Assicurazione a copertura dei rischi concernenti il Viaggio
Assicurazione a copertura dei rischi concernenti il Viaggio
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Prodotto: TravelGuard Annullamento e Interruzione Viaggio Compagnia: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento, iscrizione all’elenco
delle imprese UE abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: i00146
Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua Polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla Polizza leggendo l’intero set informativo di Xxxxxxx.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Annullamento e interruzione
Viaggio:
L’Assicurazione prevede il rimborso delle spese di Viaggio e soggiorno che l’Assicurato sia obbligato a sostenere qualora sia costretto ad annullare o interrompere il Viaggio (incluse le eventuali escursioni prepagate) a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi e documentati di seguito previsti:
1. decesso, Malattia o Infortunio dell’Assicurato;
2. decesso, Infortunio o Malattia di un Familiare, di un Collaboratore Essenziale della ditta/impresa dell’Assicurato o di una persona con la quale l’Assicurato ha prenotato il Viaggio e con la quale, pertanto, viaggi, ovvero di un Familiare o amico residente all’Estero presso il quale l’Assicurato intende soggiornare;
3. convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o testimone o messa in quarantena dell’Assicurato;
4. incidente ad un veicolo che l’Assicurato prevedeva di utilizzare per il Viaggio, quando l’incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile. In tali casi l’onere della prova circa l’inutilizzabilità del veicolo ricade in capo all’Assicurato;
5. convocazione in servizio a seguito di emergenza, se l’Assicurato è membro delle Forze Armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza;
6. licenziamento o nuova assunzione dell’Assicurato, a condizione che al momento della prenotazione del Viaggio l’Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere il verificarsi di tali situazioni;
7. mancata partenza, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell’abitazione o della sede di lavoro dell’Assicurato verificatosi durante le 48 ore precedenti alla data di partenza prevista;
8. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali nel
Che cosa non è assicurato?
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di indennizzo derivanti o traenti origine da:
🗶 qualsiasi Malattia o Infortunio preesistente;
🗶 guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare;
🗶 tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;
🗶 sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società che non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell’Assicurato.
Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo.
Ci sono limiti di copertura?
! Il Viaggio deve comportare uno spostamento che implichi un pernottamento a più di 50 km dal luogo di residenza o domicilio in Italia dell’Assicurato. La durata massima del singolo Viaggio non potrà essere superiore a 180 giorni.
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di indennizzo derivanti o traenti origine da:
! stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico;
! un Viaggio effettuato: contro il parere di un medico, allo scopo di ricevere cure mediche, è in lista d’attesa per il ricovero in ospedale o attende di ricevere l’esito di esami o accertamenti clinici, ha ricevuto una prognosi terminale, soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico, è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle 12 settimane
Il pacchetto TravelGuard Annullamento Viaggio costituisce un’assicurazione per i rischi connessi al Viaggio come sinteticamente descritti nel presente documento e prevede il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno qualora l’Assicurato sia costretto ad annullare o interrompere il Viaggio. L’Assicurazione prevede la copertura di un singolo Viaggio per ciascun assicurato durante il periodo di validità della Polizza, purché ogni Viaggio non duri più di 180 giorni.
precedenti la fine del viaggio prenotato o 16 settimane in caso di gravidanza multipla;
! quasiasi richiesta di indennizzo derivante da virus da
Immunodeficienza Immunodeficienza
Umana (HIV),
Sindrome da
Acquisita (AIDS) e
patologie
sessualmente trasmissibili.
domicilio in Italia o lungo il tragitto verso la località di partenza;
9. furto del passaporto, se dimostrata l’impossibilità al suo rifacimento prima della partenza;
10. cambiamento nella data degli esami scolastici o di abilitazione professionale dell’Assicurato.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura è valida in una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal Contraente: Italia, Europa, Australia e Nuova Zelanda, Mondo intero escluso Nord America, Mondo intero incluso Nord America
✓ L’Assicurazione non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da Viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Repubblica di Crimea.
Che obblighi ho?
— Obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare all’Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
— Obbligo di dare avviso all’Assicuratore circa l’esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
— Obbligo in capo all’Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all’Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l’Assicurato;
— Obbligo di fornire all’Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
— Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e non accollarsi alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore.
Quando e come devo pagare?
Il Premio di assicurazione è determinato in base al costo del Viaggio, è indicato nel Certificato di Assicurazione, e dovrà essere pagato dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun periodo di assicurazione.
Il Premio di assicurazione verrà corrisposto dal Contraente direttamente alla Società tramite addebito automatico su carta di credito, i cui estremi verranno indicati dal Contraente sul sito internet della Società.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione si intende conclusa al momento del pagamento del Premio da parte del Contraente.
Per la garanzia Interruzione Viaggio la durata della copertura coincide con la durata del Viaggio, ma l’Assicurazione è valida per un periodo massimo di 180 giorni dalla “Data di effetto della copertura” indicata nel Certificato di Assicurazione. Nel caso in cui l’Assicurazione riguardi soltanto il Viaggio di andata, le coperture cessano al momento dell’arrivo presso la destinazione estera del Viaggio.
Per la garanzia Annullamento del Viaggio, la durata della copertura decorre dalla “Data di effetto della copertura” o dalla data di prenotazione del Viaggio specificata nel Certificato di Assicurazione. Se la “Data di prenotazione del Viaggio” è antecedente la conclusione del Contratto, la garanzia Annullamento decorrerà dal momento di pagamento del Premio.
Come posso disdire la polizza?
Non essendoci tacito rinnovo, non è necessario esperire la disdetta.
Polizza di Assicurazione a copertura dei rischi concernenti il Viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia Prodotto assicurativo: "TravelGuard Annullamento e Interruzione Viaggio
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Data di ultimo aggiornamento: luglio 2020.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
• Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG.
• Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
• Codice ISVAP impresa D947R
• Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
• Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.
Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.
Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2018:
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.159 milioni (Euro 3.559 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 199 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.959 milioni (Euro 3.334 milioni);
Al contratto si applica la legge Italiana.
• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.844 milioni);
• Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.264 milioni (Euro 3.677 milioni);
Che cosa è assicurato? | |
Annulamento ed Interruzione del Viaggio | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che cosa non è assicurato? | |
Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza | In aggiunta alle esclusioni menzionate nel DIP, trovano applicazione ulteriori esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Sono sempre incluse le Attività Pericolose, a condizione che: - non siano configurabili come gare/tornei/allenamenti/prove; - non siano svolte a livello professionistico; - vengano effettuate sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate. Sono sempre escluse le Attività Particolarmente Pericolose. Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di indennizzo derivanti o traenti origine da: a) qualsiasi Malattia o Infortunio Preesistente; b) n Viaggio effettuato: ⎯ se l’Assicurato viaggia contro il parere di un medico; ⎯ se l’Assicurato viaggia allo scopo di ricevere cure mediche; ⎯ se l’Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l’esito di esami o accertamenti clinici; ⎯ se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale; ⎯ se l’Assicurato soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico; ⎯ se l’Assicurato è in stato di gravidanza e la data presunta del parto ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio prenotato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla); c) guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare; d) perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell’Assicurato; e) tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo; f) perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore, oppure perdita, spesa o passività derivante da: ⎯ radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da |
combustione nucleare; oppure ⎯ radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente; g) perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono; h) un Sinistro occorso mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri; i) attività di lavoro manuale; j) utilizzo di un motoveicolo a due ruote, se non sono state rispettate le regole di circolazione previste, se l’Assicurato non indossa il casco o eventuali altri dispositivi di sicurezza previsti e resi obbligatori dalle norme locali sulla circolazione, e se l’Assicurato (o la persona alla guida del mezzo) non è in possesso della prescritta autorizzazione alla guida per il Paese in cui il mezzo viene utilizzato; k) qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente Assicurazione; l) sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell’Assicurato; m) coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l’Assicurato è incluso in un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o biologiche; n) esercizio di sport invernali, salvo qualora ne sia prevista la copertura a fronte del pagamento del relativo Premio supplementare, così come indicato sul Certificato di Assicurazione; o) esercizio delle attività sportive indicate in polizza; a corse, gare, campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi; p) suicidio, tentato o consumato, dell’Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); q) situazioni in cui l’Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico; r) qualsiasi richiesta di indennizzo derivante da virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; s) | |
SEZIONE A – ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO | Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie sopra riportate, sono escluse dalla garanzia le richieste di rimborso: 1. per annullamento o interruzione del Viaggio dovuti ad ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico; 2. derivanti dalla decisione dell’Assicurato di non viaggiare; 3. relative ad eventuali costi supplementari derivanti dal fatto che l’aAsicurato non ha informato l’organizzatore del Viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il Viaggio; 4. per rinunce causate dallo stato di gravidanza, se la data di parto presunta ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del Viaggio (sedici settimane in caso di gravidanza multipla); 5. dovute ad annullamento o interruzione del Viaggio causati da una malattia o condizione clinica di cui l’Assicurato era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza prima della data di decorrenza della presente Assicurazione. La presente esclusione si applica all’Assicurato, ai Familiari, al socio/contitolare della Impresa dell’Assicurato, alla persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato ha prenotato il Viaggio, ovvero al Familiare o Amico residente all’Estero presso il quale l’Assicurato intende |
soggiornare durante il Viaggio; 6. per il costo del Viaggio di ritorno originario se questo è già stato pagato e l’Assicurato è costretto a interrompere il soggiorno; 7. per le rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto; 8. per le rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati; 9. concernenti il Premio; 10. derivanti dall’annullamento o dall’interruzione del Viaggio a causa della convocazione dell’Assicurato in qualità di perito. Alla garanzia di cui alla presente sezione A sono inoltre applicabili le seguenti condizioni speciali: 1. qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi assicurati l’Assicuratore garantirà il rimborso della penale prevista alla data in cui tale evento assicurato si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata dall’agenzia viaggi o dall’organizzatore del Viaggio. Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di annullamento del Viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato; 2. qualora l’Assicurato sia iscritto viaggi con due o più persone, Familiari o non familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento assicurato, anche nei confronti dei Familiari che viaggiano con lui oppure nei confronti di un solo compagno di Xxxxxxx, purché Assicurati e ricompresi nel medesimo Certificato di Assicurazione; 3. su ogni rimborso per motivi diversi dal decesso o ricovero ospedaliero verrà applicata una Franchigia del 15% con un minimo in ogni caso di € 70 a carico dell’Assicurato. |
Ci sono limiti di copertura?
