CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO SPORTIVO, DEL CAMPO DI CALCETTO, DEL LOCALE BAR E DELLE SUE PERTINENZE UBICATO IN VIA CAMPAGNOLA - OLGINATE CIG: 12693951E4
COMUNE DI OLGINATE
Provincia di Lecco
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO SPORTIVO, DEL CAMPO DI CALCETTO, DEL LOCALE BAR E DELLE SUE PERTINENZE UBICATO IN VIA CAMPAGNOLA - OLGINATE CIG: 12693951E4
SOMMARIO
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE ARTICOLO 3 – SOGGETTI AFFIDATARI
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI GESTIONE – PALAZZETTO “I. RAVASIO” ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI GESTIONE – CAMPO DI CALCETTO ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI GESTIONE – LOCALE BAR
ARTICOLO 7 – CANONE ANNUO DI CONCESSIONE ARTICOLO 8 - NORME SUL PERSONALE DIPENDENTE ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA
ARTICOLO 10 - IMPIANTI ED ATTREZZATURA
ARTICOLO 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA –ORDINARIA ARTICOLO 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L. 136/2010
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ L. 136/2010 ARTICOLO 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO ARTICOLO 17 - ASSICURAZIONI
ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI ARTICOLO 19 CONTROVERSIE
ALLEGATI
PLANIMETRIA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAMPAGNOLA – OLGINATE REGOLAMENTO PALAZZETTO SPORTIVO VIA CAMPAGNOLA
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione ha per oggetto la concessione della gestione del Palazzetto sportivo “I. Ravasio” di proprietà comunale ubicato in via Campagnola – Olginate (LC), e la gestione del campo di calcetto e delle sue pertinenze come meglio indicati al successivo comma 4.
E’ altresì oggetto della presente Convenzione la gestione del locale bar ubicato all’interno del palazzetto sportivo e la realizzazione di un campo da beach volley da realizzare secondo le indicazioni specificate al successivo comma 4.
2. Il Centro sportivo comunale di Via Campagnola si compone nel suo insieme:
• da una palestra coperta,
• da un campo di calcetto scoperto in erba sintetica.
• dal suddetto locale bar ed accessori.
3. L’appalto é strettamente connesso alle attività sportive, culturali e sociali che in esso potranno avere luogo ed ha lo scopo di valorizzare la funzione sociale e di centro di aggregazione della struttura comunale nei confronti degli utenti e dei cittadini di Olginate in particolar modo. E' altresì consentita al concessionario l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, ricreative e del tempo libero sempre e comunque nei limiti e con il rispetto delle vigenti normative e compatibilmente con le attività autorizzate dall'amministrazione comunale.
La gestione deve essere svolta in maniera professionale, precisa e puntuale in un ambiente e clima consoni alle suddette finalità e scopi, agendo con diligenza e modalità tali da rispettare il pubblico decoro.
4. La concessione oggetto della presente convenzione consiste:
a) nella gestione temporanea del palazzetto sportivo “I. Ravasio”, del campo di calcetto, del locale Bar e delle aree pertinenziali ubicati all’interno del Centro Sportivo suddetto come indicato e distinto nell’allegata planimetria ;
b) nell’assegnazione, previo pagamento di un canone al Comune, di una autorizzazione amministrativa per l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti ai fini della
gestione del Bar ubicato dentro il palazzetto “I. Ravasio” con oneri di funzionamento a carico del contraente e corrispettivo diritto del medesimo ad introitare gli utili relativi alla gestione del Bar;
c) nella realizzazione e manutenzione di un campo da beach volley la cui opera prevede la presentazione del progetto ed il suo finanziamento a carico del gestore.
Rimane a carico dell’A.C. l’istruttoria per l’autorizzazione, la validazione e la realizzazione dell’opera.
La documentazione progettuale dovrà essere conforme a quanto prescritto dal Dlgs 163/06 e s.m.i., rispettare le caratteristiche dell’area di gioco (così come indicate dalla federazione Italiana di Pallavolo – regole del gioco beach volley) nonché rispettare le indicazioni vincolanti del Responsabile del Settore lavori pubblici.
