DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
Allegato 1
N° di rep.
REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
Ufficio VIII
Contratto a seguito di pubblico incanto, stipulato con l’Istituto……………., con sede in…………….– Via ……………………., concernente l’affidamento del servizio di vigilanza delle proprie sedi site in Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx x. 0, Viale X. Xxxxxxx n.5 e Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, piani 7 e 8 avente i contenuti descritti nel capitolato speciale d’oneri e comprendente la fornitura in uso delle apparecchiature tecnologiche di controllo necessarie per lo svolgimento del servizio medesimo, dettagliatamente descritte nella relazione tecnica presentata in sede di gara e corrispondenti a quanto richiesto nel capitolato speciale d’oneri.
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L’anno duemilaundici, il giorno ………. del mese di , in Roma, nella sede del
Ministero della Salute – Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio, innanzi a me,
…………………………….., Ufficiale Rogante del Ministero stesso giusta D.M.
…………………….., senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi e si sono costituiti i seguenti signori, della cui identità personale sono certo:
• ………………………………. – Direttore Generale della Direzione del Personale Organizzazione e Bilancio del Ministero della salute, -in qualità di legale rappresentante;
• …..……………….. - nato a ……………………….. il …………………, in qualità di …… dell’Istituto……….., munito dei poteri di firma in virtù ;
i quali, nelle rispettive qualifiche, hanno concordemente dichiarato di voler porre in essere il contratto di cui appresso.
PREMESSO CHE
a. ai fini del presente atto viene attribuito ai termini che seguono il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- Amministrazione, il Ministero della Salute;
- Istituto, il soggetto aggiudicatario dell’appalto, come in epigrafe;
- Servizio, il servizio di vigilanza armata da eseguirsi, con le specifiche contenute nel capitolato speciale d’oneri, nelle sedi dell’Amministrazione site in Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx
x. 0, Viale G. Ribotta n.5 e Xxxxxx Xxxxxxx x. 00;
- Complessi immobiliari o Immobili, gli stabili - sedi del Ministero della Salute – ubicati in
Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx x. 0, Viale X. Xxxxxxx n.5 e Xxxxxx Xxxxxxx x. 00;
- Impianti, le apparecchiature tecnologiche di controllo necessarie per lo svolgimento del servizio;
- Capitolato speciale d’oneri, l’insieme delle specifiche tecniche secondo le quali dovrà essere svolto il servizio;
- Contratto, il presente atto;
b. per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili sedi del Ministero della Salute è stata indetta una procedura aperta mediante bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sul foglio delle inserzioni n……… e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. A detta gara ha partecipato l’Istituto ………….. che è risultato aggiudicatario ai sensi dell'art.,83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
c. l’Istituto ha dichiarato di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il Servizio alle condizioni tutte di cui al presente Contratto ed all’allegato Capitolato speciale d’oneri e di essersi assicurata o di potersi assicurare la fornitura degli Impianti e l’impiego di mano d’opera occorrente per la loro messa in opera, manutenzione ed aggiornamento.
d. l’Istituto ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto e dal Capitolato speciale d’oneri definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione delle stesse e dei relativi oneri, connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del Servizio;
e. l’Istituto conferma di essere pienamente a conoscenza, avendo effettuato il sopralluogo, delle condizioni in cui il Servizio dovrà essere reso;
f. l’Istituto ha presentato polizza assicurativa con massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) stipulata con la Compagnia a
copertura – per l’intera durata del contratto - di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, comunque arrecati nello svolgimento delle attività contrattuali;
g. l’Istituto ha prestato deposito cauzionale definitivo sotto forma di ……………………………..
per un importo di € …………………… (………………………………) pari al 10% dell’importo complessivo presunto del presente contratto (IVA esclusa) indicato all’art. 14, comma 2;
h. l’Amministrazione ha acquisito la certificazione rilasciata dalla Prefettura di
……….…………..… in data ………….… ai sensi dell’art. 10-sexies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
i. in data ed antecedentemente alla stipulazione del presente contratto, l’Istituto
ha consegnato all’Amministrazione la dichiarazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, sottoscritta dal legale rappresentante
j. in data ……………….. l’Istituto ha comunicato il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.
