ACCORDO ISTITUZIONALE
ACCORDO ISTITUZIONALE
(Art. 15 L. 241/1990 e ss. mm. ii.)
TRA
LA REGIONE SICILIANA E
IL COMUNE DI BLUFI (PA)
PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO: “PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE ANNESSO AL SANTUARIO MADONNA DELL'OLIO
-IMPORTO COMPLESSIVO € 280.000,00”
La Regione Siciliana, C.F. 80012000826, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx, nato a Catania (CT) il 05.01.1971, C.F.: FLCMRC71A05C351T, in qualità di Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, il quale sottoscrive il presente accordo istituzionale, con sede in Palermo, C.A.P. 90145, Xxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx, x.000, dove lo stesso è domiciliato per la carica, nell’articolato denominato Regione;
e
Il Comune di Blufi (PA) C.F. 83000730826, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella qualità di Sindaco, C.F.: CSTVPR50A19G510Q, con sede in Blufi, C.a.p. 90020, Piazza Municipio, n.1, dove lo stesso è domiciliato per la carica.
Nel seguito denominate anche singolarmente Parte e congiuntamente Parti.
Premesso il quadro normativo di riferimento, ed in particolare:
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- la legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
- la legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
- il D. P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018, di istituzione dell' “Ufficio Speciale per la progettazione regionale” ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, articolo 4, comma 7, successivamente denominato “Ufficio Speciale per la Progettazione” giusta deliberazione n. 447 del 15 novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la durata di anni tre;
- il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- l'art. 24 della legge regionale nr. 8 del 17 maggio 2016, il quale prevede che – a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute;
- l’art. 21 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
-l’art. 23. del d. lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli appalti), il quale prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in: progetto di fattibilità tecnica ed economica; progetto definitivo e progetto esecutivo;
- il comma 5 dell’art. 23 del d. lgs.n. 50/2016 (Codice degli appalti), il quale prevede che (…) il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione (…) nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione (…), redatto dal Responsabile Unico del Procedimento.
- l’art. 31 del d.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli appalti), il quale prevede che, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (R.U.P.), per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
premesso inoltre che:
- ai fini dell'attuazione dell'intervento previsto l'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - è l'Ente Finanziatore, nonché il Centro di Responsabilità (CdR) e assume la funzione di Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA);
- il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti espleta le proprie funzioni attraverso l'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo (UMC);
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepito dall'art.16, della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro accordi aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, come recepita dal decreto legislativo n. 50/2016, regolamenta, all’art.38, la possibilità di ricorrere ad affidamenti di “appalti congiunti occasionali”, che permettono anche alle amministrazioni interessate di agire affidando ad un’amministrazione aggiudicatrice la gestione della procedura d’appalto a nome di tutte le amministrazioni aggiudicatrici.
considerato che,
-al fine di accelerare sia la fase progettuale che quella di concreta realizzazione dell'intervento previsto nella presente, appare opportuno che le Amministrazioni sopra specificate concludano fra
di loro il presente accordo per disciplinare, in sinergia, lo svolgimento delle necessarie attività per attuare le diverse operazioni;
- il Comunale di Blufi, avendo preso atto della necessità di ricorrere all’esterno delle proprie strutture organizzative in relazione alla carenza di personale e di specifiche professionalità occorrenti all’interno, ritiene necessario, oltre che opportuno, ricorrere alla collaborazione della Regione Siciliana e dei suoi Uffici centrali e periferici aventi specifica competenza in materia di contratti pubblici, per la redazione del progetto di cui trattasi;
- la Regione Siciliana è dotata di uffici con elevate competenze sul piano tecnico-organizzativo ed ha specifica competenza in materia di opere pubbliche, potendo svolgere, tramite il suo Dipartimento Regionale Tecnico, la funzione di stazione appaltante, le attività di assistenza, di collaborazione, di supporto, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, anche attraverso i suoi uffici provinciali del Genio Civile, dove sono presenti le figure professionali idonee per l'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Istituzionale;
- il presente Accordo costituisce strumento di concertazione, finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative che i diversi soggetti firmatari sono chiamati a svolgere per garantire l'effettiva realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1.
- la sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere economico a carico delle Amministrazioni firmatarie né pagamento di corrispettivi.
- il presente accordo è concepito esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche per realizzare una concreta cooperazione nell’ottica di conseguire obiettivi in comune nell’interesse pubblico;
- il presente accordo intende effettivamente regolare la realizzazione di un interesse pubblico comune alle Amministrazioni partecipanti, con reale condivisione di compiti e responsabilità, con movimenti finanziari limitati al solo ristoro delle eventuali spese da sostenere e che lo stesso accordo non può, in alcun modo, interferire con il perseguimento delle norme comunitarie riguardanti la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, FRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 (Finalità')
La presente Convenzione è stipulata tra la Regione Siciliana e il Comune di Blufi (PA), al fine di individuare il D.R.T. (Dipartimento Regionale Tecnico) soggetto attuatore per la redazione e la realizzazione del progetto denominato:“PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE ANNESSO AL SANTUARIO
MADONNA DELL'OLIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 280.000,00”, che l'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità s'impegna a finanziare.
