DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 / 2022
Comune di Novate Milanese
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 / 2022
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI CDD NOVATE MILANESE E LO SVILUPPO E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI PER DISABILI E LORO FAMIGLIE - PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2027 - CIG: 922674787D - INDIZIONE GARA E PUBBLICITA' LEGALE
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA
Considerato che il Comune di Novate Milanese organizza ed affida a soggetti esterni specializzati la gestione del Servizio Centro Diurno Disabili, servizio che accoglie disabili di gravità media e medio/alta;
Dato atto che, per il servizio sopra illustrato, l’affidamento è avvenuto con procedura ad evidenza pubblica indetta nel 2016 (Det. n. 578 del 12/08/2016 - CIG 670416759F ), a seguito della quale è stata incaricata la Cooperativa Duepuntiacapo con sede in Via Xxx Xx Xxxxx 5/b – 20037 Paderno Dugnano - C.F. 09179070157 e P.I. 00945980969 per il periodo 01/09/2016 – 31/08/2021;
Rilevato che con successiva determinazione dirigenziale n. 568 del 29/07/2021 divenuta esecutiva ai sensi di legge, veniva prorogato l’incarico alla Cooperativa Sociale XXXXXXXXXXXXX x.x.x .- Xxx Xxx Xx Xxxxx 5/b – 20037 Paderno Dugnano - C.F. 09179070157 e P.I. 00945980969 – per la gestione del Centro Diurno Disabili per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2022;
Considerato pertanto che, in vista della prossima scadenza contrattuale, e per garantire la continuità dell’offerta del servizio alle famiglie ed agli utenti disabili, occorre procedere all’indizione di un nuovo procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi in oggetto per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2027;
Valutata la sostenibilità economica e la possibilità di affidare in concessione il servizio Centro Diurno Disabili con l’obiettivo di ampliare il numero di posti sino ad ora offerti oltre che sviluppare ed ampliare servizi ed attività per i disabili e le loro famiglie oltre l’orario di normale esercizio del CDD;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del privato contraente previste dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Vista la competenza del Dirigente d’Area in materia di stipulazione di contratti e del relativo procedimento di gara – art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che i servizi esprimono un valore complessivo stimato per il periodo 01 settembre 2022
– 31 agosto 2027 di Euro 2.285.000,00 al netto dell’IVA e che il valore stimato della presente concessione è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del contratto sono disciplinati dagli atti di gara (bando di gara, relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale d’oneri, disciplinare di gara e relativi allegati ), dai principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e dalle norme del citato Decreto 50/2016 e del codice civile espressamente richiamate;
Richiamata la Comunicazione interpretativa 2006/C – 179/02 in cui si ribadisce l’obbligo per tutti i procedimenti di gara di applicare i principi fondamentali ed inderogabili che ispirano la normativa comunitaria in materia, ovvero:
• trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti;
• libera circolazione di merci e libera prestazione di servizi;
• non discriminazione e uguaglianza di trattamento, trasparenza, proporzionalità e riconoscimento reciproco;
Ritenuto di dare attuazione ai principi menzionati al punto precedente con le seguenti modalità:
1) adeguata forma di pubblicità della gara come segue:
• GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V Serie Speciale): pubblicazione bando di gara (estratto del bando);
• Profilo del Comune di Novate Milanese, alla Sezione “Bandi”: pubblicazione bando,
Capitolato, disciplinare di gara e relativi allegati;
• Albo Pretorio del Comune in forma cartacea e Albo Pretorio informatico on line: pubblicazione bando.
2) applicazione, come disciplina del procedimento di gara ove non diversamente previsto, delle
seguenti norme:
• attuazione dei principi fondamentali della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi ( Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed applicazione delle norme espressamente richiamate negli atti gara in riferimento al Codice degli Appalti ( D.Lgs.50/2016);
Visto l’art. 9 co 3 del dl 66/2014, convertito nella legge 89/2016 e poi ulteriormente innovato dalla legge di stabilità 2016 (comma 499) nel testo attuale, fatto salvo l’impianto spending previgente ( commi 499 e 455 della L. 296/2006, della L. 244/2007 e artt. 4 e 15 della L. n.135/2012) che stabilisce che con DPCM “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche fatte alcune specifiche eccezioni( istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed universitarie, nonché le regioni, consorzi ed associazioni, ecc), ricorrono a Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure”;
Rilevato che il caso di specie non rientra nelle categorie di cui sopra e trattandosi di concessione di servizio di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 lettera d) non trova applicazione quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze potendo le stazioni appaltanti procedere mediante il mercato elettronico ed altre piattaforme telematiche;
Considerato che la presente procedura aperta viene condotta pertanto mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti. La stazione Appaltante, Comune di Novate Milanese, utilizza il Sistema Di Regione Lombardia denominato“Sintel”,a cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale (ARCA) Centrale
Regionale Acquisti all’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione;
Dato atto che fine, oggetto e clausole essenziali del contratto sono riportate e descritte nella documentazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) Bando di gara
b) Relazione tecnico-illustrativa
c) Capitolato speciale d’oneri e relativi allegati
d) Disciplinare di gara
Dato atto che la procedura è inserita nei documenti di programmazione dell'Ente, piano biennale degli acquisti 2022 2023 e tracciata dal codice CUI S02032910156202200001;
Considerato che la procedura di gara è stata registrata al Simog, sistema informativo Monitoraggio delle gare, che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è 922674787D e sarà apposto su tutti i documenti relativi al procedimento in oggetto;
Preso atto di quanto previsto dalla L. 23/12/2005 n. 266, art. 1, commi 65 e 67, e dalla Deliberazione n.1300 del 20/12/2020 dell’Autorità nazionale Anticorruzione per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui all’art. 213 D. Lgs. n. 50/2016), in relazione alle contribuzioni dovute dalle Stazioni appaltanti per la copertura dei costi di funzionamento dell’autorità medesima per i procedimenti ad evidenza pubblica per gli importi a base di gara superiori ad € 40.000,00 e al contributo dovuto dagli operatori economici che partecipano alle gare di appalto;
Considerato che l’Ente è tenuto, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2022 al versamento del contributo a favore dell’ANAC di € 600,00 e i soggetti partecipanti al procedimento di gara al versamento dell’importo di € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sulla GURI n.64 del 17/03/2022;
Visto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione sugli appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha definito per l’anno 2022 che le stazioni appaltanti effettuino il pagamento del contributo con cadenza quadrimestrale con accesso all’area riservata “Servizio di Riscossioni” attraverso l’emissione di un bollettino MAV;
Considerato che occorre procedere all’impegno di spesa di € 600,00 al capitolo 1030322 del Bilancio di Previsione 2022 che vede la disponibilità delle risorse necessarie;
Ritenuto opportuno individuare come modalità di scelta del contraente la procedura aperta della concessione con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 e 95 co 2 del D.lgs 50/2016 in quanto tale modalità consente la valutazione della capacità progettuale del concorrente e degli aspetti qualitativi delle offerte, che costituiscono elementi fondamentali dei servizi quali quelli oggetto del presente bando;
Preso atto che per la pubblicazione dell’avviso di gara (costituito dall’estratto del bando) presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è possibile avvalersi del servizio telematico e che la spesa ammonta a complessivi € 995,13 IVA inclusa e più precisamente:
INSERZIONE: Euro 909,13.=(IVA inclusa)
+1 marca da bollo da Euro 16,00= ( esente IVA art. 15 DPR 633/72)
+ diritto fisso. Euro 70,00 (IVA inclusa)
da pagare attraverso bonifico bancario intestato a :
Libreria Concessionaria Milano SRL - Banca Intesa S.P.A. - Filiale di Milano – via Marconi Angolo Piazza Xxxxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxx P.IVA 04982190151 – X.X. Xxxxxxx x. 00000000 - XXXX XX00x0000000000000000000000 intestato a Libreria Concessionaria Milano SRL da effettuarsi entro 7 giorni dalla data di accettazione del preventivo inviato alla GURI;
Considerato che occorre impegnare la somma di € 1.595,13 IVA inclusa disponibile al capitolo 1030322 del Bilancio di Previsione 2022, al fine di coprire le spese relative alla pubblicità legale;
Considerato che il capitolo 1030322 è afferente al P.E.G. del Responsabile del Settore Economico- Finanziario che ha espresso parere favorevole all’utilizzo della somma complessiva (GURI € 995,13 e contributo ANAC € 600,00) di € 1.595,13 (IVA Inclusa);
Tenuto conto che la somma relativa ai costi di pubblicazione sul GURI saranno rimborsati dall’aggiudicatario entro 60 gg dall’aggiudicazione così come previsto dall’art. 216 co. 11 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che la gara in oggetto prevede una quota a carico dell’amministrazione finalizzata a sostenere parte dei costi sostenuti ad utente residente frequentante il Centro Diurno Disabili così come definito nel prospetto seguente, e tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022/24 come segue:
SPESA DI GESTIONE
Oggetto | Capitolo | 2022 | 2023 | 2024 |
Spese gestione Centro Diurno Disabili | 1037118 | € 67.042,98 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
dando altresì atto che per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 le risorse necessarie saranno allocate nei rispettivi Bilanci di Previsione;
Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Verificato che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024;
Richiamato il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
Richiamate altresì:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 13/01/2022 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2022/2024”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2022 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Triennio 2022/2024”;
Visto il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 07.06.2011 e successive modificazioni;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 17.11.2016; Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 1 L. 190/2012;
Dato altresì atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro 31/12/2022;
Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 comma 6;
Accertato che né la Scrivente nè il Responsabile del Procedimento versano in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del DPR 62/2013 né incorrono nell’obbligo di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;
Richiamato l’art. 107 - comma 3 – lettera d, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Richiamato altresì il Decreto Dirigenziale n. 13 del 31.01.2020 con il quale veniva conferito incarico di direzione del Settore Interventi Sociali al xxxx. Xxxxxxx Xxxxx responsabile di questo procedimento;
Richiamato altresì il Decreto Sindacale n. 12 del 30.09.2019 con il quale veniva rinnovato l’incarico di direzione dell’Area Servizi Generali ed alla Persona alla dott. ssa Xxxxxx Xxxxxxx;
Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1) Di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e xx.xx. e ii.;
2) di procedere, per le ragioni illustrate in premessa ed integralmente richiamate, all’indizione della gara di concessione per l’affidamento del Servizio Centro Diurno Disabili Novate Milanese e lo sviluppo e l’ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e loro famiglie per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2027 con la modalità della procedura aperta ed il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, come meglio specificato nei documenti allegati al presente atto;
3) di prendere atto che la procedura di gara è stata registrata al Simog, sistema informativo Monitoraggio delle gare, che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è 922674787D;
4) di approvare i seguenti documenti, che allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, individuano il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, unitamente a tutti gli elementi rilevanti in merito al procedimento di gara ed alle modalità di espletazione della stessa:
a) Bando di gara
b) Relazione tecnico-illustrativa
c) Capitolato speciale d’oneri e relativi allegati
d) Disciplinare di gara
5) Di procedere alla pubblicità legale del bando di gara presso:
a) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto, per una spesa complessiva di € 995,13 IVA inclusa;
b) profilo del Comune di Novate Milanese xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx, alla sezione “Bandi”: pubblicazione di tutti i documenti di gara, senza oneri;
c) Albo Pretorio in forma cartacea e l’Albo Pretorio Informatico on-line, senza oneri;
6) Di impegnare la somma di € 600,00 in qualità di contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la copertura dei costi di funzionamento dell’autorità medesima per i procedimenti ad evidenza pubblica per gli importi a base di gara, con l’imputazione al capitolo 1030322 del Bilancio 2022 - Quinto Livello 1030216001 – Fattore 2120114001 – Centro 030300 ottenuta l’autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, del Bilancio pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022;
7) Di dare atto che il pagamento avverrà secondo la scadenza quadrimestrale fissata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione accedendo all’area riservata“Servizio di Riscossioni”attraverso l’emissione di un bollettino MAV;
8) Di impegnare, per i motivi illustrati nella premessa, per le spese per la pubblicità legale la somma di € 995,13 IVA inclusa per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con l’imputazione al capitolo 1030322 del Bilancio pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022 - Quinto Livello 1030216001 – Fattore 2120114001 – Centro di Costo 030300 ottenuta l’autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
9) Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere bonifico bancario per la pubblicazione di cui al punto 8) intestato a:
Libreria Concessionaria Milano SRL - Banca Intesa S.P.A. - Filiale di Milano – via Marconi Angolo Piazza Xxxxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxx P.IVA 04982190151 – IBAN
XX00x0000000000000000000000 intestato a Libreria Concessionaria Milano SRL da effettuarsi entro 7 giorni dalla data di accettazione del preventivo inviato alla GURI;
10) di dare atto che l’importo costituente il valore posto a base d’asta per l’affidamento della Concessione del Servizio CDD in oggetto per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2027 trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2022 e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2022 – 2024 come segue:
SPESA DI GESTIONE
Oggetto | Capitolo | 2022 | 2023 | 2024 |
Spese gestione Centro Diurno Disabili | 1037118 | € 67.042,98 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
dando altresì atto che per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 le risorse necessarie saranno allocate nei rispettivi Bilanci di Previsione;
11) di dare atto che non sono stati rilevati costi per la sicurezza per rischio da interferenza;
12) Di provvedere alle seguenti prenotazioni (importi IVA inclusa) secondo la tabella sotto riportata relative al Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2022/2024 per i sotto riportati esercizi:
SPESA DI GESTIONE
Oggetto | Capitolo | 2022 | 2023 | 2024 |
Spese gestione Centro Diurno Disabili | 1037118 | € 67.042,98 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
e di prevedere i relativi impegni per gli esercizi 2025/2026;
13) di dare atto che, in sede di aggiudicazione della concessione, sarà individuato il valore definitivo della medesima derivante dall’offerta economica presentata dall’Impresa aggiudicataria.
14) di dare atto che è stato nominato quale Responsabile Unico del procedimento il Dr. Xxxxxxx Xxxxx Responsabile del Settore Interventi Sociali, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successivo D.lgs. n.50/2016.
Lì, 31/05/2022 IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA
XXXXXXX XXXXXX
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i.)
ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA PRP - 1380 / 2022
Esercizio 2022
Pagina 1 di 1
E-S | Capitolo/Art. | Imp. / Acc. | Sub-Impegno | Liquidazione | Mandato | Tipo | Importo | Descrizione |
S | 1030322 / 0 | 1868 / 2022 | Prenotazione | 600,00 | SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO IN | |||
CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO | ||||||||
DIURNO DISABILI 01/09/2022 - 31/08/2027 | ||||||||
TASSA APPALTI | ||||||||
S | 1030322 / 0 | 1869 / 2022 | Prenotazione | 995,13 | SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO IN | |||
CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO | ||||||||
DIURNO DISABILI 01/09/2022 - 31/08/2027 | ||||||||
SPESE PUBBLICITA' | ||||||||
S | 1037118 / 0 | 164 / 2023 | Prenotazione | 200.000,00 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL | |||
SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI | ||||||||
01/09/2022 - 31/08/2027 | ||||||||
S | 1037118 / 0 | 57 / 2024 | Prenotazione | 200.000,00 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL | |||
SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI | ||||||||
01/09/2022 - 31/08/2027 | ||||||||
S | 1037118 / 0 | 1867 / 2022 | Prenotazione | 67.042,98 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL | |||
SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI | ||||||||
01/09/2022 - 31/08/2027 |
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE CENTRO DIURNO DISABILI CDD – Novate Milanese
e lo sviluppo ed ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e loro famiglie
– PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2027 – CIG: 922674787D
ENTE APPALTANTE
COMUNE DI NOVATE MILANESE
X. Xxxxxxxx Xxxxxx, 18 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Tel. 00.00.000.000 Fax 00.00.000.000
Sito Internet xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx
Codice CIG: 922674787D
PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta per la concessione Centro Diurno Disabili e lo sviluppo ed ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e le loro famiglie - Periodo 01/09/2022 – 31/08/2027.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 e 173 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), tenuto conto di quanto previsto dal Disciplinare di gara.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.
Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta economica tra due o più concorrenti, si procederà alla richiesta agli stessi di una offerta migliorativa.
L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
Il valore stimato della concessione alle condizioni specificate nel Capitolato d’appalto, è pari a: Euro 2.285.000,00 al netto dell’IVA
Euro 134.500,00 quale importo posto a base di gara al netto dell’IVA;
Euro 0,00 per oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso
Il valore posto a base d’asta per la formulazione dell’offerta economica è effettuato sul valore economico del costo medio del singolo utente (tariffa) per i cinque anni di concessione secondo quanto indicato nel capitolato e nel disciplinare di gara.
LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
CDD del Comune di Novate Milanese, via Manzoni all’interno del parco Ghezzi a Novate Milanese, oltre ai luoghi proposti dal Concessionario per attività e iniziative come previsto dalla programmazione e dal progetto tecnico offerto (soggiorni, vacanze e uscite).
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’affidamento ha per oggetto la Concessione del Centro Diurno Disabili e lo sviluppo ed ampliamento dei servizi per persone con disabilità e loro famiglie alle condizioni specificate nel Capitolato d’appalto relativo, e nel rispetto delle disposizioni previste nel Disciplinare di gara approvato con Determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona.
Categoria dei servizi: 25 - Servizi Sanitari e Sociali - CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili.
DURATA DELL’APPALTO
Il periodo di esecuzione è dal 01/09/2022 al 31/08/2027.
Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato, alla scadenza del contratto il Gestore si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento.
Non sussistono riserve per disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in relazione al soggetto esecutore dei servizi. In ogni caso, le imprese partecipanti sono tenute ad indicare i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate del servizio nelle ipotesi previste dal Capitolato speciale d’appalto.
DOCUMENTI
Tutta la documentazione di gara costituita dal presente bando di gara, dal Capitolato d’Appalto e allegati e dal Disciplinare di gara e allegati è disponibile sulla piattaforma Sintel, presso il profilo della stazione appaltante xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx – Sezione “Bandi” - dove saranno altresı̀ pubblicati eventuali avvisi, anche relativi al calendario di gara, risposte a quesiti, posti per iscritto e ritenuti di interesse generale, e/o informazioni complementari.
Le risposte a quesiti e le richieste di informazioni complementari saranno evase per iscritto almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, purché presentati in tempo utile.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 che alla data della scadenza del bando, abbiano il possesso dei seguenti requisiti:
a) Siano abilitati a svolgere i servizi oggetto della gara;
b) Iscrizione CCIA o equipollenti;
c) Assenza cause esclusione dalle gare art. 80 D. Lgs. 50/2016;
d) Capacità economica, finanziaria e patrimoniale a sostenere le obbligazioni conseguenti alla gestione dei servizi in concessione:
aa) fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 3.000.000,00, (euro tremilioni), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
bb) fatturato specifico per servizi analoghi riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 1.300.000 (euro unmilionetrecentomila), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
cc) almeno una referenza bancaria rilasciata da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura.
e) Capacità tecnica e professionale:
aa) esecuzione negli ultimi tre anni di n. 2 servizi analoghi presso enti pubblici o privati di importo non inferiore a € 250.000,00;
bb) Certificazione di qualità UNI EN ISO specifica per servizi educativi, assistenziali e/o socio sanitari rivolti a persone con disabilità fisica e/o psichica.
cc) un numero medio annuo di dipendenti impiegati nell’ultimo triennio (2019- 2021) non inferiore a 12.
f) Xxxxx in possesso di tutti gli altri requisiti indicati nel disciplinare di gara.
g) In possesso di dichiarazione della stazione appaltante dell’avvenuta visita alla struttura che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 18:00 del giorno 13 luglio 2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia - all’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti” Registrazione Imprese”. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
I partecipanti sono invitati a seguire le procedure e le modalità di registrazione offerte da Sintel come indicato all’art.17 del Disciplinare di gara e ad utilizzare i modelli predisposti dalla stazione appaltante e allegati allo stesso.
Non sono ammesse varianti al Capitolato di gara, pena l’esclusione dalla gara.
PUBBLICAZIONE BANDO
Estratto del Bando di gara inviato presso Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 06/06/2022
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs.196/2003.
Novate Milanese, li 31 maggio 2022
X.xx
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali
CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI – CDD Novate Milanese
e lo sviluppo ed ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e loro famiglie Periodo 01/09/2022 – 31/08/2027
CIG: 922674787D
Capitolato speciale d’oneri
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali
Art. 1 - Oggetto della concessione e finalità
Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio di gestione del Centro Diurno per persone disabili di Novate Milanese, la cui titolarità era in capo all’Amministrazione di Novate Milanese e da settembre 2016 è stata data in concessione all'attuale Gestore.
Oltre alla gestione del CDD di novate milanese è oggetto dela concessione anche lo svilupppo ed ampliamento di attività e servizi rivolti a persone con disabilità e loro famiglie.
Il Comune di Novate Milanese, in qualità di proprietario della struttura e del servizio Centro Diurno Disabili (più avanti per brevità denominato CDD), intende procedere alla concessione di tale servizio.
Sede del servizio sono i locali di via Manzoni all’interno del parco Ghezzi a Novate Milanese, annotati nel patrimonio comunale tra i beni indisponibili, completi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature specificate nello stato di consistenza allegato al presente capitolato.
Tale stato di consistenza è costituito da:
a) Descrizione dell’immobile destinate al Centro Diurno Disabili e relative planimetrie (Allegato 1 planimetria Centro Diurno Disabili);
b) Elenco arredi, attrezzature e automezzi in dotazione al Centro Diurno Disabili e relative caratteristiche tecniche (Allegato 2 inventario beni mobili).
La struttura è accreditata per n. 17 posti per l’assistenza diurna di persone in grave situazione di disabilità, con delibera ASL n. 636 del 4/11/2011.
Gli ospiti presenti nel CDD, a tempo pieno, secondo la classificazione SIDI al 31/12/2021 sono:
Classe di fragilità n. utenti
Classe 1 | 1 |
Classe 2 | 4 |
Classe 3 | 5 |
Classe 4 | 5 |
Classe 5 | 1 |
I 16 utenti, sono 9 maschi e 7 femmine, con una età variabile dai 24 a 64 anni, 13 residenti, una ragazza proviene da Xxxxxx Milanino e altri due utenti da Paderno Dugnano.
Tutte le incombenze relative alla gestione caratteristica delle attività e al mantenimento ordinario della struttura e delle pertinenze sono poste a totale carico del concessionario (nel seguito definito anche “ente gestore” o “gestore”), così come tutti gli adempimenti normativi in materia.
Rimane inteso che il concessionario sostituisce il Comune di Novate Milanese nella cura e negli adempimenti connessi al mantenimento dei requisiti per l’accreditamento, e ciò a far data dal giorno della formale notifica dell’avvenuta aggiudicazione, salvo diverso avviso da parte del Comune.
Art. 2 - Normativa applicabile alla concessione
Premesso che il valore stimato della presente concessione è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del contratto sono
disciplinati dagli atti di gara (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d’oneri e relativi allegati), dai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme del citato Decreto 50/2016 e del codice civile espressamente richiamate.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, da esercitarsi a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento ex art.95 co 12 Dlgs 50/2016 ovvero di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida.
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o per parte del servizio.
Le offerte sono irrevocabili ed hanno una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad ele- menti specifici, appaiano anormalmente basse.
Art. 3 - Durata della concessione
La concessione in parola decorre dal 01/09/2022 e termina il 31/08/2027.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata della concessione per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune concedente.
In caso di mancato rispetto della presente norma si applica la penale prevista all’Art. 34 - “Penalità”.
Art. 4 - Importo a base di gara
Il valore presunto della concessione, per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2027, è stimato in € 2.285.000,00 al netto dell’IVA, di cui oneri di sicurezza totali, non soggetti a ribasso, pari ad € 0,00; detto importo totale è calcolato su n. 17 posti accreditati. Tale importo potrà variare in base al numero di utenti effettivamente inseriti.
La gara sarà effettuata sul valore economico del costo medio del singolo utente (tariffa) per i cinque anni di concessione e che non potrà superare l’importo di € 134.500,00 al netto dell'IVA.
Le offerte potranno, quindi, essere solo al ribasso rispetto a tale importo a pena di esclusione.
Il valore posto a base d'asta - considerato tariffa - si compone delle parti indicate all'art. 6 punti a), b) e c) del presente capitolato.
L’Amministrazione concedente verserà il valore economico risultante dall'offerta di ribasso posta in sede di gara detratti gli importi derivanti dall’art. 6 punti a) e b) - ovvero tariffa remunerata da Regione Lombardia in applicazione scheda SIDI e tariffa derivante da compartecipazione dell’utenza in base all’attestazione ISEE presentata - per il numero di utenti/ospiti residenti.
Per gli utenti/ospiti non residenti il valore economico risultante sarà versato direttamente al Concessionario dal Comune di riferimento seguendo il medesimo criterio.
Art. 5 – Canone
In rapporto alla concessione del servizio e all’uso della struttura, delle pertinenze e dei beni immobili, l’ente gestore corrisponde al Comune di Novate Milanese un canone annuo omnicomprensivo pari a € 22.000,00. Il pagamento del canone avviene a cadenza semestrale posticipata a decorrere dalla data di inizio della concessione.
L’importo annuo del canone di concessione verrà aggiornato ogni due anni sulla base dell’intera variazione dell’indice Istat FOI del mese di dicembre dell’anno precedente.
