NOBIS TRUCK
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
NOBIS TRUCK
VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTICICLI
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a. Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
b. Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
INDICE
NOTA INFORMATIVA | 1/19 |
GLOSSARIO | 14/19 |
CONDIZIONI GENERALI | 1/44 |
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE | 7/44 |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE | 10/44 |
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE | 11/44 |
SEZIONE DANNI AL VEICOLO | 20/44 |
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE | 32/44 |
SEZIONE TUTELA LEGALE | 35/44 |
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE | 38/44 |
SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO | 40/44 |
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI | 42/44 |
APPENDICE NORMATIVA | 42/44 |
INFORMATIVA PRIVACY | 44/44 |
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTICICLI
Edizione: Gennaio 2018
(Ultimo aggiornamento dei dati 15.01.2018)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di NOBIS Compagnia di Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da NOBIS Compagnia di Assicurazioni.
La nota informativa è composta da tre Sezioni:
A. INFORMAZIONI RELATIVEALL’IMPRESA
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) Informazioni generali
• Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede Legale
Il contratto sarà concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., società iscritta alla Sez. 1 dell’Albo delle Imprese al n. 1.00115, società del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Xxxxxx, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX), Via Xxxxx n. 29 e Direzione Generale sita in Xxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, tel: 000.0000.000 mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx – pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell’Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: xxx.xxxxx.xx
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Poiché con provvedimento n. 0181105 del 4 ottobre 2017, l’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - ha autorizzato la fusione per incorporazione della società controllante Intergea Finance S.p.A. e della società Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nella società Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e contemporaneamente è stato autorizzato dallo stesso Istituto il cambiamento di ragione sociale di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. in Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., vengono riportati di seguito i dati relativi alla situazione patrimoniale delle tre società separatamente.
Esercizio 2016
Bilancio approvato il 28/04/2017
Il patrimonio netto della Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 18.612.636 di cui capitale sociale € 15.800.000 e riserve patrimoniali € 2.812.636.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 110,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 298,11% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx.xx
Esercizio 2016
Bilancio approvato il 28/04/2017
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 16.772.572 di cui capitale sociale €
10.000.000 e riserve patrimoniali € 6.772.572.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 104,82% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 245,17% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx.xx
Esercizio 2016
Bilancio approvato il 28/04/2017
Il patrimonio netto della Intergea Finance ammonta ad € 22.666.212 di cui capitale sociale € 23.000.000 e riserve patrimoniali € - 333.788.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 117,71% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 459,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx.xx
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Le garanzie offerte e descritte ai punti 3 e 7 della presente Nota Informativa sono:
1) RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI;
2) RISCHI DIVERSI che sono costituiti dalle seguenti sezioni:
A) SEZIONE DANNI AL VEICOLO:
- Furto totale o parziale – Incendio
- Ricorso terzi da incendio
- Eventi Speciali – Atti vandalici – Eventi sociopolitici
- Eventi speciali – Eventi naturali
- Xxxxx xxxxxxxxxxx – Collisione
- Xxxxx xxxxxxxxxxx – Kasko
- Cristalli
- Garanzie accessorie “A” – Garanzie Accessorie “B”
B) SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
C) SEZIONE TUTELA LEGALE:
- SOTTOSEZIONE 1 – GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
- SOTTOSEZIONE 2 – GARANZIA TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE
D) SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
E) SEZIONE ESTENSIONE GARANZIA INFORTUNI AI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
N.B. Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
AVVERTENZA: dal 18 ottobre 2015 con la “dematerializzazione” del contrassegno di assicurazione (Art. 31 della legge n. 27/2012 e decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 110/2013) cessa l’obbligo di esposizione del contrassegno che pertanto dalla stessa data anche se rilasciato non dovrà essere obbligatoriamente esposto.
Durata del contratto.
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
NOBIS, in base all’Art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni è tenuta a mantenere operante la copertura sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.5) “Durata del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Sito Internet – Aggiornamenti Si rinvia al sito internet xxx.xxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Informativa Area Clienti su sito Internet
Sul sito xxx.xxxxx.xx è disponibile un’Area Clienti che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
3. COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA
3.1 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile
La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all’Art. 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.
Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
2.1) “Oggetto del contratto”;
2.2) “Soggetti esclusi”;
2.3) “Esclusioni e rivalsa”.
AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui XXXXX, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a richiedere dall’Assicurato in tutto o in parte quanto pagato.
I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
2.3) “Esclusioni e rivalsa”;
2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei sinistri”;
AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato.
Di seguito si indicano alcuni esempi di liquidazione del danno in relazione al massimale assicurato:
1) valore del massimale per danni alla persona | € 7.500.000,00 |
- danni provocati per complessivi | € 1.500.000,00 |
- importo del risarcimento | € 1.500.000,00 |
2) valore del massimale per danni alla persona | € 7.000.000,00 |
- danni provocati per complessivi | € 8.000.000,00 |
- importo massimo del risarcimento | € 7.000.000,00 |
N.B. L’importo dei danni eccedente il massimale di polizza resta a carico dell’Assicurato.
AVVERTENZA: con le formule tariffarie “Franchigia” e “Bonus/Malus con franchigia” il Contraente o l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a NOBIS l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia indicata in Polizza; ad esempio, qualora la franchigia sia pari ad € 1.000,00:
• in caso di risarcimento a Terzi di € 2.500,00, il Contraente o l’Assicurato devono rimborsare a NOBIS l’importo di
€ 1.000,00
• in caso di risarcimento a Terzi di € 500,00, il Contraente o l’Assicurato devono rimborsare a NOBIS l’importo di € 500,00.
3.1.1 Estensioni della copertura
Sono comprese le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:
- circolazione in aree private;
- operazioni di carico e scarico;
- responsabilità civile dei terzi trasportati.
Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
La copertura è altresì sempre estesa, con rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 ai seguenti Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria:
A) Xxxxx subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
B) Nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria per danni subiti dai trasportati, per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacienti o psicotrope e se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:
C) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (infiammabili e tossiche);
D) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (gas tossici e materie esplosive).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle Condizioni di Assicurazione (Condizioni Aggiuntive A, B, C, D).
3.2 Formule tariffarie
Al presente contratto sono applicabili formule tariffarie diverse in funzione della tipologia di Veicolo assicurato:
• Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici, Motocarri, Ciclomotori trasporto cose: è applicabile la formula tariffaria “Bonus/Malus con Franchigia” (Condizione Speciale E, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede:
- ad ogni scadenza annuale, la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei “periodi di osservazione”, e si articola in diciotto classi di appartenenza (Classi Interne o Classi NOBIS), come riportate nella al punto E.3 della Condizione Speciale E;
- una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, indicata in Polizza.
• Autobus, Autosnodati, Macchine operatrici, Macchine agricole: è applicabile la formula tariffaria “Franchigia” (Condizione Speciale F, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, indicata in Polizza;
Per il rischio statico dei rimorchi identificati con targa propria è applicata la formula tariffaria Fissa (Rimorchi Rischio Statico, vedi Condizione Speciale G).
4. SOGGETTI ESCLUSI
Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.2) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
5. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
L’Impresa si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
XXXXX ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
6. ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO
NOBIS consegna al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, mettendola a disposizione nell’Area Riservata sul sito xxx.xxxxx.xx.
NOBIS a seguito di specifica richiesta del Contraente da effettuarsi all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx invierà l’attestato di rischio, anche in formato elettronico, all’indirizzo e-mail indicato.
