SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:
Per i Lavoratori Dipendenti del settore pubblico
Polizza Credit Protection Insurance (CPI)
di Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia e Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:
DIP danni | DIP vita | DIP aggiuntivo multirischi |
Condizioni di assicurazione comprensive di glossario | Modulo di adesione
Data di ultimo aggiornamento: 01/03/2022
Mod. ASS 71-Lpu-03-2022_09
Polizza Creditor Protection Insurance (CPI)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnie:
SOGECAP S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: “Sicuro” - Pubblici
compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00088
SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia.
✓ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (opera se mantieni lo status di lavoratore dipendente).
Al momento dell’adesione sono previste le garanzie Ricovero Ospedaliero e Xxxxxxx Involontaria di Impiego e saranno prestate a condizione che, al momento del sinistro, permanga la qualifica di Dipendente del settore pubblico.
✓ Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (opera se nel corso del contratto diventi Lavoratore Autonomo e questa condizione permanga al momento del sinistro).
Se nel corso del contratto la tua domanda di pensionamento viene accettata o nel caso in cui diventassi Lavoratore Xxxxxxx, la garanzia Perdita Involontaria di Impiego cessa.
Indipendentemente dal numero dei contratti sottoscritti, per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria di Impiego e Ricovero Ospedaliero la prestazione massima pagabile è di € 1.500,00 al mese.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Il Ricovero Ospedaliero intervenuto dopo che hai compiuto l’80° anno di età.
🗶 L’Inabilità Temporanea Totale intervenuta dopo che hai compiuto l’80° anno di età.
🗶 La Perdita Involontaria di Impiego qualora l’orario di lavoro settimanale sia inferiore a 20 ore settimanali, si tratti di contratto a tempo determinato, l’anzianità di lavoro presso lo stesso datore inferiore a 12 mesi, sia intervenuto licenziamento non dovuto a giustificato motivo oggettivo.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni. Non sono coperte le conseguenze:
! Del dolo dell’assicurato, della contraente o del benefi- ciario; di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV; della partecipazione attiva dell’Assicurato a sommosse, scioperi, tumulti popolari, fatti di guerra (anche non dichiarata) o insurrezione, atti di terrorismo e rivoluzioni; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, della guida di qual- siasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; dell’uso o della produzio- ne di esplosivi; della pratica di sport estremi; di qual- siasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo com- merciale); di trasformazioni o assestamenti energe- tici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche; dell’uso di stupefacenti o me- dicine in dosi non prescritte dal medico; di stati di ubriachezza ed ebbrezza, alcolismo cronico.
Le garanzie danni previste da questa polizza coprono i rischi di ricovero ospedaliero e perdita involontaria d’impiego o inabilità temporanea totale al lavoro. È un contratto di assicurazione in forma collettiva al quale puoi aderire se sei un dipendente del settore pubblico e hai richiesto l’erogazione di un Finanziamento a Fiditalia S.p.A. (Contraente). Quando sottoscrivi la polizza la tua età deve essere compresa tra i 18 e i 75 anni (non compiuti) e non superiore agli 80 anni al termine del piano di rimborso del Finanziamento.
Dove vale la copertura?
✓ La garanzia Perdita Involontaria di Impiego è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolato dalla legge italiana. Le altre garanzie sono valide senza limiti territoriali ma la garanzia Ricovero Ospedaliero deve avvenire in una struttura ospedaliera dell’Unione Europea e l’Inabilità Temporanea Totale deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti l’attività nell’Unione Europea.
Che obblighi ho?
- Alla sottoscrizione del contratto, fornisci dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione del contratto.
- In corso di contratto, ricordati di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, come ad esempio i mutamenti della professione svolta.
- Devi sempre comunicare l’esistenza di altre assicurazioni che coprono gli stessi rischi coperti dal contratto.
Quando e come devo pagare?
Il premio è pagato in via anticipata e in un’unica soluzione ed è corrisposto direttamente da Fiditalia per tuo conto, in quanto l’importo del premio è finanziato al momento dell’erogazione del Finanziamento da te richiesto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre:
• dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento;
• o, nel caso il rimborso del Finanziamento venga differito oltre i 180 giorni, dalle ore 24:00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del Finanziamento.
Il contratto ha una durata pari al piano di rimborso del Finanziamento e compresa tra 1 e 120 mesi. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il contratto non prevede tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza inviando una raccomandata A.R. indirizzata all’Assicuratore:
• entro 60 giorni dalla data di decorrenza;
• dopo 5 anni e con un preavviso di 60 giorni.
Polizza Creditor Protection Insurance (CPI)
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
SOGECAP S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento nr. Iscrizione I00088
01/03/2022 - ultima edizione disponibile
Prodotto: “Sicuro” - Pubblici
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
🗶 Il Decesso intervenuto dopo che hai compiuto l’80° anno di età.
🗶 L’Invalidità Permanente Totale riconosciuta dopo che hai compiuto l’80° anno di età.
Che cosa non è assicurato?
Principali esclusioni. Non sono coperte le conseguenze:
! del dolo dell’assicurato, della contraente o del beneficiario; di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV; della partecipazione attiva dell’Assicurato a sommosse, scioperi, tumulti popolari, fatti di guerra (anche non dichiarata) o insurrezione, atti di terrorismo e rivoluzioni; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, della guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; dell’uso o della produzione di esplosivi; della pratica di sport estremi; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche; dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico; di stati di ubriachezza ed ebbrezza, alcolismo cronico.
Ci sono limiti di copertura?
a) Decesso per qualsiasi causa
b) Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia
Indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti, per le garanzie Decesso ed Invalidità Permanente Totale la prestazione massima pagabile è di € 50.000,00.
Che cosa è assicurato Quali sono le prestazioni?