Rientrando l’opera nel campo di applicazione del DLGS 163/06 le procedure di appalto verranno condotte dal competente settore lavori pubblici dell’A.C.
Il progetto dovrà essere presentato entro il 31.12.2011 nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma in termini di caratteristiche tecniche di costruzione del campo, di indicazioni e di conformità al D. Lgs 163/06. Il ritardo nella presentazione del progetto sarà causa di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva.
Alla scadenza della concessione la realizzazione di tale progetto non darà diritto al riconoscimento di alcun onere finanziario sostenuto.
Il gestore, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, nel corso della concessione, potrà proporre ulteriori migliorie/interventi al compendio al fine di incrementare la sua fruibilità. In sede di autorizzazione sarà stabilito se la realizzazione delle opere sia da considerarsi o no funzionale all’impianto e conseguentemente, in relazione alla rilevanza economica dell’opera, verrà rideterminato il canone da corrispondere all’A.C. di cui al successivo art.7.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La gestione del palazzetto sportivo, del campo di calcetto e dei servizi collegati e del locale bar verrà affidata all'aggiudicatario per 10 (dieci) anni con decorrenza 18.04.2011 – 18.04.2021.
1. L’Amministrazione Comunale si potrà comunque riservare la facoltà di prorogare il contratto solo nel caso in cui sussistano comprovate ragioni tecniche ed economiche di opportunità, convenienza e pubblico interesse e sempre che la facoltà non risulti in contrasto con il quadro normativo per tempo vigente.
Allo scadere del contratto, in caso di nuova gara, l’appaltatore è vincolato alle medesime condizioni previste dal presente capitolato alla continuità del servizio sin ad esperimento delle procedure di aggiudicazione.
2. Allo scadere del contratto di concessione le attrezzature e gli arredi conferiti dal concessionario diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale senza pretendere alcun compenso o indennità per le spese sostenute, così come la licenza d'esercizio.
3 L’aggiudicatario potrà esser chiamato a dar corso alla gestione del Bar e servizi connessi oggetto della gara anche in pendenza degli adempimenti preliminari alla sottoscrizione del contratto in forma scritta per la formalizzazione dell’affidamento della gestione.
ARTICOLO 3 – SOGGETTI AFFIDATARI
La concessione in oggetto potrà essere affidata a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del Dlgs 163/06 e s.m.i., ivi comprese le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del medesimo Dlgd 163/06 ed in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla LR 6/2010 e s.m.i..
ARTICOLO 4 –
MODALITÀ DI GESTIONE –PALAZZETTO “I. RAVASIO”
UTILIZZO DELLA PALESTRA ED ORARI:
L'uso della palestra è disciplinato dal vigente “regolamento per la disciplina dell'uso della palestra comunale” (allegato) che il concessionario dovrà rispettare dettagliatamente per quanto di sua competenza.
La regolamentazione delle attività che presuppongono l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di tutta l'utenza richiedente, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento relativo, è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Comunale e da questa disciplinata, sia a livello normativo che a livello economico.
L'attività della palestra si svolgerà nei giorni feriali e nei giorni festivi secondo il calendario predisposto dalla Giunta Comunale.
Alla fine di ogni periodo di utilizzo dovrà essere fatto in contraddittorio con i fruitori, una sommaria ricognizione della struttura e delle attrezzature ai fini dell'individuazione di eventuali responsabilità di fatti imputabili agli stessi.
ONERI A CARICO DEL GESTORE
Sono a carico del gestore:
A) Apertura e chiusura delle strutture sportive, quindi di tutte le aree pertinenti.
B)La pulizia ordinaria (spogliatoi, servizi igienici, campo di calcetto, aree accesso esterno e aree pertinenti) dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate:
• Spogliatoi, servizi igienici: giornalmente se utilizzati. Andranno giornalmente caricati, se necessari, i distributori di carta igienica, carta asciugamani e detergenti;
• Pulizia e inceratura campo da gioco: secondo la tempistica e le modalità previste dalla costruttrice o posatrice della pavimentazione. Pulizia con apposita macchina lavapavimenti. Pulizia giornaliera con mezzi idonei.