ART. l
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI - NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Il Servizio dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
- dal presente Contratto e dal Capitolato speciale d’oneri con i relativi allegati che, firmato dalle parti e da me Ufficiale Xxxxxxx, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- dalla relazione tecnica e dalla dichiarazione di offerta presentate dall’Istituto;
- dal capitolato d’oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato (approvato con D.M. 28 ottobre 1985, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1986), in quanto applicabile;
- dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, X.X. 00 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- dalla normativa che regola i servizi di vigilanza privata;
- dal codice civile per tutto quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.
ART.2 OGGETTO
l. Il contratto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata degli immobili, sedi del Ministero della Salute, siti in Roma, Xxxxxxxxxxx Xxxx x. 0, x Xxxxx X. Xxxxxxx n.5 e Xxxxxx Xxxxxxx x. 00.
2. Il servizio consiste:
a) per quanto concerne lo stabile sito in Xxxxxxxxxxx Xxxx x. 0:
- nella vigilanza esterna dello stabile, da effettuare con ispezioni perimetrali notturne in
autopattuglia;
- nella vigilanza interna, da espletare sia all'ingresso dello stabile che con apposite ispezioni serali e notturne;
- nella vigilanza continua a vista sul perimetro esterno dello stabile da espletare con apparecchiature tecnologiche di controllo;
- nelle attività complementari connesse alla vigilanza;
b) per quanto concerne lo stabile sito in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 :
- nella vigilanza interna, da svolgere sia all’ingresso degli stabili che con ispezioni serali;
- nella vigilanza continua a vista sul perimetro esterno degli stabili da espletare con apparecchiature tecnologiche di controllo;
- nella vigilanza degli accessi alla sede del Ministero da parte di visitatori esterni e dei dipendenti;
- nella vigilanza esterna da effettuare con ispezioni perimetrali notturne in autopattuglia;
- nelle attività complementari connesse alla vigilanza;
c) per quanto concerne lo stabile sito in Piazza Marconi n. 25:
- nella vigilanza interna dal 7° al 8 piano dell’edificio nelle aree di pertinenza del Ministero della Salute, da svolgersi sia con apparecchiature tecnologiche di controllo che con ispezioni serali.
3. Sulla base delle unità di personale, delle modalità e degli orari stabiliti nel Capitolato speciale d’oneri, per lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al precedente comma sono richiesti un monte ore annuale pari almeno a 41850 ore e n. 2184 ispezioni perimetrali notturne della sede di Xxxxxxxxxxx Xxxx x. 0.
4. L’Istituto è tenuto a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completo, efficiente ed a perfetta regola d'arte il servizio di cui sopra.
5. È facoltà dell’Amministrazione richiedere – per iscritto, in qualsiasi momento di vigenza del Contratto - la modifica del contenuto delle prestazioni assegnate alle guardie, nonché, entro il limite del 30% del monte ore di cui al precedente comma 3, la riduzione o l'aumento delle unità di personale e dell’orario di servizio, ferme restando tutte le condizioni contrattuali. L’Istituto si impegna a dar corso a dette variazioni entro le 24 ore successive alla richiesta scritta.
6. Ai sensi dell’art. 120 RD 827/24, l’amministrazione si riserva la facoltà di estendere il servizio ad altre superfici entro i limiti del quinto del prezzo netto di aggiudicazione.
ART.3 IMPIANTI TECNOLOGICI
1 Il Servizio comprende, in via accessoria, la fornitura in uso, la messa in opera, la manutenzione e l’aggiornamento degli Impianti dettagliatamente descritti nella relazione tecnica presentata in sede di gara – nonché quelli di proprietà dell’Amministrazione - che, qui richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. La messa in opera degli Impianti dovrà avvenire a cura e spese dell’Istituto entro la data di decorrenza del presente Contratto di cui al successivo art. 4 ed in modo da evitare interruzioni nell’attività di sorveglianza. Decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla data di inizio del Servizio senza che l’Istituto abbia provveduto alla posa in opera degli Impianti, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.
