UN NUOVO STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE: DAL CONTRATTO ALL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
Dipartimento di Giurisprudenza Cattedra di Diritto del Lavoro (Progredito)
UN NUOVO STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE: DAL CONTRATTO ALL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
RELATORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
CANDIDATO
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. 117083
CORRELATORE
Prof. Xxxxxxxx Xxxxxxx
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
INDICE
UN NUOVO STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE: DAL CONTRATTO ALL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
Introduzione 5
Capitolo I
LA DISCIPLINA DELLE TUTELE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA DOPO IL JOBS ACT: TRATTAMENTI, SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI EROGAZIONE
SEZ. I SOGGETTI
1. Il centro per l'impiego 6
2. L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) 7
2.1 Istituzione 8
2.2 Le risorse finanziarie 9
2.3 Gli organi 13
2.4 Il direttore generale 13
2.5 Le Funzioni 14
SEZ. II TRATTAMENTI
3. Lo stato di disoccupazione 15
3.1 Il patto di servizio personalizzato 18
3.2 Il regime di condizionalità 20
4. L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL) 22
4.1 I soggetti beneficiari 23
4.2 I requisiti 23
4.3 Calcolo e misura della prestazione 24
4.4 Durata 25
4.5 Procedura e decorrenza 26
4.6 Condizionalità e compatibilità 27
4.7 Decorrenza e regime fiscale 28
5. L'assegno di disoccupazione (ASDI) 31
5.1 I soggetti beneficiari 34
5.2 Calcolo e durata della prestazione 34
5.3 La condizionalità 35
5.4 Le modalità di attuazione 36
6. La nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) 37
6.1 Soggetti beneficiari 37
6.2 Requisiti 38
6.3 Calcolo e misura 41
6.4 Durata 42
6.5 Domanda e decorrenza 43
6.6 La condizionalità 44
6.7 L'autoimprenditorialità 45
6.8 Lavoro subordinato ed autonomo 47
6.9 Decadenza 50
Capitolo II
IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
1. L'evoluzione legislativa dell'istituto, il contratto di ricollocazione nella legge di stabilità 2014 52
1.1 Gli accordi di ricollocazione nel c.4, lett. p), l. 10 dicembre 2014 n. 183 53
1.2 Attuazione della legge delega nell'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015 54
1.3 La Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2015 58
1.4 L'art. 23 del d.lgs. n. 150/2015: l'assegno di ricollocazione 60
2. Le sperimentazioni regionali del contratto di ricollocazione 62
2.1 La sperimentazione del contratto di ricollocazione nella Regione Lazio 64
2.2 La “Dote Lavoro” della Regione Lombardia 68
2.3 Il contratto di ricollocazione nella Regione Sicilia 71
2.4 Il contratto di ricollocazione nella Xxxxxxx Xxxxxxxx 00
2.5 L'esperimento del contratto di ricollocazione nel caso Alitalia 78
3. Il contratto di ricollocazione nell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/2015 79
3.1 I soggetti beneficiari 80
3.2 La dote individuale di ricollocazione 84
3.3 Stipulazione e decadenza 85
Capitolo III L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
1. Natura 88
2. Soggetti beneficiari 89
3. Il patto di servizio personalizzato ed i soggetti attuatori 90
4. Profilazione 92
5. L'assistenza intensiva 96
5.1 Durata del servizio di assistenza 99
6. Condizionalità 100
7. Il valore dell'assegno 103
8. Remunerazione e monitoraggio del risultato 105
9. Finanziamento 106
Conclusione 109
Bibliografia 111
INTRODUZIONE
Lo strumento del contratto di ricollocazione appare per la prima volta nel nostro ordinamento nel comma 215, dell'articolo 1, della legge numero 147 del 2013, che però non detta una vera e propria disciplina dell'istituto, limitandosi a promuovere la sperimentazione del contratto di ricollocazione da parte delle regioni, prevedendo la formazione di un apposito fondo, ovvero il Fondo per le Politiche Attive del lavoro, dotato però di risorse non sufficienti allo scopo per il quale era stato previsto.
Il carattere principale ed allo stesso tempo innovativo del contratto di ricollocazione è che si configura non come uno strumento a disposizione del datore di lavoro per adempiere un determinato obbligo nei confronti del proprio ex dipendente, ma come uno strumento a disposizione della Regione e dello Stato attraverso il quale assistere il disoccupato nella ricerca di una nuova attività lavorativa.
Tuttavia, in questa prima configurazione del contratto di ricollocazione mancano due requisiti fondamentali, ovvero: la chiara individuazione dei soggetti realmente coinvolti nello strumento e la specificazione degli obblighi e dei diritti sia dei soggetti che accedono alla misura, sia degli enti che erogano il servizio.
Questo vuoto normativo viene poi parzialmente colmato con il comma 4, lettera p), della l. 10 dicembre 2014 n. 183, in cui il contratto di ricollocazione viene ricompreso nei c.d. “accordi di ricollocazione”.
La disciplina completa dello strumento, però, viene dettata successivamente, ovvero dal decreto legislativo
n. 22/2015, che all'articolo 17 provvede a disciplinare in maniera più precisa il contratto di ricollocazione, senza però riuscire a far fronte ai difetti di impostazione e di struttura dello strumento a cui comunque risultano assegnate risorse non sufficienti, tanto che, dopo appena 6 mesi dal decreto legislativo in esame, l'art. 34 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 abroga i commi da 2 a 7 dell'art. 17, facendo rimanere in vigore solo il comma 1 (relativo al finanziamento del Fondo per le Politiche Attive).
All'interno dello stesso decreto legislativo, l'art. 23 introduce l'assegno di ricollocazione, un istituto ovviamente ispirato al contratto di ricollocazione, ma non del tutto assimilabile a quest'ultimo dal punto di vista della natura, nonché della struttura.
All'interno di questa tesi, dopo aver esaminato le nuove prestazioni previdenziali in caso di disoccupazione involontaria, ovvero la DIS-COLL, l'ASDI e la NASpI, approfondirò il travagliato iter legislativo del contratto di ricollocazione, dalla sua prima disciplina contenuta nella legge n. 147/2013, fino al d.lgs. n.
22/2015, analizzandone poi la natura e la struttura, per poi soffermarmi sulle diverse sperimentazioni regionali dello strumento.
Nell'ultimo capitolo della tesi analizzerò l'art. 23 del d.lgs. n. 150/2015, relativo all'assegno di ricollocazione, cercando di chiarire non soltanto le differenze con il contratto di ricollocazione, ma anche il ruolo degli operatori privati accreditati presso la Regione per lo svolgimento del servizio di assistenza intensiva finalizzato alla ricerca di una nuova attività lavorativa, con particolare riguardo al nuovo sistema della condizionalità.
CAPITOLO I
LA DISCIPLINA DELLE TUTELE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA DOPO IL JOBS ACT: TRATTAMENTI, SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI EROGAZIONE
SEZ. I SOGGETTI
1. I Centri per l'Impiego
In attuazione della legge n. 68 del 1999, il decreto legislativo n. 150 del 2015 con l'esplicito scopo “di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro” ha previsto che le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni sono chiamate a costituire i Centri per l'Impiego che hanno il compito di svolgere determinate attività, individuate dall'art. 18 del d.lgs. n.150/2015, nei confronti di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione e di beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
Tali attività riguardano:
a) l'orientamento di base, l'analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione del lavoratore;
b) l'ausilio alla ricerca di una occupazione (anche con sessioni di gruppo) entro 3 mesi dalla registrazione;
c) l'orientamento specialistico e individualizzato (con bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro) con riferimento all'adeguatezza del profilo del lavoratore alla domanda di lavoro (territoriale, nazionale ed europea);
d) l'orientamento individualizzato all'autoimpiego e al tutoraggio per le fasi successive al momento di avvio dell'impresa;
e) l'avviamento e l'attività di formazione per la qualificazione e la riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) l'accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'assegno individuale di ricollocazione;
g) la promozione di esperienze lavorative per un incremento delle competenze, anche mediante il tirocinio;
h) la gestione di incentivi all'attività di lavoro autonomo (anche in forma indiretta), di incentivi alla mobilità territoriale e di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
i) la promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile (art. 26, D.Lgs. n.150/2015)1.
1 Xxxxxxxxx Xxxxxx, TUTTO JOBS ACT, La nuova dottrina del lavoro, Milanofiori-Assago (Mi), Wolters Xxxxxx, 0000, pp. 321- 322
2. L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
L'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2015 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), un organismo autonomo ed indipendente la cui funzione primaria è quella di coordinare e gestire le politiche attive del lavoro disposte su tutto il territorio nazionale sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro4, che ne controlla gli obiettivi e la gestione delle risorse finanziarie.
2 L'art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 150/2015 prevede infatti che: “Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta”. 3 Ai sensi dell' art.18, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015.
4 Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 300/1999: “Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 dei decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
L'ANPAL è sottoposto, in più, al controllo contabile della Corte dei Conti5.
2.1 Istituzione
L'ANPAL, come già detto, ai sensi del primo comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2015, è istituita dal 1° gennaio 2016 “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, infatti per garantire il suo operato possono essere utilizzate solo le risorse effettivamente disponibili del legislatore vigente.
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione dei ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica”.
Per quanto riguarda poi la dotazione organica dell'agenzia, il comma 4 dello stesso art. 4, prevede che l'ANPAL non può superare le 395 unità così ripartite:
- una posizione dirigenziale di carattere generale, la cui funzione è quella di direttore generale;
- sette posizioni dirigenziali di carattere non generale.
Al fine di consentire un più efficace espletamento delle proprie funzioni, l'ANPAL può stipulare gratuitamente delle apposite convenzioni:
- con l'Ispettorato nazionale del lavoro, per quanto riguarda le sue funzioni di vigilanza e di controllo;
- con l'INAIL, per quanto riguarda le funzioni relative al ricollocamento lavorativo dei soggetti con disabilità al lavoro;
- con l'ISOFOL, per quanto riguarda le attività concernenti il coordinamento delle attività con il Ministero del Lavoro;
- con l'INPS, per quanto riguarda le attività relative al coordinamento dei sistemi informativi8.
dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico”.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 473, legge n. 296 del 2006, poi dall'art. 3, comma 63, legge n. 244 del 2007)
8 Xxxxxxxxx Xxxxxx, TUTTO JOBS ACT, La nuova dottrina del lavoro, Milanofiori-Assago (Mi), Wolters Xxxxxx, 0000, p. 316
2.2 Le risorse finanziarie
Il primo comma dell'art. 5, del D.Lgs. n. 150/2015 prevede che l'ANPAL, dal 1° gennaio 2016, possa operare grazie alle risorse finanziarie derivanti:
a) dal finanziamento annuale fissato nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro9;
d) dalle risorse finanziarie cedute da altre amministrazioni11.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, le entrate relative al contributo integrativo12 poste a carico dei datori di lavoro non iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono versate in misura del 50% al Fondo sociale per l'occupazione e del restante 50% al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione13.
Infine, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2015, può assegnare all'ANPAL, tramite decreto da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
12 Così previsto dall'art. 25 della legge n. 845/1978: “Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11
della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.
La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
13 L'art. 18, del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 prevede infatti che: “In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6- quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti per quanto attiene alla
b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
c) alle somme già destinate al piano gestionale14.
2.3 Gli organi
Il primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2015 prevede che l'ANPAL è composto da:
- un presidente;
- un consiglio di amministrazione;
- un consiglio di vigilanza;
- un collegio dei revisori.
lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'ù istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità.
Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito.
Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20”.
Il presidente è il rappresentante legale dell'ANPAL, ha il potere di presiedere il consiglio di amministrazione e di dettarne l'ordine del giorno, può partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza ed è l'unico soggetto che ha la possibilità di interloquire con il Governo e con gli altri enti.
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da altri due membri, la sua funzione primaria è quella di approvare i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, in più ha il potere di svolgere tutte quelle funzioni non espressamente attribuiti agli altri organi dell'agenzia.
Il consiglio di vigilanza è composto da dieci membri, ha la funzione di vigilare sull'operato del CdA e in più ha il potere di formulare delle proposte circa le strategie generali da adottare, nonché circa gli obiettivi da perseguire.
Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati con Decreto del Ministero del Lavoro tra i dirigenti pubblici iscritti nel Registro dei revisori legali15 in base alla loro professionalità tecnica circa il controllo e la contabilità pubblica16.
2.4 Il direttore generale
Il direttore generale può essere nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, rimane in carica per 3 anni e può essere rinominato solo una volta.
Ai sensi del primo comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2015, il direttore generale deve essere scelto tra i dirigenti pubblici incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale con comprovate professionalità tecniche nelle materie di competenza dell'ANPAL.
La funzione primaria del direttore generale è quella di coordinare l'organizzazione dell'agenzia, assicurandone l'unità operativa.
In più ha la possibilità di partecipare, su invito, alle riunioni del Cda, può avanzare proposte circa l'operatività dell'ANPAL e la promozione dei dirigenti.
Ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del D.Lgs. n. 150/2015, il direttore generale può esercitare qualsiasi potere attribuitogli dal presidente e dal CdA.
2.5 Le funzioni
Le funzioni dell'ANPAL sono elencate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 150/201517.
15 Disciplinato dal D.Lgs. n. 39/2010.
16 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, pp. 61-62
17 Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. n. 150/2015: “All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori
Tali compiti riflettono parzialmente i criteri di delega dettati dal legge n. 183/201418.
Le funzioni e le competenze dell'ANPAL si affiancano a quelle attribuite alle Regioni, ciò vuol dire che nonostante la riorganizzazione del sistema, le Regioni mantengono la titolarità delle competenze relative all'accreditamento degli operatori privati ed alla programmazione delle politiche attive per il lavoro.
disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;
d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;
h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30;
q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione
SEZ. II TRATTAMENTI
3. Lo stato di disoccupazione
Il Jobs Act ha ridefinito lo status di disoccupato, prevedendo innanzitutto che con il termine “disoccupato” si intenda un lavoratore privo di occupazione che dichiari la propria immediata disponibilità a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare a tutte le misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.
Tale disciplina, dettata dall'art.19 del d.lgs n.150/2015 ha sostituito i riferimenti normativi precedenti sullo stato di disoccupazione previsti dal comma 2, lettera c), dell'art. 1 del decreto legislativo n. 181 del 2000. La circolare INPS n.194/2015 ha previsto che ci sono due modalità per presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro: la prima mediante registrazione al portale nazionale delle politiche attive del lavoro, la seconda attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL.
Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto i lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.
In tal caso, una volta scaduto il contratto, il lavoratore riacquista automaticamente lo status di disoccupato senza doversi presentare nuovamente al Centro per l'Impiego per dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID).
Il decreto legislativo n. 150 del 2015, ha previsto l'abrogazione del così detto istituto della “conservazione”. Tale istituto permetteva di considerare un soggetto “non occupato” non soltanto se non svolgeva alcuna
professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro”.
18Il comma 4, dell'art. 1, della legge n. 183/2014 alle lett. e), r) e z) prevede infatti:
“e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e AspI;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i)”.
19 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 68
attività lavorativa, in forma autonoma, subordinata o parasubordinata, ma anche se, pur svolgendo un'attività lavorativa, avesse un reddito annuo inferiore:
- agli 8.000 euro in caso di lavoro subordinato o parasubordinato;
- ai 4.800 euro in caso di lavoro autonomo.
Dal 24 settembre 2015, in forza della nuova disciplina, i soggetti che si trovano in una delle condizioni precedentemente descritte sono considerati “occupati” a tutti gli effetti e di conseguenza e sono esclusi dalla possibilità di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
Il quarto comma dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 prevede che per abbreviare i tempi della presa a carico, il lavoratore ha la possibilità di registrarsi presso il Centro per l'Impiego fin dal momento in cui riceve la comunicazione del licenziamento, anche nel periodo del così detto “preavviso di licenziamento”.
Il lavoratore, dunque, sarà qualificato come “a rischio di disoccupazione”.
