PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito “Ministero”), codice fiscale 80237250586, con sede in Roma, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, in persona del Ministro, Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Imola (BO) il 19 novembre 1951, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
e
l’Agenzia per le politiche attive del lavoro (di seguito “ANPAL”), codice fiscale 97889240582, con sede in xxx Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxx, in persona del Presidente, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx, nato a Milano il 23 aprile 1965, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
PREMESSO CHE
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, disciplina all’articolo 15 gli accordi che le pubbliche amministrazioni possono concludere per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 30, comma 2sexies, prevede che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, per motivate esigenze
organizzative in assegnazione temporanea personale di altre pubbliche amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
la legge 10 dicembre 2014, n.183, all’articolo 1, comma 3 e comma 4, lett. c), delega il Governo a istituire, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, un’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero;
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito “decreto istitutivo”) recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, istituisce l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
l’art. 9, comma 1, lett. a) del predetto decreto istitutivo conferisce all’ANPAL, fra le altre, le funzioni in materia di collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
l’articolo 4, comma 16, del predetto decreto legislativo dispone che l’ANPAL si avvalga dell’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero;
con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx è stato nominato presidente dell’ANPAL a decorrere dal 1° dicembre 2015, per la durata di tre anni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2016 individua, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero e dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) da trasferire all’ANPAL;
l’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri consente in fase di prima attuazione, con accordo tra le amministrazioni interessate nel quale siano definiti gli oneri a carico dell’ANPAL, che le attività strumentali connesse al funzionamento dell’Agenzia possano essere svolte dal Ministero e dall’ISFOL, anche avvalendosi del personale trasferito all’ANPAL mediante gli appositi accordi o protocolli d’intesa di cui al comma 3;
l’articolo 9, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che l’ANPAL possa stipulare appositi accordi o protocolli d’intesa, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con il Ministero, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’ISFOL, al fine di disciplinare le modalità di avvalimento del personale delle suddette amministrazioni da parte della stessa Agenzia;
l’articolo 10, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx istitutivo – come integrato dall’articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 – dispone che dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) assuma la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP);
in data 22 settembre 2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente dell’Agenzia per le politiche del lavoro hanno sottoscritto un “Protocollo d’intesa concernente l’avvalimento delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro”, prorogato il 29 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2017, nel quale si chiarisce, all’articolo 2, che per lo svolgimento di attività strumentali connesse all’avvio del funzionamento dell’ANPAL, la stessa si avvale della Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD e della Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della
comunicazione del Ministero, nei limiti e con le modalità definite dall’ANPAL e dai direttori generali competenti;
con decreto ministeriale 3 novembre 2016 sono state trasferite all’ANPAL, con effetto dal 1° gennaio 2017, 81 unità di personale non dirigenziale di ruolo del Ministero, come individuate nelle tabelle A e B allegate al decreto medesimo;
con decreto ministeriale 16 dicembre 2016 sono state trasferite all’ANPAL, con effetto dal 1° gennaio 2017, 28 unità di personale non dirigenziale di ruolo del Ministero, come individuate nella tabella A allegata allo stesso decreto;
con decreto del Direttore generale dell’INAPP n. 1 del 22 dicembre 2016, in attuazione dell’articolo. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016, un contingente di personale dell’INAPP è stato trasferito all’ANPAL, con decorrenza dal 1° gennaio 2017;
con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 maggio 2017, è stato adottato il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
nelle more della piena autonomia operativo-gestionale dell’ANPAL, quest’ultima ha la necessità di avvalersi delle strutture del Ministero, con particolare riferimento alla infrastruttura tecnologica, nonché ad alcune procedure di gestione del personale;
l’attuale situazione logistica non consente all’ANPAL la completa allocazione del proprio personale xxxxxx xx xxxx xx xxx Xxxxxxx 0;
in fase di prima attuazione appare, pertanto, necessario assicurare che parte del personale del Ministero trasferito all’ANPAL continui temporaneamente a prestare
servizio presso il Ministero – ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016 – per svolgere attività strumentali connesse al funzionamento dell’ANPAL stessa;
occorre definire le concrete modalità di gestione di suddetto personale, nonché gli oneri derivanti dalla suddetta attività di avvalimento;
dei contenuti del presente protocollo d’intesa è stata data informativa alle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2017;
premesso quanto sopra, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente Protocollo di intesa integra quello del 22 settembre 2016, di cui in premessa, e definisce le modalità di avvalimento per le attività strumentali all’avvio e all’operatività dell’ANPAL, nonché le modalità attraverso le quali l’Agenzia garantisce il supporto giuridico ed operativo alle strutture del Ministero, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei tempi procedimentali nel periodo transitorio.