Questa Polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo: ✓ a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di Sinistro, perdita, Malattia, Infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente; ✓ se l’Assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tal caso, se la pronuncia del Ministero degli Esteri è successiva all’acquisto della Polizza, ma antecedente alla partenza del Viaggio, l’Assicurazione cesserà automaticamente e la Società rimborserà al Contraente il Premio versato, ad eccezione della quota di premio relativa alla garanzia Annullamento Viaggio. L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. Per il dettaglio circa i massimali, franchigie e scoperti applicati si rimanda alla Tabella delle Garanzie di cui alle Condizioni di Assicurazione. | |
Annullamento e interruzione di viaggio | La garanzia ANNULLAMENTO VIAGGIO è valida solo se la Polizza è stata emessa prima dei 30 giorni precedenti quello della partenza del Viaggio. Qualora la Polizza sia stata emessa nei 30 giorni precedenti quello della partenza, sarà valida solo la garanzia INTERRUZIONE VIAGGIO. Resta fermo ed invariato il Premio di Polizza |
Persone assicurabili | La Polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di contraenti/assicurati non residenti in Italia. La Polizza fornisce copertura solo a favore degli Assicurati individuati dal Contraente ed indicati nel Certificato di assicurazione. I bambini da 0 a 24 mesi possono essere assicurati solo se inclusi nella stessa Polizza di un assicurato maggiorenne |
Delimitazione temporale delle prestazioni | Per la garanzia Interruzione Viaggio la durata della copertura offerta con la presente Assicurazione coincide con la durata del Viaggio. Si precisa tuttavia che l’ Assicurazione è valida per un periodo massimo di 180 giorni dalla “Data di effetto della copertura” indicata nel Certificato di Assicurazione e che qualunque Sinistro si verifichi dopo tale termine non sarà coperto dalla copertura offerta con la presente Assicurazione coincide con la durata del Viaggio. Si precisa tuttavia che l’ Assicurazione è valiestinazione estera del Viaggio. Relativamente alla sola garanzia concernente lcoperto dallcoperto dall copertura offerta con la presente Assicurazione coincide con la durata del Viaggio. Si precisa tuttavia che l’Assicurazione è valiestinazione estera del Viaggio. giorni dalla “ Data di effetto della copeertificato di Assicurazione. Se la “Data di prenotazione del Viaggio” è antecedente la conclusione del presente Xxxxxxxxx, la garanzia Annullamento decorrerà dal momento di pagamento del Premio. |
Limitazioni territoriali | La polizza ha effetto con riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal contraente da indicare nel Certificato di assicurazione: Italia, Europa, Australia e Nuova Zelanda, Mondo intero escluso Nord America, Mondo intero incluso Nord America. La polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Repubblica di Crimea. |
Limitazione residenza | La presente Assicurazione fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia. |
Esclusione sanzioni | La Società non è tenuta a fornire copertura e a liquidare alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo o a pagare alcunché in virtù del presente Contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia di Xxxxxxxx: Qualsiasi Sinistro, deve essere tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del Viaggio. In caso di richiesta di indennizzo per Annullamento Viaggio il termine di 10 giorni decorre dall'insorgere del motivo che è all'origine della rinuncia. La richiesta di indennizzo può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri, inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del Sinistro, all' indirizzo: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per lata al C Xxxxxx Xxxxx 00 00000 XXXXXX - XXXXX o collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Dietro segnalazione di un Sinistro, verrà inviato allo allne di un Sinistro, verrà inviato alle dei sinistri inviando una comunicazione scritta contenena la documentazione necessaria a provare il Sinistro ed il diritto all’indennizzo, documentazione che l’Assicurato dovrà procurare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri che sono contenuti nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di indennizzo fraudolente, i dati personali degli Assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. |
Assistenza diretta / in convezione: Fermo restando quanto sopra, per la denuncia dei Sinistri che ricadono all’interno della garanzia “Interruzione del Viaggio”, l’Assicurato dovrà richiedere l’intervento diretto da parte della Centrale Operativa di Assistenza utilizzando i seguenti recapiti: Centrale Operativa di Assistenza Telefono: 0000 000 000000 Email: XX.xxxxxxxxxx@xxx.xxx indicando al momento della chiamata: ‐ Cognome e nome dell’Assicurato ‐ Numero di polizza Travel Guard in possesso dell’Assicurato ‐ Natura della Malattia o dell’Infortunio ‐ Recapito (indirizzo, numero di telefono) dove la persona malata o infortunata è reperibile. | |
Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Questa Polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo se lcietà è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio succle quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tal caso, se la pronuncia del Ministero degli Esteri è successiva all ’acquisto della Polizza, ma antecedente alla partenza del Viaggio, l, lItaliana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornatà rimborserà al Contraente il Premio dallo stesso versato ad eccezione della quota di Premio relativa soltanto alla garanzia Annullamento Viaggio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata delle coperture offerte con la presente Assicurazione coincide con la durata del Viaggio. Si precisa tuttavia che l’Assicurazione è valida per un periodo massimo di 180 giorni dalla “Data di effetto della copertura” indicata nel Certificato di Assicurazione e che qualunque Sinistro si verifichi dopo tale termine non sarà coperto dall’Assicurazione. Nel caso in cui l’Assicurazione riguardi soltanto il Viaggio di andata, le coperture cessano |
al momento dell’arrivo presso la destinazione estera del Viaggio. Relativamente alla sola garanzia concernente l’Annullamento del Viaggio di cui alla Sezione I paragrafo G - Annullamento e Interruzione del Viaggio, in deroga a quanto sopra stabilito, tale garanzia decorre dalla “Data di effetto della copertura” specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del Viaggio risultante dalla documentazione di Viaggio e termina alla “Data di inizio Viaggio” specificata nel Certificato di Assicurazione. Se la “Data di prenotazione del Viaggio” è antecedente la conclusione del presente Contratto, la garanzia annullamento del Viaggio decorrerà dal momento di pagamento del Premio. Per poter essere ritenuta valida la Polizza deve essere emessa: • a copertura dell’intera durata del Viaggio in partenza dall’Italia • prima dell’inizio del Viaggio oggetto di copertura. | |
Sospensione | Non sono previste ipotesi contrattuali di sospensione delle coperture assicurative |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale, qualora il Contratto sia stato distribuito mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tal caso la Società procederà alla restituzione del Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 67-terdecies del d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), il Contraente richiede che i servizi assicurativi di cui al presente Contratto comincino ad essere prestati secondo le previsioni relative alla decorrenza ed alla durata delle garanzie, pertanto anche prima della scadenza del periodo di recesso. Ove ciò accada, la restituzione del premio avverrà pro quota, in ragione del servizio effettivamente prestato dalla Società. Il diritto di ripensamento di cui alla presente clausola non si applica per viaggi di durata inferiore al mese. |
Risoluzione | Non sono previste ipotesi contrattuali di risoluzione dell’Assicurazione. |
Questo prodotto è rivolto ai viaggiatori residenti in Italia che compiono un Viaggio singolo (non effettuato allo scopo di ricevere cure mediche), avente durata non superiore a 180 giorni, che inizi in Italia non prima di dieci giorni successivi l’acquisto della polizza e lo conduca ad almeno 50 kilometri di distanza dal luogo di residenza o domicilio in Italia.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 18,9%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di
Quali costi devo sostenere?
assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.
