CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC ACCORDO QUADRO
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC ACCORDO QUADRO
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMI 6 E 7, DEL D.LGS. N. 163/2006 PER LA FORNITURA, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI
ID SIGEF 1658
ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2016 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Fastweb S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00, capitale sociale Euro 41.344.209,40 I.V, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00, in persona dei Procuratori Speciali e legali rappresentanti Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, giusta procura agli stessi conferita con atto Rep. 30195 del 01/02/2016 della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx notaio in Milano, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000,
n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Xxxxxx S.p.A. di concludere Accordi Quadro, ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a cui le Amministrazioni Pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato D.Lgs. n. 163/2006, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 141 del 30/11/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐232del 01/12/2015, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi;
e) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
f) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori;
g) che ogni Singolo Appalto verrà affidato al fornitore risultato affidatario in ragione dell’applicazione dell’ordine di priorità di cui al par. 8 del Capitolato d’Oneri, mediante l’emissione di Ordinativo di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati; il Contratto di Fornitura del singolo appalto si considererà perfezionato ‐ a tutti gli effetti ‐ tra l’Amministrazione ed il Fornitore affidatario del Singolo Appalto con la ricezione dell’Ordinativo da parte di quest’ultimo;
h) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
j) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Definizioni
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli appalti da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Amministrazione/i: le Pubbliche Amministrazioni che ‐ sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro e che possono, dunque, affidare Singoli Appalti basati sul presente Accordo Quadro, ovvero le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e le Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/2006;
c) Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a concorrere per l’aggiudicazione dei singoli Appalti;
d) Capitolato d’Oneri: il documento Allegato “E” al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l’affidamento dei singoli Appalti;
e) Singolo Appalto: ciascun appalto ‐ per la fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi ‐ affidato dall’Amministrazione ad uno dei fornitori parti del presente Accordo Quadro, mediante applicazione dell’ordine di priorità (ex art. 59 co. 7 D.lgs. 163/2006) stabilito nel Capitolato d’Oneri al par. 8 e nel Capitolato Tecnico alla sez. 1.5;
f) Ordinativo di fornitura: Il documento con il quale l’Amministrazione manifesta la volontà di approvvigionarsi dei sistemi/servizi oggetto dell’Accordo Quadro, assegnando il singolo appalto al Fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro selezionato;
g) Contratto di Fornitura: il contratto ‐ attuativo del presente Accordo Quadro ‐ stipulato dalla singola Amministrazione con l’affidatario del singolo Appalto, che si perfeziona con la ricezione, da parte del Fornitore prescelto, dell’Ordinativo di fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Listino prezzi offerti), l’Allegato “E” (Capitolato d’Oneri), l’Allegato “F” (Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006 e al d.P.R. n. 207/2010;
c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dal Codice Etico di Consip S.p.A.
4. I singoli Appalti, nonché i relativi Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3
Oggetto dell’Accordo Quadro e ordine di priorità
1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto le seguenti attività:
- fornitura di sistemi telefonici, apparati, terminali e servizi connessi;
- servizi connessi inclusi nella fornitura, e segnatamente: installazione, configurazione e avviamento dei sistemi; dismissione dell’esistente; supporto al collaudo delle forniture e dei servizi; Help Desk multicanale;
- servizi connessi opzionali attivabili su richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente contestualmente all’affidamento di una fornitura di sistemi telefonici e/o terminali e/o apparati correlati, e segnatamene: assistenza tecnica e manutenzione; telegestione dei sistemi; intervento su chiamata; presidio; addestramento; supporto sistemistico.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordinativo di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento ‐ in favore del Fornitore prescelto – del singolo Appalto basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
3. L’affidamento del singolo Appalto da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto avviene sulla base dell’ordine di priorità stabilito nel par. 8 del Capitolato d’Xxxxx, in conformità all’art. 59, co. 7 D.Lgs. 163/2006 e all’art. 287 D.P.R. 207/2010, il quale tiene conto delle risultanze della procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
4. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordinativo di fornitura, le prestazioni meglio specificate al precedente comma 1, alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
5. Il valore stimato massimo dell’Accordo Quadro è pari a Euro 60.000.000,00 = (sessantamilioni/00), IVA esclusa eventualmente incrementato di un quinto ai sensi del R.D.
2440/1923.
6. Relativamente all’esecuzione del presente Accordo Quadro è designato dal Dipartimento quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l’Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
7. Relativamente a ciascun Singolo Appalto, le Amministrazioni provvederanno a nominare un proprio Responsabile del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e, qualora ricorrano i presupposti di legge, un proprio Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 300 e seguenti del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e al D.Lgs. n. 163/2006.
8. Al fine di affidare un singolo Appalto basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
a) alla definizione del proprio fabbisogno e, quindi, dell’oggetto del singolo appalto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
b) alla definizione dell’importo contrattuale, sempre nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
c) all’affidamento del Singolo Appalto in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 3 che richiama l’ordine di priorità così come definito nel Capitolato d’Oneri al par. 8;
d) all’invio dell’Ordinativo di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, con conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura decorrente dalla ricezione.
Articolo 4
Durata e facoltà di acquisto
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della relativa attivazione, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo massimo complessivo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti mediante l’invio ai Fornitori dell’Ordinativo di fornitura.
3. Con riferimento a ciascun singolo Appalto, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata pari da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 4 (quattro) anni, in ragione della durata dei servizi opzionali richiesti decorrenti dalla “Data di accettazione” della Fornitura (collaudo positivo di cui al successivo art. 5).
Articolo 5
Installazione, collaudo e Accettazione
1. Con riferimento a ciascun singolo Appalto, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e/o i servizi nella misura espressamente richiesta dall’Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l’installazione dei sistemi oggetto della fornitura richiesta si intende comprensiva delle attività stabilite nei paragrafi 2.5.1 e 2.5.4 del Capitolato Tecnico, ivi comprese quelle di consegna, imballaggio, facchinaggio, consegna “al piano”, installazione, posa in opera, rimozione ed asporto dell’imballaggio, messa in esercizio e verifica di funzionalità dei sistemi, configurazione, avviamento dei sistemi, nonché la dismissione dell’esistente (par. 2.5.2 del Capitolato Tecnico), tutto come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico.
Unitamente alla installazione, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione Contraente una dichiarazione attestante la corrispondenza dei sistemi consegnati con quelli descritti nell’Offerta Tecnica e con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
3. Entro il termine perentorio di 50 (cinquanta) giorni solari dall’emissione dell’ “Ordinativo di Fornitura” da parte dell’Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna della fornitura completa corredata da una “lettera di avvenuta consegna” che riporta la data di conclusione delle attività di consegna, gli estremi delle bolle di accompagnamento dei materiali consegnati e tutte le informazioni di dettaglio qualificanti l’oggetto della fornitura stessa. Il Fornitore, quindi, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data della “lettera di avvenuta consegna” (oppure il termine più ampio fissato dall’Amministrazione), ha l’obbligo di installare e configurare tutti i sistemi/apparati forniti. Entro il predetto termine il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione il documento di “pronti al collaudo”.
4. Terminata la fase di installazione, il Fornitore dovrà prestare il servizio di supporto al collaudo secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.5.3 del Capitolato Tecnico, rilasciando altresì la documentazione relativa ai test di collaudo in ragione di quanto stabilito e riportato nel documento “pronti al collaudo”. La prestazione di dette attività consiste, tra l’altro, nella verifica di rispondenza di quanto fornito con quanto specificato nell’Ordinativo di Fornitura, nonché nella procedura di collaudo funzionale dei sistemi forniti ed a un collaudo tecnico relativo alla infrastruttura tecnologica.
5. Successivamente, l’Amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura:
a) avvalendosi delle attività e della documentazione anche in autocertificazione prodotta dal Fornitore, sottoscrivendola per accettazione del collaudo e redigendo il documento “Verbale di Collaudo”, ovvero
b) nominando una propria Commissione di collaudo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del “pronti al collaudo” e, quindi, procedendo ad un autonomo collaudo che dovrà concludersi, anche mediante la fattiva collaborazione del Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla costituzione della medesima Commissione.
6. In caso di esito positivo del collaudo di cui al precedente comma 5, la data di sottoscrizione del “Verbale di collaudo” da parte dell’Amministrazione verrà considerata quale “Data di accettazione“ della fornitura. Successivamente a tale data avrà inizio l’erogazione della fornitura. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà procedere ad ogni attività necessaria all’eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità al secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del primo verbale di collaudo negativo, pena l’applicazione delle penali previste al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del Capitolato Tecnico.
