Ratifica Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba
Ratifica Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba
A.C. 1332
Nota di analisi n. 12
12 febbraio 2019
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto Camera: 1332
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016
Relatore per la Commissione di merito: Xx Xxxxxx
Gruppo: M5S
Relazione tecnica (RT): non presente
Iniziativa: Parlamentare
Iter al Senato: No
Commissione competente : III Affari esteri
Finalità
Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario. Vengono quindi esposti gli elementi e le richieste di chiarimento rilevanti ai fini di una analisi degli effetti finanziari.
Analisi degli effetti finanziari
Articoli 1-89 dell'Accordo: le norme della Parte I (articoli 1 e 2) recano i principi e gli obiettivi dell'Accordo. Nello specifico, sono elencati gli obiettivi da perseguire, tra i quali, in particolare:
consolidare e rafforzare le relazioni esistenti tra le parti in materia di dialogo politico, cooperazione e scambi commerciali [articolo 2, lettera a)];
instaurare un dialogo orientato ai risultati sulla base del diritto internazionale al fine di rafforzare i diritti umani e la democrazia [articolo 2, lettera c)];
sostenere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile [articolo 2, lettera d)];
promuovere le relazioni commerciali ed economiche in conformità delle norme e dei principi che disciplinano il commercio internazionale come stabilito negli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) [articolo 2, lettera e)].
La Parte II è relativa al dialogo politico e ne definisce gli obiettivi, tra i quali si segnalano: il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (art. 7), la lotta contro il terrorismo (articolo 8), la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (art. 11), la lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite (art. 12), la lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esso associate (art. 13) e lo sviluppo sostenibile (art. 14).
La Parte III (articoli 15 - 59) è dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale:
il Titolo I, dopo aver fissato gli obiettivi e i principi di tale cooperazione, definisce le modalità di dialogo e le procedure di cooperazione, che prevedono, fra l'altro, l'assistenza tecnica e finanziaria come mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi (art. 18). L'articolo 21 tratta
specificamente delle risorse disponibili per la cooperazione, stabilendo che le parti convengono, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione previsti nell'Accordo medesimo;
il Titolo II è relativo alla democrazia, ai diritti umani e al buon governo (artt. 22 e 23), al rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto (art. 24), alla modernizzazione della pubblica amministrazione e alla prevenzione e risoluzione dei conflitti e individua obiettivi e modalità di cooperazione per il loro raggiungimento (articoli 25 e 26);
il Titolo III ha ad oggetto promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione (articoli 27-36);
il Titolo IV è dedicato allo sviluppo e alla coesione sociali. È prevista la collaborazione in ambito di politiche economiche e commerciali (art. 37), occupazione e protezione sociale (art. 38), istruzione (art. 39), sanità pubblica (art. 40), cultura e patrimonio culturale, politiche giovanili (artt. 42 e 45);
il Titolo V si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo know-how (artt. 47-49);
il Titolo VI si occupa dello sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti, delle statistiche, della modernizzazione del modello economico e sociale e della buona governance in materia fiscale (artt. 50-58);
il Titolo VII ha per oggetto l'integrazione e cooperazione regionali e sottolinea l'importanza della cooperazione tra Cuba ed i suoi vicini caraibici (art. 59).
La Parte IV (artt. 60-80), relativa a scambi e cooperazione commerciale, definisce gli obiettivi della cooperazione nel settore, prefiggendosi in particolare di rafforzare le relazioni economiche e commerciali, di promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, di rafforzare il contributo del commercio sostenibile.
La Parte V è relativa alle disposizioni istituzionali e finali. In particolare, si istituisce un Consiglio congiunto (articolo 81), riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni e presieduto alternativamente da un rappresentante UE e da Cuba, i cui compiti precipui consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, nel sovraintendere alla sua l'attuazione e nell'esaminare i principali problemi insorti nell'ambito dell'accordo, nonché un Comitato misto (art. 82), che assiste il Consiglio congiunto ed è responsabile dell'attuazione generale dell'Accordo. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari e si riunisce di norma una volta l'anno, in alternanza a Bruxelles e a Cuba. Il Comitato può costituire sottocomitati che possano coadiuvarlo nelle sue funzioni (art. 83). Sono parti dell'accordo, oltre a Cuba, l'UE e i suoi Stati membri oppure l'UE o i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze.
L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica (Clausola di invarianza finanziaria) prevede che dall'attuazione della legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'Accordo vede come parti, oltre a Cuba, sia l'Unione europea sia gli Stati membri, dunque anche la Repubblica italiana, sulla base delle rispettive competenze (art. 84). L'Accordo prevede altresì che le parti convengano, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione previsti nell'Accordo medesimo (art. 21).
Il disegno di legge di ratifica è, a sua volta, corredato di una clausola di invarianza (art. 3).
Ciò posto, si prende preliminarmente atto che molte disposizioni presentano carattere programmatico e che altre parrebbero confermative di norme vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure già avviate. Tuttavia, si osserva che talune disposizioni sembrano porre a carico delle Parti, fra cui appunto la Repubblica italiana, specifici adempimenti di carattere potenzialmente oneroso: ci si riferisce, in particolare, al dialogo politico, da condurre a livello politico e di funzionari (art. 4), agli scambi di esperienze e alla cooperazione giudiziaria e di polizia nel settore
2
delle droghe illecite (art. 28), alle forme di cooperazione in materia culturale (art. 42), al sostegno a iniziative interne di Cuba per la gestione del rischio di catastrofi (art. 48), alle forme di cooperazione in materia statistica, che vedono coinvolti - oltre a Eurostat - anche gli istituti statistici degli Stati membri UE (art. 57) nonché alla partecipazione e al funzionamento del Consiglio congiunto (art. 81), del Comitato misto (art. 82) e dei suoi possibili sottocomitati (art. 83).
Ciò premesso, al fine di suffragare la previsione di invarianza finanziaria recata dal progetto di legge di ratifica, andrebbe chiarito quali disposizioni dell'Accordo, fra quelle suscettibili di comportare oneri finanziari per la loro attuazione, siano di competenza dell'Unione europea e quali di competenza diretta statale e, in rapporto ad esse, gli elementi sulla cui base la relativa attuazione può avvenire nel quadro delle risorse già disponibili.
AF1332 Servizio Bilancio dello Stato xx_xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - 066760-2174
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.