CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE RAGAZZI SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 2025
CIG 9349404C3E
PREMESSA
Il Comune di Albignasego affida in appalto per tre anni, da settembre 2022 ad agosto 2025 o comunque dalla data del verbale di consegna, il servizio di gestione del Centro di Aggregazione Ragazzi denominato “AFTER HOUR”, con sede presso l’edificio ubicato in Albignasego, Piazzetta Invalidi del Lavoro.
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del Comune di Albignasego, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile di Settore e dal legale rappresentante dell’ aggiudicatario
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizio, la durata dell'appalto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di tre mesi. A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Centro di Aggregazione Ragazzi (CAR) si configura come un servizio basilare nel sistema dell’offerta del territorio rivolto ai preadolescenti e alle loro famiglie.
Le attività si svolgono all’interno del Centro di Aggregazione “After Hour” collocato nell’edificio ubicato in Albignasego, Piazzetta Invalidi del Lavoro e negli spazi verdi circostanti: i ragazzi vengono affiancati da educatori, con l’obiettivo di favorire le relazioni sia tra i ragazzi/e stessi/e che con figure adulte di riferimento per lo scambio, il confronto, la condivisione, il gioco, la creatività, la libera espressione.
ART. 2 – FINALITA’
Il servizio nel complesso ha la finalità di:
• prevenire il disagio evolutivo;
• promuovere percorsi di socializzazione dei minori in contesti formativi strutturati;
• supportare le funzioni genitoriali ed educative;
• favorire il benessere relazionale ed interculturale;
• favorire una rete di partenariato educativo (genitori – educatori - scuola – associazioni – comunità);
• sviluppare una cultura della partecipazione attiva;
• sostenere l’impegno scolastico.
ART. 3 – DESTINATARI
I destinatari del servizio sono i/le ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni, o che hanno concluso il ciclo della scuola primaria. La possibilità di frequentare il Centro viene data prioritariamente a coloro che sono residenti o domiciliati nel Comune di Albignasego, in caso vi siano posti vacanti possono accedervi anche coloro che frequentano le scuole situate nel Comune di Albignasego, anche se residenti in altri territori.
ART. 4 - ARTICOLAZIONE ORARIA DEL SERVIZIO
In corrispondenza dell’anno scolastico, da metà settembre fino a fine giugno, il CAR sarà aperto per quattro pomeriggi alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì) dalle ore 15:00 alle 18:00 (dalle 15:30 alle 18:30 nel periodo in cui è in vigore l’ora legale); sarà chiuso per due settimane durante le festività natalizie, nei giorni di festività e durante tutto il mese di agosto. Nel mese di luglio invece il CAR sarà aperto per quattro settimane tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30.
ART. 5 - ATTIVITA’ DEL CAR
Il Centro offrirà ai minori regolarmente iscritti le seguenti attività:
- iniziative di tipo ludico (giochi, attività sportive, tornei);
- iniziative di tipo ricreativo (laboratori, attività artistiche, attività teatrali, ascolto musica, utilizzo di strumenti informatici ove disponibili, ecc.);
- iniziative formative su tematiche afferenti alle relazioni sociali e ai comportamenti civici (risparmio energetico, legalità, rispetto dell’ambiente, ecc.);
- supporto allo studio, offrendo condizioni per lo svolgimento dei compiti durante il periodo scolastico.
Il CAR dovrà inoltre finalizzare la propria attività stabilendo un’alleanza educativa con le famiglie dei minori iscritti, prevedendo specifichi interventi di accompagnamento ed orientamento educativo, di coinvolgimento ad eventi di festa e soprattutto di partecipazione ed attivazione diretta delle famiglie nelle iniziative del Centro, in una prospettiva di pratica generativa di welfare.
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Nella gestione del servizio l’affidatario dovrà:
1) garantire l’apertura e la chiusura del CAR;
2) definire, in accordo con l’Ufficio Servizi Sociali, la documentazione per l’iscrizione, i percorsi di inclusione per alcuni ragazzi;
3) progettare e realizzare attività ludico/ricreative e di laboratorio;
4) realizzare attività di sostegno scolastico in favore dei frequentanti;
5) vigilare sui ragazzi che partecipano alle attività;
6) attivare collaborazioni con altri soggetti del territorio che operano sulla stessa fascia d’età (Scuola, Parrocchie, Associazioni sportive e culturali);
7) organizzare almeno n. 3 eventi all’anno, quali momenti di formazione/ritrovo con e per le famiglie, uscite extra attività, eventi aperti alla comunità locale;
8) partecipare alle iniziative di inclusione sociale promosse dall’Amministrazione Comunale;
9) mantenere le comunicazioni con i genitori dei ragazzi frequentanti, in particolare in relazione all’autonomia di entrata ed uscita dal CAR che il genitore intende riconoscere al figlio, affinché non esistano dubbi che possano incidere sulla “custodia e vigilanza sul minore’’;
10) al bisogno, avviare confronti con gli insegnanti dei ragazzi;
11) custodire il materiale del CAR;
12) pubblicizzare il CAR e le iniziative che esso promuove, sia attraverso incontri con i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado presso i plessi scolastici che attraverso i social (Facebook, Instagram, eccetera);
13) raccogliere le iscrizioni e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
14) utilizzare strumenti di registrazione delle presenze e delle attività;
15) garantire la supervisione obbligatoria degli operatori del CAR per almeno due ore mensili finalizzata all’analisi dell’andamento del Centro e sulle aree di maggior criticità;
16) garantire la formazione permanente degli educatori per almeno 10 ore annue;
17) organizzare le uscite;
18) acquistare il materiale di primo soccorso e la messa a disposizione dello stesso al personale;
19) provvedere alle spese varie di: segreteria, cancelleria, comunicazioni cartacee e telefoniche.
ART. 7 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA
La ditta aggiudicataria dovrà:
1) predisporre un programma delle attività e delle iniziative, in riferimento a ciascun ciclo di attività (periodo scolastico e periodo estivo) con i relativi indicatori di risultato, da presentare indicativamente a settembre e a giugno;
2) redigere relazioni semestrali sull’andamento del servizio, con annessa valutazione e dati numerici di riscontro riferita ai contenuti di cui al punto 1) e riepilogo delle attività di formazione e supervisione degli educatori;
3) trasmettere ogni mese il registro delle presenze degli iscritti al CAR, con indicazione dei partecipanti alle attività programmate;
4) attivare azioni di valutazione del gradimento del servizio;
5) presentare una relazione conclusiva del servizio entro 2 mesi dalla chiusura dell’incarico, con presentazione complessiva delle attività svolte ed eventuali valutazioni e/o proposte migliorative del servizio.
ART. 8 – UTENZA
1. Al CAR potranno accedere i ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni (o che hanno concluso il ciclo della scuola primaria), fino ad un massimo di 12 presenze nel periodo scolastico (da metà settembre ai primi di giugno); le presenze potranno aumentare fino ad un massimo di 24 ragazzi quando le attività si svolgeranno nello spazio verde circostante e nel periodo estivo (dal termine della scuola fino a fine luglio).
2. Quando il servizio si effettuerà nei luoghi pubblici all'aperto o nei parchi, si considereranno partecipanti i ragazzi che si relazionano direttamente con l'educatore e che realizzano attività in relazione alle azioni promosse dall'educatore.
3. L’iscrizione al Centro, gratuita, sarà condizione indispensabile per la frequenza delle attività e delle proposte offerte del Centro stesso, sia all’aperto che al chiuso. Essa avverrà attraverso la sottoscrizione di un modulo, condiviso con l’Ufficio Servizi Sociali, con cui i genitori prendono atto e sottoscrivono le norme di funzionamento del Centro e le regole a cui gli iscritti devono attenersi. L’iscrizione per le attività da svolgersi nel periodo scolastico permetterà la frequenza di due giorni alla settimana al Centro, da indicare nel modulo (lunedì e mercoledì o martedì e giovedì), mentre l’iscrizione per le attività estive, che sarà due giorni alla settimana, non prevede giorni prefissati.
