AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL SOCIALE”
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL SOCIALE”
ACCORDO QUADRO CAPITOLATO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L’AMBITO DI CINISELLO
BALSAMO – periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021
C.I.G. n. 7256252095
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i, in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, il servizio di trasporto e accompagnamento delle persone diversamente abili per l’Ambito di Cinisello Balsamo con le caratteristiche minime indicate nella parte prestazionale del presente capitolato.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva indicativo su base storica sulla base del quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato e dei singoli contratti di appalto annui.
Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento di prestazioni oggetto dell’accordo.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.
I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.
Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l’affidamento dell’appalto specifico, considerato che lo stesso non potrà essere inferiore allo sconto praticato in sede di gara per la conclusione dell’accordo quadro.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sia della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell’impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Le lettere di invito per l’appalto specifico saranno inviate tramite fax o PEC al recapito indicato dalla Ditta.
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga
L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo.
Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 6 (sei) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a prestazioni che si rendessero necessarie. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’impresa è obbligata ad accettare la proroga.
Art. 3 - Ammontare dell'accordo
Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è Euro 2.157.300,00 (duemilionicentocinquantasettemilatrecento/00) oltre IVA (valore annuo Euro 539.325,00 esclusa IVA di cui Euro 1.958,00 quali oneri per la sicurezza).
Nell’ipotesi di una eventuale proroga di sei mesi da prevedersi eventualmente nelle more della nuova procedura di gara, va sommato l’importo pari ad Euro 294.177,27 IVA esclusa.
Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell’arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante.
Art. 4 – Prestazioni principali
Ai sensi dell’art. 48, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che la prestazione principale del presente accordo quadro consiste nella gestione del servizio di trasporto e accompagnamento delle persone diversamente abili per l’Ambito di Cinisello Balsamo, di cui al presente capitolato.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri che saranno indicati nel disciplinare di gara secondo i disposti dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
Non si procederà ad aggiornamento dei prezzi per l’intera durata dell’accordo quadro; la ditta aderente all’accordo quadro dovrà pertanto tenerne in giusta considerazione ai fini dell’offerta formulata per la partecipazione alla gara di accordo quadro.
La ditta aderente all’accordo, in sede di presentazione dell’offerta per il singolo appalto specifico, si impegna ad effettuare uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell’accordo quadro, pena la decadenza dell’accordo.
La problematica dell’anomalia dell’offerta sarà appositamente disciplinata in sede di disciplinare di gara dell’accordo quadro e degli inviti alle singole procedure di gara derivanti dal presente accordo quadro.
Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora la ditta aggiudicataria nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riproporre la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
• il presente Capitolato Speciale e relativi allegati
• le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori
• patto d'integrità
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell’Impresa appaltatrice. E’ a carico della stazione appaltante la sola IVA.
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni
Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato.
Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando l’Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.
Art 8 - Subappalto
È fatto divieto di subappaltare tutte le prestazioni di cui al presente contratto. Non è considerato subappalto l’affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso tuttavia IPIS rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa affidataria e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.
Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l’immediata decadenza dall’affidamento ed il diritto dell’ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del CC e dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale L’appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. L’appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall’accordo quadro stesso.
L’appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio.
La stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all’impresa che si sarà aggiudicata l’appalto mediante invio di apposito ordinativo di servizio, che avverrà di regola dopo la firma del contratto di appalto specifico, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l’avvio della prestazione in pendenza della firma del contratto.
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell’ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto di appalto specifico o l’ordine, la Direzione dell’esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all’esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 30, c. 5, del D.lgs. 50/2016 in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e
documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
La Direzione dell’esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.
Art. 13 - Prestazioni richieste
Il titolo II “parte prestazionale” del presente capitolato individua le tipologie di attività e di azioni necessarie alla realizzazione del servizio oggetto dell’appalto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d’arte.
Art. 14 - Forniture a piè d’opera
Il prezzo delle prestazioni richieste comprende sempre tutte quelle necessarie alla perfetta regola d’arte di quanto richiesto. Nei prezzi sono compresi le attività ed i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d’arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del responsabile di servizio o persona appositamente incaricata.
La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del responsabile di servizio.
Qualora l’appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell’appalto specifico e dell’accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Art. 16 –Espletamento delle prestazioni
La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.
Art. 17 – Responsabile di servizio
Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 la prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Responsabile di servizio che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.
Art. 18 - Inizio delle prestazioni
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifico.
É facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016; in tal caso il Responsabile di servizio indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il responsabile del servizio fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.
Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal responsabile di servizio;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal responsabile di servizio o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
f) le sospensioni dell’attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni
Dopo che il contratto di appalto specifico è stato firmato, il responsabile del procedimento dà avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile di servizio ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal responsabile di servizio nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto l’azienda appaltatrice perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, la stazione appaltante può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il responsabile di servizio compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del responsabile di servizio e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il responsabile indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.
Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il responsabile di servizio effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal responsabile del contratto e dall'esecutore.
Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dalla stazione appaltante e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile di servizio lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile del contratto.
Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.
Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto di appalto specifico derivante dall’accordo quadro nei seguenti casi:
1) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
1.1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
1.2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
2) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
2.1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2.2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
3) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
3.1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3.2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
4) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dalla stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile del servizio abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 23 – Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura mensile (12 fatture annue dello stesso importo). Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle prestazioni svolte.
La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni d.f.f.m. Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente svolto e verificato.
Il responsabile di servizio provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura.
Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico).
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
• omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
• DURC irregolare;
• mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 24 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aderente all’accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La ditta aderente all’accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Art. 26 – Cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’art. 106, c. 13 del D.lgs. 50/2016.
Art. 27 - Revisione e adeguamento dei prezzi
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto di accordo quadro e dei relativi appalti specifici.
Art. 28 – Verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione
Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
La verifica delle attività è svolta secondo quanto previsto al titolo II del presente capitolato.
Art. 29 – Riservatezza
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante.
Art. 30 – Tutela del segreto professionale
Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d’ufficio; l’aggiudicataria si impegna a non utilizzare esternamente notizie e informazioni di cui i propri operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.
Art. 31 – Privacy
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno di IPIS;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Azienda Speciale Consortile IPIS, in quanto soggetto aggiudicante e responsabile è il Direttore Generale in quanto legale rappresentante.
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.
Art. 32 – Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione mediante iscrizione di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza, oppure per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.lgs. 50/2016.
Art. 33 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
Art. 34 - Obblighi a carico dell’impresa.
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento delle prestazioni.
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati: all’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione
dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
1). l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare danni a persone e/o cose;
2). la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
3). l’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti; 4). l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
5). l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
6). l’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
Art. 35 – Sicurezza: Rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.
IPIS, da gennaio 2016, si è dotata di una procedura per l’elaborazione del DUVRI e ha predisposto il DUVRI PRELIMINARE rev. 00, allegato al presente documento, per informare sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, promuovere la cooperazione tra gli operatori economici e per il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
I Rischi interferenti: sono tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.
I rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI sono:
▪ rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
▪ rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
▪ rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente,
▪ rischi ulteriori, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore, ove è previsto che debba operare l’appaltatore;
▪ rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
▪ rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione
I Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza
In base al comma 5 dell’art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell’appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.
I costi della sicurezza, ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; sono stimati, per tutta la durata delle lavorazioni come seguente:
DESCRIZIONE | N° (Q) | Costo unitario (CU) | Frequenza (Fr) | Costo totale |
Riunione di coordinamento tra gestori | 1 ora | 40 €/ora | annuale | 160 € |
Corso formazione guida sicura | 1 corso per stimati 10 autisti | 80 €/ pro capite | Intera durata appalto | 800 € |
Formazione lavoratori sui rischi appalto | 1 ora | 40 €/ora | annuale | 160 € |
Estintori a polvere per automezzi collettivi | Stima di 10 automezzi | 55 € | Intera durata appalto | 550 € |
Pacchetto/cassetta di primo soccorso per automezzi collettivi | 8 automezzi | 36 € | Intera durata appalto | 288 € |
Totale costi sicurezza | 1.958 € |
All’atto dell’inizio del servizio e per ogni successiva variazione, l’aggiudicataria dovrà inoltre comunicare a IPIS:
- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l’esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.
L’aggiudicataria è inoltre tenuta a:
- redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente Capitolato, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento;
- partecipare alla elaborazione e all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI DEFINITIVO rev01) all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
L’aggiudicatario dovrà presentare un’autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, ai sensi D.lgs. 81/2008 art. 15 “Misure generali di Tutela” e artt. 36 e 37 “Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori”
Art. 36 – Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 37 – Garanzia a corredo dell’offerta
La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, in misura pari al 2% (pari a Euro 43.146,00) dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
La fidejussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del Codice Civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.lgs. 50/2016.
Art. 38 – Cauzione definitiva per l’accordo quadro e per i singoli appalti specifici
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso.
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.
La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’accordo quadro.
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.
Art. 39 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l’importo della cauzione provvisoria e l’importo della garanzia fideiussoria possono essere ridotti nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la ditta aderente all’accordo quadro dimostri il possesso delle certificazioni di qualità ivi previste.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Art. 40 – Assicurazioni a carico dell’impresa
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:
L’aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile, sia penale, derivante ai sensi di legge in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.
L’aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui si avvale) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
IPIS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l’esecuzione dei servizi.
L’aggiudicataria assumerà a proprio carico l’onere di garantire IPIS da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.
Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che IPIS debba essere considerata “terza” a tutti gli effetti, e che preveda tra le altre condizioni anche l’estensione a:
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
IPIS è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione dei servizi.
L’aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell’attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.
A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all’attività oggetto dell’appalto che preveda, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL” e una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente appalto.
Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, dovrà essere consegnata a IPIS al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto da IPIS.
Ogni anno l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione.
La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.
La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.
La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalla propria responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall’appaltatore.
La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall’appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.
Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
Art. 41 – Xxxxx a cose e persone
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’Azienda.
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa.
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.
Art. 42 – Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dall’Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 43 – Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 108 del D.Lvo 50/16.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lvo 50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/16 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all’accordo quadro la stazione appaltante provvederà ad effettuare una nuova procedura di accordo quadro.
Art. 44 - Penalità
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti l’appaltatore, (oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del servizio, all’inadempimento contestatogli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti da Azienda I.P.I.S. e dai privati a causa del suddetto inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali) è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell’inadempimento, come di seguito riportato:
a) omessa o tardiva comunicazione del personale impiegato per lo svolgimento del servizio (e relative sostituzioni) = € 100,00;
b) assenza di un accompagnatore: per ogni corsa di andata o ritorno = € 250,00;
c) utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche offerte dall’appaltatore in sede di gara = € 150,00;
d) ripetuta ingiustificata modifica (più di cinque volte anche non consecutive) del personale addetto al servizio = € 250,00;
e) omessa o tardiva formazione del personale impiegato per l’espletamento del servizio = € 150,00;
f) mancato reperimento del personale o del coordinatore = € 100,00;
g) mancato esposizione della targhetta identificativa da parte del personale in servizio = € 50,00;
h) assenza di un automezzo nello svolgimento giornaliero del servizio = € 500,00;
i) utilizzo di un automezzo non idoneo o non corrispondente alle caratteristiche offerte dall’appaltatore in sede di gara = € 500,00;
j) inosservanza delle modalità offerte in sede di gara per la sostituzione di un automezzo rotto anche durante lo svolgimento del servizio = € 300,00;
k) mancata sostituzione dei automezzi a seguito di segnalazione del Responsabile del servizio = € 500,00;
l) ritardo ingiustificato nell’orario di transito dai domicili dei singoli utenti o di arrivo o di partenza dai centri superiore ai 20 minuti per corsa = da € 50,00 a € 150,00;
m) trasporto di utenti superiore a quello consentito per autoveicolo = € 500,00;
n) sospensione ingiustificata di una corsa di andata o ritorno = € 1.000,00;
o) ritardo nell’attivazione di un nuovo servizio richiesto per iscritto = € 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre al limite stabilito dal precedente articolo.