Art. 6 – Sistema tariffario
Il Concessionario è abilitato a svolgere per l’intera durata della concessione i servizi socio-sanitari, i servizi accessori e connessi per garantire la gestione del CDD.
I proventi per l’attività di gestione e per le prestazioni rese all’interno del Centro sono costituiti come di seguito indicato:
a) tariffe previste dalle D.G.R. Lombardia n. VII/19874 del 16/12/2004 aggiornate con D.G.R. Lombardia del 04.10.2021 n. XI/5340 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l’esercizio 2021 con particolare riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie territoriali” attraverso la quale Regione Lombardia ha stabilito il sistema tariffario a carico del sistema sanitario regionale anche e soprattutto in relazione alle condizioni di fragilità della persona con disabilità (SIDI) frequentante il CDD.
Gli importi relative alle predette tariffe vengono erogati in favore dell’Ente concessionario a seguito della sottoscrizione del contratto annuale stipulato fra quest’ultimo e la ATS (ora Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano).
In forza del predetto contratto vengono anticipati mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del budget. Viene garantito inoltre l’erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate.
b) tariffe derivanti dalla compartecipazione degli utenti in base all’attestazione ISEE presentata annualmente e secondo i piani tariffari approvati dall'Amministrazione Concedente. Attualmente si fa riferimento al “Regolamento in materia di servizi alla persona per l’accesso, l’erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, socio sanitarie, educative ed alle prestazioni agevolate” approvato con Delibera di C.C. x.xx 83 del 15/12/2015 e alle tariffe approvate con atto G.C. n. 196 del 02/12/2021 in ottemperanza al DPCM 159/2013 e DGR n. 3230 del 6/03/2015 come di seguito indicate:
ISEE | QUOTA COMPARTECIPAZIONE MENSILE |
da 0 a 6.000,00 | € 230,00 |
da 6.000,01 a 12.000,00 | € 280,00 |
da 12.000,01 a 24.000,00 | € 350,00 |
da 24.000,01 a 48.000,00 | € 450,00 |
da 48.001 in poi | € 750,00 |
Il costo del pasto è compreso nella tariffa e non scorporabile.
I versamenti delle tariffe da parte degli utenti sono a cadenza mensile ed eseguiti a favore del Concessionario.
c) tariffe derivanti dalla compartecipazione dei Comuni, pari alla differenza fra la tariffa indicata in sede di gara e le entrate derivanti dalla quota sanitaria e compartecipazione dell’utente, con fatturazione trimestrale al Comune di residenza, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza.
Diverse condizioni di pagamento del prezzo annuo potranno essere valutate tra le parti nei limiti dell’importo aggiudicato, a fronte di motivazioni oggettive e documentabili da parte del Concessionario;
d) quota di compartecipazione degli utenti al servizio mensa è prevista all'interno della tariffa mensile che sarà versata direttamente al concessionario da parte del singolo utente e non è scorporabile.
e) quota di compartecipazione degli utenti relativa alle attività di sviluppo ed ampliamento dei servizi per disabili e loro famiglie realizzati durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD.
Nel caso l’utente/ospite sia in una condizione socio economica di disagio il Concessionario riceverà la quota, o parte della stessa, dai familiari - se del caso - e dal Comune di residenza del beneficiario, nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti.
Utenza non residente
Per utenti/ospiti non residenti a Novate Milanese il Concessionario comunica al Comune di Novate la richiesta di nuovo inserimento.
L’inserimento della persona non residente a Novate Milanese è subordinato all’impegno formale da parte del Comune di provenienza dell’utente a riconoscere la tariffa mensile per la frequenza del CDD per ogni utente, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza (come indicato al punto c del presente articolo) e l’applicazione della quota di compartecipazione a carico dell’ospite (come indicato al punto b del presente articolo). In caso di impossibilità da parte dell’utente non residente a compartecipare alla tariffa sarà il Comune di provenienza a farsi carico della cifra dovuta.
Per gli ospiti non residenti non è offerto dall’Amministrazione Concedente il servizio di trasporto da e per la struttura CDD salvo diversi accordi tra le Amministrazioni.
La struttura CDD di Novate vede quale prioritario l'accesso di utenti residenti sul territorio.
In caso di impossibilità ad accogliere i residenti per la presenza di utenti provenienti da fuori territorio, il Concessionario si impegna a intraprendere, in accordo con le Amministrazioni invianti e le famiglie, il trasferimento degli utenti provenienti da fuori territorio verso altre strutture al fine di favorire la giusta priorità territoriale. Tale procedura dovrà curare e preservare i Progetti individualizzati sia degli utenti fuori territorio che il cittadino novatese subentrante.
Art. 7 - Variazione straordinaria delle tariffe
Nell’ipotesi di introduzione di norme di legge o di applicazione di norme o disposizioni dettate dalla Regione Lombardia che determinino variazioni significative nella struttura dei costi di gestione l’ente gestore può richiedere al Comune di Novate Milanese una variazione straordinaria delle rette. Il Comune concedente avvia le relative procedure di valutazione ed ha facoltà di accogliere o respingere le proposte avanzate dal concessionario, a cadenza annuale nell’ottica del mantenimento della qualità e degli standards di gestione dei servizi.
Nel caso di variazioni al ribasso delle quote di compartecipazione dell’utenza potrebbero verificarsi per effetto di riduzione dei costi, variazioni incrementative dei contributi regionali sanitari, o per il verificarsi di sopravvenienze attive di qualsiasi genere (contributi straordinari, donazioni, ecc.). Tali variazioni al ribasso, mai connesse a riduzione degli standard di servizio, formano oggetto di valutazione da parte del Comune di Novate Milanese con modalità analoghe a quelle stabilite per le variazioni incrementative delle rette.
Il gestore è tenuto a comunicare prontamente al concedente il verificarsi di situazioni che possono giustificare la riduzione delle rette, fatte salve le riduzioni già previste in fase di offerta. Il Comune ha – in ogni modo – facoltà di attivarsi autonomamente per acquisire tali informazioni e per promuovere le riduzione di rette all’utenza.
Art. 8 - Definizione del Centro Diurno Disabili e riferimenti normativi
Il Centro Diurno per persone Disabili è un’unità di offerta semiresidenziale per disabili all’interno del sistema socio-sanitario regionale, che accoglie giornalmente persone con gravi e gravissime disabilità, limitanti la possibilità di partecipare alle attività della vita quotidiana; tali persone necessitano di una continua e/o specifica assistenza e/o affiancamento nell’assolvimento delle attività della vita quotidiana e delle funzioni elementari.
In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, il CDD è aperto all’utenza per almeno 47 settimane l’anno e 35 ore settimanali, secondo il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
Attualmente nel mese di agosto è prevista la chiusura del Centro per tre settimane; altri giorni di chiusura sono previsti nei periodi di festività natalizie x xxxxxxxx e per sei giornate all’anno dedicate ad attività di aggiornamento e programmazione.
Attualmente, vengono svolte riunioni d’équipe per almeno 2 ore settimanali oltre al normale orario di funzionamento del servizio.
Il CDD si configura come “struttura d’appoggio alla famiglia” in quanto consente a quest’ultima di mantenere il soggetto al suo interno.
Il CDD mira a sviluppare un percorso di crescita dell’individuo nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con il duplice obiettivo di sviluppare le capacità residue, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi e di operare per il mantenimento dei livelli acquisiti.
Ne consegue che tali centri offrono ai loro utenti la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi educativi, socio-riabilitativi e socio-sanitari mirati e personalizzati di cui essi necessitano. In particolare deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico, nel rispetto del seguenti rapporti:
• 20% ausiliari socio assistenziali (XXX - XXX)
• 50% figure professionali appartenenti all’area educativa, all’area riabilitativa e all’area infermieristica
• 30% definito dalla struttura sulla base del progetti individualizzati, tra le diverse figure professionali sopra indicate, a cui concorre anche il personale medico e psicologico.
Si precisa che la composizione percentuale degli standard di assistenza deve essere rispettata in relazione alle necessità determinate dalla Classificazione della scheda SIDI degli utenti, tenendo presente che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.
Per quanto riguarda gli standard gestionali e strutturali si fa riferimento a quanto previsto negli allegati A e B della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. VII/18334 del 23 luglio 2004 e n. X/2569 del 31/10/2014.
Si richiamano, altresì, le seguenti normative regionali:
• Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie” e D.P.C.M 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
• D.G.R. n. VII/14369 del 30 novembre 2003, con la quale Regione Lombardia ha individuato all’interno del sistema socio sanitario regionale il Centro Diurno Disabili (CDD) quale unità d’offerta semiresidenziale per disabili gravi;
• D.G.R. Lombardia 23 luglio 2004 n. 18334 “Definizione della nuova unità d’offerta Centro Diurno per persone con Disabilità CDD: requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento”;
• L.R. Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
• D.G.R Lombardia 13 giugno 2008 n. 7438 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociosanitaria ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008”;
• D.G.R. Lombardia 26 novembre 2008 n. VIII/8496 “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie”;
• DGR IX/399 del 5 agosto 2010 “Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del fondo sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle RSA, RSD,CDI,CDD,CSS e negli ospice”;
• D.G.R. Lombardia n. IX/2734 del 22 dicembre 2011 “Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale”;
• D.G.R. Lombardia n. 3540 del 30 maggio 2012 “Determinazioni in materia di esercizio ed accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”;
• D.G.R. 1953/2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2014 – Integrazione regolamentazione assenze nei servizi residenziali e semiresidenziali area disabili e dipendenze”;
• X.X.X. Xxxxxxxxx 00 ottobre 2014 n. X/2569 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”;
• DGR Lombardia del 03.11.2020 n. XI/3782 “Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l’emergenza COVID-19”.
• DGR Lombardia del 04.10.2021 n. XI/5340 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l’esercizio 2021 con particolare riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie territoriali”.
Informazioni sulla struttura e sui servizi erogati sono riportate nel presente capitolato e nella Carta dei Servizi (Allegato 3 Carta dei Servizi).
Impostazione metodologica
II CDD di Novate Milanese offre agli utenti una gamma di prestazioni diversificate in coerenza con le caratteristiche della classe di fragilità e “capacità” della persona disabile, secondo quanto previsto dalla delibera regionale n. VII/18334 del 23/7/2004 e n. X/2569 del 31/10/2014 - e relativi allegati.
Vengono garantite agli ospiti:
• attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione: prestazioni mediche, infermieristiche e psicologiche
• attività di riabilitazione (ad esempio fisioterapia, psicomotricità, musicoterapia, ippoterapia, idroterapia)
• attività di socioriabilitazione (ad es.: uscite sul territorio, collaborazioni con agenzie scolastiche, formative e di volontariato del territorio, interviste ad anziani, collaborazioni con altri Centri Diurni)
• attività educative/assistenziali: prestazioni rivolte alla crescita e allo sviluppo della persona nelle autonomie personali, cognitive, relazionali/comportamentali e prestazioni di assistenza nell’espletamento dei bisogni primari.
Il CDD deve assicurare l’erogazione delle prestazioni ai propri ospiti sulla base dei progetti individualizzati prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie.
Per le procedure di ammissione e dimissione si rinvia a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
Il Concessionario si impegna a presentare, annualmente, al Comune di Novate Milanese Settore Interventi Sociali - Servizio Fragilità idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare unitamente ad una specifica rendicontazione delle attività svolte.
Tipologia utenza
Sono destinatari del Centro Diurno Disabili le persone con disabilità, di età superiore ai 18 anni e di norma sino ai 65 anni, la cui fragilità sia compresa nelle cinque classi della scheda individuale di rilevazione della fragilità e delle capacità dell’ospite (scheda individuale del disabile SIDI).
Hanno priorità di inserimento le persone con disabilità residenti sul territorio di Novate Milanese e del Piano di Zona del garbagnatese (ospiti non residenti a Novate Milanese possono accedere previa Convenzione del Comune di residenza con il Comune di Novate Milanese).
Gli ospiti presenti nel CDD, a tempo pieno, secondo la classificazione scheda SIDI al 31/12/2021 sono:
Classe di fragilità n. utenti
Classe 1 | 1 |
Classe 2 | 4 |
Classe 3 | 5 |
Classe 4 | 5 |
Classe 5 | 1 |
I 16 utenti sono 9 maschi e 7 femmine, con una età variabile dai 24 a 64 anni, 13 residenti a Novate Milanese, una ragazza proviene da Cusano Milanino e altri due utenti da Paderno Dugnano.
Art. 9 - Servizi complementari e accessori al CDD
A complemento di quanto già indicato in ordine alle caratteristiche del servizio, si annotano le seguenti precisazioni riguardanti i cosiddetti servizi accessori, i quali in sede di offerta debbono presentare le caratteristiche minime sotto indicate:
a) Fornitura pasti
L’ente gestore provvede al servizio di ristorazione attraverso servizio di catering, con porzionatura/ somministrazione di pasti e bevande secondo le esigenze individuali.