COME PRESENTARE I RECLAMI? | |
È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utlizzando i seguenti indirizzi: | |
AIG Europe S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx | |
All’impresa assicuratrice | Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del ricevimento del reclamo stesso. |
Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall’Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all’Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA “Service Reclamations Niveau Direction” (Servizio reclami a livello direzione): 00X Xxxxxx XX Xxxxxxx X- 0000 Xxxxxxxxxx – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: | |
All’IVASS | Possono essere inviati all’IVASS vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari. Possono inoltre essere inoltrati all IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell delllla come di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all’Assicuratore affinché possano essere sottoposti all’IVASS. Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami allpIVASS richiedendo lndo lamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile riIVASS interesserà lerà lamante ha il domicilio in Italia, è in Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente. Di seguito i recapiti delldIVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell delllllil modello presente sul sito dellllproposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell delli/reclami/index.html . |
Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta ltoperato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alllamentela; di cui si lamenta lto telefonico;ente suintermediario assicurativo iscritto nelliscritto nelltela; di cui si lamenta lto telefonico;ente e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza delle predette informazioni, l IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante. | |
Al Commissariat aux assurances (CAA) | Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest’ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX X-0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxx.: (+352) 22 69 11 - 1, xxx@xxx.xx Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell’insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all’esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. |
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo | |
direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’ | |
impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile attraverso il sito | |
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx- net/members_en.htm); o all’IVASS, chiedendo l’ | |
attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, | |
dandone notizia al reclamante. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia |
relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx. L’ | |
indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella | |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Contratto di assicurazione a copertura dei rischi concernenti il Viaggio
TravelGuard Annullamento e Interruzione
Condizioni Generali di Assicurazione
DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI – PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI
Data di ultimo aggiornamento Maggio 2020
Indice:
GLOSSARIO E DEFINIZIONI 3
SEZIONE I – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
CAPITOLO 1 – GARANZIE BASE 6
A. ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 6
CAPITOLO 2 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 7
SEZIONE II – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 8
SEZIONE III – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 12
Capitolo 1 ‐ Obblighi in caso di Sinistro validi per tutte le garanzie 12
Capitolo 2 ‐ Obblighi in caso di Sinistro per le singole garanzie 12
Allegato 1 – Tabella delle Garanzie 14
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15
GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché quei termini che nella polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella presente sezione verranno utilizzate in maiuscolo queste assumeranno il significato di seguito indicato.
Le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
ATTENZIONE
Esclusione territoriale: La presente Assicurazione non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da Viaggi ‐ effettivi o anche solo pianificati ‐ in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Repubblica di Crimea.
Assicurato: si intende ciascuna persona fisica, residente nella Repubblica Italiana, il cui nominativo è indicato sul “Certificato di Assicurazione” e il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicuratore/Società: AIG Europe S.A. ‐ Rappresentanza Generale per l’Italia, sede secondaria in Xxxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 ‐ REA Milano n. 0000000, Telefono: 00.00000 Fax 00.0000000. Sito web: xxx.xxx.xx.xx Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx., che opera in Italia in regime di libertà di stabilimento.
AIG Europe SA ‐ Rappresentanza Generale per l'Italia è la filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X‐0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. Numero di iscrizione nell’Elenco annesso all’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 Codice ISVAP impresa D947R. Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento. Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.
Assicurazione/Contratto/Polizza: si intende il contratto di assicurazione concluso tra il Contraente e l’Assicuratore, con cui il primo, a fronte del pagamento del Premio, trasferisce al secondo il rischio del verificarsi dell’evento dedotto nel contratto.
Attività Particolarmente Pericolose: si intendono alpinismo/scalata su roccia, arti marziali, attività equestri, attività speleologiche, base jumping, bunjee jumping, biathlon, black water rafting, BMX acrobatico/a ostacoli, bob/skeleton, bouldering, boxe, caccia, caccia grossa, canyoning, cave tubing ciclo‐cross, drag racing, deltaplano, discesa in grotte/attività speleologiche, go‐kart, heliski, high diving (con tuffi da un’altezza superiore ai 5 metri), hockey su ghiaccio, ice speedway, jet boat, judo, karate, kendo, kite surf, pentathlon moderno, motociclismo, uso di motoslitte, rally, paracadutismo, paracadutismo ascensionale, parapendio, polo, prove di velocità/prove a cronometro, pugilato, powerlifting, quad, rap jumping river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, prove di endurance rugby, salto dal trampolino, scalate/trekking/escursioni a piedi sopra i 4.000 metri, sci acquatico, sci acrobatico, sollevamento pesi, sports invernali (salvo che non sia stato pagato il relativo supplemento), salto con gli sci d’acqua, skidoo, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, triathlon, tiro a segno, volo, volo su ultraleggeri.
Attività Pericolose: si intendono badminton, banana boat, baseball, bowling, canottaggio, corsa, canoa/kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), cricket, curling, ciclismo, escursioni/trekking/passeggiate a piedi (purché sotto i 4.000 metri), escursioni in mongolfiera, golf, ginnastica, immersioni fino a 30 metri (in presenza della prescritta abilitazione o con l’assistenza di un istruttore qualificato), indoor climbing (su muro artificiale), navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato/in acque costiere/l’assicurazione non copre la responsabilità personale), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l’assicurazione non copre la responsabilità personale), orienteering, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio a rotelle/su rollerblade, pesca, pesca di altura, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), racketball, rackets, snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, tiro alla fune, tiro al piattello, tiro con l’arco, windsurf.
Le attività sopra elencate sono sempre incluse in copertura a condizione che non siano configurabili come:
‐ gare, tornei, allenamenti o prove;
‐ non siano svolte a livello professionistico;
‐ vengano effettuate sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate.
Centrale Operativa di Assistenza: si intende la struttura, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza della presente Polizza, su richiesta dell’Assicurato, ed i cui contatti sono riportati nella Sezione III – Obblighi in caso di Sinistro, Capitolo 2 della presente Polizza.
Centro di gestione dei sinistri: si intende l’ufficio che si occupa di gestire e liquidare, per conto della Società, i sinistri diversi da quelli riguardanti le prestazioni di assistenza della Polizza (per i quali è necessario contattare la Centrale Operativa di Assistenza).
Certificato di Assicurazione: si intende il documento contenente i nominativi e gli altri dati degli Assicurati, nonché il dettaglio delle coperture attive relativamente al presente Contratto, che viene consegnato al Contraente. Il Certificato di Assicurazione costituisce prova dell’Assicurazione.
Codice delle Assicurazioni: si intende il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come di volta in volta modificato.
Collaboratore essenziale: si intende una persona che lavori presso la sede di lavoro dell’Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell’Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell’attività economico lavorativa.