• Campo di calcetto: giornalmente se utilizzato. L’area dovrà comunque presentarsi sempre pulita in ogni sua parte;
• Pulizia delle gradinate: una volta la settimana coincidente possibilmente con il giorno antecedente gli incontri sportivi, spettacoli, manifestazioni e altro;
• Pulizia dei vetri e delle plafoniere: ogni 3 mesi;
• Pulizia porte: ogni mese;
• Pulizia degli spazi interni: una volta la settimana possibilmente coincidente con il giorno antecedente gli incontri sportivi o altri eventi;
L’elencazione sopra riportata è da considerare approssimativa e non esaustiva delle operazioni di pulizia. Resta inteso che i locali, gli arredi, le attrezzature, nonché tutte le aree oggetto di concessioni dovranno presentarsi lustre ed ottimali per l’utilizzo in qualsiasi momento.
Il materiale di pulizia e tutto quanto necessario per i servizi igienici sarà a totale carico del concessionario. Le pulizie sopra individuate dovranno essere effettuate con materiali di consumo di ottima qualità ed idonei per non alterare in alcun modo le caratteristiche dell’immobile, dei relativi arredi e della pavimentazione;
Le macchine per la pulizia di proprietà del comune saranno messe a disposizione del concessionario.
C) controllo del persistere presso tutta la struttura oggetto di concessione delle condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti e frequentatori;
D) Accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e di riscaldamento di tutte le strutture sportive;
E) Consegna impianti, attrezzature e quanto altro necessario per l’attuazione delle diverse attività sportive a quanti risultino autorizzati dal comune;
F)Servizio di informazione ai cittadini relativamente alle modalità di utilizzo delle strutture sportive;
G)Garantire, nel caso si renda necessario, l’immediata comunicazione di eventi straordinari e particolari ( polizia locale, carabinieri, 118, ecc.)
H) Rendicontazione per iscritto all’Amministrazione comunale delle presenze delle società sportive, delle associazioni e di tutte le utenze utilizzatrici della struttura, entro la 1a settimana successiva al mese di riferimento.
Il concessionario dovrà garantire l’apertura delle strutture sportive al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività in generale.
ARTICOLO 5 –
MODALITÀ DI GESTIONE – CAMPO DI CALCETTO
1. Possono fare richiesta società, associazioni e gruppi sportivi, enti di promozione sportiva, regolarmente costituiti, istituti scolastici, singoli cittadini.
2. Nel caso di tornei il richiedente è tenuto a contattare preventivamente il personale addetto all'impianto al fine di concordare l'organizzazione dell'attività. Sarà, comunque, cura dell'ufficio Sport avvisare il concessionario dell'autorizzazione concessa. L'utilizzo degli impianti dovrà avvenire nel pieno rispetto dei regolamenti comunali per l'uso di tali strutture.
3. In caso di attività programmate e/o tornei, società, associazioni, gruppi sportivi ed enti di promozione sportiva devono presentare domanda su carta intestata, senza bollo, indirizzata all’Assessore allo Sport del comune di Olginate - via Redaelli 16. Tale domanda deve pervenire all'ufficio Sport, a mezzo e-mail, servizio postale, a mezzo fax (0341 – 68.29.95) oppure a mano, almeno 15 giorni prima della data in cui si prevede lo svolgimento dell'iniziativa.
Modalità di fruizione del servizio:
➢ Per i singoli privati (attività occasionale):
prenotazione di persona o telefonica alla palestra comunale - Via Campagnola - tel. 0341 – 68.20.95
I singoli cittadini possono prenotare telefonicamente al numero sopra indicato oppure recarsi direttamente alla palestra comunale..
➢ Per le società, le associazioni, i gruppi sportivi, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici (attività programmate e tornei):
domanda, indirizzata all’Assessore allo Sport, da far pervenire all'ufficio Sport del comune, secondo le modalità sopra specificate;
istruttoria della richiesta da parte dell'ufficio Sport;
comunicazione dell'esito al richiedente, che sarà effettuata dall'ufficio Sport a mezzo posta, con l'indicazione di eventuali prescrizioni, nonché comunicazione al concessionario.
Documentazione da presentare:
➢ in caso di attività programmate o tornei:
Per le società, le associazioni, i gruppi sportivi, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici:
• domanda su carta intestata, senza xxxxx, in cui dovranno essere specificate le generalità del presidente o del legale rappresentante, le informazioni sull'attività che si intende realizzare, le date e gli orari che si prevedono per il suo svolgimento;
• copia di polizza assicurativa infortuni.
➢ “Attività occasionali” : compilazione dei dati richiesti nel blocchetto.
Per le società, le associazioni, i gruppi sportivi, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, singoli privati:
• Il Comune consegnerà al concessionario appositi blocchetti per l’utilizzo occasionale riportanti i dati necessari del fruitore richiedente al fine del successivo rilascio da parte dell’ufficio comunale di regolare fattura.
Pagamenti:
La tariffa viene determinata dalla Giunta Comunale.
➢ Il pagamento da parte dei fruitori per le attività occasionali avverrà direttamente al concessionario che rilascerà apposita ricevuta contenuta nel blocchetto “Attività occasionali”.
➢ Il pagamento in caso di attività programmate o tornei dovrà essere effettuato in via anticipata al concessionario.
ONERI A CARICO DEL GESTORE
Per la gestione per la cura, la pulizia del campo di calcetto si rimanda all’art. 3 della presente convenzione per quanto applicabile.
Altri obblighi previsti per il concessionario:
• Assicurare la presenza durante lo svolgimento delle attività nel campo di calcetto
• Prenotazione e incassi secondo le tariffe vigenti e le modalità stabilite con la presente convenzione e con i regolamenti comunali.
• Versamento degli introiti derivanti dall’utilizzo del campo di calcetto il 27 di ogni mese o comunque il primo giorno successivo non festivo. Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale indicando quale causale “introiti utilizzo campo di calcetto
mese “ ”.Lo stesso giorno il concessionario dovrà consegnare all’ufficio protocollo
del comune le ricevute dei corrispettivi (blocchetto attività occasionali) relativi al periodo di riferimento, nonché fattura per la corresponsione dell’aggio.
I blocchetti esauriti dovranno essere riconsegnati al Comune entro un mese dal loro esaurimento.
• Il concessionario, all’atto della stipula della polizza assicurativa per la sua attività di esercente di pubblico esercizio dovrà estendere la stessa, a garanzia del rischio partavalori.
Spetta al concessionario, per le prestazioni sopra individuate, l’aggio del 90% sulle entrate derivanti dalle tariffe per l’utilizzo del campo di calcetto.
Il Concessionario mensilmente emetterà fattura d’importo pari al 90% delle tariffe introitate nel mese di riferimento. La quantificazione dell’importo imponibile in fattura dovrà corrispondere alla somma degli importi desumibili dai corrispettivi consegnati all’ufficio protocollo il giorno stesso il versamento delle somme introitate di cui all’articolo precedente.
La fattura verrà liquidata dall’ufficio ragioneria entro e non oltre 60 gg. dalla data di ricezione e provvederà al versamento mediante bonifico bancario.
ARTICOLO 6 –
MODALITÀ DI GESTIONE –LOCALE BAR
Il comune concede all’aggiudicatario, in possesso di ogni requisito di legge per la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione dell’esercizio di bar.
Qualora il Comune intendesse organizzare delle manifestazioni all’interno della struttura, l’apertura dovrà essere garantita, anche se svolta al di fuori del normale orario di apertura della palestra. Il comune si impegna ad informare il concessionario delle eventuali manifestazioni che interessano l’uso della struttura di che trattasi, entro 7 gg. dalla data dell’evento.
La concessione in oggetto sarà espletata in ottemperanza a tutte le norme vigenti ed emanande in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il concessionario non potrà apportare innovazioni e/o migliorie al sito concesso o alle attrezzature e/arredamento senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale. Eventuali migliorie autorizzate verranno, comunque, acquisite dal Comune senza diritto per il concessionario a compensi e/o rimborsi. Alla scadenza, anche se anticipata per revoca o per decadenza, gli arredi e le attrezzature del locale bar resteranno di proprietà del Comune.
Il concessionario si impegna ad espletare le formalità presso il comune di Olginate per ottenere il rilascio dell’autorizzazione amministrativa temporanea di pubblico esercizio, in qualità di
concessionario pro-tempore, presentando la necessaria documentazione richiesta dal competente ufficio comunale per le licenze.
In considerazione della preminente finalità pubblica del presente appalto di gestione palazzetto sportivo, del campo di calcetto, del bar e servizi connessi l’autorizzazione amministrativa rilasciata per la sua gestione non è trasferibile tanto in termini di soggettività della stessa, quanto di esercizio della stessa all’esterno dei locali del centro sportivo pena - ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile - la risoluzione automatica del contratto di appalto per la gestione dei locali del bar e la revoca dell’autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Non è consentito, neppure con autorizzazione dell’amministrazione comunale, il subingresso di altro soggetto.
Nel caso di aggiudicazione a società, non sono consentite variazioni della originaria compagine societaria (ingresso di nuovi soci con o senza recesso dei vecchi) finalizzati ad eludere il divieto di variazione. Il gestore ha l’obbligo di segnalare per iscritto in modo tempestivo al Comune ogni variazione per le valutazioni del caso.
Alla scadenza della presente concessione e comunque in caso di anticipata cessazione verrà meno la titolarità dell’autorizzazione di pubblico esercizio senza che il concessionario possa accampare sulla medesima alcun diritto.
In considerazione del tipo di esercizio ed in particolare della sua natura peculiare di bar al servizio di centro sportivo, il concessionario si impegna a mantenere un ambiente e clima consoni alla medesima caratteristica.
ONERI A CARICO DEL GESTORE
Sono a carico del gestore:
a) la manutenzione atta a garantire la perfetta efficienza dell’arredamento, delle attrezzature e dei servizi del bar, la pulizia e la tinteggiatura periodica dei locali assegnati in uso, le retribuzioni per il proprio personale e la dotazione di merce di buona qualità e in quantità sufficiente a garantire in qualsiasi momento, il soddisfacimento delle esigenze del pubblico;
b )il pagamento delle spese telefoniche e l’onere derivante dalla tariffa rifiuti solidi urbani.
c) il rimborso all’amministrazione comunale delle spese per la fornitura di energia elettrica, di acqua potabile e di gas metano per riscaldamento le cui utenze sono intestate al Comune e riguardano promiscuamente varie strutture del centro sportivo. Dette spese vengono predeterminate, in relazione alla superficie dei locali dati in uso, in misura fissa ed a forfait nell’importo annuo di Euro 1.500,00. Il pagamento di detto rimborso al Comune verrà effettuato
dall’aggiudicatario in due rate semestrali fisse, uguali ed anticipate ciascuna di Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) entro e non oltre le date che saranno specificate in sede di contratto.
Il ritardo nel pagamento delle somme dovute alle suddette scadenze comporta a carico del concessionario del servizio il pagamento al Comune degli interessi moratori previsti dalla legge.
Il ritardo massimo ammissibile è comunque stabilito in giorni trenta, decorsi i quali verrà emessa formale diffida al pagamento nei successivi trenta giorni, pena la attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del Comune in caso di permanenza dell’inadempimento
d) esporre, in luogo ben visibile all’interno del bar i prezzi di vendita al pubblico delle bevande e delle vivande in vendita con le tipologie e modalità previste dalla vigente normativa nonché di esibire anche ai tavoli, in occasione della ricezione degli ordinazioni dei clienti, le suddette tabelle dei prezzi. I prezzi al pubblico per consumazioni al banco non potranno essere superiori a quelli previsti dal listino pubblicato e dalla Confcommercio di Lecco periodicamente; i prezzi delle consumazioni con servizio al tavolo saranno stabiliti sulla base di quelli correnti in zona per analoghi servizi;
e) non effettuare o consentire la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume trattandosi di esercizio operante nell’ambito di impianti sportivi;
f) esporre gli orari di apertura e chiusura del Bar
g) i prodotti ed il materiale di consumo alle pulizie sono interamente a carico del concessionario;
h) l’attivazione di una eventuale ulteriore linea telefonica (oltre a quella già esistente intestata al Comune di Olginate) o di una utenza televisiva tradizionale o satellitare sono a carico del concessionario che ne assumerà la titolarità e le relative spese di canone e traffico.
i) Il concessionario dovrà osservare quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” segnalando al Comune, subito se esistente o nel termine di sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del suddetto articolo 3, nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi come previsto dal comma
7 del medesimo articolo 3 della Legge n. 136/2010. Il Codice identificativo di gara (CIG ) 12693951E4 attribuito al presente appalto andrà indicato obbligatoriamente in tutti i bonifici di pagamento relativi al presente appalto.
ARTICOLO 7
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE
Il canone dovuto al Comune di Olginate dal concessionario è pari a € ……………..
Il canone, esente da IVA, dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate con le scadenze che saranno specificate in sede di contratto. Tale canone, al lordo del rialzo offerto in gara, a partire dal secondo anno di concessione sarà indicizzato secondo l’indice Istat (FOI – senza tabacchi), utilizzando il dato riferito a due mesi precedenti quello di decorrenza della revisione.
ARTICOLO 8
NORME SUL PERSONALE DIPENDENTE.
Qualora per l’espletamento dei servizi qui in oggetto l’aggiudicatario si avvalga di personale dipendente, allo stesso faranno carico tutte le comunicazioni ed iscrizioni previste dalla legge sia ai fini previdenziali che fiscali. Gli addetti alla somministrazione di cibi e bevande dovranno avere i requisiti previsti dalle norme igieniche e provvisti della documentazione e certificati richiesti dalle norme vigenti.
I servizi effettuati dal concessionario dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, di fonte comunitaria, nazionale, regionale e comunale.
In caso di sopravvenuto contrasto delle clausole e prescrizioni del presente capitolato con le norme sopra indicate, trovano applicazione queste ultime.
Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente le norme sul trattamento economico stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona ove si svolge il servizio per il personale dipendente utilizzato. Il concessionario é tenuto altresì al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di assicurazioni sociali e previdenziali , sulla prevenzione infortuni e sulla tutela delle condizioni di igiene e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, trasmettendo al Comune prima dell’inizio del servizio la comunicazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Nel caso in cui sia impiegato personale non in regola con le vigenti norme, il Comune considererà di diritto e di fatto risolto il contratto.
ARTICOLO 9 CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione pari a € 3.000 (tremila/00) a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni assunte o della cattiva esecuzione del servizio da parte dell’affidatario, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune pagherebbe qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze dell’affidatario.
2. La durata della cauzione definitiva dovrà coprire anche il periodo del possibile rinnovo dell’appalto ed i sei mesi successivi alla data di scadenza dell’appalto.
3. La cauzione definitiva dovrà essere costituita secondo le modalità indicate all’art. 115 del Dlgs 163/06.
4. L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% qualora il concessionario sia in possesso della certificazione di qualità rilasciata dagli organismi accreditati di cui al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006.
ARTICOLO 10 IMPIANTI ED ATTREZZATURA
1. La gestione dell’intero impianto dato in concessione dovrà essere svolta dal concessionario mediante propri capitali, mezzi tecnici e personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio.
2. Per lo svolgimento della attività l’amministrazione comunale concederà al concessionario, a titolo di comodato d’uso, ai sensi dell’articolo 1803 del Codice Civile, i locali con le attrezzature e gli arredi strumentali attualmente presenti nei locali stessi e sue pertinenze come meglio elencati e descritti nel verbale di consegna che verrà redatto alla presenza del concessionario.
3. Tutte le attrezzature e gli arredi mancanti dovranno essere conferiti dal concessionario mediante propri capitali senza alcun intervento, ausilio o contributo da parte del Comune.
4. Di tutti i beni ed attrezzature conferiti dal concessionario dovrà essere fatta espressa menzione nel verbale di consegna di cui al precedente comma 2 oppure in apposito successivo verbale.
5. Ogni aggiunta e trasformazione alla struttura del bar sarà, in ogni caso, condizionata al
preventivo assenso scritto all’amministrazione comunale e, se non rimossa a cura e spese del concessionario, a semplice richiesta scritta del Comune, alla cessazione del rapporto contrattuale verrà ceduta gratuitamente al Comune senza diritto di rivalsa o rimborso.
ARTICOLO 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ORDINARIA
1. La manutenzione straordinaria dei locali e della struttura dati in concessione è a carico dell’amministrazione comunale ad eccezione degli interventi effettuati a seguito di incuria o colpa del concessionario che dovrà risarcirne il costo al Comune.
2. La manutenzione ordinaria, - compresa la tinteggiatura dei locali interni dati in comodato d’uso da effettuare ad inizio gestione resta a totale carico del concessionario che dovrà sempre utilizzare locali ed attrezzature con la massima diligenza e cura, avendo speciale attenzione per l’igiene degli stessi e dei generi alimentari usati.
3. I locali e gli impianti tecnologici nelle loro condizioni di fatto e di efficienza vengono verificati ed accettati dal concessionario al momento dell’assunzione del servizio.
ARTICOLO 12 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ
1. L’amministrazione comunale in caso di inadempienze ritenute anche lievi, in relazione a qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria di Euro 100,00= (euro cento/00).
2. La sanzione ammonterà ad euro 150,00= (euro centocinquanta/00) nel caso venga punita una inadempienza dello stesso genere di quella in precedenza già punita con sanzione pecuniaria.
3. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie dovrà essere preceduta dalla contestazione senza indugio degli addebiti da parte del Responsabile del Settore Amministrazione Generale , effettuata con nota scritta comunicata all’affidatario con lettera raccomandata A/R, che potrà proporre le proprie difese e giustificazioni facendo pervenire all’amministrazione comunale, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione scritta le proprie giustificazioni e difese.
4. In caso di applicazione della predetta sanzione pecuniaria, l’importo relativo dovrà essere versato alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla comunicazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale della sua applicazione definitiva dopo la contestazione di rito e l’esame delle eventuali giustificazioni dell’inadempienza.
5. In mancanza del versamento si provvederà all’incameramento della somma con prelievo sulla
cauzione definitiva che andrà ripristinata senza indugio nel suo ammontare originario.
6. In caso di grave inadempimento, il Comune, in alternativa al diritto di risolvere la convenzione, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria di Euro 200,00= (euro cento/00) seguendo la stessa procedura di contestazione dell’addebito.
7. Il Comune si riserva altresì di far eseguire da altra ditta la prestazione omessa dall’affidatario ponendo le relative spese interamente a carico dell’inadempiente.
ART.13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – L. 136/2010
Ai sensi dell’art. 3 co.8 Legge 13 agosto 2010, n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ; il contratto è inoltre risolto allorché l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ART. 14
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ L. 136/2010
1. Ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 l’appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
ARTICOLO 15
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’amministrazione comunale si riserva in ogni momento la facoltà di revocare la presente concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse la cui valutazione é rimessa all’amministrazione comunale.
2. L’affidatario del servizio potrà, decorso il primo anno, recedere dal contratto dandone preavviso scritto con tre mesi di anticipo mediante lettera raccomandata A.R. oppure con comunicazione a mezzo PEC del contraente diretta all’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) del Comune.-In tal caso se il concessionario ha provveduto al rinnovo totale o parziale di arredamento ed attrezzature del locale i nuovi arredi ed attrezzature saranno indennizzati dal Comune al concessionario revocato sulla base di una stima peritale, a saldo di ogni qualsiasi pretesa, compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati, uno dal Comune, uno dal concessionario revocato, ed il terzo – con funzioni da Presidente – di intesa tra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecco.
3. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, oltre ai casi previsti ai precedenti articoli, nei casi previsti dalla legge e dal codice civile, nonché nei seguenti casi:
a) reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
b) sia intervenuto a carico dell’aggiudicatario dello stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
c) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
d) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
e) grave negligenza. In particolare l’aggiudicatario sarà considerato gravemente negligente qualora cumuli, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx tre sanzioni pecuniarie;
f) frode dell’aggiudicatario;
g) ritardo nell’esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l’ente appaltante vuole ottenere con la presente concessione;
h) mancata presentazione della polizza assicurativa entro i termini fissati dal Comune;
i) avvenuto accertamento della mendacità di alcuna delle dichiarazioni rese in sede di gara.
4. Il concessionario, decade automaticamente dall’appalto (clausola risolutiva espressa ex articolo 1546 Cod. Civ.) previa comunicazione scritta da parte del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva e fatto salvo il risarcimento del danno arrecato al Comune, in caso di:
a) mancata prestazione della cauzione definitiva o dei documenti richiesti per il perfeziona- mento dell’appalto e del contratto relativo;
b) mancata presentazione dell’aggiudicatario nel giorno ed ora comunicati per la stipula del rogito di formalizzazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto a seguito
dell’esperimento delle procedure di gara;
c) mancato inizio della gestione nel termine fissato, salvo casi di forza maggiore o giustificato motivo;
d) mancato pagamento al Comune, alle scadenze fissate nel contratto di concessione, di UNA delle rate trimestrali del canone dovuto dal gestore per la concessione del servizio di gestione di cui alla presente convenzione, seguito dall’inutile decorso del termine fissato dal Responsabile del Settore per la regolarizzazione della intervenuta morosità.
5. L’utilizzo della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Cod. Civ. comporta:
a) l’automatica decadenza dall’aggiudicazione;
b) la risoluzione di diritto dell’intervenuto appalto;
c) l’indizione di nuova gara.
6. È facoltà del Comune richiedere il risarcimento dei danni arrecati all’Amministrazione dal concessionario a causa del suo inadempimento.
7. In caso di risoluzione del contratto il concessionario non avrà diritto a compensi od indennità ad alcun titolo.
ARTICOLO 16
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
1. È vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di subappalto totale o parziale, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
2. In ogni caso responsabile dell’operato del subappaltatore occulto sarà il concessionario, sia verso l’amministrazione comunale che verso terzi.
3. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità del concessionario, fino al completo esaurimento della cifra versata come cauzione stessa.
4. Il concessionario sarà tenuto alla immediata reintegrazione della cauzione.
ARTICOLO 17 ASSICURAZIONI
1. Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, il concessionario si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall’esecuzione dell’appalto, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune per i danni a cose o persone.
2. Sarà a carico del concessionario la stipula delle seguenti polizze assicurative limitatamente ai locali dati in gestione, anche mediante sottoscrizione di specifiche appendici ai contratti assicurativi già in essere sulla struttura il cui onere resta a carico dell’aggiudicatario: RCT/RCO con massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
3. L’amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità alcuna per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nei locali concessi in comodato e così pure degli effetti personali lasciati nei locali stessi e, comunque, per danni conse-guenti alle strutture date in comodato d’uso il cui ripristino resta a carico del concessionario.
4. L’uso della struttura è concesso secondo l’agibilità accertata e riconosciuta dagli organi preposti. Spetta all’appaltatore attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d’uso e di capienza.
ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso gli uffici comunali per le finalità di gestione ell’aggiudicazione del contratto di appalto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all’aggiudicazione per le sole finalità inerenti alla gestione dello stesso.
2. Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi.
3. Il concessionario è responsabile del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell’espletamento dei servizi affidati. Dovrà procedere al loro trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza, esclusivamente per l’espletamento del servizio, senza comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso né senza conservarli successivamente alla scadenza del servizio, attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Comune.
ARTICOLO 19 CONTROVERSIE
1. Per le controversie che dovessero sorgere tra il concessionario ed il Comune sulla interpretazione e corretta esecuzione delle norme contrattuali, il foro competente è quello di Lecco.
2. L’affidatario del servizio dovrà eleggere il proprio domicilio presso la sede del Comune.