CONTRATTO
CONTRATTO
TRA AUSL DELLA ROMAGNA E CENTRO IPERBARICO S.R.L. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA, IN REGIME AMBULATORIALE, DI PRESTAZIONI DI OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA (OTI)
PERIODO 01.01.2018-31.12.2019
Tra le Parti :
- AUSL della Romagna (di seguito Azienda - Committente), con sede legale in Ravenna in xxx Xx Xxxxxxx x. 0, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore
U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n 447 del 04/10/2017; PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
e
- CENTRO IPERBARICO S.R.L. (di seguito Fornitore) con sede legale e sede operativa in Ravenna, Xxx Xxxxxxx Xxxxx, x. 0 - 00000 (X.X. - X. XXX 00000000000) nella persona del legale rappresentante Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Richiamati in particolare:
- Il D.lgs. 502/92 e s.m.i. e, nello specifico, gli artt. 8-bis “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”; 8-ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”, 8-quater “Accreditamento istituzionale”, 8-quinquies “Accordi contrattuali” e 8-sexies “Remunerazione”;
- la DGR n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92, così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regionale n° 37/98: “Primi adempimenti” che ha attribuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore degli assistiti nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;
- il D.Lgs 159/2011 recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.; visto, in particolare, il Libro II del citato
D. Lgs. 159/2011, intitolato “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter, disciplinante il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- la Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n.
432 del 27.11.2018 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra l’Azienda USL della Romagna ed il Centro Iperbarico di Ravenna per l’erogazione di prestazioni mediche in regime istituzionale da parte
dei medici anestesisti dei presidi ospedalieri aziendali per assicurare la copertura h 24 delle funzioni emergenziali di Ossigenoterapia Iperbarica per il biennio 2018/2019”;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in particolare l’art. 28 del Regolamento citato, recante la disciplina del Responsabile del Trattamento e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy;
- La deliberazione del Direttore Ausl della Romagna n. 275 del 25/07/2018, avente ad oggetto “Adeguamenti al Regolamento (UE) 2016/679: definizione dell’organigramma delle responsabilità privacy aziendali determinazioni”;
- La nota Prot. n. 2018/0226396/P del 07/09/2018 a firma del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna e ad oggetto “Nomina a Responsabile Interno del trattamento dei dati e relative istruzioni ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR). Deliberazione n. 275 del 25/07/2018”;
- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Xxxxxx-Romagna. Aggiornamento”;
- la DGR Xxxxxx Xxxxxxx n. 1311 del 23.07.2014 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di accreditamento delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private” con la quale si è stabilito che tutti i
provvedimenti di accreditamento/rinnovo delle strutture pubbliche e private e dei professionisti già rilasciati e già scaduti o in scadenza entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, mantengono la validità fino al 31 luglio 2018;
- la DGR n. 1604 del 26.10.2015 avente ad oggetto “Recepimento intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate” la quale ha stabilito che nelle more della revisione complessiva del sistema di accreditamento di questa regione, tutti i provvedimenti di accreditamento anche sulla base di quanto disposto dalla propria delibera n. 1311/2014, sono confermati fino al 31 luglio 2018;
- la DGR n. 1943 del 04.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie” con la quale si è deliberato di confermare l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi;
- il Nomenclatore tariffario regionale delle Prestazioni di specialistica
ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 263/2003; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011; DGR 145/2013; DGR 253/2015);
Visto e preso atto che:
- Il Consiglio Superiore di Sanità della Repubblica Italiana, nella seduta del 17 giugno 1998 (ALL. 1), ha approvato un documento elaborato da un apposito gruppo di studio per l’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) dal titolo “Protocolli diagnostici e terapeutici per l’uso dell’ossigenoterapia iperbarica”
l’Assessorato alla Sanità della Regione Xxxxxx Xxxxxxx con propria circolare n. 18 del 16/09/1999 (All. 2) ha aggiornato le disposizioni in materia di OTI riconoscendo tale trattamento a carico del SSN per le sottoelencate patologie esclusivamente nell’ambito degli specifici protocolli predisposti dal Consiglio Superiore della Sanità come da circolare XXX.XX/0.0/000 del 23.12.1997 del Ministero della Sanità e nota Prot. n. DPS VI.4.6/50 datata 21.1.1999:
→ intossicazione da monossido di carbonio;
→ patologia da decompressione ed embolia gassosa arteriosa iatrogena;
→ infezioni necrosanti progressive, di diversa eziologia, incluse le lesioni ischemiche aterosclerotiche e le lesioni ischemiche da
patologia diabetica;
→ ischemia traumatica acuta;
→ sindrome compartimentale;
→ innesti cutanei e lembi muscolo-cutanei compromessi;
→ Osteomielite cronica refrattaria;
→ Lesioni radio-necrotiche;
→ Osteonecrosi asettica;
→ Ipoacusia improvvisa;
→ Piaghe torbide da traumi o ustioni.
Al di fuori di specifici protocolli nessun trattamento OTI anche se riferito alle patologie sopraelencate può essere posto a carico del SSN; a tale riguardo si fa riferimento anche alle Linee Guida Simsi 2015 e s.m.i. da acquisire formalmente ai fini della regolamentazione dei rapporti contrattuali di cui al presente Accordo (ALL. 3);
- la sopracitata Circolare regionale n. 18 sollecita le Aziende a stipulare accordi con centri privati OTI regolarmente autorizzati e funzionanti, in quanto, salvo alcune eccezioni, sul territorio regionale non sono presenti strutture private accreditate per l’erogazione di prestazioni OTI.
Richiamate inoltre:
- la Convenzione di cui alla nota Prot. n. 0103890/00.00.00.00 del 08.10.2013 per l’esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica a favore di utenti degenti del presidio ospedaliero residenti nell’ambito territoriale
dell’Azienda USL di Rimini – Anno 2013, in essere tra l’ex Azienda U.S.L. di Rimini e il Centro Iperbarico S.r.l.;
- l’Accordo sottoscritto in data 08.06.2013 tra l’ex Azienda
U.S.L. di Cesena e il Centro Iperbarico di Ravenna per la fornitura di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica per il periodo 1.1.2013-31.12.2013 tra l’ex Azienda USL di Cesena e il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna;
- il contratto approvato con delibera del Direttore Generale Ausl di Forlì n. 202 del 31.07.2013 tra l’ex Azienda USL di Forlì e il Centro Iperbarico di Ravenna per la fornitura di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica per il periodo 01.01.2013- 31.12.2013;
- il contratto sottoscritto in data 11.08.2011 fra l’ex Azienda USL di Ravenna ed il Centro Iperbarico S.r.l. per la fornitura di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica 2011-2013 ed acquisito agli atti AOO: AUSL 110 Ravenna UO AAGG e Segreteria Protocollo Archivio al Prot. n. 0064810 del 22.08.2011;
- la Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna
n. 1281 del 16.12.2014 avente ad oggetto “Approvazione dei piani di committenza 2014 per l’acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ossigenoterapia iperbarica da Poliambulatori territoriali ed approvazione schema di Accordo di fornitura triennale (periodo: 01.01.2014-31.12.2016);
- la Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna
n. 918 del 16.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione dei Piani di committenza 2015 per l’acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ossigenoterapia iperbarica da Poliambulatori territoriali”;
- la Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna
n. 302 del 23.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione dei Piani di committenza 2016 per l’acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ossigenoterapia iperbarica da Poliambulatori territoriali per residenti AUSL Romagna”;
- la Determinazione AUSL della Romagna n. 3153 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Formalizzazione dei Piani di Committenza 2017 per l’acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture private accreditate (Poliambulatori e case di cura private) per residenti AUSL Romagna e di ossigenoterapia iperbarica per residenti AUSL Romagna presso centri privati accreditati definiti dai responsabili sanitari aziendali e approvazione accordi contrattuali. Formalizzazione dei piani di committenza provvisorio I quadrimestre 2018 definiti dai responsabili sanitari aziendali per la continuità prestazioni sanitarie ai cittadini residenti AUSL Romagna”.
