Parte prima - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPITOLATO SPECIALE D’appalto
Parte prima - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
art. 1 – oggetto dell’appalto
art. 2 – ammontare dell’appalto
art. 3 – modalità di stipulazione del contratto
art. 4 – categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
art. 5 – procedura di aggiudicazione, luogo di esecuzione, finanziamento art. 6 – documenti che fanno parte del contratto
art. 7 – disposizioni riguardanti l’appalto
art. 8 – domicilio dell’Appaltatore - persone autorizzate a riscuotere - rappresentante art. 9 – norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
art. 10 – consegna e inizio dei lavori
art. 11 – termini per l’ultimazione dei lavori
art. 12 – sospensioni - proroghe - danni di forza maggiore art. 13 – penali in caso di ritardo
art. 14 – programma dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma art. 15 – inderogabilità dei termini di esecuzione
art. 16 – risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini art. 17 – premio di accelerazione
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
art. 18 – anticipazioni
art. 19 – pagamenti in acconto art. 20 – pagamenti a saldo
art. 21 – modalità di fatturazione art. 22 – revisione dei prezzi
art. 23 – cessione del contratto e cessione dei crediti
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
art. 24 – valutazione dei lavori a misura, a corpo, ed in economia e dei materiali in cantiere art. 25 – accertamento e misurazione dei lavori
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
art. 26 – cauzione provvisoria art. 27 – cauzione definitiva
art. 28 – riduzione delle garanzie
art. 29 – garanzia sull'anticipazione del prezzo art. 30 – polizza sulla rata di saldo
art. 31 – polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
art. 32 – variazioni dei lavori
art. 33 – varianti dovute ad errori od omissioni progettuali art. 34 – prezzi applicabili ai nuovi lavori
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
art. 35 – norme di sicurezza generali art. 36 – sicurezza sul luogo di lavoro art. 37 – norme di tutela dei lavoratori
art. 38 – piano operativo di sicurezza e proposte integrative art. 39 – osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
art. 40 – subappalto
art. 41 – responsabilità in materia di subappalto art. 42 – pagamento dei subappaltatori
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
art. 43 – accordo bonario - transazione - arbitrato
art. 44 – contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera art. 45 – risoluzione del contratto - recesso
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
art. 46 – ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione delle opere art. 47 – collaudo o accertamento della regolare esecuzione
art. 48 – presa in consegna dei lavori ultimati art. 49 – danni e difetti di costruzione
CAPO XII - NORME FINALI
art. 50 – qualità ed accettazione dei materiali in genere art. 51 – oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
art. 52 – obblighi speciali a carico dell’Appaltatore art. 53 – tracciabilità dei flussi finanziari
art. 54 – proprietà dei materiali di scavo e di demolizione art. 55 – cartello di cantiere
art. 56 – spese contrattuali, imposte, tasse art. 57 – controversie
art. 58 – prescrizioni per lavori particolari
Parte prima - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
art. 1 – oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti lavori e forniture necessari per la riqualificazione dei serramenti della palestra di Xxx Xxxxxxxx x Xxxxxx (XX). I lavori consistono (descritti più approfonditamente nella relazione tecnica e negli elaborati grafici):
• nel rialzo e sostituzione di cupolini in copertura per opere principali;
• sostituzione serramenti perimetrali per opere principali;
• serramento di copertura sala muscolazione per opere complementari.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. I lavori saranno eseguiti anche in costanza di svolgimento dell'ordinario orario dell'attività sportiva apprestando tutte le necessarie precauzioni a garantire la sicurezza del cantiere.
art. 2 – ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: A) Lavori: € 135.399,41
B) Oneri per la sicurezza: € 4.457,31
per le opere sotto descritte:
x. | Xxxxx. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | % | ||
lavori | manodopera | totale | ||||
1 | OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | € 76.416,92 | € 35.151,16 | € 111.568,08 | 82,40 |
2 | OS8 | Opere di impermeabilizzazione | € 3.960,82 | € 1.246,39 | € 5.207,21 | 3,85 |
3 | OG1 | Edifici civili industriali (compreso impianto elettrico) | € 7.416,70 | € 5.157,54 | € 12.574,24 | 9,28 |
4 | OS7 | Finiture di opere generali di natura edile | € 3.533,79 | € 1.323,86 | € 4.857,65 | 3,59 |
5 | OS32 | Strutture in legno | € 1.008,15 | € 184,08 | € 1.192,23 | 0,88 |
TOTALE | € 92.336,38 | € 43.063,03 | € 135.399,41 | 100,00 |
Importo totale dell’appalto: Euro 139.856,72
A+B Importo totale dell’appalto: € 139.856,72
L’incidenza media della manodopera è pari al 31,80% dell’importo dei lavori oggetto d’appalto. L’IVA resta a carico della Stazione Appaltante a norma delle disposizioni vigenti.
La disciplina economica nell’esecuzione dei lavori è regolata ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 del D.Lgs 50/2016. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.
2. L’importo dei lavori complementari è definito come segue:
A) Lavori complementari: € 39.546,08
B) Oneri per la sicurezza: € 0
per le opere sotto descritte:
x. | Xxxxx. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | % |
totale | ||||
1 | OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | € 30.067,29 | 76,03 |
2 | OS8 | Opere di impermeabilizzazione | € 379,46 | 0,96 |
3 | OG1 | Edifici civili industriali (compreso impianto elettrico) | € 4.764,54 | 12,05 |
4 | OS7 | Finiture di opere generali di natura edile | € 1.104,56 | 2,79 |
5 | OS32 | Strutture in legno | € 3.230,23 | 8,17 |
TOTALE | € 39.546,08 | 100,00 |
Importo totale dei lavori complementari: Euro 39.546,08 A1+B1 Importo totale dell’appalto: € 39.546,08
art. 3 - modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a CORPO ai sensi dell’art. 3 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016.
art. 4 - categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori, categorie di lavorazioni omogenee.