3. Con cadenza annuale a decorrere dalla data di messa in opera degli Impianti, o nel termine più breve in cui si rendesse necessario, l’Istituto dovrà procedere alla loro revisione ed eventuale aggiornamento, secondo quanto indicato nella relazione tecnica. Di ciascuna revisione l’Istituto dovrà trasmettere rapporto all’Amministrazione.
4. L’Amministrazione si riserva di chiedere variazioni nel numero o nella tipologia degli Impianti qualora nel corso del Contratto ciò si rendesse necessario per migliorare l’esecuzione del Servizio. L’Istituto si obbliga ad accettare dette variazioni alle stesse condizioni del presente Contratto.
5. L’Istituto provvederà a propria cura e spese a sostituire gli Impianti che nel corso di durata del Contratto divenissero obsoleti nonché a rimuoverli alla scadenza del medesimo.
ART.4
DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente Contratto ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di inizio del Servizio fissata al 00/00/2011.
Nei giorni precedenti tale data l’Istituto dovrà, a propria cura e spese, affiancare, con proprio personale, il soggetto che attualmente svolge il Servizio. Tale affiancamento dovrà essere assicurato per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni.
2. L’Amministrazione si riserva l’insindacabile ed esclusiva facoltà di prorogare il Contratto per il tempo necessario al nuovo affidamento del servizio, previo avviso scritto da comunicarsi all’Istituto almeno quindici giorni prima della scadenza.
L’Istituto si impegna ad accettare la proroga alle stesse condizioni del presente Contratto.
ART.5
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ISTITUTO
1. L’Istituto si impegna ad eseguire, a proprio rischio e con personale e mezzi propri, l’attività di vigilanza degli Immobili e tutte le altre prestazioni indicate nel Capitolato speciale d’oneri secondo le condizioni, le modalità, gli orari ed i termini in esso previsti o quelli successivamente modificati
a richiesta dell’Amministrazione.
2. Nell’esecuzione del Contratto l’Istituto è obbligato ad impiegare personale qualificato, del quale garantisce preparazione professionale, conoscenze tecniche ed esperienza tali da assicurare il perfetto e puntuale svolgimento del Servizio, nonché ad utilizzare Impianti in perfetto stato di funzionamento, dei quali dovrà assicurare periodicamente la manutenzione, la revisione e l’ aggiornamento, come descritto nella relazione tecnica presentata in sede di gara e nei termini di cui al precedente art. 3, comma 3. L’impiego di personale non qualificato costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto.
3. L’Istituto si impegna a garantire, durante l’orario di prestazione del Servizio, indicato nel Capitolato speciale d’oneri o successivamente modificato a richiesta dell’Amministrazione, la presenza continua presso ciascuna sede del numero di guardie offerto o successivamente comunicato dall’Amministrazione.
4. Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Istituto è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto.
Restano ad esclusivo carico dell’Istituto gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.
5. Sono a totale carico dell’Istituto, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo art. 14, tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del Servizio, ivi inclusi, a titolo non esaustivo, quelli che seguono:
- oneri relativi agli spostamenti del personale;
- spese per l'acquisto delle uniformi per le guardie;
- istruzione delle guardie, in particolare circa i luoghi da controllare e le azioni da promuovere nei casi di emergenza;
- quanto altro, non menzionato nel presente articolo, che l’Istituto è tenuto ad assicurare per il buon esito del Servizio.
6. L’Istituto si impegna, infine, a:
- predisporre, a richiesta dell’Amministrazione, relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del Servizio;
- segnalare all’Amministrazione, non appena a conoscenza dell’accaduto, gli eventuali danni provocati nell’esecuzione del Servizio;
- mantenere sui luoghi di svolgimento del Servizio una severa disciplina da parte del suo personale, con l’osservanza scrupolosa delle disposizioni impartite dall’Amministrazione.
