REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 30/09/2022
Allegato A
REGOLAMENTO
per la concessione di contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati
(art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990)
Il comune di Sarroch, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio , quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio. l’azione di sostegno si esplica sia mediante la coprogrammazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 del codice del terzo settore, sia mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, immobili, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990,
n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.
Capo I Norme generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Art. 2 Soggetti beneficiari
Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi economici i seguenti soggetti:
a) Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
b) Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
c) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;
d) Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
e) Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
f) persone fisiche o giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio.
La costituzione dell’associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 2 mesi, la richiesta dell’intervento. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte negli elenchi di cui all’art. 6 della legge 11.8.91, n. 266.
In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni , per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume
rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del comune
Sono esclusi dai contributi economici:
Art. 3
Casi di esclusione
- i soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro. Nel caso in cui le attività o le iniziative realizzate siano di particolare rilevanza e in grado di produrre un ritorno economico o di immagine per il territorio comunale, possono essere concessi contributi di carattere economico anche ai suddetti soggetti;
- le persone fisiche;
- i soggetti che costituiscono articolazione politico-amministrativa di partiti politici o di organizzazioni sindacali;
- le attività e iniziative realizzate al di fuori del territorio comunale, ad eccezione di quelle realizzate con la partecipazione delle associazioni e dagli altri soggetti privati, iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Sarroch, che abbiano rilevante ricaduta in termini economici o di immagine per il territorio comunale e quelle previste dal successivo art. 4 in materia di solidarietà;
- le attività promosse in settori di intervento non contemplati dal presente regolamento;
- le attività e le iniziative volte a promuovere il consumo di alcol, tabacco, etc.;
- le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia in contrasto con i principi contenuti nello statuto.
Art. 4
Tipologia e natura dei contributi
I contributi che arrecano vantaggi unilaterali ai soggetti interessati possono articolarsi in forma di:
a) contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del peg;
b) contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall’amministrazione di particolare rilievo
c) patrocinio: il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori ed espressione della simbolica adesione da parte del comune, senza l’assunzione di alcun onere, fatta salva l’esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti;
d) accordi di collaborazione: Ia forma di collaborazione tra I’Amministrazione e uno o più soggetti pubblici o privati che, secondo iI principio di sussidiarietà orizzontale sancito daII'art. 118 deIIa Costituzione, mettono a disposizione deIIa comunità IocaIe mezzi economici e know-how organizzativi per Ia produzione di iniziative di interesse pubblico in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva, a fronte di una compartecipazione prevalentemente finanziaria da parte deII'Amministrazione agIi oneri organizzativi e gestionali deII'iniziativa attraverso I’erogazione di un contributo economico con I'eventuale concorso di altre forme di assunzione degIi oneri, sono disciplinati dall'articolo 119 del D.lgs. 267/2000;
e) vantaggio economico:
• la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell’amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico, in particolare, sono considerate agevolazioni economiche l’utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del comune, la stampa di materiale pubblicitario presso soggetto contrattualizzato con il comune e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;
• l’impiego di personale dipendente dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all’evento e debitamente autorizzate dal dirigente/responsabile del servizio. per tali prestazioni si ritiene concessa un’agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso
per lavoro straordinario. il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal dirigente/ responsabile del servizio cui il personale è assegnato;
• l’utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell’amministrazione comunale, per tale utilizzo si ritiene concessa un’agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal dirigente/responsabile del servizio preposto.
Non sono da considerarsi agevolazioni economiche:
• le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all’ordine pubblico e alla viabilità, l’utilizzo di personale comunale.
Il regolamento rinvia ad altre forme di contribuzione previste per legge o da altre fonti regolamentari, di pianificazione generale, linee di indirizzo o specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni, o da autonome disposizioni di servizio.
Art. 5
Albo comunale delle associazioni
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi comunali. Per le modalità di accesso si rimanda ad apposito regolamento.
Art. 6
Accordi di Collaborazione ex art. 119 del D.Lgs 267/00 1
Nel caso in cui l’Amministrazione preveda di programmare una serie di eventi e manifestazioni e tenuto conto delle difficoltà di provvedere all'organizzazione e gestione dell'evento con il personale comunale per mancanza delle necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, possono affidarsi ad Associazioni che possiedano adeguata capacità organizzativa, dimostrata nel corso degli anni, in grado di garantire il supporto logistico necessario, che vogliano collaborare tramite accordi di collaborazione ex art. 119 del D.Lgs 267/00 , per la realizzazione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale.
L'accordo di collaborazione non da diritto ad alcun compenso per l'attività prestata in collaborazione con l'amministrazione comunale, ma unicamente ad un rimborso pari al 100% delle spese documentate e preventivamente approvate attraverso la stipula di una apposita convenzione sottoscritta tra l’associazione ed il comune.
La scelta del collaboratore avverrà attraverso una manifestazione interesse fra i soggetti che abbiano fra i fini statutari i medesimi fini che l'amministrazione intende raggiungere con l'Evento programmato.
1 In applicazione dell’art.43 della L.27 dicembre 1997, n.449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le provincie e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggeti pubblici o privati diretti a fornire consulenze oservizi aggiuntivi
Capo II CONTRIBUTI ORDINARI
Art. 7
Criteri per la concessione di contributi ordinari
Sulla base dei relativi stanziamenti del bilancio pluriennale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta comunale, in coerenza con gli indirizzi di politica culturale dell’Amministrazione, approva la deliberazione di programmazione del budget stabilito per i contributi per attività Culturali e di Spettacolo che si riferiscono a manifestazioni culturali con carattere ricorrente, sagre e/o manifestazioni religiose e con la predetta deliberazione vengono anche stabilite le percentuali del budget destinato a ciascuna manifestazione, che si svolge nel corso dell’anno e il valore massimo del contributo erogabile.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’assegnazione dei contributi ordinari attraverso un bando;
Il Comune concede le forme di sostegno di cui al presente regolamento dietro presentazione di specifiche richieste, secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell’Amministrazione comunale.
Art. 8 Procedura di richiesta
1. I soggetti interessati devono presentare richiesta scritta almeno trenta giorni prima rispetto alla data di inizio dell’iniziativa o dell’attività.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini di cui al comma precedente soltanto in casi particolarmente motivati e comunque non oltre un mese (30 gg) dalla conclusione dell’iniziativa o attività.
3. La domanda deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dall’interessato, se persona fisica, o dal legale rappresentante dell’ente o associazione, e deve contenere:
a) le generalità della persona fisica, ovvero la denominazione dell’ente, istituzione, fondazione o associazione, nonché il relativo codice fiscale o partita IVA, oltre alle generalità del legale rappresentante;
b) la motivazione della richiesta, con allegato programma dell’iniziativa;
c) l’indicazione del budget di spesa, delle eventuali entrate previste e di eventuali ulteriori richieste di contributi ad altri enti o soggetti finanziatori;
d) l’impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso ed a presentare il relativo rendiconto ai sensi del successivo art. 9;
e) l’impegno a far risultare pubblicamente il sostegno ricevuto dal Comune, mediante l’esposizione, sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, della seguente dicitura: “con il contributo del Comune di Sarroch”;
f) la copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’ente o dell’associazione, qualora non già in possesso del Comune di Sarroch.
4. il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal consuntivo e non può comunque essere superiore al 80% dell’ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro.
5. In situazioni adeguatamente motivate e per iniziative senza entrate economiche, il soggetto proponente, in via preventiva, può chiedere un contributo maggiore di quanto previsto al comma 4;
6. Il Servizio competente, d’intesa con l’Amministrazione, può autorizzarlo qualora la manifestazione persegua finalità di interesse pubblico.
7. Qualora la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal comma precedente, il funzionario responsabile del procedimento comunica tempestivamente all’interessato le indicazioni mancanti, fissando un termine perentorio per la regolarizzazione.
Art. 9
Procedura di rendicontazione e di erogazione
1. Il rendiconto consiste in un elenco dettagliato delle spese sostenute e delle entrate ricevute, in relazione all’iniziativa, accompagnato dai relativi documenti giustificativi (es. fatture, ricevute, bonifici, etc.), sottoscritto, sotto la propria responsabilità personale e patrimoniale, dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell’ente, istituzione, fondazione o associazione beneficiari del contributo. Il rendiconto viene trasmesso al Comune entro 60 giorni dalla conclusione dell’evento/iniziativa (pena la decadenza del contributo stesso) viene valutato dal servizio comunale che ha disposto la concessione del contributo, che ha la possibilità, ove necessario, di chiedere chiarimenti o documentazione integrativa. L’intero ammontare del contributo viene erogato entro 30 giorni dalla presentazione di apposita rendicontazione da parte del richiedente, ove la stessa venga ritenuta esaustiva e corretta ai sensi del comma 2.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto, oppure di sua grave ed insanabile incompletezza od irregolarità imputabile al soggetto richiedente, si procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso, procedendo all’eventuale recupero della somma già erogata secondo le modalità previste dalla legge. In tal caso, il soggetto interessato viene escluso dalla possibilità di chiedere qualsiasi forma di sostegno economico per l’anno in corso e per l’intero anno successivo.
3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, la liquidazione del contributo è sospesa fino all’assolvimento dell’obbligazione.
Capo III CONTRIBUTI STRAORDINARI
Art. 10
Modalità di richiesta dei contributi straordinari
La giunta comunale, con l’approvazione del PEG finanziario del relativo all’esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi straordinari e a stabilire il coefficiente “M” di cui al successivo articolo 11 comma 4 lettera a) da utilizzare quale variabile per il calcolo del coefficiente per l’attribuzione del contributo.
Entro il 30 novembre di ogni anno, il responsabile di servizio adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi straordinari.
Nel bando devono essere indicati almeno:
a) l’ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
b) l’ammontare della somma a disposizione per il contributo;
c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione. il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale.
il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito del comune.
I contributi straordinari vengono concessi dal responsabile di servizio competente, con propria determinazione.
Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l’indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
Il responsabile di servizio, con il provvedimento in parola, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
Per la valutazione delle richieste di contributo, il responsabile di servizio competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
L’ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.
Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
Le domande devono essere corredate dalla documentazione allegata prevista dal presente Regolamento;
Art. 11
Erogazione contributi straordinari
Il contributo è concesso con determinazione del Responsabile dell'Area competente per materia che si può anche avvalere del supporto di una commissione interna secondo i seguenti criteri di valutazione e i punteggi di seguito riportati:
Descrizione dei criteri di valutazione | Fattori di riferimento | Max punti |
Collaborazione di più associazioni, comitati per la realizzazione dell’evento | Collaborazione con 2 o più associazioni locali e non punti 15 | 15 |
Collaborazione con un’associazione locale e non punti 10 | ||
Nessuna collaborazione punti 0 | ||
Gratuità di accesso alle attività organizzate | Accesso gratuito punti 15 | 15 |
Accesso con richiesta di offerta punti 5 | ||
Accesso con pagamento di un biglietto punti 0 | ||
Storicità della manifestazione | Manifestazione avente più di 10 anni consecutivi punti 15 | 15 |
Manifestazione avente più di 5 anni di svolgimento negli ultimi dieci anni punti 10 | ||
Manifestazione già svoltasi ma avente 5 o meno anni di svolgimento punti 5 | ||
Qualità della domanda, del bilancio e del preventivo | Completezza nella descrizione del progetto punti 10 | 30 |
Dettagliata ripartizione delle voci in bilancio punti 10 | ||
Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato punti 10 |
Finanziamento dell'iniziativa da parte del soggetto richiedente e capacità di reperire altre fonti di finanziamento da parte di soggetti privati | Percentuale di cofinanziamento da parte di soggetti privati punti 5 | 5 |
Accessibilità alle iniziative | Accessibilità e coinvolgimento di cittadini con disabilità | 5 |
Sede legale e operativa (punteggi non cumulabili) | Sede legale e operativa a Sarroch | 3 |
Sede operativa a Sarroch | 2 | |
Sede legale e/o operativa in Sardegna | 1 | |
Punteggio massimo attribuibile |
1. La soglia minima di idoneità è stabilita in 60 punti e ogni giudizio deve essere motivato.
2. Il bilancio dell’iniziativa deve essere in pareggio anche se il Comune non copre l’intera differenza tra entrate e uscite.
3. La Commissione sulla base dei suddetti criteri predispone la graduatoria provvisoria delle domande pervenute e trasmette i relativi verbali al Servizio Cultura e Spettacolo per i successivi adempimenti.
4. I contributi sono ripartiti, nei limiti del rispetto della soglia minima di cui al precedente comma 1, in proporzione al punteggio attribuito dalla Commissione valutatrice ai progetti proposti: in questo modo tutti i progetti ai quali è attributo un punteggio compreso tra 60 e 86 punti saranno oggetto di contribuzione da parte del Comune.
L’assegnazione dei contributi è effettuata attraverso il seguente calcolo:
a) il punteggio (d’ora in poi P) attribuito a ciascun progetto è pesato in relazione alla scala da M a 100 attraverso la seguente formula (P – M) / (100 – M), dove M è un numero compreso tra 1 e 60, stabilito nella deliberazione della Giunta comunale di cui al precedente art. 10; si ottiene in questo modo un numero che rappresenta il peso del punteggio (d’ora in poi PP), attribuito al soggetto, in relazione alla scala M-100;
b) il contributo richiesto (d’ora in poi CR) per ciascun progetto è moltiplicato per il numero PP calcolato per ciascun singolo progetto, ottenendo il numero CT (Contributo Xxxxxxx) che rappresenta il contributo che il progetto riceverebbe se non ci fosse il tetto costituito dal budget, stabilito annualmente dalla Giunta, per ciascun settore oggetto di contribuzione;
c) è calcolato un fattore di correzione (d’ora in poi FC) - dividendo il budget (d’ora in poi B) fissato dalla Giunta, per il singolo settore di intervento, per la somma dei CT - che permette di correggere il contributo teorico in rapporto al budget;
d) il contributo teorico (CT) calcolato per ciascun progetto è moltiplicato per il fattore di correzione (FC) ottenendo in questo modo il numero CE (Contributo Erogato) che rappresenta il contributo erogato al soggetto richiedente.
Sono riportate di seguito le formule matematiche utilizzate per il calcolo:
PP = (P – M)/(100 – M)
CT = CR x PP
FC = B/SOMMA CT = FC
CE = CT x FC
Art. 12 Anticipazione
Può essere concessa un’anticipazione nella misura massima dell’80% del contributo assegnato previo il rilascio di un apposita fideiussione BANCARIA E/O ASSICURATIVA (organismi privati)
Art. 13
Campo di applicazione
I contributi di cui al presente regolamento sono erogati, a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
◼ Tutela e valorizzazione dell’ambiente
◼ Attività culturali, celebrative, formative e di spettacolo
◼ Attività umanitarie, socio-assistenziali e del Volontariato
◼ Promozione e sviluppo del turismo
◼ Manifestazioni di promozione sportiva (esclusa la pratica sportiva per la quale vige un apposito regolamento), ricreative e del tempo libero
Capo IV PATROCINIO
Art 14 Patrocinio
1. Il patrocinio è una forma simbolica di adesione con la quale il Comune di Sarroch accorda il proprio sostegno con autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune, a iniziative rivolte alla collettività promosse dai soggetti indicati nell’art. 5 nei settori di intervento previsti nell’art. 6 del presente regolamento.
2. Saranno privilegiate le richieste di patrocinio presentate per attività svolte nel territorio comunale. Le richieste di patrocinio per attività svolte al di fuori del territorio comunale saranno ammesse dalla Giunta Comunale in via eccezionale nei casi in cui assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano comunque contenuti significativi di interesse per la comunità Sarrochese.
3. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali e per iniziative di carattere politico e sindacale e per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
4. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi della legge.
5. Il patrocinio è sempre concesso senza oneri finanziari a carico del Comune o la concessione in uso di spazi o attrezzature comunali, che dovranno essere espressamente richiesti in base alle disposizioni del presente Regolamento.
6. È esclusa qualsiasi responsabilità propria del Comune di Sarroch in merito all’organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa patrocinata ed è estraneo a qualsiasi rapporto ed obbligazione che si dovesse costituire fra l’ente o l’associazione cui è concesso il patrocinio e terzi. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un’iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano risultare incidenti in modo negativo all’immagine dell’Amministrazione
Art.15
Modalità Di Richiesta Del Patrocinio
1) La richiesta per la concessione del patrocinio, redatta su carta semplice o carta intestata dell’Associazione, deve pervenire all’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’iniziativa, riservandosi comunque il Comune la facoltà di esaminare anche richieste non presentate entro tale termine purché ci siano tutti i presupposti previsti dal presente regolamento.
2) La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere i dati del soggetto richiedente, il programma e le finalità dell’iniziativa, la data o periodo di svolgimento, la rilevanza (comunale o sovra comunale) e la dichiarazione che la stessa non persegue finalità di lucro.
Art. 16
Modalità di Concessione del Patrocinio
1) La Giunta Comunale, in seguito all’istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Area competente, delibera la concessione del patrocinio.
2) La concessione del patrocinio, o il diniego motivato, vengono comunicati per iscritto ai richiedenti. In caso di diniego della concessione di patrocinio, verrà data comunicazione formale al richiedente come previsto dall’art. 10 bis della L. 241/90.