1. Ai sensi dell’allegato A) al DPR n. 207/2010, e art. 12 L. 80/2014 i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
OPERE | CATEG. | CLASSE | QUALIFICAZ. OBBLIGATORIA DITTA PRINCIPALE | IMPORTO € | % | PREVALENTE O SCORPORABILI AL FINE EVENTUALE COSTITUZIONE ATI | SUBappalto A DITTE CON QUALIFICAZ. OBBLIGATORIA (art. 105 del D.Lgs. 50/2016) |
1 | OS6 | I | SI (O AVVALIMENTO) | € 179.402,80 IMP.LAV- + OP.COMPLETARI | 100 | PREVALENTE | ≤ 40% |
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
art. 5 – procedura di aggiudicazione, luogo di esecuzione, finanziamento
1. Procedura di aggiudicazione:
I lavori saranno affidati con la modalità della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. C) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici mediante:
- aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 con applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 dello stesso X.Xxx;
- possibilità di svincolo dall’offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa;
- non sono ammesse offerte in aumento né varianti.
2. Luogo di esecuzione dei lavori: xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx (XX);
3. L’opera è finanziata mediante: Fondi propri.
art. 6 - documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il Capitolato Generale approvato con DM n. 145 del 19.04.2000 in seguito denominato “Capitolato Generale d’appalto”;
b) il presente Capitolato Speciale d’appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.32 co. 14 bis;
c) il progetto definitivo/esecutivo dell’opera con tutti gli elaborati grafici;
d) l’Elenco dei Prezzi unitari;
e) il computo metrico estimativo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.32 co. 14 bis;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
g) il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art.137 DPR 207/10;
h) il cronoprogramma ai sensi dell’articolo 40 del DPR 207/10
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. Si applicano al contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile e per le parti non abrogate;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016;
- il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. 145/2000;
- il Decreto Legislativo n. 81/2008;
- il D.Lgs. 50/2016.
4. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale.
b) contratto di appalto.
c) capitolato speciale di appalto.
d) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali, funzionali ed impiantistici. Nell’ambito di ciascuno di tali gruppi, l’ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti. In caso di discordanza tra i vari elaborati avrà prevalenza la soluzione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
e) La descrizione contenuta nell'elenco prezzi unitari o nell'elenco descrittivo, posti a base di gara, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
Le disposizioni di carattere discordante dei documenti contrattuali saranno oggetto da parte dell'Appaltatore di immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica, anche su indicazione della Direzione Lavori.
5. L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Speciale d’appalto.
art. 7 - disposizioni riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare l’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, anche a norma dell’articolo 1341 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.
4. L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, fatte salve le ipotesi di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non espressamente escluse dal presente Capitolato.
5. Con l’accettazione dei lavori, l’Appaltatore dichiara esplicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per poter procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi, nessuno escluso.
6. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza delle medesime opere, o parti di esse, alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge o di regolamento vigenti.
7. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
art. 8 – domicilio dell’Appaltatore - persone autorizzate a riscuotere - rappresentante
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di avere domicilio presso la sede municipale del Comune di Rubano, coincidente con il luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale.
2. Entro la data fissata per la stipula del contratto o con la firma del medesimo, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio ai sensi del comma precedente, dove la Stazione Appaltante e il Direttore dei Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
3. Ai sensi dell’articolo 3 del Capitolato Generale d’appalto, l’Appaltatore ha, altresì, l’obbligo di comunicare il nominativo della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto a saldo, entro la medesima data fissata al comma precedente.
4. A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale d’appalto, l’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare, a mezzo di apposito mandato, da persone fornite dei requisiti d’idoneità tecnica e morali, l’operato dei quali rimane nella responsabilità dell’Appaltatore.
5. Il mandato di cui al comma precedente deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Committente.
6. Il rappresentante dovrà garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.
art. 9 - norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, comprese nell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione del materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti, tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato Generale.
3. I prodotti e i materiali da impiegare per i lavori di cui all’appalto dovranno essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del Regolamento UE n. 305/2011 dei Prodotti da Costruzione (CPR) e corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito sia dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, sia dalle norme UNI, CEI, CNR, che a quanto indicato nei successivi articoli.
4. In mancanza di particolari condizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
5. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla DD.LL..
6. I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purchè corrispondenti ai requisiti di cui sopra.
7. Quando la DD.LL. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese della stessa Impresa.
8. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della DD.LL., l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
9. L’Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove di qualità dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione o l’invio dei campioni agli Istituti in seguito specificati e indicati dalla Stazione Appaltante, nonchè alle spese per le corrispondenti prove ed esami. I campioni verranno prelevati dalla Direzione Lavori alla presenza del "Rappresentante dell’Appaltatore", con preavviso anche fax di due giorni, o in assenza di questi, alla presenza di due testimoni. Dei campioni prelevati potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla DD.LL., previa apposizione di sigilli e
firme della DD.LL. e dell’Impresa e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali (Istituti Universitari, ecc.). I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
art. 10 - consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione del contratto ma previa efficacia dell'aggiudicazione, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
3. E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale dei lavori, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitiva anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale l’Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione Appaltante provvede all’incameramento della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dipendente dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.
6. L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.
7. L’Appaltatore al fine di rispettare i tempi di esecuzione proporrà, subito dopo l’aggiudicazione, l’elenco dei prodotti alla D.L. per l’approvazione.
art. 11 - termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in complessivi 93 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, di cui: 33 (trentatre) giorni per l'esecuzione dei lavori in cantiere, 45 (quarantacinque) giorni necessari per le forniture e ulteriori 15 (quindici) giorni di andamento stagionale sfavorevole.