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO
Le premesse di cui sopra fanno parte del presente Accordo.
In esso sono regolamentati e disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra L’Azienda Usl della Romagna (Azienda e/o Committente) e il Centro Iperbarico S.r.l. (Fornitore) per la fornitura di prestazioni di Ossigeno Terapia Iperbarica oggetto di accreditamento e per altre prestazioni necessarie per l’efficacia del percorso di diagnosi e terapia (progetto multimodale per il singolo paziente) a condizione che siano anch’esse oggetto di accreditamento oltreché contemplate nel Nomenclatore Tariffario Regionale. Le prestazioni saranno rese a favore di residenti nell’ambito territoriale dell’AUSL della Romagna, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale per le sole specifiche patologie di cui alla circolare Assessorato alla Sanità Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 18 del 16.09.1999 e relativi allegati, ed esclusivamente nell’ambito degli specifici protocolli predisposti dal Consiglio Superiore della Sanità di cui in premessa.
Le prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica oggetto del presente accordo sono le seguenti:
1. Prestazioni in regime di emergenza: rientrano in tale ambito trattamenti indifferibili rivolti a pazienti in condizioni di imminente pericolo di vita. La gestione di tale casistica è garantita nelle 24 ore giornaliere per l’intera settimana compresi i giorni festivi. In tale ambito si considerano i
trattamenti di Ossigeno terapia Iperbarica per la casistica di seguito specificata e per il relativo numero massimo di sedute di terapia:
a) Intossicazione da monossido di carbonio: n.
massimo sedute 2
b) Patologia da decompressione: 1 seduta
c) Ischemia acuta da trauma (inclusa sindrome da schiacciamento): n. massimo di sedute 8
d) Infezione necrosante progressiva (inclusa Gangrena): n. massimo di sedute 8.
Con riferimento alle prestazioni ricadenti nella casistica c) e d), le stesse saranno considerate rese in regime di emergenza dopo valutazione puntuale delle relative cartelle cliniche da parte dell’Azienda, nelle more della definizione del percorso condiviso tra le parti, con particolare riferimento alla individuazione della documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione di ogni ciclo di trattamento al regime di emergenza con conseguente riconoscimento economico oltre i limiti del budget programmato.
Da tali prestazioni vanno tenuti distinti i trattamenti resi in urgenza, ovvero quelli indicati come necessari dall’Azienda in relazione al quadro clinico del paziente, per il quale il trattamento deve essere garantito al fine di evitare che le condizioni cliniche del paziente stesso possano diventare critiche.
Il fornitore, sulla base del rispetto della delibera del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 432 del 27.11.2018, garantisce
entrambe le prestazioni in emergenza e urgenza nelle 24 ore giornaliere per l’intera settimana compresi i giorni festivi.
2. Prestazioni programmate destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL per le patologie indicate in premessa: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30 e il sabato dalle ore 8,00 alle 12,30;
3. Prestazioni destinate a pazienti in regime ambulatoriale per le patologie indicate in premessa: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30.
Fermo restando il rispetto e l’osservanza della Circolare dell’Assessorato alla Sanità Regione Xxxxxx-Romagna n. 18 del 16.09.1999 e relativi allegati, le parti concordano che l’accesso al trattamento dei pazienti abbia luogo, nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 4, previa visita da parte di un medico specialista del Centro Iperbarico, al fine della valutazione dell’idoneità fisica del paziente alla effettuazione della terapia ed alla conferma della reale aspettativa di un beneficio terapeutico.
Le suddette prestazioni sono erogate presso la seguente sede:
- Xxx X. Xxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxxx.
