Disciplinare tecnico
Disciplinare tecnico
per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza
SCRITTO IN BLU SOTTOLINEATO: le aggiunte
SCRITTO IN XXXXX XXXXXXX: le eliminazioni
EVIDENZIATE IN GRIGIO: ultime modifiche
Indice
ART. 2. Impegni e Scadenze del Gestore 3
ART. 3. Autorizzazioni, concessioni e permessi inerenti le infrastrutture del SII 4
4.1 Programma degli Interventi 4
4.2 Programmazione con i Comuni 5
ART. 5. Monitoraggio degli interventi 5
ART. 6. Aggiornamento Programma degli Interventi 6
ART 7 Gestione delle aree di salvaguardia 6
ART. 8. Contenuti e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) 7
ART. 9. Rapporto informativo annuale (RIA) 7
SEZIONE C - RAPPORTI TRA IL GESTORE E L’EGA PER IL RILASCIO DI PARERI E LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI 8
ART. 10. Rilascio di pareri per autorizzazioni allo scarico in fognatura 8
ART. 11. Attività di controllo per conto dell’EGA 8
SEZIONE D - STANDARD DI CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ DELLE OPERE DEL SII E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 9
ART. 12 Mantenimento di Reti, Impianti ed altre dotazioni del SII - Criteri e principi generali 9
ART. 14. Manutenzione ordinaria e straordinaria 9
ART. 15. Attività svolte negli Ambiti Comunali 10
ART. 17. Reperibilità e Pronto Intervento 12
ART. 18. Segnalazioni Attività a cura del Gestore 12
ART. 20 Durata garanzia lavori eseguiti 14
ART. 23. Oneri a carico del Gestore 15
SEZIONE E - DISPOSIZIONI FINALI 15
ART. 26. Revisioni e aggiornamenti 16
ART. 1. Oggetto.
Il presente Disciplinare tecnico concorre, con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente, a regolare il rapporto tra le seguenti parti costituite:
Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Monza” (di seguito “EGA”), con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0 00000 - Xxxxx;
Brianzacque Srl (di seguito “Gestore”), con sede in xxxxx Xxxxx, x. 000, Xxxxx (XX).
Il presente Disciplinare tecnico costituisce parte integrante della Convenzione (di seguito “Convenzione”) di affidamento del Servizio Idrico Integrato sottoscritta tra EGA e il Gestore del Servizio Idrico Integrato per la regolazione dei rapporti.
Il Disciplinare ha per oggetto il Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”), così come definito dalla Convenzione e dalla normativa vigente in materia, svolto dal Gestore all’interno dell’ambito territoriale ottimale di Monza e Brianza.
Sono affidate al Gestore:
- la programmazione operativa, l’organizzazione, la progettazione e l’esecuzione degli interventi in attuazione del piano d’ambito;
- l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
- il servizio di pronto intervento;
- la gestione tecnica e commerciale dell'utenza;
- l’attività di monitoraggio e di controllo qualitativo;
- l’informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, l'elevata qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti;
- il rilascio di permessi di allaccio all’acquedotto e alla fognatura.
Per il presente Disciplinare è prevista una revisione periodica con cadenza annuale.
ART. 2. Impegni e Scadenze del Gestore
Al fine di garantire la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel rispetto degli obiettivi elencati nella Convenzione, il Gestore s’impegna ad attuare i seguenti punti nelle tempistiche indicate; al termine del Primo Anno di Gestione annualmente l’EGA potrà valutare col Gestore una nuova proposta migliorativa rispetto a quella indicata nel presente articolo.
ENTRO 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione:
A. elaborazione di un Progetto di Accesso al Portale Aziendale da Comuni Soci, EGA, Regione Lombardia, AEEGSI la verifica di:
visione e monitoraggio dei parametri di performance, dei livelli di servizio e dei livelli di servizio obiettivo, emissione di reportistica riassuntiva con confronti coi dati storici presenti a sistema;
elaborazione della Ricognizione delle Infrastrutture (art. 15.1 comma a Convenzione) che consenta di verificare lo stato di funzionamento delle infrastrutture a seguito di accesso da remoto al Portale Aziendale;
visione del sistema informativo territoriale (SIT) relativo al SII conforme alle disposizioni normative vigenti e del presente Disciplinare, eventualmente implementabile con ulteriori e successive richieste dell’EGA;
predisposizione di un Piano di interconnessione di massima fra reti in esercizio, verifica analisi di qualità dell’acqua prodotte ed analisi dei costi di approvvigionamento idrico, da aggiornare annualmente sulla base dei dati disponibili.
predisposizione Piano Emergenza Impianti del Servizio Idrico Integrato al fine di prevenire situazioni di criticità ed eventi emergenziali (carenze idriche nei periodi siccitosi, attentati reti e/o Impianti; emergenze ambientali);
predisposizione relazione in merito svolgimento attività connesse alla realizzazione diretta da parte del Gestore dei piani di lottizzazione per rete acquedottistica/fognaria.
Il Portale Aziendale è di proprietà del Gestore che ne cura la manutenzione e lo sviluppo definendo le modalità e procedure di accesso al sito in particolare relativamente agli aspetti di Privacy, Trasparenza e Qualità del Servizio.
ENTRO 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione:
B Messa in produzione del Portale Aziendale ed elaborazione di ulteriori progetti:
rilevazione delle reti fognarie esistenti e loro georeferenziazione sul SIT Aziendale, funzionale anche all’aggiornamento delle informazioni richieste dall’EGA, per conto della Regione Lombardia e della Commissione Europea;
applicativo di gestione Manutenzioni per i Settori Acquedotto, Fognatura e Depurazione;
accesso al censimento degli sfioratori delle reti fognarie e georeferenziazione dei manufatti esistenti.
ENTRO IL QUARTO ANNO, dalla sottoscrizione della Convenzione:
rilevazione delle reti acquedottistiche esistenti e loro georeferenziazione sul SIT aziendale.
ART. 3. Autorizzazioni, concessioni e permessi inerenti le infrastrutture del SII
Il Gestore e l’EGA, che s’impegna a farsi parte attiva presso i competenti Enti con particolare riguardo alla provincia di Monza e Brianza, ai fini dello snellimento di tutto l’iter amministrativo/procedurale, concordano una procedura “standard”, al fine di consentire, entro sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il subentro massivo in tutte le autorizzazioni, concessioni e i permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti.
Qualora dette autorizzazioni, concessioni e permessi siano precedenti alla stipula della Convenzione, e si rendesse necessario, laddove possibile e per quanto di competenza del Gestore, elaborare documentazione integrativa finalizzata all'ottenimento e/o al mantenimento delle autorizzazioni, concessioni e permessi, rilasciate dagli Enti competenti, si conviene che il Gestore sottoporrà un Piano contenente i costi ed i tempi per l’elaborazione di quanto richiesto. Tale piano dovrà essere approvato dall’Assemblea dell’EGA e finanziato nel primo Piano d’Ambito utile.
ART 4 Programmazione
degli Interventi.
4.1 Programma degli Interventi
Il Programma degli Interventi, adottato con il Piano d’Ambito, è definito all’art.15 comma 1 punto b) della convenzione tra EGA e Gestore; quest’ultimo è obbligato a realizzarlo nel rispetto delle modalità previste nel Piano stesso, nel presente documento e nella Convenzione.
Il Programma è strutturato, a meno di specifiche indicazioni di AEEGSI, in modo da riferire
per ogni intervento previsto nel periodo di riferimento le seguenti informazioni minime:
- descrizione sintetica;
- località interessate;
- importi previsionali necessari alla realizzazione suddivisi per anno;
- anno di realizzazione.
La descrizione, seppur sintetica, deve dar conto della natura dell’intervento previsto con indicazione della località interessata intesa come Comune nonché via/manufatto/impianto oggetto di intervento.
Gli importi previsionali devono essere comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla realizzazione degli interventi, che si tratti di lavori o altra attività, ad esclusione dell’IVA o di altri oneri deducibili/recuperabili dal Gestore.
L’indicazione degli anni di realizzazione e la relativa suddivisione annuale dei costi è indicativa della programmazione temporale dell’intervento cui il Gestore è tenuto ad attenersi.
Fatte salve diverse e specifiche indicazioni dell’AEEGSI, nel Programma non possono essere ricompresi interventi che non siano finalizzati al Servizio Idrico Integrato. Nello specifico i ripristini delle aree manomesse dagli interventi previsti nel Programma, per le cui modalità di esecuzione si rimanda al successivo art. 18, non dovranno comprendere opere che non siano necessarie al ripristino delle condizioni antecedenti all’attuazione degli interventi realizzati.
4.2 Programmazione con i Comuni
Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi sul suolo e nel sottosuolo pubblico, (incluse le attività di spurgo condotte, video ispezioni, ricerca perdite acquedotto programmate) il Gestore, in collaborazione con i tecnici comunali, stabilirà la calendarizzazione degli interventi tramite un crono programma condiviso.
La proposta di programmazione, in mancanza di riscontri o di specifici e motivati dinieghi da parte del competente ufficio comunale, trascorsi 15 giorni lavorativi sarà considerata di fatto approvata.
I competenti uffici comunali provvederanno a segnalare con congruo anticipo (almeno un mese) il programma annuale asfaltature strade, in modo da consentire al Gestore di anticipare richieste di manomissione ed evitare conseguenti interventi su strade da poco rinnova verificare eventuali necessità di intervento che possano determinare modifiche a tale programma.
Su richiesta degli uffici comunali, potrà essere convocata una riunione con il Gestore nel corso della quale verranno discusse criticità e problematiche afferenti i servizi gestiti. In caso di importanti interventi viabilistici che interessino una pluralità di servizi a rete, gli uffici comunali provvederanno a convocare apposita Conferenza di Servizi in modo da coordinare le richieste di intervento in capo ai vari gestori delle reti tecnologiche.
Entro il mese di Gennaio di ogni anno il Gestore è tenuto a consegnare ai competenti uffici comunali i programmi annuali degli interventi che verranno effettuati nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, per l’esame e la valutazione da parte dei Comuni.
Gli allacciamenti alle utenze e le riparazioni non sono assoggettabili a programmi annuali.
ART. 5. Monitoraggio degli interventi
Il Gestore trasmetterà le informazioni sull’attuazione del Programma degli Interventi con cadenza bimestrale inviando all’EGA via email la rendicontazione mediante apposito schema all’uopo strutturato.
