Fondazione Musei Civici di Venezia
Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx
Xxx Xxxxx, 00
00000 Xxxxxxx
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI MUSEALI CIVICHE DI VENEZIA E ISOLE ANNO 2018-2021
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il Responsabile del Procedimento Arch. Xxxxxx Xxxxxx Il Progettista e D.L.
Il Direttore Operativo
Venezia, Marzo 2018
Servizio Tecnico e Manutenzioni, Palazzo Ducale – Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx T+ 39 0412715911 - F+ 39 5285028 - xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Indice
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto...............................................................................................................
Art. 2 Tipologia e ammontare dell’appalto .......................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .....................................................................................
Art. 4 Categoria della lavorazione e quota subappaltabile ...............................................................
Art. 5 Facoltà della stazione appaltante ..........................................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ............................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ...............................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ...........................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere...............................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 11 Consegna e inizio dei lavori ...................................................................................................
Art. 12 Programma dei lavori.............................................................................................................
Art. 13 Tempo utile, sospensione e proroghe....................................................................................
Art. 14 Penali in caso di ritardo..........................................................................................................
Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma..........................................
Art. 16 Inderogabilità dei termini di esecuzione......................................................................................
Art. 17 Risoluzione del contratto e facoltà di recesso.............................................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 18 Anticipazione .........................................................................................................................
Art. 19 Xxxxxxxxx in acconto ............................................................................................................
Art. 20 Conto finale, certificato di regolare esecuzione, pagamenti a saldo.......................................
Art. 21 Liquidazione...........................................................................................................................
Art. 22 Ritardi nell’emissione del certificato di pagamento e delle rate di acconto .............................
Art. 23 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ...............................................................................
Art. 24 Revisione prezzi.....................................................................................................................
Art. 25 Cessione del contratto e cessione dei crediti .........................................................................
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 26 Cauzione provvisoria .............................................................................................................
Art. 27 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ............................................................................
Art. 28 Riduzione delle garanzie........................................................................................................
Art. 29 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa..............................................................................
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 30 Possibilità di variazione delle opere .......................................................................................
Art. 31 Accettazione dei materiali dei lavori e delle apparecchiature .................................................
Art. 32 Nuovi prezzi ...........................................................................................................................
Art. 33 Prezzi di applicazione e modalità di pagamento.....................................................................
Art. 34 Sospensione dei pagamenti...................................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 Norme di sicurezza generali e sicurezza sul luogo di lavoro ..................................................
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 36 Subappalto.............................................................................................................................
Art. 37 Responsabilità in materia di subappalto.................................................................................
Art. 38 Pagamento dei subappaltatori ...............................................................................................
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 39 Accordo bonario.....................................................................................................................
Art. 40 Definizione delle controversie ...............................................................................................
Art. 41 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ...............................................................
Art. 42 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori …………………………………
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 43 Ultimazione dei lavori
Art. 44 Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 45 Oneri ed obblighi dell’appaltatore Art. 46 Qualità dei materiali
ALLEGATI
Allegato - A Categoria dei lavori
Allegato - B Lavorazioni omogenee e categorie contabili Allegato - C Elementi principali della composizione dei lavori Allegato - D Riepilogo degli elementi principali del contratto
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto riguarda l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione da eseguirsi presso le sedi museali civiche di Venezia e Isole, anno 2018-2021, finalizzati a mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza gli impianti presenti nelle sottoelencate sedi museali civiche di Venezia.
2. Tutti i musei sono ospitati in immobili vincolati come beni di pregio storico e artistico e sono aperti al pubblico, per tanto si richiede che la ditta appaltatrice presti particolare cura ed attenzione sia alle lavorazioni richieste sia al rispetto del pubblico presente nelle sedi.