2. Il termine previsto può essere sospeso, a discrezione della Direzione Lavori, e rimanere sospeso qualora ricorrano le cause indicate dagli art. 107 del D.Lgs. 50/2016, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.
art. 12 - sospensioni - proroghe - danni di forza maggiore
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, può ordinare la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016; cessate le cause della sospensione la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
2. Resta stabilito che normali periodi di avversità atmosferiche, nei limiti sopra individuati all'art.11, o di fruizione di ferie da parte del personale addetto ai lavori non costituiranno motivo di sospensione.
3. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati dall’art. 51 del presente Capitolato.
4. L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori entro 30 gg. dal suo ricevimento.
5. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte a imprese o forniture.
6. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.
7. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati da opere o da eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
8. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i danni di cui al comma precedente ovvero a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero verificati.
9. I danni dovranno essere denunciati immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, a pena di decadenza, oltre i cinque giorni.
art. 13 - penali in caso di ritardo
1. Nel caso di ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di contratto si applica l'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
2. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, ovvero in caso di ritardo rispetto all’adempimento di ogni altro obbligo contrattuale per il quale è stabilito un termine, viene applicata una penale giornaliera pari allo 1,00 per mille dell’importo netto contrattuale;
3. Le scadenze inderogabili fissate nel programma lavori sono le seguenti:
- inizio effettivo lavori entro 7 giorni dalla consegna dei lavori;
- ritardo sull'esecuzione delle disposizione della Direzione dei Lavori superiori a 7 giorni.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate sul pagamento relativo allo stato finale dei lavori, con espressa accettazione da parte dell’Appaltatore della compensazione delle somme ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
art. 14 - programma dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma
1. Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione Lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, e deve essere autorizzato dalla Direzione Lavori; in caso di inerzia nella presentazione del programma dei lavori, la Stazione Appaltante farà riferimento al cronoprogramma dei lavori di progetto aggiornandolo con la data di inizio lavori.
2. Il programma dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti a ritardi della Stazione Appaltante;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
d) per le necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora richiesto dal Coordinatore della Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. 81/08;
f) per la redazione di eventuali modifiche al contratto previste ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
art. 15 - inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono, in ogni caso, motivi di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori e concordati con questa;
c) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore ed il proprio personale dipendente.
art. 16 - risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo, dovuto a negligenza dell’Appaltatore, sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal CSA, produce l’attivazione delle procedure previste dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante potrà procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto con la procedura prevista all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 decorsi inutilmente 10 (dieci) giorni dalle scadenze inderogabili fissate all'art.13 del CSA.
3. Anche in questo caso è fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni cagionati dall’Appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto.
art. 17 – premio di accelerazione
1. Non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sulla ultimazione dei lavori.
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
art. 18 – anticipazioni
1. E' prevista la corresponsione da parte della Stazione Appaltante di un'anticipazione di importo pari al 20 per cento sul valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016.
2. L'anticipazione viene erogata dalla Stazione Appaltante all'esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
art. 19 - pagamenti in acconto
1. La rata di acconto è dovuta quando l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge un valore non inferiore al 40% (quaranta per cento) e la successiva non superiore all' 80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale.
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del DPR 207/10, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del DPR 207/10, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 20. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, o in caso di ritardo di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
9. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore l'importo dovuto nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
art. 20 - pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi ad esso spettanti.
2. Il conto finale dei lavori, previsto ai sensi dell’articolo 200 del DPR 207/10, è sottoscritto dall’Appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui all'art. 30, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. La garanzia fidejussoria, calcolata ai sensi dell'art. 30 del presente Capitolato, deve avere validità ed efficacia per il periodo di validità del collaudo provvisorio (due anni), e può essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
art. 21 - modalità di fatturazione
Ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, così come modificato dal D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito in Legge 23.06.2014 n. 89, dal 31/03/2015 il Comune di Rubano accetta e paga solo fatture trasmesse in forma elettronica.
Il Comune di Rubano ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice univoco che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentirne il corretto recapito:
– Codice Univoco Ufficio: UF8F8C
– Denominazione Ente: Comune di Rubano
– Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
– Cod. fisc del servizio di F.E.: 80009970288
– Cod. IPA Comune di Rubano: C_h625
– Indirizzo PEC: xxxxxx.xx@xxxx.xx-xxxxxx.xxx
Al fine di consentire l'accettazione della fattura elettronica e di permettere la tempestiva liquidazione dovranno essere riportati sulla stessa i codici CIG e CUP, i riferimenti alla determinazione di affidamento.
art. 22 - revisione dei prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
art. 23 - cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
art. 24 - valutazione dei lavori a misura, a corpo, ed in economia e dei materiali in cantiere
1. La valutazione dei lavori verrà fatta esclusivamente a corpo;
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo, annotati sul libretto delle misure, è effettuata determinando le aliquote delle categorie di lavori, effettivamente realizzate, stimandone l’importo relativo a ciascuna percentuale e distinguendo il costo della manodopera; le aliquote vengono distintamente riportate anche nel registro di contabilità, ai sensi dell'art. 184 del DPR 207/10.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi riportati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, come quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
5. Non si fa luogo alla contabilizzazione di materiali o manufatti prima della loro effettiva messa in opera.
art. 25 - accertamento e misurazione dei lavori
1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute, secondo quanto prescritto dall’art. 185 del DPR 207/10.
2. L’Appaltatore è invitato ad intervenire alle misure al fine di eseguire in contraddittorio tali operazioni.
3. Ove egli si rifiutasse di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alla presenza di due testimoni, ed i maggiori oneri che si dovranno per forza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.
4. In tal caso, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella compilazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
5. L’Appaltatore è tenuto alla sottoscrizione delle liste settimanali o quindicinali dei lavori e delle provviste, nonché dei brogliacci, dei libretti delle misure e degli schizzi da allegare ai libretti delle misure definitivi, compilati dal Direttore dei Lavori o da un suo assistente.
6. La Direzione Lavori, una volta approvati tali elementi, provvederà alla redazione della contabilità lavori.
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
art. 26 - cauzione provvisoria
1. Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, pari al 2 (due) per cento dell’importo progettuale dei lavori da appaltare, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento al disciplinare di gara.
art. 27 - cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria, pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, costituita a mezzo di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia fidejussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto ed entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante.
4. La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinerà la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
5. La polizza dovrà prevedere espressamente ed inderogabilmente:
a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
c) l'operatività della polizza entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante all'istituto garante.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. Qualora la garanzia venisse a scadenza prima della suddetta approvazione del certificato di collaudo, il termine di validità della garanzia stessa dovrà essere prorogato dall’istituto fidejubente, e tale proroga dovrà intervenire almeno cinque giorni prima della data di scadenza della garanzia, pena la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
8. L’istituto fidejubente non potrà invocare mancati pagamenti od una inadempienza del garantito da opporre alle richieste della Stazione Appaltante.
9. La cauzione definitiva, come previsto dall'art 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme corrisposte in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.
10. In particolare, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
11. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali danni diretti ed indiretti.
12. Tale cauzione potrà essere ritenuta o incamerata, per quanto occorra, in qualunque momento, senza necessità di procedimento giudiziario o di particolari procedure, con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante.
13. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento lavori nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
art. 28 - riduzione delle garanzie
1. L’importo della garanzia definitiva è ridotto nelle percentuali di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per i concorrenti in possesso delle corrispondenti certificazioni ivi elencate.
2. Le associazioni temporanee di imprese godono del diritto alla riduzione della garanzia se tutte le imprese che ne fanno parte sono in possesso della certificazione di qualità.
art. 29 – garanzia sull'anticipazione del prezzo
1. L'Appaltatore che intende avvalersi dell'anticipazione del prezzo, è tenuto a presentare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, come stabilito dall’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
3. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità previste nel presente CSA all'art. 27 comma 1 e dovrà prevedere espressamente ed inderogabilmente quanto stabilito allo stesso art. 27 comma 6.
4. La garanzia fidejussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto ed entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, ovvero, in caso di consegna lavori in via d'urgenza, di cui all'art. 10 del CSA, la garanzia fidejussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori.
5. La mancata costituzione della garanzia determinerà l'impossibilità di usufruire dell'anticipazione del prezzo.
art. 30 – polizza sulla rata di saldo
1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi come stabilito dall’articolo 103 comma 6 D.Lgs 50/2016.
2. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità prevista nel presente CSA all'art. 27 e dovrà prevedere espressamente ed inderogabilmente quanto stabilito allo stesso articolo.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa la garanzia fidejussoria suddetta, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi del l'art. 1666, comma 2 del Codice Civile. Tale termine è ridotto a trenta o sessanta giorni dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
art. 31 - polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con massimale di norma corrispondente all’importo del contratto stesso.
2. E' richiesta la polizza assicurativa per danni di esecuzione, di cui all’art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016, di importo corrispondente all'importo del contratto per i lavori appaltati – partita 1, € 50.000,00 per eventuali danni su opere preesistenti – partita 2 ed € 10.000,00 per demolizioni e sgomberi – partita 3.
3. Tale polizza deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 1.000.000,00; la polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d’opera.
4. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 23 comma 7 del D.Lgs 406/91 e del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
5. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
6. L'Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
art. 32 - variazioni dei lavori
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio del lavori eseguiti in più o in meno e con l’osservanza delle prescrizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare le opere di completamento, indicate negli elaborati di progetto come “opere complementari”, nel caso che, prima della fine dei lavori si rendano disponibili le necessarie risorse economiche. Tali lavori saranno compensati con gli stessi prezzi di offerta. Nel caso in cui tali opere, per ragioni esclusive della Stazione Appaltante, non potessero essere realizzate, l’Appaltatore non potrà avanzare pretese o richieste di nuovi o maggiori compensi. I tempi per l’esecuzione delle opere complementari saranno definiti nel provvedimento di approvazione delle modifiche al contratto, tenuto conto dei tempi utili per la realizzazione dei lavori previsti.
3. La Stazione Appaltante stabilisce la soglia del 15% dell’importo di contratto per le modifiche di cui all’art. 106 comma 1 lettera e).
4. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla Stazione Appaltante, che ne deve verificare l’effettivo apporto migliorativo.
5. Nel caso di modifiche al progetto redatte nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al Capitolo 2 del CAM Edilizia (per quanto applicabile, in conformità al Capitolato Speciale d’appalto Parte Tecnica) sono ammesse solo varianti migliorative ossia la variante dovrà prevedere prestazioni superiori rispetto al progetto approvato secondo quanto previsto dal CAM Edilizia art. 2.7.1..
6. Per consentire la verifica di cui al punto precedente, dopo aver sentito la Stazione Appaltante, l’Appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegato un elaborato grafico, nella quale siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili, per la successiva approvazione. La Stazione Appaltante, a mezzo della D.L. definirà le operazioni di verifica e di controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall’Appaltatore sulla base dei criteri contenuti nel Capitolo 2 del CAM Edilizia.
7. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori e preventiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.
