Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico Regionale di Basilicata
I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico Regionale di Basilicata
Rionero in Vulture (PZ)
X. X. X. X.
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Contratto ad esecuzione periodica e continuativa
Contratto di fornitura di beni
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ANNI DUE
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Art. 1. - Oggetto
Il presente capitolato disciplina il contratto per “la fornitura di arredi per anni due”
Le caratteristiche tecniche degli arredi oggetto della presente fornitura ed i relativi quantitativi contrattuali sono riportati nel capitolato tecnico.
Il contratto di fornitura costituisce un contratto aperto, di cui si garantisce il minimo di fornitura di arredi indicati nella colonna “quantità definite” del capitolato tecnico, i cui quantitativi indicati si riferiscono alle necessità immediate dell’Azienda Sanitaria.
Per le quantità non definite, è nella facoltà dell’Azienda Sanitaria di procedere o meno all’acquisto, mentre la Ditta aggiudicataria è vincolata ai prezzi unitari offerti.
Per la durata di mesi 24 l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare ulteriori acquisti di arredi, alle medesime condizioni, con le medesime tipologie.
Le previsioni si devono intendere indicative, calcolate sulla base dei programmi di investimento, ove possibile, e/o sulla base della spesa media storica e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che la Ditta possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo l’Azienda Sanitaria, oltre a quanto indicato nella colonna “quantità definite”, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origini unicamente ad un obbligo della Ditta di impegnarsi ad accettare mediante esecuzione gli ordini di fornitura trasmessi dall’Azienda Sanitaria durante il periodo di validità del contratto (due anni), ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nel presente capitolato, nell’offerta e negli atti di gara, sino alla concorrenza dei seguenti importi massimi.
Art. 2. - Durata della fornitura
Il servizio avrà durata per due anni a decorrere dalla stipula del contratto.
La DA è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni, per un periodo massimo di novanta giorni dalla scadenza del contratto, su richiesta dell’Amministrazione.
Art. 3. – Convenzioni Consip
In presenza di eventuali convenzioni attive per la fornitura di arredi stipulate da CONSIP S.p.A., in sede di definizione dell’aggiudicazione dei beni in questione, saranno utilizzati i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni comparabili oggetto delle stesse, così come prescritto dall’art. 26 comma 3° della Legge 23/12/1999, n. 488, così come modificata dal Decreto Legge 12/07/2004, n. 168 convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2004, n. 191. In tal caso si procederà, nell’ipotesi di prezzi superiori alle convenzioni, ad apposito negoziato.
Art. 4. – Oneri specifici per la sicurezza
L’Istituto non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture –Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell’attività del soggetto aggiudicatario (per definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 3° dell’articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza espressi nei capitolati speciali di riferimento.
Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero.
Nel caso di specie poiché il criterio di aggiudicazione previsto nell’ambito della procedura di selezione del soggetto contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o quando emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato [operatore economico che partecipa alla procedura di gara ] individuasse oneri per la sicurezza derivanti da
quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell’attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell’eventuale valutazione del ribasso d’asta e dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art. 86, comma 3 ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Successivamente alla fase di scelta del contraente, l’Istituto dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario [soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara ], in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.
Art. 5 – Corrispettivo e revisione prezzi
Il corrispettivo della fornitura è stato determinato a proprio rischio dalla Ditta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Ditta di ogni relativo rischio e/o alea.
Trattandosi di contratto aperto, i prezzi unitari offerti dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutto il periodo della fornitura (dall’offerta al pagamento a seguito di collaudo), anche se intervengono variazioni nei costi della materia prima,della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione.
A partire dal secondo anno il corrispettivo offerto può essere sottoposto a revisione, su richiesta della parte interessata, così come previsto all’art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
In caso non fosse possibile procedere alla revisione prezzi con le modalità previste dal suddetto art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si procederà applicando le variazioni degli indici ISTAT nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La Ditta deve provvedere, altresì, all’adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all’affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato, vengano dalla stessa praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale.
Art. 6 - Stipulazione del contratto
La DA dovrà produrre i documenti che verranno richiesti ai fini dell’aggiudicazione, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:
a. tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la DA abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;
Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall’esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per la fornitura, la SA disporrà la revoca dell’aggiudicazione.
Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura della SA. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:
# l’offerta aggiudicata; # la polizza fideiussoria; # il disciplinare di gara.
Art. 7 - Spese contrattuali ed oneri diversi
Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA.
Art. 8 – Caratteristiche degli arredi
I prodotti, oggetto della fornitura, dovranno possedere, quali requisiti minimi, le caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico.
Di ogni prodotto dovrà essere presentata una scheda tecnica con l’indicazione delle caratteristiche tecniche, ecc.
Gli arredi e tutti i materiali proposti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte e rispondere ai requisiti di sicurezza, robustezza, di idoneità al tipo di utilizzo, ecc., previsti dalla normativa comunitaria, italiana e regionale in vigore, nel rispetto delle norme UNI per quanto attiene i requisiti dimensionali ed ergonomici.
