CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO TRANSITORIA CONGRESSUALE, FIERISTICA E PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI
CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO TRANSITORIA CONGRESSUALE, FIERISTICA E PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI
tra
la “Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx”, xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx x.0000, C.F. 80008840276, in persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a il , domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Dirigente dell’Area economico finanziaria - Servizio Patrimonio, autorizzato con decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 22/01/2021,
e
la “ ”, con sede legale in , C.F./P.IVA
, in persona del dott. , in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata “Espositore”,
premesso
a) che la Città metropolitana di Venezia è proprietaria del Palazzo Cà Corner, sito in Venezia (VE), Xxx Xxxxx x.0000, e di tutte le sue pertinenze, ivi compreso il “Giardino” oggetto della concessione;
b) che la Città metropolitana di Venezia ha già autorizzato l’utilizzo del giardino esterno di Cà Corner, con decreto n. 24 dell’1 marzo 2019 in occasione dell’esposizione “La Biennale di Venezia” fissando una tariffa minima di 15.000,00 euro al mese (al netto eventuale Iva dovuta), da ultimo confermata con decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 18 febbraio 2021 ;
c) che sono in atto tra le parti firmatarie intese volte alla divulgazione e alla conoscenza dell’arte contemporanea;
d) che l’Espositore cura alcuni progetti espositivi d’arte a Venezia in occasione della Mostra Internazionale di architettura di Venezia edizione 2022;
e) che l’Espositore tramite sopralluoghi ha individuato negli spazi del Giardino di Cà Corner una sede adeguata per allestirvi le esposizioni da lui curate;
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Premesse: Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
2. Concessione d’uso: La Città Metropolitana di Venezia concede in uso a titolo oneroso all’Espositore parte del giardino di Palazzo Cà Corner, situato in Venezia (VE), San Marco n. 2662 (fronte Canal Grande), sede della Città metropolitana di Venezia, per una superficie stimata di ( ) mq circa, e precisamente la porzione evidenziata in colore “giallo” nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “A”, a partire dal giorno
. L’area oggetto della presente concessione non potrà mai esser occupata e/o perimetrata con opere d’arte, arredi fissi e/o mobili di qualsivoglia natura, senza la preventiva autorizzazione della Città metropolitana e della Sovrintendenza di Venezia.
L’Espositore accetta la porzione dell’area come sopra individuata, le strutture e gli impianti nello stato in cui si trovano trovandoli adatti al proprio uso e dei quali ha preso atto a seguito del sopralluogo precedente alla firma del presente contratto.
La porzione d’area oggetto di concessione risulta attualmente censita, nella sua maggiore consistenza, presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Venezia, al foglio 15, con il mappale
3. Finalità d’uso: Gli spazi concessi in uso dalla Città metropolitana di Venezia all’Espositore, di cui al presente contratto, dovranno essere impiegati solo ed esclusivamente per permettere la realizzazione della partecipazione ufficiale di Padiglioni espositivi Nazionali alla Mostra Internazionale di arte di Venezia 2022. L’Espositore non potrà mai e in qualsiasi momento sub-concedere e/o ospitare alcun ente, istituzione, società presso gli spazi oggetto del presente atto senza esplicita autorizzazione scritta da parte della Città metropolitana di Venezia, pena la risoluzione del contratto.
Le opere esposte potranno esser rese visibili fronte Canal Grande e non è consentito l’accesso del pubblico nel giardino di Cà Corner, salvo in occasione dell’inaugurazione che dovrà esser preventivamente concordata con la Città metropolitana di Venezia.
4. Sgombero e disallestimento: Le operazioni di sgombero e disallestimento di ogni materiale dell’evento (compreso eventuale materiale di risulta) e le operazioni di pulizia ordinarie, straordinarie e generali degli spazi assegnati devono essere effettuate a cura e spese dell’Espositore. Al termine della concessione lo spazio assegnato dovrà essere restituito sgombro e pulito; tali operazioni dovranno essere ultimate entro le ore 20.00 (venti) del giorno
. Qualora allo scadere del tempo previsto l’Espositore non avesse portato a compimento lo sgombro dei materiali ed effettuato le pulizie generali, la Città metropolitana di Venezia provvederà direttamente imputando le spese di disallestimento, sgombro e pulizie all’Espositore che si dichiara fin d’ora impegnato ad onorare il pagamento integrale di tale servizio.
5. Autorizzazioni: La realizzazione della manifestazione di cui al punto 3) è subordinata all’ottenimento, da parte dell’Espositore, di tutte le autorizzazioni (in particolare da parte della Sovraintendenza) necessarie per l’esposizione dell’opera ed eventuale organizzazione e svolgimento dell’inaugurazione. La Città metropolitana di Venezia è pertanto esonerata a tal riguardo da qualsiasi tipo di responsabilità e può in ogni momento chiedere all’Espositore copia delle autorizzazioni ritenute necessarie e l’Espositore è tenuto a presentare immediatamente alla Città metropolitana copia di ogni autorizzazione necessaria.