Le garanzie vita previste da questa polizza coprono i rischi di Decesso ed Invalidità Permanente Totale. È un contratto di assicurazione in forma collettiva al quale puoi aderire se sei un dipendente del settore pubblico e hai richiesto l’erogazione di un Finanziamento a Fiditalia S.p.A. (Contraente). Quando sottoscrivi la polizza la tua età deve essere compresa tra i 18 e i 75 anni (non compiuti) e non superiore agli 80 anni al termine del piano di rimborso del Finanziamento.
✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali ma l’Invalidità Permanente Totale deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea.
Dove vale la copertura?
- In corso di contratto, ricordati di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, come ad esempio i mutamenti della professione svolta.
- In caso di sinistro fai una richiesta telefonica o scritta per ricevere le informazioni e l’elenco dei documenti da consegnare per la denuncia di sinistro.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Il premio è pagato in via anticipata e in un’unica soluzione ed è corrisposto direttamente da Fiditalia per tuo conto, in quanto l’importo del premio è finanziato al momento dell’erogazione del Finanziamento da te richiesto ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età ed alle attività professionali svolte.
- Non è previsto il diritto al riscatto o alla riduzione.
- Non è prevista la possibilità di frazionare i premi.
- Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio.
Quando e come devo pagare?
La copertura decorre:
- dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento;
- o, nel caso il rimborso del Finanziamento venga differito oltre i 180 giorni, dalle ore 24:00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del Finanziamento.
Il contratto ha una durata pari al piano di rimborso del Finanziamento e compresa tra 1 e120 mesi. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il contratto non prevede tacito rinnovo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Puoi disdire la polizza inviando una raccomandata A.R. indirizzata all’Assicuratore:
- entro 60 giorni dalla data di decorrenza;
- dopo 5 anni con un preavviso di 60 giorni.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Non sono previsti riscatti e/o riduzioni.
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI ✓ NO
Polizza Creditor Protection Insurance (CPI)
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
SOGECAP S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento nr. Iscrizione I00088
SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento nr. Iscrizione I00094
01/03/2022 ultima edizione disponibile
Prodotto: ”Sicuro” - Pubblici
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento in- formativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOGECAP S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 00.00.00.00.00,
sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxx@xxx.xx
SOGECAP S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Générale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ACPR (ex ACAM) - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ed è soggetta al controllo dell’ACPR. In virtù della notifica dell’ACPR all’IVASS in data 22 luglio 2010 (numero di iscrizione all’elenco I dell’albo imprese IVASS I.00088), la Compagnia opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Tel. 00.00.00.00.00, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
Il patrimonio netto di Sogecap S.A. risultante dall’ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 3.742 costituito da: capitale sociale per €/mio 1.264 utili portati a nuovo per €/mio 1.146 ed altre riserve per €/mio 656. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogecap ammonta a €/mio 3.692 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 212%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogecap ammonta a €/mio 1.661 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 380%.
I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxxx/XXXXXXX_XXXX_0000_00.xxx
SOGESSUR S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 00.00.00.00.00,
sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxx@xxx.xx
SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale di Sogessur S.A. sono stabilite in Francia, in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Parigi La Défense Cedex, iscritta nel Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379846637.
La Compagnia è autorizzata all’esercizio dell’assicurazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ed è soggetta al controllo da parte ACPR. In virtù della notifica dell’ACPR all’IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all’elenco I dell’albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria in Italia, in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Tel. 00.00.00.00.00, sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall’ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 133 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 65. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 208 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 132%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 94 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 216%.
I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxxx/XXXXXXXX_XXXX_0000_00.xxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Ramo Vita:
✓ prestazioni in caso di decesso (Ramo I) per qualsiasi causa
✓ prestazioni in caso di invalidità Permanente Totale (Xxxx X) a seguito di infortunio o malattia
L’ampiezza e l’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali previsti; viene rimborsata una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data dell’evento assicurato
Rami danni:
✓ Inabilità Temporanea Totale (Ramo 1 o 2)
✓ Perdita Involontaria di Impiego (Ramo 16)
✓ Ricovero Ospedaliero (Ramo 1 o 2)
L’ampiezza e l’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali previsti; viene rimborsata una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento.
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni.
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Rami Vita:
In caso di Decesso non sei assicurato nel caso di:
! suicidio accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione al contratto;
! conseguenze di malattie tropicali.
In caso di Invalidità Permanente Totale non sei assicurato nel caso di:
! conseguenze di malattie tropicali;
! particolari situazioni o patologie fisiche o psichiche.
Rami danni:
In caso di Perdita Involontaria di impiego si applica un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni e non sei assicurato nel caso di:
! particolari ipotesi di interruzione e/o cessazione del rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il licenziamento tra congiunti);
! quiescenza, pensionamento, prepensionamento;
! percezione di alcune tipologie di ammortizzatori sociali;
! licenziamento notificato prima dell’adesione o durante i primi 60 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo (Carenza).
In caso di Ricovero Ospedaliero è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni e non sei assicurato nel caso di:
! inseminazione artificiale, sterilità e ogni esame, diagnosi o terapie di infertilità;
! particolari situazioni o patologie fisiche o psichiche.
In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni e non sei assicurato nel caso di:
! particolari situazioni o patologie fisiche o psichiche.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: chiama il numero 02/43018500 o scrivi alla email Xxxx@XxxxxxxXxxxxxxx-Xxxxxxxxx.xx per ricevere le informazioni e l’elenco dei documenti da consegnare per la denuncia di sinistro. |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 345-quater, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i., in caso di mancata riscossione delle somme dovute ai Beneficiari nei 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti. | |
Liquidazione della prestazione: l’Assicuratore si impegna a liquidare la prestazione dovuta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, salvo casi particolari. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono determinare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la cessazione dell’assicurazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio è finanziato. È pagato in via anticipata e in un’unica soluzione ed è corrisposto direttamente da Fiditalia. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | In caso di estinzione totale o parziale anticipata o di trasferimento del Finanziamento ti verrà restituita la porzione di premio non goduto al netto delle spese di emissione del contratto e delle spese di rimborso. In caso di recesso sarà restituito il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. |
Sconti | Non è prevista applicazione di sconti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - La polizza non prevede tacito rinnovo. Nel caso di polizze di durata superiore a 5 anni, potrai recedere a partire dal quinto anno dando un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità del Programma Assicurativo. Il Programma assicurativo cessa in ogni caso: • al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alla garanzia Decesso ed Invalidità Permanente Totale; • in caso di Decesso; • in caso di recesso; • in caso di estinzione totale anticipata del Finanziamento salvo il caso di mantenimento della copertura sino alla scadenza originaria. Per la prestazione Perdita di Impiego è previsto un periodo di carenza di 60 giorni dalla decorrenza del Piano Assicurativo. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista. |
Recesso | Hai diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto e il premio già pagato ti verrà restituito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, al netto delle imposte e della quota di premio relativo al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. |
Risoluzione | Non è prevista. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI ✓ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | - Non sono previsti riscatti e/o riduzioni. |
Richiesta di informazioni | - Non prevista. |
Questo prodotto è destinato ai dipendenti del settore pubblico che abbiano richiesto un Finanziamento a Fiditalia S.p.A. e che, al momento della sottoscrizione della polizza, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 75 anni e non superiore agli 80 anni al termine del piano di rimborso del Finanziamento.
A chi è rivolto questo prodotto?
Per i rami vita
Costi gravanti sul premio
• Costi di Intermediazione: 57.0%. La percentuale è fissa e non dipende da sesso, durata, età della testa assicurata o importo finanziato.
• Costi di gestione: 10.0%. La percentuale è fissa e non dipende da sesso, durata, età della testa assicurata o importo finanziato.
Per tutti i rami
• Costi di intermediazione.
Il 57% del premio al netto delle imposte è in media corrisposto all’/agli intermediario/i a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami relativi alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Ricovero Ospedaliero devono essere inoltrati per iscritto a: Riceverai un riscontro da parte dell’Impresa assicuratrice entro al massimo 45 giorni dalla data di ricezione del tuo reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. Potrai, inoltre, rivolgerti per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per procedere innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni; i premi per le garanzie del Xxxx Xxxxx sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni pari al 2.5% dell’ammontare dei premi. Per le garanzie Decesso ed Invalidità Permanente Totale è prevista, per l’anno in cui è corrisposto il premio, una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle condizioni e nei limiti di detraibilità previsti dalla legge tempo per tempo vigente. |
AVVERTENZE
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione relative al Contratto assicurativo n. FI/16/002 “Sicuro” stipulato da Fiditalia S.p.A. per l’assicurazione dei rischi: vita caso morte, invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale al lavoro e ricovero ospedaliero assicurati da Sogecap S.A. e perdita involontaria d’impiego assicurato da Sogessur S.A.
Il presente documento è stato rivisto sulla base delle disposizioni contenute nelle Linee xxxxx Xxxx “Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018.
INDICE
GLOSSARIO 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2
ART. 1 - Base dell’assicurazione 2
ART. 2 - Garanzie 2
ART. 3 - Persone assicurabili e formalità di ammissione al programma assicurativo 2
ART. 4 - Decorrenza e durata del programma assicurativo 2
ART. 5 - Estinzione anticipata del finanziamento 3
ART. 6 - Recesso 3
ART. 7 - Prestazioni assicurate 3
ART. 8 - Limitazioni 4
ART. 9 - Premio assicurativo 4
ART. 10 - Denuncia di sinistro ed obblighi relativi 5
ART. 11 - Cessione dei diritti 5
ART. 12 - Aggravamento del rischio 5
ART. 13 - Reclami 5
ART. 14 - Regime fiscale 5
ART. 15 - Conflitto di interessi 6
ART. 16 - Legge applicabile 6
ART. 17 - Foro competente 6
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7
GLOSSARIO
Aderente: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espres- sa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamen- te, l’onere economico del premio.
Assicurato: la persona fisica o giuridica che abbia aderito al Programma Assicurativo ai sensi dell’art. 3. In caso di persona giuridica, gli eventi e/o le circostanze attinenti la vita o la persona dell’Assicurato devono inten- dersi riferiti alla persona fisica che sottoscrive il Modulo di adesione in qualità di legale rappresentante della persona giuridica.
Assicuratore:
• Sogecap S.A., capitale sociale € 1.168.305.450, con Sede Legale e Di- rezione Generale in Tour D2 – 00 xxx xxxxx xxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx. La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ACPR (ex ACAM) - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e, in vir- tù della notifica dell’ACPR all’IVASS in data 22 luglio 2010 (numero di iscrizione all’elenco I dell’albo imprese IVASS I.00088), la Società opera in Italia in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria di xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Registro delle Imprese di Milano, Mon- za-Brianza, Lodi, Codice fiscale e P. IVA 07160010968. Sogecap S.A. presta i rischi delle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero.
• Sogessur S.A., Capitale Sociale € 33.825.000, con sede Legale e la Dire- zione Generale in Tour D2 – 00 xxx xxxxx xxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx. La Società è autorizzata all’esercizio dell'assi- curazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, in virtù della notifica dell’ACPR all’ IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all’elenco I dell’albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria di xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Codice fiscale e P. IVA 07420570967. Sogessur S.A. presta, i rischi della garanzia Perdita Involontaria d’Impiego.
Beneficiario:
• Per la garanzia Decesso: gli eredi dell’Assicurato;
• Per le garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea To- tale al lavoro, Perdita Involontaria di Impiego e Ricovero Ospedaliero: l’Assicurato.
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurati-
vo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l’Assicuratore non corrisponderà la prestazione assicurata.
Caricamenti: parte del premio versato dalla Contraente destinata a copri- re i costi commerciali ed amministrativi dell’Assicuratore.
Compagnie: Sogecap S.A. e Sogessur S.A.
Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente: Fiditalia S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Xxx X. Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli In- termediari assicurativi e riassicurativi, n. D000026922, in data 01/01/2007. XXX Xxxxx: l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assi- curativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
DIP Vita: il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicu- rativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi di cui all’articolo 12 del Regolamento IVASS n. 41/2018.
DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Multirischi: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.
Dipendente del settore privato: il lavoratore dipendente (o lavoratore subordinato) che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manua- le presso Aziende o Enti italiani di diritto privato.
Dipendente del settore pubblico: il lavoratore dipendente (o lavoratore subordinato) che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manua- le alle dipendenze e sotto la direzione di una Pubblica Amministrazione. Finanziamento: il Finanziamento concesso dalla Contraente all’Assicu- rato.
Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo.
Garanzia/e: copertura/e assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l’Assicuratore si impegna a pagare il risarcimento all’Assicurato .
Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato.
Indennizzo: somma dovuta dall’Assicuratore al Beneficiario in caso di sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che pro-
duca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Invalidità permanente totale: definitiva e totale incapacità dell’Assicu- rato ad attendere alle proprie abituali occupazioni.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Lavoratore Atipico: persona fisica che svolge un’attività lavorativa sog- getta a forme contrattuali non convenzionali rispetto ai contratti di lavoro subordinato a tempo pieno, indeterminato e disciplinati dalla legge ita- liana. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella cate- goria dei lavoratori atipici coloro i quali hanno un contratto di lavoro a tempo determinato; contratto di Apprendistato; contratto di formazione lavoro; contratto part- time (inferiore a 20 ore settimanali); contratto di lavoro in affitto; contratto di lavoro stagionale; contratto di lavoro inter- mittente; contratto di lavoro ad interim o coloro i quali siano lavoratori frontalieri, contratto di lavoro presso individui privati (cd lavoratori do- mestici).
Lavoratore autonomo: persona fisica che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente pro- prio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicura- to non dipendente da infortunio.
Modulo di Adesione o Modulo di Adesione al Programma Assicurati- vo: Modulo sottoscritto dall’aderente con il quale egli manifesta la volon- tà di concludere il Programma Assicurativo in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Perdita involontaria d’impiego: perdita dell’impiego non dipendente dalla volontà dell’Assicurato.
Polizza/e Collettiva/e o Contratto/i Collettivo/i: contratto di assicura- zione stipulato dalla Contraente per conto di uno o più di Assicurati.
Premio o Premio Unico: la somma versata all’Assicuratore per la coper- tura assicurativa prestata.
Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garan- zia assicurativa prestata dall’Assicuratore con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvi- venza dell’Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.
Prestazione massima o Massimale: somma massima garantita dall’As- sicuratore.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dall’Assicu- ratore.
Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera.
Set informativo: l’insieme dei documenti che sono predisposti, conse- gnati unitariamente all’Aderente, prima della sottoscrizione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Vita, DIP Aggiuntivo Multirischi e Condizio- ni di Assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazio- ne.
Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
ART. 2 – GARANZIE
Il presente contratto può essere sottoscritto solo da soggetti che al momento dell’adesione siano Dipendenti del settore pubblico e, salvo le esclusioni indicate all’Art. 8 – Limitazioni, prevede le seguenti garanzie:
• Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D);
• Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita IPT);
• Perdita Involontaria d’Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (in seguito definita PII);
• Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita RO).
Tali garanzie saranno prestate solo nel caso in cui l’Assicurato man- tenga la qualifica di Dipendente del settore pubblico al momento del Sinistro.
La prestazione Perdita Involontaria d’Xxxxxxx sarà garantita anche nel caso in cui l’Assicurato diventi Dipendente del settore privato
Si avvisa l’Assicurato che alla data di accettazione della domanda di pensionamento da parte dell’Ente previdenziale, o nel caso in cui, in corso di contratto, diventasse Lavoratore atipico, cesserà la copertu- ra assicurativa dei rischi relativi alla Perdita Involontaria di Impiego e pertanto, da quel momento, l’Assicuratore garantirà unicamente le seguenti prestazioni assicurative:
• Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D);
• Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita IPT);
• Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita RO).
Ove nel corso della durata del contratto l’Assicurato diventi Lavora- tore Autonomo, l’Assicuratore garantirà le seguenti prestazioni assi- curative:
• Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato;
• Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di in- fortunio o malattia dell’Assicurato;
• Prestazione in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato;
• Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a se- guito di infortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita ITT).
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. La garanzia RO deve avvenire in una struttura ospedaliera dell’Unione Europea.
La garanzia PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano ed il con- tratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITA’ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
È assicurabile la persona fisica che sottoscrive il contratto di Finanziamen- to con la Contraente a condizione che:
• al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, abbia un’età compresa tra 18 e 75 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di assunzione medica di seguito indicate;
• al termine del piano di rimborso del Finanziamento, non abbia an- xxxx compiuto 80 anni di età.
Modalità di perfezionamento del contratto:
Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della sezione “Adesione al programma Assicurativo e dichiarazione sullo stato di salute e lavorativo” riportata nel Modulo di adesione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circo- stanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’As- sicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Fermo quanto stabilito all’art. 3 relativamente alle modalità di perfezio- namento del contratto, il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento ad esso correlato o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del Finan- ziamento superiore a 180 giorni, dalle ore 24.00 del 30° giorno ante- cedente la scadenza della prima rata di rimborso del Finanziamento
e rimane in vigore per la durata del piano di rimborso del Finanziamento (stabilita in fase di sottoscrizione del Programma Assicurativo) con un mi- nimo di 1 mese e un massimo di 120 mesi, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato.
• Nell’ipotesi in cui l’Assicurato, alla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento, abbia optato per il Finanziamento con maxirata fi- nale (“Maxirata”) la copertura assicurativa viene prestata per la durata del piano di rimborso del Finanziamento e per il periodo intercorrente tra il termine del piano di rimborso del Finanziamento e le ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato decide se rifinanziare o meno la maxirata finale, fino ad un massimo di 30 giorni dal termine del piano di rim- borso del Finanziamento. L’eventuale rifinanziamento della maxirata finale non è coperto da assicurazione.
• Nell’ipotesi in cui l’Assicurato, alla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento, abbia optato per il Finanziamento senza maxirata finale (“Doppio Piano di Rimborso”) la copertura assicurativa viene prestata per la durata del primo e del secondo piano di rimborso del Finanziamento.
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:
• al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie D e IPT;
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato;
• in caso di estinzione totale anticipata del Finanziamento, salvo quanto previsto all’art. 5.
Il presente contratto non prevede tacito rinnovo.
ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione totale anticipata o di trasferimento del Finanziamen- to da parte dell’Assicurato, l’Assicuratore restituirà all’Assicurato la por- zione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento e la sua scadenza origi- naria, al netto delle spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari a € 40.00 e delle im- poste. In caso di estinzione totale il Programma Assicurativo cessa salvo che l’Assicurato richieda che lo stesso rimanga in vigore fino alla scaden- za originaria del Finanziamento mediante apposita comunicazione da consegnare all’Assicuratore. In questo caso non vi sarà alcun rimborso di premio che resta acquisito dall’Assicuratore per far fronte ai rischi assunti con il contratto e la prestazione sarà corrisposta al Beneficiario e sarà cal- colata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Finanziamento. In caso di estinzione parziale anticipata del Finanziamento l’Assicuratore restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipa- ta e la sua scadenza originaria, al netto del premio relativo al nuovo piano di ammortamento, delle spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari a € 40.00 e delle imposte. In caso di estinzione parziale anticipata del Finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore sulla base del nuovo piano di ammortamento concordato con la Contraente al momento dell’estinzio- ne parziale. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
La formula utilizzata per il calcolo del rimborso del premio è la seguente:
Dove:
PR: premio rimborsato PHT: premio netto imposte D: durata finanziamento
T: tempo trascorso
Dt: debito residuo alla data di estinzione D0: capitale assicurato iniziale
∂: percentuale di caricamenti sul premio c: costo di estinzione
Per maggior chiarezza di seguito si fornisce un esempio illustrativo
Dove: | |
PHT: | 180,00 € |
D: | 60 |
T: | 18 |
Dt: | 2.200,00 € |
D0: | 3.000,00 € |
∂: | 60% |
c: | 40 € |
e quindi, | PR: 72,56 €. |
ART. 6 – RECESSO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore, entro 60 gior- ni dalla data di decorrenza del contratto (così come descritta all’art. 4); qualora, durante il periodo per l’esercizio del recesso, sia denunciato all’Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l’Assicura- tore riconoscerà la prestazione assicurata (ove effettivamente dovuta ai sensi del presente contratto) e tratterrà il premio versato anche qualora l’Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiari di voler recedere dal Programma Assicurativo. A partire dall’inizio del quinto anno del Programma Assicurativo, l’Assicurato può altresì recedere, a mezzo let- tera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore, con effetto a decorrere dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga eserci- tato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il re- cesso. Senza pregiudizio per quanto precede, in entrambi i casi di reces- so l’Assicuratore, per il tramite della Contraente, restituirà all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’Assicurato, il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE
• In caso di Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Benefi- ciario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’80° anno di età.
• In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malat- tia (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale resi- duo del Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT cor- risponde ad un’invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, prima del compimento dell’80° anno di età dell’Assi- curato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malat- tia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Ina- bilità Temporanea Totale o per Perdita Involontaria di Impiego o per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute successiva- mente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà dimi- nuito delle rate predette al netto degli interessi.
• In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a se- guito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge
n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammon- tare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamen- to o prepensionamento o la quiescenza. La prestazione viene cor- risposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter benefi- ciare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo. Inoltre per poter benefi- ciare della prestazione, l’Assicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca
attiva di occupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.
• In caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il pe- riodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO compro- vato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assi- curatore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO di- stinti). La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO ab- bia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° gior- no di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età.
FACCIAMO CHIAREZZA: QUALE PERCENTUALE DI INVALIDITÀ VIENE UTILIZZATA DALLA COMPAGNIA.
Per il calcolo della percentuale di invalidità, la Compagnia utilizza la ta- bella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale per- centuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti.
Il verbale di riconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di cal colo della prestazione.
• In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortu- nio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specifi- cati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, do- vute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova pre- stazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità comples- sive per più periodi di ITT distinti). La prestazione viene corrispo- sta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro auto- nomo ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di età. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la conti- nuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene ap- plicata di nuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo.
ART. 8 – LIMITAZIONI
Carenza: Non sono garantiti i licenziamenti notificati (garanzia PII) durante i primi 60 giorni dalla data di decorrenza del Programma As- sicurativo.
Franchigia: per le garanzie ITT e PII è previsto un periodo di franchi- gia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per la garanzia RO è previsto un periodo di franchigia asso- luta di 7 giorni, che decorre dal 1° giorno di ricovero. Solo con riferi- mento alla garanzia ITT se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Per- tanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima dura- ta d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo.
A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funziona- mento relativo all’applicazione di franchigie e massimali nel caso di un sinistro relativo alla garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, in tre diverse ipotesi (gli esempi sono formulati con riferimento ad un Finanziamento che preveda il pagamento di rate di rimborso mensile pari a € 100,00 e con riguardo ad un sinistro che non si verifichi nel periodo di carenza):
1° caso:
• periodo di Perdita Involontaria d’Impiego: 05/09/2010 – 20/11/2010;
• data di scadenza della rata di rimborso mensile del Finanziamento: il giorno 28 di ogni mese;
• indennizzo liquidato, dopo l’applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni): € 0,00.
2° caso:
• periodo di Perdita Involontaria d’Impiego: 05/09/2010 – 20/11/2010;
• data di scadenza della rata di rimborso mensile del Finanziamento: il giorno 15 di ogni mese;
• indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni): € 100,00.
3° caso:
• periodo di Perdita Involontaria d’Impiego: 05/09/2010 – 20/02/2012;
• data di scadenza della rata di rimborso mensile del Finanziamento: il giorno 15 di ogni mese;
• indennizzo liquidato, dopo l’applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni) e del limite di 12 mensilità indennizzabili: € 1.200,00.
Esclusioni:
• Per tutte le garanzie, le conseguenze: del dolo dell’Assicurato, della Contraente o del Beneficiario; di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV; della partecipazione at- tiva dell’Assicurato a sommosse, scioperi, tumulti popolari, fatti di guerra (anche non dichiarata) o insurrezione, atti di terrorismo e rivoluzioni; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, della guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; dell’uso o della produzione di esplosivi; della pratica di sport estremi quali, a titolo esemplifica- tivo, attività con veicolo o natante a motore, pugilato, scalata di roccia o ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acroba- tico, bob, rugby, football americano, immersione con auto respi- ratore, paracadutismo, uso anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di trasformazioni o assestamenti energetici dell’a- tomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomi- che (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico; di stati di ubriachezza ed ebbrezza (se superiore al tasso alcolemico presente nel sangue e previsto dal Codice della Strada), alcolismo cronico.
• Solo per D: il suicidio dell’Assicurato accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione al Programma Assicurativo, le conseguenze di malattie tropicali.
• Solo per IPT, le conseguenze di malattie tropicali.
• Solo per IPT, ITT, e RO, le conseguenze: di ogni affezione psichi- ca, psichiatrica o neuropsichiatrica; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata (salvo il caso in cui si sia reso necessario un ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni consecutivi o un intervento durante il periodo di inabilità); della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate, di ogni tentativo di suicidio e di atti di autolesionismo; di operazioni chi- rurgiche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell’Assicurato.
• Solo per RO: l’inseminazione artificiale, la sterilità e ogni esame, diagnosi o terapie di infertilità.
• Solo per PII: i licenziamenti notificati prima dell’adesione dell’Assi- curato o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; licenziamenti tra congiunti (ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti), anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giu- ridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, amministra- tore unico, amministratore delegato, direttore generale, procura- tore); le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni – anticipate o alla loro scadenza – dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei, di apprendistato, in- termittenti o ad interim; la quiescenza o il pensionamento, ovvero il prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavo- ro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’inden- nizzo da parte della cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia, Straordinaria o in Deroga; i licenziamenti relativi a rapporti di lavo- ro non regolati dal diritto italiano, i licenziamenti per superamento del limite del periodo di comporto; i licenziamenti notificati quando ancora l’Assicurato non ha concluso e superato il periodo di prova; i casi in cui l’Assicurato non è iscritto in Italia nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato, ad eccezione dei casi di regolare iscri- zione nelle liste di mobilità; i casi in cui l’Assicurato non reintegra il posto di lavoro al termine di un periodo di aspettativa o nel caso di opzione fra reintegro e indennità di buonuscita.
Prestazione massima: per le garanzie D e IPT la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contrat- ti di Finanziamento e/o dei programmi assicurativi di cui è titolare, è di € 50.000,00; per le garanzie ITT, PII e RO la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contrat- ti di Finanziamento e/o dei programmi assicurativi di cui è titolare, è di € 1.500,00 al mese. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile.
ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO
Il premio assicurativo è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato, alle attività profes- sionali svolte ed è calcolato moltiplicando il tasso di premio, pari a 0,10%, per il capitale iniziale del Finanziamento ed il numero delle rate di rimbor- so mensile del Finanziamento.
La totalità del premio viene utilizzata dall’Assicuratore per far fronte ai ri- schi assunti in contratto. Pertanto, nel caso in cui l’evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall’Assicuratore qua- le corrispettivo del rischio corso.
Il premio, unico per l’intera durata del Programma Assicurativo viene fi- nanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima, su delegazione dell’Assicurato, all’Assicuratore in via anticipata ed in un’unica soluzione. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.
Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento. Ove nel corso della durata del Programma Assicurativo l’Assicurato diven- ti Lavoratore Autonomo, la parte di premio acquisito in relazione garan- zia Xxxxxxx Involontaria d’Impiego sarà utilizzato dall’Assicuratore per far fronte al rischio della garanzia Inabilità Temporanea Totale al lavoro.
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile, in caso di mancato pagamen- to del premio, il Programma Assicurativo resta sospeso sino alle ore
24.00 del giorno in cui avviene il pagamento del premio dovuto.
ART. 10 – DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro, dovrà esserne data tempestiva notizia all’Assicura- tore telefonicamente, contattando il numero 02/43018500 x xxxxxxx- do all’indirizzo email Xxxx@XxxxxxxXxxxxxxx-Xxxxxxxxx.xx.
A seguito della notifica del sinistro, saranno fornite tutte le informazioni utili per l’invio dei documenti necessari a determinare l’eventuale liqui- dazione del sinistro.
La documentazione, debitamente compilata, dovrà essere successiva- mente inviata presso l’indirizzo dell’Assicuratore.
Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, le Compagnie hanno facoltà di richiedere che la stessa sia op- portunamente integrata, qualora ciò sia reso indispensabile per la corret- ta valutazione del sinistro. Inoltre, si riservano il diritto di far effettua- re, in ogni momento ed a loro spese, accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni alle stesse comunicate e di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica o medico/legale, in tutti quei casi in cui sia necessario valutare l’applicabilità delle coperture assicurative. In caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procede- re al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario, entro 30 giorni dalla data in cui l’Assicuratore avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta, salvo casi particolari.
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verifi- cato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assi- curazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Si fa inoltre presente che ai sensi dell’art. 1, comma 345-quater, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i., così come implementato dal D.P.R. 116 del 22 giu- gno 2007 e s.m.i., in caso di mancata riscossione delle somme dovute ai Beneficiari nei 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità, le som- me stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla summenzionata Legge 266 del 2005.