Articolo 2 (Oggetto)
Il presente Accordo, con le condizioni contenute, regola i rapporti tra la Regione Siciliana e il Comune di Blufi (Pa), per l'attuazione dell'intervento di cui al precedente art.1, ciascuno per le parti di propria competenza, come di seguito specificato, in sinergia e integrazione delle rispettive risorse organizzative e finanziarie.
Articolo 3 (Obblighi delle Parti)
Il Comune di Blufi, n.q. di soggetto beneficiario dell'intervento di cui all'art.1 del presente accordo, adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
s'impegna:
• a mettere a disposizione della Regione – Dipartimento Regionale Tecnico – le eventuali aree interessate dall'intervento da realizzare;
• a mettere a disposizione della Regione gli atti propedeutici, se, eventualmente, già posti in essere (es: relazione geologica, indagini geognostiche, progetto preliminare o di fattibilità tecnica ed economica etc...), utili alla redazione del progetto definitivo e/o esecutivo dell' in-
• tervento da realizzare;
• ad acquisire il Codice Unico del Progetto (C.U.P.);
• a nominare, con atto formale, il Responsabile Esterno dell'Operazione (REO), come previsto dai SIGECO di riferimento, con il compito tra gli altri di monitorare l'intervento nel Sistema
• Informatico Caronte sotto il profilo finanziario, procedurale e fisico;
• a trasmettere alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mo- bilità e dei Trasporti - il progetto esecutivo approvato sotto il profilo amministrativo, corre- dato delle autorizzazioni previste, la scheda Caronte dell'intervento, il cronoprogramma del- la spesa, il nominativo del REO e delle approvazioni amministrative e tecniche. L'importo
• del progetto non potrà eccedere l'importo previsto all'art. 1;
• ad aggiornare e validare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico, procedurale ed economico;
• a richiedere le risorse finanziarie al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – CdR/UCO;
• a procedere, ottenute le somme richieste, ai pagamenti nei confronti delle ditte appaltatrici degli interventi previsti nel presente accordo, sulla base degli stati d'avanzamento lavori (SAL) e dei certificati di pagamento predisposti e trasmessi dal Dipartimento Regionale Tec- nico;
• a trasmettere all’U.C.O. i vari stati di avanzamento, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e tutta la documentazione tecnica e amministrativa fornita dal D.R.T., mettendo, nel contempo, a conoscenza il beneficiario, e a caricare i dati sul sistema di moni- toraggio;
• ad inviare al Centro di Responsabilità (CdR) l’attestazione delle spese effettivamente soste- nute e quietanzate o documentazione avente medesimo valore probatorio nel periodo di rife- rimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relati- va alle attività/operazioni finanziate, non già precedentemente trasmessa in occasione di cia-
• scuna domanda di rimborso;
• ad inviare al Centro di Responsabilità (CdR) gli atti di chiusura dell'operazione;
• a prendere in carico le opere realizzate a seguito del positivo certificato di regolare esecuzio- ne o certificato di collaudo.
La Regione Siciliana, tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, assume le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal D.lgs.n.50/2016 e successive modi- fiche ed integrazioni e dalle relative Linee guida dell’ANAC e, in particolare, in esecuzione del pre- sente Accordo, provvede:
a) a nominare, con atto formale, il Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. ed i compo- nenti del gruppo di progettazione, direzione lavori e sicurezza;
b) a verificare il progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
c) a trasmettere al Comune di Blufi il progetto esecutivo verificato, validato e approvato tecni- camente, per la successiva approvazione amministrativa;
d) a emettere determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs.n. 50/2016 e successive modi- fiche ed integrazioni;
e) a nominare la Commissione di gara ed a espletare le procedure di gara sino alla proposta di aggiudicazione o trasmissione degli atti agli Uffici degli UREGA, per quanto di competenza;
e) ad acquisire i documenti necessari per la stipula del contratto ed a stipulare il contratto d'ap- palto;
f) ad approvare il quadro economico post-gara da trasmettere al beneficiario e all’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO);
g) a comporre l'ufficio di direzione dei lavori ed a nominare i relativi componenti e il coordi- natore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 101 e 111 del D.lgs.n.50/2016;
h) a redigere gli stati d'avanzamento lavori (SAL) ed a predisporre i certificati di pagamento alla ditta esecutrice dei lavori, che saranno inoltrati al Comune di Blufi per provvedere ai relativi pagamenti;
i) a nominare il collaudatore tecnico-amministrativo e statico, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove previsto;
j) a trasmettere al Comune di Blufi gli atti di contabilità, il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione per la chiusura dell'operazione;
k) a definire le eventuali controversie in via amministrativa che dovessero sorgere nel corso dei lavori.