p) comportamenti scorretti da parte dell’autista e/o dell’accompagnatore nei riguardi degli utenti trasportati = € 300,00
Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite Posta Elettronica Certificata, da effettuarsi a cura del Responsabile del servizio entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento dell’inadempimento. L’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata/pec. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile
del servizio. L’Azienda I.P.I.S. procede all’applicazione delle penali, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale. Verificandosi deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l’Azienda I.P.I.S. avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d’ufficio, a spese dell’appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l’applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 45 – Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
1. negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
3. subappalto non autorizzato;
4. violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
5. mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
6. cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
7. mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT, RCO e RCA o relativi massimali;
8. applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 44 durante la validità dell’accordo quadro
9. il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
Art. 46 - Risoluzione dell’accordo quadro
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a.a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro;
a.b) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all’accordo;
a.c) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
a.d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
a.e) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
a.f) sospensione o rallentamento delle prestazioni;
a.g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
a.h) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.
Art. 47 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.
Art. 48 – Accordo bonario e transazione
Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di Euro 100.000,00, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 49 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Monza. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 50 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 76, c. 4 del D.Lvo n. 50/16, la ditta aderente all’accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Art. 51 – Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1.di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2.di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3.di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4.di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5.di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
ART. 52 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto individuale e collettivo e accompagnamento delle persone diversamente abili in età scolastica e post-scolastica residenti nei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Xxxxxx Milanino, che in base alla tipologia di disabilità (motorio, psichica e sensoriale) non sono in condizioni di utilizzare i mezzi pubblici di linea per raggiungere gli istituti scolastici, le strutture sociali e socio-sanitarie semi residenziali, i centri educativi e/o riabilitativi specializzati, i centri di inserimento lavorativo siti sia sul territorio dell’Ambito di Cinisello Balsamo, sia fuori dallo stesso, sia presso centri estivi. Le strutture sono indicativamente individuate nell’allegato 1, ma potranno subire variazioni in ordine alla dinamica delle richieste.
Il servizio, in particolare, ha per oggetto il trasporto, l’accompagnamento e l’assistenza durante il viaggio delle persone diversamente abili dalle loro abitazioni verso le strutture descritte nel relativo allegato 1, parte integrante del presente capitolato, e dalle medesime strutture alle rispettive abitazioni degli utenti.
Il numero medio di persone diversamente abili da trasportare è stimato in n. 135 utenti giornalieri, come elencati per destinazione nell’allegato 1. La gestione storica del servizio ci dice che annualmente il numero indicativo teorico dei trasportati viene incrementato o diminuito del 10% circa di nuove richieste.
Il numero di utenti e le relative destinazioni sono meramente indicative, come definite al momento attuale, e potranno subire variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto.
Per facilitare una ipotesi organizzativa del servizio i trasporti vengono suddivisi secondo il seguente schema logico:
Trasporto e accompagnamento di alunni minori e persone diversamente abili con disabilità medio e medio-grave presso vari centri scolastici e centri estivi, centri educativi e/o riabilitativi specializzati, centri di inserimento lavorativo situati sia sui Comuni dell’Ambito di Cinisello Balsamo, sia fuori ambito.
Il calendario del servizio segue i progetti individuali dell’utente (vedi allegato 1) prevalentemente per 12 mesi all’anno (a seconda delle strutture il servizio potrà essere richiesto anche in alcuni giorni di agosto) per 5 giorni settimanali da lunedì a venerdì.
Trasporto e accompagnamento presso CDD (Centri diurni Disabili) di Xxxxxx Milanino e di Cinisello Balsamo, CSE (centro socio educativi) e SFA (centri di formazione all’autonomia) siti sia sui Comuni dell’Ambito, sia nei Comuni vicini, di persone in età post-scolastica deambulanti e non deambulanti in situazione di disabilità medio e medio-grave.
Il calendario del servizio rispetta quello di apertura delle strutture (vedi allegato 1) prevalentemente per 12 mesi all’anno (a seconda delle strutture il servizio potrà essere richiesto anche in alcuni giorni di agosto) per 5 giorni settimanali da lunedì a venerdì.
Il Servizio di cui all’oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore, fermo restando la non fatturazione del servizio.
L’entità del servizio di cui al presente capitolato ha per l’Ente valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste dell’Amministrazione aggiudicatrice. Per il primo anno valgono i valori indicativamente
xxxxx a bando. Dopo il primo anno invece l’azienda IPIS comunicherà all’aggiudicataria, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto annuale, il volume dei trasporti da effettuare.
L’effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente alle scelte strategiche operate all’interno del Bilancio annuale di previsione dall’Assemblea dei Comuni soci dell’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale in relazione all’attivazione del servizio, delle disponibilità di Bilancio o Fondi pubblici specifici.
ART. 53 - Titolarità del servizio
La titolarità del servizio è in capo all’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale (di seguito IPIS) cui è stata riconosciuta con specifico contratto di servizio da parte dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Xxxxxx Milanino.
IPIS è interessata al risultato del servizio appaltato; l’organizzazione interna adottata dal gestore per la realizzazione di detto risultato è responsabilità dell’Azienda aggiudicatrice e sarà condivisa nelle sue linee strategiche con l’Azienda IPIS.