3. I musei corrispondono ad una superficie complessiva di circa mq. 40.000 e sono localizzati a Venezia centro storico e isole, ai seguenti indirizzi:
• Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - Xxxxxxx
• Xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxx
• Torre dell’Orologio Xxx Xxxxx 000 - Xxxxxxx
• Cà Rezzonico Xxxxxxxxx 000 - Xxxxxxx
• Ca’ Lupelli e Wolf-Ferrari Xxxxxxxxx 0000 - Xxxxxxx
• Xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxx 0000 - Xxxxxxx
• Xxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxx 0000 - Xxxxxxx
• Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 0000 - Xxxxxxx
• Xxxxx Xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 0000 - Xxxxxxx
• Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 0000 – Xxxxxxx
• Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 0000/X – Venezia
• Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxx - Xxxxxxx
• Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 000, Xxxxxx – Xxxxxxx
• Parco Xxxx Cygnus xxx xxxxx Xxxxxxxxx 00/00 – Xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx)
• Pescheria S. Polo 342
4. Di seguito si riporta la consistenza in dettaglio delle componenti dell’appalto
- circa 13.510 lampadine di varie tipologie poste a diverse altezze;
- circa 1.250 lampade di emergenza di varie tipologie e poste a varie altezze,
- tutte le linee elettriche a valle dei quadri, attacchi e prese,
- 30 asciugamani elettrici,
- 71 estrattori ed aeratori dei bagni,
- 39 boiler elettrici,
- 3 ventilatori,
- 2 impianto deumidificazione elettrico muratura (parte elettrica),
- 3 impianti antipiccione (parte elettrica)
- 7 apparecchi di derattizzazione ad ultrasuoni (parte elettrica)
- 5 apparecchi di derattizzazione ad onde sismiche modello TRANSRAT (parte elettrica)
- 1 pompa acquario Museo di Storia Naturale (parte elettrica)
- 7 armadi di sicurezza dei liquidi tossici - torretta Museo di Storia Naturale (parte elettrica)
- 61 armadi di sicurezza dei liquidi infiammabili contenenti formalina - torretta Museo di Storia Naturale (parte elettrica)
- 1 fontane (parte elettrica Museo di Ca’ Pesaro)
- 1 vasca irrigazione Museo del Vetro (parte elettrica)
- 14 UPS
- 2 pompe sollevamento acqua alta
- 10 citofoni, campanelli e apriporta elettrici
5. Descrizione sommaria delle operazioni (per il dettaglio si veda la relazione tecnico descrittiva): l’Appaltatore deve garantire il buono stato di funzionamento degli impianti elettrici ed illuminotecnici, delle lampade di emergenza e di tutte le apparecchiature sopra elencate presenti nelle sedi museali, deve provvedere alla verifica puntuale delle necessità e alla manutenzione ordinaria continuativa programmata e su richiesta da effettuarsi nei
giorni di chiusura al pubblico o al di fuori degli orari di visita. Deve inoltre garantire la reperibilità 365 giorni l’anno.
6. Nello specifico le operazioni riguardano (per il dettaglio si veda la relazione tecnico descrittiva):
- la sostituzione di lampadine bruciate, di corpi illuminanti o porta lampade non più funzionanti, la sistemazione/sostituzione di prese, il ripristino dell’illuminazione in caso di necessità, la pulizia dei lampadari se necessario;
- la manutenzione ordinaria degli impianti illuminotecnici ed elettrici con riferimento alle norme CEI 11-27 del 2014 “lavori su impianti elettrici” UNI 9910, UNI 10147, UNI 10224, UNI 11063 e UNI 11257 (vedi punto 4 comma b) della relazione tecnico descrittiva) per assicurare al committente a) il mantenimento nel tempo dell’efficienza dell’impianto, b) il ripristino di un impianto a causa di un disservizio o di un guasto, c) la segnalazione di eventuali adeguamenti dell’impianto a causa delle variate esigenze per la sua fruibilità e normative del settore. Le corrispondenti attività riguardano: a) la manutenzione preventiva; b) la manutenzione correttiva o “a guasto”; c) altri eventuali interventi di piccola entità sull’impianto elettrico;
- la manutenzione delle lampade di emergenza in applicazione alle norme EN50172 “sistemi di illuminazione di sicurezza” e UNI CEI 11222 “impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici” (vedi punto 4 comma c) della relazione tecnico descrittiva) che prevedono verifiche periodiche e manutentive e stabiliscono le relative procedure;
- la manutenzione dei ventilatori che prevede la pulizia iniziale, il controllo della funzionalità, il posizionamento come da indicazione della DL, la pulizia finale e la loro messa in giacenza a termine stagione estiva;
- la manutenzione degli scaldabagni elettrici che prevede la verifica annuale con controllo funzionalità e sistemazione delle componenti;
- la manutenzione degli estrattori d’ aria dei bagni che prevede un controllo semestrale della funzionalità, pulizia e rimessa in esercizio dei medesimi ed eventuale sistemazione;
- impianto elettrico di deumidificazione muraria controllo annuale (antiumidità di risalita) e manutenzione della centralina;
- la manutenzione degli impianti antipiccione controllo annuale e manutenzione della centralina;
- la manutenzione dei sistemi di derattizzazione ad ultrasuoni che prevede la verifica con controllo semestrale della funzionalità, ed eventuale sistemazione o sostituzione;
- la manutenzione dei sistemi di derattizzazione ad onde sismiche modello TRANSRAT che prevede la verifica con controllo semestrale della funzionalità, ed eventuale sistemazione;
- la manutenzione degli armadi di sicurezza dei liquidi infiammabili e tossici torretta MSN che prevede la verifica con controllo semestrale della funzionalità, ed eventuale sistemazione;
- la manutenzione della pompa delle fontane di Ca’ Pesaro, Ca’ Rezzonico e del Museo di Storia Naturale che prevede la verifica con controllo semestrale della funzionalità ed eventuale sistemazione;
- la manutenzione delle pompe sollevamento acqua alta – Palazzo Ducale – caffetteria che prevede la verifica con controllo funzionalità all’inizio della stagione il posizionamento e la loro giacenza e la pulizia al termine della stagione, ed eventuale sistemazione;
- la manutenzione dei citofoni, campanelli e apriporta elettrici che prevede la verifica annuale con controllo funzionalità, ed eventuale sistemazione o sostituzione;
- la manutenzione degli asciugamani elettrici che prevede la verifica annuale con controllo funzionalità, ed eventuale sistemazione o sostituzione;
- la manutenzione della pompa acquario MSN che prevede la verifica con controllo semestrale funzionalità, ed eventuale sistemazione o sostituzione;
- la segnalazione di eventuali criticità riscontrate da parte della ditta nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. Tale segnalazione deve essere comunicata alla D.L. in forma scritta.
