CO.VA.R 14
CO.VA.R 14
Provincia di Torino
Regolamento per la Disciplina dei Contratti
Approvato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 11, in data 26 maggio 2005 e ss.mm.ii. Ultima modificazione approvato in data 18.11.2011, n. 18
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Ambito di applicazione Art.2 Principi informatori
TITOLO II - COMPETENZE E PROCEDIMENTI
Art.3 Programmazione dell'attività contrattuale Art.4 Determinazione a contrattare
Art.5 Responsabile del procedimento contrattuale Art.6 Aggiudicazione e conclusione dei contratti Art.7 Pubblicazione del risultato di gara
Art.8 Disposizione particolari per il finanziamento tramite contratti di mutuo TITOLO III - PROCEDURE NEI CONTRATTI D'APPALTO
Art.9 Scelta del contraente
Art.10 Forme della procedura negoziata
Art.11 Procedura negoziata per appalti di lavori pubblici Art.12 Procedura negoziata per fornitura di beni e servizi Art.13 Modalità di svolgimento delle procedure concorrenziali Art.14 Procedure aperte: Pubblico incanto
Art.15 Procedure ristrette: Licitazione privata Art.16 Procedure ristrette: Appalto concorso Art.17 Norme comuni alla procedure con bando Art.18 Procedura di aggiudicazione
Art.19 Composizione delle Commissione di valutazione
TITOLO IV - PROCEDURE PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Art.20 Ambito di applicazione Art.21 Modalità di esecuzione
Art.22 Limiti di importo e frazionamento Art.23 Responsabile del procedimento
CAPO II - ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art.24 Tipologie di lavori Art.25 Esecuzione per cottimi
CAPO III - ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI IN ECONOMIA
Art.26 Tipologie di forniture e servizi Art.27 Esecuzione per cottimi Art.28 Pagamenti
Art.29 Maggiori spese per forniture e servizi complementari TITOLO V - INCARICHI
Art.30 Disciplina generale Art.31 Scelta del contraente Art.32 Disciplinare d'incarico
TITOLO VI - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI
Art.33 Forma dei contratti Art.34 Stipulazione dei contratti Art.35 L'Ufficiale rogante
Art.36 Diritti di segreteria, imposta di bollo, registrazione e trascrizione Art.37 Xxxxxx e rinnovo
Art.38 Penali, inadempimento e risoluzione del contratto Art.39 Prezzi
Art.40 Contratti aperti
Art.41 Cauzioni provvisorie e definitive
Art.42 Clausola compromissoria
Art.43 Aggiunte o variazioni ai contratti
Art.44 Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione Art.45 Spese contrattuali e fiscali
Art.46 Divieto di cessione del contratto Art.47 Subappalto o fattispecie similari Art.48 Verbale di gara o trattativa
TITOLO VII - ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE
Art.49 Beni mobili. Alienazione
Art.50 Beni immobili. Locazione e affitto Art.51 Beni immobili. Permuta e alienazione Art.52 Diritti di prelazione
Art.53 Trattativa privata per fondi interclusi Art.54 Beni immobili. Acquisto
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.55 Abrogazione di norme Art.56 Entrata in vigore
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Ambito di applicazione
1. L'attività contrattuale del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (di seguito denominato Consorzio), è disciplinata dalla normativa dell'Unione Europea, dalle leggi e dal presente regolamento.
Art.2 Principi informatori
1. L'attività contrattuale del Consorzio persegue gli obiettivi dell'imparzialità e del buon andamento ed è informata ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, responsabilità e pubblicità in tutte le sue fasi.
TITOLO II COMPETENZE E PROCEDIMENTI
Art.3 Programmazione dell'attività contrattuale
1. Sulla base di apposito atto di pianificazione operativa o di budgeting, il Direttore d’Area, coadiuvato dal responsabile del procedimento contrattuale, di cui al successivo art.5, competente per materia provvede:
a) alla ricognizione dei bisogni da soddisfare;
b) alle necessarie indagini di mercato e ricerche per acquisire elementi sul valore presunto e sulla eseguibilità delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale e quant'altro può essere utile per stabilire i termini delle gare e dei contratti;
c) alla verifica circa la possibilità di acquisire la prestazione avvalendosi del sistema delle convenzioni di cui all’art.26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e all’art.24 della legge 28/12/2001 n. 448 e s.m.i.;
d) alla predisposizione della determinazione a contrattare di cui all'art.192 del D.lgs.n.267/00 e s.m.i..
Art.4 Determinazione a contrattare
1. La determinazione a contrattare precede necessariamente le procedure di scelta del contraente e la stipulazione dei contratti.
2. Ai sensi dell'art.192 del D.lgs.n.267/00 e s.m.i., con detta determinazione si devono specificare:
a) il fine che s'intende perseguire con il contratto;
b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale d'appalto;
d) le procedure e i criteri di scelta del contraente.
3. L'atto determinativo deve essere congruamente motivato con riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.
4. Con la determinazione a contrattare vengono approvati gli atti preliminari della gara, ed in particolare il bando e il capitolato speciale d'appalto per le forniture e i servizi.
5. I progetti delle opere pubbliche, con gli atti ad essi complementari, vengono approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art.5 Responsabile del procedimento contrattuale
1. Il Direttore d’Area a seguirne l'intero iter.
2. Il responsabile del procedimento provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali.
3. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al Direttore d’Area sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o impedimenti, segnalando le iniziative da assumersi o assunte per ripristinare la regolarità della procedura.
4. Il responsabile del procedimento segnala, altresì, al Direttore d’Area, tutti gli elementi rilevanti per poter valutare l'esattezza, la correttezza e puntualità circa gli adempimenti degli obblighi contrattuali.
5. Per i lavori pubblici restano ferme le competenze previste per il responsabile unico del procedimento di cui alla legge n.109/94 e s.m.i..
Art.6 Aggiudicazione e conclusione dei contratti
1. Il vincolo contrattuale sorto al momento dell'aggiudicazione, resta sospeso sino all'approvazione del verbale di gara e si perfeziona con la stipula del contratto.