Per la gestione dell’appalto IPIS ha individuato le seguenti figure:
Il Direttore aziendale, con funzione di rappresentanza legale e sottoscrizione del contratto e di rappresentanza generale dell’Azienda durante l’appalto;
Il Responsabile del servizio con compiti di monitoraggio, verifica ed interfaccia con le amministrazioni socie dell’Azienda IPIS.
ART. 54- Durata del contratto di affidamento
L’accordo quadro ha durata di 48 mesi, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, o dall’effettivo inizio del servizio.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di 6 mesi (sei) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a prestazioni che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’impresa è obbligata ad accettare la proroga.
In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, IPIS si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva e fatto salvo la richiesta di ulteriori danni.
ART. 55 - Valore economico dell’appalto, adeguamento dei servizi e dei corrispettivi
L'importo a base d’asta, oggetto dell’offerta economica da parte dell’IMPRESA AGGIUDICATARIA per la durata di 48 mesi, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, è pari ad Euro 2.157.300,00 (duemilionicentocinquantasettemilaetrecento/00) oltre IVA (valore annuo Euro 539.325,00 esclusa IVA di cui Euro 1.958,00 quali oneri per la sicurezza).
Nell’ipotesi di una eventuale proroga di sei mesi da preversi eventualmente nelle more della nuova procedura di gara, va sommato l’importo pari ad € 294.177,27 IVA esclusa.
L’importo unitario posto a base di gara è pari a € 17,00 IVA esclusa (da intendersi quale corrispettivo unitario omnicomprensivo e remunerativo di ogni voce in oggetto dell’appalto posta a carico della ditta offerente) importo per trasporto giornaliero A/R di ogni singolo utente.
Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto. I partecipanti alla gara dovranno presentare un’offerta tecnica e un’offerta economica correlata. Al fine di determinare l’offerta economica da presentare, l’offerente dovrà considerare tutte le spese
necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, dei mezzi, strumenti e attrezzature, della formazione, dell'aggiornamento degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio. Gli importi contrattuali sono altresì remunerativi per i costi che l’appaltatore deve sopportare per l’elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l’attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.
Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate singolarmente. Tale valorizzazione dovrà essere esplicitata nell’offerta economica. Il valore economico delle migliorie che la Commissione di Gara (a suo insindacabile e motivato giudizio) ritenesse non adeguate, dovrà essere destinato allo svolgimento di interventi e attività da concordarsi tra IMPRESA AGGIUDICATARIA e IPIS.
Sulla base dell’aggiudicazione dell’accordo quadro il numero dei trasportati potrà subire fino ad una integrazione massima del 10% rispetto a quanto indicato, usufruendo del medesimo servizio e senza alcuna variazione dell’onere contrattuale annualmente determinato.
ART. 56 – Automezzi
Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto giornalmente con l’impiego del personale e degli automezzi indicati dall’appaltatore in sede di offerta. L’appaltatore deve svolgere il servizio mediante automezzi attrezzati per il trasporto disabili e muniti di sistema di ancoraggio delle carrozzelle, di sollevatori, in buone condizioni di efficienza, aventi le caratteristiche indicate dall’appaltatore in sede di offerta e le dimensioni dei mezzi dovranno essere compatibili con le caratteristiche della viabilità cittadina e del numero di utenti da trasportare, al fine di non superare un tempo di percorrenza massimo di 45 minuti per le destinazioni nell’Ambito. Gli automezzi, qualora debbano trasportare utenti in carrozzina, devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l’incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati.
Gli automezzi devono riportare in modo visibile, oltre al logo di azienda IPIS, uno specifico logo che permetta di individuare chiaramente l’appaltatore cui il mezzo appartiene, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone diversamente abili. Nel caso di utilizzo di autovetture dev’essere garantito lo spazio per il ricovero della carrozzella.
Tutti gli automezzi devono essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e aria condizionata e devono essere opportunamente attrezzati all’effettuazione del trasporto anche in presenza di condizioni climatiche avverse (es. neve, ghiaccio, ecc.).
Sarà considerato elemento di merito l’impiego di mezzi a bassa emissione ai sensi delle direttive europee vigenti. Il punteggio sarà assegnato così come previsto all’art 2 del disciplinare di gara.
L’appaltatore è obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l’espletamento dell’appalto, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione, rinnovamento. Tutto ciò e quanto altro viene richiesto in conformità alle disposizioni di legge in materia di trasporti e circolazione stradale e alla relativa sicurezza.
IPIS si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti gli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione e di accertamenti eseguiti dal Responsabile del servizio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro ovvero conformi alle caratteristiche offerte in sede di gara. Tale sostituzione o revisione è a carico dell’appaltatore.
L’effettuazione del servizio è riservato al possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatori di viaggiatore su strada (D.M. 448/1991) e dai titolari, singoli o associati, di autorizzazioni al noleggio con conducente (L. 21/92 e L.R. 20/95). Ogni variazione della consistenza numerica dei mezzi con relative caratteristiche dovrà essere comunicata al responsabile aziendale.
Tutti i conducenti dei mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di patente D e se previsto dalla normativa della Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone (CQC) ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti - 17/04/2013 - Rilascio documento di qualificazione CQC e ss.mm.ii.
ART. 57 – Destinatari del servizio
Sono destinatari del servizio le persone diversamente abili residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo, che frequentano le strutture formative, educative e assistenziali territoriali le quali alla data di pubblicazione del bando di gara sono i C.D.D.: Centro Diurno Disabili siti in Cinisello Balsamo e Xxxxxx Milanino e centri scolastici e centri estivi, centri educativi e/o riabilitativi specializzati, centri di inserimento lavorativo siti sia sui Comuni dell’Ambito di Cinisello Balsamo, sia fuori ambito.
E’ esclusiva competenza di IPIS indicare alla ditta Aggiudicataria gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto ed accompagnamento.