Tale schema, oltre ai riferimenti dell’intervento in programma, riporterà l’importo previsionale per l’anno di riferimento, lo stato di avanzamento (programmato/in progettazione/in gara/in esecuzione) e l’eventuale importo reale al netto di sconti ottenuti in fase di gara se esperita.
Per ogni bimestre verrà indicato l’avanzamento economico progressivo della commessa nonché i costi sostenuti nel singolo bimestre.
Qualora si rilevino delle criticità in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione delle opere previste dal piano d’ambito, il Gestore dovrà provvedere a darne pronta comunicazione all’EGA, nelle modalità concordate con lo stesso.
ART. 6. Aggiornamento Programma degli Interventi
Come previsto all’art. 16 della Convenzione, al termine di ogni periodo regolatorio, l’EGA aggiorna il Programma degli Interventi, in funzione delle criticità del territorio e degli obiettivi che s’intende perseguire. Entro il mese di Novembre dell’anno di chiusura del periodo regolatorio, il Gestore propone all’EGA le modifiche al Programma degli Interventi per il successivo periodo, in funzione delle nuove criticità individuate nonché del livello di raggiungimento degli obiettivi.
La proposta di modifica viene presentata mediante un format che contenga, per ogni intervento, le informazioni minime necessarie all’elaborazione del Programma come specificato nell’art. 4, eventualmente supportato da una scheda contenente informazioni suppletive il cui contenuto verrà concordato tra EGA e Gestore.
Modifiche al Piano durante ogni singolo periodo regolatorio verranno gestite come indicato all’art. 18 della Convenzione. In particolare per le modifiche di cui al comma 1 dell’art. 18 della Convenzione, il Gestore invierà formale richiesta all’EGA indicando l’intervento oggetto della modifica, l’importo previsionale indicato nel Programma degli Interventi approvato ed il nuovo importo, l’anno di esecuzione dell’intervento indicato nel Programma degli Interventi approvato e il nuovo anno di esecuzione. Il Gestore dovrà, altresì, motivare la propria richiesta dimostrando che le modifiche proposte non comportano un aumento degli importi previsti dal Programma per ogni anno del periodo di riferimento. Tali informazioni potranno essere fornite attraverso un format sintetico i cui contenuti saranno stabiliti tra EGA e Gestore. A mero titolo di esempio rientrano nelle modifiche di cui a questo paragrafo quelle che prevedono l’inserimento di nuovi interventi a fronte di risparmi rispetto all’importo previsionale o a fronte della constatata non necessità di un intervento previsto.
La procedura seguita per gli interventi urgenti ed indifferibili dovrà essere conforme a quanto stabilito dall’art. 18.2 della Convenzione.
ART 7 Gestione delle aree di salvaguardia
Fatte salve diverse indicazioni dell’AEEGSI e della vigente normativa, gli investimenti e gli interventi ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia, come definite dall’Art 94 del D.Lgs.
n. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico, sono di competenza del Gestore solo se riconducibili al SII (opere acquedottistiche, opere fognarie e depurazione). Le restanti attività e procedure sono in capo agli Enti competenti territorialmente e/o definiti per legge.
In attuazione del piano di gestione, tutela e controllo delle fonti approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, il Gestore dovrà:
- proporre all’EGA eventuali ridelimitazioni delle aree di salvaguardia, attraverso la presentazione di apposita documentazione nelle modalità condivise e/o stabilite in seguito con l’EGA;
- adottare un “Water Safety Plan” di cui all’art. 36 della Convezione.
ART. 8. Contenuti e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Il Sistema Informativo Territoriale SIT, è strutturato secondo i criteri per la mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture approvati con D.D.G. Lombardia 10 aprile 2014 n. 3095.
Il SIT è tenuto in costante aggiornamento in relazione alle attività di modifica delle reti per manutenzioni, sostituzioni e sviluppo previsti dal piano degli investimenti.
La struttura del SIT, organizzata mediante elementi puntuali, lineari ed areali, con un set di attributi utile alla descrizione delle infrastrutture, dovrà prevedere quanto segue.
Elementi “puntuali” – (Manufatti quali serbatoi, potabilizzatori, sollevamenti, sfioratori, terminali di scarico, punti di consegna/controllo, ecc.) si dovrà indicare:
codice identificativo (eventuale codifica regionale – SIRe o provinciale); anno di costruzione ed installazione (se disponibile);
stato di conservazione, (anche mediante rappresentazione degli elementi con foto e/o videoripresa);
materiale;
dati dimensionali;
codice identificativo pompe installate e relativi dati di targa, ecc. (quando disponibili).
Elementi “lineari” (Reti di tubazioni acquedottistiche e fognarie) si dovrà indicare: codice identificativo (eventuale codifica regionale – SIRe o provinciale); anno di costruzione ed installazione (se disponibile);
stato di conservazione (anche mediante rappresentazione degli elementi con foto e/o videoripresa);
materiali;
dati dimensionali.
Elementi “areali” (aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ed agglomerati,) si dovrà indicare:
codice identificativo (eventuale codifica regionale – SIRe, provinciale o dell’Ufficio d’Ambito);
dati dimensionali (Abitanti Equivalenti);
codice manufatto asservito (p.e. codice pozzo, depuratore, rete fognaria…).
I contenuti del SIT dovranno essere condivisi con l’EGA, la Provincia e i singoli Comuni mediante accesso diretto al sistema informativo, con l’applicativo WEB di consultazione.
Tutte le opere realizzate dovranno essere georeferenziate nel SIT, come effettivamente realizzate e collaudate a seguito dell’approvazione dei certificati di collaudo; il Gestore garantisce l’aggiornamento del SIT anche relativamente agli interventi urgenti e indifferibili, entro un mese dalla conclusione dell’intervento (intesa dalla sottoscrizione dei certificati di collaudo), così come stabilito dall’art. 18.2 della Convenzione.
ART. 9. Rapporto informativo annuale (RIA)
L’EGA per espletare le sue funzioni di controllo deve essere informata periodicamente sulla gestione del SII al fine di monitorarne l’andamento e l’evoluzione nel tempo.
A tale scopo il Gestore fornirà un Rapporto Informativo Annuale (RIA) contenente tutte le informazioni relative a ciascun anno solare chiuso e funzionali a monitorare l’equilibrio economico/finanziario della gestione, la qualità dei servizi, gli indicatori e gli standard registrati, così come richiesti dall’AEEGSI ed eventualmente integrati dall’EGA.
In linea generale, il RIA sarà costituito dalle seguenti aree, demandando ad un successivo accordo tra le parti l’individuazione dei contenuti, per ciascun area di riferimento:
A. Area tecnico - ingegneristica:
a. servizio acquedotto;
b. servizio fognatura;
c. servizio depurazione;
d. attività di laboratorio;
e. controllo utenze non domestiche;
f. impatto ambientale (consumi, emissioni, rifiuti);
g. implementazione studi, piani e strumenti informativi.
B. Area economico - finanziaria e tariffaria:
a. indicatori di economicità; b .indicatori di redditività;
c. indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni; d .indicatori della struttura dei finanziamenti;
e. utenze, bollettazione e tariffa.
C. Area soddisfazione dell’utenza:
a. rispetto della Carta dei Servizi;
b. Customer Satisfaction.
Tale rapporto annuale deve essere trasmesso all’EGA entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello oggetto di rendicontazione, fatte salve le informazioni dell’Area B che saranno rese disponibili entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio.
ART. 10. Rilascio di pareri per autorizzazioni allo scarico in fognatura
In attuazione delle disposizioni normative vigenti e del regolamento del SII, il Gestore (secondo i tempi e le modalità ivi previste) esprime i pareri di competenza nell’ambito dei procedimenti autorizzativi, attivati dall’Autorità Competente, per gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali e meteoriche soggette a R.R. 4/2006.
Il parere che il Gestore rilascia deve contenere le informazioni stabilite dall’art. 23 c. 1 della DGR n. 8/11045 del 20.01.2010.
ART. 11. Attività di controllo per conto dell’EGA
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 128, comma 1 del D. Lgs 152/06, l’EGA definisce in collaborazione con ARPA un programma annuale di controllo degli scarichi che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del d.lgs.152/06, il Gestore organizza il servizio di controllo di competenza tenuto conto del Programma predisposto dall’EGA.
Tale controllo, di natura tecnica e non amministrativa, ha come obiettivi essenziali di verificare gli scarichi a fini tariffari e di evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, nonché di proporre all'ente responsabile dell'EGA per la relativa approvazione le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori di emissione che gli scarichi nella rete fognaria devono rispettare.
Con stipula di apposita convenzione, l’EGA può individuare il Gestore quale soggetto esecutore dei controlli di natura amministrativa sugli scarichi in rete fognaria pubblica, previa verifica di efficienza, efficacia ed economicità della eventuale prestazione.
In linea generale, l'attivazione di un efficiente sistema di controllo degli scarichi da parte del Gestore costituisce elemento dirimente per valutare, nelle sedi previste dalla legge, la inerente responsabilità nel caso lo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane superi i valori limite di emissione previsti dalla normativa.
In una logica di integrazione, la predisposizione del Programma da parte dell'EGA tiene conto anche degli esiti e delle conoscenze sullo stato della situazione conseguiti tramite l'attività del Gestore. (rif. DDG 796 /2011).
ART. 12 Mantenimento di Reti, Impianti ed altre dotazioni del SII - Criteri e principi generali
Nell’ambito della gestione del SII, il Gestore s’impegna a svolgere tutte le attività per assicurare il corretto e regolare funzionamento e la conservazione di reti, impianti, macchinari, opere civili ed altre dotazioni che compongono i sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue. A tale scopo organizzerà le risorse interne/esterne, le prestazioni di servizio, i lavori, le forniture di materiali al fine di assicurare le attività di esercizio e manutenzione in modo da consentire un’efficiente e razionale erogazione dei servizi affidati, contraddistinta da elevati standard di affidabilità e qualità, e da conformità agli obblighi in materia prevenzionistica ed ambientale.
ART. 13. Esercizio
L’attività tecnica di esercizio e conduzione di impianti e reti del SII è finalizzata a garantire la continuità dei servizi acquedotto, fognature e depurazione, che si caratterizzano quali servizi non interrompibili. Il Gestore s’impegna a svolgere tali attività mediante personale di idonea professionalità, con un’appropriata organizzazione, con criteri gestionali ispirati alle “best practices” disponibili, aggiornando e migliorando costantemente il proprio know-how.
I criteri utilizzati contempereranno le esigenze di efficacia ed economicità con le necessità di ottemperanza alle normative tecniche di settore ed in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, nonché di utilizzo razionale delle fonti energetiche.
Al fine di migliorare il controllo dell’esercizio, ottimizzando le relative attività, il Gestore estenderà e potenzierà i propri sistemi di telecontrollo remoto dei vari impianti collocati sul territorio
ART. 14. Manutenzione ordinaria e straordinaria
Il Gestore porrà particolare attenzione agli interventi manutentivi, ordinari o straordinari, finalizzati alla conservazione del patrimonio impiantistico ed al mantenimento/miglioramento delle relative funzionalità, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati.
Si definiscono:
a) Manutenzione ordinaria: l'insieme delle attività e degli interventi programmabili e non che devono essere effettuati per mantenere in normale efficienza le reti e gli impianti del SII;
b) Manutenzione straordinaria: l'insieme degli interventi per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione materiale esistente, comprendenti le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, per produrre un aumento significativo e misurabile della capacità produttività, della sicurezza o della vita utile dell’immobilizzazione.
Allo scopo il Gestore si doterà di specifiche linee guida per definire i criteri generali, modalità, periodicità di esecuzione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari (programmati o a rottura).
Per quanto inerente le esigenze manutentive di apparecchiature e macchine elettromeccaniche, si doterà, entro due anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di apposito software idoneo a supportare le relative attività, per ciascuno dei segmenti del SII gestiti, a provvedere alla loro registrazione e tracciabilità, a consentirne la supervisione ed il controllo, verificarne la compliance con la normativa vigente e/o le disposizioni ricevute dalle Autorità di controllo.
ART. 15. Attività svolte negli Ambiti Comunali
Le attività specifiche dei settori acquedotto e fognature che il Gestore effettua a favore degli Ambiti Comunali sono, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti:
- attività di pronto intervento su guasto a reti ed impianti;
- interventi urgenti o di somma urgenza posti in essere direttamente dal Gestore o da suoi appaltatori, al fine di garantire continuità e regolarità dei servizi erogati;
- lavori di manutenzione programmati, manutenzioni edili, interventi di spurgo, di video ispezione;
- interventi di estensione/implementazione delle infrastrutture del SII.
I comuni svolgono le attività di coordinamento, controllo e vigilanza, adottando in via esemplificativa e non esaustivale necessarie ordinanze (chiusura strade, modifica viabilità, divieti di sosta su parcheggi, deviazione di linee di Trasporto Pubblico, etc).
- ;sorveglianza e Polizia stradale.
Sono escluse, dalla competenza del Gestore, la raccolta e il convogliamento di acque meteoriche provenienti da aree naturali, aree afferenti al reticolo idrico principale e minore, in quanto provenienti da superfici non passibili di inquinamento. Il Gestore e l’EGA si impegnano ad attivarsi presso i soggetti competenti affinché vengano attuate soluzioni volte a ridurre l’apporto in fognatura di acque meteoriche non contaminate.
Gli obiettivi dell’attività svolta a favore dei Comuni sono finalizzati a:
a. contenere l’impatto degli interventi posti in essere dal Gestore in termini di demolizione sedi stradali, interruzioni viabilistiche, posa in opera di adeguate difese delle aree di lavoro e segnaletica nel rispetto del codice della strada e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nei cantieri;
b. agevolare gli interventi a cura del Gestore che rivestano carattere di urgenza o programmati anche a seguito di richieste dei Comuni;
c. contenere le tempistiche degli interventi conseguenti a richiesta dei cittadini-utenti o per esigenze funzionali di impianti e reti;
d. garantire ai Comuni ed ai Cittadini-utenti un servizio complessivo con adeguate caratteristiche di efficacia, di efficienza e di economicità gestionale.
Le tipologie d’intervento e delle lavorazioni a cura del Gestore concernenti i servizi acquedotto e fognature sono normalmente individuabili tra le seguenti:
- estensioni reti e collettori;
- scavi, rinterri e ripristini funzionali ad attività manutentive delle reti;
- sostituzione di telai e chiusini danneggiati o asportati, previa segnalazione degli uffici comunali, escluse le messe in quota resesi necessarie a seguito di asfaltature di terzi;
- interventi di manutenzione edile sui manufatti stradali solo nel caso in cui si evidenzino problematiche legate a fenomeni di sovrappressione idraulica, erosione o cedimento strutturali dei manufatti sottostanti il piano stradale o di calpestio (camerette o pozzetto in calcestruzzo).Chiusini o griglie danneggiati o rotti, rimesse in
quota degli stessi, distaccamento del telaio dal manto stradale non provocati dai fenomeni di cui al punto precedente sono demandati al manutentore della strada;
- allacciamenti di utenza;
- riparazione reti e loro accessori (valvole, idranti, camerette, etc.), sostituzione di tratte ammalorate;
- pulizia di condotte fognarie, caditoie, stazioni di rilancio, video ispezioni ed altre operazioni funzionali all’erogazione dei citati servizi;
- operazioni di manutenzione e conduzione, funzionali all’attività di produzione dell’acqua (manutenzione dei pozzi e impianti di trattamento).
In relazione alle tempistiche associabili alle suddette tipologie di lavorazioni a insindacabile giudizio del Gestore, gli interventi vengono classificati in:
- Urgenti: interventi che pur non avendo carattere di immediatezza, richiedono esecuzione in un lasso di tempo breve e determinato in non più di tre giorni;
- Programmabili: quando l’esecuzione non riveste carattere di urgenza e l’intervento può essere collocato in un definito arco temporale, coerentemente con eventuali programmi del Comune interessanti la medesima ubicazione o con gli impegni del Gestore verso l’utenza, nel rispetto della Carta dei Servizi e dal Piano d’Ambito approvato.
In tutti i casi di intervento, il Gestore, per quanto di sua competenza o per il tramite delle proprie imprese appaltatrici, si uniformerà alle prescrizioni del presente Disciplinare, assumerà le necessarie precauzioni per non arrecare danni a persone e/o cose (ivi inclusa la segnaletica stradale da posizionare in prossimità del cantiere), per rispettare le normative in materia di sicurezza del lavoro e dei cantieri.
ART. 16 Ripristino
Potranno essere considerati, tra i costi ammissibili in tariffa sostenuti dal Gestore, solamente quelli relativi alla ricostruzione della situazione preesistente l'intervento, al fine di consentire una adeguata viabilità stradale. Gli interventi di ricostruzione dovranno pertanto limitarsi quanto più possibile a ripristinare le condizioni precedentemente in essere, mantenendosi il più possibile attinenti ai margini dello scavo. Al fine di fornire una linea guida, vista l'estrema variabilità della tipologia degli interventi, si riportano alcune casistiche con le relative indicazioni in caso di ripristini con tappetini d’usura:
Caso 1:Intervento che comporta la posa di una tubazione principale con presenza di relativi allacci/caditoie fino ai confini stradali, su entrambi i lati.
In presenza di numerosi stacchi su entrambi i lati della carreggiata stradale, si ritiene condivisibile la realizzazione di tappeti di usura sull'intero tratto stradale interessato dagli scavi, per favorire una viabilità lineare e consentire un’agevole manutenzione stradale.
Caso 2 Intervento che interessa la totalità (o quasi) della carreggiata stradale.
Dal momento che gli scavi interessano la totalità (o quasi) della carreggiata stradale, l'intervento di ripristino dovrà estendersi alla porzione danneggiata includendo eventuali zone contigue residue, realizzando quindi tappeti di usura sull'intera tratta.
Caso 3: Intervento che interessa una porzione di carreggiata stradale (es. una corsia - centro strada di calibro importante), con eventuali stacchi isolati in corrispondenza di allacci/caditoie.
Nel caso in cui l'intervento di scavo abbia interessato solo una porzione della carreggiata, con eventuali stacchi isolati, la posa dei tappeti di usura dovrà avvenire solamente lungo il tratto interessato dagli scavipotrà essere eseguita per l’intera corsia di marcia, ripristinando anche i tratti interessati da eventuali allacci/caditoie; in entrambi i casi per una larghezza massima di 1 m per parte del taglio. Ferma restando la formazione di sottofondo
adeguatamente assestato, gli interventi comporteranno la posa di tappeto d'usura di spessore 3 cm compatto, con fresatura del manto preesistente.
In caso di ripristini speciali (porfido, cemento, etc), gli stessi saranno limitati allo scavo rispettando le caratteristiche preesistenti.
Si ribadisce che, essendo gli interventi in oggetto "ripristini" della situazione preesistente, non devono essere inseriti tra gli stessi anche eventuali ulteriori interventi di consolidamento strutturale, o di riqualificazione stradale, non direttamente imputabili alla realizzazione degli scavi per la realizzazione/manutenzione di opere del SII.
ART. 17. Reperibilità e Pronto Intervento
Il Gestore ha attivo un servizio di reperibilità/pronto intervento per coprire, con tempestività e specifica competenza, le esigenze di intervento su acquedotto e fognatura nel territorio dei Comuni serviti. Il servizio è attivo mediante chiamata al n° verde dedicato pubblicato sul sito del Gestore, accessibile alla generalità di cittadini/utenti 24 ore al giorno.
Le richieste ricevute dal call center vengono immediatamente segnalate ai tecnici operativi in turno per i Comuni e per il servizio interessato (acquedotto o fognatura). Il Gestore dovrà avere a disposizione i mezzi e le risorse, inclusa la possibilità di attivare tempestivamente imprese esterne, per risolvere le criticità che normalmente si presentano.
Le attività di pronto intervento comprendono, oltre agli interventi su impianti e reti tecnologiche gestite, anche la messa in sicurezza di eventuali cedimenti stradali ed avvallamenti nei casi in cui gli stessi siano stati determinati da problematiche idrauliche riferibili alle reti fognarie e idriche, quali ad esempio collassamento strutturale delle reti tecnologiche o manufatti , cedimenti superfici stradali conseguenti a dispersioni nel sottosuolo In tali evenienze il Gestore valuterà la necessità di intervento immediato o urgente nell’arco delle 48 ore, ferma la tempestiva messa in sicurezza da assicurare, ove possibile in coordinamento con le Autorità Locali.
In particolare per quanto riguarda la Reperibilità e Pronto Intervento Impianti di Depurazione viene effettuata nei seguenti modi:
Impianto Depurazione Monza presidio h 24 365 giorni anno;
Impianto Depurazione Vimercate e Truccazzano (fino a conferimento ad altro Gestore) presidio in orario lavorativo e attivazione sistema di controllo da remoto tramite call center e tramite istituto di vigilanza.