Nell’ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere garantiti:
• il rispetto della normativa vigente;
• la sicurezza igienica;
• l'equilibrio nutrizionale;
• l'appetibilità delle preparazioni presentate;
• la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
• la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie e con modalità di somministrazione e frazionamento delle porzioni (sminuzzamento e frullatura) delle porzioni stesse in funzione delle particolari patologie degli ospiti.
L’Ente gestore, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Comune di Novate Milanese di avvalersi del servizio di preparazione pasti gestito dalla Società di ristorazione individuata per la preparazione dei pasti della refezione scolastica, avvalendosi del Cento cottura territoriale valutandone i costi commerciali proposti.
Nel progetto tecnico di gestione richiesto ai fini dell’aggiudicazione devono essere indicati:
• modalità prevista di fornitura;
• qualità del pasto (con illustrazione delle tabelle dietetiche);
• varietà del menù.
Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta deve essere previamente autorizzata dal Comune di Novate Milanese.
b) Pulizia e sanificazione degli ambienti
L’ente gestore provvede – direttamente o attraverso terzi – all’esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti costituenti il C.D.D.
Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura nonché le aree esterne e devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività e pulizie straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale, in occasione di eventi imprevedibili quali lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc.
Possono essere utilizzate solo macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e prodotti chimici rispondenti alle normative vigenti in Italia.
Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.
Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell’aggiudicazione devono essere indicati:
• modalità prevista di gestione dei servizi di pulizia (giornaliera e settimanale) e sanificazione (almeno 3 volte l’anno);
• frequenza degli interventi;
• apparecchiature, prodotti e tecniche utilizzati.
Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta dovrà essere previamente autorizzata dal Comune di Novate Milanese.
c) Servizio trasporti uscite di socializzazione
L’ente gestore provvede direttamente, con l’ausilio di mezzi propri o attraverso terzi, all’esecuzione del servizio di trasporto in riferimento allo svolgimento delle attività interne; i mezzi dovranno essere condotti da personale in possesso di Patente di guida tipo B.
Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell’aggiudicazione devono essere indicati:
• mezzi a disposizione per la realizzazione di tale servizio;
• tipologia delle uscite/attività socializzanti;
• modalità di esecuzione di tale tipo di servizio.
d) Soggiorni climatici: almeno due all’anno della durata totale di minimo 10 giorni per ospite.
e) attività motorie (in acqua ed in strutture adeguate…);
f) partecipazione genitori alla predisposizione del PAl e sua condivisione: riunioni periodiche, almeno 3 all’anno;
g) interventi socio sanitari, infermieristici e di riabilitazione.
Art. 10 - Sviluppo e ampliamento offerta servizi per persone con disabilità e loro famiglie
Gli spazi interni ed esterni della struttura concessa per la gestione del CDD di Novate Milanese consentono di sviluppare ulteriormente attività o proposte rivolte alla cittadinanza con particolare riferimento a persone con disabilità e loro famiglie.
L'organizzazione oraria del CDD consente di intraprendere, a cura del Concessionario, ulteriori proposte, iniziative, attività che rinforzino servizi adatti a sviluppare integrazione, sostegno ai carichi di cura da parte delle famiglie, implementazione di opportunità di socializzazione per persone con disabilità.
Sarà la capacità del Concessionario, l'integrazione col tessuto sociale di Novate e la capacità imprenditoriale a dover guidare l'organizzazione e lo sviluppo di tali attività.
Saranno ben accette proposte finalizzate alla realizzazione di laboratori o lo sviluppo in parternariato di Progetti finanziabili sempre con il focus riferibile all'integrazione ed alla valorizzazione di iniziative per persone con disabilità e i loro familiari.
E’ richiesto al Concessionario di presentare all’interno dell’offerta tecnica un Progetto di sviluppo e di ampliamento dell’offerta di servizi per persone con disabilità e le loro famiglie da realizzarsi oltre l’orario di normale esercizio del CDD.
Nello specifico di tale Progettazione tutte le attività proposte dovranno essere presentate con un piano dettagliato che metta in evidenza le forme di copertura dei costi che saranno adottate
attraverso un adeguato piano tariffario applicato ai partecipanti e/o il ricorso a finanziamenti di altra natura.
L’attuazione e l’implementazione dei servizi presentati sarà soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell’ente concedente.
Resta evidente che la valutazione di tale Progetto di sviluppo favorirà interventi che si realizzino con il pieno autofinanziamento escludendo o limitando al massimo l’intervento economico dell’utenza.
Art. 11 - Obblighi del concessionario
Sono a carico esclusivo del concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del CDD.
In particolar modo l’ente gestore:
- assume tutte le funzioni connesse al mantenimento dell’accreditamento ai sensi della D.G.R. n. X/ 2569 del 31/10/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente affidamento. In seguito all’aggiudicazione definitiva della presente Concessione l'attuale concessionario, titolare dell’autorizzazione al funzionamento e accreditamento della struttura si impegna a inoltrare la domanda di subentro del proprio titolo autorizzativo e accreditamento a favore del nuovo Concessionario secondo le modalità definite dalla Regione Lombardia al fine dell’ottenimento del nuovo titolo autorizzativo intestato al Concessionario e al subentro nel contratto di budget;
- assume la gestione del personale ed i relativi oneri;
- assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, sgombero neve, ecc.);
- assume tutte le funzioni connesse all’amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti pubblici e privati e anche la titolarità della responsabilità verso terzi;
- assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo forme di partecipazione al territorio ed agli eventuali volontari;
- assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esercizio dell’attività caratteristica del CDD, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura;
- assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell’immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna;
- provvede alle manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti nel CDD, oltre che all’acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all’attività;
- subentra al Concedente nei contratti in essere. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a:
- volturazione e registrazione di contratti ovvero stipula di nuovi contratti;
- esecuzione di lavori di adeguamento posti a carico del concessionario/locatario;
- assume tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti all’utilizzo dell’immobile (compresa la Tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani…), con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà;
- diventa titolare di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione del CDD, sia per quanto riguarda le rette a carico dell’utenza, sia per quanto riguarda la quota sanitaria di contribuzione regionale, ed ancora per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all’utenza in relazione alla frequenza ordinaria del Centro;
- diventa titolare di tutti i ricavi concernenti i servizi di sviluppo ed ampliamento dei servizi per persone con disabilità e loro famiglie realizzati durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD;
- assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere man levato dal concessionario/gestore;
L’ente gestore assicura – come requisito minimo e imprescindibile – che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Lombardia e come meglio specificato nell’art. 15.
Resta inteso che l’ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell’organico e nell’organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standards dovessero essere modificati e comunque con la gradualità richiesta nel citato articolo e con la tempistica e le modalità indicate nell’offerta tecnica.
Relativamente alle utenze il concessionario provvede alla voltura dei relativi contratti, assumendosi interamente i costi per quanto attiene le utenze di riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati.
Per le tipologie di utenza non frazionabili a causa degli impianti già presenti nella struttura si provvederà, con accordo scritto da redigersi entro l'avvio della concessione, a suddividere i costi secondo eque ed accurate modalità che ripartiscano il giusto costo in funzione dell'ampiezza dei locali e dell'uso effettivamente realizzato.
Il concessionario garantisce che per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività.
Il Concessionario si obbliga a mantenere i livelli qualitativi sinora erogati inerenti l’organizzazione, la gestione delle risorse umane e strumentali, la programmazione integrata delle attività socio sanitarie, di animazione e sociali, l’attenzione per i nuclei familiari di riferimento ed alla persona ospite con evidente tensione al costante miglioramento degli standard qualitativi e di offerta di servizi.
Obiettivo primario del Concessionario, che deve evincersi dall’offerta tecnica presentata, sarà quello di portare a pieno regime il numero di posti occupati dall’utenza frequentante il CDD passando dagli attuali 16 ai 17 autorizzati oltre a sviluppare ed ampliare l’offerta di servizi per disabili e le loro famiglie durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD.
II Concessionario si obbliga ad applicare quanto proposto nell’offerta tecnica.
Art. 12 - Patrimonio immobiliare e mobiliare
L’immobile è di proprietà del Comune di Novate Milanese. Sarà realizzato un contratto con canone di concessione come definito dall’art. 5 del presente capitolato. Per la descrizione della struttura si rimanda all’allegato (allegato 1 planimetria Centro Diurno Disabili) del presente capitolato.
Per quanto attiene al patrimonio mobiliare presente all’interno del CDD, si rimanda all’elenco arredi, attrezzature e automezzi di cui allo stato di consistenza (allegato 2 inventario beni mobili) al presente capitolato.
Il Comune di Novate Milanese cede in comodato d’uso gratuito gli arredi e le attrezzature di cui al citato documento per tutta la durata della concessione.
I beni saranno presi in consegna dal Concessionario, previo inventario sottoscritto dalle parti e ricognizione sul loro stato di conservazione. E’ facoltà del Concessionario non prendere in consegna i beni che ritenga non utili all’espletamento della concessione.
I beni vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall’uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine della concessione nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d’uso.
Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a:
• manutenzione, ordinaria e straordinaria dei beni mobili presi in consegna;
• acquisto di ulteriori arredi, materiali, attrezzature e/o automezzi ritenuti necessari per l’espletamento del servizio che diventeranno di proprietà comunale allo scadere della concessione;
• eliminazione di beni mobili presi in consegna e non più utilizzabili, previa autorizzazione del Concedente.
Art. 13 - Manutenzioni ordinarie
L’ente gestore è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo del C.D.D.
La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla rilevazione del guasto.
In caso di inerzia del concessionario da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omesso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati al Comune.
Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall’utilizzo e dalla gestione dell’immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali evidenziate in planimetria sono a carico del concessionario, a titolo esemplificativo:
• per quanto riguarda gli impianti termici – sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.), gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;
• le opere di imbiancatura;
• le verifiche sugli impianti inclusa la messa a terra dell’impianto elettrico, la manutenzione ed il controllo dei presidi antincendio, la gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08;
• l’acquisizione di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc…
Art. 14 - Manutenzioni straordinarie
Il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Novate Milanese gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.
Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo sono a carico del Comune di Novate Milanese.
Sono, inoltre, a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.
L’ente gestore ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario.
Il Comune concedente esprime il proprio parere sia per quanto concerne l’opportunità di realizzazione degli interventi, sia in ordine alla relativa spesa.
Art. 15 - Personale da impiegare e standard SIDI
La dotazione di personale del CDD deve essere conforme agli standard previsti dall’allegato A alla deliberazione n. 18334 del 23 luglio 2004 e DGR n. X/2569 del 31/10/2014 “Standard di assistenza prescritti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei CDD” ed alle
normative regionali di riferimento. In particolare deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di un mix di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico.
Al 31/12/2021 il totale di ore annue dovute in base agli standard SIDI è pari a 11.398 (tabella 1) da confrontarsi con i dati del CDD di Novate Milanese relativi allo stesso anno (tabella 2)
Numero posti accreditati 17
Numero ospiti adulti frequentanti 16 presenza full-time 16 ospiti presenza part-time 0 ospiti
settimane apertura centro 47 5 gg settimana
Tabella 1
Standard SIDI | carico assistenziale min/sett per ospite | carico assistenziale min/gg per ospite | tot. giorni presenza | totale minuti annuali dovuti da standard SIDI | totale ore annuali dovute standard SIDI |
classe 1 | 1.300 | 260 | 235*1 | 61100 | 1018 |
classe 2 | 1.100 | 220 | 235*4 | 206800 | 3447 |
classe 3 | 900 | 180 | 235*5 | 211500 | 3525 |
classe 4 | 750 | 150 | 235*5 | 176250 | 2938 |
classe 5 | 600 | 120 | 235*1 | 28200 | 470 |
683850 | 11398 |
Tabella 2
presenza figura professionale | ore lavorate attuale Gestore nel 2021 | Standard SIDI | |
educatori/tecnici riabil./infermieri | Si | 7360 | 5699 |
medici/psicologi/"altro" | Si | 2294 | 3419 |
Asa/Oss | Si | 3294 | 2280 |
TOTALE | 12948 | 11398 |
Considerato che, come si evince dalla tabella sottostante (tabella 3), al 31/12/21 la media delle ore lavorate ad utente nell’anno di riferimento è pari a 809,00 ore, il concessionario, in sede di offerta, dovrà presentare un piano di organizzazione del personale destinato al servizio non inferiore alla media del numero di ore lavorate attualmente ad utente, dimostrando piena valutazione sulle singole esigenze dell’utenza, anche rispetto alla distribuzione percentuale delle figure professionali destinate al servizio.