2. Al fine della stipulazione del contratto, il Consorzio invita il contraente a produrre la documentazione necessaria per la stipula dell'atto entro il termine comunicato di volta in volta e, comunque, non inferiore a 10 gg.; qualora il contraente non adempia nel termine assegnato, il Consorzio può revocare l'aggiudicazione ed incamerare la cauzione e successivamente stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta; detta possibilità sarà fatta risultare nel bando di gara e nella lettera di invito.
3. L'Impresa risultata aggiudicataria resta comunque vincolata alla propria offerta per il periodo indicato nel bando di gara e nella lettera d'invito e, comunque, per almeno 180 giorni.
Art.7 Pubblicazione del risultato di gara
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, il Direttore d’Area deve provvedere alla pubblicazione, ove ne ricorrano le condizioni, del risultato di gara con le modalità e l'osservanza delle condizioni previste dall'art.20 della legge 19.3.1990 n. 55, dalla normativa della Unione Europea e dalla legge 11. 2.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento di attuazione di detta legge.
Art.8 Disposizione particolari per il finanziamento tramite contratti di mutuo
1. Nel caso di finanziamento di lavori pubblici, forniture o altre prestazioni per mezzo di mutuo da assumersi con la Cassa DD.PP. o con un Istituto di Credito ordinario, il bando di gara e la lettera d'invito dovranno specificare che la stipula del contratto potrà avvenire solo e subordinatamente all'effettiva concessione del mutuo.
2. Il contratto d'appalto o il capitolato speciale d'appalto dovranno prevedere che Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo alla Cassa Depositi Prestiti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Tesoreria.
TITOLO III
PROCEDURE NEI CONTRATTI D'APPALTO
Art.9 Scelta del contraente
1. La scelta del contraente è disciplinata dalle leggi dello Stato alla stregua delle seguenti modalità:
a) Procedure aperte, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta: pubblici incanti (o asta pubblica);
b) Procedure ristrette, in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dal Consorzio previa prequalifica a seguito di pubblicazione di bando: licitazione privata e appalto concorso;
c) Procedure negoziate, in cui il Consorzio consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione di bando o avviso e negozia con una o più di esse i termini del contratto: trattativa privata.
Art.10 Forme della procedura negoziata
1. La procedura negoziata è caratterizzata dalla libertà delle forme che il Direttore d’Area può scegliere in funzione della specificità dell’oggetto dell’appalto, della tipologia delle imprese interessate, dell’urgenza del lavoro, della fornitura o del servizio e di ogni altro elemento caratterizzante l’appalto.
Art.11 Procedura negoziata per appalti di lavori pubblici
1. Per gli appalti di lavori pubblici si ricorre alla trattativa privata quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge e dal regolamento, con l’osservanza del seguente iter procedimentale:
a) assunzione della determinazione a contrattare corredata di adeguata motivazione;
b) pubblicazione sul sito internet del Consorzio per almeno cinque giorni e all’albo pretorio del Comune sede del Consorzio
c) predisposizione ed invio della lettera di invito alle imprese elencate nella determinazione a contrattare, in numero non inferiore a quindici, qualora presenti in tale numero sul mercato;
d) valutazione delle offerte alla stregua dei criteri prefissati nella lettera di xxxxxx;
e) assunzione della determinazione di affidamento da parte del Direttore d’Area.
Art.12 Procedura negoziata per fornitura di beni e servizi
1. La procedura negoziata per la fornitura di beni e servizi può espletarsi in forma concorrenziale o non concorrenziale, fatti salvi i casi di preventiva pubblicazione di un bando disciplinati da apposite disposizioni di legge.
2. E’ sempre ammessa la procedura negoziata in forma non concorrenziale per gli appalti di servizi e forniture purché il corrispettivo non superi l’importo di euro 20.000.= IVA esclusa, sulla base di una stima di costi redatta dal responsabile del procedimento, nonché quando l'eccezionale urgenza, non imputabile al Consorzio, sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della procedura concorrenziale.
3. Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente si ricorre alla trattativa privata con procedura concorrenziale.
4. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2 e salvi i casi disciplinati da apposite disposizioni di legge, la procedura negoziata, nelle forme di cui al comma 3, è consentita:
a) quando lo svolgimento di altra procedura preceduta da bando non abbia dato luogo ad aggiudicazione per mancanza di partecipanti ovvero a causa della presentazione di offerte non ritenute valide;
b) quando la prestazione oggetto del contratto, per ragioni tecniche o artistiche attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possa essere eseguita, come da documentazione informativa e parere del responsabile del procedimento contrattuale, che da una impresa specifica;
c) in particolare, quando si tratti d’acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola impresa può fornire con i requisiti e il grado di perfezione e di funzionalità richiesti;
d) per l’affidamento allo stesso contraente di forniture o servizi destinate al completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, allorché il ricorso ad altri fornitori condurrebbe all’acquisto di materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà tecniche, o all’espletamento del servizio con modalità diverse incompatibili con il precedente, come da rapporto del responsabile del procedimento contrattuale;
e) per l’affidamento allo stesso contraente di forniture o servizi necessari al completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelli in corso, nel limite del
50% dell’importo relativo all’appalto iniziale; ovvero per la ripetizione di forniture e servizi analoghi già affidati allo stesso appaltatore mediante procedura aperta o ristretta, nella quale sia stata prevista tale possibilità, nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale;
f) in presenza di contratti di manutenzione giustificati dall’esigenza di assicurare che la manutenzione stessa sia effettuata a cura della ditta installatrice ovvero della ditta fornitrice.
5. I provvedimenti di affidamento nelle ipotesi di cui al comma precedente devono precisare i motivi del ricorso alla procedura negoziata.
Art.13 Modalità di svolgimento delle procedure concorrenziali
1. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera, telefax, telegramma, telefono e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.
2. pubblicazione sul sito internet del Consorzio per almeno cinque giorni e all’albo pretorio del Comune sede del Consorzio.
3. Xxxxxx comunque essere invitate alla gara informale almeno cinque imprese. Ove non si abbia conoscenza di un tale numero di imprese per il tipo di servizio o di fornitura, di ciò deve essere dato atto e devono essere comunque invitate alla gara informale tutte le imprese operanti nel settore.
