SCHEMA DI CONTRATTO / ACCORDO QUADRO
Unità Operativa Provveditorato, economato e stamperia
Xxx Xxxx’Xxxxxxxx xx. 00 00000 Xxxxxxxxxx G0
tel. 0000 000000 - fax 0000 000000
e-mail provveditorato @xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx c. f. e p. iva 00123030314
Procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, per la stipula di un accordo quadro, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione del parco autovetture ed autocarri leggeri (fino a 35 quintali) in dotazione al Comune di Monfalcone.
SCHEMA DI CONTRATTO / ACCORDO QUADRO
SCHEMA Dl CONTRATTO/ACCORDO QUADRO
relativo all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione del parco autovetture ed autocarri leggeri (fino a 35 quintali) in dotazione al Comune di Monfalcone.
CIG : 8842104F09
Premesso che:
1. Con atto dirigenziale n. ********** del ********** l’Amministrazione Comunale di Monfalcone – Unità Operativa Provveditorato, economato e stamperia ha disposto l'avvio di una procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, articolata in un solo lotto, per a conclusione di un accordo quadro, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione del parco autovetture ed autocarri leggeri (fino a 35 quintali)
2. La procedura di gara si è svolta attraverso la piattaforma EAPPALTI della Regione FVG;
3. a gara è stata regolarmente espletata e il lotto è stato aggiudicato con determina di aggiudicazione n. **** del ******* favore di
che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. nell'ambito della propria domanda di partecipazione il Fornitore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello schema di contratto/accordo quadro e nei relativi allegati;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto/accordo quadro e, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi incluse a garanzia
definitiva e a polizza assicurativa;
6. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto/accordo quadro e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;
7. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto/accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo totale massimo spendibile del accordo quadro , nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto/accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti;
8. il presente Contratto/accordo quadro viene sottoscritta dal e parti con firma digita e rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE contratto/accordo quadro TRA:
Il Comune di Monfalcone con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 a Monfalcone –
, rappresentata dal RUP dr. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Gorizia il 03/12/1966, nella sua qualità di Direttore dell’area BILANCIO E TRIBUTI (di seguito, anche solo “Amministrazione Contraente) ;
E
, con sede ega e in , via , iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n. p. XXX domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx giusti poteri allo stesso conferiti con (di seguito, anche solo "Fornitore");
----------ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI-------
Le premesse all’accordo quadro, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dal Fornitore in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima.
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI
1 L'esecuzione del e prestazioni oggetto del presente contratto/accordo quadro e dei relativi ordini di fornitura è regolata, in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto/accordo quadro e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; -
b) dalle disposizioni di cui al D. gs. 50/2016 e smi, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. ln caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione Comunale , previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole del presente contratto/accordo quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto/accordo quadro od ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
5 Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
ARTICOLO 3- OGGETTO DEL CONTRATTO/ ACCORDO QUADRO -------
1. IL presente contratto/accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per 'affidamento servizio di manutenzione e riparazione del parco autovetture ed autocarri leggeri (fino a 35 quintali) in dotazione al Comune di Monfalcone.
ARTICOLO 4 – VALORE DEL CONTRATTO/ ACCORDO QUADRO -------
1. il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione Comunale a prestare tutte e prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta mediante l'emissione di ordini di fornitura , il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad euro 213.500,00 , IVA esclusa, nei termini di durata indicata all'articolo 4.
2. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa a presumibile fabbisogno nell'arco temporale di durata. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per l’amministrazione contraente.
3. l’Amministrazione Contraente potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice.
4. l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto/accordo quadro , in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano a prosecuzione in
tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto/accordo quadro medesimo.
ARTICOLO 5 – DURATA
1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo, il presente contratto/accordo quadro (escluse e eventuali opzioni) ha una durata di 36 mesi, a decorrere dal 01/01/2022
2. Per durata del contratto/accordo quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione Contraente può emettere Ordinativi di fornitura.
3. Qualora prima della scadenza del termine di durata di 36 mesi venga esaurito l'importo massimo spendibile previsto il contratto/accordo quadro perde efficacia e verrà considerato concluso.
4. L’Amministrazione Contraente si riserva a facoltà di rinnovare il contratto/accordo quadro , alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, mediante comunicazione al Fornitore, con posta elettronica certificata, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto/accordo quadro originario.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di:
a) chiedere al Fornitore l'incremento del 'importo massimo spendibile fino alla concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, con le modalità previste dall'articolo 106, comma 12 del Codice,
6. La durata del contratto/accordo quadro in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice, stimato prudenzialmente in 6 mesi. ln tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo quadro agli stessi - o più favorevoli- prezzi, patti e condizioni.
------------------------------ARTICOLO 6 - CONDIZIONI Dl ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIMITAZIONI Dl RESPONSABILITA'------------------
1 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto/accordo quadro , inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per 'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quel e relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo e condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto/accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati, pena a risoluzione di diritto -
3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico ovvero nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore se migliorativa. ln ogni caso, i Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quel e che dovessero essere emanate successivamente alla stipula.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo.
5 Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni devono essere svolte presso l'officina/e del Fornitore e devono
essere eseguite secondo le modalità ed i tempi concordati con l’Amministrazione
Contraente
7. (Eventuale) Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione relativa all'officina mobile nei luoghi indicati negli Ordini di fornitura emessi, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico.
8. Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione contraente e/o da terzi autorizzati
9 Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche del a piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordini di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche
10. L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze del Fornitore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.
---------------------ARTICOLO 7 - COSTI DELLA SICUREZZA--------------------------
1 Nessun intervento inerente i servizi della presente procedura potrà di norma essere effettuato all'interno delle sedi dell’Amministrazione contraente. Pertanto, non si rende necessario predisporre il documento denominato DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) in quanto, nelle attività oggetto della presente procedura, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Di conseguenza, il valore degli oneri per a sicurezza da rischi interferenziali è pari ad euro o (zero)
2. Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio del a propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
-----ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE----
1 Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto/accordo quadro e nel Capitolato tecnico, a:
a) garantire il servizio oggetto del contratto/accordo quadro alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico;
b) eseguire gli ordini di fornitura in conformità a quanto stabilito nei Preventivi di spesa accettati, pena l'applicazione del e penali; -
c) eseguire le prestazioni previste negli ordini di fornitura alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportate nel presente contratto/accordo quadro , impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione deve avvenire secondo quanto disciplinato, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il fornitore e l’Amministrazione Contraente
;
d) xxxxxxxsi alle disposizioni emanate dall’Amministrazione contraente, nel rispetto degli orari di lavoro concordati-
e) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
f) organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l’Amministrazione contraente e risultanti dagli ordini di fornitura ;
g) utilizzare, per l'erogazione del servizio, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate
Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni a tra norma e/o disposizione che sarà impartita dall'Amministrazione contraente. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale e a dotare il proprio personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
h) osservare, integralmente, tutte e leggi, norme e regolamenti di cui al a vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quel e che verranno emanate nel corso di validità del Contratto/accordo quadro e dei singoli ordini di fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche i dipendenti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
i) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
j) utilizzare attrezzature certificate e conformi al e prescrizioni antinfortunistiche vigenti'
k) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal servizio reso in modalità diverse da quanto previsto nel contratto/accordo quadro , ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
) mantenersi in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui in contratto/accordo quadro ;
m) comunicare tempestivamente e eventuali variazioni del proprio referente mediante tempestiva notifica all'Amministrazione contraente, accompagnata dall'invio di
eventuale nuovo atto di nomina;
n) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del a propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili'
2 L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3 il Fornitore si impegna a nominare il Responsabile del servizio cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione contraente come descritto all'articolo 6 del Capitolato tecnico
---------ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO Dl LAVORO-----
1 Fornitore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci — lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, ivi compresi quel e in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2 Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento del e attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto/accordo quadro
Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto/accordo quadro .
Fornitore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 e all'articolo 105, comma 9 del Codice.
Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutte le previsioni in materia di personale espressamente riportate nel Capitolato tecnico.
ARTICOLO 10- CORRISPETTIVI-------------------------
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore per le prestazioni rese sono determinati sulla base di quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato tecnico.
2. I corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile posticipata e saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste negli ordini di fornitura e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub- fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione contraente, fatto sa vo quanto previsto all'articolo 105, comma 13 del Codice.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dal contratto/accordo quadro, dagli ordini di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, al e proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
8 Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
ARTICOLO 11- FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto/accordo quadro .
3. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all'Amministrazione contraente esclusivamente in modalità elettronica al codice univoco UF425R. Il Fornitore è tenuto a evidenziare sul singolo importo fatturato tutte le ritenute fiscali o di qualunque a tra natura previste cui è sottoposto dalla normativa tempo per tempo vigente, quali ad esempio quelle prescritte dal D gs. 50/2016, che l'Amministrazione contraente è poi tenuta a operare in sede di liquidazione del corrispettivo
4. Le fatture dovranno riportare il codice CIG, l’addebito totale con riferimento ad ogni singola targa del mezzo, con relativo dettaglio prestazioni ed importi; tale dettaglio potrà essere rimesso quale allegato alla fattura;
Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l’Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei imiti delle disposizioni normative vigenti.
6. L’ Amministrazione contraente, ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment), provvederà a versare direttamente all'Erario 'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.
7. Al fine del pagamento delle prestazioni, l’amministrazione contraente provvederà alla verifica della rendicontazione delle spese, di cui al punto 4
8. L'Amministrazione contraente può decrementare l'importo dovuto al Fornitore in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali di cui all'articolo 18 del Capitolato tecnico; in tal caso, e penali applicate devono essere riportate nella fattura stessa da parte del Fornitore
9. 1 pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle spese addebitate. Eventuali irregolarità potranno comportare la proroga dei termini fino a definizione.
10. 11 Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all'Amministrazione.
11. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore, secondo quanto previsto al successivo articolo 12 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, dovranno
provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate.
Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
ln tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", il dettaglio prestazioni ed importi relativo anche alle attività svolte dal e imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuna prestazione cui si riferisce. La mandataria procederà all'incasso dei corrispettivi anche per conto della mandante.
14. ln nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto / accordo quadro si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.
---------------------------ARTICOLO 12 - OBBLIGHI IN TEMA Dl TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1 Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena a nullità assoluta del presente contratto/accordo quadro
2. A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L 136/2010. Il Fornitore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. n difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della L 136/2010 e s.m.i, i mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire a piena tracciabilità delle operazioni di pagamento
costituisce causa di risoluzione.
4. Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con a quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia -
6. Le Amministrazioni contraenti verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con a quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, quinto periodo del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al a legge sopracitata. E' facoltà dell’Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.-
---ARTICOLO 13 -OBBLIGHI Dl RISERVATEZZA---------------
0.Xx fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio; non dovrà
divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione, restando quindi vincolato al segreto professionale.-
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto/accordo quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio
4. Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. ln caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto/accordo quadro, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Xxxxx restando quanto previsto al successivo articolo 28 'Trattamento dei dati, Consenso al trattamento" il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. gs.196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) in materia di riservatezza.
ARTICOLO 14 -TRASPARENZA
1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto/accordo quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare
la conclusione del contratto/accordo quadro stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o a gestione del presente contratto/accordo quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto/accordo quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dal a risoluzione.
