parte integrante del presente contratto, è riportato l'elenco delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciate dal Comune fino alla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Comune dichiara che tali autorizzazioni sono state rilasciate avendo valutato positivamente la compatibilità di questi scarichi sia con la capacità di vettoriamento della rete fognaria sia con la tipologia del processo depurativo e con la capacità residua di trattamento degli impianti di depurazione cui essi affluiscono.
Art. 11 – Uso degli impianti
1. La Società è tenuta ad utilizzare e destinare gli impianti oggetto del presente contratto esclusivamente per la gestione del servizio di riferimento.
2. Potrà essere consentito l’utilizzo per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’ATO 5, previa verifica di compatibilità di tali ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto del presente contratto.
3. Eventuali utilizzazioni di reti ed impianti da parte del Comune e/o di Terzi non già disciplinate dal presente contratto dovranno essere preventivamente ed esplicitamente autorizzate dalla Società e concordate con ATO 5.
Art. 12 – Durata
1. Gli effetti del presente contratto di servizio decorreranno dal 01 gennaio 2004 e avranno durata fino all’affidamento del Servizio idrico integrato da parte dell'Agenzia d'Ambito per i Servizi pubblici di Bologna.
2. Trattandosi di pubblici servizi la Società dichiara di aver approntato i mezzi necessari per subentrare nella gestione del servizio stesso assicurando la continuità dello stesso.
Art. 13 - Responsabilità e coperture assicurative
1. Per effetto del presente atto e per l'intera durata dell'affidamento dei servizi, la Società assume ogni responsabilità derivante dalla gestione dei servizi nonché dall’uso di reti ed impianti, impegnandosi a provvedere direttamente al risarcimento di eventuali danni e sollevando comunque il Comune da ogni responsabilità anche nei confronti di terzi, anche per attività eventualmente eseguite da imprese incaricate dalla Società.
2. La Società dovrà sempre osservare e far osservare nell’espletamento del servizio affidato le vigenti norme di legge sia sotto il profilo tecnico-costruttivo, che per quanto riguarda la prevenzione dall’inquinamento ambientale.
3. La Società è obbligata ad approntare, dandone riscontro al Comune, tutte le adeguate coperture assicurative, con inclusione del Comune di Anzola dell’Xxxxxx nel novero dei terzi, in relazione alle attività di cui al presente contratto ed in relazione a fatti compiuti da terzi suoi incaricati.
Art. 14 – Riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione.
1. In deroga all’articolo 6 del “Contratto di servizio per l’affidamento a Seabo S.p.A. dei servizi idrici da parte del Comune di Anzola dell’Xxxxxx sottoscritto tra le parti il 16 gennaio 1997, le tariffe di fognatura e depurazione, la cui riscossione già avviene a cura della Società a norma del citato articolo, divengono, a partire dalla data di affidamento dei servizi, di competenza esclusiva della Società medesima, senza obbligo di rendicontazione al Comune.
2. Divengono di competenza della Società anche i proventi derivanti da contributi di allacciamento alle reti fognarie con esclusione di quelli già realizzati alla data del 31 dicembre 2003.
3. La Società potrà determinare un canone annuo a suo favore a titolo istruttorio, ricognitorio e risarcitorio per attraversamenti delle condotte fognarie al di sopra della generatrice superiore, ovvero per utilizzazioni della sezione interna delle medesime da parte di altri servizi o opere, commisurato alla maggiore dime nsione dell’interferenza, previa autorizzazione del Comune.
4. Per la disciplina dei rapporti con i clienti vale, anche per quanto riguarda i servizi di fognatura e depurazione, l’art. 10 del citato Contratto per l’affidamento a Seabo dei servizi idrici da parte del Comune di Anzola dell’Xxxxxx.
Art. 15 – Corrispettivo
1. Per la concessione in uso delle reti e degli impianti fognari la Società verserà al Comune un canone annuo di € 158.000 oltre I.V.A,.
2. Per la concessione in uso del depuratore la Società verserà al Comune un canone annuo di €
220.000 oltre I.V.A,.
3. Il canone sarà corrisposto in due rate pari al 50%, la prima a luglio anno corrente e la seconda a gennaio dell’anno successivo
4. A tal fine il Comune emetterà apposita fattura che la Società si impegna a pagare entro 90 giorni dalla data di emissione.
Art. 16 – Adempimenti a carico del Comune
1. In conseguenza di danni causati da lavori appaltati direttamente dal Comune, il Comune si impegna al rimborso degli eventuali danni causati e, all’immediato ripristino dell’integrità della rete e degli impianti fognari.
2. In particolare rimangono a carico del Comune gli oneri connessi all’eventuale riposizionamento in quota delle botole stradali in conseguenza di abbassamenti della sede stradale per consolidamento ovvero innalzamento della stessa per rifacimento del manto.