6. Conduzione e cauzione: L’Espositore è costituito custode della cosa concessa in uso e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Ogni aggiunta o modifica degli spazi oggetto della concessione non potrà essere effettuata dall’Espositore senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Città metropolitana di Venezia. L’Espositore è tenuto a effettuare preventivamente alla Città metropolitana di Venezia, a titolo di deposito cauzionale, un bonifico di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), a fronte di eventuali danni arrecati all’immobile avuto in uso e/o al manto erboso del giardino e comunque al mancato rispetto del Contratto; tale importo sarà riconsegnato alla scadenza del contratto fatta salva l’imputazione di eventuali danni evidenziati e notificati a cura della Città metropolitana di Venezia e/o mancata applicazione di quanto previsto dal Contratto. La cifra rimasta, tolte le spese per i danni arrecati e/o le mancate applicazioni di quanto qui previsto, sarà restituita entro
.
7. Oneri a carico dell’Espositore: Sono a carico dell’Espositore tutti gli allestimenti degli spazi avuti in concessione in rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, ivi compresi i trasporti, gli allacci elettrici, la custodia e la sorveglianza delle opere esposte nel Giardino di Cà Corner, la pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi avuti in concessione. Durante le fasi di montaggio e smontaggio l’Espositore deve interpellare l’ufficio tecnico della Città metropolitana di Venezia per ottenere indicazioni sulla collocazione e funzionamento dell’impiantistica e sull’uso dei pontili per l’imbarco e lo sbarco dei materiali.
8. Visita dei locali: La Città metropolitana di Venezia si riserva ogni e più ampia facoltà di visitare, anche a mezzo di persona delegata, i locali concessi in uso anche per verificare il pieno rispetto delle clausole del presente Contratto.
9. Regolamenti e ordini di Servizio: L’Espositore è tenuto al pieno rispetto dei regolamenti e delle disposizioni che la Città metropolitana di Venezia comunicherà eventualmente nel corso del tempo. Tali regolamenti e disposizioni saranno rispettati da tutto il personale a vario titolo impiegato dall’Espositore presso il Giardino di Cà Corner.
10. Corrispettivi, termini di pagamento: Il corrispettivo totale, per l’uso degli spazi non attrezzati è di Euro ( ). Il pagamento di tale corrispettivo avverrà come di seguito indicato: Euro ( ) (40% del prezzo offerto), entro la data di sottoscrizione del contratto e il saldo pari ad Euro ( ) (60% del prezzo) entro ulteriori 30 giorni e comunque tassativamente prima dell’inaugurazione della mostra. Nel caso il periodo di concessione richiesto sia pari ad un mese, il corrispettivo andrà versato in un’unica soluzione entro la data della sottoscrizione del contratto. Ogni pagamento dovrà essere effettuato dall’Espositore alla Città metropolitana di Venezia mediante bonifico bancario presso: UniCredit X.X.X.- XXXX XX00X0000000000000000000000 - SWIFT XXXXXXX0XX0. La Città metropolitana di Venezia provvederà ad emettere regolare ricevuta di pagamento. Ogni ritardo di pagamento rispetto a
quanto qui previsto e accettato sarà motivo di rescissione immediata del Contratto senza alcuna restituzione all’Espositore di quanto nel frattempo incassato da Città metropolitana di Venezia.
11. Norme di rispetto e di sicurezza: E’ fatto obbligo all’Espositore di tenere pulito e sgombro da ogni oggetto e/o arredo il giardino concesso in uso. E’ fatto altresì obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni della Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Autorità preposte alla prevenzione antincendio, alla prevenzione antinfortunistica.
12. Responsabile dell’evento: L’Espositore è tenuto preventivamente a comunicare alla Città metropolitana di Venezia il nominativo e i recapiti della persona responsabile per l’Espositore dell’evento con la quale la Città metropolitana di Venezia si rapporterà per ogni questione tecnico-logistica.
13. Responsabilità e Assicurazioni: L’Espositore, per fatto proprio o di un suo dipendente e/o collaboratore, é espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della concessione d’uso oggetto del presente contratto. A tale scopo l’Espositore dovrà stipulare, con oneri a suo carico e per tutta la durata del presente contratto, con una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per persona. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Espositore che, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Espositore medesimo. La Città metropolitana di Venezia, con esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati dall’Espositore. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti della Città metropolitana di Venezia per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività dell’Espositore oggetto del presente contratto. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose concesse in uso. L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Città metropolitana di Venezia e pertanto qualora l’Espositore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.
14. Durata del contratto: Il presente contratto avrà validità a partire dalla data della firma per terminare il . La concessione d’uso non potrà essere rinnovata.
