Contratto relativo al servizio Stipendio in Anticipo
Contratto relativo al servizio Stipendio in Anticipo
Milano, / /
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – Succursale italiana (di seguito la "Banca" o "BBVA"), con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 – Xxxxxx, iscritta nel registro della Banca d'Italia con il n. 3576 e nel registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con il n. 06862150155;
e
il Sig./la Sig.ra Codice fiscale:
(di seguito, il “Cliente”)
Concordano quanto segue
Termini e condizioni | |||
Ammontare del prestito: | |||
Data di concessione del prestito: | Data di rimborso del prestito: | Importo totale da ripagare: | |
Interesse nominale annuo | TAEG (%) | Interesse di mora | Commissione di gestione (EUR) |
0% | % | 8% | |
Commissione di chiusura anticipata | Spese per il recupero dei crediti in caso di inadempimento (EUR) | ||
Totale (% massima) | Parziale (% massima) | ||
0 | 0 | 0 |
1. Ambito di applicazione del Contratto
Il presente Contratto ha ad oggetto l’erogazione della Banca in favore del Cliente del prestito denominato “Stipendio in Anticipo” secondo quanto previsto dai relativi termini e condizioni.
Su richiesta, il Cliente può ottenere in qualsiasi momento una copia del presente Contratto.
2. Prerequisiti
Al fine di poter stipulare il presente Contratto, il Cliente deve:
a) aver sottoscritto l’accordo quadro per la prestazione di servizi bancari e di pagamento offerti da BBVA (l’“Accordo Quadro”);
b) essere titolare di un contratto individuale di lavoro e aver accreditato, sul conto corrente aperto nell’ambito dell’Accordo Quadro (il “Conto”), almeno una mensilità della retribuzione fissa negli ultimi trenta (30) giorni, per un importo minimo di 450 € (lo “Stipendio”). Il prestito non è quindi accessibile a chiunque non sia titolare di un rapporto individuale di lavoro, ivi inclusi i lavoratori autonomi.
3. Termini e condizioni applicabili alla concessione del prestito Stipendio in Anticipo
Le clausole del presente Contratto si applicano in aggiunta alle disposizioni contenute nelle sezioni I e II dell’Accordo Quadro stipulato tra il Cliente e BBVA ai sensi dell’Articolo 2.
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Contratto e quelle dell’Accordo Quadro, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.
4. Prestito Stipendio in Anticipo
Il prestito “Stipendio in Anticipo” offre al Cliente la possibilità di richiedere a BBVA, che può accogliere o rifiutare la richiesta a propria discrezione, un anticipo fino al 100% dello Stipendio accreditato sul Xxxxx nel mese precedente alla richiesta del prestito, entro un limite massimo di 1.500 Euro. L’importo minimo del prestito che può essere richiesto dal Cliente è di 250 Euro.
La richiesta del prestito “Stipendio in Anticipo” può essere presentata tramite l’App BBVA tra il quindicesimo giorno e il terzo giorno precedenti alla data prevista per il pagamento dello stipendio. Pertanto, il termine massimo entro il quale è possibile richiedere il prestito “Stipendio in Anticipo” è di 72 ore prima della data prevista per il pagamento dello Stipendio, individuata secondo il criterio indicato nell’Articolo seguente.
L’importo del prestito viene accreditato sul Conto del Cliente alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
5. Modalità di rimborso
Il Cliente s’impegna a rimborsare il prestito alla data in cui è previsto il pagamento da parte del datore di lavoro dello Stipendio in relazione al quale è stato chiesto l’anticipo. BBVA considera, come data prevista per il pagamento dello Stipendio, il medesimo giorno del mese in cui questo è stato accreditato sul Conto il mese precedente.
Laddove tale giorno non sia un giorno lavorativo, si considera come data prevista per il pagamento dello Stipendio il primo giorno lavorativo successivo (la “Data di Rimborso”).
A titolo esemplificativo, laddove lo Stipendio di febbraio del Cliente sia stato accreditato in data 24 febbraio, la Data di Rimborso del prestito richiesto nel mese di marzo sarà il giorno 24 marzo. Qualora il 24 marzo non fosse un giorno lavorativo, la Data di Rimborso cadrebbe il primo giorno lavorativo successivo al 24 marzo.
Il Cliente accetta che il rimborso sarà effettuato, alla Data di Xxxxxxxx, tramite addebito sul Conto della somma dovuta a titolo di rimborso del prestito.