Il Fornitore garantisce che il predetto Centro è allestito in conformità alle Linee Guida ISPESL (ALL. 4) circa la gestione in sicurezza delle camere iperbariche multi posto in ambiente clinico.
L’idoneità del Paziente all’Ambiente Iperbarico è valutata dallo Staff medico del Centro Iperbarico durante l’erogazione delle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica e delle prestazioni ad essa correlate,
liberando da ogni responsabilità l’Azienda inviante.
ART. 2 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Si prende atto che il Centro Iperbarico S.r.l. ha fornito all’Azienda USL tutta la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente alle Aziende USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
L’Azienda USL si riserva il diritto di recesso immediato dal contratto nel caso in cui vengano accertate l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia.
ART. 3 VALIDITÁ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha durata biennale dal 01.01.2018 al 31.12.2019 per la parte giuridico-normativa e annuale dal 01.01.2018 al 31.12.2018 per la parte economica e potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento qualora intervengano elementi di valutazione nuovi, sia in ordine agli aspetti sanitari, sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche e/o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche, tariffarie, normative (nazionali, regionali e/o locali).
Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti e/o che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni
Aziendali, dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto e nel periodo di vigenza dello stesso.
La validità-efficacia del presente Accordo è condizionata alla sussistenza e permanenza, per tutta la sua durata, dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura, nonché al possesso dei requisiti di onorabilità e, in generale, alla permanenza dei presupposti legittimanti la stipula del presente contratto, ivi compresa la necessità di assicurare, anche per l’anno 2019, la regolare erogazione delle prestazioni di Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI) in coerenza col fabbisogno sanitario individuato a livello aziendale.
Il Centro Iperbarico S.r.l. risulta accreditato per la prestazione di Ossigenoterapia Iperbarica con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 5895 del 04/05/2012 (dal 05.01.2010 con validità quadriennale) e successive proroghe, di cui alle DGR n. 1311 del 23.07.2014, n. 1604 del 26.10.2015, n. 1943
del 04.12.2017.
A tale ultimo riguardo il Fornitore dichiara di avere presentato nei termini previsti dalla DGR n. 1943/2017 citata, valida domanda di rinnovo dell’accreditamento.
Il possesso dei requisiti oggettivi (autorizzazione e accreditamento) e soggettivi di onorabilità è autocertificato dal Fornitore mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell’Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Azienda Committente procede alle necessarie verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, precisandosi che in ipotesi di accertata dichiarazione mendace, ferme restando le conseguenze sanzionatorie di legge, il presente contratto si risolve di diritto, con avvertimento, altresì, che si procederà alla denuncia alle competenti Autorità per ogni conseguente provvedimento.
È onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fornite all’Azienda Committente ai fini della stipula e regolare esecuzione del presente Accordo di Fornitura, nonché per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti.
ART. 4 ACCESSO ALLE CURE
Le prestazioni di Ossigeno Terapia Iperbarica oggetto del presente Accordo sono rivolte a pazienti residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda Committente.
Il trattamento è riconosciuto a carico del SSR per le sole patologie indicate dall’Assessorato alla Sanità della Regione Xxxxxx Xxxxxxx nella circolare n. 18/1999 sopra citata e relativi allegati.
Quanto alle patologie “ipoacusia improvvisa”, “necrosi ossea asettica” e “piaghe torbide da traumi o ustioni”, il trattamento è
riconosciuto a carico del SSR, sempre che lo stesso sia effettuato secondo gli specifici protocolli predisposti dalla Società Italiana di Medicina Subacquee e Iperbarica (SIMSI) cui la stessa circolare n. 18/1999 espressamente rimanda e s.m.i. e/o aggiornamenti che dovessero intervenire in fase di esecuzione del presente Accordo.
