PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE.
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE.
L'anno duemiladiciannove, il giorno__________ del mese di _____________, presso la sede del Comune di Alberobello in Piazza Del Popolo n. 32
tra
il Comune di Alberobello (di seguito chiamato Comune), codice fiscale 82002610721 con sede in Alberobello in Piazza del Popolo n. 32 in persona del _____________________________________ in qualità di_______________________
e
l’Associazione di volontariato____________________,(di seguito chiamata Associazione) con sede in_______________________________,via______________________________n.______codice fiscale__________________, iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali , nella persona del Legale Rappresentante Sig.___________________, nato a ______ il ___________;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. Premesse
- La Legge 14 agosto 1991, n 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", prevede che il Comune è obbligato ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò possa compromettere in alcun modo la salute degli animali considerati randagi, cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà, ciò comporta interventi costanti e coordinati volti non solo alla tutela e cura degli animali, ma anche alla protezione della salute pubblica.
La Legge Regionale n. 12 del 03/04/1995 consente ai Comuni, di stipulare accordi con associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animali, che dovranno avere finalità specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali e dovranno essere iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali.
Le premesse sono da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d'Intesa di cui costituiscono il presupposto contrattuale.
Art. 2 . Oggetto del protocollo d’intesa
Il Comune di Alberobello, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. n. 12 del 03/04/1995, si accorda con l’Associazione in epigrafe per tutte le attività finalizzate alla cura, sterilizzazione, affidamento temporaneo, adozione e/o eventuale mantenimento in strada dei cani vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario, a garanzia della loro salute e del loro benessere, allo scopo di evitare le riproduzioni naturali e così fronteggiare il fenomeno del randagismo canino.
Art. 3 . Obblighi a carico dell’Associazione
L’Associazione, nella realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione e fermo restando il rispetto della normativa vigente, si obbliga a:
Concordare con l’Amministrazione i piani operativi, d’intervento e rendicontare semestralmente all’Amministrazione Comunale le attività svolte elencando i risultati raggiunti, in modo tale che tutto sia di facile verifica.
Occuparsi dell’individuazione dei cani randagi rinvenuti e delle operazioni di prelevamento e trasporto dal luogo del rinvenimento all’ambulatorio del veterinario di Pronto Intervento per le attività sanitarie di sua competenza.
Occuparsi e farsi carico delle operazioni dell’applicazione del microchip e della sterilizzazione da effettuarsi presso il competente Sevizio Veterinario della ASL.
Compilare per ogni animale trattato, un’apposita scheda anagrafica in cui saranno riportate le informazioni generali dell’animale censito, tale scheda sarà conforme ad una scheda tipo da concordare con il Responsabile del Servizio.
Nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, l’Associazione s’impegna a seguire l’iter amministrativo volto al rilascio dell’atto formale di adozione che conterrà i dati anagrafici, l’elencazione degli obblighi del nuovo possessore e la dichiarazione di assunzione di responsabilità: un originale dell’atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all’adottante, un altro trasmesso al Distretto Veterinario ASL competente per territorio, per il trasferimento della proprietà dell’animale al nuovo possessore ed un ultimo resterà agli atti presso questo Comune, da quel momento in poi cessa la responsabilità legale del Comune.
Per i servizi e le attività oggetto di convenzione verranno utilizzati i mezzi privati dell’Associazione.
Organizzare almeno un evento pubblico all’anno per promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione della popolazione sulle attività di contrasto al randagismo organizzate nell’ambito della presente Convenzione.
Art. 4 . Assicurazione degli associati
L’Associazione garantirà che i volontari saranno coperti da apposita copertura assicurativa per le attività oggetto del presente accordo, contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 . Obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale
Il Comune di Alberobello si impegna a:
Fornire tutti i supporti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione del presente accordo, identificando e designando un dipendente con il compito di curare i rapporti con l’Associazione.
Corrispondere a presentazione di apposita richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la presentazione del presente accordo, fino alla concorrenza della somma a questo scopo destinata e prevista al successivo punto 4.
Vigilare sul corretto svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell’Associazione.
Impegnare nel capitolo di spesa del Bilancio Comunale la somma omnicomprensiva di € 5,000,00 (cinquemila).
Art. 6 . Modalità operative e responsabilità
L’Associazione si impegna a dotarsi di una sede operativa nel territorio comunale ed a svolgere le attività oggetto della convenzione con continuità per tutto il periodo stabilità dalla stessa. Eventuali interruzioni del servizio o delle attività, dovrà essere comunicato e motivato al Responsabile del Sevizio Comunale.
Art. 7 . Durata e risoluzione del contratto di convenzione
Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di un anno. Alla sua scadenza l’accordo si terrà risolto senza ulteriore necessità di atto formale, salvo la volontà di entrambi i contraenti di voler procedere a nuovo rinnovo o conferma della stessa convenzione.
Il Comune potrà recedere in ogni momento da tale accordo, nel caso in cui saranno comprovate delle irregolarità nell’esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi motivo di natura civile ed amministrativa.
L’Associazione firmataria, potrà a sua volta recedere dall’accordo qualora il Comune non ottemperasse agli obblighi previsti dal precedente art. 5.
Art. 8 . Liquidazione delle spese
Il Comune rimborserà le spese sostenute dall’Associazione a presentazione della richiesta di rimborso spese, che verrà liquidata previa attestazione dell’effettivo svolgimento delle previste attività corredate delle note spese o fatture di acquisto o dei pagamenti che l’Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate. In particolare saranno oggetto del rimborso, fino alla concorrenza della somma prevista al punto 4 dell’art. 5 del presente accordo.
Entro la data di scadenza della convenzione l’Associazione presenterà un’apposita dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l’esecuzione dell’attività e dei risultati ottenuti.
Art. 9 . Esenzione fiscale del Protocollo di Intesa
Il presente Protocollo d’Intesa è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1°della L. 266/91.
Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di ritenere essenziale l’approvazione di ciascuna clausola.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
PER L’ASSOCIAZIONE PER IL COMUNE DI ALBEROBELLO