Condizioni Generali di Assicurazione: si intende il presente documento contenente le condizioni, le modalità, i termini ed i limiti entro cui viene prestata l’Assicurazione.
Contraente: si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l’Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, la propria responsabilità civile verso terzi). Si rimanda al Certificato di Assicurazione per la sua specifica individuazione.
Contratto di Assicurazione/Contratto: si intende il contratto di assicurazione concluso tra l’Assicuratore ed il Contraente.
Data di effetto della copertura: si intende la data in cui il Contraente sottoscrive la presente Assicurazione e paga il relativo Premio.
Estero: si intende il mondo intero, esclusi il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Familiare: si intende il marito, moglie, unito civilmente, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, convivente more uxorio, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, xxxxxxxx, patrigno dell’Assicurato.
Franchigia: si intende l’importo fisso prestabilito nel contratto che rimane a carico dell'Assicurato in caso di indennizzo o danno conseguente ad un Sinistro.
Guerra: si intende la guerra, dichiarata o meno, o attività belliche, incluso l’impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.
Infortunio: si intende qualsiasi evento che sia dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
IVASS: si intende l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si tratta di un ente di diritto pubblico a cui spetta la vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari di assicurazione.
Luogo di Residenza/Residenza: si intende l’indirizzo di residenza in Italia indicato dall’Assicurato e riportato nel Certificato di Assicurazione.
Malattia: si intende qualsiasi alterazione dello stato di salute diversa dall’Infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile da un'autorità medica abilitata.
Malattia o Infortunio Preesistente: si intende qualsiasi condizione medica (Malattia o Infortunio) preesistente che – diagnosticata o meno al momento dell’acquisto dell’Assicurazione – sia stata comunque oggetto di consultazione o esame da parte di un medico abilitato e/o di cure e trattamenti, oppure si sia manifestata e/o sia stata contratta nei 12 mesi precedenti la data di emissione dell’Assicurazione stessa.
Massimale: si intende la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per ciascun anno assicurativo, e per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite.
Premio: si intende il prezzo che il Contraente paga per acquistare le garanzie offerte dall’Assicuratore. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia dell’Assicurazione.
Ricovero ospedaliero: si intende il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, attraverso una permanenza nella struttura che abbia la durata di almeno 24 ore consecutive. A titolo esemplificativo per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.
Rischio: si intende la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: si intende il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. Le richieste di risarcimento o di indennizzo ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo Sinistro.
Sport invernali: si intendono i seguenti sport: sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.
Terzi: si intende qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.
Viaggio: si intende la vacanza o il viaggio che ha inizio in Italia nella data in cui ciascun Assicurato lascia il proprio domicilio o, se successiva, nella “Data di effetto della copertura” specificata nel Certificato di Assicurazione. Il Viaggio termina nella data in cui l’Assicurato rientra al domicilio in Italia o, se precedente, alla “Data di fine Viaggio” specificata nel Certificato di Assicurazione.
Si intende per Viaggio qualsiasi spostamento che implichi un pernottamento a più di 50 km dal luogo di residenza o domicilio in Italia dell’Assicurato.
SEZIONE I – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE CAPITOLO 1 – GARANZIE BASE
A. ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Validità della garanzia ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia ANNULLAMENTO VIAGGIO di cui alla presente lettera A. è valida solo se la Polizza è stata emessa prima dei 30 giorni precedenti quello della partenza del Viaggio. Qualora la Polizza sia stata emessa nei 30 giorni precedenti quello della partenza sarà valida la sola garanzia INTERRUZIONE VIAGGIO. Resta fermo ed invariato il Premio di Polizza.
Oggetto delle garanzie Annullamento e Interruzione del Viaggio
La Polizza prevede il rimborso, nei limiti dell’importo indicato nell’Allegato 1 – “Tabella delle Garanzie”, delle spese di viaggio e soggiorno (ad esclusione delle quote di iscrizione e di assicurazione) che l’Assicurato sia obbligato a sostenere e che non possano essere recuperate in altro modo, qualora sia costretto ad annullare o interrompere il Viaggio (incluse le eventuali escursioni prepagate) a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi e documentati:
1. decesso, Malattia o Infortunio dell’Assicurato;
2. decesso, Infortunio o Malattia di un Familiare, di un Collaboratore Essenziale della ditta/impresa dell’Assicurato o di una persona con la quale l’Assicurato ha prenotato il Viaggio e con la quale, pertanto, viaggi, ovvero di un Familiare o amico residente all’Estero presso il quale l’Assicurato intende soggiornare;
3. convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o testimone o messa in quarantena dell’Assicurato;
4. incidente ad un veicolo che l’Assicurato prevedeva di utilizzare per il Viaggio, quando l’incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile. In tali casi l’onere della prova circa l’inutilizzabilità del veicolo ricade in capo all’Assicurato;
5. convocazione in servizio a seguito di emergenza, se l’Assicurato è membro delle Forze Armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza;
6. licenziamento o nuova assunzione dell’Assicurato, a condizione che al momento della prenotazione del Viaggio l’Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere il verificarsi di tali situazioni;
7. mancata partenza, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell’abitazione o della sede di lavoro dell’Assicurato verificatosi durante le 48 ore precedenti alla data di partenza prevista;
8. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali nel domicilio in Italia o lungo il tragitto verso la località di partenza;
9. furto del passaporto, se dimostrata l’impossibilità al suo rifacimento prima della partenza;
10. cambiamento nella data degli esami scolastici o di abilitazione professionale dell’Assicurato.
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui al Capitolo 2, sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di rimborso:
1. per annullamento o interruzione del Viaggio dovuti ad ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico;
2. derivanti dalla decisione dell’Assicurato di non viaggiare;
3. relative ad eventuali costi supplementari derivanti dal fatto che l’Assicurato non ha informato l’organizzatore del Viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il Viaggio;
4. per rinunce causate dallo stato di gravidanza, se la data di parto presunta ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del Viaggio (sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
5. dovute ad annullamento o interruzione del Viaggio causati da una malattia o condizione clinica di cui l’Assicurato era a
Quali esclusioni trovano applicazione con riferimento alla garanzia X. Xxxxxxxxxxxx e Interruzione del Viaggio?
conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza prima della data di decorrenza della presente Assicurazione. La presente esclusione si applica all’Assicurato, ai Familiari, al socio/contitolare dell’Impresa dell’Assicurato, alla persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato ha prenotato il Viaggio, ovvero al Familiare o amico residente all’Estero presso il quale l’Assicurato intende soggiornare durante il Viaggio;
6. per il costo del Viaggio di ritorno originario se questo è già stato pagato e l’Assicurato è costretto a interrompere il soggiorno;
7. per rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;
8. per rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati;
9. concernenti il Premio;
10. derivanti dall’annullamento o dall’interruzione del Viaggio a causa della convocazione dell’Assicurato in qualità di perito.
Si rinvia alle esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui al Capitolo 2 che segue.
Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi assicurati l’Assicuratore garantirà il rimborso della penale prevista alla data in cui tale evento assicurato si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata dall’agenzia viaggi o dall’organizzatore del Viaggio. Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di annullamento del Viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’Assicurato sia iscritto viaggi con due o più persone, Familiari o non familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento assicurato, anche nei confronti dei Familiari che viaggiano con lui oppure nei confronti di un solo compagno di Viaggio, purché Assicurati e ricompresi nel medesimo Certificato di Assicurazione.
3. Su ogni rimborso per motivi diversi dal decesso o Ricovero ospedaliero verrà applicata una Franchigia del 15% con un minimo in ogni caso di € 70 a carico dell’Assicurato.
Quali condizioni speciali sono applicabili alla garanzia A. Annullamento e interruzione del Viaggio?
Capitolo 2 – Esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie
qualsiasi Malattia o Infortunio Preesistente;
un Viaggio effettuato:
se l’Assicurato viaggia contro il parere di un medico;
se l’Assicurato viaggia allo scopo di ricevere cure mediche;
se l’Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l’esito di esami o accertamenti clinici;
se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale;
se l’Assicurato soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;
se l’Assicurato è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del Viaggio prenotato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
Guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare;
perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell’Assicurato;
tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;
perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del vettore, oppure perdita, spesa o passività derivante da:
d)
e)
f)
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di indennizzo derivanti o traenti origine da:
a)
b)
i.
ii. iii.
iv.
v.
vi.
c)
Esclusioni valide per tutte le garanzie
i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
ii. radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
g) perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
h) un Sinistro occorso mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
i) attività di lavoro manuale;
j) utilizzo di un motoveicolo a due ruote, se non sono state rispettate le regole di circolazione previste, se l’Assicurato non indossa il casco o eventuali altri dispositivi di sicurezza previsti e resi obbligatori dalle norme locali sulla circolazione, e se l’Assicurato (o la persona alla guida del mezzo) non è in possesso della prescritta autorizzazione alla guida per il paese in cui il mezzo viene utilizzato;
k) qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente Assicurazione;
l) sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell’Assicurato;
m) coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l’Assicurato è incluso in un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali , membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o biologiche;
n) esercizio di Sport invernali, salvo qualora ne sia prevista la copertura a fronte del pagamento del relativo Premio supplementare, così come indicato sul Certificato di Assicurazione;
o) corse, gare, campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
p) suicidio, tentato o consumato, dell’Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
q) situazioni in cui l’Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico;
r) qualsiasi richiesta di indennizzo derivante da virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
Condizioni valide per tutte le garanzie
Sono sempre incluse in copertura le Attività Pericolose, a condizione che:
‐ non siano configurabili come gare/tornei /allenamenti/prove;
‐ non siano svolte a livello professionistico;
‐ vengano effettuate sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate.
Sono sempre escluse le Attività Particolarmente Pericolose.
SEZIONE II – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 ‐ Oggetto dell’Assicurazione
Il presente Contratto costituisce un’assicurazione viaggio ed ha per oggetto le garanzie descritte nella Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione. Le coperture assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi Massimali assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione. Per conoscere quali coperture sono attive selezionando un determinato livello di copertura e quali Franchigie, Massimali e somme assicurate trovano applicazione, occorre consultare la Tabella di cui all’Allegato 1 – “Tabella delle Garanzie”.
In caso di dubbi riguardo alla copertura prescelta o per ulteriori informazioni, l’Assicurato potrà contattare i seguenti numeri:
Tel: x00 0000 000 000 ‐ E‐mail: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx
Art. 2 ‐ Assicurati
La presente Assicurazione è prestata, sulla base del prodotto e del livello di copertura indicati nel Certificato di Assicurazione, a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza ed indicati nel Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo Premio.
Art. 3 – Persone assicurabili ‐ Formule
I viaggiatori residenti in Italia.
Gli infanti (bambini da 0 a 24 mesi) possono essere assicurati solo se inclusi nella stessa Polizza di un Assicurato maggiorenne.
Art. 4 – Delimitazione temporale delle Prestazioni
Per la garanzia Interruzione Viaggio la durata della copertura offerta con la presente Assicurazione coincide con la durata del Viaggio. Si precisa tuttavia che l’Assicurazione è valida per un periodo massimo di 180 giorni dalla “Data di effetto della copertura” indicata nel Certificato di Assicurazione e qualunque Sinistro si verifichi dopo tale termine non sarà coperto dall’Assicurazione.
Nel caso in cui l’Assicurazione riguardi soltanto il Viaggio di andata, le coperture cessano al momento dell’arrivo presso la destinazione estera del Viaggio.
Relativamente alla sola garanzia concernente l’Annullamento del Viaggio, in deroga a quanto sopra stabilito, tale garanzia decorre dalla “Data di effetto della copertura” specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del Viaggio specificata nel Certificato di Assicurazione. Se la “Data di prenotazione del Viaggio” è antecedente la conclusione del presente Xxxxxxxxx, la garanzia Annullamento decorrerà dal momento di pagamento del Premio.
Per poter essere ritenuta valida la Polizza deve essere emessa:
• a copertura dell’intera durata del Viaggio in partenza dall’Italia;
• prima dell’inizio del Viaggio oggetto di copertura.
