L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Provvedimento n. 7833 ( I363 ) ACCORDO DISTRIBUTORI ED
ESERCENTI CINEMA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 16 dicembre 1999; SENTITO il Relatore Professor Xxxxxxxx Xxxxxxx; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la propria delibera del 13 ottobre 1999, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, della Federazione Italiana Distributori-Editori Audiovisivi e Multimediali e dell'Unione Nazionale delle Imprese Industriali e di Distribuzione Multimediale, di Twentieth Century Fox Italia Spa, di Xxxxxx Xxxx Distribuzione Srl, di United International Pictures Srl, di Medusa Film Spa, di Warner Bros Italia Spa, di Columbia Tristar Film Italia Srl, di Buena Vista International Italia Srl, di Filmauro Srl, di tutti gli esercenti che operano sul territorio nazionale e che hanno avuto rapporti contrattuali con i distributori, nei quali il noleggio di uno o più film di successo viene subordinato al noleggio di una serie di film minori; nonché di tutti gli esercenti che operano sulla piazza di Roma e che hanno goduto delle condizioni di esclusiva;
CONSIDERATI gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi, effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 21 ottobre 1999 presso le sedi dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici; della sezione della Regione TOSCANA dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, della Federazione Italiana Distributori-Editori Audiovisivi e Multimediali, dell'Unione Nazionale delle Imprese Industriali e di Distribuzione Multimediale, della Twentieth Century Fox Italia Spa, della Xxxxxx Xxxx Distribuzione Srl, della SAFIN CINEMATOGRAFICA Spa; della United International Pictures Srl, della Medusa Film Spa, di CINEMA 5 GESTIONE Spa; della Warner Bros Italia Spa, della Columbia Tristar Films Italia Srl, della Buena Vista International Italia Srl, della Filmauro Srl, del CIRCUITO CINEMA Srl;
VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO, in particolare, quanto segue:
I. I fatti
1. Nel corso degli accertamenti ispettivi, effettuati in data 21 ottobre 1999, è stata acquisita agli atti documentazione dalla quale sono emersi nuovi elementi relativi a presunti comportamenti restrittivi della concorrenza posti in essere dai principali attori che operano nel settore della distribuzione e dell'esercizio cinematografico.
2. Nell'ambito della documentazione relativa all'accordo quadro ANEC-UNDF sono emersi, infatti, elementi di coordinamento ulteriore rispetto ai livelli dei prezzi di noleggio, che sembrerebbero riguardare, in particolare, possibili intese tra i distributori - direttamente o tramite le relative associazioni - volte a concordare le modalità di programmazione delle pellicole cinematografiche e a creare condizioni omogenee nell'ambito dell'attività promozionale delle pellicole;
Inoltre, sono emersi elementi che fanno ritenere che l'applicazione di condizioni di esclusiva nei rapporti di noleggio delle pellicole alle sale cinematografiche sia una prassi che interessa anche mercati geografici diversi da quello di Roma, in particolare che esistano accordi di esclusiva tra distributori ed esercenti che operano nelle città di Milano, Catania e di Salerno.
a) Possibili intese tra i distributori in merito alle modalità di programmazione delle pellicole cinematografiche
3. Dalla documentazione raccolta nel corso degli accertamenti ispettivi sono emersi elementi a sostegno del possibile coordinamento delle politiche di programmazione (tipologia di film, date di uscita) da parte delle società di distribuzione.
In particolare, attraverso la società Controlcine, i distributori riceverebbero gli elenchi dei titoli dei film, delle società che li distribuiscono e delle relative date di uscita previste. Peraltro sono emerse evidenze anche in relazione a uno scambio di informazioni diretto tra distributori, finalizzato a coordinare le date di uscita dei film. In particolare, il Direttore commerciale di una società di distribuzione, nel corso dell'ispezione, ha affermato che "ci sono rapporti di collaborazione continua tra società di distribuzione (ci sentiamo regolarmente, indicativamente una volta la settimana) che si riferiscono anche alle date di uscita dei film. [...] Io sto ora lavorando al listino del periodo dicembre-agosto ed è ovvio che mi sia sentito con le altre case di distribuzione per evitare che titoli analoghi vengano proiettati nello stesso periodo"1 . Inoltre, sono stati acquisiti documenti presso varie società di distribuzione che conterrebbero elementi relativi alla programmazione futura dei concorrenti.