Il numero di utenti, le relative destinazioni e gli orari nell’allegato 1 sono meramente indicativi, come definite al momento attuale, e potranno subire variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto: pertanto non costituisce obbligo alcuno per IPIS di mantenerlo costante per tutta la durata dell’appalto
Il numero di utenti da trasportare è stimato indicativamente in 135 utenti giornalieri, come elencati per destinazione nell’allegato 1.
Nei successivi quadri vengono descritte le tipologie di trasporto e destinazione attualmente operative.
Trasporto e accompagnamento presso i servizi semi residenziali ovvero CDD (Centri Diurni Disabili) di Xxxxxx Milanino e di Cinisello Balsamo, CSE e SFA dell’ambito e fuori ambito. Il servizio prevede il trasporto A/R e l’accompagnamento generalmente di persone in età post- scolastica deambulanti e non deambulanti in situazione di disabilità diversificata su una scala di gravità che va da lieve al grave, presso le strutture semi residenziali così come specificate nell’allegato 1.
Quale parte integrante del presente capitolato l’Allegato 1 comprende il numero presunto di utenti, deambulanti o non, gli indirizzi dei relativi domicili, gli orari e i giorni richiesti per effettuare ciascun tipo di servizio in base ai quali la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a definire lo schema delle percorrenze. Gli utenti dovranno essere prelevati al domicilio (in caso di maltempo il mezzo deve avvicinarsi il più possibile al portone o alla servitù di domicilio dell’utente), trasportati e obbligatoriamente accompagnati fino al cancello del centro (o, dove possibile, dentro la proprietà del centro), e affidati al personale del centro stesso.
Le informazioni contenute nell’Allegato 1 potrebbero subire alcune variazioni non sostanziali; è fatta salva la facoltà per IPIS, in caso di necessità, di richiedere il trasporto ed accompagnamento alla ditta aggiudicataria di ulteriori utenti, fino ad una integrazione massima prevista all’art. 54 del suddetto capitolato.
I mezzi adibiti al trasporto degli utenti si fermeranno per la salita e la discesa al cancello dei centri (o, dove possibile, dentro la proprietà del centro) e/o delle sedi scolastiche, formative e lavorative e gli utenti saranno affidati al personale delle strutture stesse e viceversa al personale di accompagnamento al ritorno.
Nel Trasporto e accompagnamento di alunni minori e persone diversamente abili con disabilità medio e medio-grave.
Il servizio prevede:
- il trasporto A/R e l’accompagnamento di alunni minori e persone diversamente abili con disabilità medio e medio-grave presso vari centri scolastici e centri estivi;
- il trasporto A/R e l’accompagnamento di alunni minori e persone diversamente abili con disabilità medio e medio-grave presso Agenzie formative site sia nell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo, sia fuori ambito territoriale (ad oggi indicativamente di circa 40 km dalla sede legale dell’Azienda IPIS);
- il trasporto A/R e l’accompagnamento di alunni minori e persone diversamente abili con disabilità medio e medio-grave presso centri di terapia e/o riabilitativi specializzati, siti sia nell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo, sia fuori ambito territoriale;
- il trasporto A/R di persona in età lavorativa in situazione di disabilità presso il luogo di lavoro sito all’interno degli ambiti comunali o fuori ambito comunale in relazione al progetto concordato e stilato con l’assistente sociale di riferimento.
Quale parte integrante del presente capitolato, Allegato 1, comprende gli indirizzi delle scuole, degli istituti, delle Agenzie formative, dei centri di terapia e sede lavorativa presso i quali effettuare il servizio trasporto, il numero presunto di utenti deambulanti o non, gli indirizzi dei relativi domicili, gli orari e i giorni richiesti per effettuare ciascun tipo di servizio in base ai quali la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a definire lo schema delle percorrenze.
I mezzi adibiti al trasporto degli utenti si fermeranno per la salita e la discesa al cancello dei centri (o, dove possibile, dentro la proprietà del centro) e/o delle sedi scolastiche, formative e lavorative e gli utenti saranno affidati al personale delle strutture stesse e viceversa al personale di accompagnamento al ritorno.
La Ditta dovrà inoltre provvedere a mettere a disposizione dei soggetti ammessi al servizio in oggetto, un numero verde di call-center (o comunque un numero di telefono a tariffa urbana dai cellulari) operativo dalle 7.00 alle 18.00 di ogni giorno di svolgimento del servizio al quale gli utenti possano richiedere informazioni sul servizio, effettuare segnalazioni di tipo occasionale, quali disdette per imprevisti, richieste di modifiche del servizio (es. spostamento di orario).
La Ditta dovrà, per quanto nelle sue possibilità, fornire risposte affermative alle richieste degli utenti. Nessuna delle suddette variazioni potrà dar luogo alla variazione del corrispettivo.
L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile del servizio dell’Azienda IPIS eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi rilevati nell’espletamento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.
ART. 58 – Utenti del servizio – Revisione importo contrattuale
IPIS fornirà all’appaltatore prima dell’inizio di ogni anno di attività appositi elenchi contenenti i nominativi e gli indirizzi degli utenti da trasportare. Per il primo anno i suddetti elenchi sono quelli forniti in sede di firma del primo contratto conseguente alla vincita dell’accordo quadro.
Nel corso di durata dell’accordo quadro, gli elenchi di cui al comma precedente potranno subire variazioni in ordine al numero, ai nominativi degli utenti trasportati, alle destinazioni e alla frequenza.
L’appaltatore, dal giorno di ricevimento della richiesta scritta (anche a mezzo e-mail) ha tempo di norma al massimo 5 giorni lavorativi per l’attivazione di un nuovo servizio, fatte salve le situazioni di urgenza per le quali si valuterà la possibilità di attivazione da parte dell’appaltatore.