3. Al fine di evitare interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti alla rete ed agli impianti fognari e di depurazione, per i lavori eseguiti da terzi, il Comune, autorizzandone l'esecuzione,
dovrà prescrivere l'obbligo:
a) di assumere presso la Società le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete fognaria;
b) di preavvisare la Società dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
c) di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni causati e risarcirli.
4. Il Comune si assume analogo impegno per i lavori eseguiti direttame nte.
5. Il Comune si assume inoltre l’impegno di trasferire presso gli archivi della Società copia di tutta la documentazione esistente relativa alle pratiche amministrative, esperite e/o in itinere, per l’autorizzazione degli allacciamenti alle pubbliche fognature e per l’autorizzazione degli scarichi. Tale documentazione potrà essere sostituita da idoneo database informatico.
6. Ogni attività connessa con l’impegno di cui al precedente capoverso – ricerca, duplicazione, catalogazione, ecc. - sarà eseguita a cura e spese del Comune e dovrà essere completata entro 6 (sei) mesi dalla data di decorrenza dell’affidamento. Dell’avvenuta consegna alla Società sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
7. La responsabilità relativa allo scarico delle fognature "bianche" rimane in capo al Comune.
8. Restano a carico del Comune gli interventi di esercizio e manutenzione relativi alle reti delle acque meteoriche e dei collettori delle acque bianche.
9. La responsabilità relativa allo scarico degli impianti di depurazione passa in capo alla Società.
10. Rimangono a carico del Comune gli oneri connessi alle eventuali dismissioni di impianti affidati in gestione, purchè debitamente autorizzate dal Comune e sentita l’Agenzia d’Ambito..
Art. 17 - Disposizioni generali per opere di manutenzione
1. Durante il corso della gestione, salvo diverse particolari pattuizioni, la Società provvederà al ripristino, relativamente ai lavori di propria spettanza, della pavimentazione stradale manomessa.
2. I reinterri ed i ripristini dovranno essere effettuati a regola d'arte nel rispetto degli standard adottati dal Comune in accordo con la Società.
3. La Società prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, salvo situazioni di pronto intervento, avrà l'obbligo di darne via fax relativo preavviso al Comune, indicando il luogo dell’intervento, le sue motivazioni, le caratteristiche dello scavo e la durata dell’eventuale interruzione.
4. Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da reti fognarie.
Art. 18 - Controllo della gestione
1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli standard qualitativi stabiliti per gli specifici servizi.
2. L’Amministrazione comunale provvederà ad individuare un Supervisore dei Servizi, comunicandone il nominativo alla Società e ad ATO 5, che avrà il ruolo di controllo complessivo sull’esecuzione del presente contratto e sul raggiungimento degli standard qualitativi fissati dal Comune.
3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire al Supervisore tutte le informazioni dallo stesso richieste.
Art. 19 - Contestazioni e inadempimenti - indennizzi
1. Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, l’altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l’addebito ed informando contestualmente l’ATO 5.
2. La diffida, da inviarsi mediante raccomandata A.R., dovrà contenere l’esatta descrizione dei fatti contestati e il congruo termine per l’adempimento.
3. Entro il termine indicato, la parte alla quale è stato sollevato l’addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all’adempimento.
4. Decorso inutilmente il termine indicato è facoltà del diffidante chiedere l'intervento di un Collegio arbitrale cui venga devoluto il giudizio sulla questione.
5. Un componente del Collegio è nominato dalla Società, uno dal Comune ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti.
6. In difetto d'accordo tra le parti il terzo comp onente è scelto dal Presidente del Tribunale di Bologna, il quale nominerà anche l'arbitro, che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi venti giorni dall'invito stesso.
7. L’eventuale indennizzo da corrispondere dalla parte inadempiente potrà essere definito di comune accordo, ovvero demandato al collegio arbitrale di cui sopra.
Art. 20 - Foro competente
1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente articolo 19, la relativa controversia giudiziaria sarà di comp etenza del Foro di Bologna.
Art. 21 - Risoluzione del contratto- clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto di servizio dovrà intendersi risolto nei seguenti casi:
▪ cessione del contratto da parte della Società;
▪ subaffidamento anche parziale della gestione del servizio;
▪ interruzione del servizio per una durata superiore a giorni 5, per cause imputabili a dolo o colpa della Società;
▪ uso non autorizzato degli impianti per finalità diverse da quelle previste dal presente contratto di servizio.
2. Il Comune potrà inoltre richiedere la risoluzione del contratto in ogni altro caso di gravi inadempienze da parte della Società ed in particolare in caso di ma ncato raggiungimento degli standard fissati per i servizi.
Art. 22 - Revoca dell’affidamento
1. Il Comune può esercitare il diritto di revoca dell’affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, previa autorizzazione dell’ Agenzia d’ Ambito.