Dal momento che le informazioni contenute tanto nei documenti trasmessi da Controlcine, quanto in quelli acquisiti presso le stesse società di distribuzione, riguardano previsioni di date di uscita per periodi più ampi rispetto a quelli cui si riferiscono i listini ufficiali, la determinazione dei listini stessi e le politiche di programmazione sembrerebbero determinate da ciascun distributore in funzione della programmazione degli altri distributori.
4. Il coordinamento delle politiche di programmazione sembrerebbe inoltre estendersi anche alla fase successiva della ufficializzazione delle date di uscita nei listini.
In particolare, risulta che le tre Associazioni rappresentative dei distributori e degli esercenti (ANEC - FIDAM- UNIDIM) avrebbero costituito, in data 22 gennaio 1997, un comitato volto a controllare il mantenimento delle date di uscita fissate nei listini e a sanzionare eventuali deviazioni dalle regole di comportamento definite nell'ambito del comitato stesso in merito a eventuali spostamenti delle date di uscita2
.
5. Dalla documentazione è emerso che oggetto di coordinamento sarebbero anche le modalità di programmazione delle anteprime estive delle pellicole di prima visione3 .
Inoltre, alcuni documenti indicherebbero che nelle sedi delle associazioni vengono definite regole relative anche alla programmazione di cineforum e rassegne cinematografiche4 .
Dalla documentazione acquisita, risulterebbe, infine, l'esistenza di uno scambio di corrispondenza tra l'associazione di categoria dei distributori e i propri delegati regionali; e ciò al fine di controllare gli orari di inizio di proiezione delle pellicole in ciascuna sala cinematografica5 .
b) Possibili intese tra distributori volte a creare condizioni omogenee nell'ambito dell'attività promozionale delle pellicole
6. In sede di ispezione sono stati trovati anche documenti che testimonierebbero l'esistenza di un coordinamento in ambito associativo (UNIDIM, ANICA, ANEC), in merito alle attività pubblicitarie volte a promuovere l'uscita di nuove pellicole, con particolare riferimento alla pubblicità sui giornali, in televisione e presso gli esercizi cinematografici.
1 Cfr Xxxxxxx ispettivo del 21 ottobre 1999 di Medusa S.p.A. 2 Cfr. Doc. n. 50 acquisito presso la sede di UNIDIM.
3 Cfr. Doc. A26 acquisito presso Warner Bros. 4 Do. B12 acquisito presso Fidam.
5 Cfr., ad esempio, il doc. n. 21 prelevato presso la sede dell’Associazione UNIDIM.
In particolare, per quanto concerne le presenze televisive, dalla documentazione acquisita, sembrerebbe emergere la volontà dei distributori di prevedere criteri certi e uguali per tutti nell'attribuzione degli spazi all'interno della rubrica "Appuntamento al Cinema"6 .
7. In merito alla pubblicità sui giornali, dalla documentazione sembra emergere l'esistenza di un coordinamento tra tutti i distributori volto a uniformare tipograficamente gli spazi pubblicitari per la promozione dei film (cosiddetti flani)7 .
Tale coordinamento, peraltro, sembrerebbe riguardare anche la pubblicità effettuata mediante affissioni8 .
Infine, un ulteriore aspetto di coordinamento dell'attività promozionale delle pellicole sembrerebbe concernere il materiale pubblicitario accessorio utilizzato presso gli esercizi cinematografici (i cosiddetti addobbi)9 .
c) Condizioni di esclusiva richieste dagli esercenti delle città di Milano, di Catania e di Salerno
8. Dalla documentazione acquisita, è emerso che la prassi relativa alla conclusione di esclusive nei rapporti contrattuali tra distributori ed esercenti per il noleggio dei film è riscontrabile anche in alcuni mercati rilevanti differenti da quello di Roma.
In particolare, sono stati rinvenuti elementi a sostegno dell'esistenza di condizioni di esclusiva come prassi generalizzata, condizioni richieste da un numero significativo di sale delle città di Milano, Catania e Salerno.