ART. 11 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Programma Assicurativo.
ART. 12 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Ai sensi dell’art. 1898 del Codice civile, l’Assicurato comunica per iscritto all’Assicuratore ogni cambiamento che comporta un aggra- vamento del rischio, come ad esempio i mutamenti della professio- ne svolta (art. 1926 del Codice Civile). Si informa l’Assicurato che, in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell’indennizzo po- trebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta in pro- porzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
ART. 13 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:
• relativamente alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Tota- le, Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Ricovero Ospedaliero, a: Sogecap S.A. - Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx
- indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx;
• relativamente alla garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, a: Sogessur S.A. - Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
L’Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massi- mo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000 - PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, nei seguenti casi
• reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Co- dice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e rias- sicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
• reclami già inoltrati direttamente all’Assicuratore per i quali il recla- mante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massi- mo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
• reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all’I- vass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controver- sie quali:
A. la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e previ- sta come condizione di procedibilità per esercitare in giu- dizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competen- ti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige proces- so verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
B. la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di media- zione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’e- sperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non ri- entrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito te- lefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamen- ta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utiliz- zando il modello presente sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per il Consu- matore” - sottosezione “Come presentare un reclamo”.
Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile
accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 14 – REGIME FISCALE
Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si appli- ca la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.
Imposte sui premi
Al fine di applicare correttamente l’imposta sui premi di assicurazione oc- corre ripartire il premio nelle due componenti:
• Premio per la garanzia Decesso: 71,41% del premio lordo per i prodot- ti “Finanziamento a termine finalizzato” e “Doppio Piano di Rimbor- so”; 71,41% del premio lordo per il prodotto “Maxirata”;
• Premio per le garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Tem- poranea Totale al lavoro, Ricovero Ospedaliero e Perdita Involontaria d’Impiego: 28,59% del premio lordo per i prodotti “Finanziamento a termine finalizzato” e “Doppio Piano di Rimborso”; 28,59% del premio lordo per il prodotto “Maxirata”.
I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.
I premi per le garanzie del Xxxx Xxxxx sono soggetti ad una imposta sul- le assicurazioni pari al 2,5% dell’ammontare dei premi.
Detrazione fiscale dei premi
Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale (89,46% del pre- mio lordo per i prodotti “Finanziamento a termine finalizzato” e “Doppio Piano di Rimborso”; 89,46% del premio lordo per il prodotto “Maxirata”) è prevista per l’anno in cui il premio stesso è stato corrisposto, una detra- zione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla legge tempo per tempo vigente.
ART. 15 – CONFLITTO DI INTERESSI
Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia e Sogessur S.A. Rap- presentanza Generale per l’Italia, che commercializzano il presente con- tratto, fanno parte del Gruppo Société Générale.
Tali compagnie sono autorizzate all’esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia (Sogecap S.A.) e Perdite Pecuniarie (Sogessur S.A.), con Provvedimenti ACPR (ex ACAM) - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Il presente contratto può essere distribuito da interme- diari assicurativi anch’essi facenti parte del Gruppo Société Générale. Le compagnie si impegnano in ogni caso ad operare in modo da non recare pregiudizio all’Assicurato ove si presentasse una situazione di conflitto di interesse.
ART. 16 – LEGGE APPLICABILE
Al contratto si applica la legge italiana.
ART. 17 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia tra l’Assicuratore e l’Assicurato in relazione all’ese- cuzione, interpretazione, validità o cessazione del Programma Assicura- tivo, sarà risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio o della sede legale dell’Assicurato.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati da Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito Sogecap S.A.) e da Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito Sogessur S.A.) (titolari autonomi del trattamento per le garanzie rispettivamente prestate da ciascuna compagnia) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti2 nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamen- ti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite. A tali scopi Lei potrebbe fornire a Sogecap S.A. e Sogessur S.A.eventuali dati sensibili3 indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione e/o all’esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L’eventuale mancato con- ferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell’ambito della struttura di Sogecap S.A. e Sogessur S.A., solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di in- caricati del trattamento, sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo di Sogecap S.A. e Sogessur S.A., e a società di fiducia di Sogecap S.A. e Sogessur S.A., che svolgono per conto di tali compagnie attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeran- no i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento4, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto5. L’elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dai titolari del trattamento dietro richiesta. Inoltre, taluni Suoi dati potrebbero, sempre per le finalità sopra indicate, essere comunicati a soggetti situati in Paesi appartenenti all’Unio- ne Europea o in Paesi terzi, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Capo V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) del Reg. 2016/679. La invitiamo, pertanto, a rilasciare a Sogecap S.A. e Sogessur S.A., con la sottoscrizione dell’apposita sezione, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Xxx potrà accedere ai Suoi dati e, eventualmente, chiederne la cancellazione, rettifica, limitazione, portabilità6 od opporsi al loro trattamento, nonché esercitare gli ulteriori diritti7 rivolgendosi ai titolari del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, ai seguenti contatti: Sogecap S.A. e/o Sogessur S.A. Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, e-mail DPO@ xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx. Inoltre, potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo8. È inteso che Lei, in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, non incidendo, però, sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Potrà rivolgersi ai medesimi indirizzi al fine di conoscere l’elenco di tutti i soggetti a cui potranno essere trasmessi i suoi dati personali, nonché, nel caso di trasferimento ad un Paese Terzo, per ottenere una copia di tali dati e l’indicazione del luogo dove sono disponibili. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra descritte, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dalla legge.
Si precisa che Sogessur S.A. è titolare del trattamento per la garanzia “Perdita involontaria di impiego” e Sogecap S.A. è titolare del trattamento per tutte le altre garanzie.
1. Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.
2. Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e indivi- duazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell’Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche,attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679)
3. Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679).
4. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5. ANIA, IVASS, Ministero dell’Industria e dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.
6. Limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.
7. Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679
8. “Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regola- mento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx. it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.
DATI RELATIVI ALL’ASSICURATO (Riportare i dati relativi alla persona fisica che sottoscrive il contratto di Finanziamento con la Contraente)
A) Se persona fisica/Ditta Individuale:
Nome: Cognome: Luogo di Nascita: Data di Nascita (gg/mm/aa): Sesso: M F Codice Fiscale: Recapito Telefonico: Indirizzo: Cap: Comune: Prov:
B) Se società/persona giuridica:
Denominazione sociale: Sede legale: Partita IVA: Dati del legale rappresentante che sottoscrive il presente Contratto:
Nome: Cognome: Luogo di Nascita: Data di Nascita (gg/mm/aa): Sesso: M F Codice Fiscale: Recapito Telefonico:
Indirizzo: Cap: Comune: Prov:
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Importo del Premio Unico anticipato:
Importo del Premio Unico anticipato retrocesso all’Intermediario/i a titolo di Remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo
In caso di estinzione totale o parziale anticipata o di trasferimento del Finanziamento la compagnia tratterrà l’importo di 40,00 a titolo di spese di rimborso.
01/01/2021.
D)
Avvertenze:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; prima della sottoscrizione della dichiarazione di Adesione al programma assicurativo e dichiarazione sullo stato di salute e lavorativo, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in essa contenute.
FACSIMILE
Avvertenza:
Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, gli stessi hanno diritto di ricevere il Set informativo previsto dal regolamento IVASS 41/2018.
Nei contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, non sia superiore a 100 euro, l’aderente ha diritto di ricevere il DIP Danni e/o il DIP Vita ed il DIP Aggiuntivo.
Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono le condizioni di assicurazione.
ASS 71-Lpu-12/2020_08
Si precisa che gli assicurati hanno sempre diritto di richiedere le condizioni di assicurazione nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell’Informativa precontrattuale di cui all’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo di cui al Regolamento IVASS 41/2018: DIP Danni, DIP Vita, DIP Aggiuntivo Multirischi e Condizioni di assicurazione comprensive di glossario, oltre al Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, tutto quanto consegnato in forma cartacea o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione .del Programma Assicurativo.
>> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO E DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE E LAVORATIVO
Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e del Set informativo, aderisce alla copertura assicurativa prestata da Sogecap S.A. e Sogessur S.A., anche ai sensi dell’art. 1919 del Codice civile. Dichiara altresì di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico, far- macologico, fisioterapico o psicoterapico continuativo nel tempo e di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di malattia o di infortunio. Il sottoscritto dichiara inoltre di esercitare un’attività lavorativa retribuita e di non aver ancora ricevuto dal datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione di procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento nei propri confronti.
>> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
Dichiara, inoltre, di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della Sezione B), Condizioni di Assicurazione: art. 7 “Prestazioni Assicurate; art. 8 “Limitazioni”; art. 10 “Denuncia di sinistro ed obblighi relativi”.
>> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di Sogecap S.A. e Sogessur S.A. per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di dare
esecuzione al rapporto contrattuale.
>> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
DATI RELATIVI ALL’ASSICURATO (Riportare i dati relativi alla persona fisica che sottoscrive il contratto di Finanziamento con la Contraente)
A) Se persona fisica/Ditta Individuale:
Nome: Cognome: Luogo di Nascita: Data di Nascita (gg/mm/aa): Sesso: M F Codice Fiscale: Recapito Telefonico: Indirizzo: Cap: Comune: Prov:
B) Se società/persona giuridica:
Denominazione sociale: Sede legale: Partita IVA: Dati del legale rappresentante che sottoscrive il presente Contratto:
Nome: Cognome: Luogo di Nascita: Data di Nascita (gg/mm/aa): Sesso: M F Codice Fiscale: Recapito Telefonico:
Indirizzo: Cap: Comune: Prov:
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Importo del Premio Unico anticipato:
Importo del Premio Unico anticipato retrocesso all’Intermediario/i a titolo di Remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo
In caso di estinzione totale o parziale anticipata o di trasferimento del Finanziamento la compagnia tratterrà l’importo di 40,00 a titolo di spese di rimborso.
01/01/2021.
D)
Avvertenze:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; prima della sottoscrizione della dichiarazione di Adesione al programma assicurativo e dichiarazione sullo stato di salute e lavorativo, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in essa contenute.
FACSIMILE
Avvertenza:
Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, gli stessi hanno diritto di ricevere il Set informativo previsto dal regolamento IVASS 41/2018.
Nei contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, non sia superiore a 100 euro, l’aderente ha diritto di ricevere il DIP Danni e/o il DIP Vita ed il DIP Aggiuntivo.
Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono le condizioni di assicurazione.
ASS 71-Lpu-12/2020_08
Si precisa che gli assicurati hanno sempre diritto di richiedere le condizioni di assicurazione nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell’Informativa precontrattuale di cui all’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo di cui al Regolamento IVASS 41/2018: DIP Danni, DIP Vita, DIP Aggiuntivo Multirischi e Condizioni di assicurazione comprensive di glossario, oltre al Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, tutto quanto consegnato in forma cartacea o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione .del Programma Assicurativo.
>> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO E DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE E LAVORATIVO
Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e del Set informativo, aderisce alla copertura assicurativa prestata da Sogecap S.A. e Sogessur S.A., anche ai sensi dell’art. 1919 del Codice civile. Dichiara altresì di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico, far- macologico, fisioterapico o psicoterapico continuativo nel tempo e di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di malattia o di infortunio. Il sottoscritto dichiara inoltre di esercitare un’attività lavorativa retribuita e di non aver ancora ricevuto dal datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione di procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento nei propri confronti.
>> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
Dichiara, inoltre, di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della Sezione B), Condizioni di Assicurazione: art. 7 “Prestazioni Assicurate; art. 8 “Limitazioni”; art. 10 “Denuncia di sinistro ed obblighi relativi”.
>> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di Sogecap S.A. e Sogessur S.A. per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di dare
esecuzione al rapporto contrattuale.
>> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)