ex art. 17 L.R. 16.08.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l’Azienda ULSS n 7 Pedemontana e l’erogatore privato accreditato “Radiologia Medica Bassano della IMED srl” per funzioni esercitate in regime ambulatoriale – branca...
Accordo contrattuale
ex art. 17 L.R. 16.08.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l’Azienda ULSS n 7 Pedemontana e l’erogatore privato accreditato “Radiologia Medica Bassano della IMED srl” per funzioni esercitate in regime ambulatoriale – branca 69 Radiologia diagnostica
Premesso:
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell’Azienda ULSS n°7 Pedemontana ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, da approvare dalla Regione;
- con DGR n. 2166 del 29/12/2017 la Regione Veneto ha assegnato alle Aziende ULSS le quote di budget per il triennio 2018-2020 per l'attività specialistica ambulatoriale privata accreditata, stabilendo in € 600.000,00 annui l'importo di budget spettante alla struttura accreditata IMED srl, sede di Bassano del Grappa, per la macroarea di diagnostica per immagini, branca di Radiologia Diagnostica;
- che la società “Radiologia Medica Bassano della IMED srl”, Xxx Xxxxxxx 0 x Xxxxxxx xxx Xxxxxx è soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria per la branca 69 Radiologia diagnostica ed è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adotta in data 01.08.2017 n°1198 per l’erogazione della funzione, esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR, branca 69 Radiologia diagnostica;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGRV 2166/2017 è necessario avvalersi dell’attività di strutture private accediate che operino per conto e con oneri a carico del SSN, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli
Imposta di bollo di € 64,00 assolta virtualmente: 01162020587400
01162020587398
01162020587387
01162020587376
obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell’Azienda ULSS;
- che il presente accordo contrattuale è stato approvato dall’Azienda ULSS n°7 Pedemontana con delibera n°82 del 31.01.2018.
Tutto ciò premesso: tra
l’Azienda X.X.XX. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “azienda”), con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx,
e
la società “Radiologia Medica Bassano della IMED srl” (di seguito “erogatore”), con sede legale in Xxx Xxxxxxx 0 x Xxxxxxx xxx Xxxxxx, codice fiscale e partita IVA 02399140280, nella persona del Sig. Destro Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000:
- di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che non sussistono cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata
secondo le disposizioni vigenti (DRGV 1314/2016).
Si conviene e si stipula il seguente ACCORDO CONTRATTUALE
Articolo 1 Tipologia e volume delle prestazioni
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione mensile articolata nell’arco della durata del presente accordo, fatte salve le esigenze dettagliate dall’azienda, con una fluttuazione massima mensile del 10%.
Articolo 2 Obblighi dell’erogatore
L’erogatore si impegna a:
- attenersi alle disposizioni relative alla prescrivibilità ed erogabilità delle prestazioni specialistiche a carico del SSN introdotte dal Decreto del Ministro della Salute 9 dicembre 2015, dal Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 1 del 14/01/2016;
- attenersi nell'ambito del budget assegnato al rispetto degli importi destinati ai vari macro-gruppi di prestazioni di cui all’allegato 1, salvo eventuale rimodulazione delle prestazioni da acquisire nel periodo di vigenza dell’accordo in rapporto a necessità che dovessero nel frattempo emergere, fermo l’importo massimo di spesa di € 600.000. Il budget è da considerarsi comprensivo del ticket (le quote di compartecipazione alla spesa introitate devono intendersi come mero acconto di pagamento che va recuperato nella prima fatturazione utile) e al netto dalla quota fissa. Le prestazioni erogate in supero al budget,
come sopra determinato, non saranno remunerate.
- concorrere con l'Azienda ULSS al mantenimento dei tempi di attesa entro i parametri fissati dalla Regione in tutte le classi di priorità previste, partecipando anche alla predisposizione e alla verifica di correttezza dei flussi relativi ai tempi di attesa;
- rispettare, conseguentemente, come stabilito dalla DGR 320/2013 in materia di liste di attesa, all'atto della prenotazione, la classe di priorità indicata nelle prescrizioni che contengono "prime visite", garantendone l'erogazione entro i tempi previsti; non saranno remunerate le prestazioni relative alle suddette prescrizioni "prioritarizzate" prese in carico dalla struttura accreditata le quali, da verifica fatta a consuntivo, risulteranno erogate in tempi superiori alla classe di priorità indicata. Fanno eccezione i casi in cui l'utente non ha accettato la "prima data disponibile" e quindi, nel flusso SPS, la "data prenotata" non coincide con la "prima data disponibile";
- rispettare l'obbligo previsto dalla L.R. 23/2012 - art. 15 - di rendere pubblico quanto percepito dal SSR. Per le persone giuridiche pubblicazione, nel proprio sito internet, dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento; per le persone fisiche affissione nella sede di adeguato prospetto. La pubblicazione deve avere le caratteristiche della completezza, adeguatezza e accessibilità (apposito link dedicato alla trasparenza). L'Azienda ULSS avvierà i controlli quanto prima e applicherà, previa diffida, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;
- garantire l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- comunicare con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- osservare le regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile e, in particolare, garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e s.m.i.;
- osservare, in particolare, la disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
▪ tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
▪ verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
▪ incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
▪ rispetto del protocollo di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario del SSR;
▪ compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
▪ gestione unicamente attraverso il CUP dell’ULSS delle agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo
▪ con calendarizzazione “distinta per classi di priorità” nella quale devono essere incluse tutte le prestazioni traccianti, purché l’ULSS garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell’agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell’azienda, compresa la
movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall’azienda, a garanzia della continuità assistenziale. L’Azienda effettuerà sistematici controlli incrociati tra agende CUP e i flussi SPS delle prestazioni erogate.
▪ mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
▪ tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo per responsabilità civile;
▪ sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero.
L’erogatore privato ha l’obbligo di partecipare al progetto regionale di creazione del fascicolo sanitario e pertanto deve procedere all’adeguamento dei sistemi informatici al fine di garantire la necessaria integrazione con i sistemi aziendali e regionali secondo lo standard del progetto FSER.
Articolo 3 Obblighi dell’azienda
L’azienda:
- monitora, tramite il CUP Manager, con riferimento a ciascuna struttura, la pianificazione delle agende, al fine di garantire il mantenimento del 100% delle stesse a CUP;
- monitora, tramite il CUP Manager, il rispetto dei tempi di attesa e la media dei giorni oltre soglia;
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad
ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nel limite di budget massimo assegnato dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa. In caso di esaurimento del budget assegnato, al fine di non contabilizzare e fatturare attività in supero, la struttura non emetterà né prenderà in carico ulteriori prescrizioni effettuate su "ricetta rossa" e/o dematerializzata, e di conseguenza non incasserà il ticket e, per conto dell'ULSS, la quota fissa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata sulle prestazioni erogate entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento della prestazione stessa e secondo le disposizioni di cui alla citata DGRV 2166/17. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.
Articolo 4 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dal 01.01.2018 al 31.12.2018. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget assegnato all’erogatore.
Non è ammessa proroga automatica.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il
medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Articolo 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:
a) l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell’azienda; l’erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda ULSS competente territorialmente. L’Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all’erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore previamente autorizzato dall’azienda, determina l’avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere
sospeso dalla Regione anche su proposta dell’Azienda ULSS;
d) Comportamenti non conformi a quanto sopra specificato sono considerati inadempienza contrattuale di cui si terrà conto in sede di stipula dei successivi accordi contrattuali.
Articolo 6 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 7 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.
Articolo 8 Registrazione
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Le spese di bollo sono a carico dell’erogatore, mentre le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Art. 9 – Controversie
Per eventuali controversie inerenti al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di Vicenza.
Art. 10 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
per l’Azienda X.X.XX. n. 7 “Pedemontana” IL DIRETTORE GENERALE (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx) | per il IMED srl IL LEGALE RAPPRESENTANTE (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx) |