15. Recesso: All’Espositore viene riconosciuto il diritto di recedere dal presente contratto di concessione d’uso transitoria. Sarà in questo caso comunque obbligo da parte dell’Espositore di pagare l’intero corrispettivo pattuito, di cui al precedente art. 10.
16. Divieti: E’ fatto divieto di accedere ai locali dove sono posizionati impianti tecnici. E’ inoltre vietato, senza il preventivo assenso scritto da parte della Città metropolitana di Venezia, di applicare con collanti o altro tipo di affrancatura (chiodi, viti, zanche, ecc.) pannelli, cartelli, avvisi o altro sulle pareti, sugli infissi e sui pavimenti. E’ vietato esporre all’esterno del Giardino striscioni o cartelloni pubblicitari, monitor, totem e quant’altra struttura promozionale senza il preventivo assenso scritto da parte della Città metropolitana di Venezia.
17. Allestimenti: L’Espositore ha l’obbligo di presentare preventivamente alla Città metropolitana di Venezia il progetto di ogni eventuale allestimento entro 20 (venti) giorni dall’inaugurazione e di attenersi a quanto da questa previsto per il montaggio degli stessi. In particolare per tutte le eventuali strutture sarà richiesta relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato e la dichiarazione di corretto montaggio da parte della ditta installatrice. Senza preventiva autorizzazione da parte della Città metropolitana di Venezia è fatto espresso divieto all’Espositore di allestire alcunché. Anche la data e le modalità inaugurali dell’evento dovranno essere concordate preventivamente con la Città metropolitana di Venezia.
18. Modifiche accordo: Qualunque eventuale modifica al presente accordo non può aver luogo e non potrà essere provato che mediante atto scritto.
19. Rinvio a disposizioni di legge: Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia che s’intendono riportate e trascritte nel presente contratto.
20. Sorveglianza: L’Espositore è tenuto a vigilare sugli spazi avuti in concessione d’uso temporaneo. La Città metropolitana di Venezia non è da intendersi in alcun modo responsabile
di eventuali furti e/o danni a qualsiasi oggetto e/o bene e/o opera d’arte collocata e/o lasciata in Giardino di Cà Corner e in particolare negli spazi dati in concessione all’Espositore.
21. Efficacia del contratto: Il presente contratto è condizionato risolutivamente all’avvenuto pagamento da parte dell’Espositore di tutti gli importi previsti all’art. 10 e dall’applicazione di quanto previsto agli artt. 5, 6, 10, e 16 . In caso di mancata applicazione di quanto previsto dal presente contratto e in particolare di quanto previsto dai qui citati articoli il contratto si ritiene risolto di diritto. In caso di risoluzione di diritto e/o di disdetta e/o interruzione per qualsiasi motivo da parte dell’Espositore, nessun versamento effettuato dall’Espositore alla Città metropolitana di Venezia sarà da questa restituito all’Espositore;
22. Informativa sul trattamento Dati Personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679: Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR) si fa presente che il Servizio patrimonio –Area economico finanziaria della Città metropolitana di Venezia può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Città metropolitana di Venezia in materia concernente la concessione e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte degli addetti del citato Servizio patrimonio e dall’Area gare e contratti; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il contratto in argomento; che i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle persone fisiche e/o giuridiche istanti; e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi degli art. 15, 16, 17. Titolare del trattamento dei dati è la Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - Xxx Xxxxx 0000, 00000Xxxxxxx (XX); e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx; tel. 000 0000000; P.IVA 80008840276,nella persona del suo legale rappresentante pro tempore; responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è Studio Associato Servizi Professionali Integrati – SASPI, e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx;
23. Tutela dell’ambiente: L’Espositore nell’espletamento di quanto previsto nel presente Contratto deve sempre disporre di procedure operative nonché di adeguati mezzi tecnici e tecnologici atti a prevenire ogni abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, sul suolo, nel suolo o in laguna.
L’Espositore dichiara la sua completa conoscenza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e garantisce che i rifiuti generati dalla realizzazione degli eventi di cui al presente Contratto, saranno gestiti in ottemperanza ai precetti di legge stabiliti da tale Decreto.
L’Espositore dichiara altresì che: a) i rifiuti, di qualsiasi genere e tipo, prodotti dalla realizzazione degli eventi oggetto del presente Contratto, saranno sistematicamente e diligentemente raccolti ed allontanati dal luogo di lavoro, secondo i criteri indicati dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per essere collocati presso contenitori in precedenza indicati dalla Città metropolitana di Venezia.
24. Controversie: Le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Venezia.
25. Registrazione: La registrazione è necessaria solo in caso d’uso ai sensi di Legge. Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia il
Per la Città Metropolitana di Venezia Per la Il Dirigente Il Legale Rappresentante
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx dott.