- Manutenzione vasca irrigazione Museo del Vetro solo parte elettrica
- Manutenzione fontana presso corte basso comodo di Ca’ Pesaro, solo parte elettrica
7. Sono comprese nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’intervento compiuto a regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.
8. L’esecuzione degli interventi sopra descritti sono sempre e comunque possibili anche su chiamata in caso di necessità.
9. La ditta esecutrice dovrà garantire per tutta la durata dei lavori la libera fruizione degli spazi museali sia espositivi che di servizio.
10. Nello svolgimento dell’attività di manutenzione l’Impresa dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente e sarà suo compito verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari che verranno emanate nel periodo di validità del contratto d’appalto.
Art. 2 - Tipologia e ammontare dell’appalto
1. L’importo complessivo dell’appalto triennale 2018 - 2021 è di € 660.000,00 (IVA esclusa),
€ 128.333,33,00 per l’anno 2018 (dal 01/06/2018 al 31/12/2018) (o.f.e.), € 220.000,00 per l’anno 2019 e € 220.000,00 per l’anno 2020, € 91.666,67 (dal 01/01/2021 al 31/05/2021)
Tab.1 Importo dell’appalto triennale suddiviso per anno (o.f.e.)
Descrizione | Importo annuo 2018 dal 01/06/2018 al 31/12/2018 | Importo annuo 2019 | Importo annuo 2020 | Importo annuo 2021 dal 01/01/2021 al 31/05/2021 | Importo complessivo triennale | |
1 | Manutenzione programmata | € 35.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 25.000,00 | € 180.000,00 |
2 | Manutenzione ordinaria | € 52.500,00 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 37.500,00 | € 270.000,00 |
3 | Totale importo soggetto a ribasso d’asta | € 87.500,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 62.500,00 | € 450.000,00 |
4 | Lavori in economia | € 29.166,67 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 20.833,33 | € 150.000,00 |
5 | Oneri per la sicurezza | € 11.666,67 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 8.333,33 | € 60.000,00 |
6 | Totale importo non soggetto a ribasso d’asta | € 40.833,34 | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 29.166,66 | € 210.000,00 |
7 | Totale importo complessivo | € 128.333,33 | € 220.000,00 | € 220.000,00 | € 91.666,67 | € 660.000,00 |
2. La tipologia della prestazione è qualificabile come appalto di lavori.
3. Agli importi unitari degli elenchi prezzi di cui all’art. 3 comma 3 del presente CSA verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall’impresa in sede di gara riferita all’importo di cui al punto 4 della Tab 1. L’ importo relativo ai lavori in economia, di cui al punto 4, non sarà soggetto al ribasso d’asta. L’importo relativo agli oneri della sicurezza, di cui al punto 5, verrà individuato di volta in volta in base alle necessità e non sarà soggetto al ribasso d’asta.
Art. 3 - Modalità di stipulazione e gestione del contratto
1. Il contratto è stipulato a misura.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti del 20% in più o in meno dell’importo contrattuale ad insindacabile decisione del Direttore di Xxxxxx.
3. I prezzi contrattuali da applicarsi all’effettivo lavoro eseguito sono quelli previsti dal prezziario opere pubbliche 2013 rev. gennaio 2014 del Comune di Venezia ai punti 0, 2 e 6 (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-0000) e dall’Elenco Prezzi Aggiuntivi allegato. Per Elenco Prezzi del Comune di Venezia edizione 2013 si intende il Prezziario 2013 del Capitolato Speciale d’Appalto del Comune di Venezia per l’esecuzione e la liquidazione di opere, noli e forniture, approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale
n. 127 del 5 aprile 2013. Su tutti verrà applicato il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria.
4. I prezzi contrattuali sono vincolati per la definizione, la valutazione, la contabilizzazione anche di eventuali varianti, che si rendessero necessarie in corso d’opera ordinate o autorizzate della D.L.
5. I prezzi da applicare per gli eventuali interventi da eseguirsi in economia, disposti dalla D.L., saranno quelli conteggiati applicando i costi della manodopera emanati con apposite tabelle dal Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto in vigore al momento dell’esecuzione e non saranno soggetti al ribasso d’asta. Tali costi della mano d’opera saranno aumentati del 24,30% per utili d’impresa e spese generali.
6. La ditta dovrà essere reperibile 365 giorni l’anno. In caso di interventi da eseguirsi fuori orario di servizio nell’arco di tutto l’anno si applicano alle tariffe di cui al comma 5 le seguenti maggiorazioni:
• ore feriali straordinarie (18.00-22.00 e 6.00-7.30) + 30 %
• ore feriali notturne (22.00-6.00) + 50 %
• ore festive diurne + 55 %
• ore festive notturne +75 %
7. Gli oneri della sicurezza verranno computati in base all’eventuale realizzazione di approntamenti necessari e specifici esclusivamente per la sicurezza che si dovessero rendere necessari in corso lavori, ora non prevedibili, per i quali verranno applicate le voci del prezziario del Comune di Venezia di cui al comma 3 non ribassati della percentuale proposta in sede di offerta da parte dell’Impresa. Il costo relativo all’incontro iniziale sulla sicurezza verrà calcolato in base alle ore effettivamente impiegate.
8. Le richieste di intervento per guasti possono scaturire dalle visite programmate da parte dell’Affidatario e/o dalle segnalazioni inoltrate da personale incaricato della Fondazione Musei Civici di Venezia, secondo le modalità ed i canali definiti dalle parti.
9. L’esecuzione degli interventi verrà di volta in volta richiesta dalla Fondazione Musei Civici di Venezia mediante Ordinativi di Intervento scritti, i cui estremi devono essere riportati, come riferimento, su tutti i documenti contabili all’atto della loro redazione.
10. L’Affidatario resta, pertanto, totalmente responsabile del dimensionamento, dei dati tecnici e progettuali e della conformità dei lavori eseguiti alle Leggi e Norme vigenti.
11. L’Affidatario organizza gli interventi in accordo con gli Utenti Interni per ciò che riguarda i tempi e gli orari in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell’attività degli uffici e rispettare i tempi previsti per l’esecuzione.
12. L’Affidatario ha l’obbligo di organizzare sin dalla consegna dell’Appalto una struttura adeguata a mantenere un alto livello di efficienza operativa che consenta di eseguire tutti i servizi e gli interventi richiesti dalla Stazione Appaltante.
Pertanto l’Affidatario dovrà organizzare un "servizio di reperibilità" del suddetto personale che interverrà entro un tempo garantito non superiore a 4 (quattro) ore dalla chiamata.
Il servizio di reperibilità dovrà essere attivo per 365 giorni l’anno.
13. L’esecuzione dei lavori a riparazione o ripristino dovrà avviarsi non oltre la giornata successiva al primo intervento e avere termine nei tempi più celeri senza interruzione alcuna nella esecuzione degli stessi.
Art. 4 - Categoria della lavorazione e quota subappaltabile
1. Gli interventi vengono classificati nella categoria di opere impiantistiche «OS30» (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) con qualificazione obbligatoria per cui i lavori devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria.
2. L’Appaltatore ha la facoltà di subappaltare fino ad un massimo del 30% dell’importo del contratto. Il subappalto può essere autorizzato solo se l'impresa ha presentato la dichiarazione di subappalto in sede di gara.
3. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni effettuate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
Art. 5 - Facoltà della stazione appaltante
1. La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di stralciare dall’appalto parte degli edifici o aggiungerne di nuovi non contemplati nel presente capitolato, senza che l’impresa possa avanzare riserve o compensi di sorta.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità dell’appalto e comunque quella migliore rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
- il presente capitolato speciale d’appalto;
- la relazione tecnico descrittiva, comprensiva del cronoprogramma;
- gli elaborati grafici del progetto;
- l’elenco prezzi del Capitolato Speciale Comune di Venezia aa. 2013, rev. gen. 2014
- l’elenco dei prezzi unitari aggiuntivi di progetto;
- il documento delle informazioni dell’appaltatore;
- le polizze di garanzia
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. Gli interventi verranno svolti dall’Appaltatore su richiesta del direttore dei lavori attraverso un programma gestionale degli ordini a cui si potrà accedere tramite web, senza costi aggiuntivi per il Committente. L’impresa darà la propria disponibilità ad accedere al Link disponibile all’apposito indirizzo web e si impegnerà ad essere tempestiva nel suo utilizzo e comunque non oltre 40 giorni dalla stipula del contratto.
3. Durante il lavoro gli operai dell’impresa dovranno essere dotati di adeguato vestiario di servizio con apposito cartellino di riconoscimento con foto. Come previsto da normativa vigente la mancata apposizione del cartellino di riconoscimento, riscontrata con la semplice contestazione verbale del Direttore dei Lavori o un suo incaricato, comporterà l’applicazione di una penale ad ogni richiamo.
4. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, dei luoghi, delle condizione pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, trova applicazione quanto previsto in analogia agli artt. 108 e 110 del D.lgs. 50 del 2016.
2. Qualora l’esecutore sia un’ associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un impresa mandante trovano applicazione in analogia rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. 50 del 2016.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel Comune nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, in analogia all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso la D.L. indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Non si procede alla consegna dei lavori se l’appaltatore non ha stipulato e consegnato alla stazione appaltante le polizze previste.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei lavori, si procederà in analogia a quanto previsto dall’art. 110 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Gli edifici oggetto dell’appalto oltre non essere liberi da cose o persone alla consegna, in quanto sedi aperte al pubblico, potranno essere interessati, durante lo svolgimento dell’appalto, da altri interventi che la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio intenderà eseguire con altre imprese. A tale riguardo l’appaltatore delle opere in oggetto non potrà avanzare riserve ed obiezioni di sorta. Sarà compito della D.L. coordinare modalità e tempi di intervento in modo da evitare eventuali sovrapposizioni nei lavori con altre imprese.
Art. 12 – Programma dei lavori
1. L’Appaltatore potrà organizzare i lavori nel modo che riterrà più conveniente in accordo con la direzione lavori e a quanto previsto nel presente capitolato.
2. Gli interventi previsti negli spazi delle sale espositive dovranno essere svolti di norma durante il giorno di chiusura settimanale al pubblico e nei Musei ove non è previsto giorno di chiusura il lavoro dovrà essere svolto fuori degli orari di apertura al pubblico (vedi tabella 1 sotto riportata). Per quanto riguarda le sedi adibite ad uffici l’accesso è consentito negli orari di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, adottando tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza.
3. Eventuali modifiche all’orario di apertura delle sedi verranno comunicate tempestivamente alla ditta aggiudicataria.
tab. 1 Orari di apertura dei musei e i giorni di chiusura al pubblico
SEDE MUSEALE | ORARIO INVERNALE 01/11 – 31/03 | ORARIO ESTIVO 01/04 – 31/10 | GIORNO DI CHIUSURA |
CA' PESARO | 10:00-17:00 | 10:00-18:00 | lunedì |
CA' REZZONICO | 10:00-17:00 | 10:00-18:00 | martedì |
CASA GOLDONI | 10:00-16:00 | 10:00-17:00 | mercoledì |
MUSEO CORRER | 10:00-17:00 | 10:00-19:00 | _ |
MUSEO DEL VETRO | 10:00-17:00 | 10:00-18:00 | _ |
MUSEO FORTUNY | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | martedì |
PALAZZO DUCALE | 8:30-17:30 | 8:30-19:00 | _ |
PALAZZO MOCENIGO | 10:00-16:00 | 10:00-17:00 | lunedì |
TORRE DELL’OROLOGIO | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | |
STORIA NATURALE Sab. e dom. | 9:00-17:00 10:00-18:00 | *10:00-18:00 | lunedì |
MUSEO DEL MERLETTO | 10:00-17:00 | 10:00-18:00 | lunedì |
* Solo per Museo di Storia Naturale l’orario invernale si applica fino al 31 Maggio Art. 13 – Tempo utile, sospensioni e proroghe
1. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è fissato al termine del terzo anno di incarico a partire dalla data di aggiudicazione del contratto. Gli interventi ordinati nel corso dell’anno dovranno essere eseguiti entro il termine citato fino al raggiungimento dell’importo contrattuale annuale. Nel caso non si sia raggiunto l’importo da contratto previsto annualmente, come specificato all’art.2 tab. 1 del CSA, la quota eccedente non potrà essere recuperata per l’anno successivo.
2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la programmazione dei lavori stabilita, la direzione dei lavori d’ufficio o su richiesta dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, o concedere proroghe, fatto salvo comunque quanto previsto nel precedente comma 1.
3. A giustificazione del ritardo delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette, imprese o fornitori.
4. L’Appaltatore non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere o rallentare le prestazioni dovute.
Art. 14 – Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi nell’ esecuzione dei singoli ordinativi , a discrezione e a insindacabile giudizio del direttore dei lavori, possono essere applicate le seguenti penali per ogni giorno di ritardo: per interventi classificati non urgenti, ossia che non riducono la funzionalità dell’ opera, € 20,00; per quelli urgenti, ossia che riducono la funzionalità dell’ opera, € 50,00; per quelli di massima urgenza, ossia finalizzati alla tutela dell’incolumità pubblica, da € 100,00 a € 300,00.
2. Nel caso di omessa esposizione del cartellino identificativo di cui all’art. 8 c.3, il Direttore dei Lavori applicherà una penale di € 100,00.
3. Tutte le eventuali penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 15 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo della manutenzione ordinaria programmata elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tali programmi devono riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, in ottemperanza a quanto stabilito contrattualmente e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini indicati da progetto.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, comunque interessati dagli interventi.
Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell' avvio dei lavori per le opere provvisionali;
- l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
- le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 17 – Risoluzione del contratto e facoltà di recesso
1. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:
- qualora l’Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 5% del valore annuo del contratto;
- qualora il ritardo temporale dell’appaltatore nell’esecuzione degli ordinativi specifici rispetto alle date fissate sia superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;
- per cessione del contratto, cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- gravi inottemperanze a quanto previsto nel presente Capitolato.
2. Resterà inoltre salva per la Stazione Appaltante la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore e in generale in analogia all’art. 108 del D.lgs. 50/2016
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 18 - Anticipazione
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/16, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, con le modalità e i termini previsti dalla citata norma.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Art. 19 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto, sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungono
un importo non inferiore a euro 30.000,00 (o.f.e.), a seguito di richiesta scritta da parte dell’appaltatore. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della eventuale relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore ad € 30.000,00.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il Certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, su presentazione di regolare fattura fiscale, entro i successivi 60 giorni, come da previsione delll’art.1 c.3 del D.Lgs 192/2012, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’Appaltatore.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori e/o sub-affidatari. Nel caso in cui il
D.U.R.C. segnali un’inadempienza per uno o più soggetti impegnati nell’esecuzione, il Responsabile del Procedimento, in analogia all’art. 4, comma 2 del D.P.R. 207/2010, è tenuto a trattenere dal relativo certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, che verrà poi utilizzato dalla Stazione Appaltante per corrispondere direttamente agli enti previdenziali e assicurativi la somma dovuta dall’Appaltatore.
7. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei sub- affidatari, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore stesso.
Art. 20 - Conto finale, certificato di regolare esecuzione, pagamenti a saldo
1. Il conto finale è redatto entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’appaltatore, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già precedentemente formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 19, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC .
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 21 – Liquidazione
1. L’appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante gli estremi del/i conto/i corrente/i, dove intende vengono depositati gli importi dei lavori eseguiti tramite bonifico
bancario emesso dalla Stazione Appaltante, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione.
2. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione Appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato.
Art. 22 - Ritardi nell’emissione del certificato di pagamento e delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui al comma precedente oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 24 - Revisione prezzi
1. Non è prevista alcune revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma del codice civile.
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, in analogia all’articolo 106 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.P.
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 26 - Cauzione provvisoria
1. Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria.
Art. 27 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. E’ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
2. La garanzia è prestata ai sensi dell’art. 93 c. 3 tramite fideiussione bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale alla Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto.
3. Con l’emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il pagamento delle somme dovute per irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Alla stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà presentare copia della propria polizza assicurativa.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale in analogia a quanto disposto dall’art. 48, comma 5, del codice dei contratti.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 28 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione della garanzia fideiussoria, art. 103 del Codice dei Contratti, di cui all’articolo 27 del presente Capitolato, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale la riduzione di cui al comma 1 è accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale la riduzione di cui al comma 1 è accordata esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in
possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.
Art. 29 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori in analogia all’articolo 103 del Codice dei contratti, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) trattandosi di interventi che contemplano lavorazioni tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili tutelati o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto incrementato dell’I.V.A., come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette preesistenze, quantificato in Euro 1.000.000,00 (unmilione,00).
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata di euro 500.000,00 (cinquecentomila Euro) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori ed eventuali coordinatori per la sicurezza e personale autorizzato della D.L.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale in analogia a quanto disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 30 – Possibilità di variazione delle opere
1. Il lavoro dovrà essere eseguito sempre e comunque nel rispetto delle buone norme tecniche di esecuzione e regole dell’arte. La D.L. avrà la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità esecutive dell’appalto; in tal caso il prezzo subirà unicamente le variazioni corrispondenti alle modifiche introdotte, con esclusione di qualsiasi extra- compenso.
Art. 31 – Accettazione dei materiali, dei lavori e delle apparecchiature
1. Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera siano di cattiva qualità, presentino vizi occulti, difetti di qualsiasi tipo, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.
2. Per tutti i componenti per i quali è prescritta l’omologazione, secondo le normative vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati.
3. Quale regola generale si intende che i materiali da impiegare nell’esecuzione dell’opera dovranno essere preventivamente accettati dalla Direzione dei lavori che potrà richiedere la fornitura di schede tecniche a supporto o di campioni rappresentativi.
4. Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere a norma, in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
5. Per i lavori in economia l’Appaltatore dovrà produrre rapportini giornalieri per manodopera, mezzi e materiali, da trasmettere al Direttore dei lavori entro una settimana dal loro compimento, salvo tempi diversi che questi volesse disporre; il mancato rispetto dei suddetti termini temporali darà facoltà al Direttore dei lavori di riconoscere la quantificazione del lavoro svolto a suo esclusivo giudizio.
Art. 32 – Nuovi prezzi
1. Qualora, tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per lavorazioni richieste in corso d’ opera, si procederà alla formazione di nuovi prezzi.
Art. 33 – Prezzi di applicazione e modalità di pagamento
1. I prezzi sui quali è richiesta l’ offerta di ribasso percentuale all’Impresa comprendono:
- i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, perdite, sprechi, ecc.) che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
- la manodopera, ogni spesa per il trasporto dei lavoratori in cantiere (inclusi i tempi di percorrenza) e per fornire ai medesimi gli attrezzi e utensili del mestiere e l’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla D.L..