Qualora il Contraente lo desideri, potrà chiedere, senza applicazione di costi, una stampa dell’attestato telematico rivolgendosi all’Intermediario presso il quale ha appoggiato il proprio contratto, oppure al call center dedicato al numero verde 800.196.958.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, NOBIS rilascia l’attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il “periodo di osservazione” risulti concluso, NOBIS rilascia al Contraente la relativa attestazione.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio. Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell’ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall’Art. 2.10) “Forma Tariffaria e altre condizioni speciali” delle Condizioni di Assicurazione e dall’allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull’attestazione dello stato del rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
7. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in sezioni:
SEZIONE DANNI
Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
• Furto totale o parziale - furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
• Furto totale - furto o rapina senza ritrovamento entro 60 giorni dalla denuncia alle Autorità. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
• Incendio - incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Sono incluse le seguenti prestazioni: Ricorso terzi da incendio. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.4) e 3.4.1) delle Condizioni di Assicurazione.
• Eventi speciali - Atti vandalici ed Eventi sociopolitici - atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
• Eventi speciali - Eventi naturali - eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, grandine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
• Danni Accidentali - Collisione - collisione con veicolo identificato durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’Art. 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.
• Danni Accidentali - Kasko - urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.8) delle Condizioni di Assicurazione.
• Cristalli - Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o dolosi). La garanzia è regolamentata all’articolo 3.9) delle Condizioni di Assicurazione.
• Garanzie accessorie - tali garanzie sono suddivise in due pacchetti:
“Garanzie Accessorie A” comprendono le seguenti garanzie:
• Danni da imbrattamento
• Fenomeno elettrico
• Ripristino dispositivi di sicurezza
• Ripristino autorimessa
• Recupero, parcheggio e rimessaggio
• Sostituzione delle serrature
• Immatricolazione e/o passaggio di proprietà
• Duplicato patente
• Custodia
• Danni al bagagliaio
• Ripristino dell’impianto antifurto
• Acquisizione documenti per la liquidazione
Le garanzie che compongono le “Garanzie Accessorie A” sono regolamentate all’articolo 3.10) delle Condizioni di Assicurazione.
“Garanzie accessorie B” comprendono le seguenti garanzie:
• Kasko Pneumatici
• Malus Protetto
• Sinistro Sicuro
• Fattura Rimborsata
• Mobilità
Le garanzie che compongono le “Garanzie Accessorie B” sono regolamentate all’articolo 3.11) delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali nella misura risultante dalla scheda di polizza e dalle Condizioni di Assicurazione. Il relativo meccanismo di funzionamento opererà con le seguenti modalità:
Franchigia: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell’assicurato (es: Euro 250,00);
Scoperto: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell’assicurato (es: 10% del danno);
Massimale: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà eccedere la somma di denaro predeterminata (es: Euro 10.000,00)
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Struttura Organizzativa dell’Impresa alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.
La garanzia è regolamentata dalle Condizioni di Assicurazione agli Artt. 4.1) “ Garanzia Assistenza”, e seguenti.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
4.2) “Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza stradale”.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
4.1) “Garanzia Assistenza”.
SEZIONE TUTELA LEGALE
La garanzia opera in relazione alle spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale, per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi nei confronti di terzi, prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla Circolazione del veicolo assicurato e per le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero punti della patente. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale” gli articoli 5.1) “Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale””, 5.2) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Legale” e 5.5) “Oggetto dell’Assicurazione”, 5.6) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Circolazione” e 5.7) “Patente a punti” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale” gli articoli 5.1) “Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale””,
5.2) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Legale” e 5.5) “Oggetto dell’Assicurazione”, 5.6) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Circolazione” e 5.7) “Patente a punti” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Le garanzie sono prestate nel limite dei MASSIMALI previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale” gli articoli 5.1) “Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale””,
5.2) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Legale” e 5.5) “Oggetto dell’Assicurazione”, 5.6) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Circolazione” e 5.7) “Patente a punti” delle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
Morte - indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Invalidità permanente - indennizzo liquidato all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
SEZIONE ESTENSIONE AI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Estensione di garanzia ai trasportati sul veicolo assicurato: vale per il caso di morte o di invalidità permanente Per la gestione del sinistro ed in particolare per l’accertamento del danno e la liquidazione dell’indennizzo valgono le norme di cui alla Sezione infortuni del Conducente.
Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.
Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto.
Rimborso delle spese di cura - indennizzo delle spese sanitarie sostenute dall’Assicurato E/o dai Trasportati a seguito di infortunio da circolazione nei limiti della somma assicurata.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’ammontare delle spese sostenute.
N.B. Le spese di cura verranno rimborsate per l’eccedenza rispetto a quanto già riconosciuto per le stesse dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.
Le garanzie sono regolamentate agli articoli 6.1) “Oggetto dell’assicurazione”, 6.9) “Oggetto della garanzia Infortuni trasportati” e 6.10 “Oggetto della garanzia rimborso spese mediche da infortunio” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
6.2) “Esclusioni;
6.5) “Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti FRANCHIGIE, MASSIMALI 0 LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI. Per maggiori dettagli consultare gli articoli delle Condizioni di Assicurazione:
6.1) “Oggetto dell’assicurazione”;
6.5) “Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità”;
6.8) “Morte da infortunio”;
6.9) “Oggetto della garanzia Infortuni trasportati”;
6.10) “Oggetto della garanzia rimborso spese mediche da infortunio”.
7.1 Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia/scoperto e del limite massimo indennizzabile/ massimale:
di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:
- per la sezione Danni
A | B | |
Entità del danno | € 750,00 | € 1.500,00 |
Scoperto 20 % con il minimo di € 200,00 | € 200,00 | € 300,00 |
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550,00 (riducendo € 750,00 dello scoperto minimo di € 200,00). Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200,00 (riducendo € 1.500,00 del 20% di scoperto).
- per la Sezioni Infortuni del conducente e estensione della garanzia agli infortuni dei trasportati – Invalidità permanente
A | B | |
Grado d’invalidità permanente | 5% | 10% |
Franchigia | 5% | 5% |
Indennizzo in percentuale da applicare al capitale assicurato | 0 | 5% |
Esempio A: l’invalidità permanente al netto della franchigia contrattuale è pari a 0 – nessun indennizzo verrà riconosciuto all’infortunato.
Esempio B: l’invalidità permanente al netto della franchigia contrattuale è pari al 5% – all’infortunato verrà riconosciuto un indennizzo applicando detta percentuale al capitale assicurato (Esempio: Capitale assicurato 100.000,00 Euro, invalidità permanente 5%, al netto della franchigia contrattuale, Indennizzo dovuto dall’Impresa
5.000.00 Euro).
- per la Sezione Estensione Garanzia rimborso spese mediche da infortunio
A | B | |
Somma assicurata per Rimborso spese di cura | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Franchigia | € 250,00 | € 250,00 |
Spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio | € 240,00 | € 300,00 |
Esempio A: nessun indennizzo in quanto le spese mediche sostenute in conseguenza dell’infortunio sono inferiori alla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 50,00 (ottenuto riducendo € 300,00 della franchigia di € 250,00).
Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile/massimale:
A. limite massimo indennizzabile/massimale | € 15.000,00 |
danno subito: | € 10.000,00 |
importo indennizzato: | € 10.000,00 |
B. limite massimo indennizzabile/massimale: | € 15.000,00 |
danno subito: | € 20.000,00 |
importo indennizzato: | € 15.000,00 |
N.B. L’importo dei danni eccedente il massimale di polizza resta a carico dell’Assicurato
7.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l’indennizzo corrisposto da NOBIS è ridotto in misura proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Per maggiori dettagli consultare l’articolo 3.30) “Regola proporzionale” delle Condizioni di Assicurazione.
7.3 Premi - possibilità di applicazione di sconti
AVVERTENZA: l’Impresa o l’Intermediario, nell’ambito dell’autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.
INFORMAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
8. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.3) “Dichiarazioni del Contraente” delle Condizioni di Assicurazione.
9. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a NOBIS di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da NOBIS possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio NOBIS, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Esempio di aggravamento del rischio:
- Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio.