A corredo della documentazione tecnica la ditta dovrà produrre tutte le certificazioni (o copia delle stesse) di sicurezza sui beni offerti in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e certificazione di conformità a norma di buona fabbricazione degli arredi; omologazione ai fini della prevenzione incendi del materiale costitutivo degli arredi, ecc...
Art. 9 - Modalità di consegna
Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che gli arredi devono essere consegnati presso i punti indicati dalla SA, salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione.
Le consegne dovranno essere effettuate xxxxxx xxxxxxxxx, in osservanza dell’orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell’ordine sarà respinta al mittente.
La DA deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle competenti UU.OO. della SA.
La DA deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale della SA presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la DA dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
La consegna deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine, in unica soluzione e senza limiti minimi di fatturato. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore.
La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dalla SA.
Nel caso di materiali ingombranti, la consegna su pallets (bancali) deve essere concordata con i1 di destinazione. La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all’imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per la SA che provvederà a restituire i pallets, compatibilmente alle esigenze di utilizzo.
N.B.: Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la DA è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l’importo degli ordini, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.
Art. 10. - Controlli quali-quantitativi sulle forniture
La Ditta è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell’osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativi alle merci da fornire.
Il controllo delle merci, al fine di accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni ed alle caratteristiche previste dal capitolato speciale di gara e dal capitolato tecnico e dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, sarà effettuato dal personale dell’Istituto che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.
I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:
1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto;
1 magazzini farmaceutici
2. per la rispondenza dei quantitativi: le contestazioni potranno essere effettuate entro un massimo di 10 giorni solari;
3. il controllo quali/quantitativo della fornitura sarà effettuato in prima istanza dal responsabile del magazzino o da altra persona delegata. L’Istituto si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal capitolato speciale di gara e dal capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta.
In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, l’Istituto si riserva la facoltà di sospendere la fornitura ed interrompere il rapporto contrattuale.
4. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà la Ditta dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all’atto dell’arrivo, l’Istituto avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all’apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
6. Nell’eventualità di discordanze qualitative, l’Azienda Sanitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l’Azienda Sanitaria si riterrà autorizzata a provvedere all’acquisto altrove, addebitando alla Ditta le eventuali maggiori spese.
Tale procedura potrà essere adottata per le partite di merce richieste e non consegnate nei termini stabiliti.
I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino senza alcuna responsabilità da parte dell’Istituto per ulteriori danni subiti.
7. Quando la merce fornita, anche se accettata per esigenze urgenti risulti non rispondente ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Istituto ne darà comunicazione alla Ditta ed effettuerà, sugli importi fatturati l’applicazione della penale prevista al successivo articolo 13.
Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle fatture e ne sospenderanno i termini di pagamento.
Art. 11 - Vizi
L’accettazione della merce non solleva la Ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti e imperfezioni, ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati al momento della consegna, ma accertati in seguito.
Resta inteso che, nel caso in cui gli arredi e le attrezzature fornite non fossero conformi in tutto o in parte a quanto richiesto dal capitolato tecnico, o risultassero dei difetti nell’ambito del normale utilizzo, la Ditta dovrà provvedere, nei termini da concordare con l’U.O. preposta alla sostituzione della merce rifiutata.
Le forniture dovranno essere esclusivamente operate a mezzo di beni del tutto identici alla documentazione tecnica ed illustrativa presentata in sede di gara; le forniture di beni diversi da quelle risultanti dalla documentazione anzidetta e dall’offerta , saranno considerate come non avvenute, e la Ditta si obbliga a ritirarle a entro cinque giorni dalla formale contestazione della difformità ed a sostituirli entro 10 giorni solari con beni identici a quelli di cui alla predetta documentazione.
Art. 12 - Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di collaudo tecnici- amministrativi.
Le fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA entro novanta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura.
È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx
Xx XX ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso di contestazione, la SA potrà richiedere alla DA la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, farmacie o depositi, addebitando eventuali differenze di prezzo alla DA. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che la SA non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti.
Nello specifico l’Istituto si riserva il diritto di applicare le penali di seguito descritte:
a) in caso in cui la Ditta non consegni, installi o metta in funzione i beni nel rispetto e nei termini previsti, si procederà all’applicazione di una penale giornaliera di € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.
b) in caso di mancata effettuazione della fornitura, di irregolarità o incompletezza della stessa, o nel caso in cui la Ditta si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati, ovvero nel caso in cui la Ditta non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti, ovvero non ottemperi, od ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti, si procederà all’applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 2.500,00, a seconda dell’entità e gravità dell’inadempimento.
c) Non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse, pur non comportando tale inadempimento per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto, quali quelle per il superamento del collaudo ed in caso di omissione o ritardo nell’intervento di manutenzione a partire dalla messa in funzione e durante il periodo di garanzia, si procederà all’applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00, a seconda dell’entità e gravità dell’inadempimento
Art. 14 - Modalità di applicazione delle penalità
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.
Art. 15 - Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;
b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
c) xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.
In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.
Art. 16 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.
Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
Art. 17 - Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Melfi, con esclusione espressa della competenza arbitrale.
Art. 3. - Norma di rinvio
Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)