Il Cliente ha il diritto di rimborsare il prestito, in tutto o in parte, prima della Data di Rimborso. In caso di rimborso anticipato totale o parziale, il Cliente ha diritto alla restituzione della componente del costo del prestito dovuta per la vita residua del Contratto. Il Cliente può richiedere il rimborso anticipato del prestito chiamando il servizio clienti o tramite la sezione “I miei messaggi” nell’app o tramite l’home banking.
L’importo da rimborsare sarà calcolato considerando la vita residua del prestito nel momento del rimborso e l’ammontare rimborsato in anticipo rispetto all’importo totale dovuto.
6. Costo del prestito Stipendio in Anticipo
Per la concessione del prestito Stipendio in Anticipo, BBVA addebiterà al Cliente le seguenti commissioni:
■ se la richiesta viene presentata tra il terzo e il quinto giorno prima della Data di Xxxxxxxx, si applica una commissione tra 0,25 Euro e 1 Euro, a seconda dell’importo del prestito;
■ se la richiesta viene presentata tra il sesto e il decimo giorno prima della Data di Xxxxxxxx, si applica una commissione tra 0,50 Euro e 3 Euro, a seconda dell’importo del prestito;
■ se la richiesta viene presentata tra l’undicesimo e il quindicesimo giorno prima della Data di Xxxxxxxx, si applica una commissione tra 1 Euro e 5 Euro, a seconda dell’importo del prestito.
BBVA non applica alcun tasso di interesse sulla somma concessa al Cliente a titolo di prestito Stipendio in Anticipo. La commissione viene addebitata sul Conto nel momento in cui l’importo del prestito viene accreditato sul Conto.
Il riepilogo delle commissioni applicabili alla concessione del prestito Stipendio in Anticipo e le informazioni relative al TAEG sono riportati nel frontespizio del presente Contratto.
7. Limite di usura
Le condizioni economiche relative al presente Contratto sono concordate nel rispetto del tasso soglia stabilito ai sensi della Legge in materia di usura (Legge 108/96) e vengono effettivamente applicate nel rispetto del tasso soglia rilevante per il trimestre di riferimento.
Qualora le condizioni economiche applicabili ai sensi del Contratto dovessero in futuro risultare superiori al tasso soglia, la Banca applicherà comunque le commissioni e spese entro il limite massimo del tasso di soglia rilevante per il trimestre di riferimento, senza che ciò implichi nessuna modifica alle condizioni economiche.
8. Conseguenze di un ritardo nel rimborso del prestito
Il ritardo nel pagamento o il mancato pagamento dell’importo dovuto alla Data di Rimborso può comportare gravi conseguenze per il Cliente, quali il pignoramento dei beni di proprietà del medesimo e la segnalazione del ritardo ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC). Ciò può rendere più difficoltoso, per il Cliente, l’ottenimento di credito in futuro.
Inoltre, il ritardo nel pagamento o il mancato pagamento dell’importo dovuto determina l’applicazione nei confronti del Cliente di interessi di mora e di altri costi connessi al recupero del credito indicati nel frontespizio del presente Contratto.
In particolare, in caso di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, alle somme dovute e non pagate si applica un tasso di interesse di mora pari al 8%, calcolato in relazione al numero di giorni di calendario in cui la somma è rimasta dovuta e non pagata.
Laddove sul Conto del Cliente non vi sia un saldo sufficiente alla Data di Rimborso, BBVA informerà il Cliente inviando delle notifiche attraverso l’App BBVA, il sito Web xxx.xxxx.xx, via e-mail, tramite SMS o per telefono.
La Banca ricorderà al Cliente che deve pagare gli importi dovuti per evitare conseguenze negative.
Il Cliente riconosce che il ritardato o mancato rimborso del prestito può determinare la segnalazione del ritardo a uno o più sistemi di informazione creditizie (SIC). Ciò può rendere più difficoltoso, per il Cliente, l’ottenimento di credito in futuro. Prima di inviare al SIC la prima segnalazione recante informazioni negative sul Cliente, BBVA lo notificherà a quest'ultimo, conformemente alle leggi applicabili, con le modalità previste dall’Articolo 19 dell’Accordo Quadro.
9. Diritto di recesso - Risoluzione
Il Cliente può recedere dal presente Contratto entro 14 giorni di calendario dalla data in cui il Contratto è stato firmato, senza dover fornire alcuna motivazione né pagare alcuna penale.
Se il Cliente decide di esercitare il proprio diritto di recesso entro 14 giorni di calendario, sarà tenuto a pagare appena possibile, e in ogni caso non oltre 30 giorni di calendario dalla notifica del recesso, l’importo del prestito erogato dalla Banca e le commissioni dovute per il servizio effettivamente prestato da BBVA ai sensi del presente Contratto fino alla data effettiva del recesso.
