SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
DELLA FARMACIA COMUNALE E DELLA SUCCURSALE PERMANENTE DEL COMUNE DI VAGLIA
Il giorno del mese di dell’anno , nella sede municipale del Comune di Vaglia, avanti a me, Segretario Generale, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l’Amministrazione Comunale è parte ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), d.lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi:
A) il sig.
nato a
( ) il
, C.F. nella sua qualità di e domiciliato per la qualifica presso la Sede Comunale il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. 267/2000 (di seguito nel presente atto anche “concedente” o “Comune”)
B) il sig.
nato a
( ) il
, C.F. , il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto
(di seguito nel presente atto anche “concessionario”).
I signori comparenti aventi i requisiti di legge e della cui identità io Segretario generale, sono certo, rinunciano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni per questo atto.
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. del avente per oggetto “ ”, il Comune di Vaglia ha deliberato di procedere all’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di Vaglia e della succursale permanente di Pratolino;
con determina a contrarre n. del si è provveduto ad approvare il bando di gara ed i relativi allegati per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale;
all’esito della procedura di gara, con determinazione n. del è stato individuato l’aggiudicatario della concessione;
il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento della concessione per la gestione della farmacia comunale del Comune di Vaglia e della succursale permanente della frazione di Pratolino del Comune di Vaglia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Vaglia e il Concessionario medesimo;
il Comune di Vaglia rimane titolare della farmacia comunale e della succursale permanente la cui gestione affida in concessione con il presente atto.
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse e gli atti amministrativi ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Con il presente contratto il Comune di Vaglia affida in concessione la farmacia comunale sita in xxx Xxxxxxxxx,
x. 00/X xxx Xxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxxx) e la succursale permanente sita in xxx Xxxxxxxxxx, x. 000, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxxx) al Concessionario, alle condizioni previste dal presente contratto e dalla normativa vigente in materia.
2. Il Cocedente resta il titolare della Farmacia Comunale e della Succursale Permanente e la relativa intestazione “farmacia comunale” deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il Concessionario è titolare dell’azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a svolgere.
3. L’erogazione del servizio ad opera del concessionario deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda lo svolgimento delle seguenti attività in ciascuna farmacia:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, e il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per
patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’ambito dell’attività svolta dalle farmacie e dagli esercizi di prodotti sanitari;
b) misurazione della pressione tramite apparecchi elettronici rispondenti alla norma;
c) assicurare il servizio CUP per 3 ore al giorno;
d) servizio di attivazione della tessera sanitaria.
4. Il concessionario si obbliga a svolgere anche i servizi indicati nella relazione tecnica presentata nell’ambito della gara, che si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Il Concedente potrà affidare al Concessionario, con il consenso di quest’ultimo, ulteriori servizi o funzioni diversi da quelli previsti nel presente contratto, purché attinenti o connessi con il servizio oggetto del contratto.
6. Il Concessionario si obbliga a garantire un orario di apertura al pubblico, sia per la farmacia comunale di Vaglia che per la succursale di Pratolino, di almeno 5 ore giornaliere per 6 giorni a settimana, e lo svolgimento degli eventuali turni di apertura, fatto salvo il diverso orario indicato nella relazione tecnica.
Art. 2 - Durata della concessione
1. La concessione oggetto del presente contratto ha la durata di anni 10 (dieci) a far data dalla stipula del presente contratto e con scadenza quindi fissata al .
2. Allo scadere del predetto termine, il Comune si riserva di procedere:
- a riprendere in gestione la farmacia comunale e la succursale permanente;
- a mettere a gara la concessione del servizio per un altro decennio o altro periodo da stabilirsi;
- a cedere la farmacia e la succursale permanente secondo le procedure stabilite per legge.
3. Si precisa comunque che nulla sarà dovuto dal Comune al concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.
4. Il Concessionario in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
5. L’eventuale revoca dell’affidamento da parte del Concedente e connessa risoluzione del contratto, per fatti imputabili al concessionario, comporta la cessazione anticipata del rapporto tra le parti e legittima il Concedente stesso ad esercitare un’azione risarcitoria nei confronti del Concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento del servizio fino all’assunzione di quest’ultimo da parte del nuovo gestore, in ogni caso di cui al presente articolo, commi 2 e 5, il Concessionario sarà tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto, per il tempo necessario, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
Art. 3 – Corrispettivo
1. Il canone concessorio per l’affidamento in concessione dovuto a favore del Comune, come risulta dall’offerta presentata dal concessionario, è pari ad € , oltre ad IVA di legge, per tutta la durata della concessione.
Tale importo dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità: € , oltre ad IVA di legge, per ogni anno della durata della concessione che dovrà essere versato in rate semestrali anticipate (la prima rata alla data di stipulazione del contratto).
Il canone concessorio sarà, altresì, aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall’ISTAT (FOI).
Nel caso di cessazione anticipata del contratto per responsabilità del Concessionario, il Comune ha diritto a trattenere o richiedere l’intero canone dell’anno in corso.
2. Inoltre il concessionario verserà al Comune il canone di locazione dell’immobile di proprietà del Comune ove ha sede la Farmacia succursale permanente sita in xxx Xxxxxxxxxx x. 000, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxxx) (comprensivo di arredi, macchinari e attrezzature nello stato di fatto in cui si trovano) di € 825,00 (ottocentoventicinque/00), da corrispondere al Comune mensilmente, entro il 5 di ogni mese, sulla base del contratto di locazione allegato al presente contratto.
Il canone sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di
impiegati rilevato dall’ISTAT (FOI).
3. Il ritardo o il mancato pagamento delle somme sopra indicate nei termini fissati (nei punti 1 e 2), costituisce grave inadempimento contrattuale.
4. Per la stipula del presente contratto il concessionario versa in favore del Comune di Vaglia anche le seguenti ulteriori somme previste nel bando richiamato in premessa e qui di seguito riportate:
- Euro quale rimborso delle spese di pubblicità della gara;
- Euro quale prima rata del valore delle giacenze di magazzino, quali risultano da apposito inventario redatto in contradditorio tra il Comune e il concessionario e allegato al presente contratto, da versarsi al momento della stipula del contratto stesso. La seconda e la terza rata, di pari importo, saranno versate, rispettivamente, dopo 4 mesi e dopo 8 mesi dalla stipula del contratto.
Art. 5 – Attrezzatture e beni arredamento
Il Comune consegna al concessionario i beni che costituiscono l’arredamento e le attrezzatture che sono presenti in entrambi gli immobili sopra indicati, di sua proprietà, che risultano dall’inventario allegato al presente contratto, perché li utilizzi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e con la diligenza di cui all’art. 1176 c.c.
Il concessionario dichiara di ricevere in consegna i beni individuati, in buono stato e adatti all’uso convenuto, e si obbliga a restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso.
Il concessionario si obbliga ad usare dette dotazioni con la massima diligenza ed a curarne la manutenzione, a non impiegarle per scopi diversi da quelli convenuti e/o comunque per scopi diversi rispetto a quelli per i quali esse sono state progettate ed a non apportarvi alcuna modifica, che non sia previamente autorizzata, nonché a non applicare a dette dotazioni alcun accessorio che possa danneggiarle o comprometterne l’utilizzo od il funzionamento.
L’eventuale dismissione, nel corso del contratto di concessione, dovrà essere previamente autorizzata, dopo aver accertato che essa avviene per vetustà e non per incuria o manomissione. Sarà, inoltre, obbligo del concessionario provvedere all’acquisto di arredi e strumentazioni tecniche e ad ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell’esercizio della farmacia, ivi compreso ogni onere diretto ed indiretto relativo alle tasse ed alle concessioni.
Art. 6 - Obblighi del concessionario e standard di erogazione del servizio
1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte dal Concessionario.
2. Il Concessionario del servizio, oltre a mettere con immediatezza in atto politiche aziendali tese al rilancio dell’attività e al miglioramento della qualità del servizio, si impegna a:
- svolgere il servizio oggetto del presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza;
- fornire al Comune con periodicità annuale, entro il mese di gennaio, l’indicazione degli interventi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio.
3. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico, e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.
4. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare sarà tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili; dovrà, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile, in particolare nei riguardi dell’utenza.
5. Il Concessionario dovrà fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dal D.Lgs. n. 81/2008.
6. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, la “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comune.
La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, che l’utenza potrà legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia.
7. Il concessionario si impegna ad intestare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua, TARI e altri tributi, ecc.), esistenti presso la sede farmaceutica ed il dispensario, entro due mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Il Concessionario inoltre subentrerà anche nei contratti aventi ad oggetto i software gestionali.
8. Prima dell’inizio del servizio sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali e delle attrezzature affidati in gestione. Al termine del servizio il concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell’atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale l’ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. E’ fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi e conseguenti.
9. Tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali di proprietà comunale concessi in locazione e di quelli oggetto del contratto di sub-locazione sono a totale carico del concessionario, secondo quanto previsto dai rispetti contratti.
10. Il concessionario inoltre si obbliga, anche nell’eventualità in cui voglia spostare la sede della farmacia e della succursale permanente a mantenere comunque una sede a Vaglia e una a Pratolino.
11. Il concessionario si obbliga a rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all’interno dei locali delle farmacie in conseguenza dell’esercizio dell’attività data in concessione;
12. Il concessionario si obbliga a dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Vaglia da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in relazione allo svolgimento de l servizio oggetto della presente procedura.
13. Il concessionario si obbliga ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
Art. 7 – Responsabilità del concessionario
1. Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni responsabilità al riguardo sul piano civile ed amministrativo;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa, con un adeguato massimale per l’intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli e/o attrezzatture impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio.
Il Comune non risponderà, ovviamente, per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che il Concessionario instauri con eventuali terzi, così come per i rapporti che il Concessionario instauri con il personale che impiegherà nella gestione; di tutti i danni il Concessionario risponderà in ogni sede.
Art. 8 - Ruolo del Comune - Vigilanza e controllo
Il Comune è e resta titolare del servizio farmaceutico comunale, la cui gestione è affidata al Concessionario per il periodo di tempo previsto dall’art. 2 del presente contratto.
Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.
Il Comune assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.
Il Comune, avvalendosi di personale competente appositamente individuato, potrà, in qualsiasi momento, effettuare visite e ispezioni nei locali della farmacia e della succursale permanente e in quelli comunque utilizzati per l’espletamento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.
Il Concessionario o suo delegato hanno diritto di essere presenti all’ispezione.
Il Comune potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio.
I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite saranno segnalati al Concessionario per la messa in atto delle opportune azioni correttive.
Art. 9 - Interruzione del Servizio
1. L’erogazione del Servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
2. In ogni caso, la sospensione o l’interruzione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del Servizio.
Art. 10 – Esecuzione d’ufficio
Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva.
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto e di subconcessione
Sono vietate la cessione e la subconcessione del presente contratto.
E’ fatto altresì divieto al Concessionario, per tutta la durata del contratto, di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio farmaceutico oggetto del presente contratto.
Art. 12 - Penali e risarcimento del maggior danno
1. Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:
a) per la mancata adozione della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, in modo conforme al presente contratto, e in particolare all’art. 6: Euro 2.000,00;
b) in caso di perdurante mancata adozione della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, per ogni mese di ritardo a decorrere dal termine previsto all’art. 6, si applica l’ulteriore penale pari ad Euro 500,00;
c) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all’esercizio di farmacista: Euro 60,00 per ogni giorno;
d) per la mancata apertura delle farmacie nella giornata: Euro 500,00 per ogni giorno e per ogni farmacia;
e) per inosservanza dell’orario di servizio: Euro 200,00 per ogni infrazione;
f) per la mancata erogazione dei servizi indicati, di cui all’art.1, saranno irrogate penali commisurate alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di Euro 10,00 a un massimo di Euro 2.000,00 per ogni evento rilevato;
g) ritardi nel pagamento delle tranche del canone di concessione di cui all’art. 3.1 del presente contratto: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno stabilite in misura proporzionale alla gravità delle violazioni riscontrate, tenendo conto della loro eventuale reiterazione da parte del Concessionario.
2. Il Comune, qualora intenda disporre una penale, dovrà contestare l’inadempienza al Concessionario fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni e/o controdeduzioni; qualora queste ultime non dovessero essere ritenute valide o accettabili, il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o PEC. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune si avvarrà della cauzione definitiva.
3. Il Comune, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
Art. 13 - Risoluzione anticipata del contratto – recesso
1. Il Comune potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
a. gravi disfunzioni nell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
b. interruzione del servizio, in violazione all’art. 9 del presente contratto, con chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all’Amministrazione Comunale, anche all’Autorità sanitaria o da quest’ultima non autorizzata;
c. una delle condizioni di decadenza di cui all’art. 123, R.D. n. 1268/1934;
d. decadenza dell’esercizio della farmacia dichiarata dall’autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
e. reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui sia stata revocata l’autorizzazione al commercio;
f. inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
g. ricorso all’abusivismo professionale;
h. gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
i. inadempimento rispetto all’obbligo di destinare all’esercizio della farmacia i mezzi necessari per la gestione della stessa;
j. fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del concessionario;
k. scioglimento della Società (o cessazione ditta individuale) del Concessionario per qualsiasi causa;
l. inosservanza del divieto di cessione del contratto e di subconcessione di cui all’art. 11 del presente contratto;
m. mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa;
n. sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa.
2. Il Concedente, qualora intenda disporre la risoluzione del contratto, dovrà contestare l’inadempienza al Concessionario fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni o controdeduzioni; qualora le giustificazioni non dovessero essere ritenute valide o accettabili, si procederà a diffidare formalmente all’adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a 15 giorni. Perdurando l’inadempimento, il contratto si intenderà risolto ex art.1454 Codice Civile, fermo restando in ogni caso l’obbligo al risarcimento dei danni a carico del Concessionario inadempiente.
Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune potrà, sulla scorta di una sua valutazione discrezionale, rinunciare ad attivare la risoluzione del contratto e decidere di disporre prescrizioni conformative e/o sanzionatorie a carico del concessionario o di disporre la sola applicazione di penali, da commisurarsi in relazione alla gravità degli inadempimenti riscontrati.
In caso contrario, il Concedente dichiarerà risolto il presente contratto, procedendo alla revoca dell’affidamento del Servizio.
3. La risoluzione del contratto e la contestuale revoca dell’affidamento determinano l’estinzione, in capo al concessionario, del diritto alla gestione della farmacia comunale, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
4. Il Concessionario, in ogni caso, anche in presenza di risoluzione del contratto, è obbligato ad assicurare la continuità del servizio, fino al momento in cui l’attività non sia stata affidata ad altro soggetto o riassunta dal Comune.
5. Se a causa dell’inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio della farmacia e/o dell’inosservanza delle clausole del presente contratto, venisse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, il concessionario non avrà comunque il diritto di sospendere o ritardare il pagamento dei canoni.
Art. 14 - Cauzione definitiva
A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario si impegna a costituire a favore del Comune di Vaglia una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale aggiudicato di aggiudicazione mediante emessa da
In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.
Art. 15 - Modificazioni del contratto
Ogni eventuale modifica delle condizioni contenute nel presente contratto deve sempre essere concordata fra le parti e deve risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente sottoscritto da ciascuna delle Parti. Le normative sanitarie e di settore che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto sostituiranno automaticamente le clausole divenute incompatibili, dando atto che tale eventuale sostituzione non potrà comunque comportare la nullità del presente contratto ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c.
Le parti convengono sin da ora di procedere di comune accordo alle revisioni del contratto che si rendessero necessarie in seguito all’eventuale modificazione di elementi di rilievo del quadro normativo o delle condizioni commerciali di vendita dei prodotti.
Art. 16 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, quali imposta di bollo, di registro (da applicare in misura fissa), diritti di rogito, etc., sono a totale carico del Concessionario, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 17 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l’esecuzione e l’interpretazione del presente contratto, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è il Tribunale di Firenze.
Art. 18 – Norme finali di garanzia
1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Vaglia che, in relazione al presente contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Vaglia.
3. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, ed all’art. 1 , comma 4, del Codice di comportamento di questo Ente, approvato con deliberazione di G.C n. 64 del 09/12/2013 e disponibile sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di cui il Gestore dichiara di essere a conoscenza, gli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici per i dipendenti del Comune sono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, del Gestore. In caso di violazione accertata dei suddetti obblighi, da parte dei soggetti da ultimo citati, si procederà alla risoluzione del presente contratto.
Art. 19 - Trattamento dati personali
1. Il Concedente, come sopra rappresentato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del conseguente regolamento comunale, approvato con deliberazione di C.C n. 32 del 29/05/2018, informa il concessionario che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto o, comunque, ad esso ricollegabili, esclusivamente per lo svolgimento delle attività in esso contemplate e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dalle altre disposizioni normative vigenti nel settore cui lo stesso contratto inerisce.
2. Il concessionario, da parte sua, assume l’obbligo a trattare tutti i dati di carattere personale di cui venga in possesso in relazione all’esecuzione del presente contratto con la massima riservatezza nel rispetto dei principi di cui alla normativa testé richiamata.
Art. 19 - Norme finali
Per quanto non disciplinato dal presente contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiamano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 50/2016, artt. da 164 a 173 e, per quanto compatibili, la parte I e la parte II del predetto decreto legislativo, nonché le disposizioni del codice civile e di tutte le norme legislative e regolamentari di settore.
Comune di Vaglia – dott. Concessionario – dott.
Segretario Comunale – dott.