8. Qualunque reclamo o riserva da parte dell’Appaltatore, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione; non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
9. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 33 – modifica al contratto dovuta ad errori od omissioni progettuali
1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del D.Lgs. 50/2016, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori di cui all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. Al di fuori dei casi di cui al punto precedente la Stazione Appaltante può procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
3. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 108 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
4. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico della progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali ai sensi dell’art. 106 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 34 – prezzi applicabili ai nuovi lavori
1. Quando sia necessario eseguire categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
- desumendoli dal prezzario regionale vigente;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
3. Le analisi dei nuovi prezzi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
4. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. I nuovi prezzi saranno sottoposti a ribasso contrattuale.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
art. 35 - norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente e disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
art. 36 – sicurezza sul luogo di lavoro
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto i seguenti documenti.
a) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili.
b) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
c) Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA.
d) Documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008.
e) Dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione,
b) del proprio Medico competente,
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento con le eventuali richieste di adeguamento,
d) il piano operativo di sicurezza.
3. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs n. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
art. 37 – norme di tutela dei lavoratori
1. L’Appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, in particolare:
- L. 09.03.1990 n. 55
- D. Lgs. 09.04.2008 n. 81
- D. Lgs. 19.09.1999 n. 528
- DM 10 luglio 2002.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di curare che nell’esecuzione dei lavori vengano adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori, nonché evitare danni a beni pubblici e privati restando comunque sollevato l’Ente Appaltante.
3. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell’inizio dei lavoro e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti comprese le casse Edili di riferimento e la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti anche ai fini dell’acconto successivo.
5. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall’Appaltatore.
6. Per i cantieri di entità e tipologia previsti all’art. 90, comma 3 del D.Lgs n. 81/08, l’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
art. 38 - piano operativo di sicurezza e proposte integrative
1. L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare all'Amministrazione, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) e i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e del
D.P.R. n. 222 del 03.07.2003. Eventuali altre imprese esecutrici dovranno predisporre specifici Piani Operativi di Sicurezza per i lavori loro affidati, congruenti con il Piano di sicurezza o il Piano Sostitutivo della Sicurezza.
2. Ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08, l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento nonché la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituisce, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’art. 17 comma 1 lettera a), l’art. 18 comma 1 lettera z) e all’art. 26 commi 1 lettera b) e 3 del D.Lgs. 81/2008).
art. 39 - osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ovvero il piano sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto; le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. In caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore o delle ditte subappaltatrici delle prescrizioni dei piano di sicurezza e di quello operativo, il Coordinatore in fase di esecuzione dovrà segnalare alla Stazione Appaltante e all’impresa appaltatrice e sub - appaltatrice tale inadempienza, richiedendo, la messa a norma immediata del cantiere; nel caso in cui tale ordine non sia ottemperato dovrà essere richiesto l’allontanamento del personale negligente oppure, nei casi ripetuti, l’allontanamento dell’impresa e la rescissione del contratto, come previsto dall’art. 92 lettera c) del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In caso di pericolo immediato il Coordinatore in fase di esecuzione può sospendere immediatamente i lavori, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza lavorative richieste dal piano o dalla norma. Tali sospensioni non determinano la sospensione del tempo utile per l’ultimazione dei lavori.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
art. 40 - subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito e disciplinato dagli artt. 105 e 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dal D.Lgs. 81/2008.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
3. La percentuale globale di lavori subappaltabili è stabilita nella misura del 40% dell’importo complessivo del contratto ai sensi dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016.
4. Ai sensi dell’art. 105, co. 4 del D.Lgs 50/2016, l’affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
• il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
5. Ai sensi dell’art. 105, co. 6, 7 e 18 del D.Lgs 50/2016, ai fini dell’efficacia dell’ottenuta autorizzazione e per poter usufruire del subappalto l’affidatario deve:
• aver indicato la terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 Legge 190/2012 (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 2020);
• depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto di subappalto deve prevedere la clausola di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 ed evidenziare gli oneri per la sicurezza; in caso contrario il contratto di subappalto è da ritenersi nullo;
• trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
• nel caso che il contratto di subappalto sia di importo maggiore di Euro 154.937,07, non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67, X.Xxx. 06/09/2011 n. 159;
• che sia dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 9, con la presentazione di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
6. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà.
7. L’Appaltatore nello svolgimento dell’attività di subappalto o cottimo dovrà:
• praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
• corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
• provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e per ciascuna saranno riportati i relativi dati di iscrizione per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
• osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto:
• il nome del sub-contraente;
• l'importo del sub-contratto;
• l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
9. Devono essere, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
10. E' altresì fatto obbligo di acquisire un nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
11. Si precisa che nell’ipotesi in cui è consentito e dovuto il pagamento dei subappaltatori da parte degli appaltatori, questi ultimi devono trasmettere alla stazione Appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori. In difetto, la stazione Appaltante sospende il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi.
12. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto; agli stessi si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 80 dello stesso D.Lgs 50/2016.
art. 41 - responsabilità in materia di subappalto
1. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P. nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di sicurezza, di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456, c.c. con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21, Legge 646/1982.
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28 e 30 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, l’Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l’Appaltatore verifica acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono accedere complessivamente l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’Appaltatore al subappaltatore.
art. 42 - pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti:
• quando il subappaltatore sia micro o piccole impresa,
• in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore,
• su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Nel caso di cui al comma 1, il pagamento dei subappaltatori, dei subfornitori o dei cottimisti verrà effettuato in occasione del pagamento dello stato avanzamento lavori corrispondente.
3. I pagamenti al subappaltatore comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore ed all’accertamento che lo stesso abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del DPR 633/72, aggiunto dall’articolo 35 comma 5, del Decreto- Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, di cui al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale.