BBVA può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine e risolvere anticipatamente il presente Contratto con un preavviso di 1 giorno, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in una delle seguenti circostanze:
a) qualora il Cliente abbia violato obblighi essenziali del presente Contratto, come ad esempio l’obbligo di rimborso del prestito o di pagamento degli interessi di mora;
b) laddove venga provato che il Cliente ha fornito alla Banca informazioni o documenti falsi o laddove il Cliente non abbia fornito a BBVA su richiesta di quest’ultima le informazioni e i documenti necessari per la verifica della sua situazione finanziaria.
La risoluzione del Contratto da parte della Banca per le circostanze sopra indicate determina l’obbligo, per il Cliente, di rimborsare immediatamente il prestito alla Banca.
10. Spese
Il Cliente sarà tenuto al pagamento di qualsiasi spesa o imposta non applicabile alla Banca ai sensi della normativa applicabile.
Il Cliente dovrà pagare e rimborsare a BBVA qualsiasi danno, costo e spesa di qualsiasi natura sostenuti da BBVA a seguito di violazioni del presente Contratto da parte del Cliente o per il recupero del credito, incluse le spese e i costi, diretti o indiretti, connessi alle iniziative assunte da BBVA a tali fini (ad esempio richieste di pagamento per posta, telefono o altri mezzi), nonché derivanti da procedure giudiziali ed extra-giudiziali, salvi i costi legali a carico della Banca per decisione dell’Autorità giudiziaria.
11. Cessione del contratto
La Banca stipula il presente Contratto sulla base del profilo personale e della solvibilità del Cliente. Il Cliente non può pertanto cedere il presente Contratto né alcuno dei diritti da esso derivanti senza preventiva autorizzazione scritta di BBVA.
12. Reclami e procedure alternative di risoluzione delle controversie
Il Cliente potrà inviare reclami all’Ufficio reclami della Banca mediante:
■ posta ordinaria all’indirizzo Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxx oppure
■ posta elettronica ordinaria all’indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx oppure
■ posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxx.xxxx.xx oppure
■ attraverso la sezione “I miei messaggi” nell’app.
L’Ufficio reclami invierà una risposta ai reclami ricevuti entro sessanta (60) giorni dalla ricezione di ciascun reclamo.
Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta della Banca o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro il termine sopra indicato (60 giorni), può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) mediante i moduli disponibili su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le sedi delle filiali della Banca d’Italia.
13. Tentativo di conciliazione
Prima di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca dovranno esperire un tentativo di mediazione obbligatoria, come previsto dalle attuali leggi in materia di mediazione (Decreto-legge n. 28/2010 e successive modifiche). A tal fine, il Cliente e la Banca concordano di rivolgersi a: (a) il Conciliatore Bancario Finanziario (consultare il sito Web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ulteriori informazioni su come inviare un reclamo al Conciliatore) o (b) un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro del Ministero di Giustizia.
Questa condizione di procedibilità si considera soddisfatta laddove il cliente abbia presentato un ricorso all’ABF.
In ogni caso, il cliente ha diritto di trasmettere esposti alla Banca d’Italia o, a seguito del tentativo di conciliazione sopra menzionato, di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria.
14. Forza maggiore
La Banca non sarà responsabile per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto dovuto a cause di forza maggiore, ivi incluso il caso in cui le autorità adottino misure conseguenti a una crisi sanitaria o umanitaria che rendano impossibile o molto difficoltosa l’esecuzione del presente Contratto, anche qualora le predette misure restrittive risultino connesse alla pandemia da COVID-19.
15. Legislazione applicabile e giurisdizione
Il presente contratto è soggetto al diritto italiano.
Il foro competente per qualsiasi controversia tra il Cliente e la Banca è il tribunale del luogo in cui il Cliente ha la propria residenza o il proprio domicilio.
16. Modalità di sottoscrizione
Il Contratto è firmato tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza messe a disposizione della Banca. BBVA informerà il Cliente della procedura per effettuare la sottoscrizione via e-mail, notifica push o altro mezzo equivalente, in modo che il Cliente possa firmare il Contratto nell’area privata sul sito Web o nell’App BBVA entro e non oltre 5 giorni dalla data di trasmissione delle relative istruzioni.
La data e l’ora della firma saranno impressi nella parte finale del Contratto, indipendentemente dalla data di generazione del documento precedentemente indicata. Il termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’Articolo 9 del presente Contratto inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso.