CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA IMS TECHNOLOGIES GROUP
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA IMS TECHNOLOGIES GROUP
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Le presenti condizioni sono le uniche applicabili a tutti i contratti, ordini, offerte, forniture e servizi, inclusi quelli di consulenza, nella misura in cui non siano stati modificati o esclusi con l'espresso consenso scritto del Venditore.
Il termine "Beni" includerà componenti, parti di macchina, prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale venduto dal Venditore.
2. TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO
2.1 Il Venditore vende all'Acquirente e l'Acquirente acquista dal Venditore i Beni meglio descritti nelle “Specifiche Tecniche” del contratto.
2.2 Le Parti dichiarano che ciascuna delle seguenti disposizioni è stata specificamente negoziata e concordata.
3. PREZZO – PAGAMENTO
3.1 Il prezzo dei Beni (“Prezzo”) è fisso ed invariabile secondo i termini e le condizioni descritte nel "Riepilogo commerciale e del prezzo" ad eccezione di quanto espressamente previsto alla clausola 3.5 di seguito riportata.
3.2 Il pagamento del Prezzo verrà corrisposto dall’Acquirente nel rispetto dei termini e delle condizioni descritte nel “Riepilogo commerciale e del prezzo”.
3.3 Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini e delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l'adempimento dei propri obblighi contrattuali sino all’integrale adempimento dell'Acquirente e/o risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti della successiva clausola 20.
3.4 In caso di ritardati pagamenti il Venditore – senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio disponibile - potrà addebitare all'Acquirente gli interessi moratori al tasso calcolato nella Direttiva Europea 2011/7/UE.
3.5 Il Venditore può adeguare il Prezzo per coprire i costi e le spese ragionevolmente sostenute a causa di circostanze, prevedibili o meno, che comportino un aumento dei costi dei materiali, dell'imballaggio o del trasporto. Il Venditore darà all'Acquirente un avviso scritto di tale adeguamento del Prezzo prima o al momento della fatturazione (“Avviso di adeguamento del Prezzo”).
4. TERMINI DI CONSEGNA
4.1 I Beni dovranno essere consegnati in adempimento ai termini di consegna descritti nelle “Specifiche Tecniche”.
4.2 Il rispetto della data di consegna è subordinato all'adempimento dei seguenti reciproci obblighi:
a) il Contratto dovrà essere sottoscritto ed il pagamento del prezzo di acquisto - o di qualsiasi eventuale rata – dovrà essere corrisposto nei termini e nei tempi previsti secondo quanto descritto nel "Riepilogo commerciale e del prezzo";
b) gli obblighi di pagamento saranno considerati adempiuti al momento della ricezione degli importi dovuti sul conto bancario del Venditore per intero e senza compensazione, deduzione o domanda riconvenzionale;
c) dopo la ricezione del pagamento dell'acconto sul suo conto bancario, il Venditore invierà all'Acquirente l'elenco delle informazioni e dei materiali necessari per la definizione delle caratteristiche dei Beni e delle materie prime necessarie per effettuare un esaustivo Factory Acceptance Test (di seguito F.A.T.);
d) L'Acquirente sarà tenuto, entro un mese dalla data della richiesta da parte del Venditore, a fornire tutte le informazioni tecniche nonché i materiali necessari per la definizione delle caratteristiche dei Beni;
e) Essendo strettamente necessario per la corretta esecuzione dell'avviamento, della messa a punto e del F.A.T., tutte le materie prime necessarie per la produzione e per il collaudo dei Beni dovranno essere fornite gratuitamente dall'Acquirente e consegnate al Venditore a spese dell’Acquirente entro e non oltre 60 giorni prima del F.A.T.;
f) Il Venditore invierà all'Acquirente un layout o altri disegni tecnici per l'approvazione dell'Acquirente.
4.3 In caso di ritardo nel pagamento dell’acconto di più di 30 giorni dalla data di pagamento, le Parti rinegozieranno in buona fede le condizioni contrattuali salvo il diritto del Venditore di esercitare il suo diritto di risoluzione del contratto in conformità alla clausola 20 di seguito riportata.