9. Va preliminarmente osservato che la dimensione geografica del mercato rilevante, ai fini della valutazione concorrenziale dei comportamenti degli esercenti cinematografici, deve essere definita in ragione della distanza tra le diverse località limitrofe, della morfologia del territorio e della capacità di soddisfare, nell'ambito di ciascun comune, la domanda di programmazione cinematografica dei consumatori che vi risiedono.
Nel caso delle esclusive richieste dagli esercenti di Milano, la valutazione di tali comportamenti deve essere riferita a un ambito geografico corrispondente all'aggregato urbano, in ragione dell'ampiezza del territorio corrispondente alla città, dell'ingente numero di sale presenti nel centro urbano e della distanza che il consumatore sarebbe costretto a percorrere per raggiungere le sale dei comuni limitrofi.
Per le esclusive richieste dagli esercenti che operano in località di minori dimensioni, come Salerno e Catania, la dimensione geografica del mercato deve essere estesa anche ai comuni limitrofi le cui sale sono sostituibili con quelle del centro urbano: e ciò in ragione della minore distanza con il centro stesso, della specifica morfologia del territorio e della relativa percorribilità, nonché della minore capacità di soddisfare, nell'ambito di ciascun comune, la domanda di programmazione cinematografica dei consumatori che vi risiedono.
c1) Le esclusive richieste dagli esercenti della città di Milano
10. Dalla documentazione acquisita nel corso delle verifiche ispettive emerge che l'applicazione delle condizioni di esclusiva nella città di Milano interesserebbe una parte significativa dei rapporti di noleggio tra distributori ed esercenti di sale cinematografiche. In relazione a tale mercato geografico va evidenziato, peraltro, che alcuni esercenti sono presenti, direttamente o attraverso società del gruppo di appartenenza, anche nel mercato della distribuzione10 .
11. In particolare, da una lettera acquisita presso la sede di Cinema 5 si evince che per tale società non sarebbe possibile programmare le pellicole di distributori che si avvalgono dell'agente De Xxxxx. In tale lettera, infatti, il programmatore del circuito Cinema 5, dichiara di avere seri problemi a soddisfare la
6 Cfr doc. 32 del 29 settembre 1999 acquisito presso la sede dell’Associazione UNIDIM. 7 Cfr. doc. 59 del 16 gennaio 1997, acquisito presso la sede dell’Associazione UNIDIM.
8 Cfr. Doc. n. 45 del 24 settembre 1999, prelevato presso la sede della società Buena Vista. 9 Cfr. Doc. n. C65 prelevato presso la sede dell’ANEC.
10 Si tratta, in particolare, dei circuiti Cinema 5, Di Xxxxx e De Xxxxx. Il primo in quanto è controllato dalla società di distribuzione Medusa S.p.A. e gli altri due in quanto i signori Xx Xxxxx e De Xxxxx operano come agenti locali in favore di importanti società di distribuzione.
domanda di pellicole delle proprie sale, avendo dovuto rinunciare al prodotto delle case di distribuzione di cui è agente il sig. De Pedys11 .
12. Ulteriore evidenza di esclusive nel mercato di Milano si desume da una lettera inviata da Xxxxxx Xxxx, nella quale tale società rifiuta di noleggiare le proprie pellicole al circuito di De Xxxxx, in quanto già programmate nel circuito di un concorrente12 .
13. Risulta, infine, che il gestore di sette sale cinematografiche site nella città di Milano ha scritto alla società Medusa per dichiarare la propria disponibilità a noleggiare, in esclusiva o in contemporanea con altre sale, le pellicole distribuite da tale società13 .
c2) Le esclusive richieste dagli esercenti della città di Catania
14. Dalla documentazione acquisita emerge che l'applicazione delle condizioni di esclusiva di una parte significativa dei rapporti di noleggio tra distributori ed esercenti di sale cinematografiche interessa anche la città di Catania. In relazione a tale mercato geografico va evidenziato, peraltro, che alcuni esercenti sono presenti anche nel mercato della distribuzione, quali agenti locali delle principali società di distribuzione.
15. In particolare, da documentazione rinvenuta nella sede della Twentieth Century Fox risulta che anche nella città di Catania la pratica dell'esclusiva è generalizzata nei rapporti di noleggio tra distributori ed esercenti cinematografici14 .