2. In tal caso il Comune dovrà corrispondere alla Società una indennità secondo il principio di cui all’art. 11 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 23 - Definizione delle modalità operative coordinate
1. Le Parti potranno definire uno specifico Protocollo d'Intesa per la regolamentazione di alcune attività tecniche ed amministrative per le quali si dovesse ravvisare una particolare necessità di coordinamento fra cui, ad esempio, le seguenti:
− gestione dei lavori stradali interessanti anche la fognatura;
− gestione dei sopralluoghi di accertamento in seguito a segnalazione d'utenza.
Art. 24 – Revisione ed armonizzazione contrattuale
1. Le Parti prendono atto che in data 14 gennaio 2002 è stata costituita - con atto rep. n. 45837, fasc. n. 16411 Studio notarile Stame e Zerbini - l’Agenzia prevista dalla L.R. 25/99 per l’A.T.O.
n. 5 - R.E.R., denominata “Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna”.
2. All’Agenzia competono le funzioni indicate dalla L.R. 25/99 ed in particolare l’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi e l’instaurazione dei relativi rapporti.
3. In questa veste ed ai sensi dell’art.10 comma 3 della L.R. 25/99, l’Agenzia dovrà elaborare idonea convenzione, da stipulare con il gestore individuato ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a) della L.R. 25/99, per la gestione del servizio idrico integrato.
4. Pertanto le parti si danno atto che, al fine di uniformare i criteri ed i principi dell’affidamento dei servizi a quelli che saranno stabiliti dall’Agenzia per l’intero Ambito, il presente contratto
cesserà i propri effetti al momento della sottoscrizione delle convenzioni di affidamento del Servizio idrico integrato di cui al precedente capoverso.
Art. 25 - Spese contrattuali
1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.
Allegati:
1) Disciplinare tecnico per la regolamentazione della gestione del servizio di fognatura e dei relativi impianti;
2) Elenco del personale trasferito;
3) Elenco delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (art. 11, comma 6);
4) Carta del Servizio Acqua;
5) Regolamento di fognatura e depurazione del Comune.
Bologna, lì
Approvato, letto e sottoscritto: per la Società HERA S.p.A.
il Direttore Legale e Societario (dott.ssa Mila Xxxxxx)
per il Comune di Anzola dell’Xxxxxx il Direttore dell’Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale (xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx)
COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX
Provincia di Bologna
ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 175 DEL 20.12.2003
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx (Xxxxxx Xxxx) X.xx (Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
DISCIPLINARE TECNICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE E DEI RELATIVI IMPIANTI
Allegato 1 al contratto di servizio tra Comune di Anzola dell’ Xxxxxx e HERA S.p.A. per la gestione del servizio di fognatura e depurazione e relativi reti ed impianti
1. Catasto reti ed impianti
L’Amministrazione Comunale fornirà alla società tutta la documentazione in suo possesso (sia cartacea che su supporto informatizzato) relativa alle reti ed agli impianti affidati in gestione.
La Società dovrà curare la formazione e l’aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del catasto degli impianti fognari in maniera tale da consentire il trasferimento dei dati rilevati nel sistema informatico in uso presso l’Amministrazione Comunale.
Il Comune e la Società potranno al riguardo concordare un'apposita procedura informatica in accordo con ATO.
L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare tutti i dati in suo possesso per gli usi che ritiene necessari.
Nel catasto dovranno essere descritti gli impianti, le loro caratteristiche e la loro rappresentazione geometrica su base cartografica in uso presso il Comune.
1
2. Attività di Conduzione e Manutenzione a carico della Società
2.1. Manutenzione ordinaria ed attività di controllo
Descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria, pronto intervento, attività operative ed attività amministrative richieste.
Servizio di pronto intervento garantito 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per tutte le emergenze che dovessero verificarsi sugli impianti, oltre a collaborare con le altre forze esterne (VV.FF., VV.UU., ENEL, ecc.) eventualmente intervenute. La funzione essenziale del pronto intervento è quella di:
- eliminare ogni situazione di pericolo per la pubblica incolumità
- assicurare la continuità d'esercizio di tutti gli impianti Resta pertanto l'obbligo per la Società di:
- predisporre e pubblicizzare un servizio di ricevimento, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, delle segnalazioni di necessità per interventi urgenti;
- predisporre quanto è necessario ad effettuare l'intervento e quindi disponibilità di uomini e mezzi adeguati;
- recarsi entro il tempo di 2 (due) ore dalla segnalazione, ove si renda necessario l'intervento per la messa in sicurezza, con uomini, mezzi ed attrezzature idonei al fine di eliminare situazioni di pericolo immediato.