Tabella 3
media ore lavorate per utente (n.16 utenti) | Media ore Standard SIDI per utente | ||
TOTALE | 809 | 712 |
Si precisa che la composizione percentuale dello standard di assistenza deve essere rispettata in relazione alle necessità determinate dalla classificazione della scheda SIDI degli utenti, tenendo presente che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.
Oltre al personale che svolge funzioni di assistenza diretta agli ospiti del CDD è necessaria la presenza di figure che svolgano funzioni di coordinamento e di supervisione.
Il Responsabile/Coordinatore deve aver maturato esperienze professionali nei servizi per persone con disabilità oppure esperienze di coordinamento di servizi educativi, avere esperienza nella conduzione di gruppi, nella programmazione e nella gestione del budget.
Il Coordinatore predispone, in collaborazione con gli operatori presenti nel servizio, la programmazione delle attività e la loro organizzazione, la programmazione degli interventi individuali e risponde delle verifiche dei programmi attuati.
Mantiene il raccordo con le famiglie degli ospiti, cura i rapporti con l’esterno (risorse del territorio quali volontariato, agenzie educative, ecc.) e promuove collaborazioni sul territorio funzionali a garantire percorsi di integrazione sociale a favore degli utenti.
E’ responsabile della compilazione della scheda SIDI e della tenuta del fascicolo individuale per ogni ospite, compilato all’ingresso e aggiornato almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale dell’ospite o eventi la cui registrazione sia utile o necessaria alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI e alla definizione dei Progetti Individualizzati (secondo le indicazioni degli allegati B e C della D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004).
Cura tutti gli aspetti inerenti i flussi informativi nei confronti dell’Amministrazione e della Regione Lombardia (con particolare riferimento a quanto previsto nell’allegato C della D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004).
Assolve le funzioni di carattere amministrativo necessarie al buon funzionamento del Centro. Si avvale, eventualmente, della consulenza specialistica di uno psicologo che svolge funzioni di supervisione nei confronti dell’équipe, conduce colloqui con gli ospiti del CDD, con i loro familiari e con i servizi sociali dei Comuni invianti, secondo le necessità rilevate.
Il coordinatore svolge, altresì, interventi di formazione, verifica e controllo nei confronti degli operatori e dei volontari su tematiche specifiche.
Il personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Coordinatore, con tutti i seguenti requisiti:
- Laurea in discipline psicologico/educative o giuridico/amministrative o, comunque, titolo abilitante l’esercizio della professione di educatore professionale ai sensi del DPR 220/01 o titolo equipollente (decreto 27.07.2000 Ministero della Sanità);
- esperienza lavorativa di almeno cinque anni come coordinatore di Servizi e gestione di centri diurni disabili.
b) Educatori professionali, con i seguenti requisiti:
- Diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta oppure Laurea in Scienze dell’Educazione o, comunque, titolo abilitante l’esercizio della professione di educatore professionale ai sensi del DPR 220/01 o titolo equipollente (decreto 27.07.2000 Ministero della Sanità) e almeno tre anni di esperienza lavorativa in centri diurni disabili o in servizi per disabili, oppure:
- altro diploma universitario in ambito educativo oppure Laurea in Psicologia/Sociologia e almeno tre anni di esperienza lavorativa in centri diurni disabili o in servizi per disabili; oppure educatore in deroga purchè in servizio da almeno cinque anni presso Centri diurni per Disabili;
c) Personale Socio Assistenziale, deve essere in possesso:
- Attestato di ausiliario socio assistenziale rilasciato dalla Regione con un’esperienza di almeno tre anni in qualità di ASA in centri diurni disabili o in servizi per disabili;
- Operatore socio sanitario – OSS - deve essere in possesso dell’attestato di Operatore socio sanitario rilasciato dalla Regione con un’esperienza di almeno tre anni in qualità di OSS in Centri diurni disabili o in servizi per disabili.
d) Personale area sanitaria, infermieristica e riabilitativa in possesso di titoli di studio abilitanti ed adeguata esperienza professionale, meglio se con utenza disabile.
Prima dell’inizio dell’esecuzione della concessione dovrà essere trasmesso un elenco nominativo del personale impiegato corrispondente alle figure professionali, con relativi curricula indicati in sede di offerta.
E’ requisito preferenziale il possesso di patente di guida per i veicoli almeno di grado B. È, altresì, preferibile un equilibrio di “genere” nel personale addetto al servizio.
Il Concessionario deve realizzare i servizi con risorse umane nella dotazione organica adeguata alle esigenze degli ospiti secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, garantendo al personale medesimo formazione continua permanente e supervisione secondo quanto formulato nella propria offerta di gara.
Il Concessionario deve garantire, sulla base della classe SIDI e della condizione sanitaria della persona ospite, prestazioni e interventi di assistenza, riabilitazione e di tipo educativo degli ospiti secondo il Piano Assistenziale Individualizzato.
Il Concessionario deve dotarsi di un’organizzazione efficace ed efficiente così da assicurare il mantenimento del livello standard offerto anche in caso di assenza del personale incaricato, al fine di non arrecare disservizi e disagi al servizio e agli ospiti, né tanto meno la diminuzione del livello standard gestionale previsto dalla normativa. La sostituzione di personale assente dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. La sostituzione del personale è dovuta contrattualmente ai sensi del presente Capitolato, con oneri interamente a carico del Concessionario.
Il Concessionario si impegna a fornire prima dell’esecuzione dell’affidamento e, ogni qualvolta sia necessario, al Settore Interventi Sociali-Servizio Fragilità, l’elenco e la documentazione relativa alle risorse umane impiegate per la gestione dei servizi oggetto della concessione e di eventuali sostituzioni.
Il Concessionario, annualmente prima dell'avvio dell'anno educativo, si impegna a fornire al Settore Interventi Sociali – Servizio Fragilità, ai sensi del DPR 207/2010 art. 300, la seguente documentazione: documento di identità degli operatori, copia del titolo di studio, curriculum professionale, contratto individuale di lavoro.
Il Concessionario si impegna a fornire, se del caso, comunicazione sulla variazione eventuale del nominativo del coordinatore, responsabile dei servizi oggetto dell’appalto e relativo curriculum professionale.
Sciopero— In caso di sciopero del personale, cosi come precisato dalla legge 146/90 e s.m.i. il Concessionario è tenuto a dare comunicazione agli utenti con modalità adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello stesso comunicando modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero.
II Concessionario adotta ogni strumento organizzativo utile al fine di non arrecare disagio e disservizi all’utenza.
Il Concessionario sostiene tutti gli oneri delle risorse umane impiegate per l’espletamento del servizio come:
• le retribuzioni del personale secondo il CCNL compreso di oneri riflessi previdenziali e assicurativi;
• oneri derivanti dagli adempimenti dovuti alla normativa sulla sicurezza d.lgs.81/08 compresi i dispositivi di protezione individuale;
• l’onere del pasto in caso di orario a tempo pieno;
• eventuali accessori previsti nel progetto tecnico, formulato quale offerta di gara.
Il Concessionario si impegna ad assicurare la stabilità degli Operatori, provvedendo ad una gestione del personale che assicuri la permanenza degli operatori atteso che la continuità d’azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per una relazione qualitativa con l’ospite.
Il personale impiegato per l’espletamento del servizio deve:
• conoscere le norme di igiene, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• sottoporsi ai controlli sulla salute anche specifici per la tipologia dei servizi oggetto dell’appalto e che l’appaltatore programma in base al DUVR aziendale;
• effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, assicurando Ia massima collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio.
Trattamento economico e normativo del personale
II Concessionario si impegna ad applicare nei confronti di tutto il personale che si trova o si troverà ad operare nei servizi oggetto della Concessione il CCNL di settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative e gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo lll del Codice Civile sia per la parte economica che normativa senza eccezioni regolamentari interne.
Sulla busta paga dei dipendenti potranno essere effettuate solamente trattenute contributive e fiscali.
L’applicazione del CCNL del settore è dovuta anche agli operatori economici che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria.
Il Concessionario nell’applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 142 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR) ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale).
Il Concessionario deve, inoltre, applicare gli istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (TFR, ferie…).
L‘inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal Committente direttamente o tramite altri soggetti preposti al controllo comporta Ia possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti. In quest’ultimo caso, il Committente si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all’incameramento della cauzione, in qualsiasi forma costituita.
Il Concessionario tenuto al rispetto della normativa in particolare del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori; dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
Art. 16 - Requisiti del personale e tutele
La gestione del personale ed i relativi oneri sono compito esclusivo del Concessionario. Ciò premesso, il Concessionario si impegna:
• ad impiegare personale adeguato rispetto agli standard di accreditamento;
• ad utilizzare personale capace ed in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali e giuridici per l’espletamento dei compiti affidati;
• a sostituire gli operatori dei quali, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato;
• ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
• ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative) per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
• a sostituire il personale assente a qualsiasi titolo con altro di pari professionalità garantendo quanto stabilito nel presente capitolato;
• a garantire, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 ed in analogia a quanto previsto dall’art. 37 del C.C.N.L. delle cooperative sociali, l’attuazione delle procedure previste in materia di cambio d’appalto relativamente al riassorbimento del personale, ciò al fine di garantire la continuità del servizio;
• a partecipare ad un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio e l’Impresa appaltatrice uscente per valutare le modalità più idonee a garantire il livello occupazionale in essere, verificando la possibilità di procedere all’assunzione del personale della ditta cessante, in possesso dei titoli specifici;
• a consentire, in caso di cambio di gestione, al personale la conservazione del salario di anzianità maturato.
Il Concessionario produrrà, come stabilito dall’art. 15 “Personale da impiegare e standard SIDI”, all’inizio della concessione l’elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio e dei numeri di posizione assicurativa INAIL. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata della Concessione. Qualora il Concessionario utilizzi personale non avente cittadinanza italiana o della UE dovranno inoltre essere indicati gli estremi del rilascio permesso di soggiorno per l’espletamento di attività lavorativa in Italia.
Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l’orario di lavoro.
E’ fatto divieto al personale del Concessionario lo svolgimento in qualunque forma di attività privata a favore degli utenti del servizio sia durante che al di fuori dell'orario di lavoro, tranne che per particolari progettazioni concordate con l’ente.
Il Concessionario, riconoscendo la continuità operativa come valore s’impegna a porre in essere le più efficaci azioni al fine del contenimento del turn over del personale.
L’impresa aggiudicataria fornisce al Comune i servizi richiesti attraverso operatori alle proprie dipendenze, adeguatamente preparati e con esperienza, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dai Servizi Sociali comunali.
Essa risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato ed al contegno dei propri dipendenti e/o incaricati, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare all’Amministrazione o a terzi.
Al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed approvato con atto di G.C. n 29 DEL 25/02/2021 di cui l’affidataria prenderà visione all’atto di sottoscrizione del contratto.
Le risorse umane impegnate dall’affidataria nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto dovranno, in particolare:
a) svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
b) rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
c) agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
d) non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/della propria attività; osservare il segreto d’ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;
e) garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
f) effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l’esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei
risultati e dei servizi da fornire;
g) astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
h) mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pp.aa. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
i) evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
Costituisce causa risolutiva espressa del presente contratto la mancata osservanza delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n° 62 del 16.04.2013, ai sensi dell’art. 2, 3° comma dello stesso decreto.
Tutti gli oneri inerenti la gestione del personale preposto, inclusi gli eventuali rimborsi spese, sono in capo all’Impresa, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso. Gli operatori adibiti alla guida dei mezzi devono essere muniti di patente ed eventuali ulteriori abilitazioni in termini di legge.
L’impresa dovrà trasmettere, prima dell’attivazione del servizio, l’elenco del personale operante, certificando di essere in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, di copertura assicurativa e di abilitazione alla guida dei mezzi necessari al servizio.
Ogni variazione dovrà essere comunicata entro sette giorni al Servizio comunale.
L’Impresa, almeno 15 giorni prima dell’attivazione del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi.
La documentazione da trasmettere al Comune è la seguente:
1. elenco degli operatori utilizzati
2. fascicolo nominativo per ciascun operatore contenente:
a. certificato di identità con fotografia di riconoscimento
b. fotocopia autenticata patente di guida ed ulteriori eventuali abilitazioni in termini di legge
c. curriculum professionale;
d. livello di inquadramento contrattuale, monte ore settimanale assegnato;
e. documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo.
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane precedentemente impiegate, dovuti sia a cessazione del rapporto di lavoro, che a sostituzione temporanea di personale per malattia, infortunio, xxxxx, etc.
Art. 17 – Inadempienze contributive
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del concessionario, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune concedente trattiene dagli acconti di cui all’art. 36 del presente capitolato l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del concedente di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 18 - Obbligo di riservatezza
Nel rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’amministrazione comunale.
Art. 19 Compiti del Responsabile del procedimento
Le funzioni e i compiti del Responsabile del Procedimento sono definiti dall’art. 6 Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. , dall’art. 31 co 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni del presente Capi- tolato.