4. Gli appalti sono affidati all’impresa che, su parere motivato del responsabile del procedimento contrattuale, ha formulato l’offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzabili, da indicare nell’invito di cui al precedente comma 1, quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l’assistenza tecnica e il servizio successivo alla vendita.
Art.14 Procedure aperte: Pubblico incanto
1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, si provvede mediante procedure aperte qualora sussistano elementi che ne facciano presumere la maggior convenienza e non risulti opportuna una separata e preventiva valutazione dei requisiti soggettivi di coloro che potrebbero partecipare alla procedura.
2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.
Art.15 Procedure ristrette: Licitazione privata
1. Si provvede mediante procedure ristrette qualora non ricorrano i presupposti della procedura di cui al precedente articolo.
2. Le procedure ristrette si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura.
3. La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet consortile per gli appalti sotto soglia comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione non obbligatoria per legge, ad eccezione di quella sui quotidiani o sui periodici, in attuazione dell'art.24 della legge n.340/00.
4. La lettera d'invito, salvo quanto indicato di volta in volta espressamente nel bando di gara o quanto stabilito dalla normativa speciale di settore, deve essere redatta tenendo conto che deve contenere:
a) il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
b) il sistema di gara;
c) le modalità di formulazione e presentazione delle offerte;
d) i documenti da allegare all’offerta;
e) l’importo, le modalità di presentazione e la data di scadenza della cauzione provvisoria;
f) il luogo in cui è possibile prendere visione del capitolato speciale d’appalto e dei relativi elaborati.
Art.16 Procedure ristrette: Appalto concorso
1. L’appalto concorso è la procedura di scelta del contraente utilizzata per gli appalti di opere pubbliche, lavori o forniture speciali, previa pubblicazione di un bando e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura, la cui esecuzione richieda soluzioni progettuali complesse ed innovative tali da rendere necessario il ricorso a particolari e comprovate competenze tecniche, artistiche e scientifiche reperibili esclusivamente attraverso il raffronto ed il concorso tra i professionisti e le imprese operanti sul libero mercato.
2. Le ditte non aggiudicatarie sono tenute a ritirare, entro 20 giorni dalla relativa comunicazione, i materiali presentati per la campionatura; decorso tale periodo il materiale stesso sarà considerato ceduto gratuitamente al Consorzio che ne potrà liberamente disporre senza che occorrano ulteriori avvisi o messe in mora.
Art.17 Norme comuni alla procedure con bando
1. Il Consorzio rende noto l’avvio della procedura di scelta del contraente mediante pubblicazione di apposito bando. Tutti i bandi e avvisi sono pubblicati all'Xxxx Xxxxxxxx e sul internet consortile.
2. La pubblicità dei bandi di gara per i lavori pubblici avviene nelle forme di legge.
3. Per le forniture di beni e servizi sopra la soglia comunitaria, la pubblicazione avviene nelle forme di legge, mentre per quelle sotto la soglia comunitaria la pubblicità avviene mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet consortile e, ove ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento contrattuale, per estratto su almeno due quotidiani a diffusione locale.
4. Il bando è l’atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili per l’individuazione del contenuto del contratto, stabilisce requisiti,
modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il responsabile del procedimento contrattuale.
5. Per le procedure negoziate con bando sono adottati bandi semplificati, utilizzando anche gli appositi allegati alle varie leggi speciali.
6. Qualora non sia prevista apposita Commissione, il Direttore d’Area, con le eventuali collaborazioni necessarie, è competente a decidere sull’ammissione ed esclusione delle imprese che hanno richiesto di essere invitate, sulla base di quanto disposto per legge e contenuto nel bando di gara. I relativi provvedimenti, debitamente motivati, sono adottati con determinazione contenente, altresì, il numero delle imprese da invitare ma senza l’allegazione del relativo elenco, che resta segreto fino al momento della gara.
Art.18 Procedura di aggiudicazione
1) Per ogni esperimento di gara in cui è prevista l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il seggio di gara è così composto:
a) dal Direttore di area competente o suo delegato: Presidente al quale compete in via esclusiva la gestione dell’operazione di gara ;
b) dal Responsabile del procedimento se diverso dal Direttore di area competente, in caso contrario da altro dipendente del consorzio: Testimone, privo di poteri decisionali, che può anche svolgere funzioni di segretario verbalizzante;
c) da un dipendente del consorzio o, qualora la stazione appaltante ritenga necessario garantire la massima trasparenza della procedura di aggiudicazione, da un funzionario o dirigente di uno dei comuni consorziati: Testimone privo di poteri decisionali;
d) da un ulteriore dipendente del consorzio con funzioni verbalizzanti, ove non vengano assolte da uno dei testimoni;
2. Per ogni esperimento di gara in cui sia prevista l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara sono svolte da apposita commissione nominata ai sensi dell'articolo successivo.
3. E’ ammessa la possibilità che le operazioni di gara si svolgano in fasi successive e separate ove si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte.
4. Le sedute di gara possono essere sospese ove ritenuto necessario dal Presidente, in particolare, per la valutazione dell’ammissibilità delle offerte.
5. Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché nell’appalto concorso, nel giorno ed ora fissati nella lettera d’invito il Presidente della gara procede pubblicamente all’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, di cui è redatto apposito verbale, e l’aggiudicazione, ove non possa essere contestuale è rinviata alla conclusione delle operazioni di valutazione.
6. Sono escluse dalla gara le offerte che presentino un ribasso anomalo, nei casi previsti dalla normativa speciale di settore. Nel caso di assenza di detta normativa speciale, il responsabile del procedimento contrattuale è tenuto, prima dell'aggiudicazione, a richiedere motivazioni dell'offerta anormalmente bassa, rispetto agli altri concorrenti, al
prezzo a base d'asta o ai prezzi di mercato. In caso di mancata risposta nei termini perentori fissati, l'offerta è automaticamente esclusa.