Sulla base degli elenchi forniti da IPIS, l’appaltatore dovrà trasmettere prima dell’inizio di ogni anno del servizio il Piano annuale dei trasporti che dovrà contenere:
- destinazioni
- orari di prelievo/rilascio dell’utenza dalla propria abitazione
- mezzo impiegato
- composizione della squadra
- nominativi utenti trasportati per singoli mezzi
- indicazione del numero telefonico del referente.
L’appaltatore dovrà trasmettere mensilmente il Piano aggiornato a seguito delle eventuali variazioni, sulla base del format fornito dall’Azienda successivamente all’aggiudicazione del servizio.
È richiesta la compilazione mensile di un foglio- predisposto da Azienda IPIS - che attesti la presenza/assenza dell’utente trasportato.
In caso di reiterazione di mancato rispetto dell’orario da parte dei familiari, l’appaltatore informerà il Responsabile del servizio, che provvederà a richiamare la famiglia interessata sulla necessità del rispetto dell’orario previsto e a giustificare ai familiari, che seguono nel percorso, il conseguente ritardo di arrivo ai domicili degli utenti.
In caso di attivazione di nuovi servizi non compresi nell’Allegato 1 si procederà come segue:
• se si tratta di destinazioni già servite:
- si procederà a completare il numero di posti disponibili sul mezzo previsto nel Piano dei Trasporti;
- nel caso i posti sul mezzo fossero esauriti si coprogetterà l’attivazione di una nuova squadra tenendo conto dei parametri Offerta Economica Esplicitata presentata in sede di gara;
• se si tratta di nuove destinazioni e non è possibile integrarle nel Piano dei Trasporti presentato:
- si coprogetterà l’attivazione di una nuova squadra tenendo conto dei parametri dell’Offerta Economica Esplicitata presentata in sede di gara.
ART. 59 - Oneri a carico dell’Azienda “Insieme per il Sociale” e dell’impresa aggiudicataria
Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico di IPIS. L’impresa aggiudicataria a sua volta si impegna ad erogare i servizi di sua competenza secondo quanto previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.
Tutte le spese per l’organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico della ditta Aggiudicataria, ivi comprese le tasse, le imposte e le assicurazioni sugli automezzi, la loro manutenzione e il materiale di consumo – pezzi di ricambio, carburante, pneumatici, olio, ecc.
ART. 60 – Modalità di esecuzione
Il servizio di trasporto ed accompagnamento delle persone diversamente abili dovrà essere svolto con automezzi idonei, debitamente attrezzati e congrui rispetto al numero degli utenti e degli orari di entrata e di uscita dai servizi (meglio delineati nel relativo Allegato 1) di proprietà della ditta Aggiudicataria e condotti da personale qualificato idoneo alla mansione di autista.
L’assistenza agli utenti trasportati verrà garantita dalla ditta Aggiudicataria che si avvarrà altresì di Personale qualificato per il servizio di accompagnamento di persone diversamente abili, come meglio esplicitato nel successivo Articolo 63
Ogni eventuale trasporto aggiuntivo dovrà essere comunque preventivamente autorizzato ed assegnato con comunicazione scritta da parte del Responsabile di IPIS.
Gli schemi definitivi delle percorrenze (equipaggi, percorsi, orari) dovranno essere progettati valutando tempi di permanenza a bordo mezzo per ciascun utente congrui rispetto alla distanza del tragitto che detto utente deve effettuare e comunque non superiore ai 45 minuti.
La Ditta dovrà impegnarsi in ordine all’efficienza e alla qualità del servizio, nonché in ordine alla regolarità e puntualità nell’espletamento dei servizi.
ART. 61 – Caratteristiche del Servizio Appaltato
Il calendario del servizio per gli utenti frequentanti strutture o istituti scolastici rispetta quello di apertura delle strutture prevedendo la frequenza indicativamente degli utenti per 12 (dodici) mesi all’anno, prevalentemente per 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Per quanto attiene le persone diversamente abili accompagnate sul posto di lavoro/tirocinio il calendario è relativo a quanto previsto dal progetto individualizzato con l’assistente sociale di riferimento.
Il servizio oggetto del presente accordo quadro deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:
✓ corsa/e mattutina/e per trasportare gli utenti dal proprio domicilio alle strutture di destinazione; nella pianificazione del percorso si dovrà tener conto della necessità inderogabile di far pervenire gli utenti alle sedi dei Centri nel rispetto dell’orario di ingresso (tendenzialmente non oltre le ore 09.00), garantendo al tempo stesso una permanenza dei trasportati sugli automezzi non superiore ai 45 minuti; in ogni caso l’orario di prelevamento del primo utente dalla propria abitazione non potrà essere anteriore alle ore 07.00. Per quanto riguarda in particolare gli utenti inseriti presso i Centri Diurni Disabili dell’Azienda (a Xxxxxx Milanino e a Cinisello Balsamo) l’arrivo ai Centri stessi deve essere collocato tra le 08.30 e le 08.45 al fine di permettere il regolare inizio delle attività alle ore 09.00;
✓ corsa/e pomeridiana/e dalle sedi dei Centri al domicilio degli utenti (o presso altra destinazione comunicata da IPIS). Per quanto riguarda in particolare gli utenti inseriti presso i Centri Diurni Disabili dell’Azienda (a Xxxxxx Milanino e a Cinisello Balsamo) la partenza dai Centri deve essere collocata tra le ore 15.45 e le 16.00 al fine di garantire la completa conclusione delle attività;
✓ alcune corse, potranno essere richieste, sia per l’andata che per il ritorno, in orari diversi per gli utenti come evidenziato nell’Allegato 1.
✓ su ciascun automezzo non potrà essere trasportato un numero di utenti maggiore di quello per cui il mezzo è omologato.
Eventuali variazioni degli orari potranno essere fissate esclusivamente dall’Azienda IPIS. L’osservanza degli orari è rilevante anche in relazione alla definizione delle responsabilità per eventuali ritardi, danni o infortuni.