ART. 18. Segnalazioni Attività a cura del Gestore
Con riferimento ad interventi su reti di acquedotto/fognatura, che comportino occupazione delle sedi stradali e/o manomissione del suolo e sottosuolo pubblico su territori della Provincia di Monza e Brianza, le modalità di comunicazioni tra Gestore ed Enti, ove richiedano la forma scritta, saranno assicurate mediante i sistemi di posta elettronica ovvero mediante piattaforme o applicazioni informatiche dedicate, che ne garantiscano la tracciabilità.
A tale scopo, le parti di cui sopra si scambiano e tengono aggiornato l’elenco dei recapiti di posta elettronica e delle credenziali di accesso alle piattaforme elettroniche od applicazioni informatiche.
Nel caso di interventi aventi carattere di urgenza, sarà sufficiente inviare una e-mail di pronto intervento e messa in sicurezza all’indirizzo di posta concordato. La squadra operativa incaricata dell’intervento dovrà portare con sé la comunicazione inviata agli uffici comunali (riproducibile anche mediante visualizzazione su idonei dispositivi), che avrà valore autorizzativo per l’occupazione e la manomissione di suolo pubblico.
Le comunicazioni di cui sopra dovranno indicare:
1. la data di inizio e di fine lavori (nel caso di lavori di somma urgenza la data prevista di fine dei lavori potrà essere comunicata entro le successive 24 ore);
2. i luoghi interessati dall’intervento;
3. la ditta incaricata di svolgere le attività in appalto;
4. la tipologia dell’intervento.
Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi sul suolo e nel sottosuolo pubblico, incluse le attività di spurgo condotte, video ispezioni, ricerca perdite acquedotto programmate, il Gestore, in collaborazione con i tecnici comunali, stabilirà la calendarizzazione degli interventi tramite un crono programma condiviso.
Gli interventi proposti, in mancanza di riscontri o di specifici e motivati dinieghi da parte del competente ufficio comunale, trascorsi 14 gg consecutivi saranno considerati di fatto autorizzati.
ART. 19. Esecuzione Lavori
I lavori dovranno essere condotti in maniera tale da arrecare il minimo intralcio alla circolazione stradale e secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale.
Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e spese del Gestore, idonea segnaletica stradale, di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.
Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica potranno essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche impartite dai competenti uffici comunali o direttamente dalla Polizia Locale.
Il Gestore si obbliga ad eseguire i propri interventi in conformità alle norme tecniche UNI e CEI vigenti per la posa delle reti dei servizi pubblici in sottosuolo.
Xxxxxxxx, ripristini e tappetini di usura verranno eseguiti secondo quanto riportato all’art. 16 del presente Disciplinare.
Il Gestore s’impegna inoltre al rispetto della legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori e dei cantieri di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i., nonché all’adozione di tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo alla quiete pubblica nel rispetto dei valori di emissione sonora stabiliti dalla legislazione in materia, salvo eventuali deroghe o particolari indifferibili esigenze.
I lavori del Gestore, in ogni fase, potranno essere visitati dal personale appartenente ad Enti di Controllo. Nel caso in cui l’accesso sia effettuato senza l’accompagnamento di personale tecnico del Gestore preventivamente avvisato e dotato dei DPI necessari all'accesso nello specifico cantiere, le responsabilità per danni o infortuni sono assunte esclusivamente dai medesimi Enti di Controllo.
In caso di accertamento di violazioni al Codice della Strada inerenti i cantieri aperti, le sanzioni verranno applicate direttamente all’impresa appaltatrice titolare del cantiere e il Gestore ne risponderà in solido.
I Comuni consentiranno anche alle vetture di servizio in uso ai tecnici ed operativi del Gestore, identificate con apposito logo, di transitare nelle zone a traffico limitato in modo da poter accedere per ispezioni e controlli ai propri impianti, reti e cantieri. A tal fine, il Gestore
comunicherà ai competenti Uffici le targhe delle autovetture utilizzate per il servizio sul territorio comunali per consentirne l’inserimento nelle “liste bianche” del sistema di controllo accessi alla ZTL.
L’autorizzazione ad accedere alla ZTL è da considerarsi estesa alle ditte appaltatrici incaricate di interventi in tali zone; le ditte incaricate, su richiesta delle Autorità competenti, ove utilizzino veicoli non preventivamente autorizzati all’accesso, esibiranno documento comprovante l’esigenza di accesso alla zona (copia comunicazione intervento urgenza/somma urgenza, ordine di servizio Gestore, copia programmazione interventi accettata dal comune o altro documento che comprovi l’esigenza in base a rapporto contrattuale con il Gestore). Ove siano utilizzati veicoli non preventivamente autorizzati, il Gestore provvederà inoltre ad integrare le comunicazioni ai competenti Uffici entro le 24 ore successive all’ingresso.
ART. 20 Durata garanzia lavori eseguiti
I tratti di strada o di marciapiedi manomessi conseguenti ad interventi su impianti e reti del servizio idrico rimarranno in manutenzione al Gestore per la durata di un anno a partire dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da specifica ed apposita documentazione.
Durante l'anno di manutenzione il Gestore dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando e/o rifacendo i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere.
Qualora in tale periodo gli uffici comunali competenti riscontrassero irregolarità o sconnessioni nel piano viario manomesso in conseguenza dei lavori effettuati, il Gestore sarà tenuto a porvi rimedio nel termine di 15 gg, previa immediata messa in sicurezza dell’area in caso di pericolo, ed il periodo di manutenzione sarà prorogato di ulteriori sei mesi.