Art. 5 ‐ Delimitazione Territoriale delle Prestazioni
L’Assicurazione ha effetto con riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal Contraente:
Italia: ossia il territorio della Repubblica Italiana, ma anche la Repubblica di san Marino e la Città del Vaticano.
Europa: il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo.
Australia, Nuova Zelanda: Australia e Nuova Zelanda.
Mondo intero escluso Nord America: qualunque regione del mondo ad esclusione di Stati Uniti d’America e Canada e salvo quanto meglio specificato nella Sezione II, art. 4 – Delimitazione temporale delle Prestazioni. Sono comunque esclusi Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Crimea.
Mondo intero compreso Nord America: qualunque regione del mondo ad esclusione di Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Crimea e salvo quanto meglio specificato nella Sezione II, art. 4 – Delimitazione temporale delle Prestazioni.
La scelta dell’area geografica è indicata nel Certificato di Assicurazione ed individua il luogo in cui i sinistri devono verificarsi affinché le garanzie e le prestazioni vengano fornite. In relazione alla copertura di responsabilità civile, l’illecito si intende verificato nel luogo in cui si verifica l’evento generatore del danno per il terzo.
Nota:
Esclusione sanzioni: La Società non è tenuta a fornire copertura e a liquidare alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo o a pagare alcunché in virtù del presente Contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
Esclusione territoriale: La presente Assicurazione non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da Viaggi ‐ effettivi o anche solo pianificati ‐ in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Repubblica di Crimea.
Limitazione residenza: La presente Assicurazione fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia.
Questa Polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo:
✓ a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di Sinistro, perdita, Malattia, Infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente;
✓ se l’Assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tal caso, se la pronuncia del Ministero degli Esteri è successiva all’acquisto della Polizza, ma antecedente alla partenza del Viaggio, l’Assicurazione cesserà automaticamente e la Società rimborserà al Contraente il Premio versato, ad eccezione della quota di premio relativa alla garanzia Annullamento Viaggio.
Art. 6 ‐ Massimali assicurati
Le coperture assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi Massimali o somme assicurate a seconda del livello di copertura prescelto. Così come riportato nell’Allegato 1 – “Tabella delle Garanzie”, i Massimali e le somme assicurate sono da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo, a condizione che la copertura sia stata acquistata ed il relativo Premio sia stato corrisposto.
Art. 7 ‐ Convenzioni sanitarie
Se il Viaggio è effettuato in un paese dell’Unione europea, l’Assicurato deve avere con sé la Tessera Europea di assicurazione Malattia (TEAM), da richiedere presso l’ufficio ASL locale, da esibire al momento del pagamento delle spese mediche. In mancanza, troverà applicazione una Franchigia di Polizza di € 100,00 (cento) per ogni Sinistro indennizzabile in base alle garanzie di cui al paragrafo A ‐ Assistenza, Rimpatrio, Spese Mediche. Per i viaggi in Australia o Nuova Zelanda, qualora si renda necessario il Ricovero ospedaliero, l’Assicurato può usufruire del regime di assistenza sanitaria di tali Paesi.
Art. 8 ‐ Condizioni relative allo stato di salute valide per tutte le garanzie di Polizza
L’Assicurazione contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l’esclusione) allo stato di salute dell’Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l’Assicurato, ma dalla cui salute dipende il Viaggio di quest’ultimo. In ogni caso, è stabilito e convenuto che l’Assicurazione non è prestata relativamente alle Malattie o agli Infortuni preesistenti dell’Assicurato, di Familiari o di Terzi conosciute dall’Assicurato al momento della stipula dell’Assicurazione o dell’inizio del Viaggio.
Art. 9 ‐ Franchigie
Le singole garanzie previste dall’Assicurazione prevedono la liquidazione del Sinistro previa applicazione di una Franchigia a carico dell’Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nell’Allegato 1 ‐ “Tabella delle Garanzie”.
Art. 10 – Premio di assicurazione
Il Premio di assicurazione è determinato in base al costo del Viaggio, è indicato nel “Certificato di Assicurazione”, ed è comprensivo di tasse ed imposte governative.
Il Premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun periodo di assicurazione.
Il Premio di assicurazione verrà corrisposto dal Contraente direttamente alla Società tramite addebito automatico su carta di credito, i cui estremi verranno indicati dal Contraente sul sito internet della Società.
Il mancato pagamento del Premio determina l'applicazione dell'articolo 1901 C.C.
Art. 11 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 12 — Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 C.C. In caso di Xxxxxxxx, la Società sarà tenuta al pagamento del solo ammontare del danno eccedente il massimale di ogni altro contratto di assicurazione stipulato dall’Assicurato in relazione al medesimo Rischio.
Art. 13 – Data di conclusione del Contratto
L’Assicurazione si intende conclusa al momento del pagamento del Premio da parte del Contraente.
Fermo quanto stabilito per le singole garanzie incluse nella Sezione I e quanto previsto dal precedente articolo Art. 5 ‐ Delimitazione Territoriale delle Prestazioni della presente Sezione III, l’Assicurazione inizia e si conclude alle date indicate nel “Certificato di Assicurazione” alla voce “Data di effetto della copertura”, a condizione che il Contraente abbia pagato il relativo Premio.
In nessun caso la presente Xxxxxxx potrà essere rinnovata tacitamente. Art. 14 — Modifiche dell’Assicurazione
Ogni modifica alle Condizioni Generali di Assicurazione deve essere concordata tra il Contraente e l’Assicuratore e deve essere
approvata per iscritto.
Art. 15 — Diritto di ripensamento
Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del Contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale, qualora il Contratto sia stato distribuito mediante tecniche di comunicazione a distanza.
In tal caso la Società procederà alla restituzione del Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 67‐terdecies del d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), il Contraente richiede che i servizi assicurativi di cui al presente Contratto comincino ad essere prestati secondo le previsioni relative alla decorrenza ed alla durata delle garanzie, pertanto anche prima della scadenza del periodo di recesso. Ove ciò accada, la restituzione del Premio avverrà pro quota, in ragione del servizio effettivamente prestato dalla Società.
Il diritto di ripensamento di cui alla presente clausola non si applica per viaggi di durata inferiore al mese.