2. Gli allegati A, B e C del presente Protocollo d’intesa ne costituiscono parte integrante.
3. Nell’allegato A sono definite le modalità di gestione da parte del Ministero del personale dell’ANPAL, di cui all’allegato B, nell’ambito del rapporto di avvalimento ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016, nonché del personale trasferito all’ANPAL, di cui all’allegato C,
temporaneamente allocato presso le sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 2
Avvalimento per le attività strumentali all’avvio e all’operatività dell’ANPAL
1. Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016, l’ANPAL, nelle more della piena autonomia operativo- gestionale, continua ad avvalersi:
a) del supporto tecnico-operativo e degli strumenti applicativi e informatici della Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero;
b) del supporto giuridico-amministrativo, logistico e strumentale della Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio
– X.X.X. xxx Xxxxxxxxx;
c) del supporto del personale, dirigenziale e non, della divisione V della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, per lo svolgimento, sino al 31 dicembre 2017, delle funzioni in materia di collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999, trasferite ad ANPAL ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del decreto istitutivo. Rimangono, comunque, in capo al Ministero le seguenti funzioni:
- gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999;
- definizione, in raccordo con l’ANPAL, delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 151/2015;
- relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 21 della legge n. 68/1999;
- attuazione della banca dati del collocamento mirato, di cui all’art. 8 del
decreto legislativo n. 151/2015.
2. Gli atti compiuti dagli uffici del Ministero in regime di avvalimento sono imputati in via diretta ad ANPAL che ne risponde anche nei confronti dei soggetti terzi.
3. Resta ferma, in ogni caso, la dipendenza gerarchica dal Ministero, su cui gravano i relativi oneri, del personale ministeriale che opera in regime di avvalimento.
4. Per garantire tale supporto, le strutture ministeriali di cui al comma 1 utilizzano anche il personale trasferito all’ANPAL, già assegnato alle medesime strutture alla data del 31 dicembre 2016, come individuato dall’allegato B al presente protocollo.
5. La collocazione del predetto personale negli uffici dell’ANPAL avviene secondo una specifica programmazione definita dall’Agenzia in relazione al grado di autonomia operativo-gestionale dalla stessa progressivamente acquisita, sentito il Segretario generale e le strutture del Ministero interessate. A tal fine, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, sarà effettuata una verifica intermedia – i cui esiti saranno oggetto di uno scambio di note tra le parti – sul grado di autonomia operativo-gestionale raggiunta dall’ANPAL, ai fini dell’eventuale risoluzione del presente Protocollo, prevista dall’articolo 6, comma 1, all’atto del completamento e messa a regime della struttura amministrativa dell’Agenzia.
Articolo 3 Accordo di collaborazione
1. In un rapporto di reciproca collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge
n. 241 del 1990, l’ANPAL garantisce – anche tramite attivazione di gruppi di lavoro stabili e l’eventuale assegnazione temporanea, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di risorse dotate di specifica professionalità in materia – supporto giuridico e operativo alle strutture del Ministero, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei tempi procedimentali.
2. In particolare l’Agenzia fornisce la propria collaborazione:
a) all’Organismo indipendente di valutazione della performance in relazione alle attività di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, per le materie che residuano al Ministero, ai sensi dell’articolo 3 del decreto istitutivo; a tal fine, fino al 31 dicembre 2017 – salva la possibilità di ulteriori proroghe – si provvederà all’assegnazione temporanea alla suddetta Direzione generale di personale dell’ANPAL, individuato d’intesa tra la struttura ministeriale e l’Agenzia, per il passaggio delle competenze in materia di adempimenti connessi alla legge 40/1987, all’articolo art. 1, comma 192, della legge n. 147/2013, nonché alle funzioni indicate all’articolo 7, comma 1, lettere da o) a v), del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017. Fino a completamento della fase di transizione, l’Agenzia provvede, inoltre, all’istruttoria e alla predisposizione degli schemi di provvedimento finalizzati alla conclusione dei procedimenti, già di competenza della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, tra cui, in particolare:
- autorizzazione ed eventuale commissariamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e degli organismi bilaterali di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003;
- attività connesse alla ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione;
c) alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione in materia di programmazione, attuazione e promozione di politiche e interventi finalizzati all’autonomia ed all’inserimento socio-lavorativo della popolazione migrante, ivi inclusi i target particolarmente vulnerabili, anche in risposta ad un flusso migratorio non programmato in continua espansione ed in coerenza con il più generale processo di riforma e rafforzamento delle politiche attive del lavoro.
3. Nell’ambito del rapporto di collaborazione tra Ministero ed ANPAL, il personale di cui all’allegato C resta assegnato alla struttura ministeriale indicata nel medesimo allegato e allo stesso si applicano le disposizioni contemplate nell’allegato A al presente Protocollo.
4. L’Agenzia fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie alla trattazione degli atti parlamentari di indirizzo, di controllo e conoscitivi, nonché dei ricorsi presentati in via amministrativa o giurisdizionale, nelle materie di propria competenza, provvedendo alla relativa istruttoria e alla trasmissione al Ministero di tutta la documentazione di supporto, comprensiva della verifica e della eventuale riscossione – per conto del Ministero – del contributo unificato connesso.
Articolo 4
Relazioni tra Ministero e ANPAL in ambito europeo, internazionale e statistico
1. Nelle materie di propria esclusiva competenza l’ANPAL, in raccordo con il Ministero a cui fornisce idonea informazione preventiva, attua lo scambio di informazioni con le corrispondenti strutture di Stati membri dell’Unione europea e di Paesi terzi e, d’intesa con il Ministero, assicura la propria partecipazione alle riunioni in sede europea e internazionale.
2. L’ANPAL garantisce la propria collaborazione al Ministero durante le fasi negoziali connesse all’adozione di direttive europee, accordi e convenzioni internazionali nelle materie di propria competenza.
3. L’ANPAL partecipa ai tavoli tecnici di coordinamento promossi dal Ministero per la definizione di strategie comuni per l’integrazione delle infrastrutture e dei servizi informativi, nell’ottica di un progressivo incremento della qualità dei flussi informativi.
4. L’ANPAL collabora con il Ministero nelle attività connesse al funzionamento del Sistema Statistico Nazionale e fornisce al Segretariato generale e alla competente Direzione generale del Ministero i dati statistici relativi all’attività svolta su base annuale – in relazione alla quale segnala le eventuali criticità rilevate – nonché tutte le
altre informazioni necessarie per la valutazione e l’attuazione delle politiche di competenza.
Articolo 5 Comunicazione istituzionale
1. Nella definizione dei programmi di comunicazione e relazione con i terzi, nelle materie di propria competenza, l’ANPAL si uniforma a criteri definiti di concerto con il Ministero e informa, in via preventiva, il Ministro di ogni iniziativa di comunicazione istituzionale.
2. Il Ministero e l’ANPAL realizzano forme di coordinamento permanente al fine di garantire la coerenza, la completezza e l’integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione, con particolare riguardo all’elaborazione e all’attuazione del Programma annuale di comunicazione, di cui all’art. 11, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Articolo 6 Durata
Articolo 7
Modifiche e risoluzione del presente protocollo
1. Le parti, in qualsiasi momento, possono provvedere alla parziale modifica del presente protocollo con riferimento alle attività strumentali gestite in avvalimento, sino alla risoluzione dello stesso all’atto del completamento e messa a regime della struttura amministrativa dell’ANPAL.