10. PREMI
La periodicità di pagamento del premio è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 4,00%.
I mezzi di pagamento del premio previsti sono:
• denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
• assegni bancari e circolari;
• bonifici bancari o postali;
• bollettini postali;
• carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da NOBIS all’Intermediario.
AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo di cui all’articolo 103 del Codice della Strada, vendita) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a NOBIS la restituzione del premio della garanzia di Responsabilità Civile corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.9) “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 1.10 “Cessazione del rischio” e sottopunti delle Condizioni di Assicurazione. Consultare inoltre l’articolo 1.8) “Sospensione e riattivazione del contratto” per gli effetti della cessazione del rischio sui contratti sospesi.
11. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DA CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali, NOBIS propone l’applicazione al contratto della legge italiana.
13. REGIME FISCALE
Il premio imponibile per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:
• all’imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall’Art. 17 del Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l’aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
• al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.
Per tutte le altre garanzie escluse le garanzie Assistenza Stradale, Tutela Legale ed Infortuni, si applica l’aliquota d’imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket (1%).
Per la sezione Assistenza Stradale si applica l’aliquota d’imposta del 10%. Per la sezione Tutela Legale si applica l’aliquota d’imposta del 12,50%.
Per la sezione Infortuni, compresa l’estensione ai trasportati ed alle spese mediche da infortunio, si applica l’aliquota d’imposta del 2,5%.
Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.
INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA nel caso di vendita contratti a distanza tramite Intermediari a) Informazioni generali
La polizza viene stipulata per il tramite dell’Intermediario autorizzato da NOBIS nell’ambito di un sistema di vendita
a distanza.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
L’Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
• la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo, l’informativa privacy, il modulo per la verifica dell’adeguatezza, i moduli 7A e 7 B);
• entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l’apposizione della sottoscrizione;
• una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.
La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.
Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all’indirizzo indicato dall’Intermediario, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.
b) Pagamento del premio
Il premio può essere pagato tramite carta di credito o bonifico sul conto indicato dall’Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza.
La praticabilità del pagamento tramite bonifico può essere soggetta a limiti temporali.
c) Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.
d) Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso o a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e carta verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.
Alla ricezione dei documenti NOBIS rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
14. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. x00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro, a pena di decadenza, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 2.7 - “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
È possibile inviare la richiesta di risarcimento e la Denuncia del Sinistro anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
Per quanto concerne:
• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
• per i danni a cose:
- entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti;
- entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
• nel caso di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l’Impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni a cose da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 148 del Codice.
15. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO Xxxxx gli obblighi in capo all’Assicurato, in ordine alle modalità di denuncia dei sinistri presso l’Impresa, in caso di incidente stradale avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, l’Assicurato deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all’estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), si deve inviare apposita richiesta a:
CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano Fax: 00.00000000
e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del Veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.: Se l’incidente è provocato all’estero da un Veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il Veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell’UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti della CONSAP e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla CONSAP che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con Veicolo:
• non assicurato o non identificato, ovvero
• posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente,
la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
16. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER SINISTRI
L’Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato.
I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell’ultima annualità assicurativa trascorsa,
indipendentemente dalla data di accadimento.
Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l’ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.
Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l’Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all’ente in questione, che rilascia un’attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto.
Nel caso invece si tratti di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto.
A riscatto avvenuto, l’Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale (cfr. Condizione Speciale C “Bonus/Malus”, par. C.2, punto 3, lett. g).
17. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.
Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 14.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
18. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 3.14) “Obblighi in caso di sinistro”, 3.15) “Ritrovamento del veicolo rubato”, 3.16) “Accertamento ed indennizzo del danno” e 3.19) “Relitto”, oltre che gli articoli 6.5) Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità e 6.7 – Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità.
Per l’erogazione delle PRESTAZIONI ASSISTENZA STRADALE, leggere attentamente la Sezione Assistenza stradale artt. 4.1 e successivi.
La copertura assicurativa inerente la GARANZIA TUTELA LEGALE, leggere attentamente la Sezione Tutela Legale artt. 5.1 e successivi.
19. ARBITRATO
AVVERTENZA: Nei casi in cui è previsto che possa essere attivato l’Arbitrato, per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, si ricorda che è possibile, in ogni caso, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
20. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14 – 20864
– Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 - xxxxxxx@xxxxx.xx
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000
– Xxxx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
21. MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi a un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione presso uno di tali organismi. Riguardo al risarcimento dei danni da circolazione stradale, l’11 febbraio 2015 è entrato in vigore l’obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita (in sostituzione della mediazione di cui al paragrafo precedente), condizione di procedibilità per la proposizione di azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale, curata con l’assistenza di un avvocato, come disposto dal D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
22. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA. ANIA/ASSOCIAZIONI CONSUMATORI
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore ad € 15.000,00 è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori.
È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo.
In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il Rappresentante Legale
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxx 00000 (XX) – Xxx Xxxxx, 00 Direzione Generale in Xxxxxx Xxxxxxx 00000 (MB) – Via Paracelso, 14
tel. 039.98.90.001 – Fax 000.00.00.000 – xxx.xxxxx.xx - pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Capitale Sociale € 34.013.382,000 i.v. – REA n. TO 1243609
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di TO n. 01757980923 – P.IVA IT 02230970960 Società iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese al n. 1.00115
Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi
GLOSSARIO
ARBITRATO
Clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Sezione Garanzia Assistenza, limitatamente alle prestazioni “spese di albergo” e “rientro nella residenza o proseguimento del viaggio”, sono assicurati anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOARTICOLATI
Veicoli definiti dall’art. 54 lettera i) del Codice della Strada.
AUTOBUS
Veicoli definiti dall’art. 54 lettera b) del Codice della Strada.
AUTOCARRI
Veicoli definiti all’art 54 lettera d) del Codice della Strada.
AUTOCARAVAN
Veicoli definiti dall’art. 54 lettera m) del Codice della Strada.
AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)
Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.
AUTOSNODATI
Veicoli definiti dall’art. 54 lettera l) del Codice della Strada.
AUTOTRENI
Veicoli definiti dall’art. 54 lettera h) del Codice della Strada.
AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI
Veicoli definiti dall’art. 54 lettera f) del Codice della Strada.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Veicoli definiti dall’art. 54 lettera g) del Codice della Strada.
BROKER
Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.
CICLOMOTORI TRASPORTO COSE
Veicoli definiti dall’art. 52 comma 2 del Codice della Strada
CARTA VERDE
Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.
CENTRO CONVENZIONATO/RETE CONVENZIONATA
La carrozzeria/officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con Nobis.
CESSAZIONE DEL RISCHIO
A seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.
CESSIONE DEL CONTRATTO
Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell’alienazione del veicolo.
CLASSE UNIVERSALE - CU
Classe di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
CONTRATTO
Il contratto di assicurazione
DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.
DELITTO COLPOSO
Danno determinato da un fatto, espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l’evento lesivo.
DANNO DOLOSO
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
Xxxxx conseguente a fatto illecito che non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale
DANNO PARZIALE
Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
DANNO PRETERINTENZIONALE
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l’illecito.
DANNO TOTALE
Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
DEGRADO
Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa.
DURATA CONTRATTO
Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FATTO ILLECITO
Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall’ordinamento giuridico
FRANCHIGIA
Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro
FURTO
È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
INCENDIO
La autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INCIDENTE
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza stradale è il sinistro che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INDENNIZZO O INDENNITA’
La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
INFORTUNIO
L’evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
INSORGENZA DEL SINISTRO
Per insorgenza del sinistro si intende:
- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali;
- il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo inizi a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.
INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.
INVALIDITA’ PERMANENTE
Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LEGGE
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
LEGITTIMO CONDUCENTE
Proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MACCHINE AGRICOLE
Veicoli definiti dall’art. 57 del Codice della Strada.