Art. 16 – Competenza territoriale
Per le controversie relative al presente Xxxxxxxxx è competente il foro di residenza del Contraente e/o dell’Assicurato o dove il Contraente o l’Assicurato ha eletto domicilio, previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Art. 17 — Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 18 – Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.
Art. 19 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge
I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e dalle relative eventuali Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal Contratto valgono le vigenti disposizioni di Xxxxx.
Art. 20 – Periodo di Prescrizione
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 21 – Valuta di Pagamento
Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.
Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
In ogni caso la Società si impegna a pagare all’Assicurato l’indennizzo entro 30 giorni dalla data in cui la Società, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
SEZIONE III – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Capitolo 1 ‐ Obblighi in caso di Sinistro validi per tutte le garanzie
L'Assicurato deve mettersi in contatto con la Società non appena venga a conoscenza di un qualsiasi evento coperto da questa Polizza che possa implicare danni fisici o materiali per altre persone. Nel caso in cui, a causa di una dichiarazione tardiva, vengano pregiudicati gli interessi della Società, l’Assicurato perderà qualsiasi diritto di indennizzo.
Art. 1 – Obblighi in caso di Sinistro
Qualsiasi Xxxxxxxx, deve essere tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del Viaggio. In caso di richiesta di indennizzo per Annullamento Viaggio il termine di 10 giorni decorre dall’insorgere del motivo che è all’origine della rinuncia.
Fermo restando quanto sopra, per la denuncia dei sinistri che ricadono all’interno della garanzia Interruzione del Viaggio, l’Assicurato dovrà richiedere l’intervento diretto da parte della Centrale Operativa di Assistenza come di seguito meglio xxxxxxxxxxxx.Xx richiesta di indennizzo può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del Sinistro all’indirizzo:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Gen. per l’Italia Xxxxxx Xxxxx, 00
00000 XXXXXX ‐ XXXXX
o collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Dietro segnalazione di un Sinistro, verrà inviato all’Assicurato un modulo di denuncia Sinistro che dovrà essere restituito compilato, unitamente a tutta la documentazione necessaria a provare il Sinistro ed il diritto all’indennizzo, documentazione che l’Assicurato dovrà procurare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei Sinistri che
sono contenuti nelle sezioni della Polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di indennizzo fraudolente, i dati personali degli Assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.
Art. 2 – Condizioni generali applicate alla gestione delle denunce di Sinistro
a) L’Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell’Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni, in conformità con l’articolo 1915 comma 1 c.c.
b) L’Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili.
c) L’Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di indennizzo in base alla presente Polizza.
d) L’Assicurato deve conservare i documenti di Polizza ai fini della prova della copertura. In caso di Xxxxxxxx, tali documenti potranno essere richiesti dalla Società per ottenere l’esecuzione della prestazione garantita.
e) L’Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest’ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l’Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
f) Chiunque tenti di avanzare una richiesta di indennizzo fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di indennizzo è passibile di azione legale. Inoltre, il Sinistro fraudolento non sarà risarcito e la Polizza potrà essere annullata in conformità all’articolo 1892 c.c.
g) L’Assicurato deve fornire alla Società tutti i documenti necessari ai fini della gestione del Sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all’acquisizione di tali documenti.
h) L’Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, alla Società. Sono a suo carico gli eventuali costi associati.
i) Su richiesta della Società, l’Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell’Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
j) L’Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente Polizza.
Capitolo 2 ‐ Obblighi in caso di Sinistro per le singole garanzie
Fermo restando le disposizioni di cui al precedente Capitolo 1, sono previste per alcune garanzie delle disposizioni specifiche che si aggiungono alle disposizioni generali in tema di denuncia e determinazione dell’indennizzo.
1. Obblighi in caso di Sinistro validi per la garanzia A. “Annullamento e Interruzione del Viaggio”
Relativamente alla sola garanzia “ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO”, al verificarsi di uno degli eventi assicurati l’Assicurato deve immediatamente adoperarsi per annullare il Viaggio contattando l’agenzia viaggi o l’organizzatore del Viaggio e provvedere a denunciare il Sinistro alla Società secondo i termini e le modalità previste dal precedente Capitolo 1.
Relativamente alla garanzia “INTERRUZIONE DEL VIAGGIO”, l’Assicurato deve darne preventiva comunicazione alla Società utilizzando i contatti della Centrale Operativa di Assistenza indicati di seguito, al fine di ricevere la relativa autorizzazione al rientro, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
2. Necessità di previo contatto della Centrale Operativa di Assistenza
In caso di necessità di fruire della prestazione Interruzione Viaggio, l’Assicurato deve darne preventiva comunicazione alla Società utilizzando il riferimento della Centrale Operativa di Assistenza.
La Centrale operativa risponde al seguente numero telefonico:
Centrale Operativa di Assistenza Telefono: 0000 000 000000 Email: XX.xxxxxxxxxx@xxx.xxx
indicando al momento della chiamata:
✓ Cognome e nome dell’Assicurato
✓ Numero di polizza Travel Guard in possesso dell’Assicurato
✓ Natura della Malattia o dell’Infortunio
✓ Recapito (indirizzo, numero di telefono) ove la persona malata o infortunata è reperibile.
Allegato 1 – Tabella delle Garanzie
I limiti di rimborso indicati per singola prestazione si intendono operanti per persona e per periodo assicurativo.
TABELLA DELLE GARANZIE PER IL PACCHETTO ANNULLAMENTO VIAGGIO | ||
PACCHETTO ORO | ||
Massimale | Franchigia | |
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO | € 12.000 per persona € 60.000 per pratica | no franchigia per decesso/ricovero; 15% con min. € 70 in tutti gli altri casi |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come utilizziamo i Dati Personali
AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.
I “Dati Personali” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l’interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.
Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità ‐ In base al nostro rapporto con Xxx, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
• Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
• Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
• Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
• Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
• Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
• Accertamento e difesa di diritti legali
• Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
• Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
• Marketing, ricerca e analisi di mercato
Condivisione dei Dati Personali ‐ Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).
I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.
Trasferimento internazionale ‐ A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).
Sicurezza dei Dati Personali ‐ Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.
I vostri diritti ‐ Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un’altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).
Informativa sulla Privacy ‐ Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx‐ privacy.
In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. ‐ Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxxxxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxx o tramite e‐mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xxx.