7. L’ Istituto rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da Imprese terze ovvero da situazioni contingenti che si venissero a determinare nell'ambito dei Complessi Immobiliari.
ART.6
OBBLIGHI IN CASO DI EMERGENZA
1. In caso di incendio, allagamento ed in genere in qualsiasi situazione di emergenza, il personale di vigilanza dovrà svolgere tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza delle persone e delle cose presenti negli Immobili, ponendo in essere i primi interventi all’uopo necessari ed, in un secondo momento, assicurando la chiamata dei competenti servizi interni. Ferma restando la responsabilità dell’Istituto per il Servizio, qualora a giudizio del personale di cui sopra dette chiamate non dessero garanzia di riuscita, il medesimo dovrà richiedere tempestivamente interventi esterni da parte delle Autorità competenti, quali Vigili del Fuoco, Pubblica Sicurezza, Centrale operativa per le emergenze sanitarie (118) e simili.
2. In ogni situazione di emergenza, fermo restando l’obbligo di chiamata di cui al comma precedente, dovrà essere contestualmente informato il rappresentante dell’Amministrazione di cui al successivo art. 10.
ART.7 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
l. L’Istituto si impegna ad effettuare il Servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, idoneo, per professionalità e numero, allo svolgimento dello stesso.
2. Entro dieci giorni dall’inizio del Servizio l’Istituto dovrà fornire all’Amministrazione un elenco nominativo delle guardie che vi saranno addette, corredato, per ciascuna guardia, da copia del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola rilasciata dal Prefetto. Tale elenco dovrà, inoltre, indicare il nominativo di una o più guardie cui saranno affidate mansioni di coordinamento operativo del servizio e, per ciascuna guardia, la qualifica professionale e la posizione previdenziale.
3. Ciascuna guardia, ancorché affidataria delle mansioni di coordinamento di cui al comma precedente, non potrà essere assegnata alla stessa sede dell’Amministrazione per periodi superiori a tre mesi. Tra un’assegnazione e l’altra alla stessa sede dovranno intercorrere almeno tre mesi. L’Istituto dovrà trasmettere all’Amministrazione, con cadenza trimestrale, l’elenco nominativo delle guardie assegnate a ciascuno degli Immobili.
4. L’Amministrazione ha facoltà di chiedere la sostituzione delle guardie non gradite; nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Istituto dovrà provvedere alla sostituzione del personale non gradito entro
e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le guardie dovranno essere dotate, per l’espletamento del servizio, di divisa e di distintivo, approvati dal Prefetto, e di un numero che identifichi in modo univoco ciascuna di esse.
6. L’Istituto si impegna a non adibire al servizio di vigilanza la stessa guardia per periodi superiori alle 8 ore giornaliere, salvo che in documentate e imprevedibili situazioni di emergenza.
7. L’Amministrazione si riserva di richiedere variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del Servizio, qualora dette variazioni e/o integrazioni si rendessero ragionevolmente necessarie per migliorarne l’esecuzione.
ART. 8
OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L’Istituto si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza.
2. L’Istituto si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Istituto per tutta la durata del Contratto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse.
3. E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere, in qualsiasi momento, all’Istituto di comprovare l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio.
Qualora l’Istituto non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma 2, è facoltà dell’Amministrazione operare una ritenuta fino al 20% dell’importo del corrispettivo dovuto.
La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate e l’Istituto non potrà vantare alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento.
4. L’Istituto si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente Contratto
in quanto applicabili.
A tal fine, tra l'altro, l’Istituto si impegna:
- ad impartire al proprio personale, impiegato nel Servizio, un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi sono ad esclusivo carico dell’Istituto che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell’Amministrazione.
6. In caso di accertato inadempimento agli obblighi del presente articolo, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.
ART. 9
RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
l. L’Istituto assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L’Istituto ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire allo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto ed assume altresì l’onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l’Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento del Servizio.
3. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Istituto per i danni non coperti dalla polizza assicurativa di cui alla lettera f) delle premesse o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE
1. L’Amministrazione nominerà un proprio rappresentante, al quale sarà demandato il compito di effettuare le verifiche ed i controlli sulla corretta e puntuale esecuzione del Servizio ad opera dell’Istituto, ed indicherà altresì il nominativo di un suo sostituto per le ipotesi di impedimento o di assenza.
2. In particolare, il rappresentante dell’Amministrazione provvederà a:
a) seguire l’esecuzione del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei termini contrattuali;
b) evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze;
c) attestare la regolare esecuzione del Servizio, mediante sottoscrizione del registro e del rapporto di cui al successivo art. 12.
ART. 11 RAPPRESENTANTE DELL’ISTITUTO
1. Prima dell’inizio del Servizio, l’Istituto dovrà comunicare all’Amministrazione il nominativo della persona, fornita di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, incaricata di rappresentare l’Istituto stesso nei rapporti con l’Amministrazione.
2. Il rappresentante di cui al precedente comma 1 dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle attività oggetto del medesimo.
A lui sono delegate, in particolare, le funzioni di:
a) programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni contrattuali, nonché la proposta di interventi alla stessa Amministrazione;
b) controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse;
c) fornitura di informazioni e reportistica.
3. Il rappresentante di cui al precedente comma 1 avrà la piena rappresentanza dell’Istituto nei confronti dell’Amministrazione; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Istituto.
4. È facoltà dell’Amministrazione, per giustificati motivi, chiedere all’Istituto la sostituzione del suo rappresentante.
ART. 12
REGISTRAZIONI GIORNALIERE E RAPPORTO MENSILE
l. Per ciascuno degli Immobili, l’Istituto dovrà tenere un registro, preventivamente vidimato dall’Amministrazione, nel quale dovranno essere giornalmente e nominativamente annotati i nominativi ed il numero identificativo delle guardie in servizio e, per ciascuna di queste, l' orario di inizio e fine del servizio con l’esatta indicazione delle ore di servizio prestate. Il registro dovrà essere esibito al rappresentante dell’Amministrazione al termine di ciascun mese e comunque ogni volta che il medesimo ne faccia richiesta.
2. Al termine di ciascun mese, l’Istituto dovrà presentare un rapporto riportante in dettaglio il
prospetto riepilogativo del numero delle ore di servizio effettivamente prestate e delle ispezioni perimetrali notturne in autopattuglia della sede di Lungotevere Ripa n. 1 effettuate nel periodo di riferimento.
3. Il registro ed il rapporto di cui ai commi precedenti dovranno essere controfirmati dal rappresentante dell’Amministrazione, al fine dell’attestazione della regolare esecuzione del Servizio.
ART.13
LOCALE A DISPOSIZIONE DELL’ISTITUTO
1. L’Amministrazione metterà a disposizione dell’Istituto, presso ciascun immobile, un locale da adibire a spogliatoio e deposito di materiali e attrezzature dell’Istituto necessari per l'espletamento del Servizio.
2. È fatto divieto all’Istituto di depositare in detto locale materiali infiammabili, esplodenti o comunque pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti.
3. Nessuna responsabilità od onere potrà essere attribuita all’Amministrazione per danni, furti o altri fatti accidentali o dolosi aventi per oggetto i beni di cui ai commi precedenti ovvero causati dalla presenza di essi nel locale in questione.
ART. 14 CORRISPETTIVO
1. In base all’offerta presentata dall’Istituto il corrispettivo orario per l’attività di vigilanza all’interno delle sedi è pari a € ……… oltre IVA (20%) ed il corrispettivo unitario per le ispezioni perimetrali notturne in autopattuglia è pari a € ……. oltre IVA (20%).
0.Xx corrispettivo annuo globale presunto, deducibile sulla base del monte ore e del numero di ispezioni perimetrali notturne di cui al precedente art. 2, comma 3, è pari a € oltre IVA
(….%), di cui:
a) € …………., oltre IVA ( %), pari al corrispettivo orario di cui al comma 1 moltiplicato per il
monte ore, remunerativo dell’attività di vigilanza all’interno delle sedi;
b) € ………….., oltre IVA (……%) pari al corrispettivo unitario di cui al comma 1 moltiplicato per il numero annuo di ispezioni perimetrali notturne in autopattuglia.