4.4 Il termine di consegna sarà prolungato per la durata degli impedimenti se il lavoro viene ritardato per motivi fuori del controllo del Venditore. Il Venditore informerà immediatamente l'Acquirente dell’inizio di tale ostacolo alla consegna e lo terrà aggiornato su eventuali sviluppi.
5. TRASFERIMENTO DEI RISCHI
5.1 Il Rischio relativo ai Beni sarà trasferito dal Venditore all’Acquirente conformemente ai termini di consegna indicati nel contratto ed alle disposizioni degli INCOTERMS 2020 (International Commercial Terms stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi) e in base alle “Specifiche Tecniche”.
5.2 In nessun caso il Venditore sarà ritenuto responsabile per la perdita o il danneggiamento dei Beni verificatisi dopo il trasferimento dei rischi all’Acquirente.
6. IMBALLAGGIO
Come concordato, i Beni verranno spediti con un imballo standard, adeguato a consentire il trasporto fino alla destinazione finale in condizioni normali. Qualsiasi esigenza particolare in termini di imballaggio dovrà essere richiesta dall'Acquirente al Venditore e verrà quotata separatamente.
7. RISERVA DI PROPRIETÀ
7.1 Il Venditore si riserva il titolo di proprietà dei Beni consegnati sino al ricevimento dell’integrale prezzo di acquisto sul conto bancario del Venditore.
7.2 Nell’ipotesi di inadempimenti contrattuali da parte dell’Acquirente e, in particolare, se è inadempiente in relazione ai termini di pagamento, il Venditore avrà il diritto di ipoteca sui Beni e/o il diritto di riprendere e disporre dei Beni.
8. POSIZIONAMENTO, INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO - ASSISTENZA POST-VENDITA
8.1 Qualora i Beni includano servizi di assistenza post-vendita, come indicato nelle “Specifiche Tecniche”, le tempistiche saranno indicate nella richiesta di intervento inviata dal Customer Service Office del Venditore all'Acquirente.
8.2 Le operazioni di scarico dei Beni forniti saranno eseguite a spese dell'Acquirente secondo le istruzioni del Venditore, salvo
diversa indicazione nella sezione “Servizio” delle “Specifiche Tecniche”.
8.3 L'Acquirente, consentendo al personale del Venditore di accedere ai propri locali, dichiara che il sito è idoneo al posizionamento dei Beni forniti.
8.4 Il F.A.T. dei Beni dovrà essere condotto presso i locali del Venditore prima della consegna, mentre il Site Acceptance Test (di seguito S.A.T.) dei Beni forniti dovrà essere effettuato dai tecnici del Venditore presso il sito di destinazione, secondo le tempistiche concordate tra le Parti.
8.5 Nel caso in cui l'Acquirente non sia in grado di presenziare al F.A.T. per motivi non imputabili al Venditore, entro quattro settimane dalla data di dichiarazione da parte del Venditore che i Beni sono pronti per il collaudo, il X.XX. sarà considerato accettato dall’Acquirente senza riserve e l’Acquirente sarà tenuto a pagare le relative rate.
8.6 L'Acquirente dovrà far sì che il proprio personale e/o quello dell'utilizzatore finale (se differente) collaborino con il personale del Venditore per posizionare tutte le attrezzature necessarie (ad esempio utensili elettrici, trapani, ecc.) per la pronta e corretta esecuzione delle suddette operazioni, nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili presso i locali dell'Acquirente e/o degli utilizzatori finali; dovrà altresì garantire che la pavimentazione abbia le stesse caratteristiche tecniche indicate nel layout. Prima dell’inizio delle operazioni, l'Acquirente e il Venditore si scambieranno analisi di valutazione dei rischi e dei requisiti di sicurezza e concorderanno le regole e le procedure di sicurezza applicabili, definendo le relative attrezzature di sicurezza.
8.7 La messa in servizio dovrà essere eseguita in accordo al protocollo di collaudo e dovrà essere eseguita esclusivamente sul format concordato dalle parti. Ogni altro avviamento di formati aggiuntivi dovrà essere effettuato solo se preventivamente concordato.
8.8 Durante le operazioni di cui al presente articolo, l'Acquirente fornirà ai tecnici del Venditore l'accesso ad Internet direttamente dal terminale dell'operatore che lavora sui Beni.
8.9 L'Acquirente si impegna a sollevare e tenere indenne il Venditore da ogni tipo di responsabilità, comprese tutte le perdite, i costi e/o le spese, derivanti da eventuali ritardi nell'assemblaggio, nella messa in servizio e/o nell’avviamento dovuti a cause non attribuibili al Venditore.
8.10 Nel caso in cui il Venditore non sia in grado di eseguire il
S.A.T. per motivi non imputabili al Venditore, decorse quattro settimane dalla data di dichiarazione da parte del Venditore che i Beni sono pronti per il collaudo, i Beni si intenderanno integralmente accettati dall’Acquirente, il quale dovrà provvedere a saldare la relativa tranche del Prezzo.
9. GARANZIA
9.1 Il Venditore garantisce la buona qualità e l'adeguatezza dei materiali utilizzati per la produzione delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche dei Beni forniti per un periodo di 12 mesi dal S.A.T. debitamente completato e accettato dall’Acquirente o per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di consegna, a seconda di quale evento si verifichi per primo, salvo diversamente indicato nelle " Specifiche tecniche” a condizione che l’Acquirente abbia rispettato le condizioni di pagamento.
9.2 Durante il Periodo di Garanzia il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto della fornitura derivante da difetti di progettazione, materiali o manodopera, sostituendo tutte le componenti interessate da accertati errori di progettazione o difetti di costruzione. La sostituzione delle parti in garanzia sarà gratuita.
9.3 La suddetta Garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l'Acquirente è tenuto a notificare per iscritto al Venditore eventuali vizi e difetti immediatamente dopo la scoperta. La garanzia si applica solo ai componenti dichiarati difettosi a giudizio del Fornitore. Resta inteso che i Beni o qualsiasi sua parte non fornita dal Xxxxxxxxx non è soggetta a garanzia;
b) l'Acquirente dovrà restituire al Venditore a proprie spese le parti difettose sostituite in garanzia, adeguatamente imballate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle parti sostitutive;
c) l'Acquirente si occuperà della manutenzione e della pulizia ordinaria dei Beni secondo le istruzioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione fornito dal Venditore;
d) l'Acquirente sarà tenuto ad utilizzare i Beni forniti in modo corretto, secondo le condizioni di utilizzo per le quali sono stati fabbricati, incluso ma non limitato a, formato e velocità di produzione come da documentazione tecnica concordata;
e) il personale dell'Acquirente incaricato della gestione e della manutenzione dei Beni dovrà essere adeguatamente qualificato;
f) l'Acquirente dovrà attenersi ai parametri tecnici relativi alle utenze (es. acqua, aria ed elettricità) come da specifiche riportate nella documentazione tecnica concordata;
g) l'Acquirente non potrà manomettere i Beni, né smontare parti danneggiate, macchine o singoli componenti;
h) l'Acquirente dovrà rispettare i termini di pagamento del prezzo di acquisto, nonché le condizioni contenute nel “Riepilogo commerciale e del prezzo”.
9.4 La Garanzia non è estesa all'usura e al logoramento dei componenti (es. filtri, guarnizioni, ventose, ecc.) e non copre i vizi, difetti o malfunzionamenti dovuti a: uso improprio, manomissioni, modifiche o interventi eseguiti da personale non autorizzato dal Venditore, utilizzo di materiali o strumenti non approvati dal Venditore, trasporto dei Beni, utilizzo di pezzi di ricambio non originari del Venditore, carico e/o stress di lavoro dei Beni oltre i limiti indicati nel contratto.
10. RESPONSABILITÀ
Il Venditore in nessuna circostanza potrà essere ritenuto responsabile, né per contratto, né per atto illecito o altro, per danni diretti, indiretti e consequenziali, perdite, spese derivanti a titolo esplicativo ma non limitativo, a ritardi nella consegna, tempi di inattività, perdita di ricavi, morte o danni a beni dell’Acquirente e/o di terzi. Questa esenzione di responsabilità non si applica per atti dolosi o per colpa grave da parte del Venditore. Le Parti convengono che la responsabilità del Venditore ai sensi del contratto non potrà, in alcun caso, superare l'importo effettivo di volta in volta corrisposto dall'Acquirente e ricevuto dal Venditore sul suo conto bancario.
11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
11.1 Le informazioni condivise dal Venditore con l’Acquirente in pendenza di contratto nonché in fase antecedente dovranno intendersi riservate e non condivisibili con terzi indipendentemente dal supporto su cui sono archiviate o dalle modalità con cui vengono comunicate (“Informazioni Riservate”). A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le seguenti tipologie di Informazioni Riservate:
a) informazioni utilizzate o relative alla propria attività, quali prodotti (acquistati, fabbricati, prodotti, distribuiti o venduti), requisiti di prodotto, formulazioni e specifiche, metodi di produzione, processi e tecniche, formulazioni sperimentali, dispositivi, file di decodificazione, riferimenti a codici, analisi, procedure e tecniche analitiche;
b) informazioni relative a know-how, segreti commerciali, diritti di progettazione, invenzioni, scoperte, miglioramenti, domande di brevetto, marchi, campioni, idee, prove di ricerca, risultati di test e prestazioni;
c) eventuali campioni o specifiche forniti.
11.2 Le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà esclusiva del Venditore così come tutti i diritti esistenti che derivino o meno dalle stesse Informazioni Riservate, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i brevetti, i marchi, i diritti d'autore, i disegni e modelli, i segreti commerciali ("Proprietà Intellettuale").
11.3 Nessuna disposizione del contratto può essere interpretata come concessione o conferimento di diritti o licenze, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di brevetto e marchi commerciali, da parte del Venditore.
11.4 L’Acquirente si impegna a non rivendicare alcun diritto di esclusiva su eventuali invenzioni e/o scoperte, miglioramenti, idee, e/o altro derivanti direttamente e/o indirettamente dalle informazioni confidenziali fornite dal Venditore.
11.5 L’Acquirente non dovrà imitare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate fornite dal Venditore.
11.6 L’Acquirente si impegna a limitare l'accesso alle Informazioni Riservate e a condividere tali informazioni solo con quei funzionari, dipendenti o consulenti che, in ragione della loro specifica competenza, funzione o ruolo nell'ambito del contratto, devono avere accesso alle Informazioni Riservate (“Persone Autorizzate”). L’Acquirente rappresenta e garantisce che tutte le Persone Autorizzate sono, o saranno, informate e vincolate da tutti gli impegni contenuti nelle presenti condizioni, nonché nel contratto.
11.7 L’Acquirente non utilizzerà le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli indicati nel contratto, non farà copie, fotografie, disegni o registrazioni di qualsiasi impianto o processo, e non analizzerà, o porrà in essere alcuna attività di reverse-engineering su qualsiasi documento, file, campione, prototipo o prodotto a cui possa avere accesso, salvo quanto strettamente e giustificatamente necessario per l'esecuzione del contratto. Le informazioni potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente in relazione all'esecuzione del contratto.
12. STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI RICHIESTE DALL'ACQUIRENTE
12.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale incorporati in qualsiasi prodotto di lavoro e/o risultante dalla cooperazione tra le Parti sono e rimarranno di proprietà esclusiva del Venditore, anche al fine della creazione di una personalizzazione, con esclusione dei dati riservati forniti dall’Acquirente, che verranno trattati con confidenzialità e resteranno di proprietà dell’Acquirente.