Art.19 Composizione delle Commissione di valutazione
1. Fatte salve le differenti previsioni delle norme speciali di settore, la Commissione è composta, in modo da garantire in ogni caso il numero dispari di componenti, da:
a) Direttore d’Area o suo delegato - Presidente;
b) Responsabile del procedimento contrattuale o suo delegato - Componente;
c) Uno o più esperti anche esterni scelti in relazione alla fornitura di beni o servizi oggetto dell’appalto - Componenti;
d) Dipendente del Consorzio con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Le decisioni della Commissione vengono assunte con la presenza di tutti i componenti. Nel caso in cui venga a mancare un componente questo viene sostituito con le stesse modalità di nomina del sostituito.
3. La Commissione può affidare a sottocommissioni l’istruttoria delle offerte.
TITOLO IV
PROCEDURE PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Art.20 Ambito di applicazione
1. Le norme del presente titolo disciplinano il ricorso al sistema delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi da parte del Consorzio, entro i limiti e secondo le modalità riportati negli articoli successivi.
2. Per l'attività contrattuale connessa con il ricorso alle procedure del presente titolo si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare di cui al precedente art.4.
3. Nell’acquisizione di beni e servizi, gli eventuali lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50%, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi delle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici.
Art.21 Modalità di esecuzione
1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale consortile e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà del Consorzio o in uso.
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Consorzio.
Art.22 Limiti di importo e frazionamento
1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori assunti in amministrazione diretta sono consentite fino all'importo di euro 50.000, IVA esclusa.
2. Le procedure per l'esecuzione dei lavori affidati a cottimo sono consentite fino all'importo di euro 200.000, IVA esclusa.
3. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino all'importo di euro 50.000, IVA esclusa.
4. I lavori, le forniture e i servizi non possono essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente titolo.
Art.23 Responsabile del procedimento
1. Per tutte le forniture e i servizi in economia deve essere designato dal Direttore d’Area un responsabile del procedimento, con i compiti di cui all'art.5 del presente regolamento.
2. Per tutti i lavori in economia deve essere designato dal Direttore d’Area un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.7, co.1, del D.P.R. n.554/99 e s.m.i..
CAPO II
ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art.24 Tipologie di lavori
1. Sono eseguibili in economia i lavori appartenenti alle seguenti tipologie:
a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni consortili, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di importo non superiore a euro 50.000;
c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Consorzio
o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo non superiore a euro 50.000;
d) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento, e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori, di importo non superiore a euro 50.000;
e) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
f) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
g) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
h) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
i) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.
j) bonifica di siti inquinati;
k) lavori di caratterizzazione; sondaggi geognostici (es. installazione piezometri, pozzi biogas); indagini geofisiche; ripristini edili ed impiantistici; ampliamenti delle reti (es. biogas, percolato, reti di monitoraggio).
Art.25 Esecuzione per cottimi
1. Nel cottimo l’affidamento dei lavori è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell’art.78 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
2. Per i lavori di importo non superiore ad euro 40.000 IVA esclusa si può procedere ad affidamento diretto”;
3. L’atto di cottimo deve indicare:
a) la qualificazione del cottimista in conformità alle norme di cui al D.P.R. n.34/00;
b) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
d) le condizioni di esecuzione;
e) il termine di ultimazione dei lavori;
f) le modalità di pagamento;
g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art.120 del D.P.R. n. 554/99;
h) la cauzione, da prestarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, pari al 10% dell'importo contrattuale e prestata all'atto della stipulazione del contratto di cottimo;
i) la polizza assicurativa di cui all'art.103 del D.P.R. n.554/99.
4. E' esclusa ogni possibilità di revisione dei prezzi.
5. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'affidamento può essere disposto anche in presenza di una sola offerta purchè valida e dichiarata congrua.
6. Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dal cottimista, ad eccezione delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei lavori, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
7. Le attività che richiedono l'impiego di mano d'opera sono consentite qualora non integrino la fattispecie del subappalto ai sensi dell’art.18, co.12 della legge n.55/90 e s.m.i..
8. Il responsabile del procedimento è responsabile della corretta esecuzione dei lavori e della loro contabilizzazione, nonché del contenimento della spesa entro il limite autorizzato.
CAPO III
ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 26 Tipologie di forniture e servizi
1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito per l’acquisto di beni e servizi appartenenti alle seguenti tipologie:
a) acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali antincendio ed antinfortunistico utile alla sicurezza sul lavoro;
b) acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario e lettereccio, vettovagliamento e nolo mezzi di soccorso per il servizio della protezione civile;
c) provvista, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine stradali e/o operatrici, autoveicoli, motocicli ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;
d) provvista, riparazione e manutenzione di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali utensili, materiali, complementi e programmi per l’informatica, la telematica e le telecomunicazioni;
e) alienazioni di materiali dichiarati fuori uso e debitamente periziati;
f) acquisto o abbonamento di pubblicazioni, giornali, libri, monografie, riviste di interesse scientifico, tecnico ed amministrativo anche su supporto informatico;
g) ideazione, esecutivo e stampa di manifesti, inviti e locandine e studi grafici;
h) provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici, rilievi aerofotogrammetrici e di materiale d'ufficio;
i) provvista, riparazione e manutenzione di arredi, di attrezzi e materiali per immobili, impianti consortili o in disponibilità del Consorzio e per servizi consortili;
j) acquisto e installazione di segnali luminosi e loro parti di ricambio;
k) servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms;
l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
m) provvista degli stampati, cancelleria ed altro materiale vario di consumo;
n) provvista degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise, materiali, attrezzature e vestiario antinfortunistico per il personale che ne ha diritto a norma dei regolamenti consortili;
o) fornitura di carburanti per il parco di automezzi e motomezzi del Consorzio;
p) contratti di allacciamento, rinnovo contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario, installazione, spostamento e chiusura contatori per fornitura energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico;