MACCHINE OPERATRICI
Veicoli definiti dall’art. 58 del Codice della Strada.
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell’indennizzo dovuto dall’Impresa.
MEDIAZIONE
istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a “diritti disponibili”.
MOTOCARRO
Motoveicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose (art. 53 c.1 lett. d) del Codice della Strada).
MOTOCICLO
Veicolo definito dall’art. 53 lettera a) del Codice della Strada.
MOTOVEICOLI
Veicoli definiti dall’art. 53 del Codice della Strada.
NORME TARIFFARIE
Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERCORSI FUORI STRADA
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’Art. 2 Codice della Strada.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d’osservazione inizia:
- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- iperiodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Impresa, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta.
PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l’informazione di garanzia.
PROCESSO CIVILE
Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L’intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
PRESTAZIONE
Per la garanzia Assistenza Stradale è l’aiuto che, in caso di sinistro, l’Impresa deve fornire all’Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.
QUADRICICLI TRASPORTO COSE
Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto non è superiore a 550 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, che siano capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima pari ad 80 km/h e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o uguale a 15 KW (articolo 53 punto h) del Codice della Strada e D.M. Trasporti del 5 aprile 1994).
RAPINA
Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RECESSO
Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste dall’art 1.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
RELITTO
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
RESIDENZA
Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
RESPONSABILITÀ MINORITARIA
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.
RIMORCHI
Veicoli definiti dall’art. 56 punti 1. e 2. del Codice della Strada.
RIMORCHI AGRICOLI
Veicoli definiti dall’art. 57 punti 2. lettera b) par. 2) del Codice della Strada.
RISARCIMENTO
La somma dovuta dall’Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ la facoltà concessa all’Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato.
SCOPERTO
Importo espresso in percentuale sull’ammontare del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori dovuto a un eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
SEMIRIMORCHI
Veicoli definiti dall’art. 56 punto 3. del Codice della Strada.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Circostanza che determina la cessazione degli effetti della polizza sino alla data della sua eventuale riattivazione.
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio.
SPESE DI SOCCOMBENZA
Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.
TARIFFA
La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale.
USURA
Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.
VALORE A NUOVO
Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell’IVA (salvo che all’Assicurato/ Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).
VALORE COMMERCIALE
A. Il valore del listino “Veicoli Usati” riportato dalla rivista specializzata “Tuttotrasporti” o, in mancanza, il valore corrispondente evincibile da altra rivista di settore specializzata;
B. per tutti i veicoli non riconducibili ad alcuna rivista specializzata, il valore del bene in comune commercio.
VEICOLO
Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
Data ultimo aggiornamento: 15.01.2018
CONDIZIONI GENERALI
VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI - EDIZIONE: GENNAIO 2018
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di
premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).
Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
NOBIS rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In questo ultimo caso NOBIS rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.
NOBIS si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.2 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, NOBIS vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS rilascia un duplicato o una copia su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a NOBIS e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile auto, NOBIS qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Re pubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. NOBIS risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. NOBIS, qualora sia applicabile la normativa prevista dall’Art.
1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall’Art. 170 bis del dgls 209/2005 (vedi anche art. 1.5 “Durata del contratto”), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a NOBIS; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni”, “Infortuni del conducente” e “Estensione trasportati e rimborso spese mediche da infortunio”, l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde” la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza Stradale”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.5 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
XXXXX è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
1.6 RINNOVO DEL CONTRATTO
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
1.7 DIRITTO DI RECESSO
(valido solo per le polizze stipulate a distanza)
Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.8 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
(valide solo per Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale e Autoveicoli per trasporti specifici)
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
NOBIS rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice.
Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. XXXXX procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolute, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Xxxxxxx che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing,
il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a NOBIS; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Al momento della riattivazione, nel calcolo Premio da corrispondere, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto, si tiene conto:
• della tariffa in vigore sul contratto sospeso;
• del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di Premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
NOBIS tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione per i contratti:
• ceduti all’acquirente del Veicolo venduto;
• amministrati con “libro matricola”;
• vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della società vincolataria;
• per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati, circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione;
• con durata inferiore all’anno;
• che si trovino nell’ultimo giorno di validità.
1.9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l’eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Intermediario, al quale è assegnato il contratto, del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al Veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni: in questo caso NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a NOBIS e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario
comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.
Per l’assicurazione dello stesso Xxxxxxx il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: NOBIS pertanto non rilascerà l’Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del Xxxxxxx, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l’eventuale e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
1.10 CESSAZIONE DEL RISCHIO
1.10.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:
• in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, appartenente al Proprietario del Veicolo distrutto, demolito od esportato o al coniuge in comunione dei beni.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
1.10.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 1.8 – “Sospensione e riattivazione del contratto”, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, appartenente al Proprietario del Veicolo rubato o al coniuge in comunione dei beni.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.
Ne caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
NOBIS procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
1.10.3 SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Auto, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
1.11 FORO COMPETENTE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.
1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
1.14 POLIZZE VINCOLATE
Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:
• non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
• comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l’indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
1.15 CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potranno/ potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell’Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l’Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una
volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l’Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.
Tale consenso si intende già prestato, da parte dell’Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa.
1.16 CLAUSOLA BROKER
(valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata a.r. o fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
NOBIS assicura, in conformità alle norme di Legge, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina una rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante;
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
7. PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
8. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
9. PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
10. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi;
11. PER I RIMORCHI: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dai Sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal Veicolo descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi;
12. PER GLI AUTOCARAVAN: il sovrappeso del Veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella Carta di Circolazione; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l’uso specifico del Veicolo.
NOBIS inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i Xxxxxx non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 8, 9, 10 e 11 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Qualora in Polizza siano indicati un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, l’assicurazione si riferisce al “Rischio statico” (vedi Condizione Speciale I Rimorchi - Rischio Statico).
2.2 SOGGETTI ESCLUSI
L’Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Xxxxx alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).
2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA
• Salvo che non sia diversamente convenuto, l‘assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• nel caso di Veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
• per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
XXXXX rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Xxxxxxx, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.
2.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
NOBIS, nella sezione del proprio sito internet dedicata ai suoi Clienti, mette a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:
- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario
al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
2.5 ATTESTAZIONE DI RISCHIO
XXXXX consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’Art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Clienti del sito www. xxxxx.xx.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio. NOBIS rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, XXXXX consegna l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
XXXXX consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all’ultima annualità compiuta. NOBIS non rilascia l’attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
- polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.6 PERIODI DI OSSERVAZIONE
Per l’applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale C, sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
2.7 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. x00 000 0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; o all’Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma o fax.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00 000 0000000 (dall’estero).
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n. x00 000 0000000.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
2.8 GESTIONE DELLE VERTENZE
NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
NOBIS non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora XXXXX lo richieda espressamente.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI
NON COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.9 LIMITAZIONE ALL’AZIONE DI RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO
(Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, soltanto se espressamente richiamate in Polizza.)
A) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
B) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/ Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/
Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
C) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (infiammabili e tossiche)
La garanzia è estesa al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).
D) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (gas tossici e materie esplosive)
La garanzia è estesa al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.).
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.10 FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.
E) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA
Valida per Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici, Motocarri
Questa formula tariffaria prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei “periodi di osservazione”. Inoltre, per ogni sinistro causato, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a rimborsare in solido a NOBIS l’importo rientrante nei limiti della franchigia indicata in Polizza.
XXXXX conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Come previsto dal Reg. ISVAP n. 4 del 09.08.2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
E.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)
1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale
1. Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a) In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
b) In caso di Xxxxxxx già assicurato:
i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):
Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità
Anni senza sinistri | Classe di merito C.U. |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (inclusa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio:
• il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
• il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri
+ 2 classi per la presenza di un Sinistro);
• il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
2) Nel caso di Xxxxxxx già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2:
Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Classe CU indicata nell’Attestazione rilasciata dall’altra impresa | Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna) |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
2) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
1 | Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati | Classe 18 | Classe 18 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/ PASSAPORTO) |
2 | Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
4 | Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – comma 4 bis dell’art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. “Legge Bersani” | Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato | Classe 14 o migliore Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Copia del libretto di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito 3) Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell’attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/ PASSAPORTO) 5) Fotocopia certificato valido (se stessa targa ATR) 6) Stato di famiglia |
5 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/ PASSAPORTO) |
6 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 12 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
7 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
8 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi | Classe di merito 18 | Uguale a Classe CU | 1)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
9 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/ Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
10 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito r i s u l t a n t e dall’applicazione dei criteri di asseg n az i on e CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
11 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU | Uguale a classe CU | 1)Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
12 | Veicolo in leasing acquistato dal soggetto utilizzatore in occasione della scadenza del contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1)Duplicato dell’ultima Attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibile in Banca Dati) 2)Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
13 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata | Uguale a classe CU | 1)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2)Copia del contratto temporaneo; 3)Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. Se il contratto temporaneo risulta scaduto da più di 12 mesi. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
14 | Veicolo assicurato con un’altra Compagnia a cui è vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa | Classe riportata nella dichiarazione presentata | Uguale a classe CU | 1)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2)Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 3)Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
15 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della B/M maturata entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
16 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro i 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
17 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo entro un anno dalla data del furto senza aver usufruito della classe di merito | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Denuncia di ritrovamento 4)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 5)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
18 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro 60 mesi senza aver usufruito della classe di merito | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Denuncia di ritrovamento 4)Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
19 | Ritrovamento del veicolo successivamente all’utilizzo della classe di merito maturata per altro veicolo | Classe di merito 14 | Uguale a classe CU | 1)Denuncia di furto 2)Denuncia di ritrovamento 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
20 | Proveniente da polizza sospesa (stesso veicolo) | Classe di merito risultante dall’attestato dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4)Appendice di sospensione 5)Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione |
21 | Proveniente da polizza sospesa (veicolo diverso) | Classe di merito risultante dall’attestato dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4)Appendice di sospensione 5)Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa 6)Dichiarazione che la classe risultante dall’ATR non è stata utilizzata per nessun altro veicolo 7)Libretto veicolo assicurato nella polizza sospesa |
22 | Da conto vendita solo per veicoli già precedentemente assicurati con NOBIS | Classe di merito 14 | Uguale a classe CU | 1)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato |
NB: per i casi di cui ai punti 4, 9, 10, 15, 16 e 21 che prevedono l’assicurazione di un veicolo della medesima tipologia di quello cui fa riferimento l’Attestazione, per l’individuazione della tipologia si fa riferimento alla tabella seguente:
Tabella - Veicoli della medesima tipologia
Tipologia | Veicoli |
1 | Ciclomotori e motoveicoli trasporto cose |
2 | Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici ed Autocarri di oltre 6.000 kg di peso complessivo a pieno carico/ massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati |
3 | Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici ed Autocarri fino a 6.000 kg di peso complessivo a pieno carico/ massa massima, Autocaravan |
3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche
a. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa o viceversa.
b. In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’Attestazione è inviata a quest’ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
c. Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce la classe CU 14 al suddetto Xxxxxxx invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
d. Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita,
- demolizione,
- furto di cui sia esibita Denuncia,
- certificazione di cessazione della Circolazione,
- definitiva esportazione all’estero,
- consegna in conto vendita,
NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell’Assicurato, purché dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
e. Il Contraente che consegni l’Attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista dall’Attestazione medesima ed al rimborso dell’eventuale differenza di Premio risultante a suo credito. Detta differenza di Premio viene rimborsata da NOBIS entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, è conteggiata sull’ammontare del Premio per la nuova annualità.
f. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito NOBIS di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS sotto riportata, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
g. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa, indipendentemente dalla data di accadimento.
Tale facoltà può essere esercitata:
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sinistro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 00.00000000; Fax: 00.0000000/547; sito internet: www. xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx;
- in caso di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto.
Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.
h. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.
i. La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, sempreché il Proprietario del Veicolo sostituente (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L’Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Xxxxxxx, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale Xxxxxxx non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (CU e Classe Interna) se il precedente contratto è stato stipulato presso altra impresa ovvero alla stessa classe di merito (CU e Classe Interna) di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con NOBIS.
4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).
Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati
Classe di merito di provenienza CU | Classe di merito di assegnazione CU | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
E.3 – Classi NOBIS e loro regole evolutive
La formula tariffaria “Bonus/Malus” si articola in 24 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe “-5” (classe di massimo sconto) alla classe “18”:
Formula tariffaria “Bonus/Malus” Classi NOBIS (Classi Interne) | ||
-5 | 3 | 11 |
-4 | 4 | 12 |
-3 | 5 | 13 |
-2 | 6 | 14 |
-1 | 7 | 15 |
0 | 8 | 16 |
1 | 9 | 17 |
2 | 10 | 18 |
13 | 16 | 18 |
Sono previsti riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel “periodo di osservazione”, definito al punto E.1; di seguito si riporta la tabella di attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (Tabella 4).
Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella Tabella 5.
Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS
Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza | Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di: a. sinistri con responsabilità principale pagati b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% | ||||
(a+b) 0 | (a+b) 1 | (a+b) 2 | (a+b) 3 | (a+b) 4 o più | |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella 5 – Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri
Classe NOBIS di provenienza | Classe NOBIS di assegnazione | Variazione % del premio | ||
Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici, Autocarri Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati: fino a 6.000 kg di peso complessivo a pieno carico/massa massima; Autocaravan | Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici, Autocarri Ciclomotori e Trattori Stradali, Autotreni, Motoveicoli trasporto Autoarticolati: oltre 6.000 kg di cose (Motocarri) peso complessivo a pieno carico/ massa massima | |||
1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | 1 | -5,43% | -11,55% | -13,04% |
3 | 2 | -5,46% | -11,08% | -12,93% |
4 | 3 | -5,33% | -11,06% | -13,15% |
5 | 4 | -7,54% | -11,30% | -12,68% |
6 | 5 | -6,88% | -11,17% | -13,10% |
7 | 6 | -5,36% | -7,73% | -13,02% |
8 | 7 | -4,16% | -4,03% | -5,95% |
9 | 8 | -2,74% | -2,81% | -4,85% |
10 | 9 | -5,51% | -5,54% | -4,74% |
11 | 10 | -6,81% | -6,78% | -6,89% |
12 | 11 | -9,40% | -9,37% | -6,82% |
13 | 12 | -6,81% | -6,82% | -5,41% |
14 | 13 | -11,23% | -11,29% | -13,18% |
15 | 14 | -11,29% | -11,24% | -11,90% |
16 | 15 | -5,47% | -5,48% | -13,11% |
17 | 16 | -9,43% | -9,44% | -14,36% |
18 | 17 | -9,36% | -9,33% | -12,52% |
F) FRANCHIGIA
Valida per Autobus, Autosnodati, Macchine operatrici, Macchine agricole
Il presente contratto prevede una Franchigia fissa ed assoluta, specificata in Polizza, per ogni Sinistro con responsabilità (principale o paritaria). Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. L’Impresa conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l’ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata in Polizza.
G) RIMORCHI - RISCHIO STATICO
La garanzia prestata con il presente contratto vale esclusivamente per i danni a Xxxxx derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. La presente condizione prevede una formula tariffaria fissa che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.
Non sono considerati Terzi coloro che:
• occupano il rimorchio;
• partecipano alle manovre a mano;
• sono comunque addetti all’uso del Veicolo e al carico e scarico delle merci.
Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.
SEZIONE DANNI AL VEICOLO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
NOBIS tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo, causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con il limite del valore indicato in polizza e con l’applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente indicati sulla stessa o, in mancanza, sul presente Fascicolo Informativo.
3.2 FURTO TOTALE E PARZIALE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
NOBIS si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza all’assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
L’applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.
In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale
– fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.
3.3 DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE
Il Furto o la rapina del veicolo si considerano “totali” qualora lo stesso non venga ritrovato.
Parimenti, il caso assicurativo è considerato “furto totale” qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.
3.4 INCENDIO
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.
3.4.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO (sempre compresa nella garanzia Incendio)
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni
– risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
d) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3.5 EVENTI SPECIALI - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
(valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi).
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio. La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.
Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 7 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l’Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.21.1 (“Criteri di determinazione del danno – Danno Parziale - Lettera a – Rete Convenzionata).
Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Qualora l’assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l’opzione “Rimpiazzo”, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.22 “Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione”.
Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
3.6 EVENTI SPECIALI - EVENTI NATURALI
(valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.
Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
Resta comunque esclusa l’operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte.
3.7 DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE
(valida solo per Autocarri fino a 35 x.xx p.c.p.c., Autoveicoli per uso speciale fino a 35 x.xx p.c.p.c., Autoveicoli per trasporti specifici fino a 35 x.xx p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Collisione
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 3.12 la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
• se i danni risultano causati da atti vandalici;
• in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
• se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
• per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Specifiche per l’indennizzo della Collisione
In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.
3.8 DANNI ACCIDENTALI – KASKO
(Valida solo per Autocarri, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi) La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.
Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 3.12 la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
• se i danni risultano causati da atti vandalici;
• se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
• in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
• in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato xxxxxxxxx;
• in caso di xxxxx conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
• per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Specifiche per l’indennizzo della Kasko
In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.
3.9 CRISTALLI
(valida solo per Autocarri, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale e Autoveicoli per trasporti specifici)
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
La garanzia copre esclusivamente i costi di sostituzione (o riparazione) del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore, dei laterali oltre che dei tetti apribili e/o panoramici del veicolo identificato in polizza, determinati dalla rottura degli stessi, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi i danni causati da rigature, segnature, screpolature e simili, i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni, i danni ai gruppi ottici nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. Qualora le stesse non dovessero risultare operanti, la richiesta d’indennizzo non potrà essere accolta.
Il massimale effettivamente operante risulterà indicato nella Scheda di polizza sottoscritta dal Contraente. Relativamente alla presente garanzia NOBIS non risarcisce i danni conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi.
3.10 GARANZIE ACCESSORIE “A”
(valida solo per Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 X.xx)
La garanzia copre le spese sostenute per:
Danni da imbrattamento
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, fino ad Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell’Autorità.
Fenomeno elettrico
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico, fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.
Ripristino dei dispositivi di sicurezza
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, a seguito dell’attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
Ripristino autorimessa
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del veicolo assicurato (di proprietà dell’assicurato o del contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo, sino ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Recupero, parcheggio e rimessaggio
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall’Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, fino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione dell’Assicurato.
Sostituzione delle serrature
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell’assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico.
In tutti i casi, resta fermo l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
In tutti i casi, la garanzia opera sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Non è in alcun modo prevista l’indennizzo in caso di semplice duplicazione delle chiavi smarrite, ancorché in presenza di denuncia di smarrimento o furto alle Autorità.
Immatricolazione e/o passaggio di proprietà.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, qualora:
• il veicolo assicurato risulti aver patito un danno totale a seguito di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo;
• in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un sinistro indennizzabile.
previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
La presente copertura operarà sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Duplicato della patente
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell’assicurato o dei suoi familiari conviventi, in caso d’incendio, furto o smarrimento, sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
Custodia
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell’Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La portata della presente garanzia è limitata esclusivamente alle spese sostenute nel periodo di attesa dello svincolo del veicolo da parte dell’Autorità.
Danni al bagaglio
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato, sino ad Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Ripristino dell’impianto antifurto
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute dall’assicurato per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, sino ad Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
Acquisizione documenti per la liquidazione
L’Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l’acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza. La prestazione opererà con il limite di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
3.11 GARANZIE ACCESSORIE “B”
(valida solo per Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 X.xx)
La garanzia copre le spese sostenute per:
Kasko Pneumatici
NOBIS indennizza l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS.
La garanzia viene prestata con il limite di uno pneumatico per anno e di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.
Malus Protetto
La garanzia copre la perdita pecuniaria sofferta dall’Assicurato nel caso in cui il rinnovo della copertura RCA, anche presso diverso assicuratore, abbia comportato l’aumento della Classe di Conversione Universale (CU), dovuto a un singolo sinistro avvenuto e pagato in vigenza della presente copertura.
La somma assicurata è pari all’ammontare dell’importo dovuto dall’Assicurato all’Assicuratore RCA per l’applicazione del malus, relativo a un singolo sinistro, con il limite massimo di euro 300,00.
La garanzia è attivabile su veicoli che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, siano inseribili, in base alle risultanze dell’attestato di rischio, tra la prima e la dodicesima Classe Ministeriale CU (Classe di Conversione Universale).
L’Assicurazione non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:
- dolo da parte del Contraente/Assicurato;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della presente copertura, anche se pagati successivamente alla stessa;
- irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l’attestato di rischio RCA;
- pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dal Contraente della presente polizza;
- contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell’assicuratore RCA;
- violazioni di legge o amministrative;
- maggior importo derivante dal malus afferente al/i sinistro/i successivo/i al primo denunciato e pagato nel corso della vigenza del presente contratto.
Sinistro Sicuro
NOBIS indennizza l’Assicurato del danno materiale e diretto all’autoveicolo patito in conseguenza di una collisione verificatasi durante la circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.
L’Impresa, con un massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato purché la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata NOBIS (l’elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
L’Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:
- dolo da parte del Contraente/Assicurato;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- violazioni di legge o amministrative;
- incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati;
- sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.
Fattura Rimborsata
In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l’Impresa indennizza l’Assicurato di quanto questi abbia speso per le riparazioni o per l’acquisto dei ricambi nei 12 mesi precedenti l’evento.
Resta espressamente inteso come la presente copertura opererà unicamente in relazione a quei costi che l’Assicurato sarà in grado di documentare attraverso idonea documentazione fiscale.
La garanzia è soggetta al limite di indennizzo di euro 1.000,00 per ciascuna fattura, per sinistro e per anno assicurativo.
- Modalità per rendere operante la garanzia
Per ogni fattura devono essere trascritti i dati identificativi del cliente/Assicurato, la data di emissione, il numero, l’importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione dei servizi resi e/o dei beni ceduti.
- Esclusioni e limitazioni
La garanzia è valida a condizione la fattura oggetto di rimborso:
- Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato;
- Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro;
- Risulti regolarmente annotata dal Riparatore/Venditore nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72).
L’Impresa non indennizza i sinistri causati da:
- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accele¬razione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia;
- Colpa grave dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia.
Mobilità
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto e) di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato:
- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate per un massimo giornaliero di euro 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso.
L’elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione sul sito internet di NOBIS xxx.xxxxx.xx.
3.12 ESCLUSIONI VALIDE PER LA SEZIONE “DANNI AL VEICOLO”
NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto all’art. 3.10 (garanzia “Fenomeno elettrico”);
e) dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia “furto” sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
f) aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
g) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Xxxxx Accidentali – Collisione e 3.8) Xxxxx Accidentali - Kasko;
h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Eventi Speciali - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici di cui al punto 3.5);
i) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, fermo quanto previsto al precedente punto 3.6), tranne che per le garanzie Eventi Speciali - Eventi Naturali di cui al punto 3.6) a patto che, per le suddette circostanze, non venga diramata dichiarazione da parte delle Autorità competenti dello “stato di calamità”.