12.2 Il Venditore può detenere brevetti, marchi commerciali o altri diritti di proprietà industriale in relazione alle Informazioni Riservate divulgate, o potrà presentare domanda per tali brevetti, marchi commerciali o altri diritti di proprietà industriale, anche in relazione alle personalizzazioni che potranno emergere dall’esecuzione del contratto.
12.3 Nel caso in cui l’Acquirente richieda al Venditore di studiare, progettare e/o produrre un particolare tipo di componente e/o soluzione tecnica, sarà tenuto ad indennizzare ed a tenere indenne l’Acquirente da e contro qualsiasi pretesa avanzata da terzi soggetti connessi o derivanti da violazioni o presunte violazioni di diritti di proprietà industriale.
13. FORZA MAGGIORE
13.1 Se una delle Parti del presente contratto non è in grado di eseguire in tutto o in parte le proprie obbligazioni contrattuali - escludendo gli obblighi relativi al pagamento che rimangono invariati - a causa di un evento di forza maggiore, detta Parte non sarà responsabile per il mancato adempimento di tali obblighi durante il persistere dell'evento di forza maggiore e per tutte le conseguenze causate e derivanti da tale evento di Forza
Maggiore. La sospensione dell'esecuzione del contratto a causa di un Evento di Forza Maggiore sarà limitata al periodo di tempo durante il quale continuano gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore. Le parti del presente documento si impegnano al massimo per ridurre al minimo le conseguenze relative a tale Evento di forza maggiore. Resta inteso che gli obblighi relativi al pagamento rimarranno invariati anche in caso di eventi di Forza Maggiore.
13.2 Se una delle Parti non è in grado di eseguire, in tutto o in parte, i propri obblighi contrattuali, ad eccezione degli obblighi di pagamento che rimangono inalterati, a causa di un evento di forza maggiore, il venditore può, a sua esclusiva discrezione, recedere immediatamente dal contratto notificando un avviso scritto all'Acquirente. Al momento della notifica di tale avviso, entrambe le Parti saranno immediatamente e senza condizioni sollevate da tutti gli ulteriori obblighi previsti dal Contratto, se in esso non diversamente specificato. Ciononostante, il Venditore sarà indennizzato e tenuto indenne dall'Acquirente in relazione a tutti i costi e/o perdite e/o spese di qualsiasi tipo sostenute dal medesimo a seguito del recesso dal Contratto dovuto all'Evento di Forza Maggiore.
13.3 Ai fini del presente Contratto, un “Evento di Forza Maggiore” sarà considerato ogni evento, imprevedibile o meno, al di fuori del controllo di una delle Parti che influisca sulla sua capacità di adempiere un qualsiasi obbligo contrattuale, ad eccezione degli obblighi relativi al pagamento, rendendolo impossibile o indebitamente gravoso, quale, ma non limitato a:
a) fenomeni naturali, terremoti, epidemie e pandemie, gravi incendi, emergenze marine, alluvioni ecc; b) azioni intraprese da un'autorità governativa che impediscano o ritardino l'adempimento di uno qualsiasi degli obblighi della Parte interessata ai sensi del contratto; c) mancata o ritardata esecuzione e/o consegna di materiali da parte di subappaltatori e/o fornitori del Venditore, oppure d) scioperi, lock down, boicottaggi, incendi, guerre, sommosse, rivoluzioni, attacchi terroristici, insurrezioni, minacce o preparazioni di guerra, guerre, conflitti armati, sommosse, tumulti civili, embarghi, rottura delle relazioni diplomatiche, contaminazione o attacco nucleare, chimico o biologico, o boom sonico, qualsiasi legge o qualsiasi azione presa da un governo o autorità pubblica, embarghi o divieti, la mancata concessione di una licenza, l’imposizione di sanzioni, provvedimenti delle competenti autorità, ecc.
13.4 La Parte colpita da un Evento di Forza Maggiore dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte, esponendo i dettagli in modo ragionevole entro quattro settimane dal verificarsi di tale evento.
13.5 La parte che dichiara l'Evento di Forza Maggiore dovrà fare tutti gli sforzi ragionevoli per riprendere l'esecuzione e agire come necessario per mitigare i suoi effetti e nel caso in cui una spedizione sia sospesa per un Evento di Forza Maggiore, le Parti concorderanno un nuovo programma di spedizione dopo la fine di tale evento.
13.6 Se una situazione di Forza Maggiore si protrae per un periodo di sei (6) mesi o più, le Pati avranno il diritto di risolvere il contratto e, a seguito di tale risoluzione, entrambe le Parti saranno immediatamente e senza condizioni sollevate da tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal contratto, salvo quanto diversamente specificato nel contratto.
14. CLAUSOLA DI ECCESSIVA ONEROSITA’ (HARDSHIP)
14.1 Ciascuna Parte è tenuta all’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, anche in caso di eventi che rendano l’adempimento più oneroso di quanto ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto.
14.2 In deroga alla clausola 14.1, laddove una delle Parti ritiene e ragionevolmente dimostra:
a) la continuazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali di una Parte è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo e di cui non ci si può ragionevolmente aspettare che abbia tenuto conto al momento della sottoscrizione del contratto; o
b) l’avvenuto cambiamento nelle circostanze economiche relative al contratto e, di conseguenza, che la Parte notificante sta soffrendo una sostanziale difficoltà economica; e
c) che non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze
la Parte che intende invocare la presente xxxxxxxx dovrà darne comunicazione all'altra Parte e le Parti dovranno, entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui è stata fatta la comunicazione, stabilire le condizioni contrattuali, compresa la revisione della base per la determinazione del Prezzo in buona fede in modo da consentire, per quanto ragionevolmente possibile, il superamento delle conseguenze dell'evento e/o delle difficoltà economiche.
15. ACCORDI FINALI E CLAUSOLA SALVATORIA
15.1 I termini e le condizioni di cui al contratto annullano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, verbale o scritto, tra le Parti. Eventuali modifiche alle condizioni, successive alla firma del contratto, sono valide solo se espressamente concordate per iscritto dalle Parti.
15.2 Nel caso in cui qualsiasi disposizione del contratto non sia valida o sia illegale o inapplicabile, la validità, la legalità e l'applicabilità delle restanti disposizioni non ne saranno influenzate o compromesse.
16. LEGGE APPLICABILE
Per quanto non espressamente qui previsto, il contratto sarà regolato dalla legge italiana, con esplicita esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna del 11.04.1980 relativa alla Vendita internazionale di Merci.
17. GIURISDIZIONE
Per qualsiasi disputa che potrebbe riguardare l’interpretazione, l’esecuzione, la validità e l’efficacia del contratto che le Parti non saranno in grado di risolvere in via amichevole, il Tribunale di Milano (Italia) avrà giurisdizione esclusiva.
18. CODICE DI CONDOTTA DI IMS TECHNOLOGIES Ai fini dell’esecuzione delle attività indicate nel Contratto, l’Acquirente si impegna a proprio nome e impegna il suo staff e i suoi dipendenti a rispettare le disposizioni del Codice Etico e le Linee guida per la Condotta di IMS TECHONOLOGIES Group disponibili sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxxx e che sono state stabilite allo scopo di prevenire in generale che siano commessi reati, conformemente al Decreto Legislativo italiano 231/2001. Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini e delle condizioni del suddetto Codice da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà la facoltà di recedere dal presente contratto in conformità alla clausola 20 di seguito riportata.
19. SANZIONI
19.1 Se, a seguito dell'introduzione di Sanzioni vincolanti per una delle Parti, diventa illegale adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto, tali obblighi saranno sospesi, la Parte colpita informerà immediatamente l'altra Parte, nella misura in cui ciò non sia ragionevolmente limitato da eventuali Sanzioni applicabili (vale a dire qualsiasi legge sulle sanzioni economiche, regolamenti, embarghi o misure restrittive simili o equivalenti imposte, amministrate, promulgate o applicate da
qualsiasi altra Autorità per le sanzioni, come meglio definito sopra, nella misura applicabile alle transazioni contemplate dal presente contratto), le Parti si impegnano, senza alcun compenso aggiuntivo, a prendere tutte le misure necessarie per adempiere ai propri obblighi ai sensi del contratto e a porre in essere tutte le misure possibili per eliminare o ridurre l'impatto negativo delle sanzioni sull'esecuzione del contratto.