Per quanto riguarda la registrazione presso il Centro per l'Impiego competente per territorio, possono iscriversi:
- tutti i cittadini italiani disoccupati o comunque inoccupati di età non inferiore ai 16 anni compiuti, in quanto deve essere stato assolto l'obbligo scolastico, e non superiore all'età pensionabile.
I minorenni devono essere accompagnati da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà.
- tutti i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.
Il lavoratore privo di impiego, una volta dichiarata la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un' attività lavorativa, nel caso in cui siano rispettati i requisiti analizzati in precedenza (supra), riceve il Certificato di disoccupazione, dove si attesta, appunto, lo stato di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione è necessario al fine di ottenere:
- l'indennità di disoccupazione NASpI20;
- l'indennità di disoccupazione DIS-COLL21;
- l'assegno di disoccupazione ASDI22;
- l'iscrizione all'interno dell'elenco stilato dai servizi per il collocamento mirato23;
20 L'art. 3, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che: “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni”.
21 L'art. 15, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che: “La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni”.
22 L'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che: “A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in xxx xxxxxxxxxxxx xxx x'xxxx 0000, x'Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno”.
23 L'art. 8 della legge n . 68 del 1999 modificato dal D.Lgs 151/2015 prevede che: “Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito
- l'esenzione dal ticket sanitario per reddito;
- tutte le agevolazioni per le aziende connesse all'assunzione di disoccupati e giovani inoccupati;
- la possibilità di candidarsi anche in via telematica alle offerte di lavoro promosse dal Centro per l'Impiego;
- la possibilità di candidarsi alle offerte di lavoro relative alle categorie protette, ovvero: disabili con capacità lavorativa ridotta al 45%, persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%, orfani e coniugi di lavoratori deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo, orfani e figli di grandi invalidi.
Il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 prevede che a seguito della registrazione da parte del soggetto presso il Centro per l'Impiego, allo stesso venga assegnata una “classe di profilazione”, determinata in base alla valutazione della sua effettiva occupabilità mediante una procedura automatizzata di elaborazione dei dati basata sui migliori standard internazionali.
Il lavoratore iscritto presso il Centro per l'Impiego perde lo stato di disoccupato nel caso in cui:
- non si presenta o non risponde alla convocazione del Centro per l'Impiego senza addurre un giustificato motivo (ovvero assenza per malattia, infortunio, gravidanza ecc.).
elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda”.
In tale ipotesi il soggetto avrà la possibilità di rilasciare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) dopo due mesi e quindi stipulare un nuovo patto di servizio personalizzato
- rifiuta senza giustificato motivo un'offerta di lavoro da parte del Centro per l'Impiego.
Queste sono le ipotesi in cui il disoccupato che non percepisce nessuna indennità di ammortizzatore sociale rifiuti un impiego a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore ai 6 mesi, il cui luogo di lavoro è raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici oppure, nel caso in cui invece percepisca un'indennità, rifiuti un impiego la cui retribuzione sia superiore almeno del 20% all'indennità percepita o di partecipare a dei corsi volti alla riqualificazione professionali predisposti dalla regione.
In tali ipotesi il soggetto avrà la possibilità di rilasciare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) dopo quattro mesi e quindi stipulare un nuovo patto di servizio personalizzato.
Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione se proviene da un padre o da una madre nel primo anno di vita del figlio.
L'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015 prevede che i beneficiari della NASpI, dalla DIS-COLL e dell'indennità di mobilità siano soggetti a determinate sanzioni.
Nel caso in cui non si siano presentati, senza addurre un giustificato motivo, alle convocazione del Centro per l'Impiego o alle attività concordate nel patto di servizio personalizzato è prevista:
- la riduzione di un quarto di una mensilità, alla prima mancata presentazione;
- la riduzione di una mensilità, alla seconda mancata presenazione;
- la perdita dello stato di disoccupazione e del diritto a ricevere l'indennità, in caso di un ulteriore mancata presentazione.
Nel caso in cui abbiano omesso di partecipare, sempre senza addurre un giustificato motivo, alle attività di carattere formativo volte alla riqualificazione professionale concordate all'interno del patto di servizio personalizzato, è prevista:
- la riduzione di una mensilità, alla prima mancata presentazione
- la perdita dello stato di disoccupazione e del diritto a ricevere l'indennità, in caso di un ulteriore mancata presentazione.
Infine, nel caso in cui rifiutino un'offerta di lavoro congrua, ovviamente senza addurre un giustificato motivo, è prevista la decadenza della prestazione e la perdita dello stato di disoccupazione.
3.1 Il patto di servizio personalizzato
Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate, il lavoratori disoccupati
devono confermare il proprio stato di disoccupazione rivolgendosi ai Centri per l'Impiego, in caso contrario saranno convocati dagli stessi Centri per l'Impiego affinché vengano “profilati” e venga stipulato un “patto di servizio personalizzato” entro il termine stabilito con il Decreto ministeriale attuativo.
Ai sensi del comma 2, dell'art. 20, del d.lgs. n. 150/2015, il patto di servizio personalizzato deve necessariamente contenere:
- l'identificazione di un responsabile delle attività;
- la determinazione del profilo personale di occupabilità;
- la determinazione degli atti di ricerca attiva di un'occupazione, che devono essere compiuti entro un termine stabilito;
- la previsione di una frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- le modalità con le quali il responsabile delle attività deve venire a conoscenza della ricerca attiva di lavoro effettuata dal soggetto.
Il comma 3, dell'art. 20, del d.lgs. n. 150/2015 prevede inoltre che all'interno del patto di servizio personalizzato sia espressamente indicata, da parte del lavoratore disoccupato, la propria disponibilità ad accedere a tre tipologie di attività:
- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (ad esempio: stesura del curriculum vitae, preparazione per sostenere colloqui di lavoro, iniziative di orientamento);
- partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro26.
Dopo 60 giorni dalla registrazione del lavoratore disoccupato presso il portale nazionale delle politiche del lavoro27, nel caso in cui non sia stato convocato dal Centro per l'Impiego, può rivolgersi direttamente all'ANPAL per ricevere le credenziali personalizzate per accedere direttamente alla procedura telematica di profilazione, allo scopo di ottenere l'assegno di ricollocazione28.
I Centri per l'Impiego, dunque, hanno il dovere di convocare il lavoratore disoccupato, o a rischio disoccupazione, entro due mesi, altrimenti, su iniziativa del soggetto interessato, interverrà automaticamente l'ANPAL.
26 Xxxxxxxxx Xxxxxx, TUTTO JOBS ACT, La nuova dottrina del lavoro, Milanofiori-Assago (Mi), Xxxxxxx Xxxxxx, 2016, p. 324 27 Ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.lgs. n. 150/2015: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Come già detto in precedenza, ai soggetti registrati viene assegnata una classe di profilazione in base al loro livello di occupabilità che viene aggiornata automaticamente ogni 90 giorni.
3.2 Il regime di condizionalità
Il d.lgs. n. 150/2015 agli artt. 21 e 22 prevede un rafforzamento del regime di condizionalità per i soggetti beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito, sia nei casi di disoccupazione involontaria e dunque parliamo degli artt. 729, 15, co 1030 e 16, co 531 del d.lgs. n. 22/2015, sia nei casi in cui il rapporto di lavoro non si considera interrotto32.
La mancata osservanza di una delle attività previste all'interno del patto di servizio personalizzato fa si che il lavoratore sia soggetto a delle sanzioni diverse in base alle seguenti violazioni:
- omessa presentazione alle convocazioni;
- omessa partecipazione alle attività di orientamento;
- omessa partecipazione alle attività di formazione;
- mancata accettazione di un'offerta congrua.
Le sanzioni, come abbiamo già visto (supra, par. 2), vanno dalla decurtazione alla decadenza della prestazione o possono addirittura comportare la perdita dello stato di disoccupazione.
Competente ad irrogare le sanzioni non è più l'INPS, bensì il Centro per l'Impiego e in caso di ricorso contro i provvedimenti di quest'ultimo deciderà l'ANPAL, che a tal fine ha istituito un apposito comitato in cui è prevista la partecipazione delle parti sociali.
Ai sensi del co 44, dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, il Centro per l'Impiego emette le sanzioni e le comunica all'INPS, il cui ruolo sarà solo quello di eseguire i provvedimenti sanzionatori e provvedere a recuperare le eventuali somme versate erroneamente.
Non è prevista invece nessuna responsabilità nel caso in cui il Centro per l'Impiego non dovesse adottare la sanzione della decadenza dello stato di disoccupazione.
Al fine di incentivare l'efficienza dell'opera sanzionatoria dei Centri per l'Impiego, è previsto un sistema di redistribuzione annuale delle risorse recuperate dall'INPS così divise:
- 50% alle Regioni o alle Province Autonome dei Centri per l'Impiego;
- 50% al Fondo Politiche Attive34.
Il decreto legislativo n.150 del 2015 ha introdotto un regime di condizionalità rafforzato anche per i lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
35 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 131
Questi dovranno essere convocati presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto36, al fine di stipulare il patto di servizio personalizzato che non conterrà però, a differenza di quello previsto per i lavoratori disoccupati, le modalità di accesso alle attività di ricerca di una nuova occupazione, nonché la condizionalità connessa alla accettazione di un offerta congrua di lavoro.
Le conseguenze della mancata partecipazione a tali attività vanno, a seconda della gravità dell'omissione, dalla decurtazione alla perdita della prestazione.
Anche in tal caso le sanzioni saranno erogate dal Centro per l'Impiego e riscosse dall'INPS.
4. L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI – DIS-COLL
Per gli anni successivi al 2015, l'estensione della DIS-COLL è condizionata al reperimento di nuovi fondi attraverso successivi provvedimenti legislativi, per questo motivo, nel caso in cui non si dovessero trovare le risorse necessarie, tale istituto non sarà più utilizzabile.
38 Xxxxxxxxx Xxxxxx, TUTTO JOBS ACT, La nuova dottrina del lavoro, Milanofiori-Assago (Mi), Xxxxxxx Xxxxxx, 2016, p. 573
4.1 I soggetti beneficiari
L'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 ha previsto che i destinatari della DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno involontariamente perso il proprio posto di lavoro a seguito di un evento che si è verificato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
Il primo comma dell'art. 15 del decreto afferma che la DIS-COLL spetta a chi abbia “perduto involontariamente la propria occupazione”, ciò vuol dire che sono esclusi i lavoratori che interrompono il rapporto di lavoro presentando le dimissioni.
A differenza di quanto previsto dallo stesso decreto per la NASpI (v. infra), non viene presa in considerazione l'ipotesi delle “dimissioni per giusta causa”.
Infine sono esclusi dal godimento di tale ammortizzatore sociale anche:
- i titolari di partita IVA;
- i pensionati;
- i sindaci;
- gli amministratori.
4.2 I requisiti
Il secondo comma dell'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 enuncia i requisiti necessari per poter accedere alla DIS- COLL.
40 Xxxxxx Xxxxxxxx, Le nuove prestazioni previdenziali in caso di disoccupazione involontaria ed il contratto di ricollocazione, Commento a d.lg. 4 marzo 2015, n. 22, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 4, p. 337
Il soggetto deve provare il proprio status di disoccupazione attraverso la presentazione presso il servizio territorialmente competente di una dichiarazione contenente non solo la specificazione dell'attività lavorativa svolta precedentemente, ma anche l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, ovvero la DID (v. supra).
Sul piano contributivo, invece, il lavoratore disoccupato deve poter far valere almeno tre mesi di contribuzione versata tra il primo gennaio dell'anno solare precedente alla cessazione del rapporto di lavoro e la data stessa della cessazione.
4.3 Calcolo e misura della prestazione
L'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 22/2015, in analogia a quanto previsto dallo stesso decreto per la NASpI, stabilisce che l'indennità della DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della DIS- COLL, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione, ne consegue che il reddito imponibile ai fini previdenziali (base di calcolo della prestazione) deve essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento, anno solare in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e anno solare precedente; tale interpretazione consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che ove si facesse riferimento ai “mesi di contribuzione” non sarebbero oggetto di computo (Circolare INPS n.
83/2015)43.
41 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 181/2000, si intende con “stato di disoccupazione”: “la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
43 Xxxxxxxxx Xxxxxx, TUTTO JOBS ACT, La nuova dottrina del lavoro, Milanofiori-Assago (Mi), Wolters Xxxxxx, 0000, p.575
Il quarto comma dello stesso art. 15 prevede che l'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile, individuato secondo i criteri dettati dal terzo comma, se questo è uguale o inferiore per l'anno 2015 a 1.195 euro rivalutabili annualmente sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai intercorse negli anni precedenti.
Nel caso in cui, invece, il reddito medio mensile dovesse superare tale soglia, l'indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi sarà pari al 75% dei 1.195 euro, incrementata di un ulteriore 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e la soglia massima.
L'indennità non può comunque mai superare l'importo massimo di 1.300 euro nel 2015 (comunque rivalutato in base alle variazioni ISTAT descritte sopra).
Il successivo comma 5 prevede che l'indennità, così come è disposto per la NASpI (v. infra), sarà ridotta del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell'indennità stessa.
4.4 Durata
44 Xxxxxx Xxxxxxxx, Le nuove prestazioni previdenziali in caso di disoccupazione involontaria ed il contratto di ricollocazione, Commento a d.lg. 4 marzo 2015, n. 22, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 4, p. 338
45 La Circolare INPS n. 83/2015 prevede infatti che: “L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente “… per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati …” nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
In ragione del predetto indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota del 21 aprile 2015, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Pertanto l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL. La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.
Si forniscono ad ogni buon fine due esempi che riassumo i criteri operativi appena esposti. Esempio1
Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il
La durata massima della DIS-COLL non può comunque superare le sei mensilità.
A differenza di quanto previsto per la NASpI (v. infra), il settimo comma dell'art. 15 del decreto delegato prevede che durante il periodo di fruizione della DIS-COLL, il beneficiario non ha diritto all'accreditamento di contributi figurativi.
4.5 Procedura e decorrenza
L'ottavo comma dell'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 prevede che la domanda di DIS-COLL deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La circolare INPS n. 83/2015 ha specificato che:
- in caso di degenza ospedaliera o di maternità, insorti nel corso del rapporto di collaborazione poi successivamente interrotto, il termine di decadenza per la presentazione della domande inizierà a decorrere dal momento in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera;
- in caso di degenza ospedaliera o di maternità insorti entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto di collaborazione, il termine per la presentazione della domanda si sospende per il periodo in cui dura l'evento e torna a decorrere dal momento in cui questo non si conclude;
- in caso di malattia insorta durante il rapporto di collaborazione e continuata dopo la conclusione dello stesso, non ci sarà né la sospensione, né lo spostamento del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL.
numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.
Esempio 2
Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.
Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro.
Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS- COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro.
Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi”.
Per quanto riguarda poi la decorrenza della DIS-COLL, il successivo comma 9 del medesimo articolo 15 prevede che l'indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi decorrerà dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o, nelle ipotesi in cui la domanda sia stata presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
4.6 Condizionalità e compatibilità
Il comma 10 dell'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 prevede che l'effettiva erogazione dell'indennità è subordinata non soltanto all'ovvio mantenimento dello stato di disoccupazione46, ma anche alla regolare partecipazione alle attività predisposte dai servizi competenti al fine della riqualificazione professionale o del reinserimento nel mondo del lavoro del soggetto interessato47.
I commi 11 e 12 dello stesso art. 15 disciplinano la compatibilità della DIS-COLL con il lavoro subordinato e con l'attività lavorativa autonoma.
Nel primo caso, se il soggetto beneficiario dell'indennità dovesse trovare una nuova occupazione che comporta lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata, decade dal diritto alla DIS-COLL se il rapporto di lavoro abbia una durata superiore a 5 giorni, in caso contrario, l'erogazione sarà sospesa d'ufficio48 nel periodo in cui si svolge l'attività lavorativa.
46 Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 150/2015
Nel caso in cui il soggetto beneficiario dovesse omettere tale comunicazione, decadrà dal diritto all'indennità dal momento in cui è iniziata l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La DIS-COLL è riconosciuta in misura ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, calcolato nel periodo che va tra la data di inizio dell'attività alla data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità, oppure, nel caso in cui sia precedente, la fine dell'anno.
Il ricalcolo della riduzione viene effettuato d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il lavoratore sia esentato dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, entro il 31 marzo dell'anno successivo, dovrà presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività svolta, pena la restituzione della DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.
4.7 Decadenza e regime fiscale
Il soggetto beneficiario della DIS-COLL decade dal diritto all'indennità, fin dal momento in cui si verifica l'evento interruttivo, nei casi in cui:
- perda lo stato di disoccupazione;
autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
50 La Circolare INPS n. 83/2015 prevede infatti che: “Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate”.
- ottenga una nuova occupazione che comporti lo svolgimento di un'attività lavorativa di natura subordinata per un periodo superiore ai 5 giorni;
- raggiunga i requisiti necessari al fine di ottenere il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- inizi a svolgere un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, senza comunicare all'INPS il reddito presunto;
51 Ai sensi del D.lgs. n. 150/2015
La DIS-COLL è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati53 ed è dunque soggetta al normale regime della tassazione ordinaria, con aliquote54 e detrazioni55 previste dal TUIR. Contro i provvedimenti presi in materia di indennità di DIS-COLL, competente a decidere sul ricorso è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale56.
Il ricorso può essere presentato online sul sito xxx.xxxx.xx, o tramite gli istituti di patronato, entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento.
53 L'art. 6, comma 2, del TUIR così recita: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
54 L'art. 11 del TUIR prevede che: “L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
55Ovvero quelle previste dagli artt. 12 e 13 del TUIR che rispettivamente prevedono: “Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5. L'ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE – ASDI
L'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015 ha previsto l'istituzione a decorrere dal 1° maggio 2015, dapprima in via sperimentale per l'anno 2015, poi esteso dal D.Lgs. n. 148/201557, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), la cui funzione è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano fruito della NASpI per l’intera sua durata entro il 31 dicembre2015, che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno58.
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita
Per quanto riguarda la “condizione economica di bisogno”, sarà valutata prendendo in considerazione l'ISEE del soggetto, non considerando, ovviamente, i trattamenti NASpI ricevuti.
L'Assegno di disoccupazione è considerato una prestazione di natura esclusivamente assistenziale.
Il comma 7 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che l'assegno è totalmente a carico della fiscalità generale ed è erogato nei limiti e secondo le risorse stanziate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ovvero:
- 200 milioni di euro per il 2015;
- 200 milioni di euro per il 2016.
delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita' di erogazione del predetto ammontare.
Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.”
“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
Il comma 8 dello stesso art. 16 ha specificato, poi, che l'effettiva disponibilità dello strumento per gli anni successivi al 2015 sarà condizionata allo stanziamento di nuove risorse finanziarie attraverso nuovi provvedimenti legislativi.
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.
Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
5.1 I soggetti beneficiari
L'Assegno di disoccupazione (ASDI), può essere attribuito ai soggetti che hanno usufruito della Nuova prestazione di Assicurazione per l'Impiego (NASpI) per tutta la sua durata entro il 31 dicembre 2015 e che alla fine di tale periodo non abbiano ancora trovato una nuova occupazione e versino in una condizione economica di bisogno.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 22/2015, per il primo anno di applicazione dell'ASDI gli interventi di assistenza devono essere riservati prima di tutto ai lavoratori che si trovano in nuclei familiari all'interno dei quali sono presenti soggetti minorenni e ai lavoratori che si trovano in un'età prossima al raggiungimento dei requisiti necessari all'accesso al trattamento pensionistico.
Ricapitolando, dal punto di vista schematico, per poter accedere all'Assegno di disoccupazione è necessario che il lavoratore:
- abbia avuto accesso alla NASpI per tutta la sua durata;
una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
58 Xxxxxxxx Xxxxx, I nuovi ammortizzatori sociali a sostegno della disoccupazione, Commento a d.lg. 4 marzo 2015, n. 22, in Cooperative e enti non profit, 2015, fasc. 5, p. 25
- versi ancora in uno stato di disoccupazione;
- si trovi in una condizione economica di bisogno secondo un'attestazione ISEE che deve risultare inferiore ai 5.000 euro;
- abbia più di 55 anni di età e non abbia raggiunto i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico (per il primo anno di sperimentazione);
- faccia parte di un nucleo familiare all'interno del quale sono presenti minori.
5.2 Calcolo e durata della prestazione
Ai sensi del terzo comma, dell'art. 16, del D.Lgs. n. 22/2015 l'Assegno di disoccupazione è erogato mensilmente dal giorno successivo a quello in cui è terminata l'erogazione della NASpI, per una durata non superiore ai 6 mesi.
Il comma 6 dello stesso art. 16 prevede la possibilità che l'importo dell'Assegno di disoccupazione possa essere incrementato in base agli eventuali carichi familiari, secondo le modalità stabilite dal Decreto interministeriale attuativo.
In base alla bozza di tale ultimo decreto, per l'anno 2015 i possibili incrementi basati sui carichi familiari possono essere pari a:
- 89,70 euro per nucleo familiare con un figlio a carico;
- 116,60 euro per 2 figli a carico;
59 L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede infatti che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
- 140,80 euro per 3 figli a carico;
- 163,30 euro per 4 o più figli a carico60.
5.3 Condizionalità
L'effettiva erogazione dell'Assegno di disoccupazione è subordinata all'adesione del soggetto beneficiario ad un progetto personalizzato, modulato dai servizi per l'impiego territorialmente competenti, che deve prevedere:
- la partecipazione ad attività volte alla ricerca di una nuova attività lavorativa;
- la partecipazione a specifiche iniziative di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;
- l'impegno ad accettare congrue offerte di lavoro.
Una volta redatto il progetto personalizzato, la partecipazione da parte del soggetto alle attività contenute al suo interno è obbligatoria, pena l'immediata perdita della prestazione.
5.4 Modalità di attuazione
Il suddetto sesto comma, infatti, prevede che nel Decreto interministeriale attuativo dovranno essere necessariamente definiti:
a) la situazione economica del nucleo familiare del lavoratore che rappresenta una condizione di bisogno, facendo riferimento all'ISEE e non prendendo in considerazione gli importi dei trattamenti ricevuti a titolo di NASpI;
b) i criteri di accesso alla prestazione, nei casi in cui le risorse economiche dovessero risultare insufficienti a coprire tutti i soggetti richiedenti;
c) gli incrementi dell'ASDI nei casi di carichi familiari, nei limiti comunque di un importo massimo prestabilito;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilità tra la prestazione ed i redditi da lavoro percepiti nel corso dell'erogazione dell'ASDI;
60 Xxxxxxxxx Xxxxxx, TUTTO JOBS ACT, La nuova dottrina del lavoro, Milanofiori-Assago (Mi), Wolters Xxxxxx, 0000
61 X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, Over 55 disoccupati, ulteriore protezione di 6 mesi. Pronto il Decreto per l'ASDI, assegno agli ex lavoratori che esauriscono la NASpI, in Il Sole – 24 Ore, 14 luglio 2015
e) le caratteristiche del progetto personalizzato, nonché il sistema degli obblighi e delle sanzioni derivanti dalla mancata osservanza degli impegni assunti dal soggetto;
f) la regolamentazione dei flussi informativi tra l'INPS ed i servizi per l'impiego;
g) il sistema di controllo per evitare l'illegittima fruizione dell'ASDI;
h) le modalità di versamento dell'ASDI, che dovrà avvenire attraverso uno strumento elettronico62.
6. La NASpI
L'art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015, a decorrere dal 1° maggio 2015, ha istituito una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego” (NASpI).
La NASpI sostituisce l'ASpI e la mini-ASpI, che erano state introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 92/2012.
Tale nuova indennità rappresenta una tutela di sostegno al reddito per i soggetti già titolari di un rapporto di lavoro subordinato, che abbiano involontariamente perso la loro occupazione.
L'INPS, vista l'importanza del nuovo istituto, è intervenuta attraverso le Circolari n. 94 del 12 maggio 2015,
n. 142 del 29 luglio 2015 e n. 194 del 27 novembre 2015 al fine di fornire dei chiarimenti operativi ed interpretativi.
6.1 I soggetti beneficiari
La NASpI estende in maniera soltanto apparente, rispetto all'ASpI, i destinatari della tutela contro la disoccupazione involontaria.
62 Xxxxxx Xxxxxxxx, Le nuove prestazioni previdenziali in caso di disoccupazione involontaria ed il contratto di ricollocazione, Commento a d.lg. 4 marzo 2015, n. 22, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 4, p. 340
63 Xxxxxxxxx Xxxxxx, TUTTO JOBS ACT, La nuova dottrina del lavoro, Milanofiori-Assago (Mi), Wolters Xxxxxx, 0000
64 Xxxxxxx Xxxxxxx, Innovazioni concrete e mere riformulazioni nella nuova assicurazione sociale per l'impiego, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 6, p. 579
L'art. 2 del d.lgs. n. 22/2015 prevede infatti che i soggetti beneficiari nella Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego siano la generalità dei lavoratori dipendenti assunti con un rapporto di lavoro subordinato, con espressa esclusione però:
- degli operai agricoli, sia a tempo indeterminato che determinato. In più risultano esclusi anche:
- i collaboratori coordinati e continuativi, ad eccezione dei sindaci e degli amministratori, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e senza partita IVA, che però possono godere della DIS- COLL (v. supra).
6.2 I requisiti
L'art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015 specifica i requisiti necessari che un soggetto deve avere affinché gli possa essere riconosciuta l'indennità NASpI.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego può essere riconosciuta ai soli lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente tali requisiti:
- versino nello stato di disoccupazione66;
66 Ai sensi del già richiamato comma 1, dell'art. 19, del D.lgs. n. 150/2015.
67 La Circolare INPS n. 94/2015 precisa che Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).
La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
Nonostante il presupposto per il riconoscimento della NASpI sia, come già detto, la disoccupazione involontaria, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego può spettare anche ai lavoratori che abbiano cessato volontariamente il proprio rapporto di lavoro a seguito di alcune ipotesi di dimissioni o di risoluzione consensuale, ovvero:
- in caso di dimissioni per giusta causa69;
- in caso di dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità70;
- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e XXxX versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare. Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASPI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
In relazione alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.
- in caso di licenziamento per motivi disciplinari72;
Secondo la precedente previsione legislativa i soggetti che potevano accedere all'indennità ASpI erano quelli che potevano far valere due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre la mini-ASpI poteva essere riconosciuta ai
figlio, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001.
71 L'art. 7 della legge n. 604/1966 prevede che: “Ferma l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile. La comunicazione contenente l’invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale al fine di favorire la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni”.
lavoratori che potevano far valere 13 settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti allo stato di disoccupazione.
6.3 Calcolo e misura
L'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015 detta i criteri per individuare il calcolo e la misura della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
74 Xxxxxx Xxxxxxxx, Le nuove prestazioni previdenziali in caso di disoccupazione involontaria ed il contratto di ricollocazione, Commento a d.lg. 4 marzo 2015, n. 22, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 4, p. 329.
75 Tale coefficiente è utilizzato per indicare le settimane in un mese.
Nelle ipotesi in cui la retribuzione mensile del lavoratore beneficiario sia pari o inferiore (nel 2015) ai 1.195€76, l'indennità sarà uguale al 75% della retribuzione mensile.
Nei casi in cui, invece, la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l'indennità sarà pari al 75% di tale retribuzione aumentato di un ulteriore 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l'importo di 1.195€.
In ogni caso, la NASpI non può essere superiore ai 1.300€ mensili, importo più elevato rispetto a quello massimo previsto dal legislatore per l'ASpI, pari a 1.167 €.
Il quarto comma dell'art. 4 del D.lgs. n. 22/2015 prevede che l'indennità non rimane costante per tutta la durata della sua erogazione, ma è soggetta ad una riduzione progressiva.
La NASpI si riduce infatti del 3% ogni mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di erogazione, a differenza di quanto accadeva per l'ASpI, che subiva una decurtazione del 15% ogni sei mesi.
6.4 La durata
Per quanto riguarda la durata della prestazione, la disciplina legislativa è assolutamente mutata.
La durata dell'ASpI era, infatti, determinata dalla legge e dipendente dall'età del soggetto77, mentre la durata della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego dipende dalla storia contributiva del beneficiario.
L'art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede, infatti, che la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Non vengono computati, però, i periodi di contribuzione già utilizzati al fine di ottenere l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
In origine era previsto che la NASpI potesse essere erogata per un periodo massimo di 78 settimane, per tutti gli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1° gennaio 2017, mentre con il comma 3, dell'art. 43 del D.Lgs. n. 148/2015, il limite massimo di durata viene esteso fino a 24 mesi.
In deroga alla previsione generale dettata dal D.Lgs. n. 22/2015, per i lavoratori stagionali del settore turistico il comma 4, dell'art. 43, del D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto che per gli eventi di disoccupazione avvenuti tra il 1° maggio 2015 ed il 31 dicembre 2015, se la durata della NASpI è inferiore ai 6 mesi, per il calcolo della durata di quest'ultima, possono essere presi in considerazione anche i periodi contributivi già 76 L'importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
utilizzati al fine di ottenere l'erogazione di altre prestazioni di disoccupazione nei 4 anni precedenti, purché la durata della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego non ecceda i 6 mesi.
6.5 Domanda e decorrenza
L'art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che la domanda per usufruire della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego deve essere presentata, entro 68 giorni dalla data di inizio dello stato di disoccupazione78, all'INPS esclusivamente per via telematica.
La Circolare INPS n. 94/2015 ha specificato quali canali telematici il soggetto beneficiario deve utilizzare al fine di usufruire della NASpI:
- può accedere sul sito xxx.xxxx.xx;
- può richiedere l'assistenza di un Istituto di Patronato;
- può richiedere l'assistenza del Contact Center Integrato INPS-INAIL.
79 La Circolare INPS n. 94/2015 ha fornito dei chiarimenti fondamentali per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità: “La
6.6 La condizionalità
L'art. 7 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che l'erogazione della NASpI sia condizionata innanzitutto alla permanenza dello stato di disoccupazione ed alla regolare partecipazione del soggetto beneficiario ad iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale predisposti dai Servizi competenti.
La circolare INPS n. 142/2015 ha chiarito che per la NASpI trovano applicazione le disposizioni concernenti la condizionalità relativa all'ASpI. Infatti, la c.d. Legge Fornero80 aveva già rinforzato il principio di
NASpI spetta a decorrere:
1. dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
3. dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso del precedente paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge;
4. dall’ottavo giorno successivo alla data di cui al precedente punto f) del paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.
Si precisa che, nel caso previsto invece alla lettera d) dello stesso punto 2.5, la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
Si chiarisce infine che l’eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro - in quanto non si è concretamente verificato l’inizio della erogazione della prestazione - non dà luogo all’applicabilità del regime della sospensione della prestazione. Si richiamano ad ogni buon fine gli effetti sulla prestazione in esame degli eventi di malattia e maternità che possono insorgere quando la prestazione NASpI è già in corso.
La NASpI non sostituisce l'indennità di malattia. In caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.
In merito invece all’evento di maternità si precisa quanto segue.
L’evento di maternità è sempre indennizzato quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità”.
6.7 Autoimprenditorialità
Nel caso in cui venga richiesto l'intero importo dell'indennità non ancora percepita, l'erogazione non avverrà più a titolo di sostegno dello stato di bisogno a seguito del verificarsi di un evento che comporta lo stato di
o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente; b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici”.
81 Xxxxxxx Xxxxxxx, Innovazioni concrete e mere riformulazioni nella nuova assicurazione sociale per l'impiego, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 6, p. 585.
Il secondo comma dello stesso art. 8 prevede che la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'indennità non fa sì che il lavoratore abbia diritto alla contribuzione figurativa e neanche all'assegno per il nucleo familiare.
Il successivo terzo comma prevede che la condizione per ottenere l'erogazione anticipata è che il lavoratore provveda a presentare la relativa domanda, in via telematica, entro 30 giorni dall'inizio della nuova attività di lavoro autonomo, o di impresa individuale, o dalla data di sottoscrizione di una quota della società cooperativa.
Infine il quarto comma disciplina l'ipotesi in cui il lavoratore che aveva ottenuto la liquidazione anticipata della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo in cui è possibile ottenere l'erogazione stessa.
In tal caso il soggetto beneficiario deve restituire interamente la liquidazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sorga all'interno della società cooperativa in cui il lavoratore sia socio.
83 Xxxxxxx Xxxxxxx, Innovazioni concrete e mere riformulazioni nella nuova assicurazione sociale per l'impiego, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 6, p. 585.
6.8 Il lavoro subordinato ed autonomo
L'art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015 disciplina la compatibilità di un rapporto di lavoro84 subordinato85 con l'erogazione della NASpI.
Il primo comma prevede che se il soggetto che sta godendo della NASpI dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato dal quale deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 €), decade dalla prestazione, salvo l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia di durata superiore ai
2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente. Il successivo comma 2 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui al D.lgs. n.22 del 2015 che prevedono la cumulabilità della prestazione NASpI con i redditi derivanti da attività lavorativa, si precisa che l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività”.
85 La Circolare INPS n. 142/2015 provvede anche a disciplinare la condizione di lavoro intermittente: “Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13-18 del richiamato X.Xxx. 15 giugno 2015, n.81, costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie:
1. lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;
2. lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità. Tipologia 1
Nel caso in cui il lavoratore già beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente di cui alla prima tipologia e cioè con obbligo di risposta alla chiamata e diritto alla indennità di disponibilità, si precisa quanto segue.
Prima dell’evoluzione interpretativa delle disposizioni di cui all’art.2 della legge n.92 del 2012 e prima della disciplina dettata dall’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 rispettivamente in materia di cumulo dell’indennità ASpI e NASpI con il reddito da lavoro dipendente nel caso di rioccupazione del beneficiario della prestazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con interpelli n.3147 del 22 dicembre 2005 e n.44 del 3 ottobre 2008 ha chiarito che la corresponsione dell’indennità di disoccupazione deve ritenersi esclusa per i periodi non lavorati durante i quali il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività lavorativa percependo la relativa indennità di disponibilità.
6 mesi, in tal caso la NASpI è sospesa d'ufficio86 per tutto il periodo in cui il soggetto svolge il rapporto di lavoro ed i contributi versati in tale periodo saranno utilizzabili al fine di calcolare la misura e la durata della NASpI stessa.
Nel caso in cui il lavoratore beneficiario della NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato dal quale deriva un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 €), mantiene il diritto alla prestazione, ma in misura ridotta87, se provvede a comunicare all'INPS, entro 30 giorni, l'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto88 e che il datore di lavoro sia diverso da quello dal quale il lavoratore aveva cessato l'attività lavorativa in precedenza.
Alla luce delle vigenti disposizioni sia in materia di indennità di disoccupazione ASpI che della nuova indennità NASpI, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendente laddove quest’ultimo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.
Pertanto, anche nell’ipotesi in esame di rioccupazione del beneficiario di indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro è ammissibile, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con una tutela retributiva continuativa assicurata dall’indennità di disponibilità, il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, qualora quest’ultimo - comprensivo della indennità di disponibilità - non superi il limite di € 8.000 per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
In particolare trovano applicazione - in considerazione della durata del contratto, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e del reddito annuo derivante dal medesimo - le disposizioni in materia di rioccupazione del beneficiario dell’indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione.
Tipologia 2
Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente di cui alla seconda tipologia e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.
Tuttavia, anche per tale tipologia di lavoro intermittente, in applicazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n.22 del 2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.
Stante quanto sopra, si sottolinea che nell’ipotesi in cui un lavoratore, non percettore di indennità di disoccupazione, sia titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato di cui al pt.2 e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra, non è possibile accedere alla indennità di disoccupazione. I periodi di lavoro e di non lavoro costituiscono infatti l’articolazione della prestazione lavorativa della tipologia del contratto in argomento e pertanto i periodi di non lavoro non possono essere assimilati ad una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione”.
La contribuzione versata nel periodo di mantenimento dell'indennità è comunque utilizzabile al fine di calcolare la misura e la durata di un'altra eventuale prestazione di disoccupazione.
Per quanto riguarda invece la compatibilità della NASpI con un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, l'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che nel caso in cui il lavoratore che sta godendo della NASpI dovesse iniziare un'attività di tal genere dalla quale deriva un reddito annuale corrispondere ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n.
917/1986 (TUIR), entro 30 giorni dall'inizio dell'attività deve dare comunicazione all'INPS del reddito annuo che prevede di ottenere.
La NASpI è ridotta dell'80% del reddito previsto, prendendo il considerazione il periodo tra l'inizio dell'attività e la data in cui scade il godimento della NASpI.
La riduzione è computata d'ufficio a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi89.
Nei casi in cui il soggetto beneficiario sia esentato dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, egli dovrà presentare all'INPS un'autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, pena la restituzione della NASpI ricevuta dall'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa.
6.9 Decadenza
L'art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015 elenca le cause che determinano la decadenza della NASpI:
a) perdita dello stato di disoccupazione:
- a seguito dell'inizio di una nuova attività lavorativa, autonoma o subordinata, per un periodo superiore ai 6 mesi, dalla quale deriva un reddito annuale superiore ai 4.800 € in caso di lavoro autonomo ed agli 8.00 € in caso di rapporto di lavoro subordinato;
- a seguito del rifiuto di un'offerta di lavoro congrua91;
b) inizio di un rapporto di lavoro subordinato o di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale senza provvedere alle comunicazioni richieste (v. supra);
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del presente articolo: 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26: 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione”.
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.
I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge
n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
c) raggiungimento dei requisiti necessari al fine di ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato;
d) conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario non opti per la NASpI;
e) mancato rispetto delle regole di condizionalità92.
L'interruzione, secondo la precisazione della Circolare INPS n. 94/2015, opera dal momento in cui si verifica l'evento interruttivo e di conseguenza ci sarà l'obbligo, per il soggetto beneficiario, di restituire la parte di indennità eventualmente percepita oltre tale data.
92 Xxxxxxxxx Xxxxxx, TUTTO JOBS ACT, La nuova dottrina del lavoro, Milanofiori-Assago (Mi), Wolters Xxxxxx, 0000, p. 567.
CAPITOLO II
IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
1. L'evoluzione legislativa dell'istituto, il contratto di ricollocazione nella legge di stabilità 2014
Il contratto di ricollocazione viene citato per la prima volta nel comma 215 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Tuttavia, all'interno dell'articolo, il legislatore non definisce tale istituto, ma si limita a prevederne la sperimentazione, affidandola alle Regioni, attraverso la formazione di un apposito fondo dotato, però, di risorse non sufficienti.
L'articolo 1, comma 215, della legge numero 147/2013 prevedeva infatti che:
“Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.18193 , e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fono di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive di lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione , sostenute da programmi formativi specifici”.
Il progetto del contratto di ricollocazione, introdotto nel nostro ordinamento, come già detto, nella legge di stabilità per il 2014, a seguito di un emendamento presentato dal senatore Xxxxxx Xxxxxx, prevede la costituzione di un rapporto tra un'agenzia specializzata, il datore di lavoro ed infine il lavoratore licenziato con almeno due anni di anzianità di servizio.
A seguito dell'istaurazione di tale rapporto, il datore di lavoro ha l'onere di sostenere un trattamento complementare di disoccupazione e provvedere ad assistere il disoccupato nella ricerca di una nuova occupazione. Il datore di lavoro avrà comunque diritto ad essere rimborsato direttamente dalla Regione. Tuttavia, il contratto di ricollocazione così definito dall'art.1, c.215 della l. n. 147/2013 non ha tra i soggetti necessari il datore di lavoro che ha licenziato il soggetto in stato di disoccupazione, che, di conseguenza, ricoprirà un ruolo meramente eventuale, a differenza del Centro per l'Impiego (CpI), del soggetto interessato e dell'operatore privato specializzato, scelto dall'interessato tra le strutture accreditate presso la Regione per
l'assistenza a quest'ultimo.
Il contratto di ricollocazione, dunque, non si configura come uno strumento a disposizione del datore di lavoro per adempiere un eventuale obbligo nei confronti dell'ex dipendente, ma uno strumento a disposizione della Regione o dello Stato per sostenere il disoccupato nella ricerca di una nuova occupazione.
Attraverso la sperimentazione di questo istituto, l'ordinamento italiano, a livello centrale, introduceva l'innovativo strumento di politica attiva del lavoro, assegnando alle Regioni il potere di adottare misure di politica attiva del lavoro tese a favorire:
a) il coinvolgimento e la promozione delle agenzie private;
b) la predisposizione da parte di queste ultime di servizi personalizzati tesi al reinserimento lavorativo;
Al momento dell'approvazione della legge di stabilità per il 2014, tuttavia, l'ordinamento italiano non era ancora pronto per accogliere il contratto di ricollocazione, da considerarsi, di per sé, uno strumento certamente innovativo, ma inconciliabile con un sistema incentrato ancora sul job protection,dove manca qualsiasi tipo di regolamentazione, volta a rafforzare il ruolo dei Centri per l'Impiego e favorire le attività degli operatori privati.
In più, il contratto di ricollocazione così disciplinato, non dava risposte a due fondamentali problemi:
a) l'individuazione chiara dei soggetti istituzionali coinvolti, e relativo ruolo e assetto organizzativo;
1.1 Gli accordi di ricollocazione nel c.4, lett. p), l. 10 dicembre 2014 n. 183
L'istituto del contratto di ricollocazione viene, poi, ricompreso nei così detti “accordi di ricollocazione”, previsti dal c. 4, lett. p), della l. 10 dicembre 2014 n. 183, in base al quale il Governo dovrà provvedere alla: “promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parti le agenzie per il lavoro o gli altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale”.
94 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Verso il diritto del lavoro della responsabilità, il contratto di ricollocazione tra Europa, Stato e regioni , in Diritto delle relazioni industriali, 2016, fasc. 1 p. 89
95 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Verso il diritto del lavoro della responsabilità, il contratto di ricollocazione tra Europa, Stato e regioni , in Diritto delle relazioni industriali, 2016, fasc. 1 p. 90
In base a tale legge, dunque, le agenzie per il lavoro o gli altri operatori accreditati presso la Regione acquistano la qualità di parte in un accordo con un obbligo ben definito, quello di seguire la persona interessata nella ricerca di una nuova occupazione, in cambio di una remunerazione proporzionata alla effettiva difficoltà della ricollocazione. Remunerazione che avverrà soltanto nel caso in cui il soggetto interessato sarà inserito in un nuovo ambito lavorativo almeno “per un congruo periodo”.
Dunque, nonostante i limiti evidenziati nel paragrafo precedente, la legge di stabilità del 2014 ha comunque posto le basi per la disciplina del contratto di ricollocazione definito dalla legge delega (legge n. 183/2014) e di conseguenza dai successivi decreti delegati.
Il decreto legislativo presentato al Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014, con cui è stata approvata la nuova disciplina di flessibilità in uscita di cui al “contratto a tutele crescenti”, all'art.11 dava una prima regolamentazione dello strumento.
Il contratto di ricollocazione così definito da tale norma prevedeva una platea di destinatari piuttosto ristretta, ovvero i soli soggetti coinvolti nei processi di applicazione della nuova normativa sulla flessibilità in uscita.
Infatti, lo stesso art.11 ne prevedeva l'applicazione solo a favore dei soggetti nuovi assunti “licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo” escludendo, dunque, tutti gli altri soggetti privi di occupazione.
La ristretta cerchia di possibili beneficiari costituiva il limite più chiaro per l'applicazione dell'istituto. Tale limitazione era infatti in contrasto con la già citata lettera p) del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 183/2014, in base alla quale si prevedeva “l'introduzione di principi di politica attiva del lavoro”, che, attraverso gli “accordi di ricollocazione”, avrebbero rappresentato uno strumento utilizzato per il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti inoccupati e disoccupati.
La disciplina in esame, infatti, fu superata completamente dal decreto legislativo n. 22 del 2015, in tema di ammortizzatori sociali.
1.2 Attuazione della legge delega nell'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015
L'art. 17, c.1, nella sua preliminare formulazione aveva previsto l'istituzione del Fondo per le Politiche Attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, presso l'INPS e non più presso il ministero del Lavoro come previsto precedentemente nell'articolo 1, comma 215, della legge numero 147/2013. Il fondo doveva essere così finanziato:
a) 18 milioni di euro per il 2015 ai quali si dovevano aggiungere altri 32 milioni di euro, la cui copertura avrebbe dovuto essere data dal gettito del contributo posto dall'art. 2, c. 31, della l. n. 92/2012 a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
b) 20 milioni di euro per il 2016.
Per quanto riguarda i possibili destinatari dell'istituto, lo stesso art.17 del d. lgs. n. 22/2015 prevedeva che “il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione”.
Le risorse, tuttavia, non risultavano sufficienti per garantire una piena ricollocazione per tutta la platea dei beneficiari.
96 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 150
Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
Sarà, dunque, necessaria la pronuncia di un giudice che attesti l'illegittimità del licenziamento (collettivo o individuale).
Per cui vengono esclusi dal diritto di stipulare il contratto di ricollocazione i lavoratori che si siano dimessi volontariamente, anche per giusta causa, i lavoratori licenziati per giusta causa o per motivi disciplinari e tutti coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro.
In tal modo la norma tradisce la vocazione universale della misura di politica attiva volta a garantire un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo
Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.
Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.
I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4. 16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto- legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36”.
Il successivo art. 24 prevede inoltre che: “Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
Ai soggetti beneficiari così individuati (a condizione che effettuino la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità), dunque, viene riconosciuta una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso gli organismi (pubblici o privati) accreditati presso la Regione di appartenenza.
Ai sensi dello stesso art. 17, il contratto di ricollocazione attribuisce ai soggetti stipulanti una serie di diritti e di doveri:
“a) il diritto del soggetto ad un'assistenza appropriata nella ricerca di una nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.”
La norma, tuttavia, non fissava l'ammontare della dote individuale, limitandosi a stabilire che questo doveva essere “proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità”.
Previsione parzialmente diversa rispetto a quella dettata dalla legge delega, in base alla quale le forme di remunerazione dovevano essere “proporzionate alla difficoltà di collocamento”.
Un'altra problematica risultante dalla norma, riguardava la mancata previsione delle conseguenze derivanti dall'inadempimento del dovere del lavoratore di mettersi a disposizione dell'agenzia e di cooperare con quest'ultima nelle iniziative da essa predisposte99 e in più non prevedeva, nel caso in cui il soggetto avesse
attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.
Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
98 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 151
rifiutato la stipulazione del contratto di ricollocazione, alcun tipo di decadenza.
1.3 La Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2015
Le Regioni facendo valere il loro diritto ad operare, seppur in via concorrente, nelle materie di politiche attive del xxxxxx000, riformarono decisamente il contratto di ricollocazione così disciplinato dall'art. 17 del d. lgs. n. 22/2015 a seguito della Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2015.
In questa sede fu eliminata l'ipotesi di costituire presso l'INPS un fondo autonomo per le politiche attive, prevedendo invece che il contratto di ricollocazione venisse finanziato dal Fondo per le Politiche Attive, già disciplinato in precedenza dall'art. 1, c. 215, della l. n. 147/2013, istituito presso il ministero del Lavoro in forza del d.m. 14 novembre 2014 (v. supra).
In tal modo venne superato il rischio della concorrenza tra i due fondi, istituiti entrambi a livello centrale, il cui ruolo era appunto quello di finanziare le politiche attive del lavoro.
Altra modifica fondamentale ottenuta a seguito della Conferenza Stato-Regioni, fu
all'art. 1, c. 3, della l. n. 183/2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 3. Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al c.1.”.
Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato
- regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive”.
Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha
Ottenendo le Regioni, in questo modo, il riconoscimento esplicito di un ruolo attivo nella pianificazione e nella gestione delle Politiche Attive del Lavoro (PAL).
diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.
A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati.
Il contratto di ricollocazione prevede: a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183”.
102 Ai sensi dell'art. 0, x. 0, xxxx. x, x.xxx. x. 000/0000: “Ad ogni effetto si intendono per:
a) «adolescenti», i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
b) «giovani», i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
L'ampliamento della platea dei lavoratori al fine di consentire l'accesso più esteso al contratto di ricollocazione come politica attiva da offrire a tutti i soggetti privi di lavoro e disponibili a cercare una occasione di lavoro, si coniugava con una diversa struttura del contratto stesso: esso, secondo questa disposizione, avrebbe potuto essere promosso sia dai servizi pubblici per il lavoro sia da soggetti privati accreditati che s'impegnassero a fornire un “servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro”103. Perché la persona beneficiaria del contratto di ricollocazione potesse godere di tale istituto, era necessario che fosse “profilato”, ovvero che fosse individuato il suo profilo di occupabilità, tracciato in base ad un futuro decreto, che sarebbe stato emanato in base ai criteri dettati dalla l. n. 182/2014 in materia di politiche attive per l'impiego.
Infatti, soltanto a seguito della profilazione, il soggetto beneficiario avrebbe avuto diritto alla “dote individuale di ricollocazione”104 spendibile liberamente da questo presso gli operatori accreditati presso la Regione per i servizi di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale, volti alla ricollocazione dei disoccupati.
1.4 L'art. 23 del d.lgs. n. 150/2015: l'assegno di ricollocazione
Dopo soli sei mesi distanza dal d. lgs. n. 22/2015, l'art. 34 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 abroga i commi da 2 a 7 dell'art. 17, dunque facendo rimanere in vigore solo il comma 1.
Nello stesso decreto, l'art. 23 disciplina l'assegno di ricollocazione, un istituto la cui disciplina ha le fondamenta nel contratto di ricollocazione, ma che non è del tutto assimilabile a quest'ultimo.
Il nuovo assegno individuale di ricollocazione manifesta, però, tutte le carenze di risorse105 e i difetti di
dopo almeno due anni di inattività;
g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
103 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 155
104 Denominata così dall'art. 17 del d.lgs. n. 22/2015, in sostituzione della locuzione precedentemente utilizzata, ossia: “voucher”. 105 L'art. 24 del d.lgs. n. 150/2015 dispone che: “Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013; b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2. 2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali. 3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento dell'indennità mensile
impostazione e struttura già evidenziati con riferimento al contratto di ricollocazione106.
La concessione di tale assegno è subordinata alla stipulazione, da parte del soggetto beneficiario, di un patto di servizio personalizzato con il soggetto accreditato presso la Regione o con il centro per l'impiego, ai sensi del c.1 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 150/2015, in base al quale:
“Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato”.
A seguito di tale stipulazione, l'assegno viene rilasciato in base ad un'apposita procedura, detta di “profilazione”, disciplinata dal c.4 dell'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 150/2015:
“Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23”.
L'assegno, dunque, sarà utilizzato al fine di ottenere dagli operatori accreditati presso la Regione o dal centro per l'impiego un servizio di assistenza volto alla ricerca di una nuova occupazione lavorativa.
La stipulazione del patto di servizio comporta una serie di diritti e di correlativi obblighi in capo all'operatore che fornisce il servizio e al soggetto beneficiario, che saranno più dettagliatamente trattati nei seguenti
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013. All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».”
106 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Jobs Act e ricollocazione dei lavoratori, (The Jobs Act and Workers' Outplacement), in Diritto delle relazioni industriali, 2016, fasc. 1, p. 128
14 Ai sensi del primo comma del già citato art. 23 d.lgs. n. 150/2015: “Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24”.
107 Ai sensi del già citato art. 24, del D.Lgs. n. 150/2015
paragrafi (v. infra).
Da un lato, infatti, è previsto l'obbligo per il lavoratore di mettersi a disposizione e collaborare attivamente alle iniziative predisposte dall'operatore accreditato o dal centro per l'impiego e dall'altro è previsto il diritto per il soggetto beneficiario di ottenere un'assistenza professionale concernente l'addestramento, la riqualificazione o la formazione della persona al fine della ricerca di una nuova occupazione.
Il voucher sarà integralmente incassato dall'operatore che ha erogato il servizio di assistenza soltanto “a risultato occupazionale ottenuto” e lo stesso importo della dote individuale di ricollocazione dipenderà dal grado di difficoltà di inserimento del soggetto nel mondo del lavoro. Maggiore, dunque, sarà la difficoltà del ricollocamento, maggiore sarà l'importo del voucher.
2. Le sperimentazioni regionali del contratto di ricollocazione
Tuttavia, un ruolo attivo delle Regioni nella sperimentazione delle politiche del lavoro è ancora possibile. Infatti, lo stesso art. 17 del decreto legislativo n. 22/2015 prevedeva la possibilità per le Regioni di finanziare ed attuare autonomamente il contratto di ricollocazione, in base ai principi dettati dal decreto.
Dunque un ruolo, quello della Regione, centrale.
Il decreto legislativo n. 150/2015, che ha sostituto la disciplina precedente, non ha escluso un ruolo attivo delle Regioni, ma ne ha dettato i confini, disciplinandone il campo di applicazione.
L'art. 11 del decreto, infatti, permette sia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia alle Regioni e
108 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 143
109 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Verso il diritto del lavoro della responsabilità; il contratto di ricollocazione tra Europa, Stato e regioni, in Diritto delle relazioni industriali, 2016, fasc. 1 p. 101
Il decreto legislativo n.150/2015 inoltre attribuisce alle Regioni il potere di adottare autonome strategie occupazionali, ovviamente nel rispetto dei principi dalla legislazione nazionale, con la possibilità di un intervento (sussidiario) dello Stato, nel caso in cui le Regioni non fossero in grado di garantire i livelli minimi di prestazione.
Dunque è questa la differenza fondamentale con la disciplina precedente dettata dal decreto legislativo n. 20/2015, che all'art.17 permetteva la sperimentazione del contratto di ricollocazione, mentre l'art. 11 del decreto legislativo n. 150/2015 prevede una gestione condivisa delle politiche attive del lavoro da parte dello
a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;
c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;
d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonché dei seguenti compiti:
1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999; 2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; e) possibilità di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera d).
Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:
a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto;
b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.
In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12”.
Stato111 e delle Regioni112 le cui diverse competenze saranno dettate da apposite convenzioni.
2.1 La sperimentazione del contratto di ricollocazione nella Regione Lazio
La Regione Lazio con l'approvazione della DGR n. 509/2013 e s.m.i., ha immediatamente attivato un sistema di accreditamento degli operatori specializzati a norma dell'art. 7 del d.lgs. n. 276/2003 e ha emanato
a) verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
b) monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
c) coordinamento della gestione dell'assicurazione sociale per l'impiego , dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla l. n. 68/1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
d) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'art. 18 del d.lgs. n.150/2015;
e) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.150/2015;
f) coordinamento dell'attività della rete EURES, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento UE n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011;
g) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'art. 18 del d.lgs. n.150/2015;
h) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo;
i) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del d.lgs. n.150/2015, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;
j) gestione dell'albo nazionale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003;
k) gestione dei programmi operativi nazionali delle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle Regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della l. n. 388/2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione o in più Regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'art. 27 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione o in più Regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo
la D.G.R. n. 632/2014 per la ricollocazione professionale delle persone disoccupate/inoccupate113.
Il contratto di ricollocazione stipulato dal soggetto interessato con uno degli operatori privati specializzati accreditati presso la Regione ai sensi della D.G.R. n. 509/2013, prevede:
a) la profilazione, da parte del Centro per l'Impiego, del soggetto interessato, volta ad individuare il grado di collocabilità dello stesso;
b) che il soggetto interessato si affidi ad un operatore privato specializzato, scelto tra quelli accreditati presso la Regione;
c) che l'operatore privato specializzato, accreditato presso la Regione, provveda ad assistere la persona interessata nella ricerca di una nuova occupazione, nonché ad indirizzarla verso un percorso di riqualificazione professionale. A tal fine l'operatore dovrà assegnare al soggetto interessato, affinché lo segua nel suo percorso, un tutor o job advisor;
europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'art. 30 del d.lgs. n.150/2015.
a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 150/2015;
b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 150/2015 113 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14
settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 164
Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente; b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.
È fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad
Il servizio offerto dagli operatori accreditati può essere finanziato sia da fondi statali che da fondi regionali, anche in base alle quote relative al Fondo Sociale Europeo e la remunerazione, che è subordinata all'ottenimento di una nuova occupazione per un periodo congruo, è proporzionata al grado di collocabilità della persona interessata, individuato in base alla sua profilazione.
La remunerazione è così individuata:
a) 1.600 euro in caso di contratto a tempo determinato della durata di sei mesi;
b) 2.600 euro in caso di contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi;
c) 4.000 euro in caso di contratto a tempo indeterminato.
Per ogni contratto di ricollocazione è comunque previsto il pagamento di una parte a processo di ottocento euro.
Attualmente nel Lazio sono attivi due bandi finanziati dal PORFSE 2014-2020: il primo del valore di sei milioni di euro “Avviso pubblico per la candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione” cui si accompagna l'avviso pubblico “Adesione dei disoccupati al contratto di ricollocazione” del valore di quattro milioni e settecentomila euro. Con il primo bando la Regione intende accompagnare al lavoro 2000 disoccupati. Con il secondo bando la Regione eroga ai soggetti disoccupati destinatari del contratto di ricollocazione che non siano percettori di alcuna forma di sostegno al reddito, una indennità di partecipazione alle attività di accompagnamento quantificate in 121 ore115 (di cui 4 ore presso il CpI e 117 ore presso il soggetto accreditato)116.
Il contratto di ricollocazione promuove sia un interesse pubblico, che riguarda la crescita dell'occupazione all'interno della Regione, sia un interesse privato, ovvero quello degli operatori accreditati a ricevere la retribuzione per il servizio svolto e quello del soggetto disoccupato a trovare una nuova occupazione.
La coesistenza di tali diversi interessi, fa si che il contratto di ricollocazione, nonostante sia stipulato attraverso un semplice accordo tra le parti private, necessita del coinvolgimento di un soggetto pubblico, ovvero il Centro per l'Impiego che, su delega della Regione, assicura all'ente accreditato per i servizi specialistici per il lavoro l'incasso di un corrispettivo per il servizio di assistenza intensiva posto in essere a favore della persona disoccupata, che si impegna, sotto la guida di un tutor, a seguire le direttive dettate dall'operatore accreditato, al fine di trovare una nuova occupazione.
Tale schema, infatti, segue la disciplina dettata dall'art.1 della l. n. 183/2014117.
emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento”.
116 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, pp. 165-166
Passando ora all'analisi del contratto di ricollocazione vero e proprio, come già detto, nella Regione Lazio il Centro per l'Impiego svolge un ruolo fondamentale.
Precisamente, i compiti del CpI sono quelli di:
a) informare il soggetto interessato dei servizi e delle misure di tutela disponibili per la sua situazione;
b) informare il soggetto interessato sulle modalità di accesso e di fruizione dei servizi disponibili;
c) tracciare il profilo professionale (c.d. profiling)118 del soggetto interessato a seguito di un colloquio individuale;
d) garantire che il soggetto interessato scelga liberamente l'operatore specializzato a cui affidarsi e raccogliere i suoi eventuali reclami;
e) orientare il soggetto interessato verso un percorso formativo volto ad ottenere un'occupazione idonea al suo profilo;
f) informare il soggetto interessato sugli effettivi sbocchi professionali esistenti al momento del colloquio.
Il Centro per l'Impiego si pone, dunque, come uno “sportello unico” per l'informazione e l'orientamento delle persone disoccupate, le quali saranno classificate in base alla loro possibile ricollocazione.
A seguito della profilazione dell'utente, se esso ne fa richiesta all'operatore accreditato a cui si è rivolto, quest'ultimo ha l'obbligo di stipulare il contratto di ricollocazione.
Una volta che il contratto è stato stipulato, il soggetto interessato ottiene una dote, il cui ammontare dipende come già detto dal suo grado di collocabilità (più difficile risulterà la collocazione, più alto sarà l'importo della dote), che andrà a finanziare le attività ed i servizi resi dall'ente accreditato.
Il compenso per i servizi resi dall'operatore è subordinato all'effettivo reinserimento della persona disoccupata nel tessuto produttivo, ma nel caso in cui l'ente non riuscisse concretamente a ricollocare il soggetto, non sarà considerato inadempiente e dunque non sarà assoggettato ad un risarcimento del danno. Secondo la disciplina dettata dalla Regione Lazio, a seguito della sottoscrizione del contratto di ricollocazione, il soggetto interessato si impegna a seguire le attività poste in essere dall'ente accreditato volte al ricollocazione professionale e si impegna a ad accettare tutte le offerte di lavoro compatibili col proprio profilo. A tal fine, all'interno dello stesso contratto di ricollocazione, possono essere elencate le attività di lavoro che il soggetto dichiara di essere disponibile ad accettare, in base anche alla loro retribuzione e alla distanza dal luogo di lavoro.
Nel caso in cui il disoccupato dovesse rifiutare una proposta di lavoro che rispetta i criteri previsti all'interno del contratto di ricollocazione, o non dovesse partecipare alle attività di formazione e riqualificazione
suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale”.
professionale poste in essere dall'operatore accreditato, come già detto, decadrà non soltanto dal diritto di godere della dote connessa al contratto di ricollocazione, ma anche dal trattamento di disoccupazione.
Il contratto di ricollocazione, così individuato, prevede dunque un rapporto di reciprocità tra le prestazioni connesse agli obblighi degli operatori privati accreditati e dei soggetti interessati.
Ciò vuol dire che:
a) una parte potrà rifiutarsi di adempiere la prestazione se l'altra parte non adempie la propria119;
c) una parte sarà liberata in caso di grave inadempimento dell'altra parte121.
Per quanto riguarda infine la stipulazione vera e propria del contratto di ricollocazione, la D.G.R. n. 632/2014 prevede che il contratto debba stipularsi in forma scritta nella sede del Centro per l'Impiego e debba essere firmato dallo stesso CpI, dall'ente accreditato presso la Regione ed infine dal soggetto interessato.
La forma scritta, pur non essendo espressamente richiesta per la validità del contratto, risulta comunque necessaria affinché la Regione possa retribuire l'operatore accreditato per il servizio prestato.
2.2 La “Dote Lavoro” della Regione Lombardia
Dopo aver analizzato la sperimentazione del contratto di ricollocazione nella Regione Lazio, risulta
119 È la così detta “eccezione di adempimento”, l'art. 1460 c.c. , infatti, così recita: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.
122 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, pp. 165-166
necessario esaminare il sistema di “Dote Lavoro” introdotto dalla Regione Lombardia dalla l.r. n. 22/2006123. Con deciso anticipo rispetto alle altre Regioni, la Regione Lombardia ha previsto un sistema di gestione delle politiche attive del lavoro basato su determinate caratteristiche, le quali hanno oggettive affinità con quelle che avrebbero poi retto il sistema del contratto di ricollocazione.
Stiamo parlando:
a) dell'assoluta centralità del soggetto tutelato;
b) dell'assoluta parità tra i soggetti pubblici e gli operatori privati nell'ambito dei “servizi per l'impiego”;
c) della remunerazione degli operatori basata sulla valutazione della loro performance, nonché sui risultati raggiunti.
La platea dei destinatari della “Dote Lavoro”, tuttavia, è decisamente più estesa rispetto a quella prevista dal Jobs Act124, la dote, infatti, viene assegnata in base a degli avvisi pubblici pubblicati periodicamente125.