Il RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di pro- grammazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non sia- no specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Responsabile del procedimento:
a) formulare proposte e fornire dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizio- ne di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predi- sposizione dell’avviso di preinformazione;
b) curare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornire all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svol- gimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e control- lo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) proporre all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse ammini- strazioni;
h) proporre l’indizione o, ove competente, indire la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 ago- sto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, au- torizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni;
j) comunicare i dati e le informazioni richieste dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
k) autorizzare il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione, anche anticipata, del contrat- to;
m) vistare, in segno di conferma, il “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”;
n) trasmettere al direttore dell’esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria previ- sta dal capitolato;
o) acquisire tutte le segnalazioni dal Direttore dell’esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti dei dipendenti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
p) promuovere l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente ca- pitolato e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili all’appalto in oggetto;
q) comminare le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione...
Il Responsabile del procedimento può assumere anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, previste al comma 5 del medesimo articolo.
La competenza per la stipula dei contratti è del Dirigente Area Servizi Generali ed alla Persona, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
Responsabile del presente procedimento di gara è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili che svolgerà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 20 - Direttore dell’esecuzione
La Stazione appaltante verifica il regolare andamento del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tenico-contabile dell’esecuzione del contratto., in modo da assicurarne la regolare esecuzione.
In particolare, sulla base delle indicazioni del RUP:
a) dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo;
b) provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto e alla compilazione dei documenti contabili;
c) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti;
d) comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio redigendo in contraddittorio con il concessionario un processo verbale delle circostanze contestate. Copia del verbale deve essere comunicata al concessionario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il verbale è inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;
e) trasmette senza indugio apposita relazione al RUP qualora nell’esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
f) ordina la sospensione dell’esecuzione, nei casi previsti al successivo art. 27 e redige l’apposito verbale;
g) trasmette al concessionario la disposizione di ripresa dell’esecuzione del servizio ordinata dal RUP e redige l’apposito verbale;
h) rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Art. 21 - Avvio dell’esecuzione del servizio
Dell’avvio dell’esecuzione del servizio viene redatto apposito verbale firmato dal Direttore dell’esecuzione e dal concessionario, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dal
concedente, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività. Il verbale deve essere inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il RUP può disporre l’esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 22 - Verifica di conformità delle prestazioni
Al termine del periodo contrattuale, la concessione è soggetta a verifica di conformità per certificare che il servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato gestito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
La verifica di conformità è svolta dal Direttore dell’esecuzione in presenza del RUP e dando avviso al concessionario della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire.
La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dal termine della concessione e conclusa entro i successivi sessanta giorni.
Al termine dell’attività di verifica, il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
Il concessionario deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al concessionario.
Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile del procedimento su richiesta del direttore dell’esecuzione.
Il certificato viene trasmesso per l’accettazione al concessionario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All’atto della firma il concessionari può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il direttore dell’esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni del concessionario anche ai fini dell’eventuale applicazione di penali. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione di procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dal concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 23 - Controlli e monitoraggio da parte del Comune concedente
Fermo restando i controlli ed i compiti ispettivi spettanti alla ATS in tema di accreditamento, il comune concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune: sopralluoghi, ispezioni, anche con personale esterno debitamente autorizzato, e/o richieste scritte, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel presente capitolato e l’attività del Concessionario, con particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio richiesti.
Il Concessionario entro il 30/11 dovrà presentare il bilancio preventivo per l’anno successivo ed entro il 30/04 dovrà presentare un rendiconto economico della gestione correlata dalla relazione gestionale.
Il Concessionario - annualmente ed entro 15gg dal ricevimento da parte di ATS del Budget posto a contratto - dovrà far pervenire copia del contratto con gli importi riconosciuti in qualità di acconto mensile e copia dei documenti relativi al conguaglio.
In particolare il Comune di Novate Milanese svolge le seguenti funzioni:
• verifica la realizzazione dei programmi operativi presentati dal concessionario;
• verifica l’osservanza degli standard gestionali finalizzati al mantenimento dell’accreditamento, ai sensi della D.G.R. n. VII/18334/2004;
• verifica la correttezza dei flussi informativi tra concessionario e ATS competente in merito all’ottenimento dei fondi sanitari, ai sensi della D.G.R. n. VII/18334/2004;
• esegue controlli sull’effettivo andamento della gestione;
• analizza il gradimento dei servizi da parte degli utenti e delle loro famiglie;
• verifica l’applicazione delle rette all’utenza secondo i termini e i modi stabiliti dagli atti concessori;
• verifica la preparazione e la somministrazione dei pasti;
• verifica la dichiarazione periodica del gestore relativa agli adempimenti per il personale dipendente e/o collaboratori esterni in relazione alle norme contrattuali e ai contenuti del programma di valorizzazione delle risorse umane offerte in gara;
• verifica l’attuazione delle disposizioni e degli accorgimenti contenuti nel piano di prevenzione e sicurezza, in riferimento a quanto previsto dalle normative e da quanto indicato in offerta;
• verifica l’esecuzione dei programmi di manutenzione ordinaria dell’immobile, delle pertinenze e degli impianti, sulla base di quanto indicato in offerta;
• controlla e verifica la corretta esecuzione delle ulteriori previsioni contenute nel progetto tecnico presentato in sede di gara dal concessionario.
Per quanto attiene specificatamente al personale, il comune concedente acquisirà nei termini di legge, la documentazione necessaria ad attestare il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e le coperture assicurative a tutela dei dipendenti.
L’Ente si riserva, inoltre, di verificare in qualunque momento che tutto il personale addetto al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle mansioni espletate.
Il Concessionario si impegna a presentare, su richiesta, idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare, unitamente ad una specifica rendicontazione delle attività svolte.
Il Concessionario individua un proprio referente responsabile della gestione e ne dà comunicazione all’Ente all’atto di inizio della concessione. Il referente garantirà il raccordo con il responsabile unico del procedimento del Comune di Novate Milanese, cui spetta verificare la regolare esecuzione del contratto di concessione.
L’Amministrazione aggiudicatrice provvede, nell’ambito di durata del contratto relativo alla presente concessione, a verificare il mantenimento da parte dell’Impresa aggiudicataria, dei requisiti generali sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo/previdenziale.
In relazione a quanto previsto dal precedente punto, l’Amministrazione: per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa; per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) procede alla richiesta del Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla Legge 266/2002 e dal D. Lgs. 276/2003, come sintetizzate dalla Circolare INPS n. 92 del 26/7/2005.
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’appaltatore in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Art. 24 - Garanzia definitiva
Il concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire garanzia definitiva pari al 10 per centro dell’importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione.
Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il concedente può richiedere al concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al concessionario.
Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva si fa espresso rinvio all’art. 93 commi 2, 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016.
Il comune concedente ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio oggetto di concessione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta del concessionario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni con- trarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Art. 25 - Polizze di assicurazione
Il Concessionario è obbligato a costituire e consegnare al Comune concedente almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio le seguenti polizze di assicurazione:
a) polizza che copra il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio. Tali oneri saranno a totale carico del Concessionario e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Concedente.
b) polizza con primaria compagnia per l’intera durata del contratto a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per i danni agli utenti servizio e/o ai terzi per fatti o atti commessi con dolo o colpa grave dal personale che presti servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale, con un massimale annuo aggregato non inferiore a 4.000.000,00 di euro.
Il Concessionario si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla conduzione dei fabbricati o porzioni di essi.
Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del Concessionario e non possono essere opposte al Concedente.
Per completezza, si informa che la Regione Lombardia garantisce la copertura assicurativa degli utenti dei CDD, disponibile e liberamente scaricabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 26 – Obblighi generali del concessionario in materia di sicurezza sul lavoro
Il Concessionario si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza, così come meglio specificato all’art. 27. Per le attività e la tipologia dei servizi oggetto del presente Capitolato non si ravvisa rischio da interferenza, pertanto non si ritiene di redigere DUVRI.
Il Concessionario è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far os- servare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Per le attività oggetto del presente Capitolato che si svolgono all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, l’Impresa appaltatrice si obbliga ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 a coordi- narsi ed a cooperare con la stazione appaltante ed ogni altro soggetto eventualmente coinvolto per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
L’Impresa si impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le in- formazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
• Nominativo del responsabile della sicurezza;
• Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
• Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell’appalto;
• Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
• Altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
Art. 27 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D. LGS. 81/2008 Il DUVRI preliminare è predisposto preventivamente all’affidamento del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”
Il DUVRI definitivo verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in concessione.
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro dell’Amministrazione appaltante finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:
• l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
• l’informazione reciproca in merito a tali misure;
al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede presso cui verranno svolte le attività in appalto. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori (già valutati all’interno del documento di valutazione dei rischi proprio dell’appaltatore), che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro.
Le caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto non rendono necessaria una valutazione dei possibili rischi da interferenza effettuata congiuntamente tra Impresa appaltatrice e Amministrazione aggiudicatrice con tutte le connesse responsabilità e competenze.
Ciò comporta che l’Amministrazione non è tenuta a redigere preventivamente il DUVRI in forma ricognitiva dei rischi standard. Il DUVRI definitivo vedrà il coinvolgimento oltre che dell’Impresa appaltatrice anche delle figure che intervengono a vario titolo nelle strutture interessate.1 Comporta inoltre che l’Amministrazione appaltante non sia nella condizione di vigilare costantemente sull’applicazione del DUVRI definitivo.
Per le ragioni fin qui descritte e a titolo prudenziale, si quantificano i costi per la sicurezza ai fini del DUVRI nella somma di € 0,00 (ZERO).
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e sanzionati all’art. 6 della medesima Xxxxx.
In particolare, è tenuta a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affida- mento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esi- stenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all’effettuazione delle transazioni finanziarie quali:
• riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell’impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
• dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto cor- rente);
• nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale);
La Stazione Appaltante verificherà che i pagamenti delle retribuzioni siano eseguiti nel rispetto del- le disposizioni contenute nella L. 136/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e sopra ri- chiamate.
1 ART. 26 D. Lgs. 81/2008 (…) 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del de- creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il sog- getto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.
Art. 29 - Subappalto
Si applica per la presente concessione quanto stabilito dall’art. 174 del D.lgs. 50/2016 in tema di subappalto.
Art. 30 - Modifiche della concessione
La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di concessione nei seguenti casi:
a) per la necessità di affidare al concessionario servizi supplementari non affidabili ad altro soggetto per motivi economici o tecnici;
b) per circostanze imprevedibili, fatta salva la natura generale della concessione;
c) sostituzione dell’originario concessionario, per successione universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, fermo restando il possesso in capo al nuovo operatore economico dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti nel bando e nel disciplinare di gara; la sostituzione è subordinata ad autorizzazione del concedente e non può implicare altre modifiche sostanziali del contratto;
d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7 dell’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di modifiche di cui alle lettere a) e b), l’aumento di valore non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione.
Sono sempre ammesse modifiche entro il 10 per cento del valore della concessione. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Art. 31 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nul- lo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecuto- re del contratto è ammesso il subentro del contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 106 co 1 – 2) D.Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di gara per la gestione del servizio oggetto dell’appalto.
E’ ammessa la cessione dei crediti purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.
Art. 32 - Sospensione del servizio
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni.
La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del
Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio.
Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
Art. 33 - Risoluzione del contratto
Oltre che nei casi previsti dal codice civile e dalle ulteriori disposizioni del presente capitolato speciale, il comune concedente può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) quando la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione
c) per inadempimento del concessionario;
d) quando nei confronti del concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
e) revoca dell’autorizzazione e/o accreditamento della struttura rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi della vigente normativa.
f) quando nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
g) interruzione non autorizzata del servizio per più di cinque giorni lavorativi consecutivi senza giusta causa;
h) gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
i) gravissime azioni a danno degli utenti da parte del personale del Concessionario;
j) inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza nei termini di legge;
In tali casi il Concedente comunica al Concessionario l’avvio del procedimento con raccomandata con avviso di ricevimento e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la rimozione delle cause dell’inadempimento, se possibile, ovvero invitando a produrre le proprie controdeduzioni.
Qualora il Concedente non rimuova le cause di inadempimento ovvero non presenti controdeduzioni ritenute sufficienti, il Concedente risolve il contratto.
Le spese subite dall’Amministrazione a causa della risoluzione del contratto saranno poste a carico della Ditta aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l’art. 1453 del codice civile.
Il concessionario è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a
terzi della concessione. Il concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all’Ente per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto.
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione per il tempo rimanente. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario concessionario in sede in offerta.
Art. 34 - Penalità
In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale).
Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione.
In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale.
L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente.
Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile.
Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.
Art. 35 - Revoca della concessione e recesso del concedente
Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non imputabili a fatto del Concessionario dando avviso di avvio del procedimento allo stesso.
In tali casi spetta al Concessionario un indennizzo pari al 10 per cento del valore attuale della parte del servizio ancora da eseguire.
La concessione s’intende inoltre revocata ed il contratto risolto, senza diritto a indennizzo e o risarcimento di danni, qualora il servizio venisse soppresso o diversamente regolato per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comune concedente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il concedente prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.
Il concessionario deve mettere l’immobile dove si svolgono le attività a disposizione del comune concedente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 36 – Fatturazione e pagamenti
Pagamenti in acconto
Non è consentita la corresponsione di anticipazioni sul prezzo d’appalto. L’impresa avrà diritto a pagamenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, a misura dell’avanzamento delle prestazioni regolarmente eseguite. I pagamenti sono disposti alle condizioni e con le modalità sotto indicati, successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del direttore dell’esecuzione, in termini di quantità e di qualità.
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, al netto del ribasso di gara, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
Il pagamento del corrispettivo è liquidato con cadenza trimestrale posticipato, entro 30 gg dalla data di protocollo della fattura.
Il corrispettivo sarà commisurato secondo quanto indicato agli artt. 4 e 6 del presente Capitolato, a cui verranno aggiunti gli oneri per la sicurezza e applicata l’aliquota IVA dovuta.
Condizioni per il pagamento delle fatture Il pagamento della fattura è subordinato:
1. all’acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all’acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, in corso di validità e concernente l’appaltatore;
3. all’indicazione in calce alla fattura dell’oggetto dell’appalto: degli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, del Bilancio di Previsione, del capitolo e numero dell’impegno di spesa assunto per l’esecuzione del servizio, del Codice di Identificazione della Gara, del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Uffi- cio di cui all’art.3, comma 1 del dm. n. 55/2013 e che sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.
Termine per il pagamento delle fatture
Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 salvo
diversa pattuizione fra le parti per un termine maggiore e s’intende rispettato con l’emissione del mandato di pagamento.
Ai fini dell’accettazione, la fattura deve essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elet- tronica che sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.
Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all’interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungi- mento dell’accordo, si darà applicazione all’art. 5 del citato X.Xxx n. 231/2002.
Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l’Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all’impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo ad- debitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.
A seguito della contestazione di cui sopra, l’impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e conse- cutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Amministrazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.
Ai sensi dell’art. 30 co 5 del Dlgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal do- cumento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario , impiegato nell’esecuzione del contratto , il Comune appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’impor- to corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e as- sicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte dell’appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contri- butiva art. 30 co 5-bis Dlgs 50/2016.
Art. 37 - Contenzioso
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario.
È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
Art. 38 – Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
• Capitolato Speciale d'oneri e relativi allegati
• il Progetto gestionale/Offerta tecnica offerto in sede di gara;
• l’offerta economica;
Art. 39 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione della stessa.
Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali a esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.
L’Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei
propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 40 – Stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.
Art. 41 – Spese contrattuali, imposte e tasse
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
In particolare sono a carico dell’affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.
Art. 42 – Proprietà degli elaborati
Tutti gli elaborati prodotti durante e per l’esecuzione dell’appalto saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. L’Appaltatore non potrà utilizzare in tutto od in parte tali elaborati, se non previa espressa autorizzazione.
Art. 43 – Comunicazioni
Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e s’intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (p.e.c.).
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.
Il concessionario ha l’obbligo di comunicare al Comune concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.
Art. 44 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e negli ulteriori atti di gara, per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli appalti di servizi e forniture e in particolare:
• D. Lgs. n. 50/2016 .
Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
Novate Milanese, li 31/05/2022
X.xx
IL DIRIGENTE DELL’AREA
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali
E-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI – CDD Novate Milanese
e lo sviluppo ed ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e loro famiglie Periodo 01/09/2022 – 31/08/2027
CIG: 922674787D
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare di gara individua, in relazione alla gara di cui all’oggetto, le norme integrative al bando in merito alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della medesima e specifica i criteri di aggiudicazione.
La presente procedura aperta viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, Comune di Novate Milanese, utilizza il Sistema di Regione Lombardia denominato “Sintel”, a cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale (ARCA) Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione.
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk di Arca al numero verde 800.116.738.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile del Settore Interventi Sociali.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile del Settore Interventi Sociali.
Art. 1 – Oggetto, importo e durata della concessione
Oggetto della concessione è il servizio di gestione del Centro Diurno Disabili (CDD) di Novate Milanese e lo sviluppo ed ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e loro famiglie Periodo 01/09/2022 – 31/08/2027.
La concessione è costituita da un unico lotto: stante la natura omogenea e unitaria del servizio, il suo valore economico, nonché l’uniformità delle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare, non si rileva la necessità di suddividere l’appalto in lotti funzionali.
Categoria dei servizi: 25 - Servizi Sanitari e Sociali - CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili.
Il valore stimato della concessione alle condizioni specificate nel Capitolato speciale d’oneri è pari a: Euro 2.285.000,00 al netto dell’IVA.
Gli oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (zero).
L’importo posto a base d’asta per la formulazione dell’offerta economica, calcolato sul valore economico del costo medio del singolo utente (tariffa) per i cinque anni di concessione e composto dalle voci di cui all’art. 6, punti a), b) e c) del capitolato d’oneri, è pari ad € 134.500,00 al netto dell'IVA.
L’Amministrazione concedente verserà il valore economico risultante dal ribasso offerto in sede di gara detratti gli importi derivanti dall’art. 6 punti a) e b) del Capitolato - ovvero tariffa remunerata da Regione Lombardia in applicazione scheda SIDI e tariffa derivante da compartecipazione dell’utenza in base all’attestazione ISEE presentata - per il numero di utenti/ospiti residenti. Per gli utenti/ospiti non residenti il valore economico risultante sarà versato direttamente al Concessionario dal Comune di riferimento.
La tariffa offerta dal concorrente dovrà includere i costi specifici della sicurezza relativi all’esecuzione della concessione e i rischi anche da interferenza valutati da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica formulata.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 342.181,00 per annualità calcolati sulla base degli elementi indicati all’art. 3 della relazione tecnico illustrativa che costituisce parte integrante del progetto posto a base di gara.
Ogni offerente dovrà tener presente, in sede di offerta, del rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per la pubblicazione del Bando sulla GURI da effettuarsi secondo quanto indicato all’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
In ordine alle modalità di esecuzione del servizio si rinvia al Capitolato speciale di appalto.
Durata della concessione: dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2027.
Art. 2 – Luogo di esecuzione
Luogo di esecuzione dei servizi é sede del CDD di Novate Milanese - via Manzoni all’interno del Parco comunale Ghezzi - oltre ai luoghi proposti dal Concessionario per attività e iniziative come previsto dalla programmazione e dal progetto tecnico offerto (soggiorni, vacanze e uscite).
Il luogo di svolgimento del servizio è: territorio comunale di Novate Milanese. Codice NUTS ITC45.
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), determinata sulla base dei criteri di cui all’art. 15 del presente disciplinare.
Art. 4 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
4.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
• Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti
▪ relazione tecnico-illustrativa;
▪ capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara e relativi allegati;
• Patto di integrità art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla Giunta comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx- xxxxxxxx.xx.xx nella sezione “bandi di gara”.
4.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CHIARIMENTI
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti. Il Comune di Novate Milanese utilizza il Sistema di Regione Lombardia denominato “Sintel”, a cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura di gara, l’Operatore Economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet: xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione “Registrazione”, ed in seguito a qualificarsi per l’Ente Comune di Novate Milanese.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk di Arca al numero verde 800.116.738.
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti complementari a quanto indicato nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto ed ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte telefoniche o pervenute a mezzo telefax, né a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità “Comunicazioni proce- dura” con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data stabilita per la presentazione del- le offerte e, se di utilità generale, verranno contestualmente pubblicate in piattaforma come inte- grazione alla documentazione di gara.
I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
Art. 5 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un
consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Art. 6 - Requisiti Generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. Del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. In l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Costituisce altresì motivo di esclusione dalla gara la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla Giunta Comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015.
Art. 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti, così come stabilito dagli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a. Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b. fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 3.000.000,00 (euro tremilioni), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
c. fatturato specifico per servizi analoghi riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno €
1.300.000 (euro unmilionetrecentomila), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
d. Solidità economica e finanziaria attestata da almeno una referenza bancaria rilasciata da parte di un Istituto Bancario o Intermediario autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestanti attestanti l’affidabilità e solvibilità dell’offerente e la garanzia sul piano economico di far fronte a concessioni del valore di cui alla presente procedura.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e. esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 servizi analoghi presso enti pubblici o privati di importo non inferiore a € 250.000,00 al netto dell’IVA.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
f. Certificazione di qualità UNI EN ISO specifica per servizi educativi, assistenziali e/o socio sanitari rivolti a persone con disabilità fisica e/o psichica.
g. Organico medio annuo di dipendenti impiegati nell’ultimo triennio (2019- 2021) non inferiore a 12.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione al Registro della CCIAA di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto da:
• da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Le idonee dichiarazioni bancarie di cui al punto 7.2 lett. d devono essere prodotte da: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. e – c.d. servizio di punta – deve essere posseduto
per intero dalla mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. g – organico medio annuo – deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. Art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro della CCIAA di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Art. 8 – Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 22.2.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Art. 9 – Subappalto
Si applica per la presente concessione quanto stabilito dall’art. 174 del D.lgs. 50/2016 in tema di subappalto.
Art. 10 - Xxxxxxxx e garanzie richieste
10.1 Ai sensi dell’art 1 comma 4 della legge n 120 del 2020 non e richiesta la garanzia provvisoria.
10.2. L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per centro dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D,lgs.50/2016.
L’offerta è corredata da:
• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, al solo consorzio; essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme
agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
e) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente sia dal Fideiussore sia dal Contraente. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
Art. 11 - Pagamento del Contributo a favore di ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
Art. 12 - Modalità di presentazione della documentazione
1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
4. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale Sintel.
5. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a 2.285,00 euro [uno per mille del valore della gara]. Le irregolarità essenziali ai fini dell’applicazione del soccorso istruttorio coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
6. Ai fini della sanatoria di cui al precedente comma 5, si assegnerà al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
7. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6 la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
8. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, nel caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante richiederà la regolarizzazione
nel termine di dieci giorni senza applicazione di sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente sarà escluso dalla gara.
Art. 13 - Visita ai luoghi
La visita dei luoghi di esecuzione del servizio è obbligatoria, pena l’esclusione, al fine di prendere visione dell’immobile, delle attrezzature presenti e della situazione logistica generale relativa alla gestione del Centro e dovrà essere effettuata previo appuntamento telefonico al n. 00.00.000.000/1, nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 – alle ore 12,30 entro e non oltre la data del 08 luglio 2022.
La Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione dell’avvenuta visita alla struttura che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale del concorrente, come risultante da certificato CCIAA o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluo- go deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indica- to come esecutore dei servizi/fornitura.
Art. 14 - Criteri di aggiudicazione
Ai sensi degli art. 95 e 173 del D.Lgs . 50/2016, la concessione sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del citato decreto, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub- pesi di seguito indicati:
Il punteggio massimo ottenibile da ciascun concorrente è pari a 100/100, così suddiviso: OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti
OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti
14.1 OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI
L’offerta tecnica dovrà essere formulata rispettando l’articolazione in paragrafi e sottoparagrafi del progetto gestionale come di seguito indicato:
A) Progetto gestionale Centro Diurno Disabili
a.1 Gestione attività Area cognitiva, espressiva, educativa ed assistenziale
a.2 Gestione attività Area riabilitativa e socio sanitaria
a.3 Modalità e forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie degli utenti ospiti, proposte di sollievo e sostegno
a.4 Sviluppo e integrazione rete territoriale formale ed informale e progetti di sviluppo sul territorio
a.5 Proposte migliorative del Servizio (es. fornitura di altri materiali, attrezzature…)
a.6 Strumenti di programmazione e valutazione generali, sull’attività, sui progetti individualizzati degli utenti (tenuta cartelle e schede individuali)
a.7 Carta dei Servizi e modalità di realizzazione del Progetto Individualizzato per gli ospiti
Si chiede di allegare al progetto gestionale la bozza della carta dei servizi strutturata per la gestione del CDD di Novate Milanese.
B) Organizzazione e Personale
b.1 Organizzazione oraria con specifico presidio del personale secondo le indicazioni della DGR n. VII/18334 del 23 luglio 2004 riportando tabella indicante monte ore medio annuo per utente/ospite;
b.2 b.3 Documenti relativi al personale utilizzato nell’appalto:
a) curricula del coordinatore e degli educatori,
b) curricula di eventuali altre figure specializzate a disposizione del servizio (ad esempio figura professionale per la supervisione, personale infermieristico, sanitario, riabilitativo); (tutti i curricula devono essere completi di nomi, cognomi e firmati dagli interessati: in caso contrario la commissione non li valuterà);
b.4 Reperibilità del coordinatore
b.5 b.6 b.7 Organizzazione e gestione Equipe, Supervisione, interventi riabilitativi e socio sanitari
b.8 Piani e programmi di formazione ed aggiornamento del personale impiegato.
