Contract
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICADELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA.
Il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa, con sede legale in Xxx Xxxx 00, - Xxxx, codice fiscale n. 80003670504, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso
e
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx, 00 codice fiscale 02268260904, qui rappresentata/o dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx domiciliato per la carica xxxxxx xx xxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx- di seguito indicato Ente o Azienda
- entrambe congiuntamente denominate “Parti” -
Visti
o Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
o il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
Premesso che
o il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
o le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
o l’Azienda Ospitante ha manifestato l’interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale del Dottor Xxxxxxx Xxxxx, medico iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica;
o la Struttura di Diagnostica dell’Immagini dell’AOU di Sassari non costituisce struttura della rete formativa con l’Università degli Studi di Pisa
Tenuto conto che
o il Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Pisa con PU del 17/11/2022 prot. n. 20618 ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l’interesse del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx a svolgere un periodo di stage formativo presso l’Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica.
Tutto ciò premesso
Si conviene e si rinnova quanto segue
Art. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2 Finalità
L’Ente si impegna ad accogliere presso le Strutture di Diagnostica per Immagini dell’AOU di Sassari “Cliniche San Xxxxxx di Sassari” e P.O. “SS. Annunziata” per lo svolgimento di attività professionalizzanti, il Xxxx.Xxxxxxx Xxxxx, nato a Sassari residente in Sassari, codice fiscale XXXXXX00X00X000X (di seguito denominato anche “tirocinante”), iscritto al III° anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Pisa, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi che verranno assegnati con separata nota.
Art. 3
Durata del Tirocinio
L’attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge da novembre 2022 a ottobre 2023.
Art. 4
Luoghi e tempi
L’Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle Strutture coinvolte nel periodo di formazione con orario di accesso secondo appositi accordi con i Direttori delle strutture nonché del tutor.
Art. 5
Natura giuridica del rapporto di tirocinio Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare le Strutture di Diagnostica per Xxxxxxxx e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera, nonché con il responsabile della struttura convenzionata.
Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola.
Art. 6
Tutor di riferimento
L’attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Xxxx. Xxxx Xxxx e del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx indicati come tutor di riferimento dalla Struttura di appartenenza.
Art. 7
Monitoraggio e frequenza dell’attività formativa
L’attività di formazione è seguita e verificata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.
Il Dirigente medico responsabile della Struttura e/o il tutor dell’Ente, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell’apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.
Il Dirigente medico responsabile della Struttura e/o il tutor Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx dell’Ente avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del medico in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all’Università.
A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste ed assegnata con apposita nota.
Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Art. 8
Obblighi del medico in formazione specialistica
Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.
Ai sensi dell’art. 40 del D. X.xx. n. 368/1999, l’impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell’ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutor, alla totalità delle attività mediche della Strutture di Diagnostica per Immagini per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d’intesa con la Direzione Sanitaria dell’Azienda nonché con il responsabile della struttura convenzionata.
Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.
Durante la formazione presso l’Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione dell’Università, ove la distanza della sede dell’Ente rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il medico in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l’anno accademico in corso.
Nell’ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all’osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.
Art. 9
Tutela assicurativa
È a carico dell’Ente ospitante la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell’art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.
Art. 10
Prevenzione e Sicurezza
Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente e sono esposti a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Il medico in formazione specialistica deve aver concluso il percorso formativo in materia di sicurezza ai sensi D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo.
Il medico in formazione specialistica è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.
Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
Il medico in formazione specialistica dell’Università potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui viene a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.
Art. 13
Recesso
Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi.
Art. 14
Modifiche
Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 15
Oneri delle Parti contraenti
La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente e per l’Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
Art. 16
Imposte
Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell’Ente richiedente la convenzione (Università), salvo che lo stesso goda dell’esenzione prevista dalla normativa vigente. L’imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.M. 17.6.2014): (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7.06.2016)..
PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA
Il Direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa
PER L’ENTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx