MODALITA’ OPERATIVE
ALLEGATO B
MODALITA’ OPERATIVE
PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA ARTIGIANA AGEVOLATA
PREMESSA
Le presenti Modalità Operative disciplinano la concessione di contributi in conto canoni previsti dell'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane, nonche’ la concessione di contributi previsti da specifiche norme regionali.
Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite: le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria, le Associazioni Artigiane di categoria firmatarie degli accordi nazionali - anche attraverso i CAT, istituiti ai sensi della L.R. 1/2009, i Confidi iscritti agli artt. 106 e 107 del TUB1. Le Associazioni Artigiane, anche a livello Provinciale, i Confidi ed i CAT, in possesso dei requisiti, dovranno preventivamente presentare ad Artigiancassa la richiesta di accreditamento per l’inserimento quale Soggetto presentatore.
I predetti Soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti Disposizioni operative.
Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, istituito dalla Regione presso Artigiancassa.
La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, viene predisposta da Artigiancassa e resa operativa dal Comitato Tecnico Regionale.
Detta modulistica e’ disponibile sul sito internet www.artigiancassa.it .
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1 Per brevità successivamente denominati “Soggetti Presentatori”
AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI
1. - Domanda di ammissione al contributo in conto canoni
La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto canoni deve essere compilata dall’impresa artigiana e dal Soggetto Presentatore, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema pubblicato sul sito www.artigiancassa.it, predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell’Amministrazione regionale sull’osservanza del regolamento “de minimis” vigente. La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dal Soggetto presentatore alla Sede Regionale dell’Artigiancassa del Piemonte entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo2.
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.
Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane3, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società di locazione finanziaria4, la seguente documentazione:
a) il verbale di consegna sottoscritto dall’impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.
Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane corredato dell’apposita “dicitura antimafia” della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato
D.P.R. n. 445/2000.
La disposizione non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.
Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al contributo in conto canoni, l’Artigiancassa comunica alla Società e all’impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.
2. - Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria
2 cfr. successivo paragrafo 8, settimo comma.
3 Ai sensi dell’Art. 2, lett. b) della L.R. n. 1/2009, possono presentare domanda di agevolazione anche le imprese che, al momento della domanda di agevolazione non siano ancora iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane. L’ottenimento dell’agevolazione è subordinato alla regolarizzazione dell’iscrizione all’Albo.
4 Per brevità, successivamente denominata Società.
Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
a) l'acquisto, la costruzione e/o l'ampliamento (locazione finanziaria immobiliare), degli immobili posti al servizio di tutte le attività certificate 5svolte dall'impresa;
b) macchine, attrezzi strumentali nuovi6 e usati7 e automezzi nuovi intestati all'impresa, (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa. Per le imprese che non svolgono attività di trasporto persone, le autovetture sono agevolabili fino a una cilindrata massima di 1600 cc purché classificate Euro 5.
La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell’agevolazione, sotto pena di revoca.
Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.
L’operazione può beneficiare, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore – (G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) (de minimis), di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l’intensità dell’agevolazione fissata per quest’ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d’esenzione per categoria, decisione della Commissione).
Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.
3. - Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo
L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene8 diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa, tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.
L'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa artigiana è fissato in 500.000,00 Euro. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in 62.000,00 Euro per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o di società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.
Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore9 sia inferiore a 10.000,00 Euro e le imprese appartenenti ai settori in Appendice n. 1.
5.Per attività certificate si intendono quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.
6 La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta , deve essere attestata dalla Società.
7 Nel caso di investimenti in macchine usate è necessaria una perizia effettuata da un Tecnico iscritto all’Albo professionale che ne attesti il valore di mercato.
8 Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.
4. - Maggior contributo in conto canoni
Per specifiche categorie e/o tipologie di investimento definiti dalla Giunta Regionale con apposita delibera, potrà essere incrementata l'intensità agevolativa del contributo in conto canoni.
5. - Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni
Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:
- a dieci anni, se riguarda beni immobili e l’installazione di impianti fotovoltaici;
- a cinque anni, se riguarda beni mobili.
6. - Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società
Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.
La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.
Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:
- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.
7. - Ammissione al contributo in conto canoni
La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 1, viene sottoposta, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione, all’esame del Comitato Tecnico Regionale.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa all’Impresa. L’ammissione al contributo in conto canoni è deliberata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all’impresa beneficiaria dell’ammissione medesima e del responsabile dell’unità organizzativa competente per la gestione dell’agevolazione.
Il Comitato può deliberare:
a) in presenza di fondi, la concessione del contributo;
b) in carenza di fondi, l'ammissione a contributo con riserva da sciogliere, se e quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all’impresa saranno comunicate da Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa.
A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo e’ corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di decorrenza del primo canone periodico di importo costante, l'operazione non beneficerà del contributo in conto canoni. Di tale circostanza viene data comunicazione all’impresa e alla Società finanziatrice.
8. - Misura, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni
Il contributo in conto canoni, determinato in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria e della localizzazione dell’investimento, è calcolato in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52.
Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.
Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet:
"http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html"
Il contributo è soggetto alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, Regolamento (CE) n. 1998/2006.
Il contributo e’ pari al 50% della quota interessi riveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento nei limiti di durata massima di cui al precedente paragrafo 5.
Le misure del contributo sono elevate, ai sensi della deliberazione n. 56 – 11772 del 16 febbraio 2004, adottata dalla Giunta Regionale al 70% per le imprese che:
– operano nei settori e attività specificati nell’Appendice n. 2;
– rilocalizzano in aree idonee insediamenti in aree a rischio idraulico ed idrogeologico specificate nell’Appendice n. 3;
– sono localizzate nei Comuni montani o parzialmente montani specificati nell’Appendice
n. 4.
La decorrenza del contributo in conto canoni è quella di consegna del bene e nel caso di più beni quella di consegna dell’ultimo bene. Tale data è quella di sottoscrizione del verbale di consegna e constatazione.
I contributi sono erogati in unica soluzione direttamente all’impresa A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare l'IBAN su cui effettuare tale accredito.
Il contributo in conto canoni e’ erogato in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa.
I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.
In ogni caso l’Impresa ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause che determinino la decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione concessa, quali:
• cessazione dell’attività, cessazione della destinazione aziendale del bene finanziato, anticipata estinzione del leasing, revoca del leasing.
Il Soggetto presentatore in ogni caso ha l’obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, della sussistenza delle cause di decadenza di cui sia venuto comunque a conoscenza.
Con cadenza annuale Artigiancassa verifica presso le Società finanziatrici la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all’agevolazione connesse al contratto di leasing.
Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all’atto dell’erogazione del contributo.
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all’impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.
9. - Revoca del contributo in conto canoni
L'Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata dell’agevolazione, delle condizioni e finalità dell’operazione ammessa al contributo in conto canoni.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione il contributo in conto canoni è revocato totalmente o parzialmente.
Il contributo in conto canoni potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all’impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall’impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo del contributo indebitamente fruito.
Per fatti non imputabili all’impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste dall'art 9 comma 5 del D.Lgs . 31 marzo 1998 , n.123.
10 - Condizioni del Regime De Minimis – Cumulabilità
1. Le agevolazioni di cui alle presenti Modalità operative sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto Regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.
2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in Appendice n. 1
3. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto merci/persone su strada.
4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l’Ente gestore condiziona la concessione dell’agevolazione ad una dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa agli aiuti “ de minimis” ottenuti nel periodo sopra indicato.
5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)
L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.
Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento di vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).
Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).
Le modalità di calcolo dell’ESL o dell’agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all’Ente gestore.
6. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.
7. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l’intensità prevista da tali regimi.
12 - Operatività
Le presenti Modalità operative decorrono a partire dalla data indicata con determinazione della Direzione regionale competente.
Appendice n.
1
ATTIVITA’ ESCLUSE
IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA’:
A
AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )
01
AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
01.1
Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura 01.2
Allevamento di animali 01.3
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)
B
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)
05
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05.0
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 05.01
Pesca 05.02
Piscicoltura
DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
15.20.1
Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.
15.20.2
Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi
G
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
51.38.1
Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 51.38.2
Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 52.23.0
Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi
IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO
NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.
Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di
200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).
Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.
ATTIVITA’ AMMESSE CON LIMITAZIONI
IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA’:
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
60.24.0 trasporto merci su strada
Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.
ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE9 DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO
9 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.
Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l’esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita’.
DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO G
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
Sono inammissibili gli aiuti:
− quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
− quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.
ULTERIORI ESCLUSIONI
Sono altresì esclusi dall’applicazione del regolamento gli aiuti:
− destinati ad attività connesse all’ esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’ attività di esportazione;
− condizionati all’ impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’ importazione;
− concessi ad imprese in difficoltà.
Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’ imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l’ eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell’ ambito dell’azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.
Appendice n. 2
SETTORI ED ATTIVITA’ CHE BENEFICIANO DELLA MAGGIORE MISURA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 56-11772 DEL 16 FEBBRAIO 2004
I contributi in conto interessi e in conto canoni a favore delle imprese artigiane relativi alle operazioni di credito agevolato e di locazione finanziaria agevolata gestite da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della
L. 949/1952, della L. n. 240/1981 sono determinati nella misura del 70% del tasso di riferimento per le imprese artigiane operanti nei seguenti settori:
a) industrie tessili e dell’abbigliamento (codici DB 17 e DB 18 di cui alla classificazione delle attività economiche ISTAT – Ateco 2002)
b) industria automobilistica (codici DM 34 e DM 35 di cui alla classificazione delle attività economiche ISTAT – Ateco 2002)
c) attività i cui ricavi (art. 2425 cod. civ. voce A) 1 del Conto Economico), risultanti dall’ultimo bilancio approvato (1) precedente la richiesta di ammissione, siano riconducibili per una quota non inferiore al 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico. Tale situazione deve risultare da un’autocertificazione dell’azienda redatta in conformità al modello riportato nella nota (2).
d) oreficeria (fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti in metalli preziosi: codice 36.22.1; lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale: codice 36.22.2)
NOTE:
(1) Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, i ricavi di cui all’art. 53 , comma 1, lettera a) e b)del D.P.R. 2.12.1986, n. 917, sono quelli desunti dalla dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio precedente quello di presentazione della richiesta di ammissione.
(2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (da presentare ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000)
Collegata alla domanda di contributo ai sensi della legge n. 949/52 presentata in data
.........................................................., finanziamento di Euro .................
.. sottoscritt. ............................ nato a …………………………………………….... (....) il ...../...../ ,
residente a....................................................... in Via/C.so ...................................................... n. .........
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ,
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e, della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R.
DICHIARA:
che i ricavi dell’impresa nell’anno sono riconducibili per una quota non inferiore al 30% a
commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico.
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) *
* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità in corso di validità, tramite l’intermediario (art. 38 DPR. n. 445/2000)
Appendice n. 3
RILOCALIZZAZIONE IN AREE IDONEE DI INSEDIAMENTI IN AREE A RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORE MISURA DEL
CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 56-11772 DEL 16 FEBBRAIO 2004
I contributi in conto interessi e in conto canoni a favore delle imprese artigiane relativi alle operazioni di credito agevolato e di locazione finanziaria agevolata gestite da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della
L. 949/1952, della L. n. 240/1981 sono determinati nella misura del 70% del tasso di riferimento per la rilocalizzazione in aree idonee di:
a) insediamento ricompreso nelle fasce fluviali A e B, individuate dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001;
b) insediamento ricompreso nelle aree della fascia C individuate dal PAI per le quali siano vigenti misure restrittive analoghe a quelle previste per la fascia B, secondo quanto prescritto dal Piano regolatore, esclusi i casi in cui sia prevista la realizzazione di opere (limite di progetto tra la fascia B e la fascia C);
c) insediamenti collocati in area interessata da dissesto idraulico e idrogeologico ai sensi del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
d) insediamento ricompreso in aree classificate ad edificabilità limitata in conformità alle disposizioni del Piano regolatore, inserite o ascrivibili alla classe III e relative sottoclassi, quali la IIIc e la IIIb a pericolosità molto elevata, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 maggio 1996, della successiva Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 e della Legenda Regionale per la redazione della carta geomorfologia e del dissesto pubblicata sul supplemento al n. 30 del Bollettino UfficialeR. del 25 luglio 2002;
e) insediamento ricompreso in aree soggette a condizioni di pericolosità e di rischio di natura geologica ed idraulica, così come individuate dai piani regolatori vigenti, ai sensi delle norme regionali in materia;
f) insediamento distrutto o danneggiato in modo permanente da eventi alluvionali.