Ciò emerge chiaramente, ad esempio, da una lettera inviata dalla 20th Century Fox a uno degli esercenti di Catania, nella quale il rifiuto di concedere l'esclusiva relativamente al film Titanic veniva giustificato esclusivamente sulla base dell'eccezionalità di tale pellicola, che sfuggiva "alle normali regole di vendita"15 .
A tale rifiuto, tra l'altro, ha fatto seguito la minaccia da parte dell'esercente di smontare il film se il distributore non gli avesse concesso l'esclusiva16 .
16. Altre evidenze di esclusiva sono relative ai rapporti dei principali esercenti con alcune tra le principali società di distribuzione quali la UIP17 e la Medusa18 .
17. Infine, dalla documentazione risulta che gli esercenti di Catania pretendono le esclusive anche a danno dei comuni limitrofi. Al riguardo, l'esercente del cinema Centrale di San Xxxxxxxx La Punta, un comune situato nella Provincia di Catania, in una lettera inviata il 12 novembre 1997 alla società Xxxxxx Xxxx Distribuzione lamenta che "al Centrale viene imposto di fissare la data di programmazione solo dopo che la 1° visione in città ha esaurito il richiamo di pubblico"19 .
c3) Le esclusive richieste dagli esercenti di Salerno
18. Dalla documentazione acquisita risulta che alcuni esercenti che operano in comuni limitrofi alla città di Salerno lamentano l'esistenza di esclusive della programmazione di pellicole cinematografiche applicate, nella generalità dei casi, a favore degli esercenti della città di Salerno.
11 Lettera inviata in data 12 luglio 1999. Cfr. documento n. 44 acquisito presso la sede della società Cinema 5.
12 Lettera inviata in data 23 gennaio 1998. Cfr. documento n. 45 acquisito presso la sede della società Xxxxxx Xxxx. 13 Lettera inviata in data 27 maggio 1999. Cfr. documento n. 61 acquisito presso la sede della società Medusa.
14 Lettera inviata in data 3 aprile 1998. Cfr. documento n. 71 acquisito presso la sede della FOX.
15 Lettera inviata in data 3 aprile 1998. Cfr. documento n. 71 acquisito presso la sede della FOX. Sottolineatura aggiunta.
16 Lettera inviata in data 3 aprile 1998. Cfr. documento n. 71 acquisito presso la sede della FOX.
17 Memorandum interno del 15 giugno 1993. Cfr. documento n. 223 acquisito presso la sede della società UIP. 18 Lettera inviata in data 27 luglio 1998. Cfr. documento n. 30 acquisito presso la sede della Medusa.
19 Cfr. documento n. 57 acquisito presso Xxxxxx Xxxx Distribuzione S.r.l..
19. Evidenze relative all'esistenza di tale pratica sono state ritrovate sia nella corrispondenza tra esercenti di Salerno e distributori, sia in lettere di protesta di esercenti di altri Comuni della Provincia ovvero di esercenti indipendenti che operano nel capoluogo.
In particolare, in una lettera del 1993, il gestore del Cinema Capitol scriveva alla UIP che nel caso in cui tale società avesse permesso la programmazione contemporanea di una pellicola in altre sale della Provincia avrebbe immediatamente smontato il film20 .
Inoltre, il gestore di un cinema indipendente di Salerno - il San Xxxxxxxx - lamentava alla UIP la difficoltà ad operare nel mercato dell'esercizio, avendo riscontrato che due sale di nuova apertura erano disposte a lavorare solo con chi avesse assicurato la totale esclusività21 .
20. Peraltro risulta che le associazioni di categoria siano a conoscenza dell'esistenza di tale prassi, come emerge dalla corrispondenza tra sei esercenti di sale cinematografiche situate in alcuni comuni della provincia di Salerno con i Presidenti dell'ANEC e dell'AGIS Campana22 e dal dibattito a livello associativo che ne è scaturito.
In particolare, a seguito di una denuncia all'associazione da parte di tali esercenti il Presidente dell'ANEC, Xx Xxxxx, in una missiva inviata ai presidenti delle associazioni dei distributori (UNIDIM e FIDAM) affermava di volere discutere del problema delle esclusive nella città di Salerno del quale, tra l'altro, era consapevole da tempo23 .
II. Valutazioni giuridiche
a) Coordinamento e controllo delle politiche di programmazione e di promozione delle pellicole
a1) Qualificazione delle intese
21. UNIDIM, FIDAM e ANEC sono associazioni di impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. Gli associati UNIDIM, FIDAM e ANEC sono imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
22. Dagli elementi precedentemente descritti, emergerebbe l'esistenza di comportamenti posti in essere dai distributori associati a UNIDIM e FIDAM e volti a coordinare, attraverso un fitto scambio di informazioni, le principali scelte commerciali nel mercato della distribuzione cinematografica e, in particolare, le modalità di programmazione delle pellicole e le scelte di politica promozionale delle pellicole.
23. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, tali comportamenti rappresentano intese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
A riguardo va precisato che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge citata, non è necessaria la sussistenza di un accordo esplicito, in quanto la disposizione prevede anche le pratiche concordate, le quali "corrispondono a una forma di coordinamento che, senza essere spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce una consapevole collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza, collaborazione la quale porti a condizioni di concorrenza non corrispondenti a quelle normali del mercato [...]"24 . "Detta collaborazione di fatto costituisce, in particolare, una pratica concordata allorché consente agli interessati di cristallizzare le posizioni acquisite"25 .
24. Dagli elementi descritti risulta inoltre che le associazioni di categoria, FIDAM, UNIDIM e ANEC hanno adottato comportamenti volti a coordinare e a controllare le modalità di programmazione delle pellicole e le scelte di politica promozionale delle pellicole, mediante incontri in sede interassociativa. Le fattispecie osservate consistono in decisioni, adottate dagli organi di tali associazioni nell'esercizio delle proprie competenze, diffuse anche attraverso lettere e comunicati. Tali atti, in quanto espressione della volontà
20 Lettera inviata in data 22 settembre 1993. Cfr. documento n. 224 acquisito presso la sede della UIP. 21 Lettera inviata in data 6 febbraio 1996. Cfr. documento n. 216 acquisito presso la sede della UIP.
22 Lettera inviata in data 18 febbraio 1999. Cfr. documento n. A100 acquisito presso la sede della Fidam. 23 Lettera inviata in data 26 febbraio 1999. Cfr. documento n. A100 acquisito presso la sede della Fidam.
24 Giurisprudenza comunitaria consolidata, a partire dalla sentenza Xxxxx xx Xxxxxxxxx 00 dicembre 1975, Cooperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. e altri/Commissione C.E., cause riunite 40/73 e altre, punto 26.
25 Ibidem, punto 27.
collettiva delle suindicate associazioni, rappresentano decisioni di associazioni di imprese, qualificabili come intese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
a2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
00. Per quanto concerne la programmazione delle pellicole, è stata accertata l'esistenza di un fitto scambio di informazioni dirette e indirette (tramite Controlcine) tra le società di distribuzione, finalizzato alla formazione dei listini ufficiali. Sembrerebbe, pertanto, che la programmazione dell'intera stagione cinematografica sia il frutto di un coordinamento tra le imprese di distribuzione.
Il coordinamento sull'attività di programmazione risulterebbe, inoltre, rafforzato dagli accordi intercorsi a livello associativo, che consentono di monitorare eventuali deviazioni da parte delle imprese di distribuzione rispetto alle date di uscita dei film annunciate nei listini ufficiali.
Infine, il coordinamento si estenderebbe anche alle attività di programmazione al di fuori dei circuiti cinematografici tradizionali, costituite dalle anteprime estive, dalle rassegne e dai cineforum.
26. La determinazione del periodo di programmazione di una pellicola in relazione alla tipologia di film appare una delle variabili strategiche nel mercato della distribuzione cinematografica, nel quale la concorrenza su elementi diversi dal prezzo può risultare particolarmente significativa. Il coordinamento sulla programmazione futura, in quanto consente a ciascuno dei distributori di pianificare le uscite dei film in modo da evitare che si verifichino, negli stessi periodi, sovrapposizioni con prodotti di concorrenti di analoga tipologia e valore, appare idoneo a ridurre in modo considerevole la concorrenza nel mercato della distribuzione cinematografica.
Peraltro, tali restrizioni si inserirebbero in un contesto nel quale le condizioni contrattuali tra distributore ed esercenti - previste nell'accordo-quadro - limiterebbero anche la libera determinazione dei livelli di prezzo del noleggio delle pellicole, determinando, pertanto, una significativa e ulteriore limitazione della concorrenza nel mercato della distribuzione cinematografica.