L’impresa appaltatrice dovrà presentare un Piano dei Trasporti che indichi l’abbinamento mezzi/ servizi, accompagnatori, gli orari con indicazione di massima del prelevamento e rilascio dell’utenza dalla/alla abitazione, in relazione alle categorie indicate nell’Allegato 1.
ART. 62– ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE E DEBITO INFORMATIVO
Tutte le spese per l’organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico dell’appaltatore, ivi comprese le tasse, imposte e le assicurazioni sugli automezzi, la loro manutenzione e il materiale di consumo – pezzi di ricambio, carburante, pneumatici, olio, ecc.
Rimane altresì a carico dell’appaltatore e costituisce elemento essenziale di esecuzione del contratto l’onere del debito informativo nei confronti della stazione appaltante, consistente principalmente in:
• prospetti mensili di presenza degli utenti (suddivisi per Comune di residenza) con indicazione delle destinazioni e degli orari;
• stesura di una scheda per l’indagine sulla qualità percepita del servizio da condividere con la stazione appaltante;
• collaborazione con IPIS nella distribuzione e raccolta nell’indagine sulla qualità che prevede:
- consegna delle schede sulla indagine percepita a IPIS
- dati statistici sul numero di centri serviti, sulle diverse destinazioni, sul numero di mezzi utilizzati ecc.
Il debito informativo nei confronti dell’IPIS potrà richiedere, nel corso della durata dell’accordo quadro, l’utilizzo di una piattaforma informatica di proprietà della Stazione Appaltante a cui l’operatore economico è tenuto ad alimentare con i dati richiesti.
• garantire eventuali trasporti preventivamente coprogettati tenendo conto dei parametri dell’Offerta Economica Esplicitata presentata in sede di gara in accordo con IPIS non compresi nel Piano dei Trasporti presentato
ART. 63 - Personale del servizio: requisiti specifici, funzioni e formazione
Per l’erogazione del servizio l’aggiudicataria deve fornire, per ogni automezzo destinato all’espletamento del servizio, il personale offerto in sede di gara. Il personale su ogni automezzo deve essere idoneo alla guida e fornito di certificato di abilitazione professionale ove previsto dal vigente Codice della Strada; deve altresì essere in grado di vigilare sull’incolumità degli utenti trasportati, di assistere ed aiutare gli stessi, nel salire e scendere dagli automezzi e di garantire il necessario comfort durante la permanenza sull’automezzo nel raggiungere le destinazioni previste. La Ditta aggiudicataria dovrà, laddove richiesto come da schema (allegato 1), disporre di accompagnatori preposti all’assistenza a favore degli utenti durante l’erogazione della prestazione; tale personale dovrà essere in possesso di idonea esperienza nell’assistenza a disabili e in possesso di attestato di Primo Soccorso.
L’accompagnamento prevede la sorveglianza durante il tragitto, il supporto nella discesa e salita dall’automezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza, ancoraggio delle carrozzine; accompagnamento dall’automezzo all’ingresso della struttura ovvero del domicilio ed affidamento agli operatori/familiari.
Oltre al suddetto personale la ditta aggiudicataria dovrà nominare un Coordinatore del servizio quale referente e responsabile diretto delle attività affidate.
Al Coordinatore del servizio competono le seguenti funzioni:
- Risponde della programmazione e del corretto svolgimento degli interventi;
- Risponde della organizzazione gestionale del servizio;
- Definisce i calendari di lavoro del servizio;
- Gestisce ogni comunicazione con il personale;
- Provvede alle sostituzioni del personale assente;
- Interagisce con il Responsabile del Servizio dell’Azienda IPIS per ogni evenienza e necessità relativa al servizio e limitatamente al mandato assegnato da quest’ultimo con le famiglie dei trasportati;
- Partecipa alle riunioni di raccordo con IPIS da tenersi con frequenza almeno quadrimestrale.
Il Coordinatore viene scelto dall’appaltatore tra il proprio personale con adeguata e documentata qualifica e con precedenti significative esperienze di almeno 3 anni in attività identiche a quelle poste in gara.
Tutto il personale impiegato deve essere dotato di cellulare per garantirne la reperibilità durante il servizio. I numeri dei cellulari del personale impiegato per l’espletamento del servizio devono essere comunicati all’Azienda IPIS prima dell’inizio del servizio.
La fornitura delle suddette strumentazioni è a totale carico dell’appaltatore e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.
Come stabilito dall’articolo 50 del Dlgs 50/2016, al fine di assicurare i livelli occupazionali esistenti, dovranno ricevere attuazione le eventuali disposizioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Nello specifico, qualora operi un cambio di gestione, l’affidatario dovrà provvedere al riassorbimento ed utilizzo nell’esecuzione del servizio in via prioritaria, qualora disponibili i dipendenti a tempo indeterminato dell’operatore economico uscente, in ottemperanza alla normativa attualmente applicabile, effettuando, in via preliminare, un accertamento di compatibilità con l’organizzazione di impresa prescelta.
Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.
L’operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall’ art. 25 bis del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
In considerazione delle caratteristiche degli utenti trasportati, l’appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell’espletamento del servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.
L’appaltatore deve comunicare per iscritto, almeno 24 ore prima dell’inizio del servizio, le eventuali variazioni del personale impiegato nell’espletamento del servizio. Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell’appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Il personale, durante l’espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze dell’appaltatore.
La ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l’intera durata del presente accordo quadro, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.
La ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.
Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.
L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
L’appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.
Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’appaltatore è tenuto al rispetto del D. L.vo n. 81/08 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.
Formazione del personale: L’appaltatore deve provvedere ad idonea formazione del personale impiegato nell’espletamento dell’appalto in relazione alla tipologia del servizio prestato. Il piano della formazione deve essere comunicato a IPIS con cadenza almeno annuale.