q) pagamento diritti di legge relativi a perizie su progetti e a visite sopralluogo da parte del Comando prov.le VV.F. per l’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e dei decreti per verifiche impianti;
r) fornitura combustibili per riscaldamento energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico di edifici, uffici, servizi, stabilimenti consortili o di competenza del consorzio;
s) acquisto, riparazione e manutenzione di materiali e attrezzature per attività didattiche e formative;
t) rilegatura libri e pubblicazioni, restauro manoscritti, libri, incisioni e simili;
u) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
v) inserzioni, avvisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate o riviste;
w) acquisti e servizi di rappresentanza;
x) traslochi e trasferimenti uffici;
y) forniture, modifiche ed installazioni di impianti ed apparecchiature antifurto e telefoniche fisse e mobili;
z) consumazioni varie di generi di conforto offerti durante le sedute degli organi del Consorzio, per il funzionamento degli stessi e finalizzate alla prosecuzione dei lavori dei collegi oltre i normali orari;
aa)verificazioni del terreno, del tracciamento del suolo, indagini geognostiche e quant’altro di simile necessario per una corretta progettazione di opere pubbliche, verifiche ed accertamenti statici di immobili ivi compresi l’acquisto di attrezzature e apparecchiature ordinarie e speciali;
bb)vigilanza e pulizia ordinaria e straordinaria di immobili ed aree consortili o in concessione o disponibilità del Consorzio, servizi per la custodia;
cc) stesura, composizione, attività di redazione e stampa di pubblicazioni e riviste, realizzazione di filmati e videotape d’interesse per la diffusione e la sensibilizzazione all’attività del Consorzio;
dd)trascrizione, correzione e stampa di testi, atti, pubblicazioni e traduzioni e di informazioni attraverso agenzie di stampa;
ee)immediate provvidenze a vantaggio dell’igiene e della sicurezza del personale consortile durante i lavori e per i primi soccorsi in caso di infortunio;
ff) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno dell’appaltatore nel caso di risoluzione di un contratto o per assicurare l’esecuzione delle medesime provviste, lavori e prestazioni nel tempo previste dal contratto stesso;
gg)acquisti, provvigioni, riparazioni di apparecchi, attrezzature, carta, pacchetti, calendari, gadgets;
hh)servizi di ricerca di mercato, di mano d’opera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
ii) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
jj) locazioni di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
kk) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
ll) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
mm) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
nn)spese per indagini, consulenze, studi e rilevazioni;
oo)eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
pp)servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
qq)servizi di spazzamento, di raccolta e relativo smaltimento, trattamento o recupero di ogni tipologia e frazione di rifiuto, gestione e presidio delle stazioni di conferimento;
rr) forniture delle attrezzature necessarie all’erogazione dei servizi di cui alle precedenti lettere rr);
ss) servizi di monitoraggio, campionamento ed analisi acque, terreni, percolato, aria, biogas; relazioni specialistiche (es. rilievi ambientali, analisi del rischio, idrologiche, paesaggistiche, relazioni geologiche, geotecniche, e similari);
tt) pratiche edilizie e di accatastamento (es. rilievi topografici, visure e misurazioni in situ),
uu)manutenzione delle reti esistenti (percolato, biogas) e degli impianti (es. elettrico, idrico, telefonico, antifurto ed antincendio) e delle strutture (es. recinzioni, viabilità interna impianti)
vv) manutenzioni del verde (es. barriere verdi, sfalci su discariche e stazioni di conferimento);
ww) spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (medico competente, visite mediche specialistiche, analisi ecc.)
xx) spese per la formazione ed aggiornamento del personale zz) fornitura di beni e servizi per la ristorazione del personale.
Art.27 Esecuzione per cottimi
1. L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene mediante gara informale, con invito ad almeno cinque operatori economici
2. E' consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica impresa, qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale ovvero per interventi contenuti entro il limite di euro 40.000 IVA esclusa.”.
3. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:
a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
b) le modalità di scelta del contraente;
c) le caratteristiche tecniche;
d) le modalità di esecuzione;
e) eventualmente, la somma massima messa a disposizione dal Consorzio;
f) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per il Consorzio, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
g) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso l'ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti superiori al 5%.
5. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.
6. Per il sistema del criterio con il prezzo più basso, si fa rinvio, per quanto applicabili alle disposizioni di cui all'art.18 del presente regolamento.
7. Per il sistema del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si fa rinvio, per quanto applicabili alle disposizioni di cui all'art.19 del presente regolamento.
8. L’atto di cottimo deve indicare:
a) l’elenco delle forniture o dei servizi;
b) i prezzi unitari o l'importo a corpo a base del cottimo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione della fornitura o dei servizi;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia;
g) la cauzione, da prestarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, pari al 5% dell'importo contrattuale e prestata all'atto della stipulazione del contratto di cottimo.
9. Nella scelta del contraente, per forniture e servizi di importo superiore a euro 20.000, si può procedere alla verifica dell'anomalia delle offerte secondo il meccanismo disciplinato dalle specifiche normative di settore in vigore al momento dell'affidamento.
10. L'affidamento può essere disposto anche in presenza di una sola offerta purchè valida e dichiarata congrua.
Art.28 Pagamenti
1. I pagamenti sono disposti entro i termini previsti dalla legge o dal singolo contratto.
2. Prima del pagamento è attestata la regolare esecuzione o collaudo della prestazione, risultante da apposito verbale redatto dal responsabile del procedimento contrattuale.
3. Per i contratti di importo finale superiore a euro 20.000, IVA esclusa, prima del pagamento dell’ultima o unica fattura, si provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa e di eventuali imprese subappaltatrici, riferita all'intera durata del contratto.
4. Nel caso di accertata irregolarità, ai sensi del comma 3, dell'impresa e di eventuali imprese subappaltatrici, nonchè in caso di segnalazione, nel corso dell’appalto, da parte degli enti di cui al comma medesimo, di inadempienze riferite alle ditte stesse, ne è data comunicazione all'impresa. Si procede, altresì, alla detrazione del 20% sui singoli pagamenti se la fornitura è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se la fornitura è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme
accantonate non é disposto sino al completo assolvimento degli obblighi da parte delle impresa inadempienti.
5. Il pagamento dell’ultima fattura e lo svincolo del deposito cauzionale definitivo, se previsto, è altresì subordinato al rilascio da parte della impresa e, per suo tramite, da parte delle eventuali imprese subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. n. 445/00, avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell’art.76 dello stesso D.P.R., attestante che “i dipendenti dell'impresa sono stati retribuiti, per l’intero periodo di esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di contratti integrativi ove esistenti”.