27. Il fatto che il coordinamento nella programmazione interessi anche i circuiti differenti da quelli tradizionali (anteprime, rassegne e cineforum) appare idoneo a limitare ulteriormente le politiche autonome da parte delle imprese di distribuzione.
28. I comportamenti descritti nei paragrafi precedenti, pertanto, appaiono idonei a determinare restrizioni concorrenziali nel mercato della distribuzione cinematografica, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.
29. Analogamente, il coordinamento in ambito associativo relativo alle politiche di promozione da parte delle imprese di distribuzione appare incidere su uno strumento, quello degli investimenti pubblicitari, di particolare rilevanza nell'ambito del mercato della distribuzione cinematografica. Le imprese di distribuzione, nell'ambito delle loro associazioni di categoria, sembrerebbero coordinare e standardizzare le attività di promozione su tutti i principali canali pubblicitari (televisione, giornali, affissioni, ecc.), limitando la possibilità che una società di distribuzione differenzi il proprio prodotto, rendendolo più visibile attraverso maggiori investimenti pubblicitari.
Tale coordinamento, pertanto, appare idoneo a determinare restrizioni concorrenziali nel mercato della distribuzione cinematografica, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, eliminando l'uso concorrenziale di uno dei principali strumenti commerciali per promuovere la vendita delle pellicole.
b) Applicazione dell'esclusiva nei contratti di noleggio delle pellicole
b1) Qualificazione delle intese
30. Relativamente alle città di Milano, di Catania e dei comuni limitrofi, e di Salerno e dei comuni limitrofi sono state, inoltre, rinvenute evidenze concernenti l'applicazione generalizzata, da parte dei principali distributori ed esercenti, di condizioni di esclusiva nel noleggio delle pellicole.
31. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, tali condizioni poste in essere nell'ambito dei rapporti bilaterali tra ciascun distributore e ciascun esercente, costituiscono intese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
32. Peraltro, il ricorso generalizzato a tali pratiche è verosimilmente il frutto di un coordinamento tra i principali esercenti. Infatti, la pratica di esclusiva può essere richiesta da un esercente a un distributore soltanto qualora ciò venga richiesto anche dagli altri esercenti concorrenti. Laddove solo una parte di esercenti tentasse di applicare l'esclusiva, la preferenza dei distributori verrebbe indirizzata verso l'altra parte, determinando in tal modo un meccanismo concorrenziale che renderebbe insostenibile la pratica di esclusiva.
33. Pertanto, poiché l'applicazione generalizzata delle predette condizioni contrattuali indica l'esistenza di forme di coordinamento rispettivamente tra distributori e tra esercenti, queste ultime risultano qualificabili come intese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
b2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
00. In relazione alle pratiche di esclusiva, si osserva che la presenza di una pluralità di tali rapporti, realizzati da imprese indipendenti, laddove comporti un effetto complessivo di blocco, può risultare idonea a restringere la concorrenza, traducendosi in un ostacolo o una preclusione all'accesso al mercato da parte di imprese concorrenti.
In particolare, l'esistenza di condizioni di esclusiva nei contratti di noleggio delle pellicole alle sale cinematografiche comporta per i distributori l'obbligo di noleggiare i propri prodotti solo alle imprese alle quali viene conferita l'esclusiva, precludendo in tal modo alle altre sale di offrire il medesimo prodotto.
35. Peraltro, nelle città di Milano e Catania la pratica dell'esclusiva è riconducibile ai comportamenti di una parte significativa di esercenti presenti in tale piazza, i quali sono altresì presenti nel mercato della distribuzione, o direttamente ovvero in qualità di agenti locali.
36. Va osservato che, nel caso di specie, la circostanza che l'esclusiva sia concessa a favore di esercenti generalmente presenti anche nel mercato della distribuzione è idonea ad aggravare l'effetto di preclusione all'accesso al mercato della distribuzione agli esercenti indipendenti. Infatti un agente locale che controlli anche un elevato numero di esercizi già tenderà a privilegiare la programmazione dei prodotti da lui stesso distribuiti nelle proprie sale. Nel caso in cui l'esercente/agente locale programmi le proprie pellicole in esclusiva, si determina un'ulteriore preclusione per i prodotti rappresentati dagli agenti indipendenti, i quali - va tenuto conto - sono nella maggior parte dei casi agenti plurimandatari di più distributori cinematografici.
37. In merito alla città di Salerno è stata acquisita una copiosa documentazione relativa alla richiesta di ottenere le pellicole in esclusiva da parte della generalità degli esercenti, nonché relativo alle proteste degli esercenti dei Comuni limitrofi a quello di Salerno, per i danni che questi ultimi subirebbero da tali comportamenti. A tali operatori, infatti, non sarebbe possibile accedere alle pellicole, soprattutto a quelle di maggior successo, nel periodo in cui esse vengono lanciate sul mercato, durante il quale la maggiore risonanza del film induce i residenti dei diversi comuni a spostarsi verso il capoluogo.
A riguardo va sottolineato che i tempi di sfruttamento commerciale di un film sono generalmente piuttosto brevi. Pertanto risulta particolarmente importante per un esercente ottenere la disponibilità di una pellicola nella prima fase della sua programmazione sul mercato. Ne consegue che il comportamento degli esercenti di Salerno si traduce in una limitazione delle possibilità, per gli esercenti della provincia, di massimizzare la redditività delle proprie sale, con conseguente restrizione del gioco concorrenziale.
RITENUTO, pertanto, necessario ampliare l'oggetto dell'istruttoria all'accertamento di eventuali intese tra i distributori in merito alle modalità di programmazione delle pellicole cinematografiche, di eventuali intese tra distributori volte a creare condizioni omogenee nell'ambito dell'attività promozionale delle pellicole, nonché dell'applicazione di condizioni di esclusiva nei contratti di noleggio tra distributori ed esercenti che operano nelle città di Milano, di Catania e dei comuni limitrofi, e di Salerno e dei comuni limitrofi;
RITENUTO, inoltre, che risulta necessario, al fine di valutare compiutamente la restrittività di tali fattispecie e di consentire alle parti di esercitare i propri diritti di difesa anche in merito ad esse, il differimento del termine di conclusione del procedimento;
DELIBERA
a) di ampliare l'oggetto dell'istruttoria relativamente all'accertamento di eventuali intese tra i distributori in merito alle modalità di programmazione delle pellicole cinematografiche, di eventuali intese tra distributori volte a creare condizioni omogenee nell'ambito dell'attività promozionale delle pellicole, nonché dell'applicazione di condizioni di esclusiva nei contratti di noleggio tra distributori ed esercenti che operano nelle città di Milano, di Catania e dei comuni limitrofi, e di Salerno e dei comuni limitrofi;
b) di estendere il procedimento in corso a tutti gli esercenti che operano sulle piazze di Milano, di Catania e dei comuni limitrofi, e di Salerno e dei comuni limitrofi e che hanno goduto delle condizioni di esclusiva;
c) di prorogare al 31 dicembre 2000 il termine di conclusione del procedimento;
d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali, ovvero di persone da essi delegate, dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, della Federazione Italiana Distributori-Editori Audiovisivi e Multimediali, dell'Unione Nazionale delle Imprese Industriali e di Distribuzione Multimediale, di Twentieth Century Fox Italia Spa, di Xxxxxx Xxxx Distribuzione Srl, di United International Pictures Srl, di Medusa Film Spa, di Warner Bros Italia Spa, di Columbia Tristar Film Italia Srl, di Buena Vista International Italia Srl e di Filmauro Srl, nonché di tutti gli esercenti che operano sulle piazze di Milano, di Catania e dei comuni limitrofi, e di Salerno e dei comuni limitrofi e che hanno goduto delle condizioni di esclusiva, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
e) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Ombretta Main;
f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle parti, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità e di notificare il presente provvedimento a tutti gli esercenti che operano sulle piazze di Milano, di Catania e dei comuni limitrofi, e di Salerno e dei comuni limitrofi e che hanno goduto delle condizioni di esclusiva, mediante pubblicazione di un estratto del medesimo provvedimento sui quotidiani "La Repubblica" e "Corriere della Sera", ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.P.R. n. 217/98, in considerazione della non facile individuazione e del rilevante numero di tali soggetti.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxx Xxxx
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxx
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