Art.17 Utilizzo del Patrocinio
1. Gli organizzatori dell’iniziativa che ottiene il patrocinio, devono farne menzione in tutte le forme di comunicazione e pubblicizzazione previste, apponendo la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Sarroch” e la stampa corretta dello stemma comunale.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma comunale, in relazione all’iniziativa patrocinata.
3. L’uso improprio o non autorizzato dello stemma e/o logo, o quando dall’uso stesso sia arrecato danno all’immagine del Comune, comporterà la revoca immediata del patrocinio. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti dall’utilizzo improprio non autorizzato, saranno ad esclusivo carico del soggetto utilizzatore, il quale terrà sollevato il Comune di Sarroch da ogni responsabilità.
4. L’uso dello stemma e/o logo del Comune associato ad iniziative private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative del Comune, è punito con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 7 bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000.
Art. 18
Obblighi dei Soggetti Beneficiari
1. I beneficiari hanno I’obbligo di utilizzare Ie forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento, conformemente aIIe condizioni e nel rispetto deIIe prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma deII’iniziativa che ha beneficiato di una forma di sostegno, iI richiedente deve darne tempestiva comunicazione aI Comune che si riserva di riesaminare per Ie verifiche opportune e I'eventuale riesame deIIa domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
a. impiegare, neIIo svolgimento deII’iniziativa per Ia quale è richiesto iI beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto aIIa tipologia deII’iniziativa stessa e deII’utenza;
b. utilizzare come sede deII’iniziativa per Ia quale è richiesto iI beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto aIIa tipologia deII’attività e aII’utenza e rispondente ad ogni requisito imposto daIIa vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti
dal rispetto di quanto prescritto daIIe vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità gravano sul soggetto beneficiario;
c. utilizzare conformemente aIIa destinazione prevista, custodire diligentemente e riconsegnare neIIo stesso stato in cui sono stati messi a disposizione gIi immobili di proprietà deI Comune, o comunque rientranti neIIa sua disponibilità, concessi per Io svolgimento deIIe attività oggetto di beneficio;
d. valorizzare Ie buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degIi impatti ambientali generati dagIi eventi;
e. assicurare che Ie attività e Ie iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per Iepersone con disabilità, favorirne Ia più ampia partecipazione e pubblicizzare convenientemente Ie condizioni di accessibilità.
4. L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni o daII'inosservanza deIIe disposizioni in materia di incolumità e pubblica sicurezza da parte dei beneficiari e resta estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra gIi stessi e soggetti terzi.
5. La concessione deIIe forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero o esenzione dagIi obblighi tributari previsti a carico dei beneficiari daIIe Leggi e dai regolamenti né da queIIo di acquisire i permessi e Ie autorizzazioni necessari in base aIIa normativa vigente, fatte saIve Ie agevolazioni previste
Art. 19 Spese Ammissibili
Sono considerate ammissibili, esclusivamente le seguenti spese inerenti alla realizzazione dell'iniziativa:
COMPENSI, RIMBORSI SPESE
1. compensi agli ospiti partecipanti (es. artisti, direttori artistici, relatori, etc);
2. compensi a personale tecnico vario, legato alla tipologia della manifestazione (es. fonici, assistenti musicali, presentatori, giudici di gara, personale vigilanza e/o sicurezza ecc.);
3. rimborso spese di viaggio ai partecipanti di cui ai punti 1 e 2 (nel caso siano sostenute direttamente dai partecipanti): Sono rimborsabili i biglietti di treno, nave, aereo, pullman. In caso di utilizzo dei mezzi propri il rimborso è ammesso nella misura di 1/5 del costo della benzina, calcolato dal luogo di residenza del soggetto percipiente al luogo dell’evento;
4. spese di viaggio dei partecipanti di cui ai punti 1 e 2 (nel caso le spese siano sostenute direttamente dall’associazione ospitante) Sono rimborsabili i biglietti di treno, nave,aereo,pullman. In caso di utilizzo dei mezzi propri il rimborso è ammesso nella misura di 1/5 del costo della benzina, calcolato dal luogo di residenza del soggetto percipiente al luogo dell’evento.
Relativamente ai compensi, retribuzione e contributi:
▪ se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere fatturato ai sensi della normativa fiscale vigente;
▪ se trattasi, invece di soggetti che non svolgono in via abituale un’attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e pertanto documentato con apposita nota indicante gli estremi delle norme fiscali di esenzione dalla fatturazione;
▪ se trattasi di soggetti non residenti in Italia i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti; se il soggetto proviene da un Paese con il quale è in vigore un trattato-convenzione conta la doppia imposizione, può non essere applicata la ritenuta e dovranno essere indicati gli estremi della relativa convenzione;
▪ se trattasi di compensi ad altri organismi per “prestazioni di servizi” questi si considerano ammissibili quando hanno carattere specialistico, che esula dalla capacità istituzionale e tecnico organizzativa del soggetto beneficiario sempreché risultino indispensabili e correlati al programma proposto, purché sia emessa regolare fattura che dettagli la natura, la qualità e la quantità delle prestazioni effettuate.
Ai sensi D.Lgs. n. 90/2017 I compensi dovranno essere pagati mediante versamento sul c/c bancario o postale o altro strumento comunque idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti.
Le somme erogate a titolo di contributo tra Associazioni dovranno essere pagate mediante bonifico bancario o postale e di cui si dovrà essere allegata copia in sede di presentazione del rendiconto.
Relativamente ai rimborsi:
Per i viaggi e i soggiorni di artisti e collaboratori tecnici non residenti, sono rimborsabili i biglietti di treno, pullman, nave o aereo. In caso di utilizzo di mezzi propri i rimborsi sono ammissibili nella misura pari a 1/5 del costo della benzina (Tabella ACI), calcolato dal luogo di residenza del soggetto percipiente al luogo dell’evento. In ogni caso le pezze giustificative devono essere regolarmente intestate e sottoscritte da coloro che hanno fornito la prestazione e alle stesse deve essere allegata copia della carta di identità del sottoscrittore;
SPESE PER UTILIZZO LOCALI
◼ fitto (o donazioni) per utilizzo locali, impianti o strutture per i soli scopi della manifestazione/progetto
SPESE DI ALLESTIMENTO
◼ allestimento locali e/o impianti necessarie per la realizzazione della manifestazione/progetto;
SPESE PER NOLO e strumentazioni tecniche e/o artistiche strettamente necessarie per la manifestazione/progetto;
SPESE DI PUBBLICITA’
◼ social, stampa locandine, manifesti, pieghevoli, pubbliche affissioni etc.; SPESE SIAE (diritti d’autore;);
SPESE POSTALI;
SPESE ENPALS-INPS-INAIL-IRPEF-IRAP; SPESE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE
◼ pubblicazione di cataloghi;
SPESE PER PREMI E RICONOSCIMENTI CONCORSUALI;
◼ compresi premi in denaro (se previsti nel preventivo di spesa e supportati dal verbale delle apposite giurie);
SPESE PER VIGILANZA E SICUREZZA;
SPESE PULIZIE E RIPRISTINO STRUTTURE (personale, materiale);
POLIZZE ASSICURATIVE;
POLIZZE fideiussorie assicurative o bancarie;
XXXXXXXX E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA per la realizzazione dell'iniziativa; IMPOSTE E TASSE inerenti alla manifestazione;
ACQUISTO MATERIALE MINUTO:
◼ d’uso e consumo occorrente alla manifestazione/progetto (per un importo massimo del 2% del totale delle spese ammissibili);
SPESE DI OSPITALITA’:
◼ Il rimborso delle spese di vitto e alloggio per i partecipanti di cui al punto 1a) e 1 b del presente articolo non potrà superare la diaria di €.50,00 giornaliere.
Art. 20
Spese non Ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
◼ spese di rappresentanza e di mera libertà di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali, gadget, regali ai partecipanti, spese per degustazioni di prodotti e bevande;
◼ spese di vitto relative a soggetti appartenenti all’organismo beneficiario di contributo residenti nella località di svolgimento dell'iniziativa;
◼ acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
◼ autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo della manifestazione;
◼ spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni.
Art. 21 Controlli
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli suIIa documentazione presentata a corredo deIIe domande ai sensi del DPR n.445/2000.
nel caso in cui sia prevista Ia rendicontazione di cui aII’art.12, i controlli e ogni valutazione relativa aIIa congruità deIIa documentazione presentata sono attribuiti aI Responsabile dell'Area competente per materia.
Art. 22 Trasparenza
Sono a carico deI Responsabile competente per materia gIi adempimenti previsti daIIa vigente legislazione in materia di trasparenza e pubblicità.
Art. 23
Abrogazioni ed Entrata in Vigore
AIIa data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta abrogata ogni altra norma comunale non compatibile con iI presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione e dopo 15 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.