Art.29 Maggiori spese per forniture e servizi complementari
1. Qualora, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, sia rilevata l’assoluta necessità di eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, la maggiore spesa, nel limite del 20% del contratto principale e fermo restando il limite complessivo di euro 50.000, può essere disposta con provvedimento del Direttore d’Area previa formulazione di una relazione/preventivo suppletiva da parte del responsabile del procedimento.
2. L'impresa affidataria della prestazione resta sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni del contratto entro il limite del 20%.
3. Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contratti della pubblica amministrazione.
TITOLO V INCARICHI
Art.30 Disciplina generale
1. Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi del personale consortile.
2. Per incarichi professionali connotati per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o per collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni o progetti, nonché caratterizzati da comprovata esperienza, la scelta viene fatta a favore di chi, persone o società o enti, possiede tali requisiti.
3. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati fatta salva comunque l’applicazione della normativa europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati.
4. La competenza ad affidare gli incarichi professionali appartiene al Direttore d’Area.
5. Per gli incarichi professionali per i lavori pubblici, si fa rinvio alla normativa speciale di settore.
Art.31 Scelta del contraente
1. Le prestazioni professionali qui normate sono regolate dal D.Lgs.n.157/95 e s.m.i. se di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e se ricomprese nelle categorie di servizi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto.
2. Per l'affidamento di incarichi di valore inferiore alla soglia di cui al comma 1 si provvede come segue:
a) il Direttore d’Area indica, qualora sia opportuno, in una relazione o direttamente nel provvedimento le esigenze del Consorzio e le motivazioni di ricorso all'esterno, nonchè gli obiettivi ed i risultati da conseguirsi, unitamente allo schema di disciplinare di incarico contenente i patti e le condizioni essenziali regolanti la prestazione;
b) il Direttore d’Area stabilisce preventivamente all'identificazione dell'affidatario i requisiti minimi di esperienza professionale necessari all'espletamento della prestazione;
c) l'esigenza di acquisire la prestazione professionale, viene pubblicizzata adeguatamente con apposito avviso indicante i criteri di selezione, gli elementi tecnici ed economici previsti per l'incarico e i requisiti professionali;
d) il Direttore d’Area provvede quindi a selezionare l'incaricato in possesso dei requisiti professionali di cui sopra, tenendo conto altresì, anche se in misura non necessariamente prevalente in rapporto al risultato da conseguirsi, delle relative richieste economiche;
e) nei casi di urgenza, da motivarsi congruamente, l'incaricato può essere selezionato mediante trattativa privata diretta, acquisendo, comunque, il relativo curriculum;
f) il valore economico delle prestazioni non può eccedere eventuali tariffe professionali vigenti e, in assenza di tariffe, dovrà avere come elemento di riferimento i tetti retributivi delle prestazioni corrispondenti del pubblico impiego.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente regolamentazione gli incarichi di patrocinio e consulenza legale in considerazione del sostanziale e determinante rapporto fiduciario che è alla base di tali incarichi.
4. Sono esclusi infine gli incarichi per attività di docenza e/o formazione che, per la loro natura, richiedono l'affidamento della relativa prestazione a trattativa privata ad un determinato soggetto per le peculiari caratteristiche professionali, o curriculari o personali che il soggetto medesimo possiede in base a valutazioni discrezionali del Consorzio, anche di carattere fiduciario. In tali casi la prestazione viene resa attraverso la partecipazione a specifiche attività puntualmente e temporalmente definite o mediante la predisposizione di elaborati, con specificazione dell'obiettivo della docenza e/o della formazione.
5. Per l'affidamento di incarichi di ricerca, studi di fattibilità, consulenza vengono privilegiati i rapporti con università e con istituti di ricerca pubblici e privati o altri enti o organismi pubblici, italiani e stranieri, procedendo alla stipula di apposite convenzioni.
6. Qualora la natura dell'incarico lo richieda, l'affidamento dell'incarico stesso può prevedere modalità di collaborazione tra tecnici interni ed esterni al Consorzio, al fine di formare gruppi di lavoro misti.
Art.32 Disciplinare d'incarico
1. Il disciplinare d'incarico deve riportare i seguenti elementi:
a) l'individuazione precisa e circostanziata dell'oggetto della prestazione;
b) gli obblighi del committente e dell'incaricato;
c) il termine entro il quale la prestazione deve essere completata;
d) la determinazione del corrispettivo con riferimento a tariffe, se esistenti, o adeguamento ai parametri economici del pubblico impiego, se possibile; l'erogazione del corrispettivo potrà essere suddiviso in fasi, con obbligo della liquidazione del saldo a seguito della certificazione del Direttore d’Area di esecuzione della prestazione a regola d'arte;
e) l'espressa dichiarazione della sussistenza della responsabilità personale professionale e della natura di obbligazione di risultato della prestazione;
f) l'esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;
g) sanzioni per ritardi, inesattezze o mancanze nell'espletamento dell'incarico;
h) il regime fiscale e contributivo a cui è sottoposta la prestazione, secondo le normative vigenti;
i) la prestazione di idonea garanzia relativa all'esecuzione della prestazione a regola d'arte;
j) le modalità di recesso del Consorzio dall'incarico, con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla misura del compenso da corrispondersi;
k) le modalità di definizione delle controversie;
l) le modalità dei controlli sull'espletamento della prestazione e la previsione di verifiche periodiche;
2. Il Direttore d’Area procede alla stipulazione e alla sottoscrizione del contratto in forma privata e il pagamento agli incaricati di qualunque spettanza è subordinato all'attestazione del Direttore stesso circa il regolare svolgimento dell'incarico, previa istruttoria del responsabile del procedimento.