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
art. 43 - accordo bonario - transazione - arbitrato
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura massima complessiva del 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure, dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti all’esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000,00 euro, è necessario il parere di un legale interno alla struttura, se esistente, o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il funzionario competente, sentito, il R.U.P. esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ove può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa autorizzazione del medesimo.
4. La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. In caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 saranno devolute alla competenza del giudice ordinario come riportato al successivo art. 57 del presente CSA.
6. Non si applica l'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
art. 44 - contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza ed assistenza, nonché altre norme eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende edili ed affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura o delle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle notizie anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme indicate nei commi precedenti la Stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50% sull’importo progressivo dei lavori ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
art. 45 - risoluzione del contratto - recesso
1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, al verificarsi di una o più condizioni previste dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 108 comma 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016.
3. Nei casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procede in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti oltre ad un importo non superiore al 10% dell'importo delle opere non eseguite a titolo di utile perso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
5. Nei casi di recesso del contratto la Stazione Appaltante procede in conformità a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
6. La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 110 del X.X.xx. 50/2016.
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
art. 46 - ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione delle opere
1. Al termine del lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione e procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi o difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno da parte dell’ente Appaltante.
3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per il ritardo prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello del lavori di ripristino.
4. L’ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione del lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio da parte dell’ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale.
6. Per tutto il periodo che intercorre tra l’esecuzione ed il collaudo o fra l’esecuzione e l’emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 Codice Civile, l’Appaltatore è quindi garante delle opere e forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere.
7. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena di intervento d’ufficio, nei termini descritti dalla Direzione Lavori.
8. Per cause stagionali o per altre cause di forza maggiore, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni a regola d’arte, appena possibile.
art. 47 - collaudo o accertamento della regolare esecuzione
1. Nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori come stabilito dall'art. 102 dello stesso X.Xxx 50.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest’ultimo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/10.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.
4. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione avverrà in conformità a quanto disposto dall’art. 229 del DPR 207/10 e art. 102 del D.Lgs. 50/2016
5. La designazione dei Collaudatori avverrà secondo l’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 216 del DPR 207/10.
6. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso solo dopo l’avvenuto rilascio da parte degli Enti ed Associazioni menzionati nel presente Capitolato, dei relativi collaudi e licenze, ove prescritti.
7. All’atto di ultimazione di ciascuna fase di lavoro, se ritenuto necessario da parte della Direzione Lavori, ne sarà eseguito il collaudo provvisorio, inteso ad accertare qualità e quantità dei materiali impiegati, modalità di esecuzione ed installazione, nonché tutte quelle prove di tenuta e funzionamento che la Direzione Lavori riterrà opportune.
8. Durante le operazioni di collaudo l’Appaltatore dovrà prestarsi ad eseguire a proprie spese e cure tutte le prove, anche statiche, gli assaggi, le demolizioni ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore desiderasse far eseguire per verificare la qualità e consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la perfetta esecuzione e riuscita dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto e per controllare le misure e qualità dei lavori riportate nella contabilità.
9. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del DPR 207/10, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dello stesso assegnato; qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito ovvero recuperata mediante incameramento della cauzione definitiva.
00.Xx pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
11. Approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante e dell’autorità tutoria, si farà luogo del pagamento a saldo dei crediti ed allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale sotto deduzioni di eventuali penali, e salvo quanto previsto dal C.S.A. in materia di garanzie assicurative.
art. 48 - presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà che viene comunicata dall’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo ne può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P. in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
art. 49 – danni e difetti di costruzione
1. In caso di danni causati a impianti e/o ad opere anche preesistenti o in caso di danni a terzi, verificatisi in corso di esecuzione, si rinvia al precedente art. 31 del presente Capitolato.
2. In caso di difetti di costruzione si applica l’art. 18 del Capitolato Generale.
3. Vale inoltre quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, come previsto dall'art. 102 comma 5 del D.Lgs 60/16.
CAPO XII - NORME FINALI
art. 50 – qualità ed accettazione dei materiali in genere
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione a cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la Direzione Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell’Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuali dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione Lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Dopo la consegna dei lavori e in data antecedente al loro utilizzo, nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore presenta alla Direzione Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti a necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
5. L’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
art. 51 - oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica del lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui alle lettere che seguono.
a) Il deposito presso gli Uffici Comunali della documentazione relativa ai calcoli delle strutture in c.a. ed in legno.
b) La formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all’entità delle opere appaltate per consentire un’accurata esecuzione delle stesse, compresa la realizzazione di opere di recinzione e di protezione e di quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli acque e canalizzazioni esistenti. E’ pure compresa la formazione e/o sistemazione di piste provvisorie per il collegamento stradale dell’area di cantiere con la pubblica via, in conformità alle indicazioni che verranno impartite dalla D.L., nonché la perfetta sistemazione dell’area a lavori finiti.
c) L’apprestamento di protezioni, passerelle di adeguata portanza e sicurezza, dispositivi di messa a terra e attrezzature per la gestione delle emergenze in cantiere (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc..); la
programmazione dei lavori e quanto altro necessario per garantire l’accessibilità alle proprietà private o pubbliche; l’Appaltatore sarà responsabile della sicurezza del transito del pubblico nei tratti interessati dai lavori ed esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.
d) L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine dei lavori; le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate; tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere e delle vie di accesso; tutte le opere provvisionali dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza; la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
e) L’acquisto e l’esposizione nel cantiere di apposito cartello di cantiere, di cui all’art. 55 del presente Capitolato.
f) L’impresa è responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice Stradale e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne; in particolare deve garantire il transito nel limitrofo parcheggio e ingressi senza interferenza alcuna di ingombri o caduta materiali all’esterno del sito di cantiere avendo cura di richiedere alla Pubblica Amministrazione il permesso di occupazione del suolo pubblico prima dell’inizio dei lavori e di ottenere il relativo rilascio; l’impresa ha l’obbligo della fornitura e manutenzione dei cartelli stradali di avviso, deviazione ecc.. come da Codice della Strada.
g) La vigilanza e guardia del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, della Stazione Appaltante o di altre ditte), nonché delle opere eseguite, in corso di esecuzione e delle piantumazioni; l’Appaltatore solleverà da ogni responsabilità la Stazione Appaltante qualora dovessero verificarsi ammanchi o danni a cose o beni oggetto di custodia.
h) La costruzione ed arredamento di un locale decoroso per la Direzione Lavori.
i) La fornitura di locali di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno e la fornitura di servizi igienico - sanitari in numero adeguato; le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono o radiotelefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi; deve essere garantito al cantiere un telefono o un cellulare a disposizione degli operai sia per permettere contatti con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per la Sicurezza, sia per poter effettuare chiamate di emergenza in caso di incidenti.
l) La presenza continua in cantiere di persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto dell’impresa che possa ricevere, eseguire e fare eseguire gli ordini degli incaricati della Stazione Appaltante ed assumersi ogni responsabilità circa l’esecuzione di tutte le opere; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente dall’impresa qualora non fosse di gradimento.
m) I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, le prestazioni dei canneggiatori, nonché tutti gli attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni riguardanti le operazioni di consegna, verifica, contabilizzazione e collaudo dei lavori.
n) La richiesta di documentazione relativa ai sottoservizi e/o la richiesta di assistenza agli scavi ai soggetti diversi (ENEL, ETRA S.p.A., Edison, Telecom, Fastweb, Comune ed altri eventuali) per l'individuazione dei servizi (energia elettrica, acqua, fognatura, gas, telefono, fibra, ecc.) sull'area oggetto d'invento sia pubblica che privata.
o) L'assistenza ai predetti enti erogatori di servizi alle eventuali operazioni di spostamento dei sottoservizi di loro competenza, qualora necessario al corretto sviluppo dei lavori.
p) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi pubblici,
attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.; in difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento di eventuali danni; le spese per allacciamenti ed i canoni dei pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, ecc.) necessari agli usi del cantiere.
q) La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom ed altri eventuali) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
r) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi compresi le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltatore.
s) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla direzione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile.
t) Il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone; restano liberi ed indenni la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori; in particolare i lavori dovranno essere condotti in modo da non danneggiare in alcun modo gli edifici, le recinzioni e tutte le altre opere già eseguite; diversamente l’Appaltatore sarà tenuto al ripristino della situazione preesistente, a propria cura e spese.
u) I provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi, con qualsiasi mezzo, le acque di qualunque provenienza; si dovranno mantenere efficienti, anche nel corso dei lavori, le eventuali immissioni dei privati interrotte dagli scavi, come pure le canalette esistenti ed i corsi d’acqua in genere.
v) L’impresa sarà tenuta a modificare o a rifare, a tutte sue spese, quei lavori che in seguito a errori o ad arbitrarie variazioni di tracciato, sia planimetrico che altimetrico, fossero ritenuti eventualmente inaccettabili dalla Direzione Lavori.
z) Le riparazioni, fino a collaudo, di ogni danno o guasto delle opere in corso d’opera, nonché alle opere provvisionali, provocati da qualsiasi causa, anche indipendente dall’operato dell’Appaltatore, esclusi i casi di forza maggiore per i quali si procederà a norma dell’art. 12 del presente Capitolato Speciale.
aa) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito situati nel cantiere ed a piè d’opera secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguite da altre ditte per conto della Stazione Appaltante; i danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero recati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.
bb) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
cc) Le spese inerenti a prove ed esperimenti di qualsiasi genere richiesti dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore per riconoscere la qualità e resistenza dei materiali da impiegarsi nei lavori anche dopo la loro
provvista a piè d’opera; prove di laboratorio per il controllo della compattazione, del miglioramento e della stabilizzazione sia del terreno di sottofondo che dei rilevati; prove sui materiali necessarie per i collaudi statici e tecnici e quant’altro necessario per i collaudi. I tecnici a cui saranno affidati i collaudi statici e tecnici saranno nominati dalla Stazione Appaltante e da questa compensati. L’Appaltatore non può pretendere compenso alcuno per temporanee sospensioni o ritardi nei lavori in dipendenza delle prove suddette.
dd) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili.
ee) La verifica ed i calcoli, assumendone la responsabilità, degli impianti che installerà, comprenso gli organi di sicurezza quali vasi di espansione, valvole di sicurezza ecc., con relativa produzione documentale alla D.L..
ff) Nel caso di modifiche al contratto, previste ai sensi dell'art. 32 comma 5 del presente Capitolato in conformità al CAM Edilizia, l’Appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegato un elaborato grafico, nella quale siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili, secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 32.
gg) Documentazione contenente informazioni generali sul prodotto (schede tecniche e istruzioni d'uso), informazioni relative alla sicurezza dell’installazione (montaggio e posa), all’ispezione e alla manutenzione come previsto dalle norma UNI EN.
hh) Certificati di garanzia di impermeabilizzazioni e cappotti nonché le Dichiarazioni di conformità montaggio e posa in base alla norma UNI EN, le dichiarazioni di esecuzione a regola d’arte di impermeabilizzazioni e cappotti in conformità alla norma UNI EN .
ii) Le dichiarazioni di conformità sugli impianti elettrici da rendersi ai sensi del DM 37/08.
ll) Il mantenimento a proprie spese del completo impianto di cantiere e del personale di manovra fino al totale completamento delle opere scorporate; prima di tale termine nessuna apparecchiatura, attrezzatura o impianto potrà essere rimosso senza previa autorizzazione della Direzione Lavori.