2. Qualora intervengano rilevanti modifiche normative, tali da incidere in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi, si provvede, d’intesa tra le parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie alla presente convenzione.
3. Il presente protocollo è risolto di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge incompatibili con quanto statuito, in base ai principi generali di cui all’articolo 1419 del codice civile.
Articolo 8 Controversie
1. In caso di controversie, di qualsiasi natura, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione della presente convenzione, le parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Nel caso in cui, entro 30 giorni dall’insorgere della controversia, non sia possibile pervenire a un accordo che la dirima, la stessa sarà definita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, a tal fine, richiede un parere a una commissione di tre membri, appositamente nominata, che opera gratuitamente ed è composta da:
a) un presidente, scelto dal Ministro tra magistrati o esperti di alta professionalità;
b) il Segretario generale del Ministero;
c) il Presidente dell’ANPAL.
3. Le contestazioni sull’interpretazione o sull’applicazione della presente convenzione non ne pregiudicano la regolare esecuzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle parti. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse e il buon andamento dell’attività amministrativa.
Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Il Ministro Xxxxxxxx XXXXXXX | Per l’AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL) Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx DEL CONTE |
Allegato A
GESTIONE DEL PERSONALE
INDICE:
1 Trattamento giuridico
2 Trattamento economico e altri oneri
3 Organizzazione del lavoro e gestione e valutazione del personale
4 Servizio fuori sede e trattamento di missione
1 Trattamento giuridico
L’ANPAL mantiene la titolarità del rapporto di lavoro sul personale di cui all’allegato B, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso l’Agenzia.
E’ autorizzata dal dirigente dell’ufficio del Ministero presso cui opera il dipendente la fruizione degli istituti normativi e contrattuali che non comportano prolungate assenze dal servizio, quali, a mero titolo esemplificativo, permessi brevi, permessi retribuiti di cui all’art. 18 del CCNI del 16 maggio 1995, permessi studio, permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, permessi di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, riposo compensativo e ferie.
E’ inoltre subordinato all’autorizzazione del medesimo dirigente:
a) lo svolgimento del lavoro straordinario, nei limiti delle disponibilità preventivamente comunicate dall’ANPAL entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo;
b) lo spostamento del rientro settimanale, motivato da esigenze di servizio o del dipendente;
c) la flessibilità in entrata e uscita;
Resta, invece, in capo all’ANPAL, l’autorizzazione alla fruizione di tutti gli istituti che comportano assenze prolungate dal servizio, come, ad esempio, le aspettative e i congedi – a vario titolo – previsti dalla normativa vigente.
Le verifiche sullo stato di malattia del personale interessato sono disposte dal dirigente del Ministero presso cui il personale presta servizio, fermo restando che rimane a carico dell’ANPAL il relativo onere economico. La denuncia di infortunio sul lavoro ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 relativa al personale dell'Agenzia di cui all’allegato B è delegata, secondo la propria organizzazione interna, al Ministero, che risponde delle eventuali conseguenze derivanti da ritardo o incompletezza della propria comunicazione.
Il predetto personale partecipa, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio presso cui opera, alle iniziative di formazione promosse dall’ANPAL, nonché a quelle promosse dal Ministero, laddove coerenti con l’attività ivi svolta in regime di avvalimento. E’, inoltre, tenuto all’osservanza del “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, approvato con decreto
ministeriale 10 luglio 2014, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Il servizio svolto dal personale dell’ANPAL presso il Ministero è considerato, a tutti gli effetti, quale servizio prestato presso la medesima Agenzia ed è valutabile ai fini della progressione di carriera.
2 Trattamento economico e altri oneri
Tutti gli oneri relativi al trattamento economico del personale trasferito di cui all’allegato B, compresi gli oneri riflessi e quelli contributivi e assicurativi, sono a carico dell’Agenzia, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero con le modalità di cui al successivo paragrafo 3, terzo capoverso.