19.2 Le Parti negozieranno in buona fede e con l'obiettivo di concordare un adeguamento della loro relazione contrattuale in modo tale che permetta loro, nella misura massima consentita dalla legge applicabile e/o dalle Sanzioni, di continuare la loro relazione economicamente, giuridicamente e strutturalmente il più vicino possibile a quello previsto dal contratto.
19.3 Fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui un pagamento derivante dal contratto non possa essere effettuato a causa di Sanzioni o leggi applicabili, le Parti esamineranno e concorderanno reciprocamente e per iscritto una valuta di regolamento del pagamento applicabile e il relativo tasso di cambio; a condizione che ciò non contravvenga ad alcuna Sanzione o legge applicabile, regolamento o decreto vincolante per una Parte, e le Parti modificheranno, o procureranno la modifica del contratto di conseguenza. Il tasso di cambio deve essere fissato utilizzando una fissazione giornaliera internazionalmente riconosciuta e negoziabile basata sulla data in cui le Parti concordano la valuta da utilizzare.
19.4 Se, a seguito dell'introduzione di Sanzioni, una Parte deve ottenere apposita autorizzazione dall' “Autorità per le Sanzioni” (cioè l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, qualsiasi altra autorità governativa statale o federale degli Stati Uniti in materia di Sanzioni, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea o qualsiasi autorità governativa dello stesso avente giurisdizione per imporre sanzioni, la Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato per gli Affari Economici della Svizzera, l'Autorità Monetaria di Singapore o qualsiasi altra autorità governativa di Singapore, l'autorità statale della Federazione Russa, ciascuna di tali autorità modificata, integrata o sostituita di volta in volta), tale Parte farà il possibile per ottenere una licenza o un'approvazione dall'Autorità per le Sanzioni al fine di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
19.5 Se, dopo tre (3) mesi dall'introduzione delle Sanzioni, permane la restrizione che rende illegale l’adempimento dei propri obblighi contrattuali, ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il contratto.
19.6 In caso di risoluzione del contratto a causa delle Sanzioni, tutti gli obblighi di pagamento che sono sorti prima di tale risoluzione rimarranno in vigore (anche se non ci sarà alcun obbligo di rimettere tale pagamento se in violazione delle Sanzioni e, in tal caso: (a) la Parte il cui obbligo di pagamento è sospeso a causa delle Sanzioni metterà l'importo interessato in deposito fruttifero; e (b) tale Parte rimborserà tale importo in deposito all'altra Parte (insieme agli interessi maturati su di esso) immediatamente dopo che tale pagamento diventerà possibile senza violazione delle Sanzioni).
20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
20.1 Ciascuna Parte ha diritto di risolvere il Contratto con notifica scritta nel caso in cui l’altra Parte sia responsabile di una violazione che non ha ottenuto un rimedio entro 45 giorni dall’avviso della Parte non inadempiente.
20.2 In caso di risoluzione del Contratto dovuta a cause non imputabili al Venditore, questi ha il diritto di trattenere tutti i pagamenti già ricevuti dall’Acquirente durante l’esecuzione del contratto, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto del
Venditore ad essere compensato dall'Acquirente per le maggiori spese e/o costi sostenuti fino alla data della risoluzione.
21. TRATTAMENTO DEI DATI
21.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "Regolamento") e del D.lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy”), il Venditore tratterà i dati dell’Acquirente per le seguenti finalità:
a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione del contratto;
b) finalità amministrativo-contabili (es. controllo organizzativo, finanziario, interno, ecc.);
c) tutela dei legittimi interessi del Venditore o di terzi;
d) adempimento degli obblighi legali o regolamentari.