mm) Il ripristino allo stato iniziale di tutte le aree di proprietà dell’Appaltatore e di terzi che sono state oggetto di transito od occupazione anche temporanea durante lo svolgimento dei lavori.
nn) Lo sgombero, a lavori ultimati, di tutte le provviste, mezzi d’opera, rottami, detriti, materiali di scarto provenienti da scavi o demolizioni od altro, il tutto entro 7 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
oo) L’autorizzazione al libero accesso ad altre imprese o ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto o compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
pp) L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
qq) La documentazione dell’avanzamento dei lavori, in modo particolare delle opere interrate prima della copertura, a mezzo di foto in formato digitale .jpg, restandone la proprietà dell’Appaltatore, in numero indicato dalla Direzione Lavori.
rr) Comunicare alla Direzione Lavori, entro i termini fissati dalla stessa, tutte le notizie relative all’impiego della manodopera e degli altri dati richiesti.
ss) La redazione a fine lavori, dei progetti di tutti i lavori e di tutte le opere “come eseguite”, da consegnarsi alla Stazione Appaltante in tre esemplari più una copia riproducibile, salvo quanto più dettagliatamente previsto nelle singole specifiche tecniche facenti parte degli elaborati di progetto; tutti gli elaborati di cui sopra dovranno inoltre essere forniti alla Direzione Lavori su supporto magnetico, in formato modificabile (con estensione .dwg .dxf .doc .ods .xls .calc .dcf .jpg) secondo le indicazioni che verranno fornite dalla stessa Direzione Lavori.
tt) La regia del coordinamento delle relazioni con tutti gli appaltatori ed i fornitori per opere, impianti e forniture scorporati, nessuno escluso, rimanendo sollevate la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori da ogni responsabilità relativa a scoordinamenti e ad eventuali ritardi dovuti ai citati appaltatori e fornitori.
uu) Le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e imposte, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le imposte di registro e di bollo principali e complementari.
vv) L’assunzione in proprio, tenendone idonee la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
zz) Provvedere all’assicurazione contro i furti, gli incendi e l’azione del fulmine per tutte le opere e il cantiere e a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nelle cose e persone dall’inizio dei lavori fino all’approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte.
aaa) Adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/2008, in particolare alla tenuta a disposizione della documentazione su macchine, attrezzature e opere provvisionali, e alla redazione del proprio documento di valutazione del rischio di cui agli artt. 16 e 28 del decreto citato, documento che l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione della Stazione Appaltante e del Coordinatore della Sicurezza prima dell’inizio dei lavori, senza sollevare eccezione alcuna o pretendere qualsiasi tipo di compenso.
bbb) Consentire la consegna e l’utilizzo anticipato delle opere da parte della Stazione Appaltante senza aver diritto a particolari compensi, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio.
ccc) Comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi del Responsabile della S.P.P., del rappresentante dei lavoratori e del medico competente, sempre ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
ddd) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
eee) Provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento dei rifiuti pericolosi presso discariche autorizzate ed adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 27/97 e ss.mm.ii.
fff) Provvedere, a propria cura e spese, all’eventuale deposito dei terreni scavati presso i luoghi indicati dalla Direzione Lavori in attesa di riutilizzo o del trasporto presso i luoghi individuati o presso i siti di conferimento.
ggg) Provvedere, a propria cura e spese, al trasporto, allo scarico e alla stesura dei terreni scavati presso i luoghi individuati secondo le indicazioni stabilite dalla normativa per la “Gestione terre e rocce di scavo” di cui al successivo art. 54 o al trasporto e conferimento degli stessi in discarica oneri di discarica inclusi.
2. Dei corrispettivi obblighi di cui al presente Capitolato e degli altri di cui al Capitolato Generale dello Stato si è tenuto conto nei prezzi unitari dell’Elenco Prezzi allegato.
art. 52 - obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale, ai sensi dell’art. 182 del DPR 207/10 sono registrate, a cura dell’Appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni metereologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libretto di misura dei lavori e delle provviste dei rilievi a delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare
riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori, per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. Nel caso di lavori che possono modificare i confini delle proprietà o compromettere l’integrità, di opere pubbliche, l’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico – informatico; l’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori; prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinane tutti confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
3. Per le opere non più ispezionabili, l’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei lavori; la documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
art. 53 – tracciabilità dei flussi finanziari
Per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e derivanti dal presente appalto si fa rinvio al disciplinare di gara ed allo schema di contratto.
art. 54 – proprieta’ dei materiali di scavo e di demolizione
1. Il presente appalto non prevede lavorazioni di scavo.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni dovranno essere trasportati a rifiuto in discariche di scelta dell’Appaltatore, intendendosi comunque compensati nelle voci delle lavorazioni anche gli oneri di trasporto e smaltimento a rifiuto.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato Generale d’appalto.
art. 55 – cartello di cantiere
1. L’Appaltatore deve acquistare ed esporre nel cantiere apposito cartello di cantiere, delle dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, indicante l’oggetto dei lavori e le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere, dovrà rispettare per collocazione e materiali le norme sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, evitando quindi di creare pericolo o intralcio. Potrà essere realizzato indifferentemente su supporto rigido o flessibile (tipo telonato). Se esposto in luoghi completamente all’aperto, o privi di protezione, il cartello di cantiere, dev’essere realizzato in materiali e con caratteristiche tali da resistere alla pioggia ed al vento (evitando il pericoloso “effetto vela”).
3. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di installazione del cartello di cantiere, nel sito o nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori.
4. La veste grafica del cartello di cantiere sarà indicata dalla Stazione Appaltante mediante l’apposito fac-simile trasmesso all'appaltatore successivamente all'aggiudicazione.