In caso di inerzia del Gestore, previa contestazione in forma scritta alla quale il Gestore è tenuto a rispondere entro tre giorni lavorativi, i Comuni potranno provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori con conseguente addebito al Gestore.
ART. 21 Danni
Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni dei Comuni, o di altri Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il Gestore provvederà a comunicare tempestivamente il fatto, operando comunque, per quanto possibile, in collegamento con gli enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati, provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori arrecati. Tutte le eventuali responsabilità inerenti alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda di manomissione, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del Gestore o dei suoi Appaltatori per quanto di competenza.
ART 22. Cauzione
Il Gestore è esoneratoprovvede da costituire una cauzioni o dalla presentazione di fidejussione del valore di € 750.000i a favore di tutti i Comuni e a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini eseguiti nell’Ambito Territoriale Ottimale. A fronte di mancata o non corretta esecuzione di tali ripristini, il Gestore si impegna a rimborsare ai Comuni i costi sostenuti per l’esecuzione degli interventi eseguiti in sostituzione del Gestore medesimo, previa contestazione in forma scritta alla quale il Gestore è tenuto a rispondere entro tre giorni lavorativi.
ART. 23. Oneri a carico del Gestore
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, nuovi impianti, reti e canalizzazioni, compresi nel piano d’ambito sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del SII.
SEZIONE E - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 24. Penali
1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dall’EGA, le penali di cui al presente articolo:
A. in caso di mancato o parziale raggiungimento/mantenimento dei livelli minimi di servizio nonché degli standard generale definiti nella Carta dei Servizi entro i termini previsti e in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di seguito elencati entro i termini previsti dal Piano d’Ambito, o in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con l’adozione dei Piani e documenti previsti dagli artt. 12, 31 e 33 della Convenzione, nonché dall’art. 2 del presente Disciplinare, una penale compresa tra € 5.000,00 e € 50.000,00 per ogni obiettivo non raggiunto o impegno non rispettato, determinata sulla base della gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
Obiettivi Strutturali:
OBIETTIVO | INDICATORE |
Rinnovamento/sostituzione a rottura elettropompe | EsecuzioneSostituzione del 100% delle elettropompe non più funzionanti |
Telecontrollo | Installazione almeno del 90% degli impianti previsti all’anno |
Case dell’acqua | Installazione del 100% delle case dell’acqua previste all’anno |
Sostituzione contatori utenza | Sostituzione almeno del 90% dei contatori previsti all’anno |
Manutenzione straordinaria | Esecuzione almeno del 95% delle manutenzioni straordinarie programmate nell’anno |
Esecuzione Interventi da Programma degli Interventi | Realizzazione dell’80% degli interventi previsti nell’anno (importi lordi) |
… | … |
Gli obiettivi strutturali ed i relativi indicatori sono soggetti a revisione periodica, a cadenza almeno biennale, le valutazioni decorreranno dal 2017.
B. in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dall’art. 26 della Convenzione e di adozione dei Piani e documenti previsti dagli artt. 12, 31 e 33 della Convenzione e dall’ art. 9 del presente Disciplinare, nei termini di cui alla Convenzione stessa o al presente Disciplinare, una penale compresa tra € 500,00 e € 10.000,00 per ogni mese di ritardo;
C. in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la Carta dei Servizi, una sanzione compresa tra € 5.000,00 e € 50.000,00 determinata sulla base della gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, a sensi dell’art. 54 comma 1 lett. A) della legge regionale 26/03 e s.m.i.;
D. In caso di mancata effettuazione delle analisi chimico-fisiche-biologiche di controllo in una percentuale superiore al 5% del totale previsto, una penale di €.50.000,00.
2. L’importo delle penalità, come determinato ai punti precedenti, dovrà essere direttamente corrisposto dal Gestore all’EGA, e non potrà essere posto in carico agli utenti del SII e riconosciuto in tariffa come componente di costo. Le penali sono dovute tutte in favore dell’EGA e non sono liberatorie di eventuali danni e spese arrecati.
3. Le penali di cui sopra verranno applicate a far data dal 30° giorno successivo al termine indicato nella diffida ad adempiere, emanata dall’EGA nei confronti del Gestore.
4. Gli importi delle penali potranno essere destinati ad interventi inerenti il Servizio Idrico Integrato ed interventi di miglioramento di ambientale, ovvero ad interventi con ricaduta sociale come agevolazioni tariffarie per le fasce di utenza disagiate (“bonus idrico”)
ART. 25. Vigenza
Il presente Disciplinare, essendo un allegato alla Convenzione, è vigente dalla data di stipula della Convenzione stessa col Gestore Unico del SII nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza.
ART. 26. Revisioni e aggiornamenti
Le parti possono proporre eventuali revisioni e aggiornamenti del presente Disciplinare. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale proposta, l’altra parte provvederà a valutarne i contenuti e fornirà al proponente riscontro scritto, fatta salva l’eventualità di sospensione dei termini per la necessità di integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta istanza.
Il presente Disciplinare si intende automaticamente modificato e integrato per effetto di norme, regolamenti e disposizioni entrate in vigore successivamente al Disciplinare stesso e con esso in contrasto.