Tale formazione, a insindacabile richiesta di IPIS, dovrà essere svolta in collaborazione con gli operatori delle singole strutture, secondo le modalità con gli stessi concordate ed in ordine alle singole caratteristiche degli utenti trasportati, prevedendo una durata minima di quattro ore di intervento da effettuarsi entro il primo mese di funzionamento del servizio.
ART. 64 - Personale a carico di insieme per il sociale
È a carico di Insieme per il Sociale un Responsabile del servizio con compiti di monitoraggio, verifica ed interfaccia con le amministrazioni socie dell’Azienda IPIS.
ART. 65 - Personale: requisiti generali
L’aggiudicataria fornisce a IPIS i servizi richiesti mediante proprio personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti del presente capitolato.
L’aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, che devono agire sempre con la diligenza professionale specifica.
L’aggiudicataria sarà informata delle eventuali nuove esigenze di personale – in aumento o contrazione - con 30 gg di anticipo per darle modo di adeguare l’organico.
L’aggiudicataria informerà IPIS delle eventuali dimissioni di propri operatori, di norma con 30 gg di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.
In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla committente o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la committente comunicherà all’appaltatore e, se nel caso, all’ispettorato del lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall’ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati adeguatamente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni di cui in precedenza, l’appaltatore non potrà opporre eccezioni alla committente, ne avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento danni.
L’appaltatore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto.
Su richiesta della committente l’appaltatore è tenuto ad esibire copia del libro unico del lavoro recante le annotazioni relative alla corresponsione ai dipendenti della retribuzione ed al pagamento dei contributi e delle tasse o comunque documentazione idonea a comprovare il perfezionamento dei pagamenti anzidetti.
L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed, in particolare, a svolgere l’attività di informazione/formazione prevista dal D.lgs. n°81/2008.
ART. 66- Personale: accertamento dei requisiti
L’aggiudicataria si impegna a trasmettere a IPIS entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (o comunque prima dell’avvio del servizio) l’elenco di tutto il personale e delle relative qualifiche e delle certificazioni richieste dal presente capitolato, nonché a informare IPIS di ogni variazione al riguardo.
Tutto il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato, deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, deve essere opportunamente formato ed aggiornato, adeguato ai compiti da svolgere e di provata idoneità professionale, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze di immagine del committente.
Il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all’aggiudicataria.
Spetta in ogni caso alla direzione di IPIS l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui farà seguito la segnalazione all’aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di inadeguatezza; la sostituzione dell’unità di personale con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate.
Nel caso, l’aggiudicataria dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo e che, a insindacabile giudizio di IPIS, potrà essere immediatamente rimosso dall’incarico entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. L’inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione costituisce grave inadempienza contrattuale.
ART.67- Personale: comportamento del personale
Il personale dipendente dell’appaltatore nell’espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.
ART.68 - Personale: condizioni contrattuali per il personale
L’aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
IPIS richiede all’aggiudicataria di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto “salario convenzionale”, e ciò a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia. Si ricorda che l’applicazione del salario convenzionale da parte della società cooperativa è sempre un atto discrezionale di quest’ultima e mai si configura come obbligo cogente. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo.
L’aggiudicataria in nessun caso richiederà agli operatori l’adesione in qualità di socio lavoratore quale condizione vincolante per il reincarico o l’incarico ex novo. Tale adesione può avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.
L’aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
IPIS potrà richiedere all’aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione degli atti, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l’aggiudicataria non risultasse in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, IPIS potrà provvedere anche alla risoluzione definitiva del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da IPIS. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’IMPRESA aggiudicataria. In questo caso, IPIS interdirà la partecipazione dell’IMPRESA AGGIUDICATARIA a nuove gare ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione del contratto, IPIS potrà interdire la partecipazione dell’aggiudicataria ad altre gare per un periodo di 5 anni.
ART. 69- Personale: orario di lavoro
L’aggiudicataria provvederà a documentare mensilmente le effettive ore di servizio prestate dai propri operatori, articolate al fine di garantire un’organizzazione del servizio delineata nel presente capitolato.
ART. 70- Personale: turn over, sostituzioni
Al fine di garantire continuità nel servizio, salvo cause di forza maggiore, l’aggiudicataria si impegna a impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, nonché a garantire l’adeguata sostituzione in caso di assenza. La sostituzione di personale, nell’ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato di equivalente curriculum. L’aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornato l’elenco del personale in servizio, anche ai fini del debito informativo nei confronti di IPIS.
ART. 71 - Obblighi dell’impresa aggiudicataria e controlli sullo svolgimento del servizio
All’atto della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato.
L’aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto.
IPIS verificherà costantemente l’esattezza e la puntualità nell’esecuzione del servizio tramite il Responsabile del Servizio che provvederà a segnalare eventuali inadempienze e disservizi.
Al direttore di IPIS, spetta il compito di valutare l’entità dell’inadempienza e di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a carico dell’aggiudicataria.
ART. 72 - Modalità di collaborazione tra Ipis e impresa aggiudicataria
All’atto dell’avvio dei servizi, l’aggiudicataria è tenuta a comunicare a IPIS il nominativo del referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio.
IPIS indicherà il proprio responsabile di servizio, con funzione di raccordo istituzionale.
ART.73 - Facoltà di controllo da parte di Ipis
È facoltà di IPIS richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso.
I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal Responsabile del Servizio e dal Direttore di IPIS.
Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.
Semestralmente l’aggiudicataria dovrà presentare a IPIS una relazione di verifica delle attività svolte, contenente tutti i dati numerici rilevanti e necessari ad analizzare il servizio stesso che verranno utilizzati.
ART. 74- Disposizioni finali
All’atto dell’assunzione del servizio all’aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato.
IPIS, da parte sua, notificherà all’aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.