4. Dovrà essere garantita la precedenza per i minori segnalati dai Servizi Sociali. Qualora si verifichi una progressiva riduzione della frequenza del minore segnalato al Centro, ovvero in caso di ritiro, la Ditta si impegna ad informare l’Assistente Sociale di riferimento.
ART. 9 – PERSONALE
1. Il personale che si occuperà del CAR sarà composto da due educatori e un jolly, possibilmente di entrambi i generi, e dovrà essere necessariamente essere in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o psicologia o equivalenti. Entrambe le figure dovranno inoltre avere una esperienza, nell’ultimo quinquennio, almeno biennale e continuativa nell’ambito dell’animazione per bambini e ragazzi presso strutture pubbliche o private.
2. Il personale che si occuperà della supervisione degli educatori dovrà essere un/una psicologo/psicoterapeuta, iscritto all’albo professionale degli Psicologi sezione A e con specializzazione in psicoterapia; deve aver maturato un’esperienza triennale continuativa nell’ambito della supervisione sull’andamento e funzionamento dell’équipe degli operatori che lavorano in contesti educativi a favore dei minori.
3. Prima dell’inizio del servizio, è fatto obbligo all’affidatario di presentare i nominativi sia degli animatori sia del jolly che provvederà alle sostituzioni ed i relativi curriculum dettagliati, così come definiti nei precedenti punti del presente articolo, nei quali autocertificheranno i titoli posseduti, l’esperienza maturata, i corsi di formazione cui hanno partecipato.
4. E’ fatto obbligo all’affidatario di sostituire nel più breve tempo possibile e comunque entro il limite massimo del successivo giorno di servizio, dal verificarsi dell’assenza, il personale che per qualsiasi motivo non si presentasse o non potesse continuare a prestare servizio.
5. L’affidatario si impegna a sostituire immediatamente quel personale che non fosse ritenuto idoneo dal Responsabile del procedimento, al quale è riservata la più ampia facoltà di controllo di quanto forma oggetto del presente capitolato.
6. Le eventuali sostituzioni del personale che nel corso del servizio si rendessero necessarie dovranno essere immediatamente comunicate per iscritto al Responsabile del procedimento.
7. Tutti gli obblighi relativi alle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori ed oneri assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, sono a carico dell’affidatario, il quale ne è il solo responsabile.
8. In caso di cambio di gestione dell'appalto a seguito di procedura di gara, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti dal precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta subentrante (allegato “personale”).
9. L’affidatario, qualora intendesse affiancare il personale con tirocinanti e/o stagisti, è tenuto a darne comunicazione scritta al responsabile del procedimento.
ART. 10 – STRUTTURE E MATERIALE IN USO AL CAR
1. Il CAR, salvo diversa destinazione, avrà sede presso l’edificio ubicato in Albignasego, Piazzetta Invalidi del Lavoro, nei locali al piano terra messi a disposizione dall’amministrazione e nell’area esterna adiacente, compreso il parco giovani ed altri parchi a seconda della programmazione,
2. All’atto di consegna del servizio verrà redatto in contraddittorio un dettagliato verbale sullo stato dei locali e delle cose mobili (attrezzature, strumentazioni, espositori, arredi, ecc.) contenuti in esso.
ART. 11 - MONTE ORE E CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Per lo svolgimento delle attività del CAR si prevede un monte ore annuo pari a ore 1.292, che vengono così ripartite: 896 ore da gennaio a luglio e 396 ore da settembre a dicembre.
2. L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è stabilito in € 91.086,00 (IVA esclusa), per l’attività del Centro e per quanto richiesto dal presente capitolato, calcolato su un monte ore complessivo pari a n° 3.876 ore, stimato in n° 396 ore per l’anno 2022, n° 1.292 ore per l'anno 2023, n° 1.292 ore per l'anno 2024, n° 896 ore per l'anno 2025 e corrispondente ad un costo orario di € 23,50 IVA esclusa.
L’importo presunto per l’eventuale proroga tecnica per ulteriori 3 mesi (fino al 30/11/2025) è pari a € 7.379,00 al netto di IVA (€ 7.747,95 IVA 5% inclusa, se e in quanto dovuta), per un importo totale complessivo stimato, in caso di proroga tecnica, pari a € 98.465,00 (€ 103.388,25 IVA 5% inclusa, se e in quanto dovuta).
Ai sensi dell'art. 23 c.16 del D.Lgs 50/16 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera.
3. Non sono previsti costi per la sicurezza da rischi interferenziali.
ART. 12 – ASSICURAZIONI
1. L’affidatario assumerà in proprio ogni responsabilità, sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge in conseguenza dell’espletamento del servizio in oggetto. Risponderà pertanto direttamente dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, alle persone e/o cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento degli stessi, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.
2. L’affidatario, ai fini della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RTC/RCO) valida per tutta la durata del contratto, per danni a persone per morte, lesioni personali e danni a cose con i seguenti massimali:
- RCT- € 3.000.000,00 per sinistro e per persona;
- RCO- € 3.000.000,00 per sinistro e per persona.
Art. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2-3 del Codice (D.lgs. n. 50/2016). La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 75 punti |
Offerta economica | 25 punti |
TOTALE | 100 |
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice appositamente nominata. Si procederà, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016, alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse. L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, con obbligo di mantenere ferma l’offerta stessa. Dopo la presentazione l’offerta non può essere ne' ritirata ne' modificata od integrata. L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea.
OFFERTA TECNICA – PROGETTO (massimo 75 punti)
Il progetto costituente l’offerta tecnica deve sintetizzare le linee generali dell’intervento proposto per il CAR e le modalità di sua attuazione, in conformità con i contenuti del presente capitolato, deve essere articolato sui seguenti aspetti:
Aspetti progettuali | Criterio motivazionale | Punteggio massimo | |
1 | Attività e metodologie educative | La commissione di gara attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti criteri motivazionali: - completezza tecnica; - concretezza/fattibilità; - coerenza tra le parti; - chiarezza espositiva. | Punti 34 |
2 | Struttura organizzativa della ditta appaltatrice | La commissione di gara attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti criteri motivazionali: - adeguatezza; - efficienza; - garanzia sulla qualità dei servizi offerti | Punti 20 |
3 | Proposte innovative/ migliorative, senza ulteriori oneri | La commissione di gara | Punti 20 |
per l'Ente appaltante | attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti criteri motivazionali: concretezza/fattibilità; innovazione; contestualizzazione. | ||
4 | Possesso certificazione Famliy Audit o analoga | Punti 0,5 | |
5 | Possesso certificazioni che riguardano attenzione a forme di inclusività | Punti 0,5 |
L’illustrazione dell’offerta tecnica non dovrà superare complessivamente n° 8 facciate (4 pagine) formato A4 (carattere Arial, corpo del testo 11 o Times New Roman 12, max 35 righe per pagina), pena la non valutazione della parte eccedente. Ad integrazione dell’offerta è possibile allegare unicamente esempi di modulistica e/o facsimili destinati alla comunicazione e/o informazione con gli utenti, in un numero massimo di 4 facciate (2 Pagine), pena la non valutazione della parte eccedente.
Applicazione del metodo della media dei coefficienti
I commissari procederanno all'esame dei progetti presentati e determineranno la loro valutazione, assegnando a ciascuno dei subparametri sopra riportati un coefficiente variabile da 0 a 1, secondo la seguente scala:
Ottimo | 1 |
Buono | 0,8 |
Sufficiente | 0,5 |
Scarso | 0,3 |
Inidoneo | 0,0 |
• per ottimo si intende una valutazione piena e più che esaustiva delle voci richieste con profili di eccellenza;
• per buono si intende una valutazione piena delle voci richieste pur in assenza di profili di eccellenza;
• per sufficiente si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di particolare rilievo pur in coerenza a quanto richiesto dal bando;
• per scarso si intende una valutazione che presenta delle manchevolezze rispetto a quanto richiesto dal bando;
• è inidoneo il progetto che presenta lacune e manchevolezze tali da non poter essere neppure oggetto di valutazione.
La Commissione quindi procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale massima le medie provvisorie calcolate. La media dei coefficienti sarà espressa sino ad un massimo di 3 cifre decimali con arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta è pari o maggiore di 5. I coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo elemento di valutazione, ottenendo il punteggio da assegnare al concorrente per quell’elemento di valutazione.
OFFERTA ECONOMICA (massimo punti 25):
Nell'offerta economica i concorrenti dovranno indicare il costo complessivo che propongono per l'attuazione del progetto al netto di IVA, tenuto conto che il prezzo base al netto di IVA è di € 91.086,00.
Il punteggio dell’Offerta Economica sarà attribuito applicando la formula non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente). Al concorrente (tra quelli ammessi alla fase di valutazione dell’Offerta Economica) che avrà proposto il prezzo più basso verranno attribuiti 25 punti e agli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali mediante la seguente formula:
Xo = Pi x C
Po
Dove:
Xo = punteggio da assegnare all’offerta in esame Pi = prezzo più basso espresso in euro
C = punteggio massimo attribuibile (25 punti) Po = prezzo offerto dalla ditta in esame
In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in considerazione quelli più favorevoli all’Amministrazione Comunale. Sono ammesse offerte fino ad un massimo di due cifre decimali dopo la virgola.
Art. 14 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI
I pagamenti saranno effettuati entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di fattura, previa verifica del servizio svolto e della regolarità contributiva (DURC). Con cadenza mensile dovranno essere consegnati fogli di servizio degli educatori, con indicazione delle ore dedicate alle attività del Centro, delle ore dedicate alle attività di programmazione e di supervisione e delle ore dedicate allo svolgimento delle attività nel territorio; dovrà inoltre essere trasmesso il registro delle presenze degli iscritti al CAR, con indicazione dei partecipanti alle attività programmate
L’aggiudicatario è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., con particolare riguardo a quanto disposto all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
Art. 15 - REVISIONE PREZZO
Per il primo anno del contratto i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria del RUP. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro i primi 30 giorni dell'anno cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa, in particolare, che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.
Art.16 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all’inadempienza e, qualora la stessa non sia immediatamente definita, in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell’importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio,
l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
Art. 17 – SICUREZZA
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione. L’aggiudicatario assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L' aggiudicatario comunica ai fini della stipula del contratto e comunque, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del proprio responsabile della sicurezza.
ART. 18 – CONTROLLI E PENALI.
1. Il Comune di Albignasego ha il potere di indirizzo e di controllo sull’andamento del servizio, tale funzione si realizzerà attraverso incontri con il Responsabile di procedimento e/o altro referente del Comune, nel corso del servizio, volti a sindacare l’operato dell’aggiudicatario, sia sotto il profilo organizzativo che esecutivo ed al fine di garantire costantemente che l’aggiudicatario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l’interesse pubblico o che, comunque, il progetto eseguito sia conforme a quello presentato in sede di gara e da quanto contenuto nel presente capitolato.