Si concordano le seguenti modalità e criteri di accesso alle prestazioni oggetto del presente Accordo:
1. Prestazioni in regime di Emergenza e di Urgenza: l’invio dei pazienti potrà aver luogo esclusivamente su richiesta delle UU.OO. dell’AUSL della Romagna a seguito della quale il Centro Iperbarico si impegna a garantire l’attivazione della struttura entro 90 (novanta) minuti dall’allertamento. Le modalità di trasporto al Centro Iperbarico ed il tipo di assistenza sanitaria necessaria durante il trasporto sarà deciso dal medico dei servizi di emergenza in relazione allo stato di criticità del malato avvalendosi del servizio 118. Il Centro Iperbarico, per l’erogazione di prestazioni in regime di emergenza, si impegna a garantire la disponibilità di un medico iperbarico e/o rianimatore, un tecnico operatore ed un infermiere per le 24 ore consecutive. Il paziente ricoverato deve essere accompagnato dalla relativa cartella clinica;
2. Prestazioni programmate destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL: l’erogazione delle prestazioni avrà luogo con la richiesta dei dirigenti medici delle UU.OO. ospedaliere, previa autorizzazione delle
Direzioni Mediche di presidio ospedaliero o Dirigenti delegati. Il medico del servizio inviante, cui è affidata la responsabilità clinica del paziente, deciderà sul trasporto e sulle modalità di accompagnamento e assistenza del paziente stesso fino al Centro Iperbarico. Nei casi di comprovata criticità potrà essere richiesta anche la consulenza di un medico rianimatore. Il medico del servizio inviante, cui è affidata la responsabilità del paziente ed il medico in servizio presso il Centro Iperbarico dovranno concordare le modalità di assistenza medico e/o infermieristica presso il Centro stesso durante il trattamento, in relazione al quadro clinico del paziente. Durante la permanenza presso il Centro Iperbarico, la responsabilità medica tecnica ed ogni altra responsabilità derivante dal piano terapeutico e dalle prestazioni effettuate presso il Centro stesso è attribuita al personale medico del Centro Iperbarico, liberando l’Azienda inviante da ogni responsabilità.
Il paziente ricoverato deve essere accompagnato dalla relativa cartella clinica.
Il medico inviante deciderà, sentito il medico del Centro Iperbarico, sul trasporto e sulle modalità di accompagnamento ed assistenza del paziente per il rientro.
3. Prestazioni destinate a pazienti in regime ambulatoriale: le modalità di accesso alle cure sono quelle definite nei diversi ambiti territoriali conglobati nell’odierna Azienda Committente, e consolidatesi sulla base di prassi operative che si sono
sviluppate nel contesto dell’esecuzione degli specifici accordi/contratti/convenzioni susseguitisi nel tempo tra le odierne parti1 e che le parti stesse ritengono di continuare ad osservare, in via transitoria, nelle more della ridefinizione dei percorsi aziendali.
Stante la complessità delle procedure di accesso alle cure e le peculiarità tecnico-sanitarie proprie delle prestazioni commissionate, le parti, in un’ottica preordinata ad implementare l’efficienza nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e di agevolare gli utenti nella fruizione di un servizio essenziale, convengono sulla necessità di istituire, a decorrere dall’anno 2019, un Gruppo di Lavoro Aziendale con la funzione di rivedere i criteri di accesso e le relative procedure il più possibile semplificate per tutte le tipologie indicate all’art. 1.
ART. 5 TARIFFE E BUDGET
La tipologia delle prestazioni oggetto del presente Accordo, nonché la relativa valorizzazione economica, sono quelle definite in conformità con il fabbisogno sanitario validato dal Direttore Sanitario Aziendale e nei limiti del tetto massimo di spesa pari ad € 1.021.300,00 derivante dall’applicazione delle tariffe previste sia dal Nomenclatore Tariffario Regionale della Regione Xxxxxx-Romagna
1 Come indicato in premessa, tra l’Azienda USL della Romagna e il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna intercorrono rapporti di fornitura in virtù di convenzioni/contratti/accordi approvati e siglati per gli anni dal 2011 al 2013, di volta in volta prorogati, con cadenza annuale, come da deliberazioni del Direttore Generale Ausl Romagna n. 1281 del 16.12.2014, n. 918 del 16.12.2015, n. 302 del 23.06.2016 e determinazione n. 3153 del
14.11.2017.
