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Richiesta sospensione ai sensi dell’art. 56 Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19, Decreto-Legge n.18/2020.
La società con sede in , codice fiscale
e P.IVA n. nella persona
del/della sig./sig.ra
presa visione dell’iniziativa in oggetto, in relazione ai contratti di locazione finanziaria o credito di seguito indicati
con riferimento alle rate/canoni in scadenza sino al 30 settembre 2020
CHIEDE
□ A) la sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi) sino al 30/09/2020
□ B ) la sospensione della sola quota capitale sino al 30/09/2020
DICHIARA
• di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
• di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
• ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
• con riferimento a quanto dichiarato nella presente, di essere consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso sono puniti, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.455, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
PRENDE ATTO CHE
La sospensione sarà regolata come di seguito indicato, fatti salvi differenti accordi scritti tra le parti atti a regolare quanto non esplicitamente indicato:
A) la sospensione della intera rata (quota capitale e quota interessi) sino al 30/09/2020
❖ A seguito dell’esercizio della facoltà di sospensione, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti, la durata iniziale del finanziamento viene prorogata per un periodo pari al periodo di sospensione fruito e il piano finanziario modificato di conseguenza;
❖ Le rate oggetto di sospensione saranno riscadenzate al termine del piano di finanziamento originario, che viene quindi prorogato di un periodo eguale alla durata della sospensione. Fermo restando quanto previsto al successivo periodo, al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti; Gli interessi (calcolati sul debito residuo al momento della sospensione) e l’eventuale servizio assicurativo, fruito ma non pagato nel periodo di sospensione, saranno ripartiti su tutto il nuovo piano di ammortamento;
❖ Il pagamento degli eventuali servizi di manutenzione e riparazione o estensioni di garanzia, di competenza del periodo di sospensione, saranno corrisposti alle scadenze originariamente pattuite e pertanto verranno addebitati anche durante il periodo di sospensione.
B) sospensione della sola quota capitale sino al 30/09/2020
❖ A seguito dell’esercizio della facoltà di sospensione, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti, la durata iniziale del finanziamento viene prorogata per un periodo pari al periodo di sospensione fruito e il piano finanziario modificato di conseguenza;
❖ Le rate oggetto di sospensione saranno riscadenzate al termine del piano di finanziamento originario, che viene quindi prorogato di un periodo eguale alla durata della sospensione. Xxxxx restando quanto previsto al successivo periodo, al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti. Il pagamento della quota capitale sospesa e dell’eventuale servizio assicurativo fruito ma non pagato nel periodo di sospensione, saranno ripartiti su tutto il nuovo piano di ammortamento;
❖ Il pagamento degli interessi e dei servizi di manutenzione di competenza del periodo di sospensione, saranno corrisposti alle scadenze originariamente pattuite e pertanto, verranno addebitati anche durante il periodo di sospensione.
Restano fermi tutti gli altri patti, condizioni, modalità e rinunce stabiliti nel/i contratto/i di leasing o di credito sopra identificato/i in quanto non modificato/i con la presente scrittura che, per espressa volontà delle parti, non costituisce novazione delle obbligazioni originariamente assunte.
L’intermediario si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’Impresa e, in particolare, che alla data odierna
l’Impresa non presenti con il suddetto Intermediario posizioni classificate come non performing (censite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).
Firma/e del/dei richiedente/i o suo procuratore