In tali casi la documentazione della domanda di agevolazione dovrà essere integrata da:
• dichiarazione del Comune in cui è ubicata l’azienda richiedente che accerti l’esistenza di una delle casistiche sopra indicate;
• dichiarazione del Comune piemontese nel cui territorio avviene la rilocalizzazione che l’area interessata non rientra in una delle casistiche sopra indicate.
Appendice n. 4
ELENCO DEI COMUNI MONTANI O PARZIALMENTE MONTANI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORE MISURA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 56-11772 DEL 16 FEBBRAIO 2004
Territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza ai sensi della Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 - Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).
a) Provincia di Alessandria:
1) Albera Ligure
2) Arquata Scrivia
3) Avolasca
4) Borghetto Borbera
5) Bosio
6) Brignano Frascata
7) Cabella Ligure
8) Cantalupo Ligure
9) Carrega Ligure
10) Carrosio
11) Cartosio
12) Casaleggio Boiro
13) Casasco
14) Cassinelle
15) Castellania
16) Castelletto d’Erro
17) Cavatore
18) Costa Vescovato
19) Denice
20) Dernice
21) Fabbrica Curone
22) Fraconalto
23) Garbagna
24) Gremiasco
25) Grondona
26) Lerma
27) Malvicino
28) Merana
29) Molare
30) Momperone
31) Mongiardino Ligure
32) Monleale
33) Montacuto
34) Montechiaro d’Acqui
35) Montegioco
36) Montemarzino
37) Morbello
38) Mornese
39) Pareto
40) Ponzone
41) Pozzol Groppo
42) Roccaforte Ligure
43) Rocchetta Ligure
44) San Sebastiano Curone
45) Serravalle Scrivia
46) Spigno Monferrato
47) Stazzano
48) Tagliolo Monferrato
49) Vignole Borbera
50) Voltaggio
b) Provincia di Asti:
1) Bubbio
2) Cassinasco
3) Cessole
4) Loazzolo
5) Mombaldone
6) Monastero Bormida
7) Olmo Gentile
8) Roccaverano
9) San Giorgio Scarampi
10) Serole
11) Sessame
12) Vesime
c) Provincia di Biella:
1) Ailoche
2) Andorno Micca
3) Biella
4) Bioglio
5) Callabiana
6) Camandona
7) Camburzano
8) Campiglia Cervo
9) Caprile
10) Casapinta
11) Cerreto Castello
12) Coggiola
13) Cossato
14) Crevacuore
15) Crosa
16) Curino
17) Donato
18) Graglia
19) Lessona
20) Magnano
21) Mezzana Mortigliengo
22) Miagliano
23) Mongrando
24) Mosso
25) Muzzano
26) Netro
27) Occhieppo Inferiore
28) Occhieppo Superiore
29) Pettinengo
30) Piatto
31) Piedicavallo
32) Pollone
33) Portula
34) Pralungo
35) Pray Biellese
36) Quaregna
37) Quittengo
38) Ronco Biellese
39) Rosazza
40) Sagliano Micca
41) Sala Biellese
42) San Paolo Cervo
43) Selve Marcone
44) Soprana
45) Sordevolo
46) Sostegno
47) Strona
48) Tavigliano
49) Ternengo
50) Tollegno
51) Torrazzo
52) Trivero
53) Valdengo
54) Vallanzengo
55) Valle Mosso
56) Valle S.Nicolao
57) Veglio
58) Vigliano Biellese
59) Zimone
60) Zubiena
61) Zumaglia
d) Provincia di Cuneo:
1) Acceglio
2) Aisone
3) Albaretto della Torre
4) Alto
5) Argentera
6) Arguello
7) Bagnasco
8) Bagnolo Piemonte
9) Barge
10) Battifollo
11) Bellino
12) Belvedere Langhe
13) Benevello
14) Bergolo
15) Bernezzo
16) Bonvicino
17) Borgo San Dalmazzo