C) Servizi Accessori
c.1 Organizzazione soggiorni/vacanze (luogo soggiorno/vacanze, periodo soggiorno, durata, modalità di svolgimento, trasporto…);
c.2 Gestione ed organizzazione servizio fornitura pasti (organizzazione menù, tabelle dietetiche, varietà…);
c.3 Servizio di pulizia e sanificazione della struttura e relative pertinenze – servizi diurni, settimanali, mensili ed annuali;
D) Sviluppo ed ampliamento offerta servizi per persone con disabilità e loro famiglie oltre l’orario di apertura CDD
d.1 Intervento di ampliamento offerta servizi per disabili: Organizzazione, obiettivi, crono programma e budgets ;
d.2 Intervento di ampliamento offerta servizi per famiglie di disabili: Organizzazione, obiettivi, crono programma e budgets ;
Non saranno tenute in considerazione e, di conseguenza, non saranno attribuiti punteggi a descrizioni generiche, vaghe, puramente indicative, condizionate o comunque tali da non consentire la comprensione dell’esatta natura dei servizi proposti.
L’Offerta Tecnica deve inoltre evidenziare il rispetto di tutti gli elementi, requisiti e standards gestionali indicati nelle Specifiche tecniche del Capitolato d’Appalto come livello quali/quantitativo di base definito dall’Amministrazione Comunale.
Nessun elemento dell’offerta economica deve essere riportato nell’offerta tecnica, a pena di esclusione.
I concorrenti devono comunicare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono specifiche parti della propria “Offerta tecnica” che costituiscono segreti tecnici e commerciali dell’impresa da sottrarre ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. 184/2006 e con la sopraccitata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERIO | MAX PUNTI D | MAX PUNTI Q | MAX PUNTI CRITERIO |
A) Progetto gestionale Centro Diurno Disabili | 32 pti |
a.1 Tipologia, varietà e qualità attività proposte Area cognitiva, espressiva, educativa ed assistenziale | 5 pti | 32 pti | |
a.2 Tipologia, varietà e qualità attività proposte Area riabilitativa e socio sanitaria | 5 pti | ||
a.3 Modalità e forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie degli utenti ospiti, proposte di sollievo e sostegno | 4 pti | ||
a.4 Sviluppo e integrazione rete territoriale formale ed informale e progetti di sviluppo sul territorio | 6 pti | ||
a.5 Proposte migliorative del Servizio (es. fornitura di altri materiali, attrezzature…) | 6 pti | ||
a.6 Strumenti di programmazione e valutazione generali, sull’attività, sui progetti individualizzati degli utenti (tenuta cartelle e schede individuali) | 4 pti | ||
a.7 Carta dei Servizi e modalità di realizzazione del Progetto Individualizzato per gli ospiti | 2 pti | ||
CRITERIO | MAX PUNTI D | MAX PUNTI Q | MAX PUNTI CRITERIO |
B) Organizzazione e Personale | 18 pti | ||
b.1 organizzazione oraria migliorativa rispetto all'attuale gestione. | 3 pti | 18 pti | |
b.2 Coordinatore: esperienze gestionali specifiche documentate nei servizi identici oggetto della concessione. Punteggio assegnato per anni eccedenti il minimo richiesto da Capitolato (5 anni) come di seguito indicato: Fino a 5 anni 0 pti 6 – 7 anni di esperienza 1 pto 8 – 9 anni di esperienza 2 pti 10 anni e oltre 3 pti | 3 pti | ||
b.3 Educatori: esperienze specifiche documentate in servizi semi residenziali (CSE, CDD, SFA...) con utenti con disabilità Punteggio assegnato per anni eccedenti il minimo richiesto da Capitolato (3 anni o 5 anni se in deroga) come di seguito indicato: Fino a 3 anni 0 pti 4 – 7 anni di esperienza 1 pto Oltre 7 anni di esperienza 2 pti | 2 pti | ||
b.4 Reperibilità del coordinatore N° ore settimanali offerte X punteggio massimo Miglior offerta ore | 2pti | ||
b.5 Riunioni di equipe N° ore mensili offerte X punteggio massimo | 2 pti |
Miglior offerta ore | |||
b.6 Supervisione N° ore mensili offerte X punteggio massimo - Miglior offerta ore | 2 pti | ||
b.7 presenza presso il CDD di personale con funzioni sanitarie, infermieristiche e riabilitative N° ore settimanali offerte X punteggio massimo - Miglior offerta ore | 2 pti | ||
b.8 Formazione N° ore anno offerte X punteggio massimo - Miglior offerta ore | 2 pti | ||
CRITERIO | MAX PUNTI D | MAX PUNTI Q | MAX PUNTI CRITERIO |
C) Servizi Accessori | 15 pti | ||
c.1 Illustrazione organizzazione soggiorni/vacanze (luogo soggiorno/vacanze, periodo soggiorno, durata, modalità di svolgimento, trasporto…) | 5 pti | 15 pti | |
c.2 Gestione ed organizzazione servizio fornitura pasti (organizzazione menù, tabelle dietetiche, varietà…) | 5 pti | ||
c.3 Servizio di pulizia e sanificazione della struttura e relative pertinenze – servizi diurni, settimanali, mensili ed annuali | 5 pti | ||
CRITERIO | MAX PUNTI D | MAX PUNTI Q | MAX PUNTI CRITERIO |
D) Sviluppo ed ampliamento offerta servizi per persone con disabilità e loro famiglie oltre l’orario di apertura CDD | 15 pti | ||
d.1 Intervento di ampliamento offerta servizi per persone con disabilità: Organizzazione, obiettivi, crono programma e budget | 8 pti | 15 pti | |
d.2 Intervento di ampliamento offerta servizi per famiglie di persone con disabilità: Organizzazione, obiettivi, crono programma e budget | 7 pti |
L’analisi dei progetti tecnici è sviluppata con riferimento ai criteri e sub criteri considerando quali parametri valutativi:
a) (grado di) coerenza con le linee-chiave di servizi, esplicitate nel capitolato d’appalto e relativi allegati;
b) (grado di) efficacia dell’offerta del concorrente come risposta potenziale alle esigenze dei fruitori della concessione;
c) (grado di) incidenza dell’offerta del concorrente, in termini di miglioramento, sui livelli standard di qualità esistenti e descritti nel capitolato e sull’attuale situazione degli ambienti e dei locali.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo/ compensatore di cui alle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna “D” della tabella. Ogni componente della commissione di gara assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun criterio e sub criterio dell’offerta utilizzando la scala di valutazione di seguito indicata:
Nessun elemento fornito 0 Non significativi 0,1
Eccessivamente scarsi 0,2 Carenti o frammentari 0,3 Incompleti e superficiali 0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati 0,5 Presenti in misura sufficiente 0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata 0,7 Completi ed adeguati 0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili 0,9 Con caratteristiche di eccellenza 1
Dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari saranno calcolate le medie che saranno moltiplicate per il valore massimo della relativa voce per determinare il punteggio attribui- to al singolo criterio.
A ciascuno degli elementi quantitativi è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna “Q” e la metodologia di attribuzione dei punteggi è indicata per ogni elemento di valutazione.
La somma dei singoli punteggi determinerà il punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica.
Preso atto della discrezionalità che compete ex ante alla Stazione Appaltante nella scelta dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come riconosciuto dal CdS Sez. V del 12/6/2017 sentenza n. 2852, non si procederà ad operare alcuna riparametrazione dell’offerta tecnica.
Al fine di salvaguardare i fabbisogni che l’Amministrazione intende raggiungere mediante l’affidamento dello specifico contratto di appalto, non saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche gli Operatori Economici che, nella valutazione complessiva dell’offerta qualitativa, non raggiungano il punteggio tecnico di 48,00 punti.
14.2 OFFERTA ECONOMICA – max 20 punti
Per accedere alla valutazione dell’offerta economica, deve essere raggiunta la soglia minima di 48 punti per il Progetto Tecnico.
L’offerta economica deve essere formulata in valore economico al ribasso dell’importo posto a base di gara e così come determinato all’art. 1 del presente disciplinare, espresso in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere della percentuale di ribasso, prevale l’indicazione in lettere.
Il punteggio riferito all’offerta economica verrà attribuito applicando la formula con interpolazione lineare:
PEa = PEmax * Va
dove:
a) a = indice numerico di riferimento dell’offerta;
b) Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0 < Va < 1);
c) PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a;
d) PEmax = punteggio economico massimo assegnabile.
Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la seguente formula:
Va = Ra/ Rbest
dove:
• a = indice numerico di riferimento dell’offerta
• Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0< Va 1)
• Ra = Valore (ribasso/rialzo) offerto dal concorrente i-esimo
Ribasso | Rialzo | |||
Totale | Unitaria | Totale | Unitaria | |
Per valore economico | Ra = BA - Po | Ra = BA - OT | Ra = Po - BA | Ra = OT - BA |
Per valore percentuale | Ra = So | Ra = Sp | Ra = BA - So | Ra = BA - Sp |
• Rbest = Valore (ribasso/rialzo) dell’offerta più conveniente Nel dettaglio:
dove:
• BA = Per procedure con valore economico è il valore riportato a base d’asta o Per procedure con valore percentuale è il valore riportato nel campo “Soglia percentuale”
• Po = prezzo offerto dal concorrente i-esimo
• OT = offerta totale del concorrente i-esimo, risultante dalla sommatoria dei prezzi offerti per ogni prodotto ponderata per le eventuali incidenze percentuali
• So = percentuale di ribasso/rialzo offerta dal concorrente i-esimo
• Sp = ribasso/rialzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo, risultante dalla media dei ribassi/ rialzi offerti per ogni prodotto ponderata per le eventuali incidenze percentuali.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, a pena di esclusione, indipendentemente dal punteggio derivante dalla valutazione dell’offerta tecnica.
Sono escluse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o che facciano riferimento ad altre offerte.
Art. 15 - Modalità e termini di presentazione dell’offerta
La presente procedura viene condotta mediante utilizzo della piattaforma di E-procurement di Regione Lombardia denominata “Sintel”.
Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione.
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk di Arca al numero verde 800.116.738.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il termine perentorio delle ORE 18:00 del giorno 13 luglio 2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
▪ una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; ▪ una “busta telematica” contenente il progetto gestionale; ▪ una “busta telematica” contenente l’offerta economica.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (descritti nei successivi articoli) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal sistema.
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal concorrente a Sintel, sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.
Il manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738 (dall’estero x00 00 00 000 000 assistenza in lingua italiana).
I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. In carta semplice, firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale Sintel.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Art. 16 - Forma e sottoscrizione dei documenti
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante esclusivamente in formato elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) e caricate nella piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia. Eventuali richieste di partecipazione pervenute in forma cartacea verranno escluse dalla gara.
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.
Salvo diversa indicazione, ogni file inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta deve essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 82/2005.
Si precisa che nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico componente il raggruppamento.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare la leggibilità e l’integrità dei file e che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
Qualora sia necessario allegare più file nel medesimo campo questi andranno compressi in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati. Tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.
Art. 17 - Soccorso Istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 18 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – STEP 1
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire la seguente documentazione amministrativa:
18.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO,
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
• DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
• PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 9 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
1. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di
selezione compilando le apposite sezioni. Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:
1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
18.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice;
2. dichiara di non incorrere, indicandole specificatamente, nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 e comma 5 lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), e m) del Codice;
3. dichiara di non incorrere nelle clausole di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione G.C. n. 189 del 10/12/2013 reperibile al seguente indirizzo IP xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/000000/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciato dal Tribunale di ………………
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese compilando il fac-simile “Allegato 2”.
18.3. DICHIARAZIONI BANCARIE, come richiesto al punto 7.2 lett. c) del presente disciplinare di gara. Qualora i soggetti emittenti non siano in possesso di firma digitale, tali dichiarazioni possono essere prodotte in copia scansionata, corredata da copia del documento di identità del firmatario. Tale copia scansionata deve comunque essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
18.4 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
18.5 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE ai sensi dell’art. 93, comma 8 d el Codice, firmata digitalmente e costituita con le modalità di cui al precedente punto “Cauzioni e garanzie richieste”;
18.6 copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
18.7 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
18.8 Patto di integrità approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015 (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) firmato digitalmente (Allegato 3);
18.9 Procura, per le imprese la cui offerta sia sottoscritta da un procuratore, in copia scansionata e firmata digitalmente.
18.10 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:
e) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
f) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
g) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
• copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la