- i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
2. I prezzi unitari ribassati risultanti dall’offerta effettuata dall’Impresa in sede di gara d’appalto s’intendono formulati in base a calcoli di convenienza dell’Appaltatore e a tutto suo rischio; essi sono fissi ed invariabili.
Art. 34 – Sospensione dei pagamenti
1. La carenza di informazioni, certificazioni, documenti giustificativi, tabulati di sintesi e analitici relativi all’avanzamento degli interventi, potrà comportare la sospensione dei pagamenti fino all’avvenuta regolarizzazione della documentazione.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 – Norme di sicurezza generali e sicurezza sul luogo di lavoro
1. Norme di sicurezza generali - I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle normative vigenti, gli appositi documenti, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
2. Sicurezza sul luogo di lavoro - L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dell’esecuzione dei lavori.
3. Considerato che i lavori sono costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo ma non nel loro numero e localizzazione e che quindi non è tecnicamente possibile redigere piani della sicurezza e del coordinamento ma soltanto delle prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell’utenza: il Piano di Sicurezza sarà costituito dai singoli Piani Operativi per la Sicurezza (POS) della ditta appaltatrice, come previsto dall’Autorità di Vigilanza LL. PP. con Determinazione n° 13/2004.
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 36 - Subappalto
1. Le lavorazioni di cui all’articolo 2, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici.
2. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
- di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.
- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successivi aggiornamenti, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
- le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
b) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con l’art. 35 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, per tanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
Art. 37 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 36, commi 6, del presente Capitolato speciale, in analogia a quanto indicato all’articolo 105, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub- affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori in analogia all’articolo 105, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 36 del presente Capitolato speciale
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, sono subordinati alla trasmissione alla Stazione appaltante del DURC del subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 39 - Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione diriserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento)e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità dimassima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione dellalista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 40 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 39 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nelcorso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u),20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 42 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifichedi contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
l) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
n) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
o) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento dirisoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anchemediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
i. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
ii. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
iii. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
5. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è
estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
6. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 43. Ultimazione dei lavori
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente capitolato.
3. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e tutta la documentazione richiesta dalla D.L.; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 44, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 20.
Art. 44 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori verrà emesso il certificato di regolare esecuzione.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
CAPO 11 – NORME FINALI
Art. 45 – Oneri ed obblighi dell’appaltatore
1. In relazione all’esecuzione dei lavori l’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni; esso dovrà attuare, sempre a sua cura e spese, tutte le provvidenze necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle opere. La presenza in luogo del personale dell’ufficio di Direzione Lavori o sorveglianza non limitano o riducono tale piena e incondizionata responsabilità. La Stazione Appaltante quindi e tutto il personale da essa preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori, si intende esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità inerente l’esecuzione dell’appalto e deve essere sollevata da ogni molestia od azione che fosse eventualmente promossa contro di essa per danni a cose, opere o a persone.
2. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto dalla normativa vigente, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la conservazione, la pulizia e la manutenzione dei luoghi presso i quali si eseguono gli interventi, e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo sgombero dei materiali di risulta prima durante e dopo il cantiere;
b) la sorveglianza dell’area nelle ore di attività del museo e, per tutta la durata dei lavori, la custodia del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché delle cose del Committente;
c) la comunicazione al Committente, nei termini dalla stessa prefissati, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera; in particolare, prima dell’ inizio delle opere, dovrà essere consegnata alla D.L. l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno impegnati in cantiere, anche momentaneamente, con le specifiche anagrafiche, le qualifiche e le posizioni nel libro matricola dell’Impresa, compreso il Direttore di Cantiere;
d) la buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite in generale, fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione;
e) la sostituzione delle apparecchiature per il periodo della loro garanzia;
f) l’assistenza per la redazione della contabilità dei lavori, inclusa la redazione di una minuta di libretto delle misure;
g) la fornitura e la manutenzione della segnaletica di sicurezza nei luoghi d’ intervento, adeguata ai luoghi museali;
h) l’osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), nonché al pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro, esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo; l’Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori di cui trattasi, in particolare, l’Impresa dovrà corrispondere ai lavoratori le retribuzioni loro dovute con la massima regolarità e secondo le scadenze prestabilite nei contratti collettivi; resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dei competenti Enti, l’Amministrazione potrà procedere ad una detrazione delle rate di acconto o di saldo nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei suddetti obblighi, nonché a trattenere la cauzione definitiva di contratto; sulle somme così trattenute non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi, né risarcimento di danni.
i) e responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
k) la formazione in cantiere sulle misure di sicurezza e coordinamento da adottare per la presenza di più soggetti negli spazi museali, garantendo il transito in sicurezza da parte di altre ditte o persone che insistono sulla stessa area e/o limitrofe. Dovrà inoltre provvedere se serve alla fornitura dei D.P.I. per tutto il personale della direzione lavori, o altro personale autorizzato dalla direzione lavori.