Inoltre, nel corso dei lavori, è tenuto:
• a rispettare la normativa nazionale applicabile sull’ammissibilità delle spese e in materia di lavori pubblici ed affidamento di servizi/forniture (d.lgs.n. 50/2016);
• a rispettare nel corso dei lavori le clausole del Protocollo di Legalità del 12/07/2005 di cui alla cir- colare dell’ex Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici n.593 del 31/01/2006 (Xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx);
• ad osservare e verificare le previsioni contenute nell'art.2 della L.R.n.15/2008, in tema di contrasto alla criminalità organizzata, nell'art.3 della L.n.136/2010 e negli artt. 6 e 7 della L.n. 217/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
• a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei con- trolli, ai vari livelli, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei regi- stri contabili.
In virtù di quanto sopra, la Regione Siciliana è autorizzata a operare sui beni messi a disposizione dal Comune di Xxxxx, in relazione all' intervento oggetto del presente accordo.
Articolo 4 (Spese ammissibili)
Come previsto dai documenti di riferimento, sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani. Esse devono essere:
• assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare, con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza e ambiente);
• temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
• effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
• pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.
Sono ammesse a rendicontazione da parte del Comune di Blufi le spese ammissibili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018.
Articolo 5 (Varianti in corso d'opera)
Per le Varianti in corso d'opera, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni e il decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7.03.2018.
Eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta, potranno essere utilizzate nell’ambito della realizzazione dei medesimi interventi al fine di far fronte a eventuali maggiori occorrenze che si rendessero necessarie alla esecuzione dei lavori, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione. Eventuali economie, accertate a seguito della realizzazione dell'opera, restano nella disponibilità di ciascun programma di riferimento della Regione.
Articolo 6 (Controlli)
La Regione, ai sensi della normativa vigente ed, in particolare, ai sensi dei SIGECO di riferimento, eserciterà, nell’arco temporale di vigenza della presente convenzione, verifiche, accertamenti e controlli anche in loco sull’avanzamento e sulla qualità esecutiva delle opere e di adempimento dell’oggetto della convenzione stessa, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione delle attività, è il Dipartimento Regionale Tecnico.
Articolo 7
(Casi di revoca del finanziamento e risoluzione dell' Accordo)
Qualora l’attuazione dell’intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dalla presente convenzione, si procederà alla rimodulazione del finanziamento concesso ed alla conseguente revoca parziale o totale dello stesso, previo contraddittorio tra le parti interessate e accertamento delle responsabilità .
La risoluzione della convenzione e la revoca del contributo comporterà l’obbligo di restituire le somme erogate per la realizzazione del singolo intervento finanziato, secondo le indicazioni dettate dal CdR, in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
Articolo 8 (Collaborazione)
Per l’espletamento delle funzioni assunte con il presente accordo, la Regione Siciliana e il Comune di Blufi assicurano un'idonea utilizzazione del proprio personale, in relazione ai compiti ed alle attività che devono essere svolti in attuazione dell’Accordo stesso, compatibilmente con la relativa dotazione di risorse umane, impegnandosi, reciprocamente, a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività ripartite per l’attuazione del presente accordo.
Articolo 9
(Entrata in vigore e durata della convenzione)
La presente convenzione è impegnativa per il Comune di Blufi dalla data di sottoscrizione e diverrà vincolante, per la Regione, a partire dalla data del decreto di approvazione della stessa da parte
dell'Assessore per le Infrastrutture e per la Mobilità, per tutta la durata delle attività connesse alla realizzazione dell'intervento previsti all'art.1., fermi restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell’operazione.
Alle parti è consentito il recesso unilaterale anticipato dal presente Accordo, in qualunque momento, per sopravvenute valutazioni o per nuove esigenze connesse con la propria organizzazione, previo preavviso non inferiore a centoventi giorni.
Articolo 10 (Trattamento dei dati personale)
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Testo unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente di detta convenzione saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati.
Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto D.Lgs.. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Articolo 11 (Controversie)
Qualora insorgano contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione in via amministrativa.
Ove il tentativo di conciliazione non avesse buon fine, le eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione competente per la materia.
Articolo 12 (Registrazione)
Il presente accordo, redatto in carta semplice in triplice originale, essendo stipulato fra pubbliche amministrazioni per finalità di interesse pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato b) art. 16 e del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. non è soggetto a bollo e/o a registrazione fiscale.
Articolo 13 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente riportato, si rimanda ai documenti a agli atti di riferimento generali.
Il presente atto, ai sensi dell’art.15. comma 2 bis, della legge 241/90 e ss.mm.ii, è sottoscritto digi- talmente, a pena di nullità.
Per la Regione Siciliana
L’Assessore per le Infrastrutture e per la Mobilità Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Per il Comune di Blufi (PA)
Il Sindaco, Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx