Contract
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° DI SAN XXXXXX IN LAMA – A.S. 2017/2018: DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2018.
Lotto CIG assegnato: Z0D216C283
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di trasporto scolastico, con utilizzo di n. 02 scuolabus di proprietà comunale, degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° del Comune di San Xxxxxx in Lama nei percorsi dai rispettivi punti di raccolta individuati dall’Amministrazione Comunale alla sede scolastica e viceversa.
Costituisce altresì oggetto dell’appalto il servizio di trasporto sociale, con l’utilizzo di n. 01 scuolabus di proprietà comunale nei percorsi dai rispettivi punti di raccolta alla sede della scuola secondaria di secondo grado.
L’affidamento è regolato dalle norme di codice civile oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
E', inoltre, regolato dalla normativa specifica di settore quale in particolare:
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2055 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
Legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
D.M. 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010;
D.M. 20 dicembre 1991 n. 448 per l’accesso alla professione di trasportatori di viaggiatori su strada;
D.M. 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 del 11 marzo 1997.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.
Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta affidataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà durata per la seconda parte dell’anno scolastico 2017-2018, con inizio in data febbraio 2018 e fine prevista per il 30/06/2018 (dal 13 al 30 giugno il servizio è destinato ai soli alunni della scuola dell'infanzia con l'utilizzo di un solo scuolabus).
Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi.
L’Amministrazione comunale avrà cura di comunicare alla Ditta, con il massimo anticipo possibile, il calendario scolastico.
3. SOGGETTI AMMESSI ALL’APPALTO
Sono ammessi a partecipare alla procedura d’appalto sia le imprese in forma individuale e societaria, i consorzi e le società consortili, cooperative e loro consorzi nonché le ditte temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare di gara.
L’impresa che partecipa ad un’associazione o consorzio, non può partecipare né ad altre associazioni o consorzi, né singolarmente, pertanto il Consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati.
4. FORMULAZIONE OFFERTA
L’offerta dovrà essere redatta nelle modalità e con allegate le attestazioni, le dichiarazioni ed i documenti indicati nel Disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento.
5. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La procedura oggetto del presente provvedimento fa riferimento a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (contratto sotto soglia); L’affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a parametri qualitativi ed economici. Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità non prevista nel presente Capitolato.
L’offerta verrà valutata sulla base degli elementi specificamente indicati nel Disciplinare di gara.
Il prezzo stabilito dalla Ditta in sede di gara in base a calcoli di propria convenienza, sulla base di tutte le circostanze generali dell’appalto, sarà a completo rischio della Ditta restando fisso e invariabile senza che la Ditta possa avanzare pretesa alcuna a qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che essa non abbia tenuto presente per tutta la durata dell’appalto.
La somma dei punteggi attribuiti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinerà la graduatoria finale, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e rispettosa dei criteri di aggiudicazione specificati nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente Capitolato riguarda il trasporto quotidiano scolastico e più nello specifico il normale trasporto casa/scuola e viceversa degli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia e Primaria site nel territorio del Comune di San Xxxxxx in Lama, con utilizzo di n. 2
scuolabus di proprietà comunale, concessi in comodato d'uso.
Il servizio oggetto del presente Capitolato riguarda altresì il trasporto sociale quotidiano, casa/scuola e viceversa degli alunni ammessi al servizio frequentanti la scuola secondaria di primo grado, con l’utilizzo di n. 1 scuolabus di proprietà comunale, concesso in comodato d’uso.
Gli itinerari e gli orari che verranno individuati dall’Amministrazione Comunale, devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell’utenza e all’articolazione degli orari scolastici.
Prima dell’inizio del servizio, il Responsabile del Settore comunicherà tempestivamente alla Ditta il calendario scolastico e gli orari di inizio e termine delle lezioni relativi alle singole scuole.
I percorsi, le fermate e gli orari, potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, potendo l’Amministrazione Comunale ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione in rapporto alle esigenze effettive e previa formale comunicazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
L’affidatario si assume l’obbligo di svolgere con continuità e senza interruzioni il servizio di trasporto oggetto dell’affidamento.
Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con proprio personale, a suo rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
Tempi previsti per lo svolgimento del servizio:
il servizio si deve svolgere nei tempi e nei modi che consentano a tutti gli alunni di essere presenti almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e di essere riaccompagnati a casa entro limiti tollerabili e ragionevoli dal termine delle lezioni.
La Ditta affidataria dovrà svolgere il servizio di trasporto degli alunni, indicati espressamente dall’Amministrazione Comunale, lungo i tragitti da essa definiti.
Le fermate per la raccolta degli alunni dovranno essere effettuate unicamente su strade pubbliche o di uso pubblico.
Il conducente del veicolo e l'assistente devono, prima di far scendere i trasportati, assicurarsi che nessun veicolo stia effettuando un sorpasso e che nessun veicolo stia sopraggiungendo. Qualora sull’automezzo vi siano bambini che per recarsi alla propria abitazione debbano attraversare la strada, l'assistente deve assicurarsi, prima di far scendere i bambini e prima che gli stessi attraversino la strada, che non vi siano veicoli in sorpasso né in arrivo che possano costituire pericolo, e provvedere, se il caso, ad accompagnare il bambino durante l’attraversamento; particolari cautele ed assistenza in merito all’accompagnamento saranno ovviamente dovuti per il trasporto sociale.
Gli autobus devono essere sempre presenti nei luoghi di fermata predisposti agli orari fissati.
I tempi di prelievo degli alunni presso gli edifici scolastici devono essere di norma, ed in assenza di deroghe, puntuali con gli orari di uscita della scuola.
Il prestatore per nessun motivo può esimersi dall’effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e personale di riserva sufficienti.
Nel caso in cui, per sopraggiunte avarie, gli automezzi non potessero venire utilizzati, l’affidatario è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi o provvedendo comunque, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, ad assicurare comunque il servizio mediante Ditta autorizzata al trasporto di persone.
In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, il prestatore del servizio, previo accordo con il Comune, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti.
Ogni autista deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità eventualmente occorsa (ad es. in occasione di incidenti), senza l’abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati. Il prestatore del servizio dovrà altresì dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno.
La Ditta affidataria si obbliga a tenere la velocità moderata e comunque nei limiti di sicurezza e a non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione.
L’affidatario sarà responsabile verso l’Amministrazione per il servizio di trasporto che viene svolto con l’impiego di personale e di capitali a completo rischio dell’impresa.
L’impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
La Ditta non potrà per nessuna ragione sospendere, modificare o interrompere il servizio di propria iniziativa.
7. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SOSTITUTIVI
Il soggetto affidatario del servizio dovrà garantire, al bisogno, la messa a disposizione di veicoli sostitutivi in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico.
Tali automezzi dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” ed alla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 come modificati e integrati con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010.
La ditta è obbligata a fornire gratuitamente i mezzi sostitutivi per una durata di giorni dieci. Successivamente, il Comune concorderà con la ditta l'importo del noleggio del mezzo sostitutivo, sino alla completa riparazione degli scuolabus comunali.
La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e D.M. 28/04/2005 n. 161 o equivalente titolo comunitario.
A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.
Il Comune di San Xxxxxx in Lama si riserva di procedere, prima dell’aggiudicazione definitiva della gara, alla verifica dello stato di funzionalità e conservazione dei mezzi da adibire al servizio di cui trattasi.
8. IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
Il valore stimato dell’affidamento di cui trattasi è di € 31.500,00 a corpo (trentunomilacinquecento/00) più IVA; di cui € 27.400 + iva al 10% destinati al trasporto scolastico ed € 4.100 + iva al 5% destinati al trasporto sociale. Il servizio verrà affidato in un unico lotto ed il ribasso offerto inciderà nella medesima percentuale sui due servizi al fine dell’applicazione
dell’iva.
L’importo complessivo presunto dell’appalto è stato determinato con riferimento alla media annuale dei costi per il personale (n. 3 autisti + n. 3 assistenti) e dei costi relativi al carburante dei mezzi concessi in comodato d’uso. Tale media ha carattere indicativo. Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o aumenti delle prestazioni, rispetto a tale media annuale, derivante dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello dell’appaltatore.