l) in caso di utilizzo in particolare all’ esterno di impianti fissi e mobili di cantiere (impalcature, etc.)questi dovranno essere forniti di sistemi d’allarme ed antintrusione. Un segnale elettronico dovrà essere rinviato direttamente al personale di custodia, presente in cantiere costantemente, tramite apposita apparecchiatura di segnalazione di intrusione od incendio;
m) la cura, la manutenzione, la pulizia e le dotazioni di sicurezza di quegli spazi seppur minimi che la stazione appaltante potrà eventualmente fornire quale punto di appoggio per una dotazione minima di materiali di uso comune. Resta inteso che l’Appaltatore dovrà essere dotato di magazzini adeguatamente ampi e non lontani dalle sedi museali
n) l’aggiornamento informatico (Programma Autocad DVG) dei disegni, elaborati ed la preparazione della documentazione che verrà richiesta dalla Direzione Lavori, nonché la consegna in idoneo supporto informatico (CD ROM –ecc.). Tale ultima documentazione dovrà essere consegnata entro un mese dalla fine dei lavori;
o) la dotazione implementata di tutte quelle apparecchiature necessarie per le prove e
verifiche varie, quali: misuratori dei valori di lux, apparecchiature per la prova dei differenziali, dei coordinamenti, delle correnti di corto circuito e prove di isolamento dei cavi elettrici.
p) prima di ogni intervento e all’interno della manutenzione programmata dovrà essere previsto ove necessario, il piano di movimentazione delle opere d’arte, la loro collocazione temporanea, i percorsi museali (in accordo con la Direzione lavori) in modo da non impedire la chiusura del museo stesso e la movimentazione delle opere dovrà essere eseguita da una ditta specializzata del settore;
q) garantire la corretta conservazione delle opere e la sicurezza dei visitatori e dipendenti;
r) a presentazione di campioni ogni volta che la D.L. lo richieda senza oneri aggiuntivi per la Committenza;
s) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per rilievi, misurazioni, prove e controlli che verranno richieste dalla D.L. nel corso dell’Appalto,
t) il divieto di dare visione a terzi e formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre la documentazione di cui viene in possesso la ditta nel corso dell’appalto, in particolare planimetrie, impianti di sicurezza, ecc);
u) l’elenco del materiale presente (ad esempio cavi, lampadine per tipo, apparecchiature) in contraddittorio con la ditta precedente per la presa in consegna in occasione del nuovo appalto;
v) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
w) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori;
x) le documentazioni fotografiche (prima – durante – dopo) di tutti i lavori e dovranno essere del tipo professionale, di alta qualità oltre a dover essere fornite anche le planimetrie con indicati i punti di ripresa e i coni visuali e le lavorazioni.
y) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
z) adottare tutte le misure di sicurezza per l’avvicinamento e per le aree limitrofe alla zona delle lavorazioni;
aa) l’installazione se necessario degli idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione di eventuali polveri o altro durante le fasi lavorative;
bb) il conferimento dei materiali di risulta e delle componenti speciali alle discariche autorizzate con consegna della documentazione alla Direzione lavori;
cc) l’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni indicate dal Direttore dei lavori, quali le procedure di accesso ai luoghi,la registrazione in entrata e in uscita del personale di cantiere e della gestione di eventuali chiavi necessarie per accedere ai luoghi del cantiere
dd) garantire il mantenimento dell’apertura al pubblico del museo durante le lavorazioni approntando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la massima sicurezza.
Art. 46 – Qualità dei materiali
1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per dare il lavoro eseguito a regola d’arte, devono essere marchiati CE e di comprovata buona qualità e durata
2. Tutti i materiali da impiegare negli interventi dovranno essere preventivamente documentati con schede tecniche, certificati, ecc., campionati e sottoposti alla verifica ed accettazione preventiva della D.LL.
3. Tutte le certificazioni dei materiali e dei prodotti utilizzati nel corso dei lavori e rilasciate dal produttore attraverso idonea documentazione, devono essere consegnate tempestivamente alla Direzione lavori, come pure, quando necessario, le dichiarazioni di rispondenza, conformità e corretta posa.
ALLEGATI
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Allegato «A»
Prog. | Tipologia | Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 | Euro (o.f.e.) | Incidenza % manodopera | |
1 | Impianti elettrici | Prevalente | OS30 | 660.000,00 | 65 % |
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera
Allegato «B»
Prog. | Designazione delle categorie omogenee dei lavori | Euro (o.f.e.) |
1 | Impianti elettrici e simili (OS30) | 455.500,00 |
2 | Lavori in economia (OS30) | 145.500,00 |
3 | Oneri per la sicurezza (OS30) | 59.000,00 |
4 | Totale (OS 30 | 660.000,00 |
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Allegato «C»
Prog. | Elemento di costo | Incidenza% |
1 | Manodopera | 65% |
2 | Materiale | 25% |
3 | Trasporti | 10% |
4 | Noleggi | - |
5 | Totale | 100% |
n. | Squadra tipo: | Quantità |
1 | Operai specializzati | n. 2 |
2 | Operai qualificati | n. 2 |