18) Borgomale
19) Bosia
20) Bossolasco
21) Boves
22) Briaglia
23) Briga Alta
24) Brondello
25) Brossasco
26) Busca
27) Camerana
28) Canosio
29) Caprauna
30) Caraglio
31) Cartignano
32) Casteldelfino
33) Castellar
34) Castelletto Uzzone
35) Castellino Tanaro
36) Castelmagno
37) Castelnuovo di Ceva
38) Castino
39) Celle di Macra
40) Cerreto Langhe
41) Cervasca
42) Ceva
43) Chiusa Pesio
44) Ciglie’
45) Cissone
46) Cortemilia
47) Costigliole Saluzzo
48) Cravanzana
49) Crissolo
50) Demonte
51) Dronero
52) Elva
53) Entracque
54) Envie
55) Feisoglio
56) Frabosa Soprana
57) Frabosa Sottana
58) Frassino
59) Gaiola
60) Gambasca
61) Garessio
62) Gorzegno
63) Gottasecca
64) Igliano
65) Isasca
66) Lequio Berria
67) Lesegno
68) Levice
69) Limone Piemonte
70) Lisio
71) Macra
72) Magliano Alpi
73) Marmora
74) Marsaglia
75) Martiniana Po
76) Melle
77) Moiola
78) Mombarcaro
79) Mombasiglio
80) Monastero Vasco
81) Monasterolo Casotto
82) Monesiglio
83) Montaldo Mondovi’
84) Montemale di Cuneo
85) Monterosso Grana
86) Montezemolo
87) Murazzano
88) Niella Belbo
89) Nucetto
90) Oncino
91) Ormea
92) Ostana
93) Paesana
94) Pagno
95) Pamparato
96) Paroldo
97) Perletto
98) Perlo
99) Peveragno
100) Pezzolo Valle Uzzone
101) Pianfei
102) Piasco
103) Pietraporzio
104) Pontechianale
105) Pradleves
106) Prazzo
107) Priero
108) Priola
109) Prunetto
110) Revello
111) Rifreddo
112) Rittana
113) Roaschia
114) Roascio
115) Robilante
116) Roburent
117) Rocca Ciglie’
118) Roccabruna
119) Roccaforte Mondovi’
120) Roccasparvera
121) Roccavione
122) Rocchetta Belbo
123) Rossana
124) Sale delle Langhe
125) Sale San Giovanni
126) Saliceto
127) Sambuco
128) Sampeyre
129) San Benedetto Belbo
130) San Damiano Macra
131) San Michele Mondovi’
132) Sanfront
133) Scagnello
134) Serravalle Langhe
135) Somano
136) Stroppo
137) Torre Bormida
138) Torre Mondovi’
139) Torresina
140) Valdieri
141) Valgrana
142) Valloriate
143) Valmala
144) Venasca
145) Vernante
146) Verzuolo
147) Vicoforte
148) Vignolo
149) Villanova Mondovi’
150) Villar San Costanzo
151) Vinadio
152) Viola
e) Provincia di Novara:
1) Armeno
2) Massino Visconti
3) Nebbiuno
f) Provincia di Torino:
1) Ala di Stura
2) Alice Superiore
3) Almese
4) Alpette
5) Andrate
6) Angrogna
7) Avigliana
8) Balangero
9) Balme
10) Bardonecchia
11) Bibiana
12) Bobbio Pellice
13) Borgiallo
14) Borgone di Susa
15) Bricherasio
16) Brosso
17) Bruzolo
18) Bussoleno
19) Cafasse
20) Canischio
21) Cantalupa
22) Cantoira
23) Caprie
24) Carema
25) Caselette
26) Castellamonte
27) Castelnuovo Nigra
28) Ceres
29) Ceresole Reale
30) Cesana Torinese
31) Chialamberto
32) Chianocco
33) Chiesanuova
34) Chiomonte
35) Chiusa S. Michele
36) Cintano
37) Claviere
38) Coassolo Torinese
39) Coazze
40) Colleretto Castelnuovo
41) Condove
42) Corio
43) Cumiana
44) Cuorgne’
45) Exilles
46) Fenestrelle
47) Forno Canavese
48) Frassinetto
49) Frossasco
50) Germagnano
51) Giaglione
52) Giaveno
53) Givoletto
54) Gravere
55) Groscavallo
56) Ingria
57) Inverso Pinasca