Interventi di ripristino conseguenti a cedimenti o crollo di condotte o cedimento strutturale di pozzi di visita, di boccaporti di chiusura dei pozzi, di botole, di caditoie e di griglie, da attivare in tempi compatibili con le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità o di staticità della sede stradale, di manufatti o immobili circostanti, ed in tutti i casi entro 48 ore
2
dalla segnalazione ricevuta, salvo casi particolari che richiedono tempi diversi, da concordare.
Verifica bimestrale e relativa manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento. Verifica ed eventuale pulizia dei pozzi di immersione delle pompe ogni 4 mesi. Al verificarsi di condizioni di emergenza l'intervento deve essere effettuato nell'arco delle 24 ore dalla segnalazione.
Verifica immediata, a fronte di segnalazione, della funzionalità idraulica della rete fognaria ed eventuale tempestivo intervento di espurgo nel caso di occlusioni dovute ad accumuli di materiali solidi trasportati. L'intervento dovrà essere avviato non oltre 2 (due) ore dalla segnalazione.
Controllo con periodicità semestrale degli scaricatori, oltre che in ogni caso di attivazione anomala dell'impianto con eliminazione della causa dell'anomalia.
Smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 5/2/97 n.22.
2.1.1 - Attività operative a carico della Società
• Verifica della corretta esecuzione degli allacciamenti fognari.
• Verifica della dismissione graduale delle fosse settiche private esistenti e della realizzazione dei dispositivi ad impedimento di emanazioni maleodoranti, nonché di altre prescrizioni regolamentari.
• Verifica della rispondenza del reticolo fognario privato a quanto previsto dal regolamento comunale di fognatura.
• Verifica funzionale del sistema fognario in concomitanza della segnalazione di avvenuto inconveniente igienico-sanitario.
3
• Assistenza tecnica per la verifica dell’esistenza di scarichi privati non autorizzati recapitanti in corso idrico di superficie od in scolmatori di rete.
• Collaborazione con gli Enti di competenza per sopralluoghi in caso di inconvenienti igienico-ambientali.
• Controllo degli scarichi industriali.
2.1.2 - Attività amministrative a carico della Società
• Autorizzazione agli allacciamenti fognari.
• Funzione prevista dall'art. 112 comma 2° della L.R. 3/99 in merito all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie gestite;
• Informazi oni al pubblico in merito alla funzionalità di singoli tratti del sistema fognario ed alle richieste di autorizzazione agli allacciamenti.
• Segnalazione al Comune della necessità di adeguare/rinnovare le autorizzazioni per lo scarico in corsi d'acqua superficiali degli scolmatori di rete.
• Ottenimento o rinnovo di concessioni per l'attraversamento da parte dei condotti fognari di sedi ferroviarie, autostradali o di terzi in genere.
2.2. Manutenzione straordinaria di esecuzione urgente ed indifferibile.
Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di ripristino di tratti di rete fognaria e di impianti non più funzionali al fine di mantenere e/o migliorare l’efficienza degli stessi. Nei casi in cui vi siano i presupposti per l'esecuzione urgente ed indifferibile, tali interventi saranno eseguiti direttamente dalla Società previa tempestiva comunicazione al Comune che dovrà farsi carico integralmente dei relativi oneri.
4
2.3. Rendicontazione degli interventi
Le attività svolte dalla Società e meglio specificate nei precedenti paragrafi del presente Disciplinare dovranno essere oggetto di rendicontazione, al fine della verifica degli standard di qualità della gestione.
La Società provvederà ad inoltrare al Comune un “Rapporto Consuntivo Annuale” da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno relativamente all’attività svolta nell'anno precedente.
Bologna, li
per la Società HERA S.p.A.:
il Direttore Legale e Societario (dott.ssa Mila Xxxxxx)
per il Comune di Angola dell’Emilia il Direttore dell’Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale (xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx)
5
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 175 DEL 20/12/2003
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
X.xx XXXXXX XXXX
IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx XX.XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 29/12/2003 al 13/01/2004
ai sensi e per gli effetti dell' Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 29/12/2003 L'OPERATORE AMMINISTRATIVO
X.xx XXXXXXXXXX XXXXX
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all' originale. ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 29/12/2003
IL DIRETTORE GENERALE
DR.SSA XXXXXXXXX XXXXXXXX
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all' Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione, N O N è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'art. 127 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il 8/01/2004 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Addì, ............................ IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx XX.XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
Numero Delibera
DELIBERAZIONE
175 Del 20/12/2003
DELLA GIUNTA COMUNALE
Servizio :
DIRETTORE AREA PIANIF. E GEST. ECON./TER
OGGETTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROVVEDIMENTI INERENTI.
PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Data 20/12/2003 IL DIRETTORE AREA PIANIF. E GEST. ECON./TERRIT. X.xx XXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX |
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : | |
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | ........................................................................................................................................................ |
FINANZIARIO | ........................................................................................................................................................ |
Data IL | |
X.xx |