2. Ogni inadempimento o irregolarità rispetto al presente capitolato e/o al progetto sarà sanzionabile, previo adeguato contraddittorio, con le penali da € 50,00 ad € 5.000,00 in relazione alla gravità dell’accaduto, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori di cui agli articoli seguenti. In particolare si stabiliscono le seguenti penalità:
- mancata custodia del materiale del centro o omissione della registrazione di cui all’art. 6, ritardi o modifiche orari nelle aperture del centro non concordate con il responsabile del procedimento, omissione della registrazione delle attività, mancata attività di pubblicizzazione, mancata o non completa raccolta delle iscrizioni, assenza del materiale di primo soccorso, carenze gravi di comunicazioni con le famiglie dei ragazzi, carenze o inadeguatezze gravi nelle attività che attengono all’organizzazione amministrativa o ludica da € 50,00 a € 500,00;
- cambio del personale in servizio senza preventiva comunicazione e presentazione dell’educatore con relativo curriculum al responsabile del procedimento, mancata o insufficiente supervisione, da € 500,00 a € 2.000,00;
- mancata custodia dei ragazzi nel periodo in cui sono al centro (vagliando che comunque i ragazzi hanno l’autonomia di accesso e di uscita dal centro concordata con i genitori ed i termini di tale accordo devono essere conosciuti dagli educatori), incapacità gestionale che comporti un danno all’attività progettata ed ai rapporti tra servizio aggregativo/scuola, servizio aggregativo/associazioni, servizio aggregativo/genitori, carenza nella copertura assicurativa, da € 2.000,00 a € 5.000,00.
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile ed ai casi espressamente disciplinati dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge, nei seguenti casi:
- mancata ed ingiustificata apertura del servizio;
- non attuazione delle prestazioni previste agli art. 6 e 7 del presente capitolato;
- accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente;
- grave danneggiamento dei locali e delle attrezzature in esso presenti riconducibile a comportamenti dolosi del personale impiegato;
- non conformità del servizio alla proposta tecnica presentata in sede di gara;
- a seguito di diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora l’affidatario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali.
- inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio-
2. Della risoluzione del contratto sarà data comunicazione con preavviso di dieci giorni da trasmettere tramite posta elettronica certificata. All’affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti. Si procederà altresì all’incameramento della cauzione prestata all’atto della firma del contratto. Resta salvo per l’Ente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
ART. 20 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA –PROTOCOLLO DI LEGALITA' - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
La ditta aggiudicataria prende atto e si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, approvato con delibera di Giunta comunale n. 49/2021, reperibile sul sito internet comunale https://www.comune.albignasego.pd.it alla voce “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali”.
La ditta aggiudicataria accetta e si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra Regione del Veneto, Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto e approvato dall’Amministrazione comunale di Albignasego con deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 22 ottobre 2019, reperibile alla voce "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione".
La ditta aggiudicataria, con riferimento alla prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, altresì, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal “Codice di comportamento” del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 17/12/2020, entrambi reperibili sul sito internet del Comune di Albignasego alla voce “Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali – Atti Generali”.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento dei danni.
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente, via pec, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate via pec o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 21 – RISERVATEZZA
La ditta aggiudicataria ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni, che sono di proprietà esclusiva del Comune.
ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi e alle norme di sicurezza previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) e dal Codice per la protezione dei dati personali e s.m.i.;
3. di non comunicare i dati a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva tempestiva informativa al titolare;
4. non diffondere i dati in suo possesso né conservarli alla scadenza del presente contratto.
ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB – APPALTO
In ragione della natura particolare delle prestazioni oggetto del presente appalto, in considerazione del fatto che si ritiene essenziale garantire l’omogeneità delle prestazioni nei confronti dell’utenza è vietato il subappalto.
E’ fatto divieto all’affidatario di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto d’appalto.
ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dall’esecuzione del contratto, l’affidatario, dovrà presentare nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La mancata prestazione della garanzia di cui al comma 1, comporta la revoca dell’affidamento.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Matilde Sinico, Ufficio Servizi Sociali del Comune di Albignasego, tel. 049 8042204, e-mail: matilde.sinico@comune.albignasego.pd.it
Matilde Sinico Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
“ Codice dell’Amministrazione digitale”
Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il relativo procedimento. La firma autografa/digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
39/1993.