58) Issiglio
59) La Cassa
60) Lanzo Torinese
61) Lemie
62) Levone
63) Locana
64) Lugnacco
65) Luserna S. Giovanni
66) Lusernetta
67) Massello
68) Mattie
69) Meana di Susa
70) Meugliano
71) Mezzenile
72) Mompantero
73) Monastero di Lanzo
74) Moncenisio
75) Noasca
76) Nomaglio
77) Novalesa
78) Oulx
79) Pecco
80) Perosa Argentina
81) Perrero
82) Pertusio
83) Pessinetto
84) Pinasca
85) Pinerolo
86) Piossasco
87) Pomaretto
88) Pont Canavese
89) Porte
90) Pragelato
91) Prali
92) Pramollo
93) Prarostino
94) Prascorsano
95) Pratiglione
96) Quassolo
97) Quincinetto
98) Reano
99) Ribordone
100) Rivara
101) Roletto
102) Ronco Canavese
103) Rora’
104) Roure
105) Rubiana
106) Rueglio
107) S.Didero
108) S.Ambrogio di Torino
109) S.Antonino di Susa
110) S.Colombano Belmonte
111) S.Germano Chisone
112) S.Giorio di Susa
113) S.Pietro Val Lemina
114) S.Secondo di Pinerolo
115) Salbertrand
116) Salza di Pinerolo
117) Sangano
118) Sauze d’Oulx
119) Sauze di Cesana
120) Sestriere
121) Settimo Vittone
122) Sparone
123) Susa
124) Tavagnasco
125) Torre Pellice
126) Trana
127) Trausella
128) Traversella
129) Traves
130) Usseaux
131) Usseglio
132) Vaie
133) Val della Torre
134) Valgioie
135) Vallo Torinese
136) Valperga
137) Valprato Soana
138) Varisella
139) Venaus
140) Vico Canavese
141) Vidracco
142) Villar Dora
143) Villar Focchiardo
144) Villar Pellice
145) Villar Perosa
146) Vistrorio
147) Viu’
g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) Antrona Schieranco
2) Anzola d’Ossola
3) Arizzano
4) Arola
5) Aurano
6) Baceno
7) Bannio Anzino
8) Baveno
9) Bee
10) Beura Cardezza
11) Bognanco
12) Brovello Carpugnino
13) Calasca Castiglione
14) Cambiasca
15) Cannero Riviera
16) Cannobio
17) Caprezzo
18) Casale Corte Cerro
19) Cavaglio Spoccia
20) Ceppo Morelli
21) Cesara
22) Cossogno
23) Craveggia
24) Crevoladossola
25) Crodo
26) Cursolo Orasso
27) Domodossola
28) Druogno
29) Falmenta
30) Formazza
31) Germagno
32) Ghiffa
33) Gignese
34) Gravellona Toce
35) Gurro
36) Intragna
37) Loreglia
38) Macugnaga
39) Madonna del Sasso
40) Malesco
41) Masera
42) Massiola
43) Mergozzo
44) Miazzina
45) Montecrestese
46) Montescheno
47) Nonio
48) Oggebbio
49) Omegna
50) Ornavasso
51) Pallanzeno
52) Piedimulera
53) Pieve Vergonte
54) Premeno
55) Premia
56) Premosello Chiovenda
57) Quarna Sopra
58) Quarna Sotto
59) Re
60) San Bernardino Verbano
61) Santa Maria Maggiore
62) Seppiana
63) Stresa
64) Toceno
65) Trarego Viggiona
66) Trasquera
67) Trontano
68) Valstrona
69) Vanzone con San Carlo
70) Varzo
71) Viganella
72) Vignone
73) Villadossola
74) Villette
75) Vogogna
h) Provincia di Vercelli:
1) Alagna Valsesia
2) Balmuccia
3) Boccioleto
4) Borgosesia
5) Breia
6) Campertogno
7) Carcoforo
8) Cellio
9) Cervatto
10) Civiasco
11) Cravagliana
12) Fobello
13) Guardabosone
14) Mollia
15) Pila
16) Piode
17) Postua
18) Quarona
19) Rassa
20) Rima S. Giuseppe
21) Rimasco
22) Rimella
23) Riva Valdobbia
24) Rossa
25) Sabbia
26) Scopa
27) Scopello
28) Valduggia
29) Varallo
30) Vocca.