9. PREZZO
Il servizio di trasporto scolastico e di trasporto sociale verrà remunerato secondo il prezzo offerto in sede di gara. Il servizio verrà affidato in un unico lotto ed il ribasso offerto inciderà nella medesima percentuale sui due servizi ai fini dell’applicazione dell’iva.
Il prezzo è comprensivo di ogni onere e spesa ordinaria per i mezzi di trasporto, il personale addetto, ecc. ad esclusione della sola IVA di legge.
10. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI INDICE ISTAT
Il corrispettivo del servizio s’intende fisso e invariabile per tutto l’anno scolastico 2017/2018.
11. PAGAMENTI
Al fine dell’emissione dei mandati di pagamento l’aggiudicatario dovrà presentare mensilmente al Comune la fattura riepilogativa del servizio effettuato.
La fatturazione deve pervenire esclusivamente in forma elettronica, contenente l’annotazione “scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972” ed inoltrata tramite il canale di comunicazione PEC.
Sarà cura dell'Ufficio Ragioneria fornire il relativo Codice Univoco Ufficio (C.U.U.).
Il corrispettivo aggiudicato in sede di gara è pagato alla ditta aggiudicataria in cinque rate mensili (febbraio – giugno).
Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse salvo la verifica da parte del competente Responsabile di avvenuta regolare esecuzione del servizio, a seguito del buon esito delle verifiche di conformità del servizio stesso. In caso di contestazioni il termine dei trenta giorni si deve considerare sospeso.
In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l’ufficio competente è tenuto all’acquisizione d’ufficio (presso l’INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria in relazione al presente contratto.
Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’Ente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l’impresa dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Ente tutti i servizi, le prestazioni e tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell’art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato anche in via non esclusiva acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.
12. MODIFICHE DI PERCORSO ED ORARIO PER EVENTI ECCEZIONALI Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (terremoti, alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (manifestazioni tumulti, ecc.), la Ditta sia costretta a modificare il percorso o non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione al Comune.
Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta è tenuta al pagamento di una penale come indicata all’art. 22; in tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta affidataria. In caso di sciopero, l’affidatario deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990, n 146.
Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all’Ufficio competente. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
13. IMPEDIMENTI PER GRAVI MOTIVI
Nel caso in cui la Ditta affidataria non fosse temporaneamente, per gravi motivi, in grado di svolgere regolarmente il servizio, dovrà tempestivamente informare della cosa l’Ufficio, provvedendo, altresì, in accordo con lo stesso, a proprie spese e senza alcun onere aggiunto per il Comune, ad assicurare comunque il servizio anche mediante Ditta autorizzata al trasporto di persone, i cui mezzi siano in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico.
14. UTENTI , LIMITI E MODALITA’ D’USO DEL SERVIZIO
La continuità del servizio dovrà essere assicurata anche in caso di avaria del mezzo, a causa di rottura o incidente, nel qual caso dovrà essere garantito il completamento del servizio con la sostituzione del mezzo entro 30 minuti massimi dal verificarsi dell’evento.
Il servizio del trasporto in orari straordinari conseguenti a scioperi o assemblee sindacali del personale docente potrà essere autorizzato solo se riguarda tutti gli autotrasportati delle singole scuole e se richiesto con almeno 3 giorni di anticipo senza il ricorso a corse aggiuntive.
Al momento della raccolta e al ritorno i genitori degli alunni devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell’autista e dell'assistente assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall’autista o dall'assistente, questi chiedono la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso.
In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l’alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato presso una struttura comunale individuata dal Responsabile del settore interessato, dove i genitori andranno a riprenderlo. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio in favore dell'utente sarà sospeso.
La ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.
La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di San Xxxxxx in Lama declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.
L’eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta dell’affidatario, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dall’Amministrazione Comunale.
L’affidatario dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune.
15. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO E DEL COMUNE
L’affidatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente affidamento.
La Ditta affidataria oltre all’osservanza di tutte le norme qui specificate avrà l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.
In modo particolare l’affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc…) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.
Gli autobus dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere.
La Ditta affidataria dovrà depositare presso il competente Ufficio, prima dell’avvio del servizio, e ad ogni variazione, l'elenco degli autisti e degli assistenti impiegati per il servizio, nonché copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale dei conducenti.