-----------------------ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA--------------------
1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento del presente contratto/accordo quadro ha costituito
una garanzia definitiva mediante polizza n. rilasciata in data
da di importo complessivo pari a euro
(euro /oo), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice in favore del Comune di Monfalcone
2 (Eventuale): Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per a garanzia provvisoria
3. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del contratto/accordo quadro.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente contratto/accordo quadro, quali le spese per i risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o e spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri
fiscali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.-
5. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
6. La garanzia prestata opera far data dalla stipula del contratto/accordo quadro
7. La garanzia opera per tutta la durata e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto/accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito del a piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
9. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previa apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) con la quale verrà attestata l'assenza oppure a definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza del 'esecuzione del contratto/accordo quadro.
10. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi a tra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC
11. ln caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto/accordo quadro.
ARTICOLO 16 – PENALI
1 L’Amministrazione contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto/accordo quadro, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte e pattuizioni contrattuali. Si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel contratto/accordo quadro e nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Amministrazione Contraente si riserva di applicare nei confronti del Fornitore le penali espressamente riportate all'articolo 18 del Capitolato tecnico.
3. Constatato l'inadempimento, l’Amministrazione Contraente contesta tramite PEC al Fornitore e inadempienze riscontrate e 'applicazione delle penali; il Fornitore potrà proporre e proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra
4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione contraente potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione del a garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. ln tale ultimo caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC
5. La richiesta e/o il pagamento del e penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per a quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento del a medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione dei
contratti attuativi, e che dovessero derivare dal 'incuria dello stesso Fornitore.
6. L’Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il del valore del contratto/accordo quadro: in tale caso, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto alla risoluzione del contratto/accordo quadro.
--------------------------ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE
1 Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, dall'art. 2, comma 1, 30 periodo del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con legge n 120/2020 per il caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto attuativo, nell'ipotesi in cui questo sia imputabile al Fornitore, e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il contratto/accordo quadro, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto attuativo, ai sensi dell'articolo 22 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa",
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 16 "Penali"
e) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto/accordo quadro;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto/accordo quadro si fa riferimento al e disposizioni di legge in materia vigenti
ARTICOLO 18 – RECESSO
1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione contraente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC.
2. ln ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per e Amministrazioni contraenti.
--------------------------ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA --------------------
1 Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto/accordo quadro è subordinata all 'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia
2. l’Amministrazione Contraente stipula il presente contratto/accordo quadro previo rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del
D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con legge n. 120/2020. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, il presente contratto/accordo quadro è risolto immediatamente e automaticamente.
3 Fornitore si impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi
4. l’Amministrazione Contraente si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al Fornitore
-----------------ARTICOLO 20 - PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO Dl RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1 l’Amministrazione Contraente, nei casi di cui all'articolo 110, comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto/accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
----------------------ARTICOLO 21 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE-------------------
1. Il Responsabile del procedimento, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, ove nominato, svolge l'attività di controllo prevista dall'articolo 102 del Codice, attenendosi al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, rubricato Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 111, comma 2 del Codice.
2. L’attività di controllo e verifica potrà essere demandata ad un perito tecnico assicurativo, che potrà verificare la congruità delle lavorazioni previste e la regolarità dei lavori eseguiti.
- --ARTICOLO 22 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.
1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto del contratto/accordo quadro , ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative al 'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,
anche se eseguite da parte di terzi.-
2. Il Fornitore, inoltre, ha prodotto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 del Capitolato tecnico, una polizza assicurativa rilasciata dalla Società
beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata del
presente contratto/accordo quadro , a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui contratto/accordo quadro in particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione contraente, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia del a polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qua ora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto/accordo quadro si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- ARTICOLO 23 – SUBAPPALTO
1. I1 Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare ln subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto della presente Convenzione.
2. Il Fornitore deve in ogni caso rispettare le prescrizioni dell'art. 105 del Codice che attengono ad istituti ed obblighi diversi da quel i del subappalto.
Oppure: -
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto esecuzione delle seguenti prestazioni nella quota percentuale di seguito riportata:
Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività
3 1 subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto/accordo quadro i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’Amministrazione contraente.
Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione contraente, almeno
20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dal a normativa vigente in materia, ivi inclusa a dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice
5. ln caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, L'Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. II Fornitore è responsabile in solido con i subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'articolo 105 del Codice.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice, il Fornitore si obbliga a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
10. Fuori dai casi di cui all'articolo 105, comma 13 del Codice, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, le Amministrazioni contraenti sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. ln caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione contraente potrà risolvere il presente contratto/accordo quadro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Amministrazione Contraente, prima del 'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
13. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere al e prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente contratto/accordo quadro , sono stati depositati presso l’Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto/accordo.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice, ad eccezione dei imiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, primo periodo
-ARTICOLO 24 -DIVIETO Dl CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI1
1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto/accordo quadro , a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.
2 E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito del a regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del Codice
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
5. ln caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione contraeste ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto/accordo quadro , per quanto di rispettiva ragione
-----ARTICOLO 25 - CODICE Dl COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1 E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti dell’Amministrazione Contraente, quali parti integranti del Contratto/accordo quadro.
2. Gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta
3. Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente Contratto/accordo quadro con dipendenti dell’Amministrazione contraente, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1
4. L’amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il Contratto/accordo quadro in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.
5 Il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione Contraente è disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale-
--------------------ARTICOLO 26 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE---------------
1. ln ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D Lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Amministrazione Contraente che si trovino nella condizione di limitazione tempora e della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione de rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
2. E fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporanea della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.-
-------ARTICOLO 27 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1 IL presente Contratto/accordo quadro viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.-
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto/accordo quadro, ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione contraente per legge.
4. L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal Fornitore a mezzo di pagamento effettuato con Modello F24, quietanzato in data XX/XX/2021 e conservato agli atti, per un ammontare pari a € XXXXXX relativo a n. XX marche da bollo da € 16,00. -----
-----------------------------ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
1 Con la sottoscrizione del presente Contratto/accordo quadro, le parti, in relazione al trattamento di dati personali, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. L’Amministrazione Comunale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo del a spesa, nonché per 'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/ 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD)
5. Qualora, in relazione all'esecuzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Amministrazione contraente risulta titolae, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD). In coerenza con quanto
previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento UE/ 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con efina ità per cui i dati sono stati raccolti.-
6. II Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna, inoltre, a:
a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento UE/2016/679;
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’Amministrazione contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/ 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;-
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’'interessato;-
e) trasmettere all’Amministrazione contraente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l 'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all’Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito del l’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
8. II Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali
---ARTICOLO 29 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI---------------
---1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra e parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti
ARTICOLO 30 – FORO COMPETENTE---------------------------
1. ln caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione contraeste è competente, in via esclusiva, il Foro di Gorizia.-
presente atto consta di n. facciate complete e fin qui della
facciata.
Per IL FORNITORE.-
Il Legale Rappresentante
Documento informaticofirmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
Per il Comune di Monfalcone Unità operativa Provveditorato, economato e stamperia -
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile.
sottoscritto qua e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 — Norme regolatrici
Articolo 6 — Condizioni di esecuzione dei servizi e limitazioni di responsabilità Articolo 8 — Obbligazioni specifiche del Fornitore
Articolo 9 — Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 11— Fatturazione e pagamenti
Articolo 12 — Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 13 — Obblighi di riservatezza
Articolo 14 — Trasparenza Articolo 15 — Garanzia definitiva Articolo 16— Penali
Articolo 14 — Risoluzione
Articolo 18 — Recesso
Articolo 19 — Disposizioni antimafia
Articolo 22 — Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa Articolo 24 — Divieto di cessione del contratto; cessione dei crediti Articolo 25- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Articolo 26 - Clausola antipantouflage
Articolo 27 — Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali Articolo 28 — Trattamento dei dati, consenso al trattamento Articolo 30— Foro competente
IL FORNITORE
II Legale Rappresentante Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate