VADEMECUM
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PREVEDI – COOPERLAVORO CONTRIBUTO “CONTRATTUALE”
Come noto, gli accordi di rinnovo dei c.c.n.l. per l’industria, l’artigianato e la cooperazione del settore edile dispongono, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il versamento al Prevedi (Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini) e Cooperlavoro (Fondo Pensione della previdenza complementare delle imprese e degli enti cooperativi) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il ccnl medesimo (c.d. contributo “contrattuale”).
Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti.
Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame.
1) Fonti:
• accordo 1 luglio 2014 per il rinnovo del ccnl industria e cooperative;
• accordo 26 gennaio 2014 per il rinnovo ccnl artigianato, come modificato il 16 ottobre 2014;
• accordo nazionale 18 novembre 2014;
• accordo nazionale 13 gennaio 2015;
• accordo nazionale 4 febbraio 2015.
2) Previsione contrattuale : contributo a carico del datore di lavoro ai Fondi Xxxxxxx e Xxxxxxxxxxxx, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.
3) Decorrenza del contributo: 1 gennaio 2015;
4) Procedure per il calcolo del contributo
Il contributo “contrattuale” ai Fondi Xxxxxxx e Cooperlavoro si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
In sostanza il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.
L’importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili che non prevedono l’accantonamento delle
xxxxx, in quanto le imprese interessate, in occasione dell’erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.
Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
Per gli impiegati (e per gli operai delle imprese cooperative con periodo di paga mensilizzato) il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.
Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.
Il contributo contrattuale Prevedi e Xxxxxxxxxxxx per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l’erogazione della 13° e della 14° mensilità.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore.
Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro.
5) Part time impiegati (e per gli operai mensilizzati delle cooperative): salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.
6) Lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro: per i lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
7) Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l’iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall’Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale si fa riferimento all’accordo del 18 novembre 2014 ed alle circolari emanate successivamente dai Fondi pensione.
8) Natura irrevocabile del contributo: Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi e al Fondo Cooperlavoro non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro.
La posizione individuale maturata presso i Fondi suddetti, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi o Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
9) Modalità di versamento del contributo contrattuale a Prevedi e Cooperlavoro: ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute ai Fondi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i Fondi medesimi, a cui pertanto si rinvia integralmente.
Per il Fondo Prevedi si rimanda al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all’Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Per il solo Fondo Prevedi, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla Cassa Edile stessa i dati anagrafici relativi ai propri dipendenti, operai e impiegati, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi.
Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Prevedi:
a) ricorrere all’intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta)e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo;
oppure, in alternativa,
b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L’apertura di tale canale richiede il censimento del’’azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo Prevedi riportate sul sit xxx.xxxxxxx.xx ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).
Si precisa la modalità di cui al punto b) è l’unica attivabile per i lavoratori delle imprese cooperative, secondo le indicazioni operative riportate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx .
10) Contributo Inps di solidarietà. Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
11) Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05)
Allegati:
• Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Prevedi e Xxxxxxxxxxxx
Tabella valori mensili e orari contributo contrattuale
Prevedi e Cooperlavoro
1. CCNL INDUSTRIA E COOP 1 LUGLIO 2014
IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori mensili)
LIVELLI | 1° gennaio 2015 |
8 (*) | 20,00 |
7 | 16,00 |
6 | 14,40 |
5 | 12,00 |
4 | 11,20 |
3 | 10,40 |
2 | 9,36 |
1 | 8,00 |
(*) per le imprese cooperative
OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Xxxxxx xxxxx) (**)
1° gennaio 2015 | |
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello | 0,0767 |
Operaio specializzato | 0,0712 |
Operaio qualificato | 0,0641 |
Operaio comune | 0,0548 |
b) Xxxxxxx, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,0456 |
c) Xxxxxxx, portinai, guardiani con alloggio | 0,0456 |
APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE
-IMPIEGATI: 8 euro mensili
-OPERAI: 0,05 euro orari (**)
(**) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro
2. CCNL ARTIGIANATO 26 GENNAIO 2014
(Modificato dall’Accordo del 16 Ottobre 2014)
IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori mensili)
LIVELLI | 1° gennaio 2015 |
7 | 16,40 |
6 | 14,40 |
5 | 12,00 |
4 | 11,12 |
3 | 10,40 |
2 | 9,20 |
1 | 8,00 |
OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Xxxxxx xxxxx) (***)
1° gennaio 2015 | |
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello | 0,0821 |
Operaio di quarto livello | 0,0762 |
Operaio specializzato | 0,0712 |
Operaio qualificato | 0,0630 |
Operaio comune | 0,0548 |
b) Xxxxxxx, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,0456 |
c) Xxxxxxx, portinai, guardiani con alloggio | 0,0456 |
APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE
Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (***)
(***) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’ euro