15.1 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI
La Ditta affidataria si impegna ad usare i mezzi di proprietà comunale, dati in comodato d’uso ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento del servizio appaltato dal Comune di San Xxxxxx in Lama, ad utilizzarli con diligenza ed a restituirli nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatta salva la normale usura.
Per tutta la durata dell’appalto, la Ditta affidataria deve provvedere a:
- mantenere gli automezzi, adibiti al servizio, in perfetta manutenzione meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate;
- mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il
trasporto di persone.
Resteranno ad esclusivo carico della Ditta affidataria gli oneri di seguito indicati:
- ogni spesa necessaria per il regolare funzionamento degli autobus diversa da quelle a carico del Comune successivamente indicate;
- carburanti, lubrificanti, olii e manutenzione ordinaria dei mezzi, con il controllo della pressione e dell'usura dei pneumatici;
- manutenzione ordinaria e pulizia, lavaggio e sanificazione esterna ed interna, quando l’uso e le condizioni meteorologiche lo rendano necessario;
- ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi in condizioni di efficienza e di sicurezza;
- segnalazione immediata di qualsiasi inconveniente o avaria che richieda una manutenzione straordinaria degli automezzi.
Resteranno ad esclusivo carico del Comune di San Xxxxxx in Lama gli oneri di seguito indicati:
- pagamento della tassa di circolazione e dell’assicurazione R.C. AUTO;
- manutenzione straordinaria, salvo che la stessa consegua a fatto diverso dal normale deterioramento addebitato all’affidatario;
- revisione periodica dei mezzi.
16. DANNI A PERSONE, ANIMALI E COSE
La Ditta è responsabile sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone, animali e cose per propria colpa o dei propri dipendenti e sarà tenuta al risarcimento dei danni sollevando da ogni spesa e responsabilità l’Amministrazione comunale. La polizza RCA relativa agli scuolabus comunali, concessi in comodato d’uso, resterà a carico e di esclusiva competenza dell’Ente.
La Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.
Per le responsabilità dell’affidatario si richiama l’art. 1681 del codice civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all’effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.
Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta affidataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.
17. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.
La Ditta affidataria è tenuta all’esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia fiscale, di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) anche risultanti dai contratti
collettivi di lavoro.
La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi previdenziali assicurativi e fiscali posti a carico del datore di lavoro.
La Ditta affidataria si impegna all’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertati dal Comune concedente o ad esso segnalati dall’Ispettorato del lavoro, il Comune comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo vincolando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
La Ditta non può opporre all’Amministrazione concedente alcuna eccezione a nessun titolo o chiedere il risarcimento danni.
L’inottemperanza a tali obblighi accertata dall’Amministrazione o a questa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.
24. La Ditta affidataria è responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale, si impegna inoltre a mantenere il più possibile stabile gli operatori del servizio.
In ogni caso il Comune di San Xxxxxx in Lama è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
18. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di garantire la continuità del servizio, l’affidatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell’occupazione del personale in forza al gestore uscente. La ditta affidataria, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per il servizio.
19. PERSONALE
La Ditta affidataria dovrà gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia.
Sono a carico della ditta, oltre alle spese per il personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti e in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi.
Le è fatto obbligo comunicare all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto e degli assistenti, allegando, per i primi, copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale.
Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza.
Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti fra l’utenza e gli operatori del servizio. Ogni richiesta o reclamo da parte dell’utenza andrà inviata al competente Ufficio.
Il Comune potrà pretendere la sostituzione dei conducenti o degli assistenti qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l’inadeguatezza
dell’incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.
Ogni autista dovrà avere in dotazione un telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione in caso di ogni avversità (incidente, avaria automezzo etc.) il cui numero va comunicato al competente Ufficio prima dell’inizio del servizio.
L’affidatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa Amministrazione.
L'autista risponde di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall’autobus.
La ditta provvederà a garantire la presenza di un assistente su ogni scuolabus. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo.
La vigilanza sugli utenti è esercitata con l’ausilio dell’accompagnatore dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, del personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa.
Il conducente non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d’ingresso, entrano nella scuola.
Inoltre tale vigilanza è esercitata sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva dei genitori o di un loro delegato.