vigente sia dal tariffario allegato al presente Contratto quale Allegato 7 e così suddiviso:
A) Prestazioni OTI programmate destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda AUSL: € 307.300,00;
B) Prestazioni OTI a pazienti ambulatoriali: € 714.000,00;
C) Le prestazioni rese in regime di emergenza, da considerarsi tali esclusivamente se rivolte a pazienti che rientrano nella casistica specificata all’art. 1 punto 1) del presente Accordo e nello specifico numero massimo di sedute previsto per ogni tipologia, trattandosi di trattamenti salvavita rivolti a casi in emergenza e per loro natura non prevedibili, sono riconosciute economicamente fuori dal budget suddetto.
Le sedute ulteriori, rispetto al numero massimo specificato per ogni tipologia indicata all’art.1, effettuate in favore di pazienti interessati dalle tipologie di casistica di cui al medesimo articolo, saranno
comprese nell’ambito del budget complessivo concordato (A+B).
Le prestazioni rese in regime di urgenza concorrono, di norma, al budget complessivo concordato (A+B).
In ipotesi di superamento del budget suddetto (A+B), potranno essere riconosciute economicamente previa valutazione sanitaria aziendale in merito.
Le parti si riservano di revisionare i contenuti dell’allegato 7 con riferimento alle tipologie di prestazioni erogabili e rimborsabili, tenuto conto anche degli esiti delle procedure di rinnovo ed eventuale ampliamento dell’accreditamento.
Il budget annuale, calcolato al netto della compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket+quota fissa) e dello sconto del 2% definito dalla L. n. 296/2006, è determinato come da nota Prot. n. 137784/P del 31.05.2018 a firma del Direttore Sanitario Azienda USL, Xxxx. Xxxxxxx che si richiama per quanto di rilievo ai fini del presente Accordo.
Le prestazioni di cui sopra si intendono commissionate per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
Il Fornitore potrà erogare prestazioni fino al volume economico annuale massimo previsto dal piano di committenza; in caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero di produzione, alla struttura non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo, salvo quanto previsto al punto C) del presente articolo.
Le parti concordano, inoltre, la possibilità di compensare gli importi per prestazioni erogate a pazienti in regime di urgenza/ricovero ospedaliero con quelli per prestazioni erogate in regime di specialistica ambulatoriale, fatto salvo il rispetto del tetto massimo complessivamente negoziato.
Alle prestazioni negoziate sono applicate sia le tariffe riportate nel Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario2 e le tariffe riportate nel tariffario allegato al presente Contratto quale Allegato 7,
2 Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997; DGR 263/2003 ; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011;DGR 145/2013; DGR 253/2015 e successive modifiche ed integrazioni
salvo successive variazioni come sopra precisato.
In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di Budget annuali, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato, come previsto dall’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.
Art. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Committente, con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, a fine ciclo terapeutico, regolare fattura per le prestazioni erogate.
In via separata rispetto alla fatturazione, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. la documentazione giustificativa contenente le informazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, quantità/tipologia delle prestazioni erogate, importo lordo, ticket riscosso e importo netto), indicando gli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento, per l’effettuazione dei controlli. La finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del documento contabile dai
documenti contabili è quella di non divulgare informazioni aventi natura di dati sensibili di natura sanitaria.
Le prestazioni OTI destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL in regime ordinario, in regime di emergenza e in regime di urgenza, dovranno essere fatturate separatamente con le medesime tempistiche sopra indicate, alle rispettive Piattaforme Amministrative.
Le prestazioni rese a pazienti in regime ambulatoriale dovranno essere fatturate all’U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni.
In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture relative a prestazioni OTI erogate a pazienti in regime ambulatoriale, in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6
“Riferimento Amministrazione” COMRA.
