DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 3286
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT’AGATA)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MONTI)
con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca (PROFUMO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 8 MAGGIO 2012
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato,
fatto a Roma il 21 dicembre 2009
TIPOGRAFIA DEL SENATO (190)
I N D I C E
Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5
Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) . . . . . . . . . » 12 Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16
Testo dell’accordo in lingua ufficiale e facente fede . . . . . . . . » 19
Onorevoli Senatori. –
a) Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
L’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi. Esso sostituisce il precedente Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Go- verno della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 10 luglio 1980.
Il presente Accordo risulta necessario per ovviare alla mancanza di ogni riferimento le- gislativo in materia, creatasi per i ben noti ri- volgimenti storico-politici.
Come noto, l’impegno italiano nei con- fronti della Repubblica di Serbia, gia` partico- larmente dinamico, e` in fase di espansione, anche in considerazione del primario parte- nariato commerciale. La Repubblica di Ser- bia considera altres`ı l’Italia punto di riferi- mento cruciale nel suo percorso d`ı avvicina- mento all’Unione europea; l’Italia e` perce- pita come interlocutore di importanza strate- gica anche in virtu` dei variegati richiami scientifico-tecnologici che contraddistin- guono le relazioni tra i due Paesi. In tale contesto, la cooperazione scientifica e tecno- logica ricopre un ruolo fondamentale nel raf- forzamento dei rapporti bilaterali. Molte col- laborazioni e attivita` in materia sono gia` state intraprese e necessitano di piu` una strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, anche alla luce d`ı una impre- scindibile partecipazione agli specifici pro- grammi dell’Unione europea e di altri orga- nismi internazionali e regionali.
Lo scopo principale dell’Accordo e` quindi di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al con- tempo una risposta efficace alla forte richie- sta di innovazione tecnologica in particolare in Serbia.
l’Accordo, al di la` della operazione stretta- mente scientifico-tecnologico. riservando al dovuta attenzione alle innovazioni ed ai temi sensibili quali l’energia e la tutela del- l’ambiente, prevede l’applicazione della tec- nologia anche nella conservazione, tutela, re- stauro e valorizzazione dei beni culturali. L’Accordo rappresentera` inoltre un valido strumento ad assicurare la protezione della proprieta` intellettuale in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali, come previ- sto dall’Allegato che e` parte integrante del- l’Accordo.
b) Illustrazione dell’articolato
Il testo si compone di un preambolo e 12 articoli piu` un Allegato sulla tutela della pro- prieta` intellettuale.
L’articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
(I) – lndividuazione delle finalita` del- l’Accordo (articolo 1);
(II) – Campi di collaborazione nei se- guenti settori (articolo 2):
– biomedicina e biotenologia;
– agricoltura e tecnologie alimentari;
– energia e tutela dell’ambiente;
– matematica, fisica, chimica e biolo-
gia;
– nanotecnologie e nuovi materiali;
– informatica e telecomunicazioni;
– tecnologie applicate ai beni cultu- rali ed alla loro tutela.
– Verranno favoriti collaborazioni, scambi ed intese sia individuali che fra istitu- zioni di universitarie e di ricerca (articoli 3, 4, 5);
(IIl) – Modalita` di esecuzione della coo- perazione scientifica e tecnologica;
– Viene incoraggiata la cooperazione mul- tilaterale nell’ambito piu` ampio degli speci- fici programmi dell’Unione europea e degli altri organismi internazionali (articolo 6);
– Viene fatta specifica menzione alla pro- tezione della proprieta` intellettuale, con il ri- mando all’Allegato ad hoc (articolo 7);
– I programmi di cooperazioni saranno de- finiti dall’apposita Commissione mista (arti- colo 8);
(IV) – Clausole relative all’esecuzione dell’Accordo, alle sue eventuali modifiche, alla soluzione delle controversie, ed alla sua entrata in vigore, alla durata ed alla sua eventuale denuncia (articoli 9, 10, 11, 12).
Relazione tecnica
L’attuazione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Serbia comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati arti- coli:
Art. 4:
Lettera (a)
Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.
Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono so- stenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei prece- denti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 10 soggiorni di ricerca di breve durata (10 giorni, euro 1.200 ciascuno) e 10 soggiorni di lunga durata (1 mese, euro 1.300 ciascuno), ospitando annualmente le sotto indicate unita`, la cui spesa e` cos`ı suddivisa:
– n. 10 docenti o ricercatori serbi per un periodo di
10 giorni. Spesa per soggiorni di breve durata euro 120,00 al giorno x 10 giorni x 10 persone)
(MAE) Euro 12.000
– n. 10 docenti o ricercatori serbi per un periodo di 1 mese. Spesa per soggiorni di lunga durata euro
1.300,00 x 1 mese x 10 persone) (MAE) Euro 13.000
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l’Italia possa inviare in Serbia 20 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono cos`ı quantificati:
– Spesa per 20 biglietti aerei Roma/Belgrado/Roma
(euro 500 x 20 persone) (MAE) Euro 10.000
Lettere (c, d, f, g)
Per la concessione di contributi volti a sostenere attivita` di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse nonche´ di specializzazione presso istituzioni di alta formazione, si prevedono iniziative
complessivamente quantificabili in (MAE) Euro 100.000
Lettera (e)
Relativamente alla concessione di borse di studio a ricercatori serbi, si prevede che l’Italia possa assegnare ogni anno 36 mensilita` di borse di studio con i seguenti oneri annui:
– (euro 620,00 x 36) (MAE) Euro 22.320
A tale proposito occorre segnalare che l’erogazione del borsellino non avviene in un’unica soluzione ma tramite mensilita`, il numero varia secondo la richiesta.
Lettere (b, c, d, f)
Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni | ||
universitarie dei due Paesi nonche´ i percorsi di forma- zione e specializzazione presso istituzioni di alta for- mazione si prevede il finanziamento di progetti di ri- cerca congiunti con la spesa complessiva di (MIUR) | Euro | 50.000 |
Totale onere (articolo 4) | Euro | 207.320 |
di cui euro 157.320 da iscriversi sul bilancio del MAE ed euro 50.000 sul bilancio del MIUR.
Art. 8
Per dare attuazione a questo Accordo e redigere i Programmi opera- tivi di collaborazione scientifica, si prevede la costituzione di una Com- missione mista per la scienza e la tecnologia, che si riunira` alternativa- mente in Italia ed in Serbia. Nell’ipotesi dell’invio in missione di 3 fun- zionari dell’area della dirigenza, di cui 2 del MAE e 1 del MIUR, per un periodo di 3 giorni, la spesa e` cos`ı quantificata (solo per l’anno 2014):
Spese di viaggio per 3 biglietti aerei Roma-Belgrado- Roma (euro 500 x 3 persone) | Euro | 1.500 |
Spese di pernottamento (euro 100 x 3 giorni x 3 per- sone) | Euro | 900 |
Spese di vitto (euro 60 x 3 giorni x 3 persone) | Euro | 540 |
Totale onere (articolo 8) (solo per l’anno 2014) Euro 2.940
di cui euro 1.960 da iscriversi sul bilancio del MAE ed euro 980 da iscri- versi sul bilancio del MIUR.
Pertanto l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 50.000 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 50.980 per l’anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’universita` e della ricerca, per euro 157.320 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 159.280 per l’anno 2014 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e` il seguente:
2012 | 2013 | 2014 | ||||||
Articolo 4 | Euro | 207.320 | Euro | 207.320 | Euro | 207.320 | ||
Articolo 8 | » | – | » | – | » | 2.940 | ||
Totale | Euro | 207.320 | Euro | 207.320 | Euro | 210.260 |
Per l’applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma «Sistema universitario e for- mazione post – universitaria» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del MIUR ed il programma «Promozione del si- stema Paese» della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del MAE.
Relazione tecnica
Analisi tecnico-normativa
PARTE I. – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno
1) Obiettivi e necessita` dell’intervento normativo. Coerenza con il pro- gramma di governo
Il presente intervento normativo soddisfa l’esigenza di costituire, pro- muovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell’Unione europea e di altri organismi internazionali. Lo scopo principale dell’Ac- cordo e` quindi di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Serbia. L’Accordo rappresenta inoltre un va- lido strumento volto ad assicurare la protezione della proprieta` intellet- tuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.
2) Analisi del quadro normativo nazionale
Il quadro normativo nazionale e` attualmente costituito dall’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 10 luglio 1980.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l’entrata in vigore del presente atto normativo non sara` piu` vigente, nelle relazioni bilaterali con la Serbia, l’Accordo di cooperazione scienti- fica del 1980.
4) Analisi della compatibilita` dell’intervento con i principi costituzionali
Non risultano elementi di incompatibilita` con i principi costituzionali.
5) Analisi delle compatibilita` dell’intervento con le competenze e le fun- zioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonche´ degli enti lo- cali.
L’intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all’arti- colo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non in- vade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
6) Verifica della compatibilita` con i principi di sussidiarieta`, differenzia- zione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione
Non emergono profili di incompatibilita`.
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita` di delegificazione e degli strumenti di semplificazione nor- mativa
Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possi- bile la previsione di delegificazione ne´ di strumenti di semplificazione normativa.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter
Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all’esame del Parlamento.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalita` sul medesimo o analogo og- getto.
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalita` sul medesimo o analogo oggetto.
PARTE II. – Contesto normativo comunitario e internazionale
1) Analisi della compatibilita` dell’intervento con l’ordinamento comuni- tario
Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompatibilita` con l’ordinamento comunitario e si allineano con quanto gia` previsto nel- l’ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.
2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Com- missione europea sul medesimo o analogo progetto.
Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti l’inter- vento.
3) Analisi della compatibilita` dell’intervento con gli obblighi internazio- nali
Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompatibilita` con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto gia` previsto nel- l’ambito di analoghe convenzioni internazionali multi laterali in materia.
4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione euro- pea sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.
5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea
In merito all’Accordo in oggetto non si dispone di particolari indica- zioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.
PARTE III. – Elementi di qualita` sistematica e redazionale del testo
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita`, della coerenza con quelle gia` in uso
Non si introducono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro- getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e inte- grazioni subite dai medesimi
La verifica e` stata effettuata con esito positivo.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica- zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non e` stata adottata la tecnica della novella.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
Con l’entrata in vigore del presente atto normativo non sara` piu` vi- gente, nelle relazioni bilaterali con la Serbia, l’Accordo del 1980.
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroat- tivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di inter- pretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della con- gruenza dei termini previsti per la loro adozione
L’esecuzione dell’Accordo non richiede l’adozione di atti normativi e non presenta specificita` che possono incidere sul quadro normativo vi- gente. La costituzione di una Commissione Mista (articolo 8 dell’Ac- cordo), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di ap- plicare soddisfacentemente l’Accordo e dall’altra di sorvegliarne gli svi- luppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.
Ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo in oggetto, l’attuazione del me- desimo e` demandata all’istituzione di una Commissione mista per la col- laborazione scientifica e tecnologica. Tale Commissione elaborera` pro- grammi esecutivi pluriennali, trattera` tutte le tematiche di collaborazione tra le Parti contraenti e regolera` eventuali divergenze sull’interpretazione e l’applicazione dell’Accordo.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di ri- ferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessita` di commissionare all’Istituto na- zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata in- dicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilita` dei relativi costi
Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati uti- lizzati i dati statistici gia` in possesso dell’Amministrazione.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
SEZIONE 1. – Il contesto e gli obiettivi
A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.
La materia e` attualmente disciplinata dall’Accordo tra l’Italia e la Re- pubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 10 luglio 1980 ed entrato in vigore il 13 febbraio 1981.
B) Illustrazione delle carenze e delle criticita` constatate nella vigente si- tuazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.
Il nuovo Accordo, firmato a Roma il 21 dicembre 2009, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi. Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi attuali in materia, alla luce dei ben noti rivolgimenti storico-politici che hanno interessato la re- gione dei Balcani.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto interna- zionale ed europeo.
L’Accordo risponde alla necessita` di sostituire un Accordo ormai ob- soleto (risalente a luglio 1980) e di soddisfare l’esigenza di costituire, pro- muovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di coopera- zione diretta tra le Universita` e i centri di ricerca e consolidando le rela- zioni bilaterali tra i due Paesi.
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da rea- lizzare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consenti- ranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
L’obiettivo generale e` quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un qua- dro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di coo- perazione nella scienza e nella tecnologia nonche´ lo sviluppo degli scambi di tipo scientifico, tecnologico ed accademico tra i due Paesi.
Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Ser- bia, in quanto aggregati ai dati generali delle ex-Repubbliche jugoslave ai sensi dell’Accordo del 1980. Come parametro di riferimento si potra` uti- lizzare l’aumento dell’interscambio culturale tra i due Paesi nel corso de- gli anni successivi.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti di raggiungimento.
A beneficiare dell’Accordo saranno scienziati. ricercatori ed esperti, docenti, universita` e organismi di ricerca pubblici e privati, imprese, so- cieta` e altre persone giuridiche e fisiche operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.
SEZIONE 2. – Procedure di consultazione
La negoziazione e` avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Mi- nistero degli affari esteri (Direzione generale per la promozione del si- stema Paese e la Direzione generale per l’Unione europea) in collabora- zione con il Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca; per la parte serba, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per le scienze e lo sviluppo tecnologico.
Piu` specificamente, l’attuazione dell’Accordo avverra` attraverso la re- dazione di un Programma esecutivo e sara` disciplinata dalle riunioni pe- riodiche della Commissione Mista che avra` il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalita` degli interventi e i contributi finan- ziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di in- formazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.
SEZIONE 3. – Valutazione dell’opzione di non intervento («opzione zero»).
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo lea- der dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento del- l’obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motiva- zioni alla base dell’Accordo escludono le opzioni di non intervento.
SEZIONE 4. – Valutazione delle opzioni alternative di intervento regola- torio.
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, ne´ era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5. – Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta.
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
E` stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi prece- denti Accordi, dai quali e` emersa la positivita` di tale tipo di intese.
B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.
Dall’opzione non derivano svantaggi. Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilita` di scambi, si attendono invece benefici, da un lato nel settore della ricerca scientifica, tenendo presente l’alto livello della preparazione teorica degli scienziati serbi, dall’altro nel- l’applicazione delle innovazioni tecnologiche.
C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.
Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destina-
tari.
D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.
Non si e` proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento re- golatorio.
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trat- tandosi di attivita` istituzionali gia` espletate dalle competenti Amministra- zioni. A tal fine, e` previsto un onere a carico dello Stato per il quale e` gia` prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.
SEZIONE 6. – Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitivita`.
Il provvedimento non e` suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitivita` tra i destinatari degli ef- fetti dell’Accordo.
SEZIONE 7. – Modalita` attuative dell’intervento regolatorio.
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.
I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono il Mini- stero degli affari esteri e il Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca nell’ambito di un’apposita Commissione mista ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo.
B) Eventuali azioni per la pubblicita` e per l’informazione dell’intervento.
All’Accordo sara` data pubblicita` per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’istruzione, dell’uni- versita` e della ricerca sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altres`ı il monitoraggio delle attivita` connesse.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.
L’Accordo in questione ha durata quinquennale e potra` essere rinno- vato tacitamente per periodi successivi di eguale durata (articolo 11). Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuera` la prevista VIR, in cui verra` preso in esame l’effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica e` autoriz- zato a ratificare l’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re- pubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e` data al- l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in con- formita` a quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso.
Art. 3
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di mis- sione di cui agli articoli 4 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1 valutati in euro 35.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 37.940 a decorrere dall’anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui all’articolo 4 pari a euro 172.320 a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe- ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi- lancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’econo- mia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona- mento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. per le spese di missione di cui ai citati articoli 4 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di ve- rificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, xxx- xxxx il Ministro competente, provvede me- diante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita` di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi del- l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della rela- tiva missione del Ministero interessato. Si in- tende corrispondentemente ridotto, per il me- desimo anno, di un ammontare pari all’im- porto dello scostamento, il limite di sui al- l’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con xxxx- ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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