Pertanto, tenuto conto della durata del Contratto indicata all’art. 4, comma 1, l’importo complessivo presunto del presente contratto è di € ……….. oltre IVA pari a € ………...
2. Al termine di ciascun mese l’Istituto dovrà presentare il rapporto di cui al precedente art. 12, munito della controfirma del rappresentante dell’Amministrazione, contenente il prospetto riepilogativo delle ore di servizio effettivamente e complessivamente prestate e delle ispezioni
perimetrali notturne in autopattuglia effettuate nel mese di riferimento, nonché dell’ammontare del corrispettivo dovuto, distinto per sede.
3. L’importo del corrispettivo di cui al comma 1 si intende comprensivo di ogni onere e spesa, principale ed accessoria, che l’Istituto dovrà sostenere per l'espletamento delle prestazioni contrattuali e, pertanto, nessun altro corrispettivo sarà dovuto dall’Amministrazione all’Istituto a qualunque titolo per le attività prestate in ragione del presente Contratto, del Capitolato speciale d’oneri e dei restanti documenti di gara.
4. Il corrispettivo orario si intende fisso ed invariabile per l’intera durata del Contratto. L’Istituto, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la revisione di cui all'articolo 1664 c.c..
5. In tutti i casi di variazione delle prestazioni oggetto del Contratto si applicheranno le conseguenti variazioni in diminuzione o in aumento del corrispettivo.
ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
l. Sulla base dei corrispettivi orario ed unitario di cui al precedente art. 14, comma 1, e del numero di ore effettivamente prestate e di ispezioni perimetrali effettuate, l’Amministrazione liquiderà mensilmente l’importo dovuto all’Istituto previa presentazione di apposita fattura intestata a: Ministero della salute - Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio - Ufficio VIII - viale Xxxxxxx Xxxxxxx, 5 - Roma.
Le fatture dovranno essere presentate, con cadenza mensile posticipata, corredate del rapporto mensile contenente il prospetto riepilogativo di cui all’art. 12, munito dell’attestazione della regolare esecuzione del Servizio.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito a giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione di ordinativo diretto a favore dell’Istituto, con versamento sul conto corrente bancario n. ………… intestato alla stessa presso …………………....
3 La Ditta si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente affidamento, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in caso di difetto di tale comunicazione, non potranno essere imputati all’Amministrazione eventuali errori e/o ritardi nei pagamenti disposti a favore della Ditta.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG)
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4. L’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - eventuali variazioni circa le modalità di pagamento da utilizzare; in caso di difetto di tale comunicazione, non potranno essere imputati all’Amministrazione eventuali errori e/o ritardi nei pagamenti disposti a favore dell’Istituto.
5. Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
ART. 16 CAUZIONE
1. La cauzione di € , di cui alla lettera g) delle premesse, si intende costituita dall’Istituto
a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia dei crediti dell’Amministrazione derivanti dall'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.
La cauzione verrà svincolata, su richiesta dell’Istituto, dopo la scadenza del Contratto e sempre che siano state adempiute tutte le obbligazioni contrattuali a carico della stessa.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell’applicazione di penali o per altra causa, l’Istituto dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di l0 (dieci) giorni solari da quello del ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel termine su indicato, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.
ART. 17 VERIFICHE E CONTROLLI
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare l'esatto adempimento, da parte dell’Istituto, degli obblighi assunti con il presente Contratto e relativi allegati. A tal scopo, l’Amministrazione potrà richiedere all’Istituto qualsiasi documentazione ritenga necessaria.
ART. 18 PENALITA’
1. Qualora l’Amministrazione riscontri che, per qualsiasi motivo, il Servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel Capitolato speciale d’oneri e nell’offerta
tecnica presentata dall’Istituto, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite al rappresentante dell’Istituto perché provveda a sanare immediatamente la situazione.