Con riferimento, invece, alle prestazioni erogate in regime di emergenza, in regime di urgenza e alle prestazioni programmate destinate ai pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda USL della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA 02483810392, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML 1.2.6
“Riferimento Amministrazione” indicare:
⮚ RNPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica
Presidio Ospedaliero di Rimini o prestazioni in emergenza- urgenza da accesso Pronto Soccorso Rimini.
⮚ CEPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Cesena o prestazioni in emergenza- urgenza da accesso Pronto Soccorso Cesena.
⮚ RAPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Ravenna o prestazioni in emergenza- urgenza da accesso Pronto Soccorso Ravenna.
⮚ FOPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Forlì o prestazioni in emergenza- urgenza da accesso Pronto Soccorso Forlì.
Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Il Fornitore emette la fattura per le prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record inviato separatamente rispetto alla fattura come sopra precisato, in modo tale che l’Azienda possa svolgere gli accertamenti dovuti per procedere a regolare liquidazione.
Le suddette disposizioni si estendono anche con riferimento a quelle
prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione SSN) che debbono essere inserite nel Flusso ASA; l’inadempimento a questo obbligo informativo comporta la restituzione alla Committente delle corrispondenti somme di Ticket versate dall’assistito e incassate direttamente dal Fornitore.
Possono essere addebitate all’Ausl della Romagna solo le prestazioni sanitarie rese conformemente a tale Accordo e validate dalla banca dati regionale.
Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in Regione (Infrarer) sono fatturate all’Azienda USL ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria.
Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (Extrarer) sono fatturate, separatamente dalla fattura dei residenti, all’Azienda USL ove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice, con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Regione e/o Stato estero di residenza.
Le prestazioni rese a favore degli stranieri, dovranno essere fatturate all’AUSL della Romagna separatamente rispetto alle prestazioni emesse per gli altri assistiti residenti e comunque corredate della documentazione comprovante il diritto all’assistenza sanitaria (tessera TEAM o altro documento equipollente).
L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del Nomenclatore, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi e degli
sconti concordati.
L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ove questa sia pervenuta regolarmente all’Azienda Committente secondo le modalità e con le indicazioni sopra specificate, ed, in ogni caso, entro il limite del budget stanziato in relazione al Piano di Committenza di cui all’art. 5. Eventuali prestazioni erogate in difformità ai criteri di accesso di cui all’art. 4 o, in generale, in maniera difforme rispetto alle previsioni del presente Accordo, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.
Tutti i pagamenti avvengono a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a consuntivo (validato ASA o superamento del budget concordato), a seguito dell’espletamento dei controlli di coerenza tra produzione commissionata e produzione effettivamente erogata.
La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte.
L’Azienda effettuerà opportune verifiche, elencate al successivo art. 7, ed in caso di riscontrato errore e/o incongruenza di dati e informazioni, ne darà comunicazione al Fornitore.
In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione-richiesta, nota di credito, a fronte dei rilievi avanzati dal Committente.
Nello stesso termine di 30 gg. dalla contestazione il Fornitore può, eventualmente, replicare-controdedurre alla contestazione, purchè le repliche-controdeduzioni siano supportate da riscontri oggettivi e documentali che, in ogni caso l’Azienda Committente si riserva di valutare. La mancata replica alle contestazioni sollevate dall’Azienda nel termine indicato equivale ad accettazione della contestazione.
Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.
La reiterata mancata emissione della nota di credito da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione dell’Accordo.
Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore di sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 7
CONTROLLI SANITARI E AMMINISTRATIVI
L’Azienda può effettuare in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l’appropriatezza delle prestazioni rese sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni erogate e relative tariffe, ai sensi normativa vigente.
Sono, inoltre, previsti controlli amministrativi. In particolare:
- controlli anagrafici (residenza del cittadino);
- congruenza tra importo fatturato e importo validato ASA;
- controllo rispetto tetti economici.
Le parti convengono che la conservazione della totalità delle ricette mediche relativa alle prestazioni erogate in esecuzione del presente contratto, resterà in carico al Fornitore il quale, a tal fine, dovrà adottare ogni accorgimento per garantire la tutela della Privacy in relazione ai dati personali, anche sensibili, contenuti nelle ricette medesime e garantirne la conservazione e l’integrità per la durata temporale di almeno cinque anni, anche ai fini dei controlli ed ispezioni sopra elencati.
ART. 8 MONITORAGGIO CONTRATTO LOCALE
Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio delle tipologie e volumi contrattati.
Il Fornitore è tenuto in ogni caso al governo della propria produzione al fine di renderla coerente ai livelli quali-quantitativi negoziati.
Il Fornitore è tenuto, altresì, a dare comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fermo restando che devono essere comunque garantite le prestazioni da rendersi in regime di emergenza e di urgenza.
ART. 9
OBBLIGHI DEL FORNITORE - DEBITO INFORMATIVO
È obbligo del Fornitore adeguarsi e osservare ogni prescrizione normativa e/o regolamentare atta a disciplinare la legittima erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente Accordo.
Il Centro Iperbarico di Ravenna ne risponde in proprio, sollevando l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione prevista all’art. 6.
L’Azienda si riserva, in caso di necessità, di richiedere altri dati che il Fornitore è tenuto comunque a fornire quanto prima e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla richiesta.
ART . 10 ASSICURAZIONE
Il Fornitore dichiara e garantisce di aver sottoscritto un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall’esercizio della propria attività o comunque di trovarsi in condizione di Autoassicurazione. L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Art. 11 INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera, personale che intrattenga
un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.
Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto per il servizio di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna con PG 2014/507319 del 22/12/2014 e Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 432 del 27.11.2018.
ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di:
- ingiustificata sospensione dell’esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità;
- perdita del requisito oggettivo dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
- esito positivo relativo alla documentazione antimafia;
- perdita del requisito soggettivo auto dichiarato.
In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore,
comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
La risoluzione opererà trascorsi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione e recesso previste e disciplinate specificatamente nel presente Accordo, nonchè dal Codice Civile, o più genericamente dalla normativa vigente.
ART. 13 PRIVACY
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).
A tale ultimo proposito, con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all’adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.
Preso atto di quanto sopra, si nomina il Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, “Responsabile del trattamento” dei dati ai sensi dell’art. 28 del nuovo GDPR come da atto di nomina allegato al presente contratto (ALL. 5), da considerarsi quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, salvo successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in adeguamento alla normativa Privacy. Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di Privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.
ART. 14
CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna come da ultimo modificato con deliberazione n. 209/2018 e s.m.i., consegnato in copia (ALL. 6) che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L’Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda ed applicazione della procedura prevista dall’art. 16 a garanzia del diritto di difesa.
Il Fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53,
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni. L’onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo al Fornitore.
ART. 15
FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra le parti è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.
ART. 16 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
ART. 17 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle
disposizioni normative vigenti, nonché agli obblighi internazionali e a quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE.
ART. 18
CLAUSOLE ai sensi DELL’ART- 1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 x.x. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx preso visione e di accettare espressamente agli artt. 1, 4, 9, 10.
Allegati :
1) Protocolli diagnostici e terapeutici per l’uso dell’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI);
2) Circolare Assessorato Sanità Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 18 del 16.09.1999;
3) Linee Guida SIMSI 2015;
4) Linee Guida ISPESL del 1999;
5) Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ex art.
28 Xxx.xx UE 2016/679 (GDPR);
6) Codice di Comportamento dell’Azienda USL della Romagna come da ultimo modificato con deliberazione n. 209/2018 e s.m.i.
7) Tariffario Ravenna,
Per l’Azienda Usl Romagna Responsabile U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx*
Per il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna
(Il legale Rappresentante) Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx*
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
Bollo assolto virtualmente in ottemperanza dell’art. 6 comma 2, del DM 17 Giugno 2014 per un importo pari a € 176,00