VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Deliberazione Numero 67 Del 12-12-2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE DI ALBINO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTTIVITA' DI IPPOTERAPIA IN COMUNE DI TORRE BOLDONE, LOCALITA' FENILE
L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 16:30, presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
XXXXXXX XXXXX | PRESIDENTE | P |
XXXXXXXXXXX XXXXXX | CONSIGLIERE | X |
XXXXXXX SANTO XXXXXXXX | CONSIGLIERE | P |
XXXXXX XXXXXXX | CONSIGLIERE | P |
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | CONSIGLIERE | P |
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor XXXXXXX XXXXX in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO Xxxxxx/a XXXXX XXXXXXX, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Documento firmato digitalmente
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che il Parco dei Colli di Bergamo, così come stabilito all’art. 1 del Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con Legge Regionale 13 aprile 1991, n. 8, indica gli obiettivi sia generali che di settore dell’attività amministrativa al fine di tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio storico – monumentale – naturalistico – ambientale dell’area anche in funzione dell’interesse generale che essa riveste, promuovendo il recupero e la valorizzazione delle aree a bosco ed agricole, favorendone le attività, valorizzando le risorse ambientali e territoriali per un uso culturale e ricreativo;
Considerato che il Parco dei Colli di Bergamo, così come indicato all’art. 3 dello Statuto, ha tra le sue finalità quella di coordinare gli interventi nell’area del Parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
Visto il carattere sociale dell’iniziativa si ritiene di redarre ed approvare apposita Convenzione ai sensi dell’art. 12.3a delle N.T.A. del P.T.C. del Parco dei Colli di Bergamo, di cui alla L.R. 8/1991;
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 22 del 27.09.2000 con cui è stata approvata la convenzione tra il Parco dei Colli di Bergamo e la cooperativa La Fenice di Albino, ai sensi dell’art. 12.3 lett. a) del PTC per la realizzazione di tensostruttura, club house, fienile e box per attività socio-educative e riabilitative a favore di portatori di handicap, disabili e minori, nel Comune di Torre Boldone, in località Fenile;
Considerato che l’art. 3 della suddetta convenzione stabiliva una durata temporale della stessa pari a dieci anni dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo entro i termini della scadenza;
Considerato altresì che l’area su cui insistono le strutture per l’attività ippoterapica è ricompresa nel Piano di Settore dei Nuclei Abitati, nucleo denominato Fenile, in “area di uso pubblico o aperte al pubblico” a norma dell’art. 9 delle N.T.A.;
Vista la proposta di nuova convenzione per la prosecuzione del’attività ippoterapia presentata in data 23 ottobre 2012, p.g. 4232 dalla società cooperativa sociale – onlus “La Fenice” con sede in Albino, via Duca d’Aosta, 17, C.F. e P.IVA 01956530164, nella persona del presidente, sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il vigente Statuto dell’ente Parco dei Colli di Bergamo;
Visti i pareri favorevoli ai sensi degli articoli 49, 151 e 153 del D.L.vo 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare la Convenzione tra il Parco dei Colli di Bergamo e la società cooperativa sociale – onlus “La Fenice” con sede in Albino, via Duca d’Aosta, 17, C.F. e P.IVA 01956530164, per la prosecuzione dell’attività di ippoterapia, con il mantenimento in essere delle strutture esistenti (tensostruttura, club house, fienile e box) oggetto di precedente convenzione, citata in premessa;
2. di autorizzare il Direttore/Presidente del Parco dei Colli di Bergamo a sottoscrivere la citata Convenzione;
3. di prendere atto che tutte le spese per la stipula della suddetta Convenzione saranno a completo carico della società cooperativa sociale – onlus “La Fenice”;
Convenzione per la prosecuzione dell’attività socio-educativa e riabilitativa a favore di portatori di handicap, disabili e minori presso la struttura polifunzionale di proprietà della coop. sociale La Fenice di Albino.
La Società Cooperativa Sociale “La Fenice” onlus con sede ad Albino, in via Duca d’Aosta 17, C.F. e P.IVA 01956530164, iscritta all’Albo Nazionale della Cooperative Sociali col n. A122838, nel Registro Regionale alla Sezione A foglio 98 al numero 196 e nel Registro Prefettizio delle Cooperative di Bergamo al numero 298 della sezione mista e al numero 5 della sezione VIII, in qualità di conduttore del Centro di Terapia Mediante Cavallo “Pim pì caalì” operante sui terreni siti in via Fenile n.10 nel comune di Torre Boldone, nella persona del suo presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato ad Albino il 25/5/1954, residente ad Albino in xxx Xxxxxxxx x. 00Xxxxxx, C.F. PRSFRZ54E02A163K,
e
il Parco Regionale dei Colli di Bergamo nella persona del suo Presidente dr. Xxxxx Xxxxxxx
- Concordi nell’intento di proseguire la valorizzazione del patrimonio esistente in xxx Xxxxxx 00 nel Comune di Torre Boldone;
- Consapevoli che gli interessi diffusi della collettività possono essere soddisfatti anche tramite un rapporto di collaborazione tra ente pubblico e privato;
- Inteso
• che la Cooperativa sociale “La Fenice” ha realizzato una struttura polifunzionale che, ponendosi come esempio di rispetto dei criteri paesaggistici, ha consentito negli ultimi anni di passare concretamente dalla tutela dell’ambiente a una sua più ampia ed ambiziosa promozione;
• che, in questa prospettiva, la Cooperativa sociale “La Fenice” ha realizzato il Centro di Terapia Mediante Cavallo “Pim pì caalì”, costituito da una club house, una tensostruttura, un fienile e alcuni box, per attività socio-educative e riabilitative a favore di portatori di handicap disabili e minori;
• che le Norme Tecniche di Attuazione del piano territoriale di coordinamento dei Colli hanno consentito nella zona interessata la realizzazione di quanto indicato al punto precedente.
- Considerato chel’allora Parco dei Colli ha sottoscritto con la Coop. Sociale “La Fenice” nel settembre del 2000 una Convenzione decennale che ha permesso di realizzare il progetto e di mantenerlo attivo negli anni successivi, collaborando nei modi e nelle forme a suo tempo concordate.
CONVENGONO
di disciplinare la prosecuzione del Progetto che prevede l’offerta al territorio di attività socio-educative e riabilitative a favore di portatori di handicap, disabili e minori, mantenendo in essere le strutture già realizzate (tensostruttura, club house, fienile e box)
presso il Centro di Terapia Mediante Cavallo “Pim pì caalì”, descritte nella precedente intesa e nella documentazione già depositata presso la sede del Consorzio, alle seguenti condizioni:
1. la Cooperativa “La Fenice” di Albino, in caso di cessione delle proprie attività, si impegna al ripristino dei luoghi; la Convenzione mantiene la validità nel caso di cessione dell’attività, previo consenso della Cooperativa, ad associazioni aventi gli stessi scopi e qualità sociali (cooperative sociali, associazioni di volontariato senza scopo di lucro) e conforme alle finalità di cui al punto 12.3 delle N.T.A.
2. la Cooperativa “La Fenice” di Albino si impegna ad utilizzare le strutture come segue:
a) sviluppo di attività formative, educative, riabilitative e di integrazione sociale per soggetti portatori di handicap, disabili e minori;
b) sviluppo di proposte formative per scolaresche finalizzate alla sensibilizzazione ambientale che preveda percorsi specifici di avvicinamento alla flora e alla fauna locale;
c) sviluppo di iniziative di socializzazione che promuovano presso i minori una maggiore attenzione alle dimensioni eco-ambientali;
d) in accordo con il Parco dei Colli nella promozione di iniziative di tutela e promozione dell’ambiente;
3. la presente Convenzione ha durata 20 (venti) anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà alla scadenza, essere rinnovata, previo assenso da parte di tutte le parti contraenti. Alla scadenza, in caso di mancato rinnovo della Convenzione, i luoghi dovranno essere ripristinati alla situazione originaria;
4. da parte della Cooperativa sull’area oggetto della presente Convenzione non potranno essere svolte attività in contrasto con le finalità della Convenzione stessa, con la legislazione vigente in materia e con la normativa in vigore nel Parco dei Colli;
5. l’inadempienza della cooperativa agli obblighi e alle disposizioni contenute nella presente Convenzione, comporta una sanzione a carico della stessa che verrà comminata dal Regionale dei Colli il quale, previa contestazione, richiederà la corresponsione da parte della Cooperativa, di una somma di denaro, a titolo di penale, di importo da €. 1.000 a € 2.500. In tal caso si riterranno operanti le norme sostanziali e procedurali contenute e previste dal Capo I°,Sezione I^ e II^, della legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto applicabili, fatte salve le sanzioni in materia edilizia e urbanistica di cui alla legge 28 febbaraio 1985, n.47 e successive modifiche e integrazioni
6. il permanere delle inadempienze o il venire meno dell’uso del manufatto per le finalità previste dalla presente Convenzione, comporterà la recessione della Convenzione stessa, con l’obbligo del ripristino dei luoghi, riportandoli alla condizione originaria. In caso di non ottemperanza dell’obbligo sopraindicato, il Parco dei Colli di Bergamo è sin da ora autorizzato a sostituirsi alla Cooperativa nell’obbligo di demolizione e di ripristino, fatto salvo il diritto di recupero dei relativi oneri sostenuti. La Cooperativa è
tenuta al rispetto dell’obbligo di cui al comma I° del presente articolo, anche in caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della presente Convenzione
7. per ogni controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo
8. tutte le spese e i diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Cooperativa
9. la presente Convenzione viene redatta e stipulata ai sensi dell’art. 12.3a delle N.T.A. del P.T.C. del Parco (Legge 8/91) per la parte applicabile alla Convenzione stessa.
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
x.xx Il Responsabile del servizio interessato
XXXXXXX XXXXXXXXX
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
x.xx Il Responsabile dei servizi finanziari
XXXXX XXXXXXX
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
x.xx Il PRESIDENTE x.xx IL SEGRETARIO
XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx il giorno 7-1-2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li 7-1-2013
x.xx IL SEGRETARIO XXXXX XXXXXXX
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
x.xx IL SEGRETARIO XXXXX XXXXXXX
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Vice Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Addì, 7-1-2013
x.xx IL SEGRETARIO XXXXX XXXXXXX
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Bergamo, lì
IL SEGRETARIO XXXXX XXXXXXX