Il sistema lombardo, dunque, si caratterizza per l'erogazione di un servizio in cui concorrono sia soggetti
124 Ossia soltanto a favore dei soggetti disoccupati precettori di Naspi da almeno 4 mesi.
a) giovani inoccupati e disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, dai 15 ai 29 anni compiuti, a condizione che abbiano precedentemente concluso o rinunciato ad una dote attivata a partire dal 16 luglio 2014 nell'ambito dell'avviso Dote Unica Lavoro, oppure a partire dal 28 ottobre 201 a valere sull'avviso Garanzia Giovani in Lombardia di cui al decreto 17 ottobre 2014, n. 9619;
b) inoccupati dai 30 anni compiuti residenti o domiciliati in Lombardia, disoccupati dai 30 anni compiuti indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi – ove applicabile – i dirigenti, provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda all'Inps;
c) iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. n. 223/1991;
d) residenti domiciliati in Regione Lombardia iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l. n. 236/1993 licenziati al 30 dicembre 2012;
e) percettori di disoccupazione ordinaria;
f) percettori di altre indennità;
g) percettori di Aspi e mini-Aspi;
h) disoccupati non percettori d'indennità;
i) occupati dai 16 anni compiuti;
l) lavoratori sospesi da aziende ubicate in Lombardia, che si trovino nelle seguenti condizioni: percettori di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) e cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare accordi/contratti di solidarietà);
m) militari congedandi previsti dal protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e il Comando militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012;
n) lavoratori residenti e/o domiciliati in Lombardia: occupati con rapporto di lavoro dipendente, pubblici o privati, titolari d'impresa, manager a contratto, lavoratori autonomi.
pubblici che privati126..
Il finanziamento del sistema, infatti, è di competenza pubblica, mentre la gestione è affidata o ad un soggetto pubblico, o ad uno privato, che avranno il compito di erogare effettivamente il servizio.
Passando ora all'analisi del sistema vero e proprio, i devices fondamentali della “Dote Lavoro” sono il piano di intervento personalizzato (PIP) e la “dote”. Il primo è lo strumento attraverso cui viene definito un piano, di natura para-contrattuale, ove sono indicati i reciproci impegni di lavoratori ed ente accreditato, con specifica definizione dei servizi previsti per favorire il reimpiego del soggetto in difficoltà occupazionale127. Nello specifico, i servizi erogati dall'ente accreditato sono:
a) il colloquio di accoglienza;
b) la definizione del piano di intervento personalizzato (PIP);
c) la predisposizione del bilancio delle competenze;
d) attività di tutoring e counseling orientativo al lavoro;
e) attività di tutoring e counseling orientativo al tirocinio;
f) scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro;
g) monitoraggio, coordinamento e gestione del PIP;
h) consulenza e supporto all'auto imprenditorialità;
i) coaching.
Per quanto riguarda la dote, il soggetto tutelato può scegliere liberamente l'operatore accreditato (pubblico o privato) presso il quale spenderla.
Il valore della dote è predeterminato in base all'effettivo costo del servizio che l'ente deve predisporre al fine di ottenere il reinserimento lavorativo dell'utente e di conseguenza dipenderà dall'attività di “profiling”.
L'operatore accreditato, infatti, è tenuto ad assegnare al soggetto tutelato, in base alle sue caratteristiche (età, genere, titolo di studio, stato occupazionale), una “fascia di intensità di aiuto”, alla quale corrisponde un diverso valore della dote.
Le “fasce di intensità di aiuto”, così come definite dalla normativa lombarda, sono essenzialmente quattro:
127 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Verso il diritto del lavoro della responsabilità: il contratto di ricollocazione tra Europa, Stato e Regioni , in Diritto delle relazioni industriali, 2016, fasc. 1 p. 108
128 F. Giubileo, “Il modello di welfare occupazionale in Lombardia. Modello di governance dei servizi pubblici per l'impiego realizzati in Lombardia”
- Fascia 1 (intensità di aiuto bassa): soggetti che per le loro caratteristiche sono in grado di ricercare autonomamente una nuova occupazione o necessitano di un supporto minimo;
- Fascia 2 (intensità di aiuto media): soggetti che per le loro caratteristiche richiedono un supporto intensivo; nella ricerca di una nuova occupazione;
- Fascia 3 (intensità di aiuto alta): soggetti che per le loro caratteristiche necessitano di un servizio di accompagnamento per un medio-lungo termine e di un forte sostegno nella ricerca di una nuova occupazione;
- Fascia 4 (altro aiuto): soggetti che richiedono un servizio volto al mantenimento della propria posizione occupazionale.
La remunerazione che spetta agli operatori accreditati per il servizio posto in essere a favore dei soggetti tutelati avverrà una parte “a processo” e una parte ad occupazione raggiunta.
Dopo tale analisi, sembra ovvio che il sistema sperimentato dalla Regione Lombardia abbia influenzato la successiva disciplina dettata dal Jobs Act sui servizi per l'impiego e le politiche attive, quantomeno sul punto che prevede la possibilità di spendere l' “assegno” presso i Centri per l'Impiego o altri operatori privati accreditati.
2.3 Il contratto di ricollocazione nella Regione Sicilia
Un'altra sperimentazione dello strumento di politica attiva da prendere in considerazione è senz'altro quella posta in essere dalla Regione Sicilia.
La disciplina del contratto di ricollocazione siciliano viene alla luce con l'art. 63 della l.r. 1° maggio 2015 n. 912 (finanziaria regionale)129 ed è successivamente trattata nel dettaglio con il d.a. 15 giugno 2015, n.
La Regione promuove lo strumento innovativo di politica attiva dote lavoro che si ispira all'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La dote lavoro è uno strumento di politica attiva finalizzata all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di un soggetto disoccupato o inoccupato. Essa è gestita dal Centro per l'impiego mediante un contratto stipulato tra un operatore accreditato per i servizi per il lavoro ed il soggetto interessato.
Le modalità di sottoscrizione del contratto a cui accede la dote lavoro (contratto di rìcollocazione), la sua durata in ragione della profilatura del soggetto, nonché i requisiti dei soggetti che possono stipulare il suddetto contratto e ogni ulteriore necessaria modalità di attuazione, saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'operatore accreditato per i servizi specialistici assume l'obbligo, con la sottoscrizione del contratto di dote lavoro, di accompagnare il soggetto interessato nel mercato del lavoro, nella ricerca di una nuova occupazione e di riqualificazione professionale.
All'operatore accreditato è riconosciuto un voucher che può arrivare sino ad un importo massimo di euro 8.000,00. L' entità e
12/Gab130, dell'Assessorato alla famiglia, al lavoro e alle Politiche sociali.
Essendo una Regione a Statuto speciale, la Regione Sicilia ha potuto disciplinare con più libertà tale strumento131. La disciplina regionale, infatti, ha potuto non soltanto anticipare, ma anche integrare alcune caratteristiche di quella nazionale, occupandosi di regolare in maniera dettagliata ogni diversa fase dell'istituto, ovvero:
a) l'identificazione della platea dei soggetti tutelati;
b) i servizi che devono essere predisposti, da parte delle agenzie accreditate, a favore di questi;
c) l'accreditamento e la remunerazione degli operatori privati;
d) la disciplina della “condizionalità”.
le modalità di erogazione sono disciplinate con il decreto assessoriale di cui al comma 4.
La dote lavoro, in prima applicazione, è finanziata per un importo pari a 15.000 migliaia di euro a valere sull'azione 4.2.1 del Piano Straordinario: rafforzare l'occupabilità in Sicilia , approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 31 del 18 febbraio 2015.
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale”.
Come già visto nelle altre sperimentazioni regionali analizzate in precedenza (supra), la platea dei beneficiari del contratto di ricollocazione siciliano è più ampia rispetto a quella prevista dalla disciplina nazionale.
La Regione Sicilia prevede, infatti, che l'accesso a tale strumento di politica attiva è consentito:
a) ai giovani inoccupati e disoccupati residenti o domiciliati in Sicilia che non siano stati oggetto delle azioni previste per la misura Garanzia Giovani;
b) agli inoccupati dai 30 anni compiuti, residenti o domiciliati in Sicilia;
Una volta che il soggetto interessato ha aderito alla misura, il Centro per l'Impiego deve fare in modo che l'utente possa scegliere liberamente e consapevolmente l'operatore privato a cui affidarsi, essendo quest'ultimo impossibilitato a rifiutare la presa in carico del soggetto.
Come abbiamo già visto negli altri casi di sperimentazione analizzati in precedenza, il Centro per l'Impiego che prende a carico il soggetto interessato, è tenuto a provvedere alla sua profilazione, determinando, in
a) Giovani inoccupati e disoccupati, residenti o domiciliati in Sicilia, dai 15 ai 29 anni compiuti a condizione che non siano stati oggetto delle azioni connesse al Piano operativo di Xxxxxxxx Xxxxxxx; i giovani del corrispondente target che hanno aderito o aderiranno al programma "Garanzia Giovani", fruiscono dell'apposita fonte di finanziamento prevista per la misura di Accompagnamento al Lavoro";
b) Inoccupati, dai 30 anni compiuti, residenti o domiciliati in Sicilia;
c) Disoccupati, dai 30 anni compiuti, indipendentemente dalla qualifica posseduta e/o di inquadramento nel profilo/categoria di provenienza, prima della perdita del lavoro, compresi - ove applicabile - idirigenti: provenienti da unità produttive/operative ubicate in Sicilia; in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS; iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria exl.223l9t; residenti o domiciliati in Sicilia: iscritti nelle liste di rnobilità ordinaria exL236 /93licenziati al30.12.2012; percettori di indennità connesse allo stato di disoccupazione, sulla base della normativa vigente o applicabile in caso di fasi transitorie.
I soggetti di cui al comma 1 scelgono di sottoscrivere il contratto di ricollocazione al momento della stipula presso il C.PI. competente, del patto di servizio.
Con la stipula del contratto di ricollocazione i soggetti interessati assumono l'obbligo di svolgere le attività quali la ricerca di opportunità, i contatti e le visite a imprese, i colloqui di lavoro per la ricerca di lavoro, secondo quanto concordato con il tutor designato dall'operatore accreditato.
Il soggetto interessato s'impegna contestualmente a seguire le indicazioni fornite dal tutor sulle modalità concrete di attuazione delle misure per la ricerca di un lavoro”.
questo modo, il suo grado di collocabilità nel mondo del lavoro. Tale operazione è strumentale all'assegnazione dell'utente all'interno di una delle diverse fasce di collocabilità, alla quali corrisponde una diversa misura del voucher:
a) Fascia di collocabilità alta, a cui corrisponde un voucher di 4.000 euro;
b) Fascia di collocabilità media, a cui corrisponde un voucher di 6.000 euro;
c) Fascia di collocabilità bassa, a cui corrisponde un voucher di 8.000 euro.
Il voucher, come si è visto, è proporzionato alla difficoltà di collocamento del soggetto e non è nient'altro che la forma di remunerazione del servizio, a carico della Regione, a favore dell'ente accreditato per l'attività di assistenza svolta. Anche nella Regione Sicilia è previsto che il pagamento avvenga una parte “a processo” e una parte “a risultato” occupazionale raggiunto. Il voucher, infatti, è diviso in due parti: una pari al 20% del valore complessivo, che serve a coprire le spese relative alle attività di accompagnamento poste in essere dall'operatore accreditato, indipendentemente dal fatto che il risultato occupazionale sia stato raggiunto o meno. Nell'ipotesi in cui l'utente rinunci al percorso intrapreso, la quota si riduce al 10% ed è riconosciuta a condizione che l'abbandono avvenga mentre il servizio veniva erogato e che l'utente avesse partecipato inizialmente alle attività poste in essere. La restante parte, invece, potrà essere riscossa soltanto a seguito del raggiungimento del risultato occupazionale previsto. All'ente accreditato spetterà una somma pari:
- al 50% del contributo, se alla fine del percorso di orientamento e di accompagnamento, l'utente beneficiario viene ricollocato con un contratto a tempo determinato inferiore ai 12 mesi;
- al 60% del contributo, se alla fine del percorso di orientamento e di accompagnamento, l'utente beneficiario viene ricollocato con un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi;
- al 100% se l'utente viene ricollocato con un contratto a tempo indeterminato.
Una volta stipulato il contratto di ricollocazione, il soggetto beneficiario si impegna a seguire ogni attività, poste in essere dall'ente a cui si è affidato, volte alla sua riqualificazione professionale o alla ricerca di una
nuova occupazione134, nonché ad accettare ogni offerta di lavoro che la normativa regionale ritenga congrua135.
2.4 Il contratto di ricollocazione nella Regione Sardegna
Un'altra sperimentazione del contratto di ricollocazione da prendere in considerazione è quella approvata dalla Regione Sardegna con la D.G.R n. 7/17/2015.
a) non si presenti senza giustificato motivo alle convocazioni del tutor designato dall’operatore privato, del C.P.I., e di ogni altro soggetto istituzionale coinvolto ai sensi dell’art. 10 comma 5 lett. c) della presente disposizione;
b) non si presenti, dopo essersi assentato, e a prescindere dalla sussistenza di giustificato motivo, alle successive convocazioni del tutor designato, dell’operatore privato, del C.P.I., e di ogni altro soggetto istituzionale coinvolto ai sensi dell’art. 10 comma 5 lett. c.) della presente disposizione;
c) rifiuti di partecipare ai percorsi di inserimento proposti dai soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;
d) determini con comportamenti espressi o concludenti il fallimento del proprio percorso di inserimento lavorativo;
e) rifiuti di partecipare a percorsi di formazione, aggiornamento, e riqualificazione professionale;
f) determini con comportamenti concludenti o espressi il fallimento degli obiettivi formativi, di aggiornamento, e riqualificazione personale.
Il tutor designato è tenuto a comunicare tempestivamente al C.P.I. competente ogni inadempimento dell’utente ai sensi del primo comma del presente articolo, al fine di consentire l’adozione di ogni atto conseguente. 3. Gli operatori privati hanno l’obbligo di vigilare sul rispetto dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 2 da parte dei tutor designati. L’omessa segnalazione è fonte di responsabilità per gli operatori privati, potendo comportare la revoca dell’accreditamento.”
Il contratto di ricollocazione sardo segue in grandi linee la disciplina dettata dalle altre sperimentazioni regionali che abbiamo analizzato in precedenza (v. supra).
Per quanto riguarda innanzi tutto la platea di beneficiari, possono stipulare il contratto di ricollocazione i soggetti con tali requisiti:
a) essere stati inseriti in un apposito elenco stilato dall'Assessorato regionale del Lavoro, relativo ai soggetti che erano stati beneficiari (nel 2014) della concessione di mobilità in deroga;
b) essere, al momento dell'affidamento al Centro servizi per il lavoro, disoccupati ed immediatamente disponibili ad una nuova occupazione.
Così come nelle altre esperienze regionali, anche in Sardegna l'istituto è promosso attraverso la collaborazione continuativa tra i Servizi pubblici per l'Impiego (Agenzia regionale e CSL) e i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale e accreditati presso la Regione Sardegna ai servizi per il lavoro.
I Servizi pubblici per l'Impiego avranno il ruolo di di prendere a carico, profilare e orientare il disoccupato verso una nuova occupazione idonea alle proprie caratteristiche, mentre i soggetti accreditati dovranno porre in essere un servizio di assistenza al soggetto interessato volto alla ricerca di una nuovo lavoro.
Ai sensi della D.G.R n.7/17/2015136, il soggetto beneficiario, una volta profilato, e dunque fissato il suo
periodo necessario a raggiungere il posto di lavoro si tiene conto dei tempi percorsi dai mezzi pubblici di trasporto, o dal mezzo personale nel caso in cui l’utente ne disponga. Tale limite temporale può esser superato se il lavoratore risiede in un’area geografica che per strutture morfologiche e strumenti di connessioni richiede normalmente tempi di percorrenza pari quelli indicati, sempre che l’età o le condizioni di salute del lavoratore non rappresentino un ostacolo a questi movimenti; e) riguarda occupazioni che richiedono costi di tragitto superiori alla metà della retribuzione ricevuta. f) riguarda occupazioni che devono esser svolte durante l’orario notturno, secondo le disposizioni legislative in materia. Tuttavia tale criterio non si applica nei confronti dei lavoratori che hanno ricevuto una formazione scolastica o professionale, tesa allo svolgimento di lavori notturni, o hanno già svolto in passato lavori notturni per periodi superiori ai sei mesi; g) sia incompatibile con il certificato stato di salute fisica e mentale dell’utente; h) nei limiti della ragionevolezza determini una eccezionale compressione della sfera morale e religiosa dell’utente, richiedendo prestazioni di lavoro in ambienti che confliggono con le proprie religiose, civiche, e alimentari. Il tutor designato è tenuto a comunicare tempestivamente al C.P.I. competente ogni inadempimento dell’utente ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al fine di consentire l’adozione di ogni atto conseguente. Gli operatori privati hanno l’obbligo di vigilare sul rispetto dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 3 da parte dei tutor designati. L’omessa segnalazione è fonte di responsabilità per gli operatori privati, potendo comportare la revoca dell’accreditamento.”
livello di occupabilità, riceve un voucher che rappresenta la “dote individuale di ricollocazione” che potrà presentare presso uno dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione, ottenendo così il diritto a stipulare il contratto di ricollocazione vero e proprio.
La sottoscrizione del contratto, che viene siglato dal Centro Servizi per il Lavoro, dal soggetto accreditato e ovviamente dall'utente, comporta una serie di diritti-doveri gravanti su tutti i soggetti che partecipano a tale misura.
Innanzitutto il diritto dell'utente di ottenere un servizio di assistenza da parte del soggetto accreditato volto alla ricerca di una occupazione effettivamente disponibile in base alle proprie caratteristiche, a cui
disposizione e di cooperare con l’operatore accreditato nelle iniziative da questi predisposte e proposte. Il voucher, il cui ammontare dipenderà dal profilo personale di occupabilità del beneficiario stabilito dal Centro Servizi per il Lavoro competente, e che non potrà eccedere l’importo di euro 4.000, potrà essere utilizzato: − nella misura massima pari al 25% del valore del voucher per la remunerazione a processo svolta dal soggetto accreditato ai servizi al lavoro per le attività obbligatorie di seguito indicate; − nella misura massima pari al 75% dell’ammontare del voucher per la remunerazione a risultato del soggetto accreditato ai servizi in caso di assunzione del lavoratore al termine del percorso. La somma prevista come premialità sarà modulata in modo progressivo, con apposito atto dell’Assessorato, sulla base della tipologia e della durata del contratto di lavoro con cui sarà assunto il beneficiario. I destinatari del contratto di ricollocazione potranno, inoltre, essere indirizzati dall’operatore scelto, verso le attività di formazione già previste dalla deliberazione n. 43/25 del 28.10.2014. La quota del voucher destinata alla remunerazione a processo del soggetto accreditato sarà obbligatoriamente destinata alle attività finalizzate all’inserimento lavorativo. Per attività finalizzate all’inserimento lavorativo si intendono, a titolo non esaustivo, le attività a supporto della ricerca di una nuova occupazione, incluse quelle di coaching, supporto al colloquio di lavoro per il lavoratore, attività di preselezione, di scouting ed organizzazione del colloquio di lavoro presso l’impresa. Detta parte è pagata indipendentemente dal risultato occupazionale raggiunto, limitatamente alle ipotesi in cui il suo mancato raggiungimento non sia imputabile a cause riferibili all’operatore accreditato. La quota ammontante ad un massimo del 75% del valore del voucher è dipendente dal raggiungimento del risultato occupazionale. Si intende per risultato occupazionale, la stipulazione, da parte dei soggetti in cerca di occupazione, di uno più contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata complessivamente non inferiore a sei mesi. Il risultato occupazionale dovrà essere conseguito dal soggetto accreditato nel termine massimo di quindici mesi dalla sottoscrizione, da parte del lavoratore, del contratto di ricollocazione. In ottemperanza al principio di condizionalità che contraddistingue lo strumento, il comprovato inadempimento degli obblighi previsti dal contratto da parte dell’utente determina una decadenza dei benefici e dell’indennità. In riferimento ai destinatari di questa nuova misura, l’Assessore propone che, in una logica di complementarietà e di sinergia con altre politiche attive già in atto/programmate, ed in particolare Garanzia Giovani e la misura di flexicurity destinata a circa 4.000 lavoratori espulsi dal bacino della mobilità in deroga, il target di questa prima sperimentazione sia, invece, individuato tra coloro che dal 2014 hanno beneficiato per la prima volta (prima concessione) della mobilità in deroga e che dunque da un periodo relativamente breve sono fuoriusciti dal mercato del lavoro. In tal modo, in coerenza con i principi che hanno ispirato l’attuazione del Programma Xxxxxxxx Xxxxxxx e le misure di flexicurity promosse, anche per i percettori di misure di sostegno al reddito si applicherebbe il principio della condizionalità che stabilisce che il mantenimento della continuità reddituale non può prescindere da una effettiva partecipazione ad attività di ricerca di una nuova occupazione. L’estrapolazione dei dati dal Sistema Informativo del Lavoro consente di censire 2.784 lavoratori autorizzati alla prima concessione mobilità in deroga per il 2014. Il piano di intervento sarà finanziato dalla Regione attingendo a risorse nazionali del Fondo per le politiche attive (FPA) e a risorse comunitarie del PO FSE 2014/2020. In particolare, sul FPA graverà il voucher per il contratto di ricollocazione relativamente alla quota riconosciuta al soggetto accreditato solo a risultato ottenuto; sul PO FSE 2014/2020 graveranno le risorse per la quota del voucher corrispondente alle attività effettivamente svolte dal soggetto accreditato. In ogni caso, il PO FSE potrà
corrisponde il dovere di mettersi a disposizione e partecipare a tutte le attività predisposte dall'operatore, che potranno essere soggette anche ad una valutazione della loro efficacia.
Il voucher, il cui ammontare dipende dal livello di occupabilità dell'utente, ricavato a seguito della sua profilazione, non può eccedere i 4.000 euro. La retribuzione del soggetto accreditato avverrà per il 25% a processo, per coprire dunque le spese sostenute per le attività predisposte, e per 1l 75% a risultato occupazionale raggiunto, ovvero un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata minima di sei mesi.
La Regione Sardegna ha previsto che siano stanziati per tale misura 6.520.000,00 euro, finanziati con risorse comunitarie e dal Fondo per le Politiche Attive (FPA).
2.5 L'esperimento del contratto di ricollocazione nel caso Alitalia
Come abbiamo già visto in precedenza (supra), il d.m del 14 novembre 2014 ha istituito il Fondo per le Politiche Attive presso il ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 215 della l. n. 147/2013, con l'obiettivo di favorire la ricollocazione professionale di soggetti in stato di disoccupazione e fruitori di ammortizzatori sociali. Le iniziative finanziabili attraverso tale fondo devono mirare, appunto, al reinserimento lavorativo e alla riqualificazione professionale. Stiamo parlando:
a) della sperimentazione del contratto di ricollocazione;
b) di percorsi di orientamento formativo;
c) percorsi professionalizzanti, di aggiornamento e specializzazione, di potenziamento di competenze chiave, di alta formazione;
d) percorsi formativi per la ricerca attiva di lavoro e per l'autoimprenditorialità;
e) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro;
f) interventi di aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione di impresa e al rilevamento di imprese da parte dei lavoratori, nonché attività di cooperazione;
g) incentivi all'assunzione e incentivi per la mobilità territoriale dei lavoratori137..
Con la X.X.X. x. 00 xxx 00 xxxxxxx 0000, xx Xxxxxxx Xxxxx ha previsto un piano per la ricollocazione professionale dei lavoratori collocati in mobilità dalla società Alitalia, prevedendo, per l'appunto, l'esperibilità del contratto di ricollocazione.
Il contratto di ricollocazione in questione si fonda sulla volontarietà dell'adesione, che mira ad ottenere un servizio di accompagnamento personalizzato per la ricerca di un nuovo impiego.
essere utilizzato per dare copertura finanziaria anche a somme che non verranno finanziate dal FPA. La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato”.
137 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 174
Il soggetto beneficiario deve rivolgersi al Centro per l'Impiego territorialmente competente per sottoscrivere il contratto, quest'ultimo avrà il dovere di procedere alla sua profilazione e di informarlo sugli enti accreditati a svolgere il servizio specialistico. Una volta scelto l'operatore, al soggetto sarà assegnato un tutor, che avrà il compito di orientare il lavoratore verso sbocchi professionali compatibili con le sue caratteristiche.
Il risultato occupazionale si considera raggiunto a seguito della sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti o a tempo determinato, di durata non inferiore ai sei mesi.
Al fine di favorire la ricollocazione, la Regione Lazio ha previsto anche dei bonus per l'assunzione dei lavoratori Alitalia in mobilità di età superiore a 50 anni.
Nonostante tale piano di ricollocazione, dei 1199 lavoratori licenziati soltanto 184 hanno aderito alla misura e di questi, 90 sono stati ricollocati.
3 Il contratto di ricollocazione nell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/2015
Come abbiamo già visto nei capitoli precedenti, la travagliata evoluzione legislativa del contratto di ricollocazione ha fatto sì che dopo soli 6 mesi dalla promulgazione del D.Lgs. n. 22/2015, il D.Lgs. del 14 settembre 2015 n. 150138 abroga i commi da 2 a 7 dell'art. 17, facendo rimanere in vigore solamente il comma 1.
Nonostante ciò, risulta comunque necessario analizzare la disciplina abrogata, al fine di comprendere al meglio la portata e la funzione dell'assegno di ricollocazione, erede naturale (come vedremo) del contratto di ricollocazione.
A seguito di un'analisi generale dell'art. 17, il contratto di ricollocazione, tralasciando il comma 1, del quale abbiamo già parlato abbondantemente in precedenza (v. supra), risulta essere uno strumento volto a favorire il reinserimento del disoccupato all'interno del mercato del lavoro, riducendo il più possibile i tempi per il ricollocamento, anche grazie al ruolo attivo degli operatori privati accreditati presso la Regione per lo svolgimento dei servizi specialistici.
1997, n. 196; d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; f) articolo 66,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1- bis e
4-bis; h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92; l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22”.
3.1 I soggetti beneficiari
I soggetti che hanno la possibilità di stipulare il contratto di ricollocazione sono esclusivamente i lavoratori in stato di disoccupazione139, compresi quelli alla ricerca della prima occupazione.
Ovviamente, come previsto per il programma di Garanzia Giovani140, possono accedere a tale istituto soltanto chi esprima la propria volontà ad essere ricollocato.
Sono esclusi, dunque, tutti i fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga141.
Elaborare strategie basate sulla partnership.
Identificare l'autorità pubblica pertinente incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori. Se non è possibile per uno Stato membro, per ragioni di natura costituzionale, individuare un'unica autorità pubblica, devono essere individuate le autorità pubbliche pertinenti mantenendo al minimo il loro numero e individuando tra loro un unico punto di contatto incaricato di comunicare alla Commissione l'esecuzione della garanzia per i giovani.
Garantire che i giovani abbiano pieno accesso alle informazioni in merito ai servizi e al sostegno disponibili potenziando la collaborazione tra servizi per l'impiego, fornitori di orientamento professionale, istituti d'insegnamento e di formazione e servizi di sostegno ai giovani, nonché avvalendosi di tutti i canali d'informazione pertinenti.
Rafforzare le partnership tra datori di lavoro e soggetti attivi sul mercato del lavoro (servizi per l'impiego, vari livelli governativi, sindacati e servizi per i giovani) al fine di incrementare le opportunità d'occupazione, apprendistato e tirocinio per i giovani.
Sviluppare partnership tra servizi per l'impiego pubblici e privati, istituti d'istruzione e di formazione, servizi di orientamento professionale e con altri servizi specializzati per i giovani (organizzazioni non governative, centri e associazioni giovanili), che facilitino il passaggio dalla disoccupazione, dall'inattività o dagli studi al mondo del lavoro.
Garantire il coinvolgimento attivo delle parti sociali a tutti i livelli nella progettazione e attuazione delle strategie per i giovani e promuovere le sinergie tra le varie iniziative volte a potenziare i sistemi di apprendistato e tirocinio.
Garantire che i giovani e/o le organizzazioni giovanili siano consultate o partecipino alla progettazione e all'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia per i giovani affinché i servizi siano commisurati alle esigenze dei beneficiari e contribuiscano a rendere più efficaci le azioni di sensibilizzazione.
- sul suo genere;
- sul titolo di studio;
Intervento tempestivo e pronta attivazione.
Elaborare efficaci strategie di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, incluse campagne d'informazione e sensibilizzazione, per incitarli a iscriversi ai servizi occupazionali, con particolare attenzione ai giovani vulnerabili che devono affrontare molteplici ostacoli (quali l'esclusione sociale, la povertà o la discriminazione) e ai NEET e tenendo conto dei vari ambienti di provenienza (povertà, disabilità, basso livello d'istruzione, minoranze etniche, migranti).
Al fine di sostenere i giovani in modo più efficace e di affrontare la potenziale mancanza di informazioni sulle offerte esistenti, prendere in considerazione l'idea di creare «punti focali» comuni, ovvero un'organizzazione che garantisca il coordinamento tra tutte le istituzioni e le organizzazioni coinvolte, in particolare con l'autorità pubblica responsabile della gestione del sistema di garanzia per i giovani, affinché le informazioni possano essere condivise tra i giovani che lasciano la scuola, in particolare quelli che rischiano di non trovare lavoro o di non proseguire gli studi o la formazione.
Operare affinché i servizi occupazionali, unitamente ad altri partner che sostengono i giovani, siano in grado di fornire un orientamento personalizzato e una progettazione individuale dell'azione, compresi sistemi di sostegno individuale su misura, basati fin dall'inizio sul principio dell'obbligo reciproco e su un continuo follow-up finalizzato a prevenire l’abbandono scolastico e assicurare la progressione verso lo studio e la formazione o il lavoro. Misure di sostegno per l'integrazione nel mercato del lavoro Migliorare le competenze.
Offrire ai giovani che hanno abbandonato prematuramente gli studi e in possesso di scarse qualifiche la possibilità di riprendere il percorso scolastico e formativo o di seguire nuovi programmi d'insegnamento che si svolgano in ambienti di apprendimento adeguati alle loro specifiche esigenze e consentano loro di ottenere le qualifiche di cui ancora non dispongono. Garantire che le misure adottate nel contesto di un sistema di garanzia per i giovani e volte a migliorare le capacità e le competenze contribuiscano ad affrontare gli squilibri esistenti e a soddisfare le esigenze in termini di domanda di lavoro.
Garantire che, nel migliorare le capacità e le competenze, si dedichi attenzione alle TIC/competenze digitali. Promuovere lo status di conoscenza e competenze professionali garantendo che i programmi e le certificazioni relativi alle TIC siano conformi alle norme e comparabili a livello internazionale. Incoraggiare gli istituti scolastici, i centri di formazione professionale e i servizi per l'impiego a promuovere e a fornire ai giovani orientamenti sull'imprenditoria e sul lavoro autonomo, anche attraverso corsi per l'attività di imprenditore.
Attuare la raccomandazione del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale. Misure connesse al mercato del lavoro.
Se del caso, ridurre i costi non salariali della manodopera al fine di migliorare le prospettive di assunzione dei giovani. Utilizzare incentivi salariali e per le assunzioni mirati e ben strutturati per incoraggiare i datori di lavoro a creare nuove opportunità per i giovani, quali apprendistato, tirocinio o collocamento, soprattutto per quelli più lontani dal mercato del lavoro, in linea con le norme applicabili sugli aiuti di Stato.
Promuovere la mobilità del lavoro sensibilizzando i giovani in merito alle offerte di lavoro, tirocinio e apprendistato e al sostegno disponibile in varie zone, regioni e paesi, ad esempio attraverso servizi e sistemi, che incoraggiano la mobilità professionale all'interno dell'Unione. Garantire la disponibilità di un sostegno adeguato per aiutare i giovani che trovano lavoro
- sulla sua età;
- sulle sue competenze linguistiche;
- sul territorio dove è ubicato il centro che ha preso a carico l'utente;
- sulla condizione occupazionale nell'anno precedente.
La profilazione deve effettuarsi presso il Centro per l'impiego territorialmente competente ed ha l'obiettivo di ricavare il grado di occupabilità del soggetto, dal quale, tra l'altro, dipende anche l'ammontare della “dote individuale di ricollocazione”.
in un'altra zona o in un altro Stato membro ad adattarsi al nuovo ambiente.
Rendere disponibili più servizi di sostegno all'avviamento (start-up) e migliorare la sensibilizzazione sulle possibili opportunità e prospettive legate al lavoro autonomo, anche attraverso una maggiore collaborazione tra servizi per l'impiego, sostegno alle aziende e fornitori di (micro) finanziamenti.
favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici” e dall'art. 1 del D.M. 14 novembre 2014.
142 Xxxxxx Xxxxxxxx, Le nuove prestazioni previdenziali in caso di disoccupazione involontaria ed il contratto di ricollocazione, Commento a d.lg. 4 marzo 2015, n. 22, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 4, p. 342
«Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente; g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi
Da ciò si evince che la presa a carico del lavoratore disoccupato spetta ai Centri per l'impiego, ma la somma che deriva dalla stipulazione del contratto è spendibile anche presso un operatore privato accreditato presso la Regione144 per lo svolgimento dei servizi specialistici concernenti la formazione o la riqualificazione professionale del soggetto beneficiario al fine ti ottenere il reinserimento dello stesso nel mercato del lavoro. Di conseguenza l'istituto del contratto di ricollocazione mette in relazione soggetti pubblici e privati per la realizzazione del ricollocamento dei lavoratori disoccupati.
diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni; i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima; m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonche' operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita' anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale; r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito; s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita'; t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro; v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica; z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
3.2 La dote individuale di ricollocazione
A seguito dell'effettuazione della procedura di profilazione, dunque, al soggetto viene assegnata una somma qualificata come “dote individuale di ricollocazione”.
Il quinto comma, dell'art. 17, del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che l'ammontare della dote non sia lo stesso per tutti i soggetti beneficiari, ma dipenderà dal grado di occupabilità risultante dalla profilazione effettuata in precedenza.
Per cui, più difficile risulterà la possibile ricollocazione del lavoratore disoccupato, più consistente risulterà l'importo della dote individuale e viceversa.
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i); aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti”.
a)garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b)salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c)costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
d)obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
e)raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:
a)le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b)requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c)le procedure per l'accreditamento;
d)le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e)le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti”.
In questo modo gli operatori specializzati saranno stimolati alla presa a carico quei soggetti più difficilmente ricollocabili, che altrimenti sarebbero indirettamente esclusi dall'istituto in esame, in quanto, per logica, tutte le forze dei soggetti attuatori sarebbero utilizzate a favore dei lavoratori più giovani e più concorrenziali nel mondo del lavoro.
Lo stesso comma 5, infatti, prevede che l'effettiva remunerazione possa avvenire soltanto a seguito del ottenimento del risultato occupazionale.
Ad esempio, nel contratto di ricollocazione previsto dalla DGR n. 632/2014 della Regione Lazio, il risultato occupazionale veniva raggiunto quando il soggetto beneficiario fosse assunto con un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata minima di sei mesi, anche in regime di somministrazione (v. supra).
3.3 Stipulazione e decadenza
A seguito della stipulazione del contratto di ricollocazione, il soggetto beneficiario acquista il diritto a ricevere un servizio di assistenza intensiva al fine della ricerca di una nuova occupazione, a seguito della sua presa a carico da parte dell'operatore autorizzato o accreditato.
Il lavoratore, però, non mantiene una posizione giuridica meramente passiva.
Il comma 4, dell'art. 17, del D.Lgs. n. 22/2015 prevede infatti che affianco al “diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato”, è previsto il dovere dello stesso di attivarsi al fine della propria partecipazione alle attività predisposte dall'ente, nonché il diritto-dovere di seguire tutte le
146 Xxxxxxxx Xxxxx, La ricollocazione secondo il Jobs act: dall'attivita al contratto?, in RDSS: Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2015, fasc. 3, p. 572.
147 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, 2015
indicazioni relative alla ricerca, all'addestramento ed alla riqualificazione professionale fornite dall'operatore in base all'effettiva situazione del mercato del lavoro.
Il comma 6 dello stesso articolo elenca le cause di decadenza della dote individuale di ricollocazione. La dote decade:
a) in caso di perdita dello stato di disoccupazione;
b) nel caso in cui il soggetto non partecipi attivamente alle iniziative predisposte dall'ente accreditato e non segua le indicazioni fornite dallo stesso;
c. 40-43, dell'art. 4, della l. n. 92/2012: “Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente; b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto”.
Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'àmbito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
E' compito dei Centri per l'impiego segnalare gli eventi che comportano la decadenza della dote individuale all'INPS, che provvederà ad emanare il provvedimento di decadenza nei confronti del lavoratore, salvo i diritti già maturati.
La disciplina appena appena analizzata, come si vede, era troppo generica.
Il legislatore aveva previsto di colmare le ovvie lacune attraverso la previsione di un successivo decreto legislativo che servisse ad attuare quanto previsto dalla l. n. 183/2014, ma come abbiamo visto, dopo soli sei mesi distanza dal d. lgs. n. 22/2015, il d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 abroga i commi da 2 a 7 dell'art. 17, e istituisce, attraverso l'articolo 23, l'istituto dell'assegno di ricollocazione.
CAPITOLO III L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
1. Natura
L'assegno di ricollocazione rappresenta uno strumento volto a realizzare l'accompagnamento attivo del soggetto disoccupato da più di quattro mesi all'interno del mercato del lavoro, attraverso un servizio specialistico che può essere erogato sia dagli operatori privati accreditati ( v. infra), che dai Centri per l'Impiego.
L'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2015, che istituisce formalmente l'assegno di ricollocazione, disciplina in maniera diversa la presa a carico dei soggetti da parte delle agenzie private, in quanto, in base alla norma, risulta diversa proprio la finalità del collocamento.
Nella logica delle agenzie di collocamento tradizionali, infatti, lo scopo primario da perseguire è quello di ricercare “forza lavoro” per periodi determinati, mentre nella nuova schematicità della disciplina, il collocamento è volto alla ricerca di un'attività lavorativa stabile per i soggetti presi a carico, che possono usufruire di un servizio di assistenza specialistico nella ricerca di una nuova occupazione.
Per quanto riguarda la natura vera e propria dello strumento, non ci sono pochi dubbi a riguardo.
Il problema sorge nella considerazione del rapporto trilaterale che si instaura a seguito del rilascio da parte del Centro per l'impiego dell'assegno al soggetto beneficiario, che appunto avrà la possibilità di utilizzarlo presso un operatore privato accreditato.
Il rapporto avrà dunque da una parte un soggetto pubblico, ovvero il Centro per l'impiego, e dalle altre parti due soggetti privati, ovvero il lavoratore beneficiario e l'operatore accreditato.
Essendo attribuite ai privati funzioni di interesse pubblico generale, l'assegno di ricollocazione può essere ricondotto alle fattispecie dei contratti plurisoggettivi con comunione di scopo, in cui lo scopo da perseguire è il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, attraverso anche il miglioramento della loro
150 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, L'assegno di ricollocazione: una nuova condivisione di diritti e doveri, ADL, 1/2016, pp. 279-280
151 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, 2016
concorrenzialità, ovvero della loro occupabilità, mediante i percorsi formativi e di riqualificazione professionale predisposti dagli enti.
Tuttavia, risulta comunque necessario un chiarimento da parte dell'ANPAL affinché si possa superare qualsiasi dubbio concernente la natura dell'assegno di ricollocazione.
2. Soggetti beneficiari
La misura potrà comunque operare per i soli soggetti licenziati dal 1° settembre 2015154.
Questa riduzione risulta contrastante con lo spirito della delega, che prevedeva che la misura fosse destinata a tutti i soggetti disoccupati ed inoccupati, ma per perseguire ciò, ovviamente sarebbe stato necessario prevedere un più consistente finanziamento della misura, ma in tal modo si riesce a comprendere anche la
152 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, L'assegno di ricollocazione: una nuova condivisione di diritti e doveri, ADL, 1/2016, p. 291 153 In base al già citato art. 3, del D.Lgs. n. 22/2015: “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
3. Il patto di servizio personalizzato ed i soggetti attuatori
Il soggetto beneficiario della NASpI, dunque, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda all'INPS159, deve stipulare il patto di servizio personalizzato160 presso il Centro per l'impiego territorialmente competente. 156 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14
settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 179
157 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, L'assegno di ricollocazione: una nuova condivisione di diritti e doveri, ADL, 1/2016, p. 281
I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20”.
a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.
Soltanto dopo tale stipulazione il lavoratore disoccupato ha la possibilità di richiedere l'assegno di ricollocazione.
L'assegno dovrà essere comunque rilasciato dal Centro per l'impiego.
La procedura di profilazione è strumentale all'attivazione della misura, in quanto innanzitutto l'ammontare stesso dell'assegno dipende da questa (v. infra).
Discorso diverso riguarda poi il rilascio dell'assegno, che avverrà dopo quattro mesi dalla presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e la richiesta del servizio di assistenza intensiva162, che affronteremo nei seguenti paragrafi.
Per quanto riguarda poi i soggetti che operano attivamente nella realizzazione della misura, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, il legislatore ha previsto un sistema misto pubblico-privato in cui tutte le attività relative al perseguimento dello scopo possono essere svolte indistintamente dai Centri per l'impiego o dagli enti privati accreditati, a differenza di quanto previsto dalla sperimentazione del contratto di ricollocazione in alcune Regioni163, in cui i soggetti sopracitati svolgono un ruolo cooperativo volto alla complementarietà delle relative attività.
Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte”.
I Centri per l'Impiego infatti hanno il compito di accogliere, prendere a carico e provvedere alla profilazione del soggetto beneficiario, mentre le agenzie private accreditate possono occuparsi dei servizi specialistici relativi alla ricerca di una nuova occupazione.
4. Profilazione
164 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 181
Il soggetto beneficiario, dopo essersi registrato sul portale nazionale166 ed aver dichiarato in via telematica la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro predisposte di concerto con i centri per l'impiego e dopo aver stipulato il patto di servizio, attraverso il quale ha confermato il proprio status di disoccupato, viene profilato.
La procedura di profilazione, ai sensi del quinto comma, dell'art. 19, del D.Lgs. n. 150/2015, si basa innanzitutto sulle informazioni risultanti dalla registrazione del proprio status di disoccupazione.
Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.
Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.
Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità
Per quanto riguarda poi gli effettivi criteri da utilizzare per il profiling del soggetto, nel solco delle migliori esperienze europee, si va dai dati personali, quali:
- età;
- genere;
- nucleo familiare;
- titolo di studio.
Ai dati relativi al mercato del lavoro:
- situazione occupazionale;
- durata dello stato di disoccupazione;
- esperienze di lavoro;
- qualifiche professionali;
- stato di salute.
di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.
Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea”.
168 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, L'assegno di ricollocazione: una nuova condivisione di diritti e doveri, ADL, 1/2016, p. 282
Ed infine si devono prendere in considerazione anche i dati relativi alla predisposizione del soggetto all'attività lavorativa, in riferimento a:
- competenze generiche;
- livello motivazionale;
- comportamento170.
Ai sensi del comma 1, dell'art, 23, l'ammontare dell'assegno dipenderà dal livello di occupabilità risultante dalla procedura di profilazione, ovvero più bassa è la possibilità di ricollocare il disoccupato, più alto sarà il valore dell'assegno.
Il successivo comma 3 prevede che l'assegno “non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale”.
170 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14
settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 119
171 L'art 50 del TUIR, prevede che,per quanto riguarda l'imposizione diretta: “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
5. L'assistenza intensiva
Ai sensi del quarto comma, dell'art. 23, del D.Lgs. n. 150/2015, l'assegno di ricollocazione deve essere utilizzato per ottenere un servizio di assistenza intensiva finalizzato alla ricerca di una nuova attività lavorativa presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati.
La scelta di affidarsi al centro per l'impiego territorialmente competente o ad un operatore privato accreditato spetta al soggetto beneficiario.
Il successivo comma 5 prevede che a seguito della richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, il patto di servizio stipulato in precedenza si sospende per tutta la sua durata.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
- che il soggetto beneficiario dell'assegno di ricollocazione sia seguito ed assistito da un tutor;
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13.
- il programma di ricerca intensiva della nuova attività lavorativa, correlato ad un percorso di riqualificazione professionale, mirato a facilitare il reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro, in base alle offerte occupazionali effettivamente esistenti nell'area di riferimento;
- l'impegno, da parte del soggetto beneficiario, di svolgere le attività predisposte dal tutor che gli è stato assegnato;
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.
I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la
- la sospensione del servizio nelle ipotesi in cui il soggetto beneficiario venga assunto in prova o a termine, con la previsione che, se tale rapporto dovesse durare meno di sei mesi, il servizio riprenderà dopo la cessazione.
Da tale struttura generale si capisce che per ogni soggetto è necessario redigere un progetto individuale personalizzato a seguito, dunque, di una serie di colloqui o di orientamenti specialistici che gli operatori privati, nel caso in cui fossero stati scelti dal disoccupato per il servizio di assistenza, sono obbligati ad effettuare presso il Centro per l'impiego territorialmente competente.
Tali attività concernono dunque sia i servizi di orientamento specialistico, che i servizi di accompagnamento al lavoro.
I servizi di orientamento specialistico vertono:
- sull'accoglienza del soggetto beneficiario;
- sulla sua presa a carico;
- sulla schematizzazione delle sue competenze.
Mentre i servizi di accompagnamento al lavoro riguardano invece:
- la redazione del curriculum vitae;
- la redazione della lettera di presentazione;
- la preparazione al colloquio individuale di lavoro;
- lo sviluppo delle capacità relative alla ricerca di nuove offerte di lavoro;
- la preparazione del video di presentazione del curriculum vitae.
Nel caso in cui il servizio di accompagnamento verta su un'occupazione relativa ad un'attività lavorativa autonoma, il programma personalizzato potrà prevedere:
decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a):
1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione”.
- la redazione del business plan;
- l'attività di accompagnamento nella fase dello start-up;
- la ricerca di agevolazioni finanziarie;
- la ricerca di modalità relative all'accesso al credito174.
5.1 Durata del servizio di assistenza
Come abbiamo visto, l'assegno di ricollocazione può essere speso liberamente dal soggetto beneficiario presso il Centro per l'impiego territorialmente competente oppure presso uno degli operatori privati accreditati175 allo scopo di ottenere un servizio di assistenza intensiva finalizzato alla ricerca di una nuova attività lavorativa.
Il comma 4, dell'articolo 23, del D.Lgs. n. 150/2015, prevede che la richiesta del servizio di assistenza deve essere effettuata entro due mesi dalla concessione dell'assegno.
In caso contrario, il soggetto beneficiario decadrà non soltanto dallo stato di disoccupazione176, ma anche dalla prestazione a sostegno del reddito177.
Lo stesso comma 4 prevede, poi, che il servizio di assistenza può avere durata massima di sei mesi, prorogabili per soli altri sei mesi nella sola ipotesi in cui non sia stato utilizzato tutto l'ammontare dell'assegno.
Tale disposizione fa intendere che è possibile utilizzare anche parzialmente l'ammontare dell'assegno, nelle ipotesi in cui il soggetto beneficiario venga assunto con un contratto a tempo determinato, di durata inferiore ai sei mesi.
Il comma 5, dello stesso articolo 23, alla lettera f) prevede la sospensione del servizio nelle ipotesi in cui il soggetto beneficiario venga assunto in prova o a termine, con la previsione che, se tale rapporto dovesse durare meno di sei mesi, il servizio riprenderà dopo la cessazione.
Il successivo comma 6, prevede che nel momento in cui il soggetto beneficiario dovesse venire assunto, l'operatore privato accreditato deve informare immediatamente il Centro per l'Impiego che aveva concesso l'assegno di ricollocazione.
174 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Milano, Xxxxxxx, p. 184
175 Ai sensi del già citato art. 12, del D.Lgs. n. 150/2015
176 Disciplinato dall'articolo 19 del D.Lgs .n. 150/2015 e già analizzato nei precedenti capitoli.
178 Xxxxx Xxxxxxx, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs. 14