TITOLO VI
STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI
Art.33 Forma dei contratti
1. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore è superiore ad
€ 50.000, ove la scelta del contraente sia avvenuta mediante la procedura di evidenza pubblica, la stipulazione del contratto avviene in forma di atto pubblico amministrativo, in caso contrario il contratto è sempre stipulato mediante scrittura privata;
2. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore è da € 20.000,00 fino ad € 50.000 la stipulazione del contratto avviene mediante scrittura privata;
3. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore è pari o inferiore ad € 20.000,00 la stipulazione del contratto avviene mediante accettazione da parte dell’affidatario delle condizioni contenute nel capitolato d’appalto, per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio (lettere
di proposta ed accettazione ai sensi dell’art. 1326 cod. civ.), ovvero nella formula semplificata del buono d’ordine;
Art.34 Stipulazione dei contratti
1. I contratti sono stipulati dal Direttore d’Area o, in caso di assenza o impedimento di questi, da colui che legittimamente lo sostituisce.
2. Qualora, senza giustificato motivo, l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nei termini stabiliti ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.
Art.35 L'Ufficiale rogante
1. I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa sono ricevuti, nei limiti consentiti dalla legge e con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabile, dal Segretario del Consorzio o da chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.
2. Ai sensi di legge, il Segretario del Consorzio osserva i principi e le norme che disciplinano l'attività notarile e conserva sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
3. L'ufficiale rogante, o chi lo sostituisce legittimamente, autentica le copie degli atti originali rogati per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.
Art.36 Diritti di segreteria, imposta di bollo, registrazione e trascrizione
1. I contratti stipulati in forma di atto pubblico amministrativo sono soggetti obbligatoriamente al pagamento dei diritti di segreteria.”.
2. I contratti del Consorzio sono assoggettati all'imposta di xxxxx ed all'onere ed all'imposta di registrazione secondo le disposizioni di legge, nonché alla trascrizione per quanto riguarda gli atti ad essa assoggettati.
3. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico e per atto pubblico amministrativo, o per scrittura privata, sono assoggettati a registrazione secondo le disposizioni di legge.
4. I contratti per scrittura privata soggetti ad IVA sono registrati solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente.
Art.37 Durata e rinnovo
1. Nei contratti stipulati dal Consorzio devono essere stabiliti le modalità e i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni, deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale, deve essere prevista la cauzione e sancita la penale per gli eventuali inadempimenti.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito.
3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso, purchè espressamente richiamate dal bando di gara, nella lettera d'invito o nella richiesta di offerta. A tal fine l'organo competente, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto. La durata del rinnovo non può, comunque, eccedere quella del contratto originario.
4. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta del Consorzio ed alle medesime condizioni, per un periodo massimo di norma non superiore a 90 giorni e, comunque, per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto d'appalto.
Art.38 Penali, inadempimento e risoluzione del contratto
1. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere prevista la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.
2. La penale, determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione, viene applicata dal Direttore d’Area previa istruttoria del responsabile del procedimento contrattuale.
3. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal responsabile del procedimento contrattuale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse del Consorzio.
4. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, vengono contestati dal responsabile del procedimento contrattuale alla controparte e, valutate le controdeduzioni, il Direttore d’Area adotta i provvedimenti ritenuti opportuni per evitare il loro ripetersi.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il Consorzio può decidere che il contraente a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero che vi sia la riduzione proporzionale del corrispettivo.
6. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l’esito finale del contratto, il responsabile del procedimento contrattuale, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, propone al Direttore d’Area la risoluzione del contratto.
7. Per i lavori pubblici si fa rinvio alla normativa speciale di settore.
Art.39 Prezzi
1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal successivo comma.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione dei prezzi dopo il dodicesimo mese dall'inizio dell'esecuzione. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento contrattuale e concessa dal Direttore d’Area, in conformità alle vigenti specifiche disposizioni di legge.
4. La revisione in aumento non può essere prevista o applicata per quelle prestazioni il cui corrispettivo sia stato corrisposto anticipatamente entro, rispettivamente, il dodicesimo o sedicesimo mese. La revisione non può essere applicata a favore della parte a cui sia imputabile il ritardo nella esecuzione.
5. Per i lavori pubblici si applica il prezzo chiuso, ai sensi dell'art.26, co.4, della legge n.109/94 e s.m.i..
Art.40 Contratti aperti
1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata al Consorzio la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.
2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta del Consorzio, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i lavori pubblici si fa rinvio alla normativa speciale del settore.
Art.41 Cauzioni provvisorie e definitive
1. La cauzione provvisoria per la partecipazione alle gare per la fornitura di beni e servizi, da versare nell'importo e con le modalità indicate dal bando di gara o dalla lettera d'invito, è fissata di norma nella misura del 5% dell'importo a base d'appalto, salvo casi particolari da specificare nel capitolato speciale d'appalto.
2. Coloro che contraggono obbligazioni con il Consorzio sono tenuti a prestare cauzione definitiva per l'adempimento, secondo l'importanza e il contenuto di tali obbligazioni, in denaro od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito della cauzione, ovvero mediante fideiussione bancaria o con polizza assicurativa che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
3. Per le forniture di beni e di servizi la misura della cauzione definitiva è, di norma, non inferiore al 5% dell'importo netto del contratto, salve speciali condizioni previste dalla
legge o dal capitolato speciale d'appalto per particolari contratti e categorie di contraenti.
4. Per l'appalto di lavori pubblici la misura e le modalità della cauzione provvisoria e definitiva sono fissate per legge.
5. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto, ad avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, con provvedimento del Direttore d’Area
Art.42 Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia concernente l'esecuzione e l'interpretazione del contratti è devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, salvo che in casi speciali e motivati i contratti stessi non ne prevedano la devoluzione ad arbitri.
2. Gli arbitri giudicano secondo diritto e si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
Art.43 Aggiunte o variazioni ai contratti
1. Non possono essere fatte aggiunte o altre variazioni ai contratti stipulati. Tuttavia se, nel corso della esecuzione di un contratto, occorra apportare variazioni alle quantità e alle qualità dei lavori, delle forniture o dei servizi, previa attestazione del Direttore d’Area, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla corresponsione di quanto eseguito a termini di contratto.
2. Nel caso di variazioni oltre il quinto del prezzo contrattuale, il contraente, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto entro il termine assegnatogli dal Direttore d’Area, è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni del contratto, salvo quanto previsto dall'art.25 della legge n.109/94 e s.m.i. e dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
Art.44 Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione
1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione, ad opera del Direttore d’Area, deve essere preceduta da collaudo e/o accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da atto del responsabile del procedimento contrattuale.
Art.45 Spese contrattuali e fiscali
1. Tutte le spese di contratto sono a carico dei contraenti con il Consorzio, a meno che, per legge, per casi speciali di interesse esclusivo del Consorzio o per esplicita
previsione contenuta nella determinazione a contrattare, le spese predette siano, in tutto o in parte, a carico del Consorzio medesimo.
2. Nel caso in cui le spese siano poste a carico del contraente, questi sarà invitato a versare presso la Tesoreria consortile un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.
3. Le spese per la pubblicità della gara e quelle per le pubblicazioni del bando di gara e del risultato della gara sono a carico del Consorzio.
4. Il deposito delle spese inerenti al contratto comprende gli importi per la formazione, stipulazione e rogazione del contratto stesso, ivi compresi gli oneri conseguenti ad adempimenti tipici del singolo contratto, nonché per i relativi adempimenti fiscali di registrazione e trascrizione, dell'imposta di bollo e dei diritti di rogito.
Art.46 Divieto di cessione del contratto
1. I contratti non possono essere ceduti a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Ricorrendo il caso della cessione di azienda o del ramo d'azienda, può essere autorizzata la cessione del contratto.
3. Prima che il Consorzio conceda l'autorizzazione, il cessionario deve produrre la documentazione richiesta dal Consorzio stesso.
4. Successivamente si procede alla stipula di nuovo contratto con le parti interessate.
Art.47 Subappalto o fattispecie similari
1. Il subappalto o le fattispecie similari, sono consentite solo ed esclusivamente nelle ipotesi contemplate dalla legge.
2. In tali casi, l'impresa interessata dovrà inoltrare documentata istanza al Consorzio il quale provvederà con determinazione motivata del Direttore d’Area stesso.
3. Ove consentito, il Consorzio può escludere il subappalto, prevedendo tale esclusione nel bando di gara.
Art.48 Verbale di gara o trattativa
1. Nel verbale di gara o trattativa devono essere descritte tutte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di fare inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale.
2. Il verbale di gara o trattativa deve indicare quali elementi essenziali:
⇒ la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara o trattativa;
⇒ gli estremi degli atti con i quali si autorizza la gara o la trattativa;
⇒ le norme che regolano il procedimento;
⇒ l'elenco dei soggetti invitati, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
⇒ l'elenco dei soggetti partecipanti con accanto le condizioni da questi praticate e la individuazione dell'aggiudicatario;
⇒ la registrazione dei soggetti presenti alla seduta di gara, in rappresentanza delle ditte partecipanti e la carica dagli stessi ricoperta in seno alle ditte stesse;
⇒ la proclamazione del risultato della gara o della trattativa;
3. Le offerte e i verbali devono essere rispettivamente siglate e sottoscritti dal Presidente della commissione di gara o dal preposto alla trattativa, da due testimoni e dal segretario verbalizzante.
TITOLO VII
ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE
Art.49 Beni mobili. Alienazione
1. Si può procedere all’alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per il Consorzio.
2. Il Consorzio procede all’alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell’importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l’una o l’altra forma, sulla scorta di apposita stima.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l’alienazione a impresa fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E’ consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.
Art.50 Beni immobili. Locazione e affitto
1. I contratti medianti i quali il Consorzio assume o concede in locazione od in affitto beni immobili sono di regola affidati a trattativa privata salvo che, per l’importanza o il valore del contratto e si tratti di rapporti attivi, non si ritenga opportuno o conveniente esperire il pubblico incanto, la licitazione privata o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.
Art.51 Beni immobili. Permuta e alienazione
1. Salve le ipotesi di competenza dell’Assemblea dei Sindaci elencate nell’art. 42 lettera l) del D.lgs 267/2000 (s.m.i.), il Consiglio di Amministrazione può disporre, con motivata deliberazione, la permuta di beni immobili del Consorzio con altri di proprietà
pubblica o privata, di interesse per il Consorzio, sulla base di apposita perizia effettuata da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.
2. Il Consorzio procede all’alienazione di beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema del pubblico incanto.
3. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
a) allorché il pubblico incanto sia andato deserto o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all’aggiudicazione;
b) quando l’alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
c) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
d) qualora per le caratteristiche del bene l’acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati.
Art.52 Diritti di prelazione
1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima.
2. L’offerta di cui al primo comma dovrà essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e contenere l’indicazione del prezzo richiesto, dalle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l’invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell’offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso.
3. L’accettazione dell’offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario contenente la prova della costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell’escussione del debitore principale.
Art.53 Trattativa privata per fondi interclusi
1. Si procede alla alienazione a trattativa privata per i terreni che sono classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità sia ridotta a causa della interclusione e sia tale da rendere il valore di mercato sensibilmente inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe.
2. In tali fattispecie il Consorzio procede all’alienazione del bene a trattativa privata ,nei modi stabili dall’articolo precedente.
3. Qualora il fondo sia libero, si procede egualmente alla trattativa privata ,individuando il contraente mediante gara informale, cui potranno partecipare esclusivamente i proprietari dei fondi limitrofi, identificati a seguito di apposito accertamento, ai quali sarà data comunicazione in forma adeguata del procedimento di alienazione in corso.
4. Nel caso suddetto l’alienazione sarà disposta a favore di colui che avrà offerto l’aumento maggiore sul prezzo di stima.
Art.54 Beni immobili. Acquisto
1. Il Consorzio di norma procede all’acquisto di beni immobili a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. E’ consentito l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
4. In tal caso il Consorzio, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell’esecuzione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell’opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora il Consorzio partecipi ad un’asta per l’acquisto di beni immobili, spetta al Direttore del Consorzio determinare l’importo dell’offerta.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art.55 Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme, di grado inferiore o pari, con esso contrastanti.
Art.56 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio consortile ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.