L’affidatario è tenuto ad individuare un Responsabile del servizio avente i seguenti requisiti:
autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
reperibilità almeno durante le ore di espletamento del servizio (dalle 7.00 alle ore 17.00
circa);
esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quello oggetto dell’affidamento;
Il nominativo ed il numero di telefono dovranno essere comunicati all’Amministrazione concedente prima dell’inizio del servizio.
Il Responsabile è diretto interlocutore dell’Amministrazione concedente e dell’utenza; è tenuto a partecipare se convocato a eventuali incontri inerenti al servizio con concedente.
In caso di sua assenza, l’affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti.
20. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
L’offerta è corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’affidamento (€ 630,00), sotto forma di cauzione o fideiussione (bancaria assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993).
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con l’impegno a rinnovare la garanzia nel caso non fosse intervenuta ancora l’aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e nei casi di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, con aggiudicazione dell’affidamento al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
21. CONTROLLI E VERIFICHE
Al fine di valutare l’andamento del servizio, l’efficienza dei percorsi e degli orari e le eventuali
nuove esigenze che insorgessero durante l’affidamento, potranno essere effettuate verifiche tra il Responsabile della Ditta, o un suo delegato, e il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune, o suo delegato.
Potranno essere attivate, in collaborazione con la Ditta, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come, ad esempio, questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento la Ditta affidataria può proporre all'Amministrazione Comunale innovazioni che, nel rispetto del presente Capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.
Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all’affidamento in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste ai successivi artt. 22 e 24. Ai fini del presente articolo, l’affidatario consente l’accesso del personale comunale del competente ufficio ai veicoli usati nell’attività di servizio, anche durante l’effettuazione dei percorsi.
22. SANZIONI E PENALITA’
Saranno sanzionati pecuniariamente tutti i casi riconducibili alle seguenti tipologie di inosservanze:
a. disfunzioni nell’esecuzione del servizio come descritto nel presente capitolato;
b. mancato invio entro i termini della documentazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato;
c. irregolarità o ritardi di pagamento della retribuzione del personale impiegato;
d. impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti; violazione dell’obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale.
Dopo l'applicazione di cinque penali, in caso si verifichino ulteriori inadempimenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria con almeno 30 giorni di anticipo (dalla data di ricevimento della comunicazione) a mezzo di raccomandata A/R o PEC, e di aggiudicare la prosecuzione dell’appalto alla ditta risultante seconda in graduatoria.
Di seguito un elenco non esaustivo dei casi di inadempimenti sanzionabili suddivisi per fascia di gravità ed entità della sanzione: A. da euro 250,00 ad euro 500,00 in questi casi:
1) due ritardi saltuari non superiori a 10’ nell’arco di uno stesso mese;
2) due anticipi saltuari nell’arco di uno stesso mese;
3) due omissioni di fermata segnalate da utenti del servizio nello stesso mese;
4) omissione del cartellino di identificazione dei conducenti e degli assistenti;
5) mancato espletamento anche di una sola corsa (anche con mezzo sostitutivo a quello ufficialmente assegnato);
6) modifica del percorso non preventivamente concordata o comunicata al competente Ufficio comunale (anche se comunicata agli utenti del servizio);
7) qualsiasi singola inadempienza o carenza organizzativa (ritardi – disguidi – inefficienza - pulizia
dei mezzi) che non abbia completamente compromesso la regolarità del servizio. B. da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in questi casi:
1) recidiva per le inadempienze ritenute lievi e per tutti gli inconvenienti che rendono il servizio non usufruibile dall’utenza o tali da causare disagio all’utenza e alle scuole;
2) mancato adeguamento del servizio alle variazioni di «percorsi» od orari disposte dal Comune, entro la scadenza indicata;
3) assegnazione al servizio di personale senza le caratteristiche professionali richieste/dichiarate;
4) frequente irreperibilità del Responsabile operativo tale da aver compromesso la gestione del servizio e delle comunicazioni tra il Comune e la ditta;
5) mancata comunicazione di infortuni occorsi agli alunni, incidenti o altre rilevanti circostanze rilevate nel corso del servizio. C. da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00 in questi casi:
1) tutti i casi di irregolarità o ritardi di pagamento della retribuzione del personale impiegato, di impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti, di violazione dell’obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale;
2) ripetute mancanze di cui ai punti precedenti;
3) nel caso di mancata esecuzione/interruzione totale di tutti i servizi oggetto dell’appalto se non imputabile ad eventi atmosferici che abbiano compromesso del tutto la viabilità locale;
4) nel caso di qualsiasi infrazione che abbia comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi.
Saranno considerati passibili dell’applicazione di penali anche comportamenti di conduzione degli automezzi sanzionati o sanzionabili dal codice della strada. Le penali verranno applicate mediante trattenute sul primo pagamento utile o, in caso di insufficienza, mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva regolarmente costituita.
Tempi e modi di contestazione e contraddittorio:
Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso.
L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’Impresa avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica della contestazione, che deve avvenire per iscritto con Raccomandata A/R o via P.E.C, indirizzata al legale rappresentante.
Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, il
R.U.P. irrogherà la penale, il cui importo sarà dedotto dalle fatture emesse e non ancora liquidate o incamerato direttamente dalla cauzione che dovrà essere ripristinata entro 15 giorni dall’incameramento.
L’applicazione delle penalità non esclude, comunque, la risarcibilità del danno ulteriore, eventualmente sofferto dal Comune in conseguenza dell’inadempimento (art. 1382 c.c).
L’Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO e (SUB)APPALTO
Il contratto di appalto NON può essere ceduto e/o subappaltato a pena di nullità.
24. CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere all’espletamento del servizio affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta affidataria, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:
a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate, a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta (art. 1456 c.c.);
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio, senza giustificato motivo;
c) l’impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
d) continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con il responsabile del servizio;
e) la perdita in capo all’affidatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
f) qualora l’affidatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
g) qualora l’affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell’esercizio o non osservi ripetutamente le disposizioni impartite dal Comune;
h) qualora l’affidatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del codice civile.
Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’amministrazione comunichi all’aggiudicatario dell’affidamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.
E’ comunque riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la corresponsione dell’importo delle penali previste dal presente Capitolato e gli ulteriori danni.
25. RECESSO DAL CONTRATTO O MODIFICHE DEL SUO CONTENUTO
E’ sempre facoltà del Comune concedente procedere al recesso dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il funzionamento del trasporto, senza riconoscere alcun risarcimento alla Ditta.
Alla Ditta affidataria non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o giustificato motivo e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC non inferiore a mesi sei; diversamente la Ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari al valore della cauzione.
E’ ammessa la facoltà di apportare modifiche al presente Capitolato per esigenze di riorganizzazione sostanziale del servizio per cause indipendenti dall’Amministrazione Comunale, per variazioni sostanziali della popolazione scolastica utente, o per modifiche normative o scelte dell’autorità scolastica; per tali sostanziali modifiche si concorderanno con la Ditta le nuove condizioni economiche.
26. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187.
Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.
27. CONTROVERSIE
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, relativamente al servizio oggetto del presente appalto, la ditta non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto.
Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine all’affidamento in oggetto sarà competente il Foro di Lecce.
28. CONTRATTO
Considerato che l'importo a base di gara è inferiore alla soglia di € 40.000,00 la stipula del contratto avverrà mediante la sottoscrizione delle parti, per accettazione, del presente capitolato e di tutti gli atti di gara, in particolare dell'offerta tecnica e della clausola sociale prevista dall'art. 18, mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 – contratti di importo inferiore a €. €.40.000,00).
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La ditta aggiudicataria è responsabile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell’espletamento del servizio.
A tal fine, il legale rappresentante della ditta aggiudicataria verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati.
La ditta stessa procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza.
In particolare la ditta: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo autorizzazione dell’Amministrazione comunale); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori - emergenze) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell’appalto; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo
possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, la ditta è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della disposizioni previste dalla legge.
30. OSSERVANZA DEL CONTRATTO E RICHIAMI DI LEGGE
La Ditta affidataria si impegna all’osservanza di tutte le clausole del presente Capitolato. Per quanto non previsto, le parti fanno inoltre riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
X.xx IL RESPONSABILE DI SETTORE
Xxxxxx XXXXXXXXX