Qualora anche il secondo collaudo abbia esito nuovamente negativo verranno applicate le penali di cui al suddetto paragrafo 5. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad ulteriori collaudi o in alternativa dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, in tutto o in parte. Nel caso in cui gli ulteriori collaudi avessero esito negativo verranno applicate le penali di cui al suddetto paragrafo 5. Tutte le attività di collaudo dovranno concludersi con la stesura di un “Verbale di Collaudo”.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione e/o di Consip
S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
Articolo 6 Livelli di servizio
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro e, quindi, dei singoli Appalti, secondo le modalità e i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, come ivi descritti unitamente alla definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi
di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti pena l’applicazione delle penali stabilite nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
Articolo 7
Prezzi e vincoli dei Singoli Appalti
1. I corrispettivi per ciascun Singolo Appalto verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nel “Listino prezzi offerti” di cui all’Allegato “D” del presente atto, i quali rappresentano quindi un vincolo per i Fornitori, per quanto di rispettiva competenza.
2. Ciascun Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordinativo di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Pertanto, i Fornitori non potranno:
a) offrire anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro,
b) offrire prodotti e/o servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
Articolo 8 Affidamento dei Singoli Appalti
1. Ciascun singolo Appalto verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite all’articolo 3 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa al Singolo Appalto, con l’Ordinativo di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario del singolo Appalto, secondo l’ordine di priorità descritto al precedente articolo 3, l’Amministrazione determinerà:
• le quantità di beni e/o servizi oggetto di fornitura, nonchè l’importo contrattuale sulla base dei prezzi offerti dall’aggiudicatario e delle predette quantità;
e, rinviando a quanto stabilito dall’Accordo Quadro, dal Capitolato d’Oneri e dal Capitolato Tecnico, regolamenterà:
• la durata del singolo appalto;
• l’obbligo del Fornitore a fornire i beni e/o servizi oggetto dell’affidamento;
• il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006;
• l’eventuale esecuzione di collaudi e verifiche di conformità in corso di fornitura;
• il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• le modalità e i termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• l’eventuale previsione di una copertura assicurativa;
• l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno in sede di emissione dell’ordinativo di fornitura, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e dell’eventuale Direttore dell’Esecuzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 300 e ss. del d.P.R. n. 207/2010.
4. Per l’affidamento dei singoli Appalti, l’Amministrazione dovrà utilizzare il sistema informativo ed i mezzi telematici messi a disposizione da Consip S.p.A. In particolare, gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri e nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, pertanto, si impegna
i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato 10 al Capitolato D’Oneri; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dal presente Accordo Quadro e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi [oppure forniture] oggetto del presente Accordo Quadro.
5. Nell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
6. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.
7. Gli Ordinativi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.
8. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 10 al Capitolato D’Oneri, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
9. Per potere emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e‐Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una
verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
10. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordinativi di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
11. Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
12. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
13. Per effetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
14. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dal perfezionamento dell’Ordinativo di Fornitura.
15. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Contratto di Fornitura.
Articolo 9
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel
documento riepilogativo allegato D.
2. Tali corrispettivi sono maturati e, quindi, dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore secondo le seguenti tempistiche:
a) con riferimento ai corrispettivi relativi alla fornitura dei beni oggetto del presente appalto, il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla “data di accettazione della fornitura” di cui al precedente articolo 5 e di cui al paragrafo 2.5.3 del Capitolato Tecnico;
b) con riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi di cui ai paragrafi 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 e 2.5.10 del Capitolato Tecnico (”assistenza e manutenzione”, “telegestione”, “presidio” e “supporto sistemistico”), il Fornitore potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui al par. 4.3 del Capitolato Tecnico. Relativamente a ciascuno dei suddetti servizi, l’importo di ogni fattura trimestrale sarà pari al 25% (venticinquepercento) del canone annuo oggetto di offerta economica.
c) con riferimento al corrispettivo relativi al servizio di cui al par. 2.5.7 (“intervento su chiamata”), il fornitore potrà emettere fattura all’esaurimento del pacchetto di interventi acquistato e comunque al termine della validità del pacchetto di interventi, subordinatamente al buon esito delle verifiche di conformità;
d) con riferimento al corrispettivo relativo al par. 2.5.5 (“addestramento”), il fornitore potrà emettere fattura ‐ limitatamente alle giornate di addestramento effettuate ‐ a decorrere dalla “data di accettazione del servizio”.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza sopra stabilita e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 del Capitolato Tecnico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o
regolamentari, sul conto corrente n. 000000770001, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale dei delegati ad operare sul predetto conto alle Amministrazioni ordinanti entro e non oltre due giorni lavorativi dal perfezionamento del Contratto di Fornitura.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 5, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
7. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito previste.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ‐ attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte,
corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
14. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
15. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17‐ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione. L’ambito soggettivo di applicazione di tale meccanismo è definito nella Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015.
Articolo 10 Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi
oggetto dei singoli Appalti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico e, in caso di affidamento dei singoli Appalti, nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di Fornitura perfezionati in virtù dei singoli Appalti affidati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
b) rilasciare ‐ per ciascun singolo appalto affidato ‐ a beneficio dell’Amministrazione contraente una garanzia definitiva pari al 5% dell’ammontare netto contrattuale del singolo Contratto di fornitura, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di perfezionamento di quest’ultimo e alle condizioni stabilite al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà
pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
12. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata, il nome del sub‐contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Articolo 11 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.1.7. del Capitolato d’Oneri, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 17.1 del Bando di gara;
b) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 12 Verifiche e monitoraggio
1. Anche ai sensi dell’art. 312, D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, a cura e spese del Fornitore medesimo, della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso dei singoli appalti, potranno procedere alle verifiche dei servizi e/o dei beni in ragione di quanto previsto in sede di singolo Appalto.
4. Nei confronti degli aggiudicatari degli Singoli appalti, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, durante tutta la durata degli stessi ed anche attraverso terzi autorizzati, alle verifiche ispettive con le modalità di cui al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico; i costi e le spese relative all’esecuzione di tutte le predette verifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sopra indicate, sono a carico del Fornitore sottoposto a verifica secondo quanto puntualmente indicato
nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.2.1.
L’esito negativo delle verifiche comporta l’applicazione delle penali di cui oltre e costituisce ipotesi di risoluzione, con facoltà di escutere la cauzione di cui al successivo articolo 14 co.3.
Articolo 13 Penali
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.A.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite – per quanto di rispettiva competenza ‐ nell’Accordo Quadro e/o nel Contratto di Fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza,
• le singole Amministrazioni potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14,
comma 2;
• Consip S.p.A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 14, comma 1;
in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Consip S.p.A. potrà applicare a ciascun Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore affidatario del singolo Appalto penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico, risulti che:
‐ su più del 30% dei Contratti di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
‐ su più del 50% dei Contratti di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
‐ su più del 75% dei Contratti di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
10. . In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 28 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “F” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo
28, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 11, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Articolo 14
Garanzie dell’esatto adempimento
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro € 300.000,00 (trecentomila/00), mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal singolo Contratto di fornitura, il Fornitore, entro il termine di 15 giorni solari dal perfezionamento del predetto Contratto di fornitura, è tenuto a prestato una cauzione definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell’ammontare netto contrattuale del Contratto di Fornitura, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, conforme al modello di cui all’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri.
3. A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare (anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012), il Fornitore, ha prestato in favore della Consip S.p.A. una cauzione pari ad Euro 8.162,50 (ottomilacentosessantaduevirgolacinquanta/00), mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
4. La cauzione definitiva rilasciata ai sensi del comma 1 del presente articolo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti ‐ con il presente Accordo Quadro ‐ dal Fornitore, ivi inclusi quelli a fronte dei quali è prevista, a favore della Consip, l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Consip S.p.A., ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva di cui al precedente comma 1 per l’applicazione delle penali.
5. La cauzione definitiva di cui al comma 1 opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro. La garanzia sarà svincolata ‐ previa deduzione di eventuali crediti di Consip S.p.A. ‐ secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
6. Qualora l’ammontare della garanzia di cui al comma 1 prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il
termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip S.p.A.
7. La cauzione rilasciata ai sensi del comma 2 del presente articolo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti ‐ con il perfezionamento del contratto di fornitura ‐ dal Fornitore, ivi inclusi quelli a fronte dei quali è prevista, a favore dell’Amministrazione beneficiaria, l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la singola amministrazione beneficiaria, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione di cui al precedente comma 2 per l’applicazione delle penali.
8. La garanzia di cui al comma 2 opera per tutta la durata del Contratto di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto di fornitura. La garanzia sarà svincolata ‐ previa deduzione di eventuali crediti della singola amministrazione beneficiaria ‐ secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
9. Qualora l’ammontare della garanzia di cui al comma 2 prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione beneficiaria.
10. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive
Articolo 15 Risoluzione
1. In caso d’inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Consip S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva di cui al comma 1 del precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l’Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
b) In caso di mancata accettazione dell’ordinativo di fornitura (e conseguente mancato perfezionamento del Contratto di Fornitura) per fatto dell’aggiudicatario individuato in virtù dell’ordine di priorità di cui al par. 8 del Capitolato d’Oneri;
c) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere le modalità di aggiudicazione degli Singoli appalti;
d) qualora il Fornitore, in esecuzione di un singolo Appalto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip S.p.A.;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip S.p.A.;
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 13 del presente Accordo Quadro;
i) nei casi di cui agli articoli 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 24 (Codice Etico) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari ‐ Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
j) qualora il fornitore non renda disponibile il configuratore certificato dal produttore entro il termine di 40 giorni solari dalla data di stipula dell’AQ, nelle modalità previste dalla sezione 1.5.1 del Capitolato Tecnico.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura; ciò potrà avvenire anche laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine, le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni contrattuali a Consip S.p.A.
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Singoli Appalti ed è causa di
risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di Fornitura, Consip S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione definitiva di cui all’art. 14 co. 1 prestata a copertura degli obblighi del fornitore derivanti dal presente Accordo Quadro. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, previsti dal presente Accordo Quadro e dal Contratto di Fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere rispettivamente la cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 14 co. 1 e la cauzione prestata ai sensi dell’art. 14 co. 2. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip
S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
8. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Articolo 16 Recesso
1. Consip S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c) mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di Fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
3. Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di Fornitura, l’Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi singoli appalti ed è causa di recesso dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 17
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3‐ bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza
e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 118, comma 6, D.Lgs.
n. 163/2006 in caso di subappalto.
Articolo 18 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi ‐ nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 19 Responsabile del Servizio
1. Il Fornitore, alla stipula del presente atto, nomina un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant’altro previsto nel Capitolato
Tecnico.
In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A.
Articolo 20
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro.
Articolo 21
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 22 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xxxxxx S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 23 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate ‐ oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro ‐ le informazioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.
4. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
5. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi ‐ oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
7. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 24 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet di Consip
S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 12 del Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro.
Articolo 25
Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presente atto e nei singoli Contratti di Fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub‐contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub‐contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il presente Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 –
l’Accordo Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 26 Fuori produzione
1. Nel corso di durata del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà non fornire i beni come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dal produttore;
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
c) schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Consip S.p.A. si riserva, altresì, di verificare l’effettiva sopravvenuta messa “fuori produzione” del bene.
2. Consip S.p.A. procede all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”; Potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. La Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., un campione di detto prodotto;
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e comma 2, Consip
S.p.A. ha la facoltà di:
a) in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro, ovvero
b) in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del bene dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
Articolo 27 Evoluzione tecnologica
1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica dei beni oggetto dell’Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; i beni “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo:
- una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”;
- schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, che il concorrente dovrà produrre in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Consip S.p.A. procederà all’analisi della documentazione di cui al precedente comma e alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. La Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., un campione di detto prodotto.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 3, la Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per la Consip S.p.A. che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.
Articolo 28
Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore aggiudicatario del singolo Appalto è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore aggiudicatario del singolo Appalto è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore aggiudicatario del singolo Appalto medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore, aggiudicatario del singolo appalto è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà ‐ anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
• in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di
applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
• la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 potranno comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs.
n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
Articolo 29 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 18/11/2016
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
C.F.: MRRLGU57M11C227Y
Certificatore: Xxxxxxxx XX0
Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
C.F.: PLNGTN70D03F839Q
Certificatore: InfoCert S.p.A.
Validità: dal 15/09/2014 al 15/09/2019
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
C.F. RMNMDE66L22A783X
Certificatore: InfoCert S.p.A.
Validità: dal 26/04/2016 al 26/04/2019
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro e ordine di priorità), Articolo 4 (Durata e facoltà di acquisto), Articolo 10 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 11 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 12 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Garanzie dell’esatto adempimento), Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Codice Etico), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari ‐ Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 28 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Articolo 29 (Clausola finale).
Roma, lì 18/11/2016
IL FORNITORE
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
C.F.: PLNGTN70D03F839Q
Certificatore: InfoCert S.p.A.
Validità: dal 15/09/2014 al 15/09/2019
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
C.F. RMNMDE66L22A783X Certificatore: InfoCert S.p.A.
: dal 26/04/2016 al 26/04/2019