Sono sempre escluse le spese sostenute dall’Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.
Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali
e i danni non materiali.
Sono sempre esclusi i danni derivanti dall’appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
3.13 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Se il veicolo di prima immatricolazione è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma in Euro – corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals) e degli audiofonovisivi, senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati – risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso emessa dal venditore.
Se il veicolo non è di prima immatricolazione, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.
Se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell’acquisto o l’Assicurato non sia in possesso della fattura, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.
In ogni caso, il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza, deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza.
Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in polizza, solo se stabilmente installati sul veicolo.
3.14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente/l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Paracelso n. 14 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx, Fax: 000.0000000), entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Nei casi di furto, rapina ed Eventi Speciali-Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a NOBIS, copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
Su richiesta di NOBIS, inoltre, il Contraente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione, ove necessaria all’istruzione del sinistro:
- l’estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell’Impresa: l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;
- fornire prova dell’esistenza e della operatività degli impianti antifurto nonché dell’esistenza e della disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente purché avente validità fiscale.
In caso di sinistro relativo alla garanzia Xxxxx Accidentali - Collisione, alla denuncia di sinistro inoltrata a NOBIS, deve far seguito l’invio in originale a NOBIS del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti.
Il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato materialmente accertato da NOBIS, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.15 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo. L’Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’erogazione dell’indennizzo, NOBIS liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
3.16 ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO
L’accertamento dell’indennizzo e il suo ammontare sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di
una di esse, mediante periti nominati uno dalla NOBIS e uno dal Contraente.
I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
3.17 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
• furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
• eventi fra quelli assicurati che determinino al veicolo danni di importo pari o superiore all’80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
3.18 DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE
Per danno parziale si intende il danno che non rientra nella definizione di “danno totale” a sensi del precedente art. 3.17.
3.19 RELITTO
Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come “relitto”.
Al verificarsi della circostanza poc’anzi indicata, NOBIS ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all’Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l’Assicurato – a semplice richiesta di NOBIS – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
3.20 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:
3.20.1 Rete Convenzionata- (Valido solo per Autocarri fino a 35 x.xx p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 x.xx p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)
L’assicurato deve contattare l’Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell’assicurato eventuali scoperti/ franchigie previsti in polizza.
Per i danni avvenuti e riparati all’estero, l’Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.
3.20.2 Fuori Rete Convenzionata (Sempre valida per i veicoli non elencati al punto precedente).
L’assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro.
L’Impresa, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsa direttamente l’assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza.
Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
3.21 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
3.21.1 Danno Parziale
a) Rete Convenzionata - (Valido solo per Autocarri fino a 35 x.xx p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 x.xx p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)
Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo, per danni occorsi entro i prime sette (7) anni di età del veicolo, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo, l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
b) Rete Non Convenzionata – (Sempre valida per i veicoli non elencati al punto precedente).
Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio,
resta inteso che l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
In ogni caso, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa [massimo Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all’ora].
Qualora l’assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l’Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.
3.21.2 Danno Totale
L’Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata “Quattroruote”, aumentato del valore degli optionals (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.
In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato sulla base del “valore a nuovo”, fermo l’eventuale minor valore assicurato.
Resta espressamente inteso come l’eventuale indennizzo verrà erogato con l’applicazione dell’eventuale franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
3.22 OPZIONE XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX 00 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE
(Valido solo per Autocarri fino a 35 x.xx p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 x.xx p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)
3.22.1 Entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:
L’Assicurato, a seguito di danno totale che avvenga entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque similare per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa. XXXXX provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali e con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza. L’opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso più di 25.000 (venticinquemila) km/anno.
La Compagnia provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).
Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore “a nuovo” del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.
3.23 OPZIONE RIMPIAZZO DEL VEICOLO OLTRE 12 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE
(Valido solo per Autocarri fino a 35 x.xx p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 x.xx p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)
3.23.1 Oltre 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:
L’Assicurato, a seguito di danno totale che avvenga oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque similare per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa. NOBIS provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali risultanti dal Modulo di polizza, pari al valore commerciale al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata “Quattroruote”, aumentato del valore degli optionals (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quello applicato al veicolo, con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.
L’opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso mediamente più di 25.000 (venticinquemila) km all’anno.
La Compagnia provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).
Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore
“commerciale” al momento del sinistro, del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.
3.24 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritto.
3.25 SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE
Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato – a condizione che lo stesso sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Xxxxx ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale
– le somme assicurate si intendono al netto di XXX o con IVA parziale.
Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell’importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell’I.V.A. o al lordo della quota parte dell’imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.
3.26 DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento (utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento per i veicoli usati), al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa.
In caso di leasing, ferme le norme poc’anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.
3.27 GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE
Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.
Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Xxxxxxx o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nelle seguenti tabelle:
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI E ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI AUTOCARRI FINO A 35 X.XX PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO FINO A 35 X.XX PCPC | ||
PROVINCIA DI RESIDENZA XXXXXX.XXX AL P.R.A. | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO" | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO" |
Tutte le Regioni e le Province | NESSUNO | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 |
Targhe Speciali | NESSUNO | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI AUTOCARRI OLTRE I 35 X.XX PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE R/O SPECIFICO OLTRE I 35 X.XX PCPC | ||
PROVINCIA DI RESIDENZA XXXXXX.XXX AL P.R.A. | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO" | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO" |
Tutte le Regioni e le Province | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 |
Targhe Speciali | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI RIMORCHI OLTRE I 35 X.XX PCPC | ||
PROVINCIA DI RESIDENZA XXXXXX.XXX AL P.R.A. | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO" | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO" |
Tutte le Regioni e Province | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 |
Targhe Speciali | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI CAMPER | ||
PROVINCIA DI RESIDENZA XXXXXX.XXX AL P.R.A. | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO" | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO" |
Tutte le Regioni e Province | NESSUNO | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 |
Targhe Speciali | NESSUNO | Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE E KASKO VALIDI PER AUTOCARRI FINO A 35 X.XX PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO FINO A 35 X.XX PCPC | |||
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS | SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS |
Collisione | TUTTE | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 |
Kasko | TUTTE | Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta per ciascun sinistro di € 500,00 | Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00 |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - KASKO VALIDI PER RIMORCHI OLTRE I 35 X.XX PCPC | |||
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS | SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS |
Kasko | TUTTE | Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE VALIDI PER AUTOCARAVAN-CAMPER | |||
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS | SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS |
Collisione | TUTTE | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIA CRISTALLI VALIDI PERAUTOCARRI, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO E CAMPER DI OGNI PESO | |||
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS | MASSIMALE per sinistro e per anno |
Tutte le Regioni e Provincie | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta di € 350,00 per ciascun sinistro | € 1.000,00 |
Targhe Speciali | TUTTE | Rimane a carico dell’Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta di € 350,00 per ciascun sinistro | € 1.000,00 |
L’elenco delle Strutture e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli Intermediari o sul sito internet
3.28 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per le garanzie Kasko, Collisione e Collisione a P.R.A.) Relativamente alle garanzie 3.7) Xxxxx Accidentali – Collisione e 3.8) Xxxxx Accidentali - Kasko, NOBIS rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile.
3.29 REGOLA PROPORZIONALE
Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all’art. 3.13) “Determinazione del valore assicurato”, risulti maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori.
In nessun caso NOBIS, indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza.
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
4.1 GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito
Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla Struttura Organizzativa dell’Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’assicurato
L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
4.2 GARANZIE PRESTATE Soccorso Stradale per guasto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre 35 x.xx, la presente prestazione è operante con una franchigia di Euro 500,00 e con un limite massimo per evento di Euro 5.000,00.
La franchigia di Euro 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento della erogazione della prestazione di soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del servizio. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.
Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
E’ data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre 35 x.xx, la presente prestazione è operante con una franchigia di Euro 500,00 e con un limite massimo per evento di Euro 5.000,00.
La franchigia di Euro 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento della erogazione della prestazione di soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del servizio.
Recupero fuori strada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di:
• Euro 1.000,00 per autocarri inferiori a 35 x.xx e camper;
• Euro 2.500,00 (da intendersi compreso nel massimale di Euro 5.000,00 relativo alla prestazione “Soccorso stradale” ed a consumo del medesimo) per autocarri superiori a 35 x.xx e rimorchi.
La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.
Invio pezzi di ricambio all’estero
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.
La prestazione non è operante nel caso in cui l’assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Spese di albergo
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato.
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento.
Invio taxi
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.
Trasporto/Rimpatrio del veicolo (valido solo per i camper)
Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell’eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00.
Trasporto in autoambulanza
Qualora l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa
organizza il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia.
4.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA
• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato.
• L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso.
• Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894147 o, se dall’estero, x00.000.0000000.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. targa del veicolo;
5. modello del veicolo;
6. indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo;
7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
5. SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)
ART. 5.1 CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA “TUTELA LEGALE”
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 5.5 e 5.7. L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato, quali:
• l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
• le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d’Ufficio (CTU) dal Giudice;
• le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
• le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
• per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese;
• per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000;
• per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
• per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.
5.2 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA LEGALE” Sono esclusi dalla garanzia:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
• le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;
• le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
• spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto)
• tasse di registro
5.3 INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini dell’operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.
5.4 GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà proprio benestare e l’assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.
L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato.
In caso di disaccordo tra il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.5 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con riferimento all’art. 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo.
Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato.
La garanzia è operante nei seguenti casi:
1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.
Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
• inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta
• mancata comunicazione o diniego di offerta;
• mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo;
3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
5.6 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE” La garanzia non è operante:
a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti;
c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private
SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.7 - PATENTE A PUNTI
La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l’assicurato al momento dell’effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.
Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l’effetto della presente polizza.
Oggetto della garanzia
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:
• punti 6 per le patenti A e B;
• punti 9 per le patenti superiori.
dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
5.8 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE
La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:
Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione Art. 141 – Gare di velocità
Art. 186 – Guida in stato d’ebbrezza
Art. 187 – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Art. 189 – Omissione di soccorso
Art. 192 – Violazione di posti di blocco
5.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – ufficio Tutela Legale – xxx Xxxxxxxxx,00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). Tel. 039/9890.001 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e mail: xxxxxx@xxxxx.xx
5.10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894137
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000000 comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza;
• Targa del veicolo e la sua reperibilità;
• Motivo della chiamata;
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni
xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte al punto 20 della Nota Informativa, allegando alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI TUTELA LEGALE
Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinchè l’Impresa possa intervenire con la massima efficacia.
NOTA IMPORTANTE
Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
6. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (La garanzia è valida solo se richiamata nel Modulo di Xxxxxxx)
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.
Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguradano:
• l’invalidità permanente, con franchigia fissa ed assoluta del 5%
• la morte
6.2 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
• in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
• in caso di dolo del Conducente.
6.3 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE
La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito dalla legge.
6.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.
6.5 GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, paga all’Assicurato un’indennità in funzione dell’invalidità permanente accertata, al netto della franchigia contrattuale del 5%.
Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.
Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella allegata per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale.
Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
6.6 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Sulla base della documentazione ricevuta, degli accertamenti effettuati e del valore assicurato, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un’offerta di indennizzo. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.
6.7 RISOLUZIONE DELLE CONTRAVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITA’
La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per
parte.
Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.
Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi a cura dello stesso Xxxxxxxx; in tal caso il Collegio può anche convenire sulla opportunità di concedere un anticipo sull’indennizzo dovuto dall’Impresa. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente/Assicurato.
6.8 MORTE DA INFORTUNIO
L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell’infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’evento lesivo.
L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (La garanzia è valida solo se richiamata nel Modulo di Polizza contestualmente alla garanzia infortuni del guidatore)
6.9 OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI TRASPORTATI
La garanzia Infortuni del Guidatore di cui alla sezione Infortuni del Conducente, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato.
L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Per l’accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate ai precedenti articoli 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.7 – 6.8.
Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.
Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno.
6.10 OGGETTO DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura fino alla concorrenza di €2.500,00, per ogni evento e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle spese mediche rese necessarie a seguito infortunio, subito dal Conducente il veicolo assicurato e/o dai trasportati, e sostenute per:
a) esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
b) gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
c) le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
d) le rette di degenza;
e) il trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e viceversa.
Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese santarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’ammontare delle spese sostenute da ciascuno.
Il rimborso verrà effettuato da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l’applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un minimo di €250,00 per sinistro.
Nel caso in cui il Conducente e/o i traspotati si avvalgano del “Servizio Sanitario Nazionale”, la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall’Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all’Impresa verrà restituita contestualmente alla liquidazione.
Qualora il Conducente e/o i trasportati debbano presentare l’originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE
L’indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | |
des | sin | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | ||
Un arto superiore | 70% | 60% |
Una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
Un pollice | 18% | 16% |
Un indice | 14% | 12% |
Un medio | 8% | 6% |
Un anulare | 8% | 6% |
Un mignolo | 12% | 10% |
Una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Amputazione di un arto inferiore: | ||
Al disopra della metà della coscia | 70% | |
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio | 60% | |
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Amputazione di un piede | 40% | |
Amputazione di ambedue i piedi | 100% | |
Amputazione di un alluce | 5% | |
Amputazione di un altro dito del piede | 1% | |
Amputazione della falange ungueale dell'alluce | 2,5% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di un orecchio | 10% | |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: | ||
Una vertebra cervicale | 12% | |
Una vertebra dorsale | 5% | |
12° dorsale | 10% | |
Una vertebra lombare | 10% | |
Esiti di frattura di un meta mero sacrale | 3% | |
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme | 5% | |
Perdita anatomica di un rene | 15% | |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI
SETTORE III
Autobus e autosnodati.
SETTORE IV
Motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan e mezzi d’opera.
SETTORE VI
Macchine operatrici e carrelli.
SETTORE VII
Macchine agricole.
APPENDICE NORMATIVA
ART. 129 > SOGGETTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del 4presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all’articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
ART. 134 > ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1 -bis I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L’attestazione è consegnata dal Contraente all’Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
4 - bis L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
4 - ter Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le Imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4 - quater È fatto comunque obbligo alle Imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
ART. 144 > AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
ART. 2 > “CONTENUTO DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO”
- Regolamento IVASS 19 maggio 2015 N. 9/2015
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell’attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.
La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus.
In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
Data ultimo aggiornamento: 15.01.2018.
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Informativa ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs.196/03 ed eventuali modifiche e integrazioni (di seguito denominato “Il Codice Privacy”), in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue:
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Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, ANIA, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).
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Le comunichiamo altresì che l’art.7 del Codice Privacy Le conferisce specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. L’opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla società e dal Gruppo Nobis di cui al punto 1 c) espressa in relazione al trattamento effettuato mediante l’utilizzo degli strumenti di comunicazione automatizzati si estende anche al relativo trattamento mediante gli strumenti di comunicazione tradizionali.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi alla Direzione Generale di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
6) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx, 00 – 10071 Borgaro Torinese e Direzione Generale in Via Paracelso 14 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) nella persona del legale rappresentante.
Data ultimo aggiornamento: 15.01.2018
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Il presente Fascicolo Informativo
è aggiornato alla data del 15 gennaio 2018
FINCA-001.01.2018-2018.01.15