3 Organizzazione del lavoro e gestione e valutazione del personale
L’organizzazione del lavoro e delle attività del personale di cui all’allegato B è di competenza dei dirigenti degli uffici del Ministero presso cui detto personale opera, che ne definiscono i piani di lavoro e trasmettono all’ANPAL la propria valutazione anche in merito all’attuazione degli stessi. Sulla base di detta valutazione, l’ANPAL attribuisce gli incentivi alla produttività per l’anno 2017 in applicazione di quanto previsto dal proprio sistema premiante e nel rispetto del principio di non discriminazione e parità di trattamento tra lavoratori.
I dirigenti assicurano tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale loro assegnato, ivi compresi quelli in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Comunicano inoltre all’ANPAL, con modalità telematiche, i dati relativi alle presenze mensili entro i primi 5 giorni del mese successivo, anche ai fini della liquidazione del relativo trattamento economico.
La presenza in servizio presso il Ministero del personale di cui all’allegato B è attestata, anche per motivi di sicurezza delle sedi ministeriali, mediante strumenti di rilevazione automatica; a tal fine, il suddetto personale continuerà a utilizzare il tesserino (badge) già in dotazione fino alla conclusione del periodo di assegnazione temporanea.
4 Servizio fuori sede e trattamento di missione
Fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso, il dirigente dell’ufficio in cui il dipendente presta servizio autorizza, nell’ambito delle attività istituzionali e strumentali svolte in avvalimento, il servizio fuori sede del personale di cui all’allegato B.
Ove il servizio fuori sede comporti la corresponsione del trattamento di missione, l’autorizzazione è rilasciata dall’Agenzia, su cui grava il relativo onere. A tal fine il dirigente della struttura ministeriale di assegnazione comunica all’ANPAL l’esigenza di autorizzare la missione almeno 5 giorni prima dell’evento. L’Agenzia, verificata la disponibilità finanziaria, comunica l’autorizzazione e predispone i conseguenti atti.
Allegato B
Personale ANPAL in assegnazione per attività di avvalimento presso la DG per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD (DG PIOB- UPD) e presso la DG per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero (DG Inclusione) | |||||
N. | COGNOME | NOME | Area | PROFILO PROFESSIONALE | DG |
1 | XXXXXXXXX | XXXX | 3 | Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso | DG PIOB- UPD |
2 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3 | Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso | DG PIOB- UPD |
3 | XXXXXX | XXXXXXXX | 3 | Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso | DG PIOB- UPD |
4 | PERNICE | SEBANA | 3 | Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso | DG PIOB- UPD |
5 | XXXXXX | XXXXX XXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
6 | XXXXXXXX | XXXXXXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
7 | DI XXXXX | XXXXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
8 | XXXXXXX | XXXXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
9 | XXXXXXX | XXXXXX | 0 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
10 | XXXXXXXX | XXXXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
11 | XXXXXXX | XXXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
12 | OLLA PES | MARCO | 2 | Operatore amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
13 | PIATTINI | XXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
14 | XXXXX | XXXXX | 2 | Operatore amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
15 | XXXXXXX | XXXXXXX | 2 | Operatore amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
16 | XXXXXXXX | XXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
17 | XXXXXXX | XXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG PIOB- UPD |
18 | XXXXXXXXXX | XXXXX | 1 | Ausiliario | DG PIOB- UPD |
19 | XXXXX | XXXXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale | DG Inclusione |
Allegato C
Personale ANPAL in assegnazione al Ministero per attività di collaborazione presso | ||||
DG degli ammortizzatori sociali e della formazione | ||||
N. | COGNOME | NOME | AREA | PROFILO PROFESSIONALE |
1 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 2 | Operatore amministrativo gestionale |
DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione | ||||
1 | DI XXXXX | XXXXXXX | 3 | Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso |
2 | XXXXXXXXXX | XXXXXXX | 3 | Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso |
3 | XXXXXXX | XXXXXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale |
4 | XXXXXXX | XXXXXX | 2 | Assistente amministrativo gestionale |