In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale variabile dall’1% (un per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo dovuto per il mese precedente a quello in cui l’inadempienza sia stata accertata.
2. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto l’Amministrazione accerti che il numero degli addetti al Servizio presenti con continuità nell'immobile sia inferiore a quello stabilito dal Capitolato speciale d’oneri e l’inadempienza non sia immediatamente sanata, applicherà le seguenti penalità giornaliere:
- per ciascun turno, € 300,00 (trecento/00) per il primo addetto mancante e € 600,00 (seicento/00) per ogni addetto mancante oltre il primo.
3. In caso di ritardo nell’installazione degli Impianti ovvero nella loro revisione periodica rispetto ai termini indicati nel precedente art. 3, l’Amministrazione applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 1.000,00. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto nel caso in cui il ritardo nell’installazione superi i 15 (quindici) giorni. Qualora l’Amministrazione accerti inadempienze nella fornitura degli Impianti o difformità nel numero e/o nelle caratteristiche tecniche degli stessi rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica presentata dall’Istituto, salvo che le stesse costituiscano causa di risoluzione del Contratto, applicherà una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempienza o difformità riscontrata.
4. Nella determinazione dell’importo della penale di cui al precedente comma 1 si terrà conto della gravità dell’infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del Servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando all’Istituto i relativi costi.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati all’Istituto, che dovrà comunicare in forma scritta all’Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l’Amministrazione stessa procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti all’Istituto a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente articolo 16, senza necessità di diffida o di domanda giudiziale.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l’Istituto dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
6. L’Istituto prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 19
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto all’Istituto di subappaltare, in tutto o in parte, il Servizio affidato o di cedere il presente Contratto.
2. La mancata ottemperanza da parte dell’Istituto ai divieti di cui al precedente comma, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto.
ART. 20
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
l. L’Istituto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del Servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’Istituto si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell’espletamento del Servizio.
3. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti gli eventuali danni.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente atto, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
ART. 21
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA
1. Il trattamento di dati personali da parte delle guardie è soggetto all’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e DM 277 del 2007 recante regolamento di attuazione dell’art. 20 commi 2e3 dell’art.21 e dell’art.181, comma 1 lettera a) del d.lgs 196/2003
2. 3. I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Contratto.
ART. 22 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. L’Istituto prende atto che l'affidamento del Servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l’organo di amministrazione dell’Istituto non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. L’Istituto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di efficacia del Contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l’Amministrazione recederà dal Contratto stesso.
3. L’Istituto si impegna a presentare a richiesta dell’Amministrazione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all’Amministrazione stessa, ai sensi delle leggi n. 1423/1956 e s.m.i., n. 575/1965 e s.m.i., n. 203/1991 e s.m.i., e successive disposizioni in materia:
- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dell’Istituto stesso, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Qualora l’Istituto non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 23 DIFFIDA AD ADEMPIERE
1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 24, in caso di gravi e/o ripetuti inadempimenti dell’Istituto alle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto, l’Amministrazione potrà intimare per iscritto all’Istituto di adempiere nel termine di 15 (quindici)
giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto.
ART. 24
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. L’Istituto prende atto che il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- impiego nello svolgimento del Servizio di personale non avente la qualifica di guardia particolare giurata;
- mancata installazione e messa in funzione degli Impianti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di inizio del Servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
- inosservanza al divieto di subappalto o di cessione del Contratto di cui all’art. 19;
- inosservanza agli obblighi di cui agli artt. 8 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro), 9 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), 20 (Obbligo di riservatezza), 22, comma 3 (Disposizioni antimafia), 27 (Sospensione del servizio).
2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell’Istituto, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l’Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare la cauzione di cui all’art. 16 a titolo di penale nonché all’esecuzione del Contratto in danno dell’Istituto ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.
ART. 25
TRASFERIMENTO DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Salva la facoltà di recesso totale o parziale prevista dal successivo art. 26, qualora nel corso di esecuzione del Contratto l’Amministrazione trasferisse tutte o parte delle proprie sedi centrali in altra sede, l’Istituto continuerà ad espletare il Servizio nella nuova sede alle stesse condizioni del presente atto ed accetterà l’eventuale riduzione o aumento delle unità di personale e dell’orario di servizio nonché l’eventuale modifica del contenuto delle prestazioni oggetto del Contratto e delle modalità di svolgimento delle stesse che si rendessero necessarie in dipendenza del trasferimento.
2. In tal caso, l’Istituto si impegna, inoltre, a fornire nuove apparecchiature in sostituzione di quelle originarie qualora queste ultime non fossero idonee per numero, tipologia e caratteristiche tecniche a soddisfare le esigenze di sorveglianza della nuova sede.
ART. 26 RECESSO
1. L’Amministrazione ha facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in tutto o in parte, in caso di trasferimento in altra sede o di riduzione o soppressione degli uffici presso cui viene espletato il Servizio e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del Servizio stesso.
2. Inoltre, l’Amministrazione potrà recedere anticipatamente dal Contratto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- insorgere delle circostanze di cui all’art. 22, comma 1 (Disposizioni antimafia);
- sussistenza in capo all’Istituto, in qualsiasi momento, di una delle condizioni di cui all'art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dall’Istituto nel corso della procedura di gara.
3. In ogni caso, l’Amministrazione dovrà comunicare il proprio recesso con un preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All’Istituto spetterà unicamente il corrispettivo relativo al periodo di preavviso, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 c.c..
ART. 27 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
1. Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del Servizio, l’Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.
2. Per nessun’altra ragione l’Istituto può sospendere il Servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.
3. La sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell’Istituto costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del Contratto per fatto dell’Istituto qualora questo, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R., non abbia ottemperato.
ART. 28 CONTROVERSIE
l. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Roma.
ART. 29 DOMICILIO LEGALE
1. A tutti gli effetti del presente contratto l’Impresa elegge il proprio domicilio legale in Roma:
………………………………………….
ART. 30
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Istituto tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
2. A tal fine l’Istituto espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio d’impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la medesima è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 31 OBBLIGATORIETA’ DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto, mentre vincola l’Istituto dal momento della stipula, avrà effetto nei riguardi dell’Amministrazione solo dopo l’approvazione e la registrazione del relativo decreto di approvazione nei modi di legge.
per l’Amministrazione per l’Istituto
(timbro e firma) (timbro e firma)
L’Istituto dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 Oggetto Articolo 3 Impianti tecnologici
Articolo 4 Durata del Contratto Articolo 5 Oneri e obblighi a carico
Articolo | 7 Esecuzione del Servizio | dell’Istituto | |
Articolo | 8 Obblighi derivanti dai rapporti | Articolo 9 Responsabilità civile e polizza | |
di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro assicurativa | |||
Articolo | 11 Rappresentante dell’Istituto | Articolo | 13 Locale a disposizione dell’Istituto |
Articolo | 14 Corrispettivo | Articolo | 15 Fatturazione e pagamenti |
Articolo | 16 Cauzione | Articolo | 18 Penalità |
Articolo | 19 Subappalto e cessione del Contatto | Articolo | 20 Obbligo di riservatezza |
Articolo | 22 Disposizioni antimafia | Articolo | 23 Diffida ad adempiere |
Articolo | 24 Clausole risolutive espresse | Articolo | 25 Trasferimento delle sedi di |
Articolo | 26 Recesso | svolgimento del Servizio |
Articolo | 27 Sospensione del Servizio | Articolo 28 Controversie |
Articolo | 30 Oneri fiscali e spese contrattuali | Articolo 31 Obbligatorietà del Contratto |
L’Istituto (timbro e firma)
N.B.: parte da compilare a cura del soggetto partecipante
Io sottoscritto nella qualità di dell’Istituto con sede in
DICHIARO
di aver preso visione del presente schema di contratto e di accettare tutte le clausole in esso